CA
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
RG nr. 941/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Gaetano Campo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 25/11/2021 Da
Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Checchinato con studio in Badia Polesine (Ro) P.zza Vittorio Emanuele 75/2 ed ivi elettivamente domiciliata, Parte appellante Contro
(P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rodolfo Romito, e domicilio eletto presso il difensore con studio in PADOVA, Galleria Trieste 6, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 323/2021 resa dal Tribunale di Vicenza in data 26.05.2021, pubblicata in pari data e non notificata.
In punto: sanzione disciplinare.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come precisate in udienza del 2/10/2025 : dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna al pagamento delle spese. In subordine, come in atto introduttivo del giudizio di primo grado: in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza n.323/2021 del Tribunale di Vicenza – sezione Lavoro – pubblicata il 26/05/2021, non notificata, e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'annullamento della sanzione disciplinare 12/06/2018 e della conseguente nota comunale del 20/06/2019 di applicazione della sanzione stessa, per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata: Nel merito in via principale: per tutte le ragioni indicate nel presente atto, dichiarare il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto e la conferma della sentenza di primo
1 grado. In ogni caso: con vittoria di competenze (da liquidarsi avendo riguardo ai parametri di causa di valore indeterminabile) del grado.
*
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato presso questa Corte in data 25.11.2021,
, dipendente del in Parte_1 Controparte_1 qualità di Avvocato e dirigente del servizio avvocatura con contratto a tempo indeterminato, proponeva appello avverso la sentenza n. 323/2021 pubblicata in data 26.5.2021 con la quale il Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice unico del lavoro, rigettava il ricorso dalla stessa presentato, ritenendo legittimo il provvedimento disciplinare della sospensione del lavoro senza retribuzione per la durata di un giorno irrogata dall'ufficio di disciplina in data 12.6.2018 per aver posto in essere condotte omissive relative ad obblighi di comunicazione, produzione e collaborazione derivanti dalla disciplina in materia di trasparenza e anticorruzione gravanti sui dirigenti.
1.1. Questa la contestazione disciplinare:
2 1.2. Il giudice di prime cure, tentata infruttuosamente la conciliazione, all'esito dell'udienza statuiva <Quanto alla contestata tardività della segnalazione delle violazioni disciplinari da parte del responsabile della struttura, rileva, come sostenuto dall'Amministrazione convenuta, la disposizione di cui al comma 9 ter dell'art. 55 bis
3 D.Lgs. 165/01, che sancisce il carattere non perentorio del termine, statuendo la validità del provvedimento adottato purché la violazione del termine non comporti irrimediabile compromissione del diritto di difesa del dipendente (circostanza non allegata dalla ricorrente), e sempre che le modalità di esercizio dell'azione disciplinare risultino comunque compatibili con il principio di tempestività, che nel caso di specie appare rispettato in considerazione del fatto la segnalazione risulta trasmessa a distanza di 3 mesi dall'invio della prima nota di sollecito ad adempiere trasmessa alla ricorrente, e di un mese dall'invio dell'ultima. In ordine al merito degli addebiti, non possono essere accolte le tesi della ricorrente in ordine all'insussistenza degli obblighi di comunicazione la cui violazione è stata sanzionata con il provvedimento impugnato (contestazioni ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7). In particolare, deve rilevarsi che l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali e patrimoniali, previsto dall'art. 14 D.Lgs. 33/13, e per il anche dal regolamento contenente il codice Controparte_1 di comportamento dei dirigenti, non può ritenersi venuto meno per il fatto che fosse ritenuta, e poi sancita con pronuncia della Corte Costituzionale, l'illegittimità della norma che prevedeva la pubblicazione dei dati. Il dubbio sulla conformità della norma al dettato costituzionale non poteva infatti legittimare l'inottemperanza all'obbligo che comunque gravava sulla ricorrente, anche in forza - come già detto - di regolamento comunale, in particolare a fronte di un esplicito sollecito ad adempiere formulato dai soggetti preposti a ricevere le comunicazioni. Come sottolineato da parte convenuta, peraltro, l'illegittimità della norma è stata dichiarata dalla Corte costituzionale limitatamente alla parte in cui essa prevedeva la pubblicazione dei dati, e non per quanto concerne l'obbligo di comunicazione. Parimenti, risultano fondate le contestazioni di cui ai punti 8, 9, 10, 12 e 13, poiché a fronte delle procedure amministrative poste in essere dalla struttura diretta dalla ricorrente, elencate in memoria difensiva con allegazione non contestata dalla ricorrente, era dovere di quest'ultima fornire i relativi rapporti, relazioni ed elenchi secondo le vigenti disposizioni richiamate nella contestazione, né può valere la giustificazione fornita, secondo cui le peculiarità del settore avvocatura comportano la non soggezione delle relative procedure agli adempimenti richiamati, a fronte di specifico sollecito e richiesta provenienti dal Segretario Generale a cui non seguiva alcuna risposta, nemmeno negativa. Il mancato riscontro alle note del Segretario Generale, di cui alla contestazione n. 13, costituisce peraltro ulteriore profilo di violazione dei doveri di collaborazione come sostenuto dalla convenuta, risultando all'evidenza che a fronte di formali richieste provenienti da altro dirigente dell'Amministrazione la ricorrente avrebbe dovuto, in ottemperanza anche alle specifiche disposizioni CCNL 22/02/2010 richiamate nel provvedimento sanzionatorio, fornire riscontro eventualmente motivando il proprio dissenso o l'omissione degli adempimenti richiesti>>.
4 1.3. In conclusione, il giudice di primo grado, confermata la legittimità della sanzione disciplinare, condannava la alla rifusione delle Parte_1 spese di lite in favore della resistente.
2. Avverso la sentenza di primo grado l'appellante Parte_1 proponeva appello con cinque motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo di appello, l'appellante evidenziava come il giudice di primo grado non avesse correttamente interpretato l'art. 55 bis, co. 9 ter, del d.lgs. 165/2001, limitandosi a seguire quanto sostenuto dal CP_1
.
