TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/10/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5095/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5095/2023 R.G., promossa da:
, nato a Militello in [...] il 26.101967, C.F. Parte_1
residente in [...], rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Giovanna Torbini, come da procura in atti;
RICORRENTE contro nata ad [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, ed ivi residente in [...], rappresentata e C.F._2 difesa dall'Avv. Marzia Fasoli, come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
***
All'udienza del 21.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti pagina 1 di 8 rassegnavano le rispettive conclusioni e il Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 30.12.2023 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 11.09.2001 (atto trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del comune di ST al n. 120, P.2, S. A, Uff. 1) dalla cui unione nasceva il figlio (il 30.09.2004), maggiorenne ed economicamente non Per_1 indipendente, che con decreto di omologa n. 36/2012 emesso dal Tribunale di Siracusa il
10.02.2012 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, chiedeva al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge.
Chiedeva altresì che nulla fosse previsto a titolo di assegno divorzile a favore dell'ex coniuge e di disporre, invece, l'obbligo in capo alla resistente di versare a titolo di mantenimento del figlio con lo lui convivente un importo complessivo pari ad € Per_1
100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva infine la revoca a dell'assegnazione della casa familiare, sita in ST, Via Federico De Roberto n. 86 alla
. CP_1
In particolare, a sostegno delle domande deduceva che dal mese di ottobre 2018 il figlio non convive più con la madre nella casa coniugale, bensì con il presso Per_1 Parte_1
l'abitazione della di lui compagna, , in via Giovanni Lavaggi n. 17. Controparte_2
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale non si Controparte_1 opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma negando che il figlio fosse collocato prevalentemente presso il padre e rilevata, invece, la Per_1 permanenza paritetica del ragazzo presso ciascun genitore, chiedeva che nessun obbligo di mantenimento gravasse sui genitori, anche per l'età del giovane;
chiedeva altresì
l'assegnazione a sé della casa familiare e di porre a carico del ricorrente un assegno divorzile a suo favore pari a 250,00 euro mensili, ovvero in subordine un assegno pagina 2 di 8 alimentare dello stesso importo o nella misura ritenuta congrua dal Tribunale.
All'udienza del 26.06.2024 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e, all'esito, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Giudice, con ordinanza ex art. 473 bis 22
c.p.c., dichiarata la tardività della costituzione di parte convenuta e la conseguente inammissibilità delle domande riconvenzionali spiegate, poneva a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio entro il giorno 15 di ogni
[...] Per_1 mese, la somma di euro 100,00 per il mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita documentalmente e, all'udienza del 21.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva posta in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero la separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale, per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti ad
ST il 11.09.2001 trascritto nei registri dello stato civile del comune di ST, atto n. 120, P.2, S. A, Uff. 1.
Mantenimento del figlio.
La domanda proposta dalla parte ricorrente, volta alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio deve essere accolta. Per_1
Dagli atti risulta pacifico che attualmente ventunenne, non abbia ancora raggiunto Per_1
l'autosufficienza economica, nonostante abbia intrapreso alcune esperienze lavorative, le pagina 3 di 8 quali hanno avuto, però, carattere precario e saltuario, come riconosciuto da entrambe le parti processuali. Pertanto, in conformità ai principi giurisprudenziali consolidati in materia, permane in capo ai genitori l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne sino al raggiungimento di una effettiva indipendenza economica.
In proposito, infatti, si osserva come l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, ma prosegue finché questi non abbia conseguito una condizione di autosufficienza, intendendosi per tale la stabile collocazione nel mondo del lavoro, con percezione di un reddito idoneo a garantire l'autonomia economica.
Non è quindi sufficiente che il figlio percepisca una qualsiasi forma di entrata economica, ma è necessario che sia inserito nel mondo del lavoro con una certa continuità e che percepisca emolumenti che gli consentono una effettiva autonomia.
