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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 08/04/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.1277/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1277/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 17 dicembre 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del
18/12/2024
OGGETTO: d a
Opposizione a precetto (già Controparte_1 Controparte_2
(art. 615, 1° comma S.P.A.) con il patrocinio dell'avv. Pisapia Vittorio
c.p.c.) APPELLANTE
Codice: P.IVA_1 c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. Controparte_3
Amadori Daniel e dell'avv. Bonelli Claudio
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1287/201 pubblicata
1 in data 08 luglio 2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e/o deduzione, in
riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1287/2021 in data 5
luglio 2021, pubblicata in data 8 luglio 2021, non notificata, accogliere tutte
le conclusioni e domande già formulate in primo grado, che qui si
ritrascrivono, rigettando ogni domanda, istanza, eccezione e deduzione
avversaria:
1. - accertare, sotto il profilo sostanziale, la insussistenza del presunto
credito su cui si fonda il precetto opposto, non essendo dovuti gli interessi
moratori per le ragioni sopra esposte, e pertanto dichiarare che
[...]
già nulla più deve in forza Controparte_4 Controparte_5
della sentenza azionata per estinzione del credito e per l'effetto dichiarare
nullo ed in ogni caso annullabile l'atto di precetto notificato in data
11/01/2019 a firma dell'avv. Claudio Bonelli;
2 - con vittoria di spese e compensi di difesa, per entrambi i gradi di giudizio,
oltre 15%, IVA e CPA (e rifusione dei contributi unificati pagati)”.
Dell'appellata
“rigettate le istanze avversarie e ribadite le eccezioni formulate in prime
cure,
- dichiarare l'appello inammissibile con ordinanza ex artt. 436 bis, 348 bis-
ter c.p.c., per essere evidentemente infondato, ovvero con sentenza ex artt.
2 342 e 436 bis c.p.c., per l'aspecificità dei motivi dedotti e, pertanto ed in
ogni caso, - confermare integralmente la sentenza impugnata, - e, in ogni
caso accogliere le conclusioni già formulate in primo grado, che qui si
ritrascrivono: “Contrariis reiectis;
respingersi l'opposizione; con il favore
delle spese”, in ogni caso con vittoria di spese e competenze anche del
presente grado, oltre a maggiorazione del 15% per spese generali, IVA 22%
e CPA 4% sulle somme per legge “imponibili” e con conferma di quanto al
primo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo, rigettata la istanza di sospensione ex art. 337 cod. proc. civ. in quanto formulata solo in memoria di replica ed evidenziato che nel giudizio di appello avente ad oggetto il titolo giudiziale con sentenza non definitiva non è stato caducato il titolo ma solo rigettato il primo motivo d'appello principale e l'appello incidentale, ha rigettato l'opposizione proposta da avverso Controparte_5
l'atto di precetto con cui ha intimato il pagamento della Controparte_3
somma di € 14.390,42 quale differenza tra l'importo dovuto in forza della sentenza n. 1001/2018 del Tribunale di Cuneo del 17 dicembre 2018, pari ad
€ 52.389,37 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese legali liquidate in € 13.430,00 con accessori di legge, e l'importo corrisposto in data
27 dicembre 2018 pari ad € 72.686,82.
La questione posta dall'opponente, concernente il diritto della intimante il precetto di richiedere il pagamento degli interessi moratori ex art. 1284
3 cod.civ. quarto comma dalla data della domanda giudiziale al saldo,
contrastata dall'istituto bancario sulla base dell'assunto di non applicabilità
della norma al credito in questione in quanto di natura risarcitoria, è stato risolto dal Giudicante interpretando il riferimento contenuto nella sentenza agli interessi legali come riferito all'art. 1284 cod.civ.
Il Tribunale ha, poi, ritenuto che il quarto comma di tale norma si applichi alle sole obbligazioni di natura contrattuale e che il credito in questione
(derivante dalla statuizione di condanna dell'istituto bancario alla restituzione di addebiti illegittimi in conseguenza della nullità parziale di alcune clausole inerenti il rapporto contrattuale) rientri in tale tipologia di obbligazione.
2. Ha proposto appello quale incorporante in forza Controparte_1
di atto di fusione, della sulla base di due Controparte_5
motivi.
3. Si è costituita la che ha chiesto il rigetto del Controparte_3
gravame.
4. Alla udienza del 18 dicembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe;
la difesa dell'appellante ha prodotto
“sentenza definitiva e passata in giudicato, resa nella causa NRG 80/2019,
emessa in data 7 settembre 2022, di cui in atti, che, in parziale accoglimento
dell'appello proposto dalla e in parziale riforma della sentenza n. Pt_1
1001/2018 del Tribunale di Cuneo, ha dichiarato tenuta la a rifondere Pt_1
a la minor somma di euro 36.787,93 oltre interessi legali dalla CP_3
4 domanda al saldo, anziché quella di euro 52.389,37 di cui alla sentenza del
Tribunale di Cuneo (già pagata dalla ”. Pt_1
Quindi la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante, dopo avere ricostruito le vicende processuali relative al giudizio in cui si è formato il titolo in forza del quale,
con l'opposto precetto, è stato ad essa intimato il pagamento ed ha evidenziato l'espletamento nel giudizio d'appello di una consulenza tecnica d'ufficio che ha accertato una diversa e minore entità del credito, censura la statuizione con cui il Tribunale ha interpretato il titolo ritenendo che in esso vi sia stato il riconoscimento degli interessi ai sensi dell'art. 1284 quarto comma cod.proc.civ.
Evidenzia che:
la sentenza del Tribunale di Cuneo non fa cenno al riconoscimento degli interessi ai sensi dell'art. 1284 quarto comma cod.proc.civ. e non ne accerta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione;
tale accertamento è precluso al giudice della opposizione a precetto che, in assenza di statuizione del giudice della causa di merito, deve propendere per la soluzione meno afflittiva per la parte condannata e cioè il riconoscimento degli interessi di cui al primo comma dell'art. 1284 cod.civ.;
il Tribunale avrebbe attribuito al titolo un significato ad esso estraneo in
5 quanto la sentenza del Tribunale di Cuneo riconosce i soli interessi legali e va quindi interpretato nel senso conforme al disposto del primo comma dell'art. 1284 cod.civ.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il
Tribunale ha ritenuto che l'obbligazione in questione abbia natura contrattuale.
Deduce che: in relazione a tale tipologia di obbligazione (ex art. 2033
cod.civ.) le parti non possono convenire un tasso d'interesse; non si tratta,
comunque, di obbligazione contrattuale, ma restitutoria, la cui fonte è la legge
(artt. 1173 e 2033 cod.civ.) e non il contratto, atteso la natura indebita dei pagamenti oggetto della domanda restitutoria deriva dalla nullità di clausole contrattuali.
3. Il primo motivo è fondato.
3.1. In base ai principi di recente espressi dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, intervenute al fine di enunciare il principio ex art. 363 bis c.p.c., <
il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 6 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo>> (Cass. S.U. 12499/2024).
La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che <
fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per l'importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284,
comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli "interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione>> (Cass. 19015/2024).
3.2. Nel caso di specie il titolo giudiziale in forza del quale è stato intimato il precetto contiene la statuizione di condanna dell'istituto bancario al pagamento della “somma di € 52.389,37, oltre interessi legali dalla domanda
al saldo”, mentre manca alcun accertamento dei presupposti per il riconoscimento degli interessi nella maggior misura di cui all'art. 1284
quarto comma cod.proc.civ.
Non vi è quindi la possibilità per il giudice della opposizione di interpretare il titolo nei termini in cui l'ha fatto il Giudice di primo grado, valutando la natura del credito;
infatti <
7 nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura,
e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere>>
(Cass. 3499/2025).
In assenza di tale accertamento da parte del giudice della cognizione esso non può essere effettuato dal giudice dell'opposizione ex art. 615 cod.proc.civ.