[...]
Sosteneva, infatti, l'appellante che il giudice di prime cure non aveva considerato le due condizioni, non alternative tra loro, che consentivano di escludere la violazione del termine della segnalazione. Osservava che le modalità seguite per esercitare l'azione disciplinare non erano conformi al principio di tassatività poiché i fatti contestati erano conosciuti da più di uno o tre mesi prima e che anche per l'ultimo era intercorso più di un mese (il primo a fine maggio 2017; il secondo a luglio 2017; il terzo e il quarto il 16.12.2017 o a fine dicembre 2017); evidenziava, al contempo, che i fatti non venivano segnalati singolarmente e nell'immediatezza, ma in modo cumulativo.
In riferimento agli addebiti conosciuti da fine maggio 2017 al 15.12.2017 riteneva, da un lato, che il giudice di primo grado aveva valutato soltanto la richiesta del – inerente alla pubblicità dei dati Controparte_1 reddituali e patrimoniali – che aveva scadenza 15.12.2017, interpretando la segnalazione come singola anziché cumulativa, mentre, dall'altro lato, si contraddiceva dando per conosciuto il fatto addebitato di mancato riscontro dei dati reddituali patrimoniali ai fini della pubblicità già da tre mesi, ritenendo contestualmente tempestiva la segnalazione indicata come tramessa genericamente a distanza di tre mesi dall'invio della prima nota di sollecito;
la segnalazione all'ufficio di disciplina era del 05.03.2018, contestualmente alla segnalazione ANAC e riguardava tutti i pretesi addebiti conosciuti diversi mesi prima, l'ultimo solo dei quali da tre mesi (da metà dicembre).
2.2. Con il secondo motivo di appello, proposto in via subordinata, l'appellante sottolineava come il giudice non avesse valutato correttamente la tesi della stessa circa l'insussistenza degli obblighi di comunicazione sanzionati ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 7, con particolare riferimento all'obbligo di comunicazione dei dati reddituali e patrimoniali ex art. 14 d.lgs. 33/2013, né
5 tanto meno valutava la documentazione prodotta in primo grado (note difensive, sentenza della Corte Costituzione e decreto mille proroghe).
Inoltre, sottolineava che il giudice di primo grado non valutava neppure le deduzioni mosse dalla stessa appellante in ordine alla segnalazione del del 05.03.2018 all'ANAC inerente a tutti gli addebiti Controparte_1 sanzionati posti a base del procedimento disciplinare. Sul punto, evidenziava che soltanto in data 14.05.2021 riceveva comunicazione di archiviazione da parte dell'ANAC.
2.3. Con il terzo motivo di appello, contestava parte appellante la sentenza impugnata nella porzione in cui questa non aveva conto delle difese esposte in primo grado rispetto alle contestazioni di cui ai punti 8, 9 10, 12 e 13, rilevando in particolare come la nulla avesse da Parte_1 comunicare e che le norme affermate come violate non prevedevano affatto l'obbligo di comunicazione di un dato negativo.
2.4. Con il quarto motivo di appello, inoltre, riteneva che il primo giudice non aveva tenuto conto della mancanza di buona e correttezza del CP_1 che si era servito della sola segnalazione all'ANAC per avviare il procedimento senza aspettarne l'esito – esito di archiviazione, successivo al dispositivo della sentenza che conferma l'insussistenza di alcuna violazione – né aveva considerato tale pendenza prima di pronunciarsi.
2.5. In ultimo, con il quinto motivo di appello, parte appellante contestava la pronuncia sulle spese in quanto non motivata, non avendo in ogni caso tenuto conto dell'incertezza del quadro normativo.
3. Si costituiva ritualmente il instando per il Controparte_1 rigetto dell'appello.
3.1. Rilevava, in primo luogo, come la violazione dei termini lamentati da parte ricorrente non determinava la decadenza dell'azione disciplinare, né tanto meno l'invalidità degli atti o della sanzione, come previsto dall'art. 55 bis, co. 9 ter, d.lgs. 165/2001.
Evidenziava, tra l'altro, che non era stato leso il diritto di difesa, ritenendo che la modalità dell'esercizio dell'azione disciplinare non potevano essere considerate irrispettose del principio di tempestività.
Osservava che gli addebiti contenuti in un'unica contestazione dell'addebito sono stati precisamente elencati a seguito dell'acquisizione della completa
6 notizia delle infrazioni da parte dell'ufficio competente. Precisava che la segnalazione era pervenuta all'ufficio disciplinare il 05.03.2018 e il giorno 06.03.2018 era stata richiesta un'integrazione dell'istruttoria, fornita il giorno 09.03.2018 con contestazione avvenuta per il giorno 16.03.2018 nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.
3.2. Evidenziava come la contestazione disciplinare atteneva alla violazione di plurime norme di legge che imponeva al dirigente la comunicazione all'ente di appartenenza di una serie di dati. Pertanto, il dipendente non poteva omettere l'adempimento richiesto non potendosi sottrarre agli obblighi di comunicazione dei dati.
Quanto all'illegittimità della sanzione, l'odierno appellante richiamava la delibera ANAC 382/2017 la quale inibiva la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti. Sul punto, il metteva in risalto la Controparte_1 differenza tra gli obblighi di trasparenza e di pubblicità, non potendosi ritenere l'obbligo di comunicazione funzionale soltanto alla pubblicazione, adempiendo a molteplici finalità.
