Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dott.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
3. dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12.12.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3223/2021 R.G. lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Leopoldo Villani, con il quale è elettivamente domiciliata in Gragnano
(NA) alla via Nuova S. Leone n. 99 -appellante-
E
in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, in proprio e quale mandatario della , CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Sica, con cui è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale di Castellammare di Stabia -appellato- CP_1
FATTO E DIRITTO
Instaurato il contraddittorio, si è costituito l' contestando la domanda e CP_1 spiegando domanda riconvenzionale.
Disposta CTU in ordine alle pretese creditorie dell'Istituto e all'esattezza delle somme richieste, il Tribunale adito, con sentenza n. 874 pubblicata il
27.5.2021, accogliendo il ricorso per quanto di ragione e previo annullamento del predetto avviso di addebito, ha condannato al pagamento in Parte_1 favore dell' di € 139.283,40, oltre al trattamento sanzionatorio di cui CP_1 all'art. 116 comma 8, lett. b) della legge n. 388/2000, con decorrenza dalla maturazione del credito come accertata dal verbale ispettivo dell' n. GE CP_1
8900172013-786-01 del 20.9.2013, fino all'effettivo soddisfo.
Il primo giudice ha evidenziato che l'avviso di addebito opposto era stato emesso a seguito della sentenza n. 472/2017 del Tribunale di Torre Annunziata
Sezione Lavoro (passata in giudicato), che aveva annullato parzialmente il suddetto verbale dell' di accertamento, a carico della , delle CP_1 Pt_1 omissioni contributive.
La CTU disposta al fine di accertare il merito della pretesa creditoria e la quantificazione delle somme richieste, a seguito della domanda riconvenzionale spiegata dall' ha accertato che la società ricorrente era tenuta al CP_1 pagamento di € 139.283,40, a titolo di contribuzione dovuta in virtù delle parti del verbale ispettivo del 2013 non annullate nella citata sentenza n. 472/2017.
Con atto depositato presso questa Corte il 11.11.2021, la ha Parte_1 proposto tempestivo appello, deducendo la erroneità della sentenza per carenza di motivazione, inficiante l'impugnata sentenza, per essersi il primo giudice discostato da quanto assunto nella CTU ” in quanto la fattispecie di causa non rientra nell'ipotesi di cui all'art. 24, c. 3, d.lgs 46/99”.
Il Giudice di prima istanza ha condiviso quanto stabilito dal CTU con riferimento alla valutazione operata sulla sorte capitale dovuta, ma ha ritenuto di discostarsi dalla perizia per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, che il consulente ha ritenuto doversi calcolare dal momento del passaggio in giudicato della sentenza n. 472/2017 del Tribunale di Torre Annunziata.
Il Giudice ha invece disposto che le suddette sanzioni di cui all'art. 116 comma
8, lett. b), L. 388/2000 debbano essere versate dalla ricorrente all' a CP_1 decorrere dalla maturazione del credito accertato nel verbale ispettivo sino all'effettivo soddisfo.
Sostiene parte appellante che il potere dell'Ente previdenziale di agire in via esecutiva subisce una sospensione, che impedisce inevitabilmente anche il decorso del termine di calcolo delle sanzioni civili nel periodo di tempo in cui essa opera.
Dette sanzioni sulla somma di € 139.283,40, pertanto, andrebbero calcolate in relazione al periodo compreso tra la data di passaggio in giudicato della più volte citata sentenza n. 472/2017 e quella di formazione dell'avviso di addebito opposto (6.9.2017-23.2.2019).
La censura non coglie nel segno.
Invero, la sentenza n. 472/2017 ha annullato il verbale ispettivo limitatamente ai punti 1, 6, 7 e 8, lasciando invariata l'efficacia con riferimento ai punti 2, 3,
4, e 5, di cui si riporta un estratto:
“2. Inoltre, dall'esame del Libro Unico, sono risultate numerose scritturazioni inerenti “assenze” non giustificate da parte del personale…pertanto, sulla base della disciplina prevista in materia dall'art. 1 della Legge 389/1989, si è provveduto a quantificare le complessive ore di accertata assenza indebita, con conseguente determinazione della retribuzione dovuta alla luce del contratto individuale di lavoro ed il relativo imponibile contributivo omesso…3. ..si precisa che la Società non ha un'unità operativa propria e pertanto i dipendenti operano sempre presso i locali delle aziende committenti per tutto il periodo dell'appalto. Conseguentemente, il cantiere..si configura quale luogo abituale di lavoro..e pertanto la relativa diaria va assoggettata a contribuzione…Tanto premesso, gli importi risultati indebitamente erogati a titolo di “Trasferta Italia” assumono valore retributivo negli imponibili come meglio specificato nell'allegato prospetto, e pertanto vengono assoggettati alla dovuta contribuzione di legge..4. l'esame della documentazione aziendale ritualmente richiesta e prodotta dalla con riferimento ai conteggiati “rimborsi spese” CP_3 ha evidenziato numerose incongruenze sia temporali che sostanziali, con particolare riferimento al tipo di spesa, alla località individuata ed alla tipologia di documento prodotto…Pertanto, i corrispondenti importi risultati indebitamente liquidati a titolo di “rimborso spese” assumono carattere retributivo e devono pertanto essere assoggettati alla contribuzione di legge..5. Nel periodo da Febbraio 2012 a Maggio 2012, la TT ha corrisposto in busta paga, ad alcuni lavoratori, un importo a titolo di “anticipazione T.F.R” che alla luce delle vigenti disposizioni risulta impropriamente erogato…Poiché per tutti i lavoratori oggetto di tali anticipazioni non risultano documentati né provati i suddetti presupposti, gli importi erogati a titolo di “anticipazione
T.F.R” assumono a tutti gli effetti carattere retributivo e sono quindi soggetti a imponibile previdenziale per l'importo complessivo indicato nell'allegato prospetto 4”.
Pertanto, non si può far decorrere il trattamento sanzionatorio dal passaggio in giudicato della sentenza n. 472/2017, in presenza di un titolo esecutivo costituito per l'appunto dal verbale di accertamento dell' CP_1
Detto verbale, infatti, ha mantenuto in pieno la propria efficacia nella parte non annullata dalla sentenza suindicata, con conseguente decorrenza delle sanzioni
(ex art. 116 comma 8, lett. b, L. 388/2000) dalla data di tale accertamento.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere, quindi, respinto.
Sono compensate le spese del grado, tenuto conto della omessa precisazione analitica, da parte del Tribunale, circa i punti del verbale ispettivo che non sono stati annullati dalla sentenza n. 472/2017 del Tribunale di Torre Annunziata e che pertanto ne lasciano invariata la valenza di titolo esecutivo.
Sussistono, altresì, le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
la Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese del grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 12.12.2024
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente