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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/06/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3071/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3071/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MANGIONE RAFFAELE
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GASSI Controparte_1 P.IVA_2
RAFFAELE
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
La ha convenuto in giudizio la chiedendone Parte_2 Controparte_2 la condanna al pagamento della somma di euro 28.304,616, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di indennizzo dei danni subiti in conseguenza del furto parziale dell'autovettura Audi
RS3 tg. GH839VW di sua proprietà, in forza della polizza n°1/43910/30/188199598 denominata
KM&SERVIZI stipulata tra le parti.
A sostegno della domanda la società attrice ha dedotto in fatto che il giorno 25.01.2023, alle ore 15.30 circa, tale , che aveva in uso l'autovettura Audi RS3, l'aveva parcheggiata in via Persona_1
Vittorio Veneto nel centro abitato di RT OV e che alle ore 18.20 circa del medesimo giorno, ritornato a riprendere il veicolo, aveva constatato che lo stesso era stato sottratto da ignoti;
ha altresì dedotto e documentato che in data 27.01.2023 l'auto era stata ritrovata dai Carabinieri in agro di Carapelle con diverse parti asportate (cfr. verbale di rinvenimento e restituzione in atti).
pagina 1 di 4 La società assicuratrice si è costituita in giudizio contestando nell'an e nel quantum l'avversa domanda ed in particolare sottolineando la discordanza tra la versione dei fatti narrata da parte attrice e le risultanze del tracciato del dispositivo satellitare installato sull'autovettura.
Orbene, rileva in via assorbente questo giudicante, secondo il criterio della ragione più liquida, che l'attore non ha fornito idonea prova dei fatti costitutivi del diritto al pagamento dell'indennizzo.
Infatti, va osservato in tesi generale che anche in tema di assicurazione l'onere della prova è regolato dall'art. 2697 c.c., e cioè dal principio generale secondo il quale chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, con la conseguenza che l'assicurato che vuol fare valere il proprio diritto all'indennizzo deve provare che si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che esso ha causato il danno del quale chiede di essere indennizzato. La denuncia di furto presentata ai Carabinieri è un atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti provati se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria; di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale.
La sola produzione della denuncia di furto non esime dunque l' dalla prova rigorosa in primo Parte_3 luogo della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate dall'assicurato e, in secondo luogo, della verificazione e delle concrete modalità dell'evento-furto.
Ora, nel caso di specie l'attrice ha prodotto la denuncia di furto presentata ai Carabinieri di RT OV da ed il successivo verbale di rinvenimento del veicolo danneggiato, ma non ha Persona_1 adeguatamente provato l'effettiva verificazione e le concrete modalità del furto.
In particolare, come dedotto dalla compagnia assicuratrice, sussiste una significativa discordanza tra l'esposizione dei fatti contenuta nella denuncia di furto, nell'atto stragiudiziale di costituzione in mora e nell'atto di citazione e quanto emerge dai dati registrati dal dispositivo satellitare installato sull'auto.
Al riguardo va premesso che l'art. 145-bis ("Valore probatorio delle cosiddette "scatole nere" e di altri dispositivi elettronici") del Codice delle Assicurazioni Private stabilisce quanto segue: “Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici gia' in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti".
A sua volta, l'art. 132 ter ("Sconti obbligatori"), summenzionato (articolo introdotto dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, in G.U. 14/08/2017, n.189), stabilisce, per quanto d'interesse: "In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:
a) ...;
b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono gia' presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attivita' del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilita' in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di pagina 2 di 4 concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono gia' presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore n tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore ..."
Tuttavia, è noto che non sono mai stati emanati i Decreti attuativi dell'art. 132 ter sopra citato e che - di conseguenza - manca qualsivoglia indicazione normativa dei "requisiti funzionali minimi necessari" per il riconoscimento (ex artt. 132 ter/145 bis summenzionati) del valore di prova legale alle risultanze dei dispositivi satellitari tanto preesistenti, quanto successivi alla entrata in vigore della disciplina normativa in esame.
Inoltre, nel caso di specie, non si verte in tema di sinistro stradale.
Va pertanto esclusa nel caso in esame l'efficacia di prova legale di dette risultanze, che tuttavia costituiscono elementi di prova liberamente valutabili dal giudice ai fini della decisione.
Ora, dai reports allegati, in alcun modo contestati dall'attrice, risulta che il sistema satellitare dalle ore 14.20 del giorno 25.01.2023 ha registrato il transito dell'Audi RS3 di proprietà dell'attrice in Cerignola sino alle ore 17.24 e solo alle 17.26 (e non alle ore 15.30) ha localizzato per la prima volta il veicolo in
RT OV (ma mai in via Vittorio Veneto), con spegnimento in Corso Regina Elena alle ore 17.30 e successiva accensione alle ore 18.10.
In altri termini, contrariamente a quanto dichiarato nella denuncia di furto ed esposto in citazione, le risultanze del dispositivo satellitare evidenziano che il veicolo Audi RS3 il 25.01.2023 non è stato mai parcheggiato in RT OV alla via Vittorio Veneto, né alle ore 15.30 (poiché sino alle ore 17.24 l'Audi
RS3 transitava in altro Comune ossia Cerignola), né successivamente (perché il mezzo, dopo essere stato localizzato alle ore 17.26 in moto sulla SP110, restava spento in Corso Regina Elena dalle ore
17.30 alle ore 18.10).
La parte attrice, soltanto a seguito delle puntuali contestazioni della compagnia assicuratrice fondate sui reports del sistema satellitare, nella seconda memoria istruttoria dedicata all'articolazione dei mezzi di prova ha per la prima volta modificato l'originaria versione dei fatti, indicando nei capitoli di prova, come orario del parcheggio dell'autovettura in RT OV in data 25.1.2023, le 17.30 anziché le 15.30 come inizialmente indicato.
I testi e indicati da parte attrice hanno poi confermato detta circostanza, vale a dire Per_1 Tes_1 il parcheggio dell'auto alle 17.30 del 25.1.2023 in via Vittorio Veneto nel centro abitato di RT OV,
e la successiva scoperta del furto alle ore 18.20 circa dello stesso giorno.
Per contro il teste - l'ufficiale di polizia giudiziaria, all'epoca dei fatti in servizio presso la Tes_2
Stazione Carabinieri di RT OV, che ha ricevuto la denuncia di furto sporta dal ed ha Per_1 redatto il relativo verbale (che riveste efficacia probatoria privilegiata quanto alla corrispondenza tra le dichiarazioni rese dal denunciante e quelle riportate nel verbale) - ha riferito di aver riportato fedelmente nel verbale della denuncia di furto i fatti come descritti dal compresa Per_1 l'indicazione delle ore 15.30 come orario di parcheggio del veicolo in RT OV prima del furto.
Orbene, la tardiva “correzione di rotta” in punto di allegazione fattuale, surrettiziamente contenuta nella seconda memoria istruttoria di parte attrice, ed evidentemente indotta dalle precise contestazioni della compagnia assicuratrice fondate sui dati del dispositivo satellitare, rende incerta la prova in ordine pagina 3 di 4 all'effettiva verificazione ed alle concrete modalità del furto, in quanto inficia la complessiva attendibilità dell'esposizione dei fatti costitutivi della domanda.
La domanda attorea va pertanto rigettata, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 7600,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 12.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3071/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MANGIONE RAFFAELE
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GASSI Controparte_1 P.IVA_2
RAFFAELE
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
La ha convenuto in giudizio la chiedendone Parte_2 Controparte_2 la condanna al pagamento della somma di euro 28.304,616, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di indennizzo dei danni subiti in conseguenza del furto parziale dell'autovettura Audi
RS3 tg. GH839VW di sua proprietà, in forza della polizza n°1/43910/30/188199598 denominata
KM&SERVIZI stipulata tra le parti.
A sostegno della domanda la società attrice ha dedotto in fatto che il giorno 25.01.2023, alle ore 15.30 circa, tale , che aveva in uso l'autovettura Audi RS3, l'aveva parcheggiata in via Persona_1
Vittorio Veneto nel centro abitato di RT OV e che alle ore 18.20 circa del medesimo giorno, ritornato a riprendere il veicolo, aveva constatato che lo stesso era stato sottratto da ignoti;
ha altresì dedotto e documentato che in data 27.01.2023 l'auto era stata ritrovata dai Carabinieri in agro di Carapelle con diverse parti asportate (cfr. verbale di rinvenimento e restituzione in atti).
pagina 1 di 4 La società assicuratrice si è costituita in giudizio contestando nell'an e nel quantum l'avversa domanda ed in particolare sottolineando la discordanza tra la versione dei fatti narrata da parte attrice e le risultanze del tracciato del dispositivo satellitare installato sull'autovettura.
Orbene, rileva in via assorbente questo giudicante, secondo il criterio della ragione più liquida, che l'attore non ha fornito idonea prova dei fatti costitutivi del diritto al pagamento dell'indennizzo.
Infatti, va osservato in tesi generale che anche in tema di assicurazione l'onere della prova è regolato dall'art. 2697 c.c., e cioè dal principio generale secondo il quale chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, con la conseguenza che l'assicurato che vuol fare valere il proprio diritto all'indennizzo deve provare che si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che esso ha causato il danno del quale chiede di essere indennizzato. La denuncia di furto presentata ai Carabinieri è un atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti provati se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria; di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale.
La sola produzione della denuncia di furto non esime dunque l' dalla prova rigorosa in primo Parte_3 luogo della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate dall'assicurato e, in secondo luogo, della verificazione e delle concrete modalità dell'evento-furto.
Ora, nel caso di specie l'attrice ha prodotto la denuncia di furto presentata ai Carabinieri di RT OV da ed il successivo verbale di rinvenimento del veicolo danneggiato, ma non ha Persona_1 adeguatamente provato l'effettiva verificazione e le concrete modalità del furto.
In particolare, come dedotto dalla compagnia assicuratrice, sussiste una significativa discordanza tra l'esposizione dei fatti contenuta nella denuncia di furto, nell'atto stragiudiziale di costituzione in mora e nell'atto di citazione e quanto emerge dai dati registrati dal dispositivo satellitare installato sull'auto.
Al riguardo va premesso che l'art. 145-bis ("Valore probatorio delle cosiddette "scatole nere" e di altri dispositivi elettronici") del Codice delle Assicurazioni Private stabilisce quanto segue: “Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici gia' in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti".
A sua volta, l'art. 132 ter ("Sconti obbligatori"), summenzionato (articolo introdotto dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, in G.U. 14/08/2017, n.189), stabilisce, per quanto d'interesse: "In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:
a) ...;
b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono gia' presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attivita' del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilita' in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di pagina 2 di 4 concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono gia' presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore n tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore ..."
Tuttavia, è noto che non sono mai stati emanati i Decreti attuativi dell'art. 132 ter sopra citato e che - di conseguenza - manca qualsivoglia indicazione normativa dei "requisiti funzionali minimi necessari" per il riconoscimento (ex artt. 132 ter/145 bis summenzionati) del valore di prova legale alle risultanze dei dispositivi satellitari tanto preesistenti, quanto successivi alla entrata in vigore della disciplina normativa in esame.
Inoltre, nel caso di specie, non si verte in tema di sinistro stradale.
Va pertanto esclusa nel caso in esame l'efficacia di prova legale di dette risultanze, che tuttavia costituiscono elementi di prova liberamente valutabili dal giudice ai fini della decisione.
Ora, dai reports allegati, in alcun modo contestati dall'attrice, risulta che il sistema satellitare dalle ore 14.20 del giorno 25.01.2023 ha registrato il transito dell'Audi RS3 di proprietà dell'attrice in Cerignola sino alle ore 17.24 e solo alle 17.26 (e non alle ore 15.30) ha localizzato per la prima volta il veicolo in
RT OV (ma mai in via Vittorio Veneto), con spegnimento in Corso Regina Elena alle ore 17.30 e successiva accensione alle ore 18.10.
In altri termini, contrariamente a quanto dichiarato nella denuncia di furto ed esposto in citazione, le risultanze del dispositivo satellitare evidenziano che il veicolo Audi RS3 il 25.01.2023 non è stato mai parcheggiato in RT OV alla via Vittorio Veneto, né alle ore 15.30 (poiché sino alle ore 17.24 l'Audi
RS3 transitava in altro Comune ossia Cerignola), né successivamente (perché il mezzo, dopo essere stato localizzato alle ore 17.26 in moto sulla SP110, restava spento in Corso Regina Elena dalle ore
17.30 alle ore 18.10).
La parte attrice, soltanto a seguito delle puntuali contestazioni della compagnia assicuratrice fondate sui reports del sistema satellitare, nella seconda memoria istruttoria dedicata all'articolazione dei mezzi di prova ha per la prima volta modificato l'originaria versione dei fatti, indicando nei capitoli di prova, come orario del parcheggio dell'autovettura in RT OV in data 25.1.2023, le 17.30 anziché le 15.30 come inizialmente indicato.
I testi e indicati da parte attrice hanno poi confermato detta circostanza, vale a dire Per_1 Tes_1 il parcheggio dell'auto alle 17.30 del 25.1.2023 in via Vittorio Veneto nel centro abitato di RT OV,
e la successiva scoperta del furto alle ore 18.20 circa dello stesso giorno.
Per contro il teste - l'ufficiale di polizia giudiziaria, all'epoca dei fatti in servizio presso la Tes_2
Stazione Carabinieri di RT OV, che ha ricevuto la denuncia di furto sporta dal ed ha Per_1 redatto il relativo verbale (che riveste efficacia probatoria privilegiata quanto alla corrispondenza tra le dichiarazioni rese dal denunciante e quelle riportate nel verbale) - ha riferito di aver riportato fedelmente nel verbale della denuncia di furto i fatti come descritti dal compresa Per_1 l'indicazione delle ore 15.30 come orario di parcheggio del veicolo in RT OV prima del furto.
Orbene, la tardiva “correzione di rotta” in punto di allegazione fattuale, surrettiziamente contenuta nella seconda memoria istruttoria di parte attrice, ed evidentemente indotta dalle precise contestazioni della compagnia assicuratrice fondate sui dati del dispositivo satellitare, rende incerta la prova in ordine pagina 3 di 4 all'effettiva verificazione ed alle concrete modalità del furto, in quanto inficia la complessiva attendibilità dell'esposizione dei fatti costitutivi della domanda.
La domanda attorea va pertanto rigettata, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 7600,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 12.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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