In caso di titolo esecutivo di natura giudiziale, non spetta a tale giudice accertare il tasso degli interessi effettivamente applicabile nella fattispecie,
in base alla natura del rapporto obbligatorio sottostante oggetto del giudizio di cognizione all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo: si tratta,
infatti, di un accertamento di natura cognitiva e non esecutiva, che rientra nelle esclusive attribuzioni del giudice della cognizione e del quale va dato conto nella decisione di condanna che costituisce il titolo esecutivo.
Al contrario, al giudice dell'esecuzione e/o al giudice adito in sede di opposizione all'esecuzione spetta esclusivamente il compito di prendere atto della decisione già intervenuta sul punto in sede di cognizione, e, in caso di mancanza, nel titolo esecutivo, di una statuizione di condanna per il credito relativo agli interessi nella misura pretesa del creditore connotata dai requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., della carenza del requisito della liquidità di tale credito.
8 Al difetto di una pronuncia di condanna relativamente all'obbligazione avente ad oggetto gli interessi al tasso più elevato preteso dal creditore consegue l'insussistenza del suo diritto di procedere ad esecuzione forzata per il relativo importo, con assorbimento del secondo motivo (inerente la questione dei limiti di applicabilità dell'art. 1284 quarto comma cod.civ. in ragione della natura dell'obbligazione) e di ogni altra questione posta in causa.
4. Pertanto l'appello va accolto e la sentenza impugnata va riformata con accertamento che la non ha diritto di procedere all'esecuzione Controparte_3
forzata per l'importo oggetto della intimazione a precetto in quanto relativo ad interessi moratori non riconosciuti dal titolo giudiziale.
5. Va disposta la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio in considerazione dell'incertezza della materia oggetto del contendere sino alla pronuncia delle Sezioni Unite intervenuta solo nelle more del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_1
del Tribunale di Bergamo n. 1287/2021 pubblicata in data 08 luglio 2021 e,
per l'effetto, accerta che la non ha diritto di procedere Controparte_3
all'esecuzione forzata per l'importo oggetto della intimazione a precetto in quanto relativo ad interessi moratori non riconosciuti dal titolo giudiziale;
9 2. dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 02 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.1277/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1277/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 17 dicembre 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del
18/12/2024
OGGETTO: d a
Opposizione a precetto (già Controparte_1 Controparte_2
(art. 615, 1° comma S.P.A.) con il patrocinio dell'avv. Pisapia Vittorio
c.p.c.) APPELLANTE
Codice: P.IVA_1 c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. Controparte_3
Amadori Daniel e dell'avv. Bonelli Claudio
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1287/201 pubblicata
1 in data 08 luglio 2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e/o deduzione, in
riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1287/2021 in data 5
luglio 2021, pubblicata in data 8 luglio 2021, non notificata, accogliere tutte
le conclusioni e domande già formulate in primo grado, che qui si
ritrascrivono, rigettando ogni domanda, istanza, eccezione e deduzione
avversaria:
1. - accertare, sotto il profilo sostanziale, la insussistenza del presunto
credito su cui si fonda il precetto opposto, non essendo dovuti gli interessi
moratori per le ragioni sopra esposte, e pertanto dichiarare che
[...]
già nulla più deve in forza Controparte_4 Controparte_5
della sentenza azionata per estinzione del credito e per l'effetto dichiarare
nullo ed in ogni caso annullabile l'atto di precetto notificato in data
11/01/2019 a firma dell'avv. Claudio Bonelli;
2 - con vittoria di spese e compensi di difesa, per entrambi i gradi di giudizio,
oltre 15%, IVA e CPA (e rifusione dei contributi unificati pagati)”.
Dell'appellata
“rigettate le istanze avversarie e ribadite le eccezioni formulate in prime
cure,
- dichiarare l'appello inammissibile con ordinanza ex artt. 436 bis, 348 bis-
ter c.p.c., per essere evidentemente infondato, ovvero con sentenza ex artt.
2 342 e 436 bis c.p.c., per l'aspecificità dei motivi dedotti e, pertanto ed in
ogni caso, - confermare integralmente la sentenza impugnata, - e, in ogni
caso accogliere le conclusioni già formulate in primo grado, che qui si
ritrascrivono: “Contrariis reiectis;
respingersi l'opposizione; con il favore
delle spese”, in ogni caso con vittoria di spese e competenze anche del
presente grado, oltre a maggiorazione del 15% per spese generali, IVA 22%
e CPA 4% sulle somme per legge “imponibili” e con conferma di quanto al
primo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo, rigettata la istanza di sospensione ex art. 337 cod. proc. civ. in quanto formulata solo in memoria di replica ed evidenziato che nel giudizio di appello avente ad oggetto il titolo giudiziale con sentenza non definitiva non è stato caducato il titolo ma solo rigettato il primo motivo d'appello principale e l'appello incidentale, ha rigettato l'opposizione proposta da avverso Controparte_5
l'atto di precetto con cui ha intimato il pagamento della Controparte_3
somma di € 14.390,42 quale differenza tra l'importo dovuto in forza della sentenza n. 1001/2018 del Tribunale di Cuneo del 17 dicembre 2018, pari ad
€ 52.389,37 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese legali liquidate in € 13.430,00 con accessori di legge, e l'importo corrisposto in data
27 dicembre 2018 pari ad € 72.686,82.
La questione posta dall'opponente, concernente il diritto della intimante il precetto di richiedere il pagamento degli interessi moratori ex art. 1284
3 cod.civ. quarto comma dalla data della domanda giudiziale al saldo,
contrastata dall'istituto bancario sulla base dell'assunto di non applicabilità
della norma al credito in questione in quanto di natura risarcitoria, è stato risolto dal Giudicante interpretando il riferimento contenuto nella sentenza agli interessi legali come riferito all'art. 1284 cod.civ.
Il Tribunale ha, poi, ritenuto che il quarto comma di tale norma si applichi alle sole obbligazioni di natura contrattuale e che il credito in questione
(derivante dalla statuizione di condanna dell'istituto bancario alla restituzione di addebiti illegittimi in conseguenza della nullità parziale di alcune clausole inerenti il rapporto contrattuale) rientri in tale tipologia di obbligazione.
2. Ha proposto appello quale incorporante in forza Controparte_1
di atto di fusione, della sulla base di due Controparte_5
motivi.
3. Si è costituita la che ha chiesto il rigetto del Controparte_3
gravame.
4. Alla udienza del 18 dicembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe;
la difesa dell'appellante ha prodotto
“sentenza definitiva e passata in giudicato, resa nella causa NRG 80/2019,
emessa in data 7 settembre 2022, di cui in atti, che, in parziale accoglimento
dell'appello proposto dalla e in parziale riforma della sentenza n. Pt_1
1001/2018 del Tribunale di Cuneo, ha dichiarato tenuta la a rifondere Pt_1
a la minor somma di euro 36.787,93 oltre interessi legali dalla CP_3
4 domanda al saldo, anziché quella di euro 52.389,37 di cui alla sentenza del
Tribunale di Cuneo (già pagata dalla ”. Pt_1
Quindi la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante, dopo avere ricostruito le vicende processuali relative al giudizio in cui si è formato il titolo in forza del quale,
con l'opposto precetto, è stato ad essa intimato il pagamento ed ha evidenziato l'espletamento nel giudizio d'appello di una consulenza tecnica d'ufficio che ha accertato una diversa e minore entità del credito, censura la statuizione con cui il Tribunale ha interpretato il titolo ritenendo che in esso vi sia stato il riconoscimento degli interessi ai sensi dell'art. 1284 quarto comma cod.proc.civ.
Evidenzia che:
la sentenza del Tribunale di Cuneo non fa cenno al riconoscimento degli interessi ai sensi dell'art. 1284 quarto comma cod.proc.civ. e non ne accerta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione;
tale accertamento è precluso al giudice della opposizione a precetto che, in assenza di statuizione del giudice della causa di merito, deve propendere per la soluzione meno afflittiva per la parte condannata e cioè il riconoscimento degli interessi di cui al primo comma dell'art. 1284 cod.civ.;
il Tribunale avrebbe attribuito al titolo un significato ad esso estraneo in
5 quanto la sentenza del Tribunale di Cuneo riconosce i soli interessi legali e va quindi interpretato nel senso conforme al disposto del primo comma dell'art. 1284 cod.civ.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il
Tribunale ha ritenuto che l'obbligazione in questione abbia natura contrattuale.
