Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze
Sezione Imprese
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dr. Niccolò Calvani Presidente relatore dr.ssa Linda Pattonelli Giudice dr.ssa Laura Maione Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 8166/2021 tra le parti:
ATTORE
cf Parte_1 C.F._1
- difesa: avv. BERNARDO BETTAZZI, cf C.F._2
- domicilio: Via Lamarmora 53, Firenze, presso il difensore
CONVENUTO
p. IVA Controparte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. ANDREA DEL RE, cf C.F._3
- domicilio: Lungarno Archibusieri 8, Firenze, presso il difensore
OGGETTO: Diritto di autore e diritti connessi
Decisa nella camera di consiglio del 14/01/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore: Voglia il Tribunale di Firenze - sez. specializzata in materia di impresa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e per le causali di cui in premessa:
- in tesi, accertare il diritto d'autore dell'attrice relativamente alle opere elencate nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, condannare a Controparte_1 corrispondere ad i relativi e conseguenti corrispettivi, equivalenti a Parte_1 una somma di denaro pari al 5-7% (o la diversa percentuale ritenuta di giustizia) del prezzo di copertina di ciascuna edizione, riedizione e/o ristampa di dette opere, moltiplicato per il numero di copie vendute in Italia e all'estero di ciascuna di esse – nell'importo che risulterà di giustizia – oltre interessi e rivalutazione monetaria
1
- in ipotesi, accertare il diritto d'autore dell'attrice relativamente alle opere elencate nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, condannare a Controparte_1 corrispondere ad una somma a titolo di indennizzo per indebito Parte_1 arricchimento o responsabilità extracontrattuale, da determinarsi calcolando la percentuale del 5-7% (o la diversa percentuale ritenuta di giustizia) del prezzo di copertina di ciascuna edizione, riedizione e/o ristampa di dette opere, moltiplicato per il numero di copie vendute in Italia e all'estero di ciascuna di esse – nell'importo che risulterà di giustizia – oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dell'indennizzo al saldo, accertando e stabilendo altresì i corrispettivi spettanti all'attrice per le future vendite delle medesime opere, con condanna della convenuta al loro pagamento, se del caso previa declaratoria di nullità/inefficacia delle rinunce sottoscritte dalla Pt_1
In ogni caso con vittoria di competenze e spese di lite.
In via istruttoria, come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il
18.09.2024.
Convenuto: Voglia l'Ecc. mo Tribunale di Firenze, sez. specializzata in materia di imprese adito, contrariis reiectis, in via preliminare, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione e/o comunque nel merito, rigettare integralmente le domande promosse in tesi e in ipotesi dall'attrice, in quanto infondate ed illegittime in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in atti.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente procedimento.
In via istruttoria, come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il
03.09.2024.