Nel caso di specie l'occasionalità e precarietà delle esperienze lavorative maturate dal giovane non sono sufficienti ad escludere il diritto al mantenimento, finché non emerga una concreta capacità di di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di Per_1 vita.
Ciò detto, ai fini della individuazione delle modalità di corresponsione del mantenimento da parte dei genitori deve verificarsi quale sia l'effettivo collocamento del giovane.
Si osserva come sebbene le parti abbiano reso dichiarazioni discordanti in merito (il padre ha sostenuto che lo stesso viva presso di lui nell'abitazione di proprietà della sua compagna, mentre la resistente ha dichiarato in udienza che il giovane frequenta in modo alternato la casa della madre e quella del padre), tuttavia la documentazione in atti, ovvero il certificato di residenza del 21.06.2024, allegato dal ricorrente, comprova il suo collocamento prevalente presso l'abitazione paterna.
Ne consegue che, mentre il padre provvederà in via diretta al mantenimento del figlio,
[...]
dovrà adempiere al proprio obbligo di mantenimento a favore di CP_1 Per_1 versando al (e non al figlio direttamente) la somma dovuta. Parte_1
Nella determinazione del quantum deve tenersi conto delle attuali esigenze del figlio (il quale svolge ora lavori precari che non gli consentono di mantenersi), delle risorse pagina 4 di 8 economiche di entrambi i genitori e dei tempi di permanenza presso ciascuno di loro.
Nella specie, dagli atti risulta che il ricorrente abbia un reddito annuale di circa 25.000 euro lordi (v. dichiarazioni redditi ed estratti conto), mentre la resistente, inabile al 100% al lavoro, riceve mensilmente sussidi statali per 1.100 euro ed è comproprietaria con il ricorrente della casa sita in ST, originariamente adibita a dimora familiare.
Così considerate la posizione economica dei genitori, le esigenze del giovane, allo stato privo stato di titoli per ambire a posizioni lavorative di rilievo, le precarie condizioni di salute della sig.ra e la giovane età del figlio, si stima equo, in linea con le CP_1 determinazioni del Giudice istruttore, porre in capo alla resistente l'obbligo di corrispondere al per il mantenimento del figlio entro giorno 15 di ogni Parte_1 Per_1 mese, la somma di euro 100,00 euro mensili – come richiesto dal ricorrente -, oltre al 50% delle spese straordinarie individuabili secondo quanto stabilito in seno al Protocollo in uso a questo Tribunale, il tutto con decorrenza dalla domanda.
Assegnazione della casa familiare.
Appare fondata la domanda del ricorrente di revoca dell'assegnazione della casa familiare sita in ST (SR) Via Federico De Roberto n. 86, in comproprietà tra le parti, alla signora . Parte_2
Invero, dalla documentazione in atti risulta documentato che il figlio maggiorenne risiede presso il padre, mentre deve ritenersi parimenti accertato – in quanto circostanza non contestata – che la resistente si è stabilmente allontanata dall'abitazione familiare, dimorando attualmente presso l'abitazione della madre sita in ST Parte_3
(SR), Viale Italia n. 302.
Ne discende che non sussistono i presupposti che stanno alla base dell'assegnazione della casa familiare che ha la finalità di garantire al figlio minorenne o maggiorenne e non economicamente indipendente di permanere presso l'abitazione ove è cresciuto e ha dei legami affettivi e personali
La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'assegnazione della casa familiare, ai sensi dell'art. 337-sexies cod. civ., trova pagina 5 di 8 giustificazione esclusivamente nella tutela degli interessi della prole minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente, finalizzata a garantire la stabile convivenza del figlio con il genitore collocatario presso l'ambiente domestico in cui è cresciuto e con il quale mantiene un concreto e stabile legame affettivo e di vita quotidiana
(Cass. Civ., Sez. I, Ord. 30 maggio 2025, n. 14458).
Nel caso di specie, il figlio ha interrotto la convivenza con il genitore assegnatario Per_1 già dal 2018, stabilendo un nuovo centro di vita presso l'abitazione della compagna del padre, con conseguente venir meno del presupposto giustificativo dell'assegnazione al genitore collocatario ovvero la tutela abitativa e affettiva del figlio non autonomo economicamente.
La domanda di assegno divorzile.
Stante la tardività della comparsa di costituzione e risposta di la Controparte_1 domanda riconvenzionale della resistente di corresponsione a suo favore di un assegno divorzile risulta inammissibile.
Invero con decreto di fissazione udienza del 22.01.2024, regolarmente notificato alla resistente unitamente al ricorso introduttivo, il Giudice aveva assegnato termine fino al
23.05.2024, per la costituzione di parte resistente, avvisandola che in caso di costituzione oltre il suddetto termine sarebbe incorsa nelle decadenze di legge.
Nonostante ciò si è costituita solo in data 16.06.2024, con la Controparte_1 conseguenza che le domande riconvenzionali proposte, essendo tardive, sono da ritenersi, come già rilevato dal Giudice istruttore, inammissibili.
La domanda di assegno alimentare avanzata dalla resistente è infondata e va rigettata.
In punto di diritto si rileva che ai sensi degli artt. 433 e seguenti del codice civile, il riconoscimento dell'assegno alimentare è subordinato all'accertamento dello stato di bisogno effettivo dell'avente diritto e dell'impossibilità di provvedere al proprio sostentamento tramite risorse o redditi propri. L'art. 438 c.c. nello stabilire che gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di pagina 6 di 8 provvedere al proprio mantenimento, impone al giudice di valutare in ordine all'an di tale corresponsione gli imprescindibili presupposti sia dello stato di bisogno sia della impossibilità per l'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento per la mancanza di mezzi sufficienti al soddisfacimento delle sue necessità primarie.
Ne consegue che il diritto all'assegno alimentare non può essere riconosciuto quando il richiedente percepisca comunque emolumenti, provvidenze o sussidi tali da garantire la sussistenza primaria, e non dimostri di aver compiuto ogni ragionevole sforzo per superare lo stato di bisogno, ad esempio ricercando un'occupazione compatibile con le proprie condizioni personali e di salute .
Nel caso di specie, la resistente percepisce sussidi pubblici mensili complessivi pari a euro 1.100,00, comprensivi dell'assegno di invalidità e dell'assegno di inclusione, come da dichiarazione resa in udienza il 26 giugno 2024. La stessa è comproprietaria, insieme al ricorrente, dell'immobile sito in ST, originariamente destinato ad abitazione familiare e suscettibile di reddito. Tali risorse risultano indubbiamente più che idonee a soddisfare le sue esigenze vitali, considerato che la resistente ha dichiarato di aver contribuito anche al sostenimento dei corsi di studio del figlio. Per cui deve escludersi la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell'assegno alimentare tra ex coniugi.
Spese di lite
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico di CP_1
.
[...]
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022 avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori medi (calcolati in base alla media aritmetica tra i valori minimi e quelli medi) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e ai valori minimi per la fase istruttoria, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5095/2023
R.G.:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa
ST il 11.09.2001 trascritto nei registri dello stato civile del comune di ST, atto n. 120, P.2, S. A, Uff. 1.
Pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 15 di ogni mese - la Controparte_1 somma di euro 100,00 a a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_1 figlio somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie individuate dal Protocollo vigente di questo Tribunale;
con decorrenza dalla domanda.
Revoca l'assegnazione della casa familiare sito in ST (SR) Via Federico De Roberto
n. 86 a Controparte_1
Dichiara inammissibile la domanda della ricorrente di corresponsione di un assegno divorzile;
Rigetta la domanda subordinata di versamento a suo favore di un assegno alimentare.
Condanna a corrispondere in favore del ricorrente le spese di lite, Controparte_1 liquidate nella somma di € 5.261,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 23.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5095/2023 R.G., promossa da:
, nato a Militello in [...] il 26.101967, C.F. Parte_1
residente in [...], rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Giovanna Torbini, come da procura in atti;
RICORRENTE contro nata ad [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, ed ivi residente in [...], rappresentata e C.F._2 difesa dall'Avv. Marzia Fasoli, come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
***
All'udienza del 21.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti pagina 1 di 8 rassegnavano le rispettive conclusioni e il Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 30.12.2023 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 11.09.2001 (atto trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del comune di ST al n. 120, P.2, S. A, Uff. 1) dalla cui unione nasceva il figlio (il 30.09.2004), maggiorenne ed economicamente non Per_1 indipendente, che con decreto di omologa n. 36/2012 emesso dal Tribunale di Siracusa il
10.02.2012 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, chiedeva al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge.
Chiedeva altresì che nulla fosse previsto a titolo di assegno divorzile a favore dell'ex coniuge e di disporre, invece, l'obbligo in capo alla resistente di versare a titolo di mantenimento del figlio con lo lui convivente un importo complessivo pari ad € Per_1
100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva infine la revoca a dell'assegnazione della casa familiare, sita in ST, Via Federico De Roberto n. 86 alla
. CP_1
In particolare, a sostegno delle domande deduceva che dal mese di ottobre 2018 il figlio non convive più con la madre nella casa coniugale, bensì con il presso Per_1 Parte_1
l'abitazione della di lui compagna, , in via Giovanni Lavaggi n. 17. Controparte_2
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale non si Controparte_1 opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma negando che il figlio fosse collocato prevalentemente presso il padre e rilevata, invece, la Per_1 permanenza paritetica del ragazzo presso ciascun genitore, chiedeva che nessun obbligo di mantenimento gravasse sui genitori, anche per l'età del giovane;
chiedeva altresì
l'assegnazione a sé della casa familiare e di porre a carico del ricorrente un assegno divorzile a suo favore pari a 250,00 euro mensili, ovvero in subordine un assegno pagina 2 di 8 alimentare dello stesso importo o nella misura ritenuta congrua dal Tribunale.
All'udienza del 26.06.2024 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e, all'esito, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Giudice, con ordinanza ex art. 473 bis 22
c.p.c., dichiarata la tardività della costituzione di parte convenuta e la conseguente inammissibilità delle domande riconvenzionali spiegate, poneva a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio entro il giorno 15 di ogni
[...] Per_1 mese, la somma di euro 100,00 per il mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita documentalmente e, all'udienza del 21.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva posta in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero la separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale, per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti ad
ST il 11.09.2001 trascritto nei registri dello stato civile del comune di ST, atto n. 120, P.2, S. A, Uff. 1.
Mantenimento del figlio.
La domanda proposta dalla parte ricorrente, volta alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio deve essere accolta. Per_1
Dagli atti risulta pacifico che attualmente ventunenne, non abbia ancora raggiunto Per_1
l'autosufficienza economica, nonostante abbia intrapreso alcune esperienze lavorative, le pagina 3 di 8 quali hanno avuto, però, carattere precario e saltuario, come riconosciuto da entrambe le parti processuali. Pertanto, in conformità ai principi giurisprudenziali consolidati in materia, permane in capo ai genitori l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne sino al raggiungimento di una effettiva indipendenza economica.
In proposito, infatti, si osserva come l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, ma prosegue finché questi non abbia conseguito una condizione di autosufficienza, intendendosi per tale la stabile collocazione nel mondo del lavoro, con percezione di un reddito idoneo a garantire l'autonomia economica.
Non è quindi sufficiente che il figlio percepisca una qualsiasi forma di entrata economica, ma è necessario che sia inserito nel mondo del lavoro con una certa continuità e che percepisca emolumenti che gli consentono una effettiva autonomia.
Nel caso di specie l'occasionalità e precarietà delle esperienze lavorative maturate dal giovane non sono sufficienti ad escludere il diritto al mantenimento, finché non emerga una concreta capacità di di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di Per_1 vita.
Ciò detto, ai fini della individuazione delle modalità di corresponsione del mantenimento da parte dei genitori deve verificarsi quale sia l'effettivo collocamento del giovane.
Si osserva come sebbene le parti abbiano reso dichiarazioni discordanti in merito (il padre ha sostenuto che lo stesso viva presso di lui nell'abitazione di proprietà della sua compagna, mentre la resistente ha dichiarato in udienza che il giovane frequenta in modo alternato la casa della madre e quella del padre), tuttavia la documentazione in atti, ovvero il certificato di residenza del 21.06.2024, allegato dal ricorrente, comprova il suo collocamento prevalente presso l'abitazione paterna.
Ne consegue che, mentre il padre provvederà in via diretta al mantenimento del figlio,
[...]
dovrà adempiere al proprio obbligo di mantenimento a favore di CP_1 Per_1 versando al (e non al figlio direttamente) la somma dovuta. Parte_1
Nella determinazione del quantum deve tenersi conto delle attuali esigenze del figlio (il quale svolge ora lavori precari che non gli consentono di mantenersi), delle risorse pagina 4 di 8 economiche di entrambi i genitori e dei tempi di permanenza presso ciascuno di loro.
Nella specie, dagli atti risulta che il ricorrente abbia un reddito annuale di circa 25.000 euro lordi (v. dichiarazioni redditi ed estratti conto), mentre la resistente, inabile al 100% al lavoro, riceve mensilmente sussidi statali per 1.100 euro ed è comproprietaria con il ricorrente della casa sita in ST, originariamente adibita a dimora familiare.
Così considerate la posizione economica dei genitori, le esigenze del giovane, allo stato privo stato di titoli per ambire a posizioni lavorative di rilievo, le precarie condizioni di salute della sig.ra e la giovane età del figlio, si stima equo, in linea con le CP_1 determinazioni del Giudice istruttore, porre in capo alla resistente l'obbligo di corrispondere al per il mantenimento del figlio entro giorno 15 di ogni Parte_1 Per_1 mese, la somma di euro 100,00 euro mensili – come richiesto dal ricorrente -, oltre al 50% delle spese straordinarie individuabili secondo quanto stabilito in seno al Protocollo in uso a questo Tribunale, il tutto con decorrenza dalla domanda.
Assegnazione della casa familiare.
Appare fondata la domanda del ricorrente di revoca dell'assegnazione della casa familiare sita in ST (SR) Via Federico De Roberto n. 86, in comproprietà tra le parti, alla signora . Parte_2
Invero, dalla documentazione in atti risulta documentato che il figlio maggiorenne risiede presso il padre, mentre deve ritenersi parimenti accertato – in quanto circostanza non contestata – che la resistente si è stabilmente allontanata dall'abitazione familiare, dimorando attualmente presso l'abitazione della madre sita in ST Parte_3
(SR), Viale Italia n. 302.
Ne discende che non sussistono i presupposti che stanno alla base dell'assegnazione della casa familiare che ha la finalità di garantire al figlio minorenne o maggiorenne e non economicamente indipendente di permanere presso l'abitazione ove è cresciuto e ha dei legami affettivi e personali
La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'assegnazione della casa familiare, ai sensi dell'art. 337-sexies cod. civ., trova pagina 5 di 8 giustificazione esclusivamente nella tutela degli interessi della prole minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente, finalizzata a garantire la stabile convivenza del figlio con il genitore collocatario presso l'ambiente domestico in cui è cresciuto e con il quale mantiene un concreto e stabile legame affettivo e di vita quotidiana
(Cass. Civ., Sez. I, Ord. 30 maggio 2025, n. 14458).
Nel caso di specie, il figlio ha interrotto la convivenza con il genitore assegnatario Per_1 già dal 2018, stabilendo un nuovo centro di vita presso l'abitazione della compagna del padre, con conseguente venir meno del presupposto giustificativo dell'assegnazione al genitore collocatario ovvero la tutela abitativa e affettiva del figlio non autonomo economicamente.
La domanda di assegno divorzile.
Stante la tardività della comparsa di costituzione e risposta di la Controparte_1 domanda riconvenzionale della resistente di corresponsione a suo favore di un assegno divorzile risulta inammissibile.
Invero con decreto di fissazione udienza del 22.01.2024, regolarmente notificato alla resistente unitamente al ricorso introduttivo, il Giudice aveva assegnato termine fino al
23.05.2024, per la costituzione di parte resistente, avvisandola che in caso di costituzione oltre il suddetto termine sarebbe incorsa nelle decadenze di legge.
Nonostante ciò si è costituita solo in data 16.06.2024, con la Controparte_1 conseguenza che le domande riconvenzionali proposte, essendo tardive, sono da ritenersi, come già rilevato dal Giudice istruttore, inammissibili.
La domanda di assegno alimentare avanzata dalla resistente è infondata e va rigettata.
In punto di diritto si rileva che ai sensi degli artt. 433 e seguenti del codice civile, il riconoscimento dell'assegno alimentare è subordinato all'accertamento dello stato di bisogno effettivo dell'avente diritto e dell'impossibilità di provvedere al proprio sostentamento tramite risorse o redditi propri. L'art. 438 c.c. nello stabilire che gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di pagina 6 di 8 provvedere al proprio mantenimento, impone al giudice di valutare in ordine all'an di tale corresponsione gli imprescindibili presupposti sia dello stato di bisogno sia della impossibilità per l'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento per la mancanza di mezzi sufficienti al soddisfacimento delle sue necessità primarie.
Ne consegue che il diritto all'assegno alimentare non può essere riconosciuto quando il richiedente percepisca comunque emolumenti, provvidenze o sussidi tali da garantire la sussistenza primaria, e non dimostri di aver compiuto ogni ragionevole sforzo per superare lo stato di bisogno, ad esempio ricercando un'occupazione compatibile con le proprie condizioni personali e di salute .
Nel caso di specie, la resistente percepisce sussidi pubblici mensili complessivi pari a euro 1.100,00, comprensivi dell'assegno di invalidità e dell'assegno di inclusione, come da dichiarazione resa in udienza il 26 giugno 2024. La stessa è comproprietaria, insieme al ricorrente, dell'immobile sito in ST, originariamente destinato ad abitazione familiare e suscettibile di reddito. Tali risorse risultano indubbiamente più che idonee a soddisfare le sue esigenze vitali, considerato che la resistente ha dichiarato di aver contribuito anche al sostenimento dei corsi di studio del figlio. Per cui deve escludersi la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell'assegno alimentare tra ex coniugi.
Spese di lite
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico di CP_1
.
[...]
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022 avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori medi (calcolati in base alla media aritmetica tra i valori minimi e quelli medi) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e ai valori minimi per la fase istruttoria, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5095/2023
R.G.:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa
ST il 11.09.2001 trascritto nei registri dello stato civile del comune di ST, atto n. 120, P.2, S. A, Uff. 1.
Pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 15 di ogni mese - la Controparte_1 somma di euro 100,00 a a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_1 figlio somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie individuate dal Protocollo vigente di questo Tribunale;
con decorrenza dalla domanda.
Revoca l'assegnazione della casa familiare sito in ST (SR) Via Federico De Roberto
n. 86 a Controparte_1
Dichiara inammissibile la domanda della ricorrente di corresponsione di un assegno divorzile;
Rigetta la domanda subordinata di versamento a suo favore di un assegno alimentare.
Condanna a corrispondere in favore del ricorrente le spese di lite, Controparte_1 liquidate nella somma di € 5.261,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 23.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 8 di 8