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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/11/2025, n. 4694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4694 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
9837/2020 N. R.G.
TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9837/2020
All'udienza del 20/11/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte opponente l'Avv. GIUSEPPE LENZA;
per parte opposta l'Avv. MARCO PESENTI.
I difensori delle parti concludono come da atti introduttivi e scritti difensivi.
I difensori delle parti, stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c., non essendosi opposti alla stessa, rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 9837/2020, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi, giusta Pt_2 C.F._2
procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Giuseppe Lenza, presso il cui studio, sito in Battipaglia alla Adige n. 29, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marco
Pesenti, elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Benedetto Accarino, sito in Salerno alla via F. Gaeta n.
38;
- PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza Con atto di opposizione regolarmente notificato Parte_1
e hanno proposto opposizione avverso il Decreto Parte_2
Ingiuntivo n. 2240/2020, con cui sono stati ingiunti al pagamento, in solido tra loro, in favore della opposta, della somma di € 20.209,73 contratto di finanziamento n. 20129816524913, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che la opposta non ha fornito la prova della propria legittimazione attiva, non avendo fornito la prova della cessione con la originaria contraente
OM Banca S.P.A., oltre a non avere notificato e/o comunicato loro l'avvenuta cessione del credito;
quale secondo motivo di opposizione, che l'opposta non ha prodotto il contratto di finanziamento il cui saldo creditore è stato azionato in via monitoria, avendo depositato una mera copia illeggibile di una richiesta di prestito, priva di qualsiasi sottoscrizione e firma da parte della OM Banca S.P.A. o di un suo delegato e/o funzionario e composta di sole n. 5 pagine su n. 9, peraltro non consequenziali, con conseguente nullità dello stesso ai sensi dell'articolo 117, commi 1 e 3, T.U.B.; quale terzo motivo di opposizione, la mancanza del piano di ammortamento, elemento da ritenersi obbligatorio nonché parte integrante di ogni contratto bancario e/o di finanziamento;
quale quarto motivo di opposizione, che la mancanza del contratto impedisce di verificarei la correttezza del
T.A.E.G., con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento al tasso “B.O.T.”.
In virtù di quanto innanzi esposto e Parte_1 [...]
hanno formulato le seguenti conclusioni: accogliere Pt_2
l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2240/2020; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza dell'Avvocato GIUSEPPE LENZA, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la deducendo: Controparte_1
che, contrariamente a quanto eccepito da parte opponente, la cessione del credito oggetto di causa in suo favore è stata ritualmente comunicata alla debitrice principale ed al garante;
che in entrambi i casi, nonostante l'indirizzo cui le predette raccomandate sono state spedite sia lo stesso in cui gli odierni attori hanno regolarmente ricevuto la notifica del Decreto Ingiuntivo opposto, la missiva contente l'avviso dell'avvenuta cessione è stata restituita al mittente per compiuta giacenza;
che appare pertanto evidente come i sigg.ri e Pt_1 Pt_2
si siano del tutto disinteressati del contenuto della comunicazione loro indirizzata, nonostante la stessa fosse giunta nell'area di conoscibilità degli stessi;
che, peraltro, la giurisprudenza di merito e di legittimità intervenute sul punto hanno affermato - senza soluzione di continuità - che la notifica della cessione si ritiene perfezionata anche con la notifica del solo ricorso e del pedissequo Decreto Ingiuntivo;
che, ad ogni modo,
l'eventuale mancata notifica della comunicazione è traducibile in termini di opponibilità solo nel caso in cui il debitore avesse già provveduto al pagamento di quanto dovuto al cedente anziché al cessionario, circostanza che, nel caso di specie, non si è avverata;
che essa ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito azionato in via monitoria depositando: (i) copia del contratto di finanziamento;
(ii) atto di cessione dei crediti a;
(iii-iv) comunicazione di avvenuta cessione CP_1
del credito con ricevuta di ritorno;
(v) copia estratto conto;
che parte opponente non ha mai negato ed anzi ha confermato di aver sottoscritto il contratto oggetto di causa, così come di essersi resa inadempiente;
che il contratto c.d. “monofirma” è valido, come chiarito dalle Sezioni Unite
Civili con la sentenza n. 898/2018; che in ordine all'asserita illeggibilità
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza del contratto dedotto in giudizio, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che qualora la clausola “risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile;
ma, ove ciò non abbia fatto [come avvenuto nel caso di specie], non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola…” (cfr. Cass., 12/02/2018, n. 3307); che nessuna norma sanziona con il rimedio della nullità la mancata produzione/allegazione del piano finanziario, né può ritenersi che la sua produzione sia indispensabile per l'emissione del Decreto Ingiuntivo;
che la consulenza tecnica di parte, oltre ad essere un mero atto di parte, è errata, laddove ha ravvisato l'usurarietà del T.A.E.G. includendo anche gli interessi di mora, laddove tale operazione è errata.
In virtù di quanto innanzi esposto ha Controparte_1
formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto
Ingiuntivo n. 2240/2020; in via subordinata, in caso di accoglimento dell'opposizione, condannare e Parte_1 [...]
al pagamento, in solido tra loro, in suo favore, della somma Pt_2
pari ad € 20.209,73, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo ed assegnava alla parte opposta il termine per l'instaurazione del tentativo di mediazione
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, co. 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 21/10/2021).
