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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 165/2024 R.G. e vertente
TRA assistito e difeso dall'avv. Corradino Marinelli del foro di Chieti, in forza Parte_1 di mandato da intendersi in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso In Chieti via Porta Pescara n. 23
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentata in giudizio dall'avv. Pierfranco De Nicola e dall'avv. Francesca Tempesta, del servizio legale dell'ente, in forza di mandato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale, domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in L'Aquila Via Monte Cagno
n. 3 e all'indirizzo pec rovincia.laquila.it Email_1
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
<Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis rejectis, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Sulmona n. 1/2024- In via principale condannare la Controparte_2
al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 12.003,64 oltre ad interessi
1 maturati e maturandi fino all'effettivo pagamento oltre a spese, diritti, competenze e onorari del presente giudizio. >>
Per la parte appellata:
<< Voglia la Corte D'Appello adita, contrariis reiectis, 1) rigettare l'appello proposto dal sig. perché infondato;
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto con la Parte_1 presente comparsa rigettare ogni domanda del sig. verso l Parte_1 [...]
; 3) accogliere la domanda di restituzione di quanto pagato Controparte_1 dall'Amministrazione giusta sentenza di primo grado e, per l'effetto, ordinare la restituzione, da parte del sig. dell'importo di Parte_1
€ 13.812,42; 4) condannare parte appellata alle spese del doppio grado di giudizio, oltre oneri previdenziali nella misura del 23,80% (in luogo di CAP e IVA)4 essendo gli avvocati difensori dipendenti dell'Amministrazione. >>
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Sulmona n. 1/2024 pubblicata in data
04/01/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1/2024, il Tribunale di Sulmona ha parzialmente accolto la domanda avanzata da il quale aveva invocato la condanna della al Parte_1 Controparte_3
risarcimento dei danni deducendo di essere rimasto vittima, in data 21.07.16, di un incidente stradale a causa di una “crepa” sul manto stradale non segnalata mentre, in sella alla propria bicicletta, viaggiava sulla Strada Provinciale 83 nel territorio del Comune di Pescasseroli (AQ), incidente in conseguenza del quale, a seguito della caduta, riportava la frattura del perone e la lussazione della gamba sinistra.
Il giudice di primo grado ha ritenuto provati l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra lo stesso e la cosa in custodia e, in applicazione dell'art. 2051 c.c., attesa la pericolosità del tratto di strada, ha riconosciuto la responsabilità dell' e liquidato i danni alla Controparte_1 stregua della ctp medico legale allegata dall'attore. Ha, tuttavia, riconosciuto il concorso colposo dell'attore ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., nella misura del 50%, apprezzando le seguenti circostanze sintomatiche: le condizioni ambientali in cui si è verificata la caduta (in pieno giorno e in periodo estivo e, quindi, in condizioni di illuminazioni favorevoli) e la giovane età della vittima (in rapporto alla prontezza di riflessi).
2. L'attore ha impugnato la sentenza limitatamente al quantum con un unico motivo di gravame.
2 2.1 L'appellante lamenta il riconoscimento del concorso colposo del danneggiato non avendo il Tribunale considerato che “il manto stradale era divelto e versava in stato di abbandono, senza la dovuta manutenzione, in luogo pubblico e senza segnalazione”, circostanze che ostavano all'applicazione l'art. 1227 c.c. e al “concorso omissivo del danneggiato” per il quale “sarebbe necessaria la colpa specifica”. Secondo l'appellante, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza penalistica, nessuna responsabilità sarebbe imputabile al danneggiato per omissione, posto che egli non ha violato alcun obbligo giuridico di impedire l'evento, che fosse positivamente imposto da norma;
né un tale obbligo può essere derivato dal generale principio del neminem laedere.
3. La , costituitasi in giudizio, ha resistito agli avversi assunti e, in via Controparte_2
incidentale, ha impugnato la decisione di primo grado invocandone la riforma sulla base di un unico motivo.
3.1 Il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa non è provato al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure. Invero, la prova è stata desunta unicamente dalle dichiarazioni della teste , madre dell'attore, la quale, intervenuta sul posto Testimone_1
successivamente al sinistro, si è limitata a riferire la versione datale da figlio e a riferire che, vicino al punto in cui lo stesso era caduto, vi era una “crepa” visibile. La teste, peraltro, non era stata indicata né nella denuncia di sinistro, né nell'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Castel di Sangro né nella memoria istruttoria depositata nel predetto giudizio poi riassunto per competenza innanzi al
Tribunale di Sulmona, né nel verbale dell'udienza del 20.06.2019 dinanzi al Giudice di Pace (ove si indicava il diverso teste ) né nell'atto di citazione in riassunzione innanzi al Tribunale Testimone_2
di Sulmona. La deposizione meramente de relato ex parte anche priva di riscontri esterni oggettivizzanti (assenza di fotografie dei luoghi;
mancanza di referto del Pronto Soccorso;
mancanza di verbali d'intervento di pubbliche autorità) è del tutto insufficiente al fine di ritenere assolto l'onere probatorio dell'attore.
4. Sulle conclusioni innanzi trascritte, all'udienza del 22.1.2025 di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e 350 bis c.p.c., sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
5. L'appello incidentale dell' – che, per evidenti Controparte_4
ragioni di ordine sia giuridico che logico, va esaminato per primo – è fondato.
5.1. Il danneggiato che invoca la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. ha l'onere di provare, oltre all'evento dannoso, la sua derivazione dalla cosa in custodia (v. ex multis tra le più recenti Cass. ord. 12760/2024 << Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la
3 cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare
l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.>>; nello stesso senso, Cass. ord. 20986/2023, per la quale l'incertezza in ordine all'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova, gravante sull'attore, del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode, e Cass. sent. 21395/2021).
5.2. Ciò posto, colgono le segno le critiche dell'appellante incidentale in ordine alla carenza della prova sia delle condizioni (asseritamente pericolose) della strada (ossia la dedotta “crepa” del manto di copertura) sia della dinamica del sinistro e, quindi, del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia.
5.3. A riguardo, si osserva che l'unica fonte di prova sarebbe rappresentata dalla deposizione della madre del danneggiato, giunta sul posto successivamente, la quale ha riferito esclusivamente la generica versione del figlio, il quale le aveva esposto di “avere perso l'equilibrio con la bicicletta e di essere caduto a terra proprio a causa della crepa presente sulla strada>>, ed ha aggiunto di avere visto sul posto “un dislivello nel manto stradale accompagnato da una crepa visibile vicino al punto in cui mio figlio era caduto”.
Si tratta, quanto al profilo della dinamica del sinistro, di una testimonianza de relato ex parte dall'efficacia probatoria sostanzialmente nulla perché vertente sulla dichiarazione di una parte (così
Cass. sent. 569/2015 e, più di recente, Cass. ord. 7746/2020). Inoltre, quanto alle condizioni del manto stradale, la testimonianza è inattendibile sia dal punto di vista soggettivo (cd. credibilità), trattandosi della madre del danneggiato, sia dal punto di vista oggettivo (cd. attendibilità oggettiva) data la vaghezza delle dichiarazioni rese (la “crepa” non è minimamente descritta né è indicato neppure approssimativamente il tratto di strada dissestato). Peraltro, si tratta di una testimone indicata, per la prima volta, nella memoria istruttoria datata 8.2.2023 (non menzionata nella denuncia di sinistro né negli atti processuali antecedenti).
5.4. Va, inoltre, rilevato che, già sotto il profilo assertivo, le concrete modalità del sinistro e le condizioni di pericolosità della strada sono state dedotte in modo del tutto generico;
tra l'altro, non è stato specificata la precisa ubicazione e la conformazione della sconnessione stradale né la dinamica della caduta. Sotto il profilo probatorio, poi, come stigmatizzato dall'appellante incidentale, non vi è
4 alcun elemento di riscontro dei predetti elementi circostanziali del fatto;
nessuna fotografia è stata allegata;
non vi è un verbale delle forze dell'ordine e neppure il referto del Pronto Soccorso.
5.5. Dunque, in definitiva, possono dirsi documentalmente provate le lesioni subite dall'attore e, al più, sulla base della consulenza tecnica di parte, la loro derivazione dalla caduta dalla bicicletta, mentre è rimasto completamente indimostrato che quest'ultima si sia verificata proprio in conseguenza di una (asserita) sconnessione del manto stradale e non, invece, per una qualsiasi altra plausibile ragione (perdita di controllo del mezzo per eccesso di velocità, per distrazione, per ostacolo improvviso o altro).
6. L'accoglimento dell'appello incidentale, concernente l'an respondeatur, assorbe l'esame dell'appello principale relativo al quantum respondeatur.
7. Dunque, in accoglimento dell'appello incidentale dell'appellata e in Controparte_2
totale riforma della sentenza gravata, la domanda di deve essere respinta. Parte_1
8. Avendo la provato di avere versato a , in esecuzione Controparte_2 Parte_1
della sentenza di primo grado, la somma complessiva di € 13.656,92 (v. docc. H e I in fasc. di appello), quest'ultimo va condannato alla restituzione delle predette somme con gli interessi legali dalla data della corresponsione (6.3.2024) come richiesto (sul tema, v. Cass. 7144/2021 nonché, più in generale,
Cass. 24896/2023). La somma di € 155,55 per quota imposta di registro, pagata dalla
[...]
e parimenti richiesta, va imputata alle spese del giudizio del primo grado. CP_3
9. Le spese seguono la soccombenza – e, quindi, vanno poste a carico dell'attore, odierno appellante, risultato soccombente – e si liquidano, in conformità ai parametri di cui al d.m. 147/2024, come in dispositivo, sulla base della documentazione versata in atti, scaglione conforme al petitum, valori minimi per la fase istruttoria / trattazione (attesa la minima attività in concreto svolta) del presente grado d'appello, e medi per tutte le restanti fasi del primo e secondo grado del giudizio.
10. L'esito del giudizio comporta nei confronti dell'appellante principale l'applicazione della sanzione, di cui all'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002 che impone il versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello dell'Aquila, accogliendo l'appello incidentale e in totale riforma della sentenza impugnata, così decide:
1) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore , odierno Parte_1 appellante principale, nei confronti della convenuta , Controparte_1 odierna appellata - appellante incidentale;
5 2) condanna a restituire all' la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 13.656,92, oltre interessi legali dal pagamento sino all'effettivo saldo, come indicato in motivazione;
3) condanna l'appellante principale a rimborsare alla parte appellata - appellante incidentale le spese del primo grado del giudizio, liquidate in € 5.077,00, oltre 15% di rimborso spese generali ed oltre oneri previdenziali pari al 23,80%, per compensi ed € 155,55 per esborsi, e le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 4.888,00, oltre 15% di rimborso spese generali ed oltre ed oneri previdenziali pari al 23,80%, per compenso, ed € 355,55 per esborsi;
4) dichiara che l'appellante principale è obbligato al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
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