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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/05/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 805/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 22/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Pagano (PEC: Parte_1
. Email_1
RICORRENTE
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_1
v. Luigi Tambone (PEC: giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE
IN PERSONA DEL Controparte_2 so, congiuntamente e E disgiuntamente, dagli avv.ti Ettore Triolo (PEC: ) e Email_3
Gianfranco Esposito (PEC: t), giusta procura Email_5 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di fermo amministrativo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 09/04/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13980202400002341000, notificata il 6.03.2024, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920170000436612000, 43920180000133937000 e 43920180001139852000, relativi a contributi IVS pretesi per gli anni 2016 e 2017. La ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito predetti e, in ogni caso, l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Nel merito, si chiede di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato, nonché l'omessa notifica degli atti prodromici – cartelle di pagamento e avvisi di addebito nonche' intimazione di pagamento - all'atto impugnato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando CP_3 CP_2 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il fa el se di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato la notifica, validamente eseguita nei confronti della ricorrente, degli avvisi di addebito suindicate, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920170000436612000 è stato notificato il 11.10.2017;
- l'avviso di addebito n. 43920180000133937000 è stato notificato il 27.06.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180001139852000 è stato notificato il 18.02.2018. 5. Il ha, poi, dedotto e documentato di aver notificato alla ricorrente delle richieste CP_4 di p nenti gli avvisi di addebito predetti. Esse sono:
- l'intimazione di pagamento n. 13920209000724553000, da cui, tuttavia, non si evince la data di notifica. Se ne esclude, pertanto, la validità;
2 - l'intimazione di pagamento n. 13920229001480142000 è stata notificata il 15.09.2022;
- l'intimazione di pagamento n. 139920219000609401000 è stata notificata il 9.02.2023.
6. Le intimazioni di pagamento richiamate devono considerarsi atti utili a interrompere la prescrizione, rappresentando una nuova data di decorrenza dei termini medesimi.
7. Considerando l'ultima intimazione di pagamento sopra menzionata (notificata il 9.02.2023), il ricorso non può trovare accoglimento, perché nessuna estinzione si ravvisa nel caso di specie, stante il mancato inutile decorso del termine quinquennale di prescrizione, dal 9.02.2023 alla data di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata in via principale (6.03.2024).
8. Per tutte le ragioni fin qui espresse, il ricorso deve essere rigettato.
9. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c.
- come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta la ricorrente al pagamento delle spese di lite. Vibo Valentia, 22/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 22/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Pagano (PEC: Parte_1
. Email_1
RICORRENTE
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_1
v. Luigi Tambone (PEC: giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE
IN PERSONA DEL Controparte_2 so, congiuntamente e E disgiuntamente, dagli avv.ti Ettore Triolo (PEC: ) e Email_3
Gianfranco Esposito (PEC: t), giusta procura Email_5 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di fermo amministrativo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 09/04/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13980202400002341000, notificata il 6.03.2024, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920170000436612000, 43920180000133937000 e 43920180001139852000, relativi a contributi IVS pretesi per gli anni 2016 e 2017. La ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito predetti e, in ogni caso, l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Nel merito, si chiede di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato, nonché l'omessa notifica degli atti prodromici – cartelle di pagamento e avvisi di addebito nonche' intimazione di pagamento - all'atto impugnato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando CP_3 CP_2 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il fa el se di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato la notifica, validamente eseguita nei confronti della ricorrente, degli avvisi di addebito suindicate, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920170000436612000 è stato notificato il 11.10.2017;
- l'avviso di addebito n. 43920180000133937000 è stato notificato il 27.06.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180001139852000 è stato notificato il 18.02.2018. 5. Il ha, poi, dedotto e documentato di aver notificato alla ricorrente delle richieste CP_4 di p nenti gli avvisi di addebito predetti. Esse sono:
- l'intimazione di pagamento n. 13920209000724553000, da cui, tuttavia, non si evince la data di notifica. Se ne esclude, pertanto, la validità;
2 - l'intimazione di pagamento n. 13920229001480142000 è stata notificata il 15.09.2022;
- l'intimazione di pagamento n. 139920219000609401000 è stata notificata il 9.02.2023.
6. Le intimazioni di pagamento richiamate devono considerarsi atti utili a interrompere la prescrizione, rappresentando una nuova data di decorrenza dei termini medesimi.
7. Considerando l'ultima intimazione di pagamento sopra menzionata (notificata il 9.02.2023), il ricorso non può trovare accoglimento, perché nessuna estinzione si ravvisa nel caso di specie, stante il mancato inutile decorso del termine quinquennale di prescrizione, dal 9.02.2023 alla data di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata in via principale (6.03.2024).
8. Per tutte le ragioni fin qui espresse, il ricorso deve essere rigettato.
9. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c.
- come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta la ricorrente al pagamento delle spese di lite. Vibo Valentia, 22/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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