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria e poi per discussione e decisione ai sensi dell'articolo
281 sexies c.p.c.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1. – In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo la parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis,
D.Lgs. n. 28/2010 nella formulazione “ratione temporis” applicabile (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 21/10/2021).
2 – Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito per la prima volta che la opposta sarebbe priva della legittimazione attiva a far valere il credito oggetto di ingiunzione, non avendo fornito la prova di essersi resa cessionaria del credito azionato in via monitoria dalla OM Banca S.P.A., nonché di avere notificato e/o comunicato nei loro confronti l'avvenuta cessione del predetto credito in suo favore.
Il motivo è infondato e va respinto.
Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n.
18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione,
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”.
Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del diritto e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.
Fatta questa premessa, quindi, la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi, di essere cessionaria di crediti bancari “in blocco” è onerata dal fornire la prova della propria titolarità; la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore;
in caso di cessione in blocco di crediti, a norma dell'art. 58 T.U.B., “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza RE IT …”. Tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità.
Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce a ogni effetto la notificazione dell'atto, ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ex art. 1264 c.c. è sufficiente che il cessionario provi la notificazione della cessione ovvero l'accettazione da parte del debitore, la disciplina speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese.
In base alla disciplina speciale prevista dall'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa
è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass. Civ., n. 22268/2018).
Allegare la copia dell'estratto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pertanto, non è da solo sufficiente a provare l'avvenuta cessione di quello specifico credito (Cass. Civ., n. 2780/2019), soprattutto tutte le volte in cui tale avviso pretenda di individuare il contenuto del contratto di cessione “in blocco”, mediante riferimento a criteri eccessivamente
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza generici e non individualizzanti.
Costituisce inoltre principio ormai consolidato (“ex multis” Cass. Civ., n.
24978/2020) quello secondo cui “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Inoltre di recente la Suprema Corte, con ordinanza n. 21821/2023 ha ulteriormente chiarito che “In definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB,
è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza crediti esclusi dalla cessione.”.
Più di recente, poi, è intervenuta l'ordinanza n. 17944 della Terza
Sezione Civile della Corte di Cassazione (confermata dall'ordinanza
n. 3405/2024), la quale si segnala per avere risolto in modo chiaro gli aspetti relativi all'onere della prova circa la titolarità attiva in capo alla parte che assume di essere cessionaria del credito oggetto di ingiunzione
(o, eventualmente, di esecuzione forzata).
Con la pronuncia indicata, in una vicenda del tutto analoga a quella di cui al presente giudizio (concernendo un caso in cui vi era stata una pluralità di cessioni), la Suprema Corte ha così statuito: “Il ricorrente contesta il rigetto del motivo di opposizione con il quale egli aveva contestato la legittimazione sostanziale della società intimante, la quale assume di avere acquistato la titolarità del credito oggetto dell'intimazione, in origine spettante a __ - , in base ad una serie di cessioni successive (precisamente: da poi da questa a quest'ultima all'intimante " ). ., .. , infine sostiene che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, a tal fine, che egli fosse semplicemente stato reso edotto delle suddette cessioni, pur in mancanza di una effettiva prova delle stesse, nonché della prova che il credito intimato rientrasse tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco da ultimo intervenuta in favore della società intimante. Il motivo è fondato.
1.1 Nella motivazione della sentenza impugnata, la corte d'appello, nella sostanza, si limita a dare atto della sussistenza di adeguata prova della avvenuta notificazione al debitore ceduto delle cessioni che si assumono intervenute con riguardo al credito oggetto del precetto opposto, ai sensi dell'art. 1264 e.e. e dell'art. 58 del decreto legislativo 1 ° settembre 1993
n. 385 {T.U.B.). In tal modo, si finisce però per confondere il requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto,
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto. 1.2 Essendo stati, in proposito, richiamati alcuni precedenti di questa stessa Corte in cui sembrerebbe in qualche modo adombrato che la pubblicazione, da parte della banca cessionaria, nella Gazzetta Ufficiale, della notizia di un'operazione di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art.
58, comma 2, del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n. 385 {T.U.B.) costituisca di per sé prova della cessione, la Corte ritiene opportuno effettuare le seguenti precisazioni. In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 e.e., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. I precedenti di questa
Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova de/l'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui:
«l'art. 58, secondo comma, del d. lgs. 1 ° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile "ratione temporis' ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa ne confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un 'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» {Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del
02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità;
b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato
(in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023). Diverso è, però, il caso in cui
(come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso,
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.”. In termini si è espressa altresì la
Suprema Corte, Sezione Prima, con l'ordinanza n. 28790/2024, secondo cui ai fini della prova della titolarità in ordine al diritto di credito oggetto di cessione non occorre indefettibilmente la produzione del contratto di cessione ai fini della prova della sua esistenza, ed essendo sufficienti altri elementi – finanche presuntivi – come la dichiarazione della parte cedente, che va considerata insieme alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco ed alla disponibilità, in capo all'opposta, della documentazione contrattuale e contabile del rapporto
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza bancario intrattenuto dalla società debitrice principale con la cedente.
2.1. – Applicando le coordinate ermeneutiche delineate dalla giurisprudenza di legittimità al caso di specie ne deriva che deve ritenersi che la parte opposta abbia fornito la prova di essersi resa titolare del diritto di credito fatto valere mediante ricorso per ingiunzione, atteso che non è indispensabile ai fini della dimostrazione dell'avvenuto trasferimento la produzione del contratto traslativo di cessione del credito (cfr. Cass. Civ., n. 28970/2024, apparendo assertive le ordinanze della Suprema Corte, Sezione Prima, nn. 23834, 23849 e
23852, che hanno escluso che il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito equivalga a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute), e che l'opposta ha prodotto documenti idonei a comprovare, sia pure in via presuntiva, di avere acquistato il credito di cui al Decreto
Ingiuntivo da OM, avendo ritualmente depositato fin dalla fase monitoria il contratto di cessione dei crediti “in blocco” stipulato con
OM (cfr. all. 3 della produzione della fase monitoria), oltre alla documentazione contrattuale e contabile (cfr. all.ti 2 e 7 della produzione della fase monitoria e 7 della seconda memoria istruttoria di parte opposta), documentazione di cui non può che essere, evidentemente, in possesso per essersi resa cessionaria del credito dalla originaria mutuante (art. 1262 c.c.).
Quanto poi alla contestazione dell'opponente secondo cui l'opposta non avrebbe comunicato e/o notificato nei confronti dei sigg.ri e Pt_1
la notizia dell'avvenuta cessione, essa da un lato risulta superata Pt_2
dall'avvenuta pubblicazione della cessione “in blocco” nella Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'articolo 58, comma 4, T.U.B. nella G.U. del
28/9/2019 (cfr. all. 5 della seconda memoria istruttoria di parte
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza opposta) e, dall'altro lato, deve rilevarsi che la notificazione ai debitori ceduti o la loro accettazione rileva solo ed esclusivamente ai fini dell'adempimento liberatorio al creditore cedente oppure di risolvere eventuali conflitti tra più aventi causa (artt. 1264 e 1265 c.c.); circostanze, queste, ininfluenti nel presente giudizio, atteso che da una parte la natura pacificamente bilaterale del contratto di cessione del credito, che si perfeziona in forza del consenso validamente prestato da cedente e cessionario, rende superflua per il prodursi dell'effetto traslativo la notificazione o l'accettazione del debitore ceduto, oltre a non avere quest'ultimo pagato gli importi azionati in via monitoria in suo danno e, dall'altra parte, che non risultano esservi conflitti tra più aventi causa dalla cedente OM.
3. – Con il secondo motivo di opposizione gli opponenti lamentano che l'opposta non avrebbe prodotto il contratto di finanziamento il cui saldo creditore è stato azionato in via monitoria, avendo depositato una mera copia illeggibile di una richiesta di prestito, priva di qualsiasi sottoscrizione e firma da parte della OM Banca S.P.A. o di un suo delegato e/o funzionario e composta di sole n. 5 pagine su n. 9, peraltro non consequenziali, con conseguente nullità dello stesso ai sensi dell'articolo 117, commi 1 e 3, T.U.B.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
Invero, premesso che la parte opposta ha depositato in allegato alla memoria di cui all'articolo 183, comma 6, n. 2), c.p.c. il contratto di finanziamento posto alla base del ricorso monitorio leggibile (cfr. all. 7)
– diversamente da quello prodotto in fase monitoria -, rispetto al quale è possibile evincere chiaramente tutte le condizioni economiche, deve osservarsi che la doglianza di parte opponente circa la mancanza della forma scritta “ad substantiam” di cui all'articolo 117, comma 1, T.U.B.,
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza in quanto non sottoscritto anche dalla mutuante, è infondata e va rigettata.
Sul punto la Suprema Corte (“ex multis” Cass. Civ., Sez. I, n.
9196/2021) ha chiarito che “… la prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti i contratti bancari a mente dell'art. 117, comma 1, TUB, è posta a presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto. La considerazione è alla radice della premura che ha condotto questa Corte ad affermare da ultimo, risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in ordine alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto monofirma - ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario - che «il requisito della forma scritta del contratto quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass., Sez. U, 16/01/2018, n. 898). Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono anche in relazione ai
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I,
18/06/2018, n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti.”.
Applicando il principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte di
Cassazione al caso di specie, ne consegue che l'unico soggetto, quale cliente-contraente debole, legittimato a dolersi della propria, eventuale, mancata sottoscrizione, è proprio la parte opponente, mentre il consenso della Banca può agevolmente rinvenirsi dall'avvenuta esecuzione del contratto stesso (cfr. all. 7 della produzione della fase monitoria), atteso che è dimostrato ed incontestato tra le parti che il rapporto di finanziamento oggetto di causa ha avuto esecuzione, essendo stata la somma mutuata erogata e parzialmente restituita dalla mutuataria;
tale comportamento attuativo del contratto palesa la chiara ed inequivocabile manifestazione della volontà della originaria mutuante di concludere, sia pure mediante comportamenti concludenti o esecutivi, il contratto stesso.
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza Inoltre, fermo restando che la opposta ha provveduto in corso di causa a produrre il contratto di prestito posto a fondamento del ricorso monitorio assolutamente leggibile, occorre considerare che la Suprema
Corte di Cassazione (“ex pluribus” Cass. Civ., n. 3307/2018) è in ogni caso costante nel ritenere che “Nei contratti conclusi mediante moduli o formulari, è valida la clausola vessatoria sottoscritta dalla parte, anche se scarsamente leggibile, giacché è onere del contraente debole comportarsi con diligenza e chiedere che gli venga fornito un modello contrattuale intellegibile;
nel caso in cui non agisca in tal senso, non può lamentare di non aver compreso la portata della clausola da lui firmata.”.
Quanto poi alla eccezione di incompletezza del contratto di finanziamento, in quanto composto da n. 5 pagine su n. 9, peraltro non consequenziali, deve considerarsi che la contestazione non appare idonea ad incidere in alcun modo sulla pretesa creditoria dell'opposta, atteso che dal documento contrattuale depositato da quest'ultima (cfr. all. 7 della seconda memoria istruttoria di parte opposta) risultano chiaramente leggibili e comprensibili le principali condizioni economiche, ovvero: somma finanziata (pari ad € 28.000,00), importo totale del presitito con aggiunta di interessi ed altri costi (€ 40.878,00), durata del prestito (n. 108 mesi), rata mensile con ammortamento alla francese di € 378,50, T.A.N. (08,95%) e T.A.E.G. (09,32%), nonché gli interessi moratori (14,60% annuo).
Inoltre la parte opposta ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito oggetto di ingiunzione, producendo copia del contratto di finanziamento (cfr. all. 2 della produzione della fase monitoria e 7 della seconda memoria istruttoria di parte opposta) e del certificato ex art. 50 T.U.B. che reca l'indicazione analitica della composizione del credito e delle singole voci di costo.
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza Dal canto loro, poi, gli opponenti non hanno contestato di avere sottoscritto il contratto di prestito, nè di avere ricevuto gli importi di cui l'opposta ha chiesto la restituzione in via monitoria, nè tanto meno di avere provveduto alla integrale restituzione degli stessi nè hanno provato, pur essendo a ciò tenuti (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001), di avere provveduto ad adempiere alla loro obbligazione restitutoria.
4. – Con il terzo motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito la mancanza del piano di ammortamento, elemento da ritenersi obbligatorio nonché parte integrante di ogni contratto bancario e/o di finanziamento.
Il motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., n. 12922/2020) e di merito (Trib. Milano, 10/6/2021) hanno chiarito che il piano di ammortamento non costituisce un elemento essenziale a pena di invalidità del contratto bancario e che la sua assenza non incide in alcun modo laddove dalla documentazione contrattuale sia possibile evincere le informazioni utili per la determinazione della rata.
Ne deriva che l'assenza del piano di ammortamento nel caso di specie è irrilevante ai fini della validità del finanziamento oggetto di causa, e non
è neppure idonea ad incidere sul piano della trasparenza bancaria nei confronti del cliente e della determinatezza/determinabilità del regolamento negoziale, atteso che nel contratto di prestito – peraltro “a tasso fisso” - (cfr. all. 7 della seconda memoria istruttoria di parte opposta) risultano chiaramente leggibili e comprensibili le principali condizioni economiche, ovvero: somma finanziata (pari ad € 28.000,00), importo totale del prestito con aggiunta di interessi ed altri costi (€
40.878,00), durata del prestito (n. 108 mesi), rata mensile con ammortamento alla francese di € 378,50, T.A.N. (08,95%) e T.A.E.G.
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza (09,32%), nonché gli interessi moratori (14,60% annuo).
5. – Con il quarto ed ultimo motivo di opposizione gli opponenti lamentano che la mancanza del contratto impedisce di verificare la correttezza del T.A.E.G., con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento al tasso “B.O.T.”, oltre ad essere il T.A.E.G. usurario, come risultante dalla consulenza tecnica di parte da essa depositata.
Il motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
Infatti, la parte opposta ha prodotto il contratto recante la puntuale indicazione del T.A.E.G. pari al 09,32% (cfr. all. 7 della seconda memoria istruttoria di parte opposta) e l'indicazione puntuale della modalità di individuazione del T.A.E.G. (cfr. pag. 8/12 del suddetto contratto), ragion per cui non vi è alcuna ragione per applicare il meccanismo sostitutivo del T.A.E.G. con il tasso “B.O.T.” di cui all'articolo 125 bis T.U.B.
Quanto poi alla dedotta usurarietà degli interessi, la contestazione di parte opponente risulta essere del tutto generica già sul piano allegatorio (Cass. Civ., SS.UU., n. 19597/2020), non individuando il tasso pattuito, quello c.d. “soglia” “ratione temporis” operativo, né tantomeno il trimestre di riferimento né la tipologia dell'operazione negoziale.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto
Ingiuntivo n. 2240/2020 confermato e, stante il disposto dell'articolo
653, co. 1, c.p.c., dichiarato esecutivo.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
6. - Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91
c.p.c. e, atteso che l'opposizione è stata rigettata, sono poste a carico di e in solido tra loro e, Parte_1 Parte_2
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza considerate la natura, il valore (€ 20.209,73, pari alla misura più elevata del credito azionato in via monitoria, così come rideterminato all'esito del giudizio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; €
851,00 per la fase decisionale), nonchè € 221,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione (limitatamente alla sola fase di attivazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A.
e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto
Ingiuntivo n. 2240/2020 e lo dichiara esecutivo;
2) Condanna e alla Parte_1 Parte_2
refusione, in solido tra loro, in favore della Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.761,00
[...]
per compensi professionali (comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Salerno il 20/11/2025, con sentenza pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter, co. 2, c.p.c., non essendosi opposte alla stessa, ed allegazione al verbale.