3.3. Inoltre, il contestava plurime violazione del piano triennale per CP_1 la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità 2017-2019 il quale prevedeva obblighi estesi a tutti i dirigenti, compreso per il Dirigente dell'Avvocatura, che dovevano produrre la relazione della attività svolte e che l'Avvocatura svolgeva anche e sempre attività procedimentale connaturata dal suo essere organo della P.A. Inoltre, precisava, che parte appellante ometteva di riscontrare la direttiva n. 8 del 19.10.2017 che chiedeva la produzione dell'attestazione circa l'avvenuta ottemperanza agli obblighi di comunicazione;
ometteva di chiarire la sottoscrizione di una transazione nonostante la presenza di un titolo giudiziale più favorevole per il Comune;
ometteva, altresì, di riscontrare alla comunicazione del Segretario Generale circa la trasmissione dei dati per la relazione sulle attività svolte da pubblicare sul sito istituzionale del Comune.
3.4. Ribadiva come la contestazione sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato era del tutto generica in ordine alle violazioni normative richiamate in contestazione non potendosi censurare la precisione dell'Ente nell'elencare le fonti degli obblighi.
3.5. Sulla violazione di legge in ordine all'art. 91 c.p.c. evidenziava come non poteva essere percorribile la condanna della parte resistente, né tanto meno
7 ricorrevano gli altri presupposti per una compensazione totale o parziale, richiamando giurisprudenza di legittimità
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 01.03.2023 e 27.02.2024) ed è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 02/10/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
*****
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere respinto.
6. Deve innanzitutto essere detto, con riferimento alle conclusioni da ultimo prese dalla parte appellante, come certamente non sussistano i presupposti per affermare la cessazione della materia del contendere atteso che una simile pronuncia, che nella sostanza attiene al merito della vertenza, presuppone una intervenuta differente e satisfattiva – cosa che qui non ricorre – regolamentazione del rapporto controverso tale da rendere inutile la pronuncia di merito sul diritto in contesa.
Ora, nel caso di specie, peraltro persistendo disaccordo tra le parti sugli effetti della non ancora intervenuta esecuzione della sanzione disciplinare comminata, introduce parte appellante questione invero estranea, anche dal punto di vista fattuale (in assenza di una chiara allegazione), al giudizio. Questione di cui le parti ben potranno discutere in un momento successivo, allorquando il procederà, se ed in quanto riterrà di Controparte_1 farlo, a trattenere sullo stipendio della il valore monetario Parte_1 della sanzione comminata (un giorno di retribuzione).
Deve, pertanto, fermo il fatto che l'appellante in ogni caso chiede pronuncia virtuale al fine della determinazione delle spese di lite, essere disattesa la prima conclusiva richiesta della che, su tale aspetto, è certamente Parte_1 soccombente.
7. Ciò detto, e con ciò venendo al primo motivo di gravame, di carattere, per così dire, procedurale (ancorché non processuale), ritiene il Collegio infondata ogni contestazione mossa dalla in merito all'ipotizzata Parte_1 tardività della segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari delle infrazioni disciplinari di cui al comma 4, dell'art. 55-bis, DLgs. 165/2001.
8 7.1. Ed infatti, deve essere innanzitutto rilevato come l'art. 55-bis co. 2 DLgs 165/2001 stabilisca che <<[…] il responsabile della struttura […] segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza>>.
Il suddetto precetto è poi integrato, quanto alle conseguenze della sua violazione, dal comma 9-ter della stessa norma che infatti stabilisce che <La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare […] non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività>>.
7.2. La violazione del termine sopra indicato incide quindi negativamente sul procedimento disciplinare allorquando (con onere di prova, evidentemente, a carico del lavoratore sanzionato) risulti <irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente>> ed inoltre sempre che <le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività>>.
Le suddette due condizioni, come peraltro affermato dal giudice di prime cure la cui decisione sul punto è certamente inattaccabile, devono coesistere.
7.3. Ora, quanto alla prima condizione, non risulta che la lavoratrice abbia neppure allegato, e la sentenza appellata lo sottolinea, la ragione per la quale dovrebbe ritenersi <irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa>> della
. Parte_1
Neppure in appello viene fornita, anche tardivamente, una simile spiegazione/allegazione che, come chiaramente evidenziato dalla pronuncia di primo grado, non era stata offerta dalla neppure in primo Parte_1 grado.
7.4. Circa alla seconda condizione, deve essere prima di tutto rilevato come questa attenga alle modalità di esercizio dell'azione disciplinare e non ai tempi di esercizio della stessa. Sono pertanto le modalità di esercizio dell'azione – non i tempi – a dover essere coerenti con il principio di tempestività.
Inoltre, visto l'oggetto della condizione – le modalità di esercizio dell'azione – e ricordato come sia la parte appellante a dover chiarire, proponendo appello, le ragioni del ritenuto errore compiuto dal giudice di primo grado, deve essere rilevato come l'appellante sempre non chiarisca, anche qui in grado di appello,
9 in che modo il concreto esercizio dell'azione disciplinare si sia posto, a differenza di quanto motivato dal giudice di prime cure, in contrasto con il principio di tempestività, atteso anche che, come chiarito sempre dalla sentenza impugnata, le violazioni contestate attengono tutte alla materia della trasparenza ed anticorruzione e ciò è certamente sufficiente a giustificare l'unitaria contestazione e, quindi, il fatto che il Controparte_1 abbia atteso e quindi verificato che la persisteva nel tenere Parte_1 le condotte infine contestatele. Dovendosi peraltro rilevare come la certamente non immediata – rispetto alle tempistiche di cui all'art. 55-bis co. 4 DLgs 165/2001 – segnalazione dell'illecito disciplinare sia stata chiaramente la conseguenza di un atteggiamento datoriale attendistico, volto a consentire il rispetto della regola, senza dover giungere all'apertura del procedimento disciplinare, come comprova l'invio di solleciti – parimenti disattesi e, quindi, oggetto di ulteriore contestazione disciplinare [contestazioni nn. 7 e 13] - al fine di ottenere lo spontaneo adempimento.
Un atteggiamento attendistico quindi tenuto dal al Controparte_1 fine evidente di favorire la dipendente. Il che è circostanza che, francamente, non può certo condurre ad affermare che i modi di esercizio dell'azione disciplinare siano stati tali da menomare la difesa o anche solo da aggravare la posizione della ovvero da pregiudicarla e, quindi, si siano Parte_1 posti in contrasto con l'esigenza di tempestività nell'esercizio dell'azione disciplinare.
7.5. Il primo motivo di appello deve, pertanto, essere disatteso.
8. Quanto al merito della vicenda, quindi in ordine ai motivi di appello nn. 2, 3 e 4, ritiene il Collegio assorbenti le seguenti considerazioni che certamente prescindono da ogni valutazione di fondatezza dei motivi di appello così come formulati dalla , in particolare, con riferimento alle Parte_1 contestazioni disciplinarti di cui ai punti da 1 a 6, dovendosi ad ogni modo rilevare come i motivi di appello nn. 2, 3 e 4 non riguardano (logicamente) la contestazione disciplinare n. 7 né, tantomeno, la contestazione n. 13, posto che tali contestazioni attengono al mancato riscontro da parte della di richieste rivoltele da superiori, rispetto alle quali la parte Parte_1 appellante invero nulla ha argomentato.
8.1. Ed infatti, con il 2° e con il 4° motivo di appello, la Parte_1 giustifica, in modo apparentemente ragionevole, le ragioni della mancata trasmissione al , che le avrebbe evidentemente rese Controparte_1 pubbliche (cfr. contestazione disciplinare n. 1), di alcune informazioni di
10 carattere personale. Pubblicazione rispetto alla quale la Corte costituzionale (sent. n. 20/2019), come ben evidenziato dalla parte appellante a suffragio della propria tesi, ha affermato l'legittimità rispetto a dirigenti del calibro della
. Parte_1
Certo è, tuttavia, che simili motivi di appello (il 2° ed il 4°) non possono riguardare la contestazione disciplinare n. 7 con la quale si imputa alla di non avere riscontrato – magari anche solo fornendo Parte_1 spiegazione formale delle ragioni delle condotte di cui alle contestazioni da 1 a 6 (cosa pacificamente non fatta dall'appellante) – i solleciti di adempimento rivoltigli da un superiore gerarchico (direttore di settore) nei mesi di dicembre 2017 e di gennaio 2018 (fatti peraltro verificatisi, tenuto conto della data di trasmissione del sollecito, solamente 2/3 mesi prima dell'invio, da parte del dirigente, della segnalazione di cui all'art. 55-bis co. 4 DLgs 165/2001 all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari).
8.2. Similari considerazioni possono essere fatte anche con riferimento al terzo motivo di appello (invero in sé e per sé considerato piuttosto criptico ove non letto unitamente agli atti del primo grado) e, con ciò, alla contestazione disciplinare n. 13, atteso che tale contestazione riguarda, come quella di cui al punto n. 7, il mancato riscontro (in un senso ovvero nell'altro) di una sollecitazione sempre proveniente da un superiore.
8.3. Dovendosi anche rilevare, in ogni caso, come con riferimento al terzo motivo di appello, questo appaia ben poco convincente allorquando con lo stesso si afferma che le contestazioni disciplinari in esso trattate sono infondate posto che la nulla aveva da comunicare, non Parte_1 prendendo in considerazione la parte appellante come l'obbligo sulla stessa incombente le imponesse di eventualmente fornire report con indicazione che non vi era alcun dato di rilievo da segnalare.
8.4. Quindi, ricapitolando, i motivi di appello formulati (nn. 2, 3 e 4), oltre a non essere in alcun modo convincenti con riferimento alle contestazioni disciplinari da 8 a 12, non riguardano certamente le contestazioni di cui ai n. 7 e n. 13 della contestazione disciplinare.
8.5. Ora, posto quanto (riassuntivamente) detto al superiore punto (8.4.), rileva il Collegio come alcuna contestazione la abbia mosso Parte_1 tanto in primo grado quanto nel presente grado di appello con riferimento, oltre che alla (astratta) rilevanza disciplinare di quanto contestatole, alla
11 proporzionalità della sanzione per i molteplici fatti contestati. Entità della sanzione che, a ben vedere, non è contestata dalla neppure Parte_1 ove fossero state ritenute infondate almeno una parte delle contestazioni disciplinari mosse in suo danno.
Ciò detto, deve pertanto essere evidenziato come certamente intangibile, in quanto non toccata da motivi di appello, sia la pronuncia di primo grado con riferimento alle contestazioni disciplinari n. 7 e n. 13; ciò in quanto non è stata posta questione in merito alla proporzionalità della sanzione, la quale rimarrà necessariamente tale anche ove dovesse essere confermata, come qui in effetti viene, la sussistenza di almeno uno dei comportamenti che sono stati imputati alla . Parte_1
Dovendosi necessariamente ribadire, come già sopra detto, che certamente posso dirsi integrati gli illeciti disciplinari di cui ai punti da 8 a 12 della contestazione disciplinare.
9. Deve pertanto, per le ragioni di cui sopra, per dovendosi condividere le valutazioni della con riferimento ai primi sei punti della Parte_1 contestazione disciplinare, essere integralmente confermata la pronuncia di primo grado.
10. Quanto, infine, alle spese di lite e, con ciò, anche al 5° motivo di appello, rilevato come la questione di legittimità costituzionale attenesse solo ad una limitata porzione delle contestazioni disciplinari, queste non possono che seguire anche in grado di appello la soccombenza ed essere liquidate, secondo quanto disposto dal DL 55/2014 e successive modificazioni, in base a valori medi di scaglione in particolare tenuto conto del minimale valore di controversia e del fatto che non si è qui resa necessaria alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado liquidate in € 494,00 oltre a spese generali e
12 accessori di legge (i.v.a. e c.p.a.).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 2 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente Dott.ssa Barbara Bortot
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Gaetano Campo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 25/11/2021 Da
Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Checchinato con studio in Badia Polesine (Ro) P.zza Vittorio Emanuele 75/2 ed ivi elettivamente domiciliata, Parte appellante Contro
(P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rodolfo Romito, e domicilio eletto presso il difensore con studio in PADOVA, Galleria Trieste 6, Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 323/2021 resa dal Tribunale di Vicenza in data 26.05.2021, pubblicata in pari data e non notificata.
In punto: sanzione disciplinare.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come precisate in udienza del 2/10/2025 : dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna al pagamento delle spese. In subordine, come in atto introduttivo del giudizio di primo grado: in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza n.323/2021 del Tribunale di Vicenza – sezione Lavoro – pubblicata il 26/05/2021, non notificata, e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'annullamento della sanzione disciplinare 12/06/2018 e della conseguente nota comunale del 20/06/2019 di applicazione della sanzione stessa, per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata: Nel merito in via principale: per tutte le ragioni indicate nel presente atto, dichiarare il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto e la conferma della sentenza di primo
1 grado. In ogni caso: con vittoria di competenze (da liquidarsi avendo riguardo ai parametri di causa di valore indeterminabile) del grado.
*
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato presso questa Corte in data 25.11.2021,
, dipendente del in Parte_1 Controparte_1 qualità di Avvocato e dirigente del servizio avvocatura con contratto a tempo indeterminato, proponeva appello avverso la sentenza n. 323/2021 pubblicata in data 26.5.2021 con la quale il Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice unico del lavoro, rigettava il ricorso dalla stessa presentato, ritenendo legittimo il provvedimento disciplinare della sospensione del lavoro senza retribuzione per la durata di un giorno irrogata dall'ufficio di disciplina in data 12.6.2018 per aver posto in essere condotte omissive relative ad obblighi di comunicazione, produzione e collaborazione derivanti dalla disciplina in materia di trasparenza e anticorruzione gravanti sui dirigenti.
1.1. Questa la contestazione disciplinare:
2 1.2. Il giudice di prime cure, tentata infruttuosamente la conciliazione, all'esito dell'udienza statuiva <Quanto alla contestata tardività della segnalazione delle violazioni disciplinari da parte del responsabile della struttura, rileva, come sostenuto dall'Amministrazione convenuta, la disposizione di cui al comma 9 ter dell'art. 55 bis
3 D.Lgs. 165/01, che sancisce il carattere non perentorio del termine, statuendo la validità del provvedimento adottato purché la violazione del termine non comporti irrimediabile compromissione del diritto di difesa del dipendente (circostanza non allegata dalla ricorrente), e sempre che le modalità di esercizio dell'azione disciplinare risultino comunque compatibili con il principio di tempestività, che nel caso di specie appare rispettato in considerazione del fatto la segnalazione risulta trasmessa a distanza di 3 mesi dall'invio della prima nota di sollecito ad adempiere trasmessa alla ricorrente, e di un mese dall'invio dell'ultima. In ordine al merito degli addebiti, non possono essere accolte le tesi della ricorrente in ordine all'insussistenza degli obblighi di comunicazione la cui violazione è stata sanzionata con il provvedimento impugnato (contestazioni ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7). In particolare, deve rilevarsi che l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali e patrimoniali, previsto dall'art. 14 D.Lgs. 33/13, e per il anche dal regolamento contenente il codice Controparte_1 di comportamento dei dirigenti, non può ritenersi venuto meno per il fatto che fosse ritenuta, e poi sancita con pronuncia della Corte Costituzionale, l'illegittimità della norma che prevedeva la pubblicazione dei dati. Il dubbio sulla conformità della norma al dettato costituzionale non poteva infatti legittimare l'inottemperanza all'obbligo che comunque gravava sulla ricorrente, anche in forza - come già detto - di regolamento comunale, in particolare a fronte di un esplicito sollecito ad adempiere formulato dai soggetti preposti a ricevere le comunicazioni. Come sottolineato da parte convenuta, peraltro, l'illegittimità della norma è stata dichiarata dalla Corte costituzionale limitatamente alla parte in cui essa prevedeva la pubblicazione dei dati, e non per quanto concerne l'obbligo di comunicazione. Parimenti, risultano fondate le contestazioni di cui ai punti 8, 9, 10, 12 e 13, poiché a fronte delle procedure amministrative poste in essere dalla struttura diretta dalla ricorrente, elencate in memoria difensiva con allegazione non contestata dalla ricorrente, era dovere di quest'ultima fornire i relativi rapporti, relazioni ed elenchi secondo le vigenti disposizioni richiamate nella contestazione, né può valere la giustificazione fornita, secondo cui le peculiarità del settore avvocatura comportano la non soggezione delle relative procedure agli adempimenti richiamati, a fronte di specifico sollecito e richiesta provenienti dal Segretario Generale a cui non seguiva alcuna risposta, nemmeno negativa. Il mancato riscontro alle note del Segretario Generale, di cui alla contestazione n. 13, costituisce peraltro ulteriore profilo di violazione dei doveri di collaborazione come sostenuto dalla convenuta, risultando all'evidenza che a fronte di formali richieste provenienti da altro dirigente dell'Amministrazione la ricorrente avrebbe dovuto, in ottemperanza anche alle specifiche disposizioni CCNL 22/02/2010 richiamate nel provvedimento sanzionatorio, fornire riscontro eventualmente motivando il proprio dissenso o l'omissione degli adempimenti richiesti>>.
4 1.3. In conclusione, il giudice di primo grado, confermata la legittimità della sanzione disciplinare, condannava la alla rifusione delle Parte_1 spese di lite in favore della resistente.
2. Avverso la sentenza di primo grado l'appellante Parte_1 proponeva appello con cinque motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo di appello, l'appellante evidenziava come il giudice di primo grado non avesse correttamente interpretato l'art. 55 bis, co. 9 ter, del d.lgs. 165/2001, limitandosi a seguire quanto sostenuto dal CP_1
.
[...]
Sosteneva, infatti, l'appellante che il giudice di prime cure non aveva considerato le due condizioni, non alternative tra loro, che consentivano di escludere la violazione del termine della segnalazione. Osservava che le modalità seguite per esercitare l'azione disciplinare non erano conformi al principio di tassatività poiché i fatti contestati erano conosciuti da più di uno o tre mesi prima e che anche per l'ultimo era intercorso più di un mese (il primo a fine maggio 2017; il secondo a luglio 2017; il terzo e il quarto il 16.12.2017 o a fine dicembre 2017); evidenziava, al contempo, che i fatti non venivano segnalati singolarmente e nell'immediatezza, ma in modo cumulativo.
In riferimento agli addebiti conosciuti da fine maggio 2017 al 15.12.2017 riteneva, da un lato, che il giudice di primo grado aveva valutato soltanto la richiesta del – inerente alla pubblicità dei dati Controparte_1 reddituali e patrimoniali – che aveva scadenza 15.12.2017, interpretando la segnalazione come singola anziché cumulativa, mentre, dall'altro lato, si contraddiceva dando per conosciuto il fatto addebitato di mancato riscontro dei dati reddituali patrimoniali ai fini della pubblicità già da tre mesi, ritenendo contestualmente tempestiva la segnalazione indicata come tramessa genericamente a distanza di tre mesi dall'invio della prima nota di sollecito;
la segnalazione all'ufficio di disciplina era del 05.03.2018, contestualmente alla segnalazione ANAC e riguardava tutti i pretesi addebiti conosciuti diversi mesi prima, l'ultimo solo dei quali da tre mesi (da metà dicembre).
2.2. Con il secondo motivo di appello, proposto in via subordinata, l'appellante sottolineava come il giudice non avesse valutato correttamente la tesi della stessa circa l'insussistenza degli obblighi di comunicazione sanzionati ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 7, con particolare riferimento all'obbligo di comunicazione dei dati reddituali e patrimoniali ex art. 14 d.lgs. 33/2013, né
5 tanto meno valutava la documentazione prodotta in primo grado (note difensive, sentenza della Corte Costituzione e decreto mille proroghe).
Inoltre, sottolineava che il giudice di primo grado non valutava neppure le deduzioni mosse dalla stessa appellante in ordine alla segnalazione del del 05.03.2018 all'ANAC inerente a tutti gli addebiti Controparte_1 sanzionati posti a base del procedimento disciplinare. Sul punto, evidenziava che soltanto in data 14.05.2021 riceveva comunicazione di archiviazione da parte dell'ANAC.
2.3. Con il terzo motivo di appello, contestava parte appellante la sentenza impugnata nella porzione in cui questa non aveva conto delle difese esposte in primo grado rispetto alle contestazioni di cui ai punti 8, 9 10, 12 e 13, rilevando in particolare come la nulla avesse da Parte_1 comunicare e che le norme affermate come violate non prevedevano affatto l'obbligo di comunicazione di un dato negativo.
2.4. Con il quarto motivo di appello, inoltre, riteneva che il primo giudice non aveva tenuto conto della mancanza di buona e correttezza del CP_1 che si era servito della sola segnalazione all'ANAC per avviare il procedimento senza aspettarne l'esito – esito di archiviazione, successivo al dispositivo della sentenza che conferma l'insussistenza di alcuna violazione – né aveva considerato tale pendenza prima di pronunciarsi.
2.5. In ultimo, con il quinto motivo di appello, parte appellante contestava la pronuncia sulle spese in quanto non motivata, non avendo in ogni caso tenuto conto dell'incertezza del quadro normativo.
3. Si costituiva ritualmente il instando per il Controparte_1 rigetto dell'appello.
3.1. Rilevava, in primo luogo, come la violazione dei termini lamentati da parte ricorrente non determinava la decadenza dell'azione disciplinare, né tanto meno l'invalidità degli atti o della sanzione, come previsto dall'art. 55 bis, co. 9 ter, d.lgs. 165/2001.
Evidenziava, tra l'altro, che non era stato leso il diritto di difesa, ritenendo che la modalità dell'esercizio dell'azione disciplinare non potevano essere considerate irrispettose del principio di tempestività.
Osservava che gli addebiti contenuti in un'unica contestazione dell'addebito sono stati precisamente elencati a seguito dell'acquisizione della completa
6 notizia delle infrazioni da parte dell'ufficio competente. Precisava che la segnalazione era pervenuta all'ufficio disciplinare il 05.03.2018 e il giorno 06.03.2018 era stata richiesta un'integrazione dell'istruttoria, fornita il giorno 09.03.2018 con contestazione avvenuta per il giorno 16.03.2018 nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.
3.2. Evidenziava come la contestazione disciplinare atteneva alla violazione di plurime norme di legge che imponeva al dirigente la comunicazione all'ente di appartenenza di una serie di dati. Pertanto, il dipendente non poteva omettere l'adempimento richiesto non potendosi sottrarre agli obblighi di comunicazione dei dati.
Quanto all'illegittimità della sanzione, l'odierno appellante richiamava la delibera ANAC 382/2017 la quale inibiva la pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti. Sul punto, il metteva in risalto la Controparte_1 differenza tra gli obblighi di trasparenza e di pubblicità, non potendosi ritenere l'obbligo di comunicazione funzionale soltanto alla pubblicazione, adempiendo a molteplici finalità.