La lite ha citato in giudizio (di seguito, Parte_1 Controparte_1 breviter: esponendo: CP_1
i. di aver prestato attività lavorativa subordinata per la convenuta, o società a essa collegate, con mansioni di redattrice / caporedattrice, dal giugno 1988 al 31.12.2017, quando è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo;
ii. che nel corso degli anni ha redatto, come autrice freelance, numerosi testi commissionatile dalla tra cui opere letterarie di stampo CP_1
2 scientifico-divulgativo, estranee alle mansioni di redattrice e alle quali ella si è dedicata fuori dal normale orario lavorativo;
iii. che, in particolare, ella sarebbe stata autrice delle seguenti opere:
A. per la Collana Atlanti illustrati:
1. Atlante di AT (edizioni 2000 e 2012, edizione spagnola),
2. Atlante del IE (edizioni 2009, 2012, 2018, edizioni spagnola, tedesca e francese, edizione ridotta spagnola),
3. Atlante di fisiologia umana (edizioni 2011 e 2018, edizione cinese);
B. per la Collana Atlanti scientifici Giunti:
4. (edizioni 2013 e 2018), CP_2
5. (edizioni 2005, 2014 e 2018), CP_3
6. (edizioni 1993 e 2001), CP_4
7. Fisiologia umana (edizioni 2014 e 2018),
8. Geografia generale (edizioni 2006, 2011 e 2017),
9. (edizioni 1994 e 1997), Controparte_5
10. Gravidanza (edizioni 1994, 2011, 2014, 2015),
11. Immunologia (edizione 2017),
12. (edizioni 2002, 2007, 2013), CP_6
13. (edizione 2001), CP_7
14. Zoologia (edizioni 2007, 2010, 2020);
C. Altre pubblicazioni:
15. (collana Atlanti Natura Giunti, Controparte_8 con pseudonimo , edizioni 2004 e 2007), Persona_1
16. (collana Guide Natura d'Italia, Controparte_8 con pseudonimo , edizioni 2012 e 2015), Persona_1
17. La guida del IE (collana Atlanti compatti Giunti, edizioni 2005 e 2009),
18. (collana Atlanti Natura Controparte_9
Giunti, con pseudonimo edizioni 2002 Persona_2
e 2004); iv. tutte le suddette opere portano in copertina il nome dell'autrice Pt_1 salvo quelle in cui ella è indicata con pseudonimi, e hanno avuto grande successo commerciale;
tuttavia, per esse, la non le ha mai pagato CP_1 alcun corrispettivo.
3 Ciò detto, chiede la condanna della convenuta a corrisponderle Pt_1 un adeguato compenso, ai sensi dell'art. 130 L 633/1941 – o, in subordine, un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 CC - da calcolarsi, in difetto di accordi, applicando le royalties generalmente riconosciute da agli autori delle CP_1 opere a carattere scientifico-divulgativo (5-7% del prezzo di copertina per ciascuna copia venduta); nonché a trasmetterle annualmente i rendiconti di vendita delle opere suddette, e a pagarle il compenso anche negli anni a venire;
in alternativa, è chiesta la condanna della per responsabilità CP_1 extracontrattuale.
***
Si è costituita hiedendo il rigetto delle domande. CP_1
In via preliminare, la convenuta eccepisce la prescrizione decennale di ogni diritto in relazione a tutte le opere, comprese quelle sopra elencate ai nn. 3, 4,
7, 11 e 16 rispetto ai quali l'attrice avrebbe errato nell'indicazione della data di prima edizione.
Nel merito, specificate in premessa le qualifiche e i livelli riconosciuti nel corso del rapporto di lavoro, la convenuta afferma che ha svolto le Pt_1 mansioni a lei affidate, tra le quali sarebbe rientrata quella di provvedere a
“rendere i manoscritti conformi al tipo di pubblicazione della casa, anche multimediale on-line e off-line, apportando modificazioni ai testi, rettificando punteggiatura e collaborando alla stesura degli apparati”.
Ogni diritto di sfruttamento economico, pertanto, spetterebbe al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 64 CPI. In relazione a numerose opere, alle quali aveva prestato una maggiore collaborazione, era altresì da lei Pt_1 rilasciata una specifica liberatoria dichiarando di nulla avere a pretendere, restando interamente in capo alla società editrice i diritti di utilizzazione economica delle stesse.
Inoltre, con accordo integrativo 1.4.2006 del contratto di lavoro, Pt_1 ha espressamente rinunciato ai diritti patrimoniali d'autore su qualsiasi opera letteraria o artistica edita da alla quale ella avesse apportato o CP_1 dovesse successivamente apportare un contributo creativo;
in data 7.4.2006, le parti sottoscrivevano un verbale di conciliazione in sede sindacale, nel quale la dipendente dichiarava di essere completamente soddisfatta e tacitata di qualsiasi pretesa o diritto derivante dal rapporto di lavoro;
e il 21.2.2018, dopo l'interruzione del rapporto, è stato sottoscritto altro accordo in sede protetta con nuova rinuncia a qualunque diritto derivante dal rapporto di lavoro – in
4 tale occasione, però, con esclusione dall'accordo dei diritti d'autore per opere che dovessero risultare estranee al rapporto di lavoro.
A questo proposito, afferma che l'apporto creativo del redattore è CP_1 tipicamente riconducibile al rapporto di lavoro, anche quando consiste in modifiche al testo originario dell'autore, talché sarebbe applicabile il principio già richiamato della titolarità in capo al committente dei diritti di utilizzazione economica. Non vi sarebbe alcuna prova, per giunta, della realizzazione di quelle opere da parte della come freelance. Pt_1
Acquisita la documentazione prodotta e respinta ogni ulteriore istanza istruttoria, il GI ha invitato le parti a precisare le conclusioni, concesso termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche e rimesso la causa al collegio per la sentenza.
La decisione
L'attrice basa la sua domanda sull'assunto di essere autrice di libri, da lei scritti come “freelance, cioè in modo del tutto estraneo e indipendente allo svolgimento delle proprie mansioni lavorative subordinate”, e sottolinea come la stessa abbia riconosciuto tale sua qualità, indicandola come autrice CP_1 sui volumi pubblicati.
Nella maggior parte dei volumi (sono esclusi quelli “Dinosauri”, doc. 6,
“ ”, doc. 9, “ ”, doc. 13, “Zoologia”, doc. Controparte_5 CP_7
14, e le edizioni straniere) compare effettivamente il nome di o Parte_1 di suo pseudonimo, in prima copertina o nel frontespizio, con l'evidenza che è normalmente riservata all'autore.
È da dire anche che, in tutti i libri (fuorché i due della Collana Atlanti
Natura: doc. 15, e , doc. 18, nelle Controparte_8 CP_9 Controparte_9 quali mancano del tutto le indicazioni redazionali), la dr.ssa risulta Pt_1 altresì menzionata tra le figure professionali interne della Casa Editrice – diverse dall'autore – come curatrice del Progetto editoriale, dei testi, della impaginazione, della redazione.
Si tratta di indicazioni non necessariamente contraddittorie, poiché una stessa persona ben potrebbe essere autrice di un'opera e, contemporaneamente, responsabile dell'adattamento dei testi in sede di redazione;
detta doppia funzione avrebbe però dovuto essere meglio chiarita dalle parti, tanto più considerando che nessuno può essere esperto di tante e tanto diversificate materie al punto da scrivere libri su ciascuna di esse (se
5 non, appunto, operando una raccolta, selezione e riassunto di materiali diversi).
Nella vicenda che occupa, potrebbe comunque quantomeno presumersi che abbia operato come autrice di tutti i volumi, nei quali la stessa Pt_1 sembra riconoscerle tale ruolo;
ma la distinzione che qui rileva è se CP_1
l'attività sia stata svolta all'interno di un rapporto di lavoro o fuori da detto rapporto.
Invero, se si resta all'interno di un rapporto di lavoro (comunque denominato e di qualsiasi natura: subordinato, autonomo, di collaborazione) contenente la commissione delle opere pubblicate, all'autore può – deve – riconoscersi la paternità delle opere, ossia il diritto cd. morale d'autore, che però non forma oggetto della presente causa, mentre i diritti patrimoniali sorgono originariamente (o, secondo altra tesi, sono normalmente e immediatamente trasferiti) in capo al datore di lavoro o al committente, salva la prova di un diverso accordo tra le parti - che qui non c'è; e all'autore nulla spetta, oltre a quanto già riconosciutogli con il contratto di lavoro.
Diversamente, se l'opera è creata fuori da un qualsiasi rapporto di lavoro, il rapporto tra autore ed editore è regolato dal contratto di edizione (“con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno”: art. 118
LdA), all'autore spetta una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti, o una somma a stralcio (art. 130 LdA).