Il Giudice
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza
TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9837/2020
All'udienza del 20/11/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte opponente l'Avv. GIUSEPPE LENZA;
per parte opposta l'Avv. MARCO PESENTI.
I difensori delle parti concludono come da atti introduttivi e scritti difensivi.
I difensori delle parti, stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c., non essendosi opposti alla stessa, rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 9837/2020, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi, giusta Pt_2 C.F._2
procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Giuseppe Lenza, presso il cui studio, sito in Battipaglia alla Adige n. 29, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marco
Pesenti, elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Benedetto Accarino, sito in Salerno alla via F. Gaeta n.
38;
- PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza Con atto di opposizione regolarmente notificato Parte_1
e hanno proposto opposizione avverso il Decreto Parte_2
Ingiuntivo n. 2240/2020, con cui sono stati ingiunti al pagamento, in solido tra loro, in favore della opposta, della somma di € 20.209,73 contratto di finanziamento n. 20129816524913, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che la opposta non ha fornito la prova della propria legittimazione attiva, non avendo fornito la prova della cessione con la originaria contraente
OM Banca S.P.A., oltre a non avere notificato e/o comunicato loro l'avvenuta cessione del credito;
quale secondo motivo di opposizione, che l'opposta non ha prodotto il contratto di finanziamento il cui saldo creditore è stato azionato in via monitoria, avendo depositato una mera copia illeggibile di una richiesta di prestito, priva di qualsiasi sottoscrizione e firma da parte della OM Banca S.P.A. o di un suo delegato e/o funzionario e composta di sole n. 5 pagine su n. 9, peraltro non consequenziali, con conseguente nullità dello stesso ai sensi dell'articolo 117, commi 1 e 3, T.U.B.; quale terzo motivo di opposizione, la mancanza del piano di ammortamento, elemento da ritenersi obbligatorio nonché parte integrante di ogni contratto bancario e/o di finanziamento;
quale quarto motivo di opposizione, che la mancanza del contratto impedisce di verificarei la correttezza del
T.A.E.G., con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento al tasso “B.O.T.”.
In virtù di quanto innanzi esposto e Parte_1 [...]
hanno formulato le seguenti conclusioni: accogliere Pt_2
l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2240/2020; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza dell'Avvocato GIUSEPPE LENZA, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la deducendo: Controparte_1
che, contrariamente a quanto eccepito da parte opponente, la cessione del credito oggetto di causa in suo favore è stata ritualmente comunicata alla debitrice principale ed al garante;
che in entrambi i casi, nonostante l'indirizzo cui le predette raccomandate sono state spedite sia lo stesso in cui gli odierni attori hanno regolarmente ricevuto la notifica del Decreto Ingiuntivo opposto, la missiva contente l'avviso dell'avvenuta cessione è stata restituita al mittente per compiuta giacenza;
che appare pertanto evidente come i sigg.ri e Pt_1 Pt_2
si siano del tutto disinteressati del contenuto della comunicazione loro indirizzata, nonostante la stessa fosse giunta nell'area di conoscibilità degli stessi;
che, peraltro, la giurisprudenza di merito e di legittimità intervenute sul punto hanno affermato - senza soluzione di continuità - che la notifica della cessione si ritiene perfezionata anche con la notifica del solo ricorso e del pedissequo Decreto Ingiuntivo;
che, ad ogni modo,
l'eventuale mancata notifica della comunicazione è traducibile in termini di opponibilità solo nel caso in cui il debitore avesse già provveduto al pagamento di quanto dovuto al cedente anziché al cessionario, circostanza che, nel caso di specie, non si è avverata;
che essa ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito azionato in via monitoria depositando: (i) copia del contratto di finanziamento;
(ii) atto di cessione dei crediti a;
(iii-iv) comunicazione di avvenuta cessione CP_1
del credito con ricevuta di ritorno;
(v) copia estratto conto;
che parte opponente non ha mai negato ed anzi ha confermato di aver sottoscritto il contratto oggetto di causa, così come di essersi resa inadempiente;
che il contratto c.d. “monofirma” è valido, come chiarito dalle Sezioni Unite
Civili con la sentenza n. 898/2018; che in ordine all'asserita illeggibilità
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza del contratto dedotto in giudizio, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che qualora la clausola “risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile;
ma, ove ciò non abbia fatto [come avvenuto nel caso di specie], non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola…” (cfr. Cass., 12/02/2018, n. 3307); che nessuna norma sanziona con il rimedio della nullità la mancata produzione/allegazione del piano finanziario, né può ritenersi che la sua produzione sia indispensabile per l'emissione del Decreto Ingiuntivo;
che la consulenza tecnica di parte, oltre ad essere un mero atto di parte, è errata, laddove ha ravvisato l'usurarietà del T.A.E.G. includendo anche gli interessi di mora, laddove tale operazione è errata.
In virtù di quanto innanzi esposto ha Controparte_1
formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto
Ingiuntivo n. 2240/2020; in via subordinata, in caso di accoglimento dell'opposizione, condannare e Parte_1 [...]
al pagamento, in solido tra loro, in suo favore, della somma Pt_2
pari ad € 20.209,73, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo ed assegnava alla parte opposta il termine per l'instaurazione del tentativo di mediazione
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, co. 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 21/10/2021).