3.3. Inoltre, il contestava plurime violazione del piano triennale per CP_1 la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità 2017-2019 il quale prevedeva obblighi estesi a tutti i dirigenti, compreso per il Dirigente dell'Avvocatura, che dovevano produrre la relazione della attività svolte e che l'Avvocatura svolgeva anche e sempre attività procedimentale connaturata dal suo essere organo della P.A. Inoltre, precisava, che parte appellante ometteva di riscontrare la direttiva n. 8 del 19.10.2017 che chiedeva la produzione dell'attestazione circa l'avvenuta ottemperanza agli obblighi di comunicazione;
ometteva di chiarire la sottoscrizione di una transazione nonostante la presenza di un titolo giudiziale più favorevole per il Comune;
ometteva, altresì, di riscontrare alla comunicazione del Segretario Generale circa la trasmissione dei dati per la relazione sulle attività svolte da pubblicare sul sito istituzionale del Comune.
3.4. Ribadiva come la contestazione sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato era del tutto generica in ordine alle violazioni normative richiamate in contestazione non potendosi censurare la precisione dell'Ente nell'elencare le fonti degli obblighi.
3.5. Sulla violazione di legge in ordine all'art. 91 c.p.c. evidenziava come non poteva essere percorribile la condanna della parte resistente, né tanto meno
7 ricorrevano gli altri presupposti per una compensazione totale o parziale, richiamando giurisprudenza di legittimità
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative del ruolo (cfr. decreti datati 01.03.2023 e 27.02.2024) ed è stata definitivamente trattata e decisa all'udienza del 02/10/2025 dalla Corte d'Appello di Venezia, come da dispositivo in atti.
*****
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere respinto.
6. Deve innanzitutto essere detto, con riferimento alle conclusioni da ultimo prese dalla parte appellante, come certamente non sussistano i presupposti per affermare la cessazione della materia del contendere atteso che una simile pronuncia, che nella sostanza attiene al merito della vertenza, presuppone una intervenuta differente e satisfattiva – cosa che qui non ricorre – regolamentazione del rapporto controverso tale da rendere inutile la pronuncia di merito sul diritto in contesa.
Ora, nel caso di specie, peraltro persistendo disaccordo tra le parti sugli effetti della non ancora intervenuta esecuzione della sanzione disciplinare comminata, introduce parte appellante questione invero estranea, anche dal punto di vista fattuale (in assenza di una chiara allegazione), al giudizio. Questione di cui le parti ben potranno discutere in un momento successivo, allorquando il procederà, se ed in quanto riterrà di Controparte_1 farlo, a trattenere sullo stipendio della il valore monetario Parte_1 della sanzione comminata (un giorno di retribuzione).
Deve, pertanto, fermo il fatto che l'appellante in ogni caso chiede pronuncia virtuale al fine della determinazione delle spese di lite, essere disattesa la prima conclusiva richiesta della che, su tale aspetto, è certamente Parte_1 soccombente.
7. Ciò detto, e con ciò venendo al primo motivo di gravame, di carattere, per così dire, procedurale (ancorché non processuale), ritiene il Collegio infondata ogni contestazione mossa dalla in merito all'ipotizzata Parte_1 tardività della segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari delle infrazioni disciplinari di cui al comma 4, dell'art. 55-bis, DLgs. 165/2001.
8 7.1. Ed infatti, deve essere innanzitutto rilevato come l'art. 55-bis co. 2 DLgs 165/2001 stabilisca che <<[…] il responsabile della struttura […] segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza>>.
Il suddetto precetto è poi integrato, quanto alle conseguenze della sua violazione, dal comma 9-ter della stessa norma che infatti stabilisce che <La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare […] non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività>>.
7.2. La violazione del termine sopra indicato incide quindi negativamente sul procedimento disciplinare allorquando (con onere di prova, evidentemente, a carico del lavoratore sanzionato) risulti <irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente>> ed inoltre sempre che <le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività>>.
Le suddette due condizioni, come peraltro affermato dal giudice di prime cure la cui decisione sul punto è certamente inattaccabile, devono coesistere.
7.3. Ora, quanto alla prima condizione, non risulta che la lavoratrice abbia neppure allegato, e la sentenza appellata lo sottolinea, la ragione per la quale dovrebbe ritenersi <irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa>> della
. Parte_1
Neppure in appello viene fornita, anche tardivamente, una simile spiegazione/allegazione che, come chiaramente evidenziato dalla pronuncia di primo grado, non era stata offerta dalla neppure in primo Parte_1 grado.
7.4. Circa alla seconda condizione, deve essere prima di tutto rilevato come questa attenga alle modalità di esercizio dell'azione disciplinare e non ai tempi di esercizio della stessa. Sono pertanto le modalità di esercizio dell'azione – non i tempi – a dover essere coerenti con il principio di tempestività.
Inoltre, visto l'oggetto della condizione – le modalità di esercizio dell'azione – e ricordato come sia la parte appellante a dover chiarire, proponendo appello, le ragioni del ritenuto errore compiuto dal giudice di primo grado, deve essere rilevato come l'appellante sempre non chiarisca, anche qui in grado di appello,
9 in che modo il concreto esercizio dell'azione disciplinare si sia posto, a differenza di quanto motivato dal giudice di prime cure, in contrasto con il principio di tempestività, atteso anche che, come chiarito sempre dalla sentenza impugnata, le violazioni contestate attengono tutte alla materia della trasparenza ed anticorruzione e ciò è certamente sufficiente a giustificare l'unitaria contestazione e, quindi, il fatto che il Controparte_1 abbia atteso e quindi verificato che la persisteva nel tenere Parte_1 le condotte infine contestatele. Dovendosi peraltro rilevare come la certamente non immediata – rispetto alle tempistiche di cui all'art. 55-bis co. 4 DLgs 165/2001 – segnalazione dell'illecito disciplinare sia stata chiaramente la conseguenza di un atteggiamento datoriale attendistico, volto a consentire il rispetto della regola, senza dover giungere all'apertura del procedimento disciplinare, come comprova l'invio di solleciti – parimenti disattesi e, quindi, oggetto di ulteriore contestazione disciplinare [contestazioni nn. 7 e 13] - al fine di ottenere lo spontaneo adempimento.
Un atteggiamento attendistico quindi tenuto dal al Controparte_1 fine evidente di favorire la dipendente. Il che è circostanza che, francamente, non può certo condurre ad affermare che i modi di esercizio dell'azione disciplinare siano stati tali da menomare la difesa o anche solo da aggravare la posizione della ovvero da pregiudicarla e, quindi, si siano Parte_1 posti in contrasto con l'esigenza di tempestività nell'esercizio dell'azione disciplinare.
7.5. Il primo motivo di appello deve, pertanto, essere disatteso.
8. Quanto al merito della vicenda, quindi in ordine ai motivi di appello nn. 2, 3 e 4, ritiene il Collegio assorbenti le seguenti considerazioni che certamente prescindono da ogni valutazione di fondatezza dei motivi di appello così come formulati dalla , in particolare, con riferimento alle Parte_1 contestazioni disciplinarti di cui ai punti da 1 a 6, dovendosi ad ogni modo rilevare come i motivi di appello nn. 2, 3 e 4 non riguardano (logicamente) la contestazione disciplinare n. 7 né, tantomeno, la contestazione n. 13, posto che tali contestazioni attengono al mancato riscontro da parte della di richieste rivoltele da superiori, rispetto alle quali la parte Parte_1 appellante invero nulla ha argomentato.
8.1. Ed infatti, con il 2° e con il 4° motivo di appello, la Parte_1 giustifica, in modo apparentemente ragionevole, le ragioni della mancata trasmissione al , che le avrebbe evidentemente rese Controparte_1 pubbliche (cfr. contestazione disciplinare n. 1), di alcune informazioni di
10 carattere personale. Pubblicazione rispetto alla quale la Corte costituzionale (sent. n. 20/2019), come ben evidenziato dalla parte appellante a suffragio della propria tesi, ha affermato l'legittimità rispetto a dirigenti del calibro della
. Parte_1
Certo è, tuttavia, che simili motivi di appello (il 2° ed il 4°) non possono riguardare la contestazione disciplinare n. 7 con la quale si imputa alla di non avere riscontrato – magari anche solo fornendo Parte_1 spiegazione formale delle ragioni delle condotte di cui alle contestazioni da 1 a 6 (cosa pacificamente non fatta dall'appellante) – i solleciti di adempimento rivoltigli da un superiore gerarchico (direttore di settore) nei mesi di dicembre 2017 e di gennaio 2018 (fatti peraltro verificatisi, tenuto conto della data di trasmissione del sollecito, solamente 2/3 mesi prima dell'invio, da parte del dirigente, della segnalazione di cui all'art. 55-bis co. 4 DLgs 165/2001 all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari).
8.2. Similari considerazioni possono essere fatte anche con riferimento al terzo motivo di appello (invero in sé e per sé considerato piuttosto criptico ove non letto unitamente agli atti del primo grado) e, con ciò, alla contestazione disciplinare n. 13, atteso che tale contestazione riguarda, come quella di cui al punto n. 7, il mancato riscontro (in un senso ovvero nell'altro) di una sollecitazione sempre proveniente da un superiore.
8.3. Dovendosi anche rilevare, in ogni caso, come con riferimento al terzo motivo di appello, questo appaia ben poco convincente allorquando con lo stesso si afferma che le contestazioni disciplinari in esso trattate sono infondate posto che la nulla aveva da comunicare, non Parte_1 prendendo in considerazione la parte appellante come l'obbligo sulla stessa incombente le imponesse di eventualmente fornire report con indicazione che non vi era alcun dato di rilievo da segnalare.
8.4. Quindi, ricapitolando, i motivi di appello formulati (nn. 2, 3 e 4), oltre a non essere in alcun modo convincenti con riferimento alle contestazioni disciplinari da 8 a 12, non riguardano certamente le contestazioni di cui ai n. 7 e n. 13 della contestazione disciplinare.
8.5. Ora, posto quanto (riassuntivamente) detto al superiore punto (8.4.), rileva il Collegio come alcuna contestazione la abbia mosso Parte_1 tanto in primo grado quanto nel presente grado di appello con riferimento, oltre che alla (astratta) rilevanza disciplinare di quanto contestatole, alla
11 proporzionalità della sanzione per i molteplici fatti contestati. Entità della sanzione che, a ben vedere, non è contestata dalla neppure Parte_1 ove fossero state ritenute infondate almeno una parte delle contestazioni disciplinari mosse in suo danno.
Ciò detto, deve pertanto essere evidenziato come certamente intangibile, in quanto non toccata da motivi di appello, sia la pronuncia di primo grado con riferimento alle contestazioni disciplinari n. 7 e n. 13; ciò in quanto non è stata posta questione in merito alla proporzionalità della sanzione, la quale rimarrà necessariamente tale anche ove dovesse essere confermata, come qui in effetti viene, la sussistenza di almeno uno dei comportamenti che sono stati imputati alla . Parte_1
Dovendosi necessariamente ribadire, come già sopra detto, che certamente posso dirsi integrati gli illeciti disciplinari di cui ai punti da 8 a 12 della contestazione disciplinare.
9. Deve pertanto, per le ragioni di cui sopra, per dovendosi condividere le valutazioni della con riferimento ai primi sei punti della Parte_1 contestazione disciplinare, essere integralmente confermata la pronuncia di primo grado.
10. Quanto, infine, alle spese di lite e, con ciò, anche al 5° motivo di appello, rilevato come la questione di legittimità costituzionale attenesse solo ad una limitata porzione delle contestazioni disciplinari, queste non possono che seguire anche in grado di appello la soccombenza ed essere liquidate, secondo quanto disposto dal DL 55/2014 e successive modificazioni, in base a valori medi di scaglione in particolare tenuto conto del minimale valore di controversia e del fatto che non si è qui resa necessaria alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado liquidate in € 494,00 oltre a spese generali e
12 accessori di legge (i.v.a. e c.p.a.).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 2 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente Dott.ssa Barbara Bortot
13