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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/05/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Il Giudice Designato Antonella LUPIS, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, ai sensi dell'art.281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.499 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. , residente in [...] C.F._1
Cosenza n. 6, elettivamente domiciliata in Bovalino Marina, Via Garibaldi n. 94, presso lo studio legale degli avv.ti Antonio Romeo e Lorenzo Mario Zangari, che la rappresentano e difendono in forza di mandato in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
, con sede legale in Roma, via Controparte_1
G. Grezar 14, c.f. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Anna Maria
Lojacono;
C.F. P.I con sede in Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Bovalino (RC) MI NZ in persona del Sindaco l'Avv. Vincenzo CP_2
Maesano, rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Zinghinì in virtù di mandato in atti, nonché di Delibera della G.M. del 11 luglio 2022 n. 114 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bianco alla Via Vittoria:
CONVENUTI/OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ex art.615 cpc.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note ex art.127 ter cpc.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato l'attrice proponeva opposizione alla intimazione di pagamento N. 094 2021 90039195 00/000 datata 17.12.2021 e notificata a mezzo posta in data 22.02.2022, a cura dell' per il pagamento Controparte_3
della somma di €. 7.986,25 a pena di esecuzione forzata. Il credito intimato si fondava sulle seguenti cartelle di pagamento: n. 09420150009486167000 emessa su richiesta della Regione Calabria per tassa automobilistica anno 2010, n.
09420160004673000000 emessa su richiesta del per canoni Parte_2
concernenti il servizio idrico degli anni 2000 – 2001 e 2002, n.
09420160023374585000 emessa su richiesta del per canoni Parte_2
concernenti il servizio idrico dell'anno 2003), n. 09420170003489552000 emessa su richiesta del per canoni concernenti il servizio idrico degli anni Parte_2
2004 e 2005, n. 09420190019252008000 emessa su richiesta del Parte_2
per canoni concernenti il servizio idrico dell'anno 2006. Limitavano la loro opposizione alle cartelle esattoriali emesse per mancato pagamento del canone idrico ed eccepivano l'intervenuta prescrizione per omessa notifica delle prodromiche cartelle esattoriali, con conseguente ammissibilità dell'opposizione alla intimazione di pagamento.
Si costituiva l che contestava l'assunto dell'opposizione, rilevando che CP_4
le cartelle esattoriali erano state debitamente notificate secondo il prospetto riportato:
Cartella 09420160004673000000 - Data notifica 12/04/2016 - anni di riferimento 2000
e 2001 - UO : 2016 / 153 - Cartella 09420160023374585000 - Data notifica
20/12/2016 - anno di riferimento 2003 - UO - UO : 2016 / 3652 - Cartella 09420170003489552000 - Data notifica 20/06/2017 - anni di riferimento 2004 e 2005
- UO : 2017 / 1128 - Cartella 09420190019252008000 - Data notifica 30/10/2019 - anno di riferimento 2006 - UO : 2019 / 2982. Eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione qualificata come opposizione ex art.617 comma 1 cpc, asserendo che era stata notificata oltre il termine perentorio dei venti giorni.
Si costituiva anche l'ente impositore che dimostrava l'avvenuta notifica delle fatture e delle ingiunzioni e pertanto contestava l'eccepita prescrizione dell'opponente.
Eccepiva inoltre l'inammissibilità dell'opposizione in quanto mai le ingiunzioni erano state tempestivamente impugnate.
Concessi i termini ex art.183 VI comma cpc, all'esito dei quali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza odierna del 5.12.2024 assunta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies comma 4 cpc.
L'opposizione è infondata oltre che inammissibile.
Trattandosi di pagamento di canone acqua non soggetto a cartella esattoriale ma ad ingiunzione di pagamento, l'ente impositore ha dato dimostrazione dell'avvenuta notifica regolare delle fatture e delle successive ingiunzioni avverso le quali l'opponente non ha mai tempestivamente proposto opposizione, per cui ogni contestazione che riguarda gli atti prodromici non può essere sollevata nella presente opposizione.
Il termine prescrizionale quinquennale comunque non appare decorso neppure tra la data di notifica dell'avviso impugnato e la notifica degli atti presupposti.
L'opposizione va quindi rigettata nel merito.
Le spese del giudizio vanno liquidate secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di e , con atto
[...] CP_4 Parte_2
ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione; b) Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in
€.2.540,00 in favore di ogni convenuto.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 10.5.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis