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Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2024, n. 8646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8646 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO nei confronti di IN ER, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 13.4.2023 del Tribunale di Cuneo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Francesca Costantini, che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 13.4.2023 il Tribunale di Cuneo ha dichiarato FO BE, imputato per il reato di cui all'art. 256 primo comma lett. a) d. lgs. 152/2006 per smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali costituiti da carcasse di animali morti in area attigua al Parco Safari delle Langhe gestito dalla Safari s.r.l. di cui era amministratore, non punibile per la particolare tenuità del fatto ai Penale Sent. Sez. 3 Num. 8646 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 11/01/2024 sensi dell'art. 131 bis cod. pen., reputando "l'univocità dell'episodio" stante il pregresso regolare smaltimento dei corpi delle bestie decedute. 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 190 e 191 cod. proc. pen., l'inutilizzabilità delle prove acquisite con il sequestro probatorio non convalidato dal Tribunale del riesame, costituite dalle copie dei registri relativi agli animali presenti nel Parco Safari, dalla quale era derivata l'implicita inutilizzabilità anche della deposizione del teste AP nella parte in cui costui faceva riferimento a quanto rinvenuto in possesso dell'imputato. Rileva che, pur essendo incontestata la mancata convalida del suddetto sequestro e il conseguente dissequestro dei beni con restituzione agli aventi diritto giusta provvedimento del Tribunale del riesame del 4.11.2020, era stata dallo stesso Procuratore ricorrente disposto con autonomo decreto del 5.11.2020 un nuovo sequestro che non aveva mai costituito oggetto di contestazione o di impugnazione e che le chat whatsapp, integralmente ignorate dalla sentenza impugnata, erano state ritualmente acquisite all'esito delle operazioni di perquisizione e di sequestro del 26.11.2020. 2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 131 bis cod. pen., che lo smaltimento degli animali in contestazione non potesse affatto ritenersi episodico, essendo siffatta valutazione in stridente contrasto con la deposizione del teste AP secondo il quale il collocamento degli animali in una fossa corrispondeva ad una deliberata scelta aziendale, in atto dal 2020, di contenimento dei costi a seguito dell'emergenza sanitaria e con il contenuto delle conversazioni whatsapp, implicitamente ritenute inutilizzabili dalla sentenza impugnata, da cui si evinceva, invece, la sistematicità della condotta incriminata, niente affatto frutto di un contingente guasto delle celle frigorifere. Rileva come fosse proprio il teste AP ad avere riferito di aver trovato delle chat, estratte dal cellulare dell'imputato e del veterinario dott. Aimone, attestanti che i certificati di morte degli animali erano stati inviati dopo il 16.10.2020, nonché una serie di decessi di animali, di cui non era stata rinvenuta alcuna traccia né sul registro della società né da certificati di morte. Sostiene, in sintesi, che l'episodicità dell'intervento dell'escavatorista fosse ascrivibile al seppellimento della carcassa del dromedario attese le sue notevoli dimensioni e che, al contrario, risultava dalle emergenze probatorie una condotta abituale protrattasi per almeno cinque mesi a far data dal febbraio 2020 che non consentiva l'applicabilità della causa di non punibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Il ricorso del Pubblico Ministero, pur consentito avverso una sentenza che dichiara la non punibilità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., non può ritenersi meritevole di accoglimento. Quantunque la sentenza impugnata presti a ragione il fianco alle censure del Procuratore ricorrente quando afferma l'inutilizzabilità della documentazione oggetto del sequestro probatorio che, seppure non convalidato, certamente non intacca la valenza sul piano probatorio della documentazione che ne costituiva l'oggetto, va tuttavia rilevato che il ricorso, così come formulato non riesce ad enucleare un vizio di violazione di legge invalidante la valutazione di particolare tenuità del fatto che ha indotto il giudice di merito ad applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. La sentenza impugnata afferma, invero, che il seppellimento tanto della carcassa del dromedario quanto degli altri animali in una porzione del terreno adiacente al Parco zoologico fosse avvenuto in violazione della disciplina in materia di rifiuti dovendosene escludere la qualifica di sottoprodotti e perciò integrando il reato di cui all'art. 256 lett. a) d. Igs. 152/2006 , ma che in ragione della distanza della fossa dalla zona di accesso dei visitatori e da fonti di acqua tale da aver ridotto drasticamente il pericolo di danno ambientale, nonché dell'eseguito ripristino dello stato dei luoghi in conformità alle prescrizioni impartite dovesse ritenersi tanto l'esiguità dell'offesa quanto la mancanza di abitualità stante il contingente malfunzionamento delle celle frigorifere che aveva indotto l'imputato ad interrare le carcasse degli animali al fine di evitare il diffondersi dell'odore malsano derivante dal processo di decomposizione dei corpi. Nel contestare tale secondo requisito il Procuratore ricorrente fa leva sul contenuto di conversazioni via whatsapp attestanti a sua detta la sistematicità della condotta incriminata, ma, al di là del profilo relativo alla loro utilizzabilità su cui non vi è alcuna pronuncia del Tribunale piemontese, non ne allega il contenuto finendo così per svuotare la sostanza del lamentato vizio motivazionale su cui in definitiva si incentra il ricorso. Va infatti rilevato che il travisamento della prova, in cui si sostanzia la doglianza relativa all'omessa disamina di una prova che si assume, ancorchè nulla venga detto espressamente nel ricorso sul punto, decisiva ai fini della pronunzia, quali sarebbero i messaggi rinvenuti sul cellulare dell'imputato e del veterinario da valutarsi unitamente ai certificati di morte sottoscritti da quest'ultimo ma lasciati in bianco nel contenuto, impone la produzione della documentazione afferente alla prova che si assume travisata, non potendosi altrimenti ritenersi rispettato il principio di autosufficienza del ricorso che impone, ogni qualvolta venga dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione a specifici atti, l'onere di provvedere, a pena di inammissibilità, alla loro integrale trascrizione ovvero all'allegazione all'impugnativa stessa (ex multis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 - dep. 3 26/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez.5, n.11910 del 22.1.2010, Casucci, Rv.246552), essendo altrimenti preclusa alla radice la valutazione cui questa Corte viene solo in astratto sollecitata, né potendosi richiedere al giudice di legittimità la rilettura complessiva del materiale probatorio che sconfinerebbe in una nuova valutazione di merito. Non risultano invero emergenze processuali che consentano di ritenere il seppellimento delle carcasse degli animali eseguito in via continuativa, emergendo soltanto che lo scavo del terreno fosse stato eseguito dall'addetto AP in via episodica, laddove è invece incontestato il regolare smaltimento delle carcasse documentato per gli anni dal 2018 al 2021, e dunque in epoca sia antecedente che successiva al fatto contestato, dalle fatture emesse dalle ditte autorizzate, correlate dai relativi certificati e dalle bolle di accompagnamento. Neanche in relazione alla deposizione del AP le valutazioni del Tribunale possono ritenersi contrastate dalle allegazioni del Procuratore della Repubblica che adduce, senza fornirne alcuna evidenza, ovverosia omettendo anche in tal caso di allegare il relativo verbale, il diverso contenuto complessivo della deposizione de qua per avere il teste altresì riferito che l'attività posta in essere dall'imputato sarebbe stata il frutto di una deliberata scelta aziendale attuata dal marzo 2020 volta al contenimento dei costi a seguito dell'intervenuta emergenza sanitaria. Trattasi anche in questo caso, assumendosi un contenuto della deposizione contestata parzialmente diverso da quello preso in esame dal giudice di merito, di un profilo riconducibile al travisamento della prova, richiedente lo specifico onere di allegazione sopra indicato. In difetto di alcuna allegazione al riguardo, la valutazione compiuta dal giudice di merito che ritiene che la documentazione acquisita afferisca ad una serie di passaggi amministrativi attestanti la morte di taluni animali ma non già il loro interramento, attestato per il solo dromedario dalle dichiarazioni del teste AP, non può pertanto ritenersi inficiata da alcuna manifesta illogicità in ordine alla applicabilità della causa di non punibilità, con conseguente rigetto dell'impugnativa
P.Q.M.
Rigetta il ricorso Così deciso il 11.1.2024
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Francesca Costantini, che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 13.4.2023 il Tribunale di Cuneo ha dichiarato FO BE, imputato per il reato di cui all'art. 256 primo comma lett. a) d. lgs. 152/2006 per smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali costituiti da carcasse di animali morti in area attigua al Parco Safari delle Langhe gestito dalla Safari s.r.l. di cui era amministratore, non punibile per la particolare tenuità del fatto ai Penale Sent. Sez. 3 Num. 8646 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 11/01/2024 sensi dell'art. 131 bis cod. pen., reputando "l'univocità dell'episodio" stante il pregresso regolare smaltimento dei corpi delle bestie decedute. 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 190 e 191 cod. proc. pen., l'inutilizzabilità delle prove acquisite con il sequestro probatorio non convalidato dal Tribunale del riesame, costituite dalle copie dei registri relativi agli animali presenti nel Parco Safari, dalla quale era derivata l'implicita inutilizzabilità anche della deposizione del teste AP nella parte in cui costui faceva riferimento a quanto rinvenuto in possesso dell'imputato. Rileva che, pur essendo incontestata la mancata convalida del suddetto sequestro e il conseguente dissequestro dei beni con restituzione agli aventi diritto giusta provvedimento del Tribunale del riesame del 4.11.2020, era stata dallo stesso Procuratore ricorrente disposto con autonomo decreto del 5.11.2020 un nuovo sequestro che non aveva mai costituito oggetto di contestazione o di impugnazione e che le chat whatsapp, integralmente ignorate dalla sentenza impugnata, erano state ritualmente acquisite all'esito delle operazioni di perquisizione e di sequestro del 26.11.2020. 2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 131 bis cod. pen., che lo smaltimento degli animali in contestazione non potesse affatto ritenersi episodico, essendo siffatta valutazione in stridente contrasto con la deposizione del teste AP secondo il quale il collocamento degli animali in una fossa corrispondeva ad una deliberata scelta aziendale, in atto dal 2020, di contenimento dei costi a seguito dell'emergenza sanitaria e con il contenuto delle conversazioni whatsapp, implicitamente ritenute inutilizzabili dalla sentenza impugnata, da cui si evinceva, invece, la sistematicità della condotta incriminata, niente affatto frutto di un contingente guasto delle celle frigorifere. Rileva come fosse proprio il teste AP ad avere riferito di aver trovato delle chat, estratte dal cellulare dell'imputato e del veterinario dott. Aimone, attestanti che i certificati di morte degli animali erano stati inviati dopo il 16.10.2020, nonché una serie di decessi di animali, di cui non era stata rinvenuta alcuna traccia né sul registro della società né da certificati di morte. Sostiene, in sintesi, che l'episodicità dell'intervento dell'escavatorista fosse ascrivibile al seppellimento della carcassa del dromedario attese le sue notevoli dimensioni e che, al contrario, risultava dalle emergenze probatorie una condotta abituale protrattasi per almeno cinque mesi a far data dal febbraio 2020 che non consentiva l'applicabilità della causa di non punibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 Il ricorso del Pubblico Ministero, pur consentito avverso una sentenza che dichiara la non punibilità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., non può ritenersi meritevole di accoglimento. Quantunque la sentenza impugnata presti a ragione il fianco alle censure del Procuratore ricorrente quando afferma l'inutilizzabilità della documentazione oggetto del sequestro probatorio che, seppure non convalidato, certamente non intacca la valenza sul piano probatorio della documentazione che ne costituiva l'oggetto, va tuttavia rilevato che il ricorso, così come formulato non riesce ad enucleare un vizio di violazione di legge invalidante la valutazione di particolare tenuità del fatto che ha indotto il giudice di merito ad applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. La sentenza impugnata afferma, invero, che il seppellimento tanto della carcassa del dromedario quanto degli altri animali in una porzione del terreno adiacente al Parco zoologico fosse avvenuto in violazione della disciplina in materia di rifiuti dovendosene escludere la qualifica di sottoprodotti e perciò integrando il reato di cui all'art. 256 lett. a) d. Igs. 152/2006 , ma che in ragione della distanza della fossa dalla zona di accesso dei visitatori e da fonti di acqua tale da aver ridotto drasticamente il pericolo di danno ambientale, nonché dell'eseguito ripristino dello stato dei luoghi in conformità alle prescrizioni impartite dovesse ritenersi tanto l'esiguità dell'offesa quanto la mancanza di abitualità stante il contingente malfunzionamento delle celle frigorifere che aveva indotto l'imputato ad interrare le carcasse degli animali al fine di evitare il diffondersi dell'odore malsano derivante dal processo di decomposizione dei corpi. Nel contestare tale secondo requisito il Procuratore ricorrente fa leva sul contenuto di conversazioni via whatsapp attestanti a sua detta la sistematicità della condotta incriminata, ma, al di là del profilo relativo alla loro utilizzabilità su cui non vi è alcuna pronuncia del Tribunale piemontese, non ne allega il contenuto finendo così per svuotare la sostanza del lamentato vizio motivazionale su cui in definitiva si incentra il ricorso. Va infatti rilevato che il travisamento della prova, in cui si sostanzia la doglianza relativa all'omessa disamina di una prova che si assume, ancorchè nulla venga detto espressamente nel ricorso sul punto, decisiva ai fini della pronunzia, quali sarebbero i messaggi rinvenuti sul cellulare dell'imputato e del veterinario da valutarsi unitamente ai certificati di morte sottoscritti da quest'ultimo ma lasciati in bianco nel contenuto, impone la produzione della documentazione afferente alla prova che si assume travisata, non potendosi altrimenti ritenersi rispettato il principio di autosufficienza del ricorso che impone, ogni qualvolta venga dedotto il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione a specifici atti, l'onere di provvedere, a pena di inammissibilità, alla loro integrale trascrizione ovvero all'allegazione all'impugnativa stessa (ex multis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 - dep. 3 26/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez.5, n.11910 del 22.1.2010, Casucci, Rv.246552), essendo altrimenti preclusa alla radice la valutazione cui questa Corte viene solo in astratto sollecitata, né potendosi richiedere al giudice di legittimità la rilettura complessiva del materiale probatorio che sconfinerebbe in una nuova valutazione di merito. Non risultano invero emergenze processuali che consentano di ritenere il seppellimento delle carcasse degli animali eseguito in via continuativa, emergendo soltanto che lo scavo del terreno fosse stato eseguito dall'addetto AP in via episodica, laddove è invece incontestato il regolare smaltimento delle carcasse documentato per gli anni dal 2018 al 2021, e dunque in epoca sia antecedente che successiva al fatto contestato, dalle fatture emesse dalle ditte autorizzate, correlate dai relativi certificati e dalle bolle di accompagnamento. Neanche in relazione alla deposizione del AP le valutazioni del Tribunale possono ritenersi contrastate dalle allegazioni del Procuratore della Repubblica che adduce, senza fornirne alcuna evidenza, ovverosia omettendo anche in tal caso di allegare il relativo verbale, il diverso contenuto complessivo della deposizione de qua per avere il teste altresì riferito che l'attività posta in essere dall'imputato sarebbe stata il frutto di una deliberata scelta aziendale attuata dal marzo 2020 volta al contenimento dei costi a seguito dell'intervenuta emergenza sanitaria. Trattasi anche in questo caso, assumendosi un contenuto della deposizione contestata parzialmente diverso da quello preso in esame dal giudice di merito, di un profilo riconducibile al travisamento della prova, richiedente lo specifico onere di allegazione sopra indicato. In difetto di alcuna allegazione al riguardo, la valutazione compiuta dal giudice di merito che ritiene che la documentazione acquisita afferisca ad una serie di passaggi amministrativi attestanti la morte di taluni animali ma non già il loro interramento, attestato per il solo dromedario dalle dichiarazioni del teste AP, non può pertanto ritenersi inficiata da alcuna manifesta illogicità in ordine alla applicabilità della causa di non punibilità, con conseguente rigetto dell'impugnativa
P.Q.M.
Rigetta il ricorso Così deciso il 11.1.2024