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria e poi per discussione e decisione ai sensi dell'articolo
281 sexies c.p.c.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1. – In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo la parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis,
D.Lgs. n. 28/2010 nella formulazione “ratione temporis” applicabile (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 21/10/2021).
2 – Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito per la prima volta che la opposta sarebbe priva della legittimazione attiva a far valere il credito oggetto di ingiunzione, non avendo fornito la prova di essersi resa cessionaria del credito azionato in via monitoria dalla OM Banca S.P.A., nonché di avere notificato e/o comunicato nei loro confronti l'avvenuta cessione del predetto credito in suo favore.
Il motivo è infondato e va respinto.
Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n.
18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione,
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”.
Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del diritto e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.
Fatta questa premessa, quindi, la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi, di essere cessionaria di crediti bancari “in blocco” è onerata dal fornire la prova della propria titolarità; la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore;
in caso di cessione in blocco di crediti, a norma dell'art. 58 T.U.B., “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza RE IT …”. Tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità.
Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce a ogni effetto la notificazione dell'atto, ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ex art. 1264 c.c. è sufficiente che il cessionario provi la notificazione della cessione ovvero l'accettazione da parte del debitore, la disciplina speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese.
In base alla disciplina speciale prevista dall'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa
è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass. Civ., n. 22268/2018).
Allegare la copia dell'estratto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pertanto, non è da solo sufficiente a provare l'avvenuta cessione di quello specifico credito (Cass. Civ., n. 2780/2019), soprattutto tutte le volte in cui tale avviso pretenda di individuare il contenuto del contratto di cessione “in blocco”, mediante riferimento a criteri eccessivamente
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza generici e non individualizzanti.
Costituisce inoltre principio ormai consolidato (“ex multis” Cass. Civ., n.
24978/2020) quello secondo cui “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Inoltre di recente la Suprema Corte, con ordinanza n. 21821/2023 ha ulteriormente chiarito che “In definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB,
è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza crediti esclusi dalla cessione.”.
Più di recente, poi, è intervenuta l'ordinanza n. 17944 della Terza
Sezione Civile della Corte di Cassazione (confermata dall'ordinanza
n. 3405/2024), la quale si segnala per avere risolto in modo chiaro gli aspetti relativi all'onere della prova circa la titolarità attiva in capo alla parte che assume di essere cessionaria del credito oggetto di ingiunzione
(o, eventualmente, di esecuzione forzata).
Con la pronuncia indicata, in una vicenda del tutto analoga a quella di cui al presente giudizio (concernendo un caso in cui vi era stata una pluralità di cessioni), la Suprema Corte ha così statuito: “Il ricorrente contesta il rigetto del motivo di opposizione con il quale egli aveva contestato la legittimazione sostanziale della società intimante, la quale assume di avere acquistato la titolarità del credito oggetto dell'intimazione, in origine spettante a __ - , in base ad una serie di cessioni successive (precisamente: da poi da questa a quest'ultima all'intimante " ). ., .. , infine sostiene che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, a tal fine, che egli fosse semplicemente stato reso edotto delle suddette cessioni, pur in mancanza di una effettiva prova delle stesse, nonché della prova che il credito intimato rientrasse tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco da ultimo intervenuta in favore della società intimante. Il motivo è fondato.
1.1 Nella motivazione della sentenza impugnata, la corte d'appello, nella sostanza, si limita a dare atto della sussistenza di adeguata prova della avvenuta notificazione al debitore ceduto delle cessioni che si assumono intervenute con riguardo al credito oggetto del precetto opposto, ai sensi dell'art. 1264 e.e. e dell'art. 58 del decreto legislativo 1 ° settembre 1993
n. 385 {T.U.B.). In tal modo, si finisce però per confondere il requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto,
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto. 1.2 Essendo stati, in proposito, richiamati alcuni precedenti di questa stessa Corte in cui sembrerebbe in qualche modo adombrato che la pubblicazione, da parte della banca cessionaria, nella Gazzetta Ufficiale, della notizia di un'operazione di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art.
58, comma 2, del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n. 385 {T.U.B.) costituisca di per sé prova della cessione, la Corte ritiene opportuno effettuare le seguenti precisazioni. In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 e.e., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. I precedenti di questa
Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova de/l'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui:
«l'art. 58, secondo comma, del d. lgs. 1 ° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile "ratione temporis' ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa ne confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un 'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» {Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del
02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità;
b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato
(in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023). Diverso è, però, il caso in cui
(come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso,
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.”. In termini si è espressa altresì la
Suprema Corte, Sezione Prima, con l'ordinanza n. 28790/2024, secondo cui ai fini della prova della titolarità in ordine al diritto di credito oggetto di cessione non occorre indefettibilmente la produzione del contratto di cessione ai fini della prova della sua esistenza, ed essendo sufficienti altri elementi – finanche presuntivi – come la dichiarazione della parte cedente, che va considerata insieme alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco ed alla disponibilità, in capo all'opposta, della documentazione contrattuale e contabile del rapporto
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza bancario intrattenuto dalla società debitrice principale con la cedente.
