Articolo 4 della Legge 3 aprile 1933, n. 255
Articolo 3Articolo 5
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25 aprile 1933
Art. 4.

Le nomine, promozioni e remozioni del personale di magistratura della Corte di grado 5° e 6° sono fatte con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, giusta proposta del presidente della Corte con le norme del regolamento.
Con le stesse modalita', ma con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si provvede alle nomine, promozioni e remozioni degli impiegati delle carriere di concetto, di revisione e d'ordine.

Entrata in vigore il 25 aprile 1933