Deduce che: in relazione a tale tipologia di obbligazione (ex art. 2033
cod.civ.) le parti non possono convenire un tasso d'interesse; non si tratta,
comunque, di obbligazione contrattuale, ma restitutoria, la cui fonte è la legge
(artt. 1173 e 2033 cod.civ.) e non il contratto, atteso la natura indebita dei pagamenti oggetto della domanda restitutoria deriva dalla nullità di clausole contrattuali.
3. Il primo motivo è fondato.
3.1. In base ai principi di recente espressi dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, intervenute al fine di enunciare il principio ex art. 363 bis c.p.c., <
il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 6 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo>> (Cass. S.U. 12499/2024).
La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che <
fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per l'importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284,
comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli "interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione>> (Cass. 19015/2024).
3.2. Nel caso di specie il titolo giudiziale in forza del quale è stato intimato il precetto contiene la statuizione di condanna dell'istituto bancario al pagamento della “somma di € 52.389,37, oltre interessi legali dalla domanda
al saldo”, mentre manca alcun accertamento dei presupposti per il riconoscimento degli interessi nella maggior misura di cui all'art. 1284
quarto comma cod.proc.civ.
Non vi è quindi la possibilità per il giudice della opposizione di interpretare il titolo nei termini in cui l'ha fatto il Giudice di primo grado, valutando la natura del credito;
infatti <
7 nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura,
e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere>>
(Cass. 3499/2025).
In assenza di tale accertamento da parte del giudice della cognizione esso non può essere effettuato dal giudice dell'opposizione ex art. 615 cod.proc.civ.
In caso di titolo esecutivo di natura giudiziale, non spetta a tale giudice accertare il tasso degli interessi effettivamente applicabile nella fattispecie,
in base alla natura del rapporto obbligatorio sottostante oggetto del giudizio di cognizione all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo: si tratta,
infatti, di un accertamento di natura cognitiva e non esecutiva, che rientra nelle esclusive attribuzioni del giudice della cognizione e del quale va dato conto nella decisione di condanna che costituisce il titolo esecutivo.
Al contrario, al giudice dell'esecuzione e/o al giudice adito in sede di opposizione all'esecuzione spetta esclusivamente il compito di prendere atto della decisione già intervenuta sul punto in sede di cognizione, e, in caso di mancanza, nel titolo esecutivo, di una statuizione di condanna per il credito relativo agli interessi nella misura pretesa del creditore connotata dai requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., della carenza del requisito della liquidità di tale credito.
8 Al difetto di una pronuncia di condanna relativamente all'obbligazione avente ad oggetto gli interessi al tasso più elevato preteso dal creditore consegue l'insussistenza del suo diritto di procedere ad esecuzione forzata per il relativo importo, con assorbimento del secondo motivo (inerente la questione dei limiti di applicabilità dell'art. 1284 quarto comma cod.civ. in ragione della natura dell'obbligazione) e di ogni altra questione posta in causa.
4. Pertanto l'appello va accolto e la sentenza impugnata va riformata con accertamento che la non ha diritto di procedere all'esecuzione Controparte_3
forzata per l'importo oggetto della intimazione a precetto in quanto relativo ad interessi moratori non riconosciuti dal titolo giudiziale.
5. Va disposta la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio in considerazione dell'incertezza della materia oggetto del contendere sino alla pronuncia delle Sezioni Unite intervenuta solo nelle more del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_1
del Tribunale di Bergamo n. 1287/2021 pubblicata in data 08 luglio 2021 e,
per l'effetto, accerta che la non ha diritto di procedere Controparte_3
all'esecuzione forzata per l'importo oggetto della intimazione a precetto in quanto relativo ad interessi moratori non riconosciuti dal titolo giudiziale;
9 2. dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 02 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
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