2.1. – Applicando le coordinate ermeneutiche delineate dalla giurisprudenza di legittimità al caso di specie ne deriva che deve ritenersi che la parte opposta abbia fornito la prova di essersi resa titolare del diritto di credito fatto valere mediante ricorso per ingiunzione, atteso che non è indispensabile ai fini della dimostrazione dell'avvenuto trasferimento la produzione del contratto traslativo di cessione del credito (cfr. Cass. Civ., n. 28970/2024, apparendo assertive le ordinanze della Suprema Corte, Sezione Prima, nn. 23834, 23849 e
23852, che hanno escluso che il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito equivalga a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute), e che l'opposta ha prodotto documenti idonei a comprovare, sia pure in via presuntiva, di avere acquistato il credito di cui al Decreto
Ingiuntivo da OM, avendo ritualmente depositato fin dalla fase monitoria il contratto di cessione dei crediti “in blocco” stipulato con
OM (cfr. all. 3 della produzione della fase monitoria), oltre alla documentazione contrattuale e contabile (cfr. all.ti 2 e 7 della produzione della fase monitoria e 7 della seconda memoria istruttoria di parte opposta), documentazione di cui non può che essere, evidentemente, in possesso per essersi resa cessionaria del credito dalla originaria mutuante (art. 1262 c.c.).
Quanto poi alla contestazione dell'opponente secondo cui l'opposta non avrebbe comunicato e/o notificato nei confronti dei sigg.ri e Pt_1
la notizia dell'avvenuta cessione, essa da un lato risulta superata Pt_2
dall'avvenuta pubblicazione della cessione “in blocco” nella Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'articolo 58, comma 4, T.U.B. nella G.U. del
28/9/2019 (cfr. all. 5 della seconda memoria istruttoria di parte
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza opposta) e, dall'altro lato, deve rilevarsi che la notificazione ai debitori ceduti o la loro accettazione rileva solo ed esclusivamente ai fini dell'adempimento liberatorio al creditore cedente oppure di risolvere eventuali conflitti tra più aventi causa (artt. 1264 e 1265 c.c.); circostanze, queste, ininfluenti nel presente giudizio, atteso che da una parte la natura pacificamente bilaterale del contratto di cessione del credito, che si perfeziona in forza del consenso validamente prestato da cedente e cessionario, rende superflua per il prodursi dell'effetto traslativo la notificazione o l'accettazione del debitore ceduto, oltre a non avere quest'ultimo pagato gli importi azionati in via monitoria in suo danno e, dall'altra parte, che non risultano esservi conflitti tra più aventi causa dalla cedente OM.
3. – Con il secondo motivo di opposizione gli opponenti lamentano che l'opposta non avrebbe prodotto il contratto di finanziamento il cui saldo creditore è stato azionato in via monitoria, avendo depositato una mera copia illeggibile di una richiesta di prestito, priva di qualsiasi sottoscrizione e firma da parte della OM Banca S.P.A. o di un suo delegato e/o funzionario e composta di sole n. 5 pagine su n. 9, peraltro non consequenziali, con conseguente nullità dello stesso ai sensi dell'articolo 117, commi 1 e 3, T.U.B.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
Invero, premesso che la parte opposta ha depositato in allegato alla memoria di cui all'articolo 183, comma 6, n. 2), c.p.c. il contratto di finanziamento posto alla base del ricorso monitorio leggibile (cfr. all. 7)
– diversamente da quello prodotto in fase monitoria -, rispetto al quale è possibile evincere chiaramente tutte le condizioni economiche, deve osservarsi che la doglianza di parte opponente circa la mancanza della forma scritta “ad substantiam” di cui all'articolo 117, comma 1, T.U.B.,
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza in quanto non sottoscritto anche dalla mutuante, è infondata e va rigettata.
Sul punto la Suprema Corte (“ex multis” Cass. Civ., Sez. I, n.
9196/2021) ha chiarito che “… la prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti i contratti bancari a mente dell'art. 117, comma 1, TUB, è posta a presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto. La considerazione è alla radice della premura che ha condotto questa Corte ad affermare da ultimo, risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in ordine alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto monofirma - ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario - che «il requisito della forma scritta del contratto quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass., Sez. U, 16/01/2018, n. 898). Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono anche in relazione ai
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I,
18/06/2018, n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti.”.
Applicando il principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte di
Cassazione al caso di specie, ne consegue che l'unico soggetto, quale cliente-contraente debole, legittimato a dolersi della propria, eventuale, mancata sottoscrizione, è proprio la parte opponente, mentre il consenso della Banca può agevolmente rinvenirsi dall'avvenuta esecuzione del contratto stesso (cfr. all. 7 della produzione della fase monitoria), atteso che è dimostrato ed incontestato tra le parti che il rapporto di finanziamento oggetto di causa ha avuto esecuzione, essendo stata la somma mutuata erogata e parzialmente restituita dalla mutuataria;
tale comportamento attuativo del contratto palesa la chiara ed inequivocabile manifestazione della volontà della originaria mutuante di concludere, sia pure mediante comportamenti concludenti o esecutivi, il contratto stesso.
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza Inoltre, fermo restando che la opposta ha provveduto in corso di causa a produrre il contratto di prestito posto a fondamento del ricorso monitorio assolutamente leggibile, occorre considerare che la Suprema
Corte di Cassazione (“ex pluribus” Cass. Civ., n. 3307/2018) è in ogni caso costante nel ritenere che “Nei contratti conclusi mediante moduli o formulari, è valida la clausola vessatoria sottoscritta dalla parte, anche se scarsamente leggibile, giacché è onere del contraente debole comportarsi con diligenza e chiedere che gli venga fornito un modello contrattuale intellegibile;
nel caso in cui non agisca in tal senso, non può lamentare di non aver compreso la portata della clausola da lui firmata.”.
Quanto poi alla eccezione di incompletezza del contratto di finanziamento, in quanto composto da n. 5 pagine su n. 9, peraltro non consequenziali, deve considerarsi che la contestazione non appare idonea ad incidere in alcun modo sulla pretesa creditoria dell'opposta, atteso che dal documento contrattuale depositato da quest'ultima (cfr. all. 7 della seconda memoria istruttoria di parte opposta) risultano chiaramente leggibili e comprensibili le principali condizioni economiche, ovvero: somma finanziata (pari ad € 28.000,00), importo totale del presitito con aggiunta di interessi ed altri costi (€ 40.878,00), durata del prestito (n. 108 mesi), rata mensile con ammortamento alla francese di € 378,50, T.A.N. (08,95%) e T.A.E.G. (09,32%), nonché gli interessi moratori (14,60% annuo).
Inoltre la parte opposta ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito oggetto di ingiunzione, producendo copia del contratto di finanziamento (cfr. all. 2 della produzione della fase monitoria e 7 della seconda memoria istruttoria di parte opposta) e del certificato ex art. 50 T.U.B. che reca l'indicazione analitica della composizione del credito e delle singole voci di costo.
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza Dal canto loro, poi, gli opponenti non hanno contestato di avere sottoscritto il contratto di prestito, nè di avere ricevuto gli importi di cui l'opposta ha chiesto la restituzione in via monitoria, nè tanto meno di avere provveduto alla integrale restituzione degli stessi nè hanno provato, pur essendo a ciò tenuti (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001), di avere provveduto ad adempiere alla loro obbligazione restitutoria.
4. – Con il terzo motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito la mancanza del piano di ammortamento, elemento da ritenersi obbligatorio nonché parte integrante di ogni contratto bancario e/o di finanziamento.
Il motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., n. 12922/2020) e di merito (Trib. Milano, 10/6/2021) hanno chiarito che il piano di ammortamento non costituisce un elemento essenziale a pena di invalidità del contratto bancario e che la sua assenza non incide in alcun modo laddove dalla documentazione contrattuale sia possibile evincere le informazioni utili per la determinazione della rata.
Ne deriva che l'assenza del piano di ammortamento nel caso di specie è irrilevante ai fini della validità del finanziamento oggetto di causa, e non
è neppure idonea ad incidere sul piano della trasparenza bancaria nei confronti del cliente e della determinatezza/determinabilità del regolamento negoziale, atteso che nel contratto di prestito – peraltro “a tasso fisso” - (cfr. all. 7 della seconda memoria istruttoria di parte opposta) risultano chiaramente leggibili e comprensibili le principali condizioni economiche, ovvero: somma finanziata (pari ad € 28.000,00), importo totale del prestito con aggiunta di interessi ed altri costi (€
40.878,00), durata del prestito (n. 108 mesi), rata mensile con ammortamento alla francese di € 378,50, T.A.N. (08,95%) e T.A.E.G.
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza (09,32%), nonché gli interessi moratori (14,60% annuo).
5. – Con il quarto ed ultimo motivo di opposizione gli opponenti lamentano che la mancanza del contratto impedisce di verificare la correttezza del T.A.E.G., con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento al tasso “B.O.T.”, oltre ad essere il T.A.E.G. usurario, come risultante dalla consulenza tecnica di parte da essa depositata.
Il motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
Infatti, la parte opposta ha prodotto il contratto recante la puntuale indicazione del T.A.E.G. pari al 09,32% (cfr. all. 7 della seconda memoria istruttoria di parte opposta) e l'indicazione puntuale della modalità di individuazione del T.A.E.G. (cfr. pag. 8/12 del suddetto contratto), ragion per cui non vi è alcuna ragione per applicare il meccanismo sostitutivo del T.A.E.G. con il tasso “B.O.T.” di cui all'articolo 125 bis T.U.B.
Quanto poi alla dedotta usurarietà degli interessi, la contestazione di parte opponente risulta essere del tutto generica già sul piano allegatorio (Cass. Civ., SS.UU., n. 19597/2020), non individuando il tasso pattuito, quello c.d. “soglia” “ratione temporis” operativo, né tantomeno il trimestre di riferimento né la tipologia dell'operazione negoziale.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto
Ingiuntivo n. 2240/2020 confermato e, stante il disposto dell'articolo
653, co. 1, c.p.c., dichiarato esecutivo.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
6. - Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91
c.p.c. e, atteso che l'opposizione è stata rigettata, sono poste a carico di e in solido tra loro e, Parte_1 Parte_2
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza considerate la natura, il valore (€ 20.209,73, pari alla misura più elevata del credito azionato in via monitoria, così come rideterminato all'esito del giudizio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; €
851,00 per la fase decisionale), nonchè € 221,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione (limitatamente alla sola fase di attivazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A.
e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto
Ingiuntivo n. 2240/2020 e lo dichiara esecutivo;
2) Condanna e alla Parte_1 Parte_2
refusione, in solido tra loro, in favore della Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.761,00
[...]
per compensi professionali (comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Salerno il 20/11/2025, con sentenza pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter, co. 2, c.p.c., non essendosi opposte alla stessa, ed allegazione al verbale.
Il Giudice
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 9837/2020 - Sentenza