Nel nostro caso, in assenza di un contratto scritto tra le parti, distinto da quello di lavoro, l'attrice (sulla quale incombe l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto rivendicato, che non si esauriscono nel fatto di essere stata autrice delle opere) non ha dimostrato la stipula né di un contratto d'opera (contenente l'obbligo per lei di realizzare l'opera, a fronte dell'obbligo della di pagarle un corrispettivo), né di un contratto di CP_1 edizione avente il contenuto individuato dall'art. 118 suddetto.
Ella ha invero chiesto l'ammissione di prove testimoniali per dimostrare l'estraneità al rapporto di lavoro subordinato della sua attività come autrice, ma le testimonianze non sono state ammesse, e il collegio concorda nel giudizio di inammissibilità, poiché l'esistenza di un rapporto come autrice autonoma distinto da quello di redattrice non è desumibile dalle circostanze capitolate:
6 • aver scritto le opere raccogliendo e studiando materiale scientifico, redigendo i testi presso la sua abitazione fuori dagli orari di lavoro (cap. 1): perché raccogliere e studiare materiale da adattare e inserire in opere divulgative ben potrebbe rientrare addirittura nei compiti di un redattore / curatore dei testi e, comunque e soprattutto, non caratterizza l'attività prestata in esecuzione di un contratto di edizione o di prestazione d'opera, piuttosto che del contratto di lavoro in essere tra le parti, essendo momento ovvio e sempre necessario;
mentre luogo e orari di lavoro possono essere stati di elezione della redattrice e non sono di per sé indicativi di un'attività indipendente e non commissionata;
• essere stata sempre occupata in attività redazionali per l'intero suo orario di lavoro (cap. 2): il che non esclude che l'ulteriore attività come autrice fosse anch'essa riconducibile al rapporto di lavoro con CP_1 eventualmente da retribuire come lavoro straordinario;
CP_1
• essere stati i direttori di ( e a conoscenza del fatto che CP_1 CP_10 lei scriveva i testi dei volumi elencati fuori dalla “esecuzione del rapporto di lavoro” (cap. 3): espressione da intendersi come conoscenza del datore di lavoro delle stesse circostanze di cui ai capitoli precedenti, ossia del fatto che lavorava come autrice dopo aver eseguito i suoi compiti in Pt_1 redazione;
il che, nuovamente, non contraddice la possibilità che questa ulteriore attività fosse a sua volta compresa nel rapporto di lavoro tra le parti;
• essere stata ritenuta in altra causa tra parti sconosciute (cap. 4), la
“veridicità” (qualunque cosa voglia significare tale locuzione), di un testo contrattuale di cui si ignorano le parti, il contesto e qualsiasi altro riferimento, così come la rilevanza in questo processo;
• aver contratto l'attrice una patologia nervosa per il sovraccarico di lavoro (cap. 5), il che nulla dice sulla fonte contrattuale dell'eccesso di lavoro.
È semmai da rilevare che, con riferimento ai volumi n. 5 (Botanica), 14 (La
Guida del IE), 15 (Cristalli e minerali) e 18 (Pesci e piante d'acquario), nei quali pure il suo nome o i suoi pseudonimi risultavano apposti come autrice, la stessa ha rilasciato dichiarazioni (doc. 14 convenuta) con le quali Pt_1 ha riconosciuto che le opere sono state da lei realizzate nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente, confermando che ogni diritto di utilizzazione economica su esse spetta alla il che certifica che l'attività come CP_1
7 autrice era ricondotta da entrambe le parti all'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, e, se la dichiarazione confessoria riguarda specificatamente alcune sole opere, ciò non le toglie una valenza generale di compatibilità tra quella attività e quel rapporto.
Deve, quindi, osservarsi come tra i tre schemi:
i. commissione dell'opera da parte della in seno al CP_12 rapporto di lavoro in essere, cui consegue la nascita originaria in capo alla committente dei diritti economici d'autore e il diritto dell'autrice alla retribuzione ordinaria,
ii. commissione dell'opera con apposito contratto di prestazione d'opera, cui seguono il medesimo effetto quanto ai diritti economici d'autore, e il diritto della prestatrice d'opera al compenso pattuito nel contratto,
iii. creazione autonoma di un'opera, con cessione alla Casa Editrice del diritto di pubblicarla e riconoscimento all'autrice di royalties, quest'ultimo sia quello a cui l'attrice, presentandosi come freelance e reclamando il pagamento di royalties, sembra aver fatto riferimento;
esso tuttavia, oltre a essere rimasto indimostrato, è anche il meno verosimile: invero, tutti i volumi oggetto di causa risultano parti di (più ampie) collane, cosa che esclude che essi possano presumersi il frutto dell'autonoma iniziativa di una autrice freelance anziché l'esecuzione di un progetto editoriale della la cui curatrice era, per l'appunto, la stessa essendo ovvio CP_1 Pt_1 che un progetto editoriale incentrato su collane deve basarsi sulla ragionevole previsione della redazione delle opere da pubblicare, poggiante sull'impegno assunto nei confronti della committente, anziché sulla libera iniziativa degli autori.
In relazione alla prima ipotesi – come detto, riconosciuta dalla stessa fuori dal processo, come quella effettivamente ricorrente, almeno per Pt_1 alcune opere - è da dire che il compenso per l'opera sarebbe già compreso nello stipendio riconosciuto, eventualmente spettando alla lavoratrice diritti – da fare valere avanti al giudice del lavoro - se le fossero state affidate mansioni eccedenti quelle riconducibili alla qualifica attribuita, o non le fossero state corrisposte le somme dovute per lavoro straordinario.
Infine, con riferimento alla seconda ipotesi, è da rimarcare come nessuna prova sia stata fornita o chiesta della stipulazione di una commissione d'opera; e, comunque, alla non spetterebbe ugualmente il pagamento Pt_1 di royalties, che presupporrebbero la cessione alla dei diritti CP_1
8 patrimoniali d'autore – viceversa, e come già detto, sorti immediatamente in capo alla Casa Editrice – bensì, semmai, il pagamento del corrispettivo pattuito per la realizzazione dell'opera. Ma una cosa è l'obbligo di pagare royalties come contropartita di un diritto d'autore patrimoniale, altra cosa
(oltre tutto estranea alla competenza della Sezione specializzata) l'obbligo di pagare il corrispettivo pattuito in un contratto d'opera intellettuale – che è quanto invece è richiesto dalla attrice.
Si osserva, da ultimo, che le domande subordinate di condanna della convenuta al pagamento di somme di denaro per responsabilità extracontrattuale o a titolo di ingiustificato arricchimento non poggiano su adeguata allegazione dei fatti che, in un caso, integrerebbero addirittura un fatto illecito i cui contorni di contrarietà al diritto non sono nemmeno delineati;
e, nell'altro caso, costituirebbero un arricchimento privo di causa di e un danno per prima ancora, una simile azione, a carattere CP_1 Pt_1 residuale, non è ammissibile, atteso che "l'azione di arricchimento può essere proposta, in via subordinata, rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento” (Cass. 20521/2023, Cass. 14944/2022, Cass. 11682/2018).
La domanda, così come proposta, dev'essere rigettata.
Alla soccombenza segue l'addebito delle spese di lite, liquidate in dispositivo con applicazione del DM 55/2014, modificato con DM 147/2022, scaglione di valore indeterminato a bassa complessità, parametri medi per tutte le fasi fuorché quella istruttoria, limitatasi alla produzione documentale e liquidata al minimo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via definitiva: rigetta la domanda e condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese del giudizio, liquidate in € 6.700,00 per compensi professionali,
[...] oltre rimborso spese generali e accessori di legge.
Firenze, 14 gennaio 2025 Il presidente estensore dr. Niccolò Calvani
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