Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.
Michele Lanna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3017 R.G. Cont. Anno 2022,
VERTENTE TRA
- in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, come in atti, Parte_1 dall'avv. Immacolata Vele;
ATTORE/OPPONENTE
- , in persona del l.r.p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso, come in atti, dall'avv. Sergio Marchitto;
CONVENUTO/OPPOSTO
- PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'avv.
Giuseppe Marsicano,
CONVENUTO/TERZO CP_2
OGGETTO: ricorso ex art. 615 e 617 co. 2 c.p.c. in opposizione all'esecuzione n.
01720203220000010008, ex art. 72 bis DPR 602/73, Procedura Esecutiva n. 691/2020
R.G.E.
CONCLUSIONI: come precisate nelle comparse ex art. 190 c.p.c. da intendersi qui integralmente trascritte.
-1 di 8-
esponeva che, in data 17/02/2020, le veniva notificato da parte di Parte_1 atto di pignoramento presso terzi, ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. n. 602/73, CP_3
recante il numero 01720203220000010008, che intimava al terzo pignorato Provincia di
Benevento di pagare l'importo di € 21.706,78.
Nello specifico, il pignoramento presso terzi si fondava su 5 cartelle esattoriali: 1) cartella n. 017-2019-0005928412-000; 2) cartella n. 017-2019-0006781782-000; 3) cartella n. 017-
2019-0007477969-000; 4) cartella n. 017-2019-0008056488-000; 5) cartella n. 017-2019-
0008056589-000.
Avverso il predetto pignoramento, proponeva opposizione agli atti Parte_1
esecutivi, ex art. 617, comma II c.p.c., con la quale contestava l'esistenza dei titoli esecutivi posti a sostegno del pignoramento e la nullità dell'atto di pignoramento.
L'opponente, in dettaglio, assumeva che la cartella n. 017-2019-0005928412-000 era stata oggetto di opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Montesarchio, con giudizio definito con la sentenza n. 109-21 del 26-05-2021, che aveva annullato detta cartella;
che la cartella n.
017-2019-0006781782-000 era stata oggetto di opposizione dinanzi al Giudice di Pace di
Montesarchio, definito con sentenza n. 64-22 del 24-03-2022, che aveva annullato tale atto impositivo;
che la cartella n. 017-2019-0007477969-000 era stata oggetto di istanza di sgravio, in forza della sentenza n. 173-2016 di perdita di possesso, emessa dal Giudice di
Pace di Montesarchio;
che, quanto alla cartella n. 017-2019-0008056488-000, la stessa era illegittima perché non era possibile evincere i dettagli della stessa;
che, infine, la cartella n.
017-2019-0008056589-000, in virtù della richiamata sentenza n. 173/2016, dichiarativa della perdita di possesso, pure andava integralmente annullata per l'inesistenza del debito a carico della . Parte_1
Nella fase cautelare dinanzi al G.E., si costituiva che impugnava e contestava CP_3
l'assunto dell'opponente, in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile e ne chiedeva, pertanto, il rigetto.
Con ordinanza del 15/07/2022, il G.E., “tenuto conto della documentazione in atti e delle deduzioni delle parti, appaiono sussistere elementi idonei ad integrare i "gravi motivi" di sospensione di cui all'art. 624, primo comma, c.p.c.”, sospendeva la procedura esecutiva n.
691/2020 R.G.E., fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Pertanto, con atto di citazione datato 10-08-2022, introduceva il Parte_1
presente giudizio di merito, cui veniva assegnato il numero 3017/2022 R.A.C.
-2 di 8- Si costituivano sia l'attore opponente che il convenuto opposto Parte_1
che si riportavano sostanzialmente alle richieste ed eccezioni formulate negli scritti CP_4 dinanzi al giudice dell'esecuzione, nella procedura n. 691/2020 R.G.E.
In corso di causa, veniva integrato il contraddittorio nei confronti del terzo pignorato
Provincia di Benevento che, ritualmente citato in giudizio, provvedeva a costituirsi, chiedendo volersi “accertare e confermare il corretto operato della Provincia di Benevento, con vittoria di spese e competenze professionale per la presente procedura”.
Successivamente, però, all'udienza del 19 ottobre 2023, il giudizio veniva dichiarato interrotto, ex art. 301 c.p.c., per carenza dello jus postulandi del procuratore costituito per la
Provincia di Benevento.
A seguito della riassunzione del giudizio, all'udienza del 4 dicembre 2024, la causa veniva riservata in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
Preliminarmente, occorre verificare la corretta qualificazione giuridica dell'opposizione formulata da ex art. 617 II comma c.p.c. Parte_1
Orbene, con la propria opposizione, ex art. 617 II comma c.p.c. ha Parte_1 inteso “contestare il diritto dell'esecutante all'esecuzione per carenza dei titoli a fondamento dell'intimazione opposta, in quanto gli stessi non risultano essersi validamente costituiti” e, relativamente alla cartella N. 017-2019-0008056488-000, ha evidenziato la nullità dell'atto di pignoramento esattoriale.
Evidentemente, dall'analisi dei motivi posti a fondamento della opposizione, relativa alle cartelle numeri 017-2019-0005928412-000, 017-2019-0006781782-000; 017-2019-
0007477969-000 e. 017-2019-0008056589-000, si evince chiaramente che trattasi di doglianze ascrivibili al perimetro normativo dell'art. 615 II comma c.p.c. e non, evidentemente, a quello dell'art. 617 II comma c.p.c. azionato dall'opponente.
Occorre, pertanto, preliminarmente riqualificare, correttamente, relativamente alle suindicate cartelle, la predetta opposizione ai sensi del disposto di cui all'art. 615 II comma c.p.c.
Per costante ed uniforme giurisprudenza, infatti, “Nell'esercizio del potere di interpretazione
e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite
-3 di 8- nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata. Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato” (Cass., ord. 11 luglio 2022 n. 21865;
Conformi: Cass., III, ord. 21 maggio 2019, n. 13602; Cass., sent. 13 dicembre 2005, n.
27428; Cass., II, sent. 29 aprile 2004, n. 8225; Cass., I, sent. 15 gennaio 1999, n. 383).
Riguardo, poi, al merito della vertenza, così come sopra qualificata, si osservi quanto di seguito specificato.
L tra le varie eccezioni chiede il rigetto dell'opposizione deducendo che al CP_3
momento della notifica del pignoramento presso terzi, ossia alla data del 14-02-2020, le 5 cartelle esattoriali sopra descritte, costituenti il titolo esecutivo posto alla base dell'esecuzione forzata, erano efficaci poiché non ancora sospese, annullate e sgravate.
Orbene, tale argomentazione non può essere condivisa in quanto la mancanza del titolo esecutivo, quale presupposto per l'esecuzione forzata, conduce ad un effetto paralizzante dell'azione esecutiva e che, pertanto, in mancanza del titolo, nessuna esecuzione poteva essere né iniziata né, ovviamente, come nel caso che ci occupa, può essere proseguita.
Pertanto, il giudice alla ricorrenza della predetta carenza, seppure intervenuta in corso di causa, deve dichiarare estinta perché “improcedibile” l'esecuzione “in quanto mancante di un suo presupposto fondamentale” (cfr. Cass. Civ. n. 15605/2017).
Si rileva, inoltre, che l'improcedibilità dell'esecuzione forzata conduce all'estinzione
“atipica” della procedura esecutiva mobiliare, ossia ad una tipologia di estinzione, enucleata dalla Suprema Corte, proprio per i casi di improseguibilità dell'esecuzione, non rientranti nelle tipologie codificate.
Si tratta di un'ipotesi di “chiusura anticipata” e obbligata della procedura esecutiva che, sebbene non prevista dalla legge come autonoma vicenda estintiva, conduce ugualmente ai medesimi effetti.
La Corte di Cassazione è tornata, recentemente, sulla questione della cosiddetta “estinzione tipica ed atipica” del processo esecutivo, distinzione che separa le ipotesi nella quali la procedura esecutiva subisce un prematuro arresto per casi previsti esplicitamente dalla legge
-4 di 8- (ad esempio dagli artt. 629, 630, 631 e 631 bis c.p.c.), da quelle in cui alla medesima conclusione prematura si giunge per motivi non codificati.
E' solo il caso di evidenziare, come chiarito dalla stessa Corte di Cassazione, che la
“estinzione atipica” dovrebbe più propriamente definirsi “improcedibilità” o “chiusura anticipata” e non “estinzione”, sebbene produca le identiche conseguenze dell'estinzione
“tipica” (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. 23/01/2023, n. 1991, Pres. De Stefano, est. Tatangelo).
Pertanto, nel caso che ci occupa, la mancanza del titolo esecutivo comporta l'estinzione della procedura nella forma “atipica” (in quanto tale fattispecie non è regolata dagli articoli su richiamati), poiché, “accanto alle ipotesi di estinzione cd. tipica, previste agli artt. 629 ss. e nelle altre fattispecie tipizzate dal legislatore, l'effetto estintivo del processo può conseguire anche nei casi di chiusura anticipata, definiti di estinzione cd. atipica in quanto, a fronte del medesimo effetto estintivo del processo, comprendono tutte le ipotesi estintive diverse da quelle previste per legge” (Cass. Civ. III Sezione n. 8404/2020).
Ciò premesso, l'opposizione ex art. 615 II comma c.p.c. (così come riformulata dal giudice) deve essere accolta è l'esecuzione dichiarata improcedibile relativamente agli importi indicati nelle cartelle, n. 017-2019-0005928412-000, n. 017-2019-0006781782-000, n. cartella n. 017-2019-0007477969-000, n. 017-2019-0008056589-000, per carenza del titolo esecutivo.
In riferimento alla cartella n. 017-2019-0005928412-000, infatti, la stessa veniva regolarmente impugnata, nei termini di legge innanzi al G.d.P. di Montesarchio, rubricata al n. 1058/19 R.G. e definita con sentenza n. 109/21, con la quale si procedeva all'integrale annullamento della stessa, per l'importo di €. 2619,82. Analogo discorso vale, poi, per la cartella n. 017-2019-0006781782-000, in quanto anch'essa veniva impugnata innanzi al
G.d.P. di Montesarchio e rubricata al n. 1393/19 R.G., definita con sentenza n. 64/22, con la quale si procedeva all'integrale annullamento della stessa per l'importo di €. 13.648,38.
Per quanto riguarda, invece, la cartella n. 017-2019-0007477969-000, pari all'importo di €.
538,16, parte opponente in virtù della sentenza n. 173/2016, emessa dal G.d.P. di
Montesarchio, proponeva istanza di sgravio nei confronti dell'ente creditore. La suindicata sentenza è relativa alla dichiarazione della perdita di possesso, a partire dalla data del
14/04/2015, dell'autovettura Audi A6, tg. EC091MZ, dalla società alla Parte_1
società con la conseguenza che tutte le violazioni al C.d.S., contenute nella CP_5
-5 di 8- cartella impugnata, successive alla sentenza dichiarativa della perdita di possesso, non sono ascrivibili alla società ricorrente, bensì alla società CP_5
Analogo discorso vale per la cartella n. 017-2019-0008056589-000, laddove seppure in presenza di uno sgravio parziale (in quanto l'istanza di sgravio presentata alla di CP
, in virtù della sentenza n. 173/2016, dichiarativa della perdita di CP_7 CP_8 possesso, veniva accolta dalla sola prefettura di l'intera cartella va integralmente CP_8 annullata per l'inesistenza del debito a carico della . Parte_1
L'opposizione ex art. 617 II comma c.p.c., proposta da in Controparte_9
riferimento alla cartella esattoriale n. 017-2019-0008056488-000 (per la quale la validità del titolo esecutivo non risulta essere stata caducata) deve essere, invece, accolta per la nullità dell'atto di pignoramento, per omessa indicazione nello stesso degli estremi identificativi dei crediti relativi a quest'ultima,
È solo il caso di sottolineare che per nessuna delle cartelle indicate nell'atto di pignoramento, risultano nel pignoramento le indicazioni dei crediti ivi portati è che, pertanto, per tutte le cartelle si evidenziano profili di nullità del pignoramento, sebbene per le prime quattro (n.
017-2019-0005928412-000, n. 017-2019-0006781782-000, n. 017-2019-0007477969-000 e n. 017-2019-0008056589-000) assume rilievo prevalente la già evidenziata caducazione del titolo esecutivo.
In merito alla nullità del pignoramento esattoriale sopra evidenziata si richiama la sentenza n. 26519 del 9 Novembre 2017 della Suprema Corte di Cassazione che afferma la nullità del pignoramento esattoriale di crediti ex art. 72 – bis, laddove privo del dettaglio dei crediti.
La Corte ha stigmatizzato l'atto di pignoramento di crediti verso terzi notificato dall'
[...]
, che si limiti ad intimare genericamente il pagamento di una somma complessiva CP_10 per “tributi/entrate”, come avvenuto nel caso de quo, senza specificare a che titolo siano dovuti tali importi, con grave violazione del diritto di difesa, laddove s'impedisce al contribuente di poter accertare l'avvenuto pagamento di tali importi, l'eventuale annullamento e/o la prescrizione.
Ebbene, si condivide l'assunto della suprema corte secondo la quale la mancata indicazione dettagliata dei crediti, della loro natura, degli importi, delle relative cartelle e delle date di notifica costituisce grave motivo di illegittimità del pignoramento, da contestare con opposizione agli atti esecutivi.
La Cassazione ha, infatti, enunciato il seguente, condivisibile, principio di diritto secondo il quale: “…poichè nell'esecuzione forzata esattoriale gli unici atti che rendono edotto il
-6 di 8- debitore del contenuto del titolo esecutivo sono la cartella di pagamento ed eventualmente
l'avviso di mora, la previsione del requisito contenutistico dell'atto di pignoramento implica quantomeno il riferimento a tali atti, i quali a loro volta indicano, specificandone la fonte e la natura, il credito per il quale si procede a riscossione".
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite appare equo, in considerazione del fatto che la caducazione dei titoli è avvenuta solo successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento e del contegno processuale delle parti, compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Michele Lanna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a. Accoglie il ricorso ex art. 615 II comma c.p.c. (così come riqualificato dal giudice) proposto da in riferimento alle cartelle esattoriali n. 017-2019- Controparte_9
0005928412-000, n. 017-2019-0006781782-000, n. 017-2019-0007477969-000, n. 017-
2019-0008056589-000 e n. 017-2019-0008056488-000, relativamente alle quali la procedura esecutiva N. 691/2020 è improcedibile per assenza del titolo esecutivo, con tutte le conseguenze di legge;
b. Accoglie il ricorso ex art. 617 II comma c.p.c., proposto da in Controparte_9
riferimento alla cartella esattoriale n. 017-2019-0008056488-000, per la nullità dell'atto di pignoramento relativamente a tale cartella, con tutte le conseguenze di legge;
c. Spese compensate.
Benevento, 24 Marzo 2025
Il Giudice
Dott. Michele Lanna
-7 di 8-