Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato all'udienza del 13 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 718 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Mazzuca e Aquilina Parte_1
Chiappetta congiuntamente e disgiuntamente ed elettivamente domiciliato c/o il loro studio sito in Piazza Spirito Santo, 11 Cosenza,
Appellante
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in
Catanzaro, via Milano, 18 (Ufficio Legale , presso gli Avv.ti Caterina CP_1
Battaglia, Carmela Filice, Marcello Carnovale, Silvia Parisi e Francesco Muscari
Tomaioli, dai quali è rappresentato e difeso,
Appellato
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Cosenza n. 635/22 del 13 aprile 2022.
Contribuzione previdenziale Gestione Separata.
Conclusioni delle parti come dagli atti.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato in data 28/10/2021 e ritualmente notificato,
l'appellante, premesso di essere iscritto all'albo professionale degli ingegneri e di svolgere la relativa attività, esponeva di aver ricevuto in data 22/09/2020 provvedimento con cui l' gli comunicava la debenza dell'importo di euro CP_1
12.569,59 a titolo di contributi previdenziali omessi in favore della gestione separata
assumeva che nulla doveva all' a tale titolo, avendo nell'anno di causa, versato la contribuzione CP_1 previdenziale in favore di e, in ogni caso, eccepiva l'intervenuta Parte_2
prescrizione quinquennale già alla data di ricezione del provvedimento impugnato, dovendo il dies a quo individuarsi nella scadenza dei termini per il versamento
(16/6/2015) donde il termine quinquennale era già spirato alla data di ricezione del provvedimento (22/09/2020); in subordine, eccepiva l'illegittimità e l'erroneità delle sanzioni irrogate. Chiedeva, quindi, dichiararsi la non debenza dei contributi per intervenuta prescrizione ovvero, in subordine, la riduzione delle sanzioni.
Si costitutiva l' , argomentando diffusamente in merito all'infondatezza del CP_1
ricorso ed instando, pertanto, per il suo rigetto. La causa è stata decisa sulla base degli atti, ed il Tribunale, affermata preliminarmente la sussistenza dell'interesse ad agire di parte ricorrente nell'opporsi all'avviso bonario trattandosi di domanda di accertamento negativo sulla debenza di contributi previdenziali, ha così motivato:
“…dalla documentazione in atti si evince che, con provvedimento datato 10-9-2020,
l' ha comunicato al ricorrente di aver provveduto alla sua iscrizione d'ufficio CP_1
alla gestione separata con decorrenza 1-1-2014 e, contestualmente, richiesto il pagamento dei contributi (e sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett.
B) della legge n. 388/2000) calcolati sul reddito prodotto nel 2014.
Dall'avviso di ricevimento allegato alla memoria dell' si evince che il suddetto CP_1
provvedimento è stato ricevuto in data 22-09-2020 (circostanza dedotta anche in ricorso).
Ciò posto, si osserva che, nel merito, il ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti di legge per la sua iscrizione alla gestione separata, assumendo la non debenza dei contributi in favore di tale gestione versando già la contribuzione in favore di . Parte_2
Orbene, la questione posta dal ricorrente è stata ormai risolta in senso a lui sfavorevole dalla Suprema Corte di Cassazione. Invero, la questione concernente l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso degli ingegneri e degli CP_2
architetti, iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, e che non possono iscriversi ad , alla quale versano esclusivamente un contributo Parte_2
integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, è già stata decisa dalla Suprema Corte di
Cassazione con le sentenze. nn. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018 e, da ultimo, n. 32166/18, con le quali si è affermata la sussistenza dell'obbligo in discorso.
Pertanto, in applicazione del principio secondo cui “Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all , alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di Parte_2
carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi
CP_ alla gestione separata presso l in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” posto, da ultimo, con sentenza n. 32166/2018 (le cui approfondite motivazioni che si condividono pienamente devono qui intendersi integralmente richiamate), deve ritenersi infondata la tesi attorea in merito all'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata.
Peraltro, il su riportato orientamento può dirsi ormai consolidato, confermato da ultimo, tra le tante, da Cass. n. 5826/2021 che ha affermato che Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all , alla quale versano esclusivamente un contributo Parte_2
integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque CP_ ad iscriversi alla gestione separata presso l in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale;
sussiste, infatti, una relazione di complementarità tra gestione separata e casse professionali, posto che, ai sensi dell'art. 18, comma 12, del d.l. n.
98 del 2011 (conv. con modif. nella l. n. 111 del 2011), anche per coloro che sono iscritti ad albi ed elenchi è previsto l'obbligo di iscriversi alla gestione separata quando non effettuino alcun "versamento contributivo" agli enti della categoria professionale di appartenenza. Ulteriormente, parte ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale a suo dire maturata alla data di ricezione del predetto provvedimento.
L'eccezione si rivela infondata per le ragioni che seguono.
Anche di recente (con sentenza n. 4899/2021) la Suprema Corte, in continuità con quanto già affermato in precedenza (v., fra le altre, Cass. n. 27950 del 2018) ha ribadito che, in tema di contributi a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (v. anche Cass. n. 13463 del 2017) costituente la base imponibile per il calcolo del contributo, non dovuto per il solo fatto dell'iscrizione all'assicurazione previdenziale ma variabile perché subordinato all'esercizio effettivo dell'attività lavorativa e parametrato al reddito conseguito. Pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in tema di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre dal momento in cui «i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l.
n. 1827 del 1935).
In senso conforme, Cass. n. 10273/2021, nel ribadire che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020) ha affermato che l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, donde la tesi dell' si rivela infondata. CP_1
Co Prosegue la , nella sentenza da ultimo citata, che Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»: nel caso di specie, infatti, l'art. 1, comma 1, d.P.C.M.
10.6.2010, cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b). Segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010: detto termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. cit., irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ult. Cass. n. 21472 del 2020).
In applicazione di tali principi, nella specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 37, co.11 d.l.n.233 del 2006, conv. in L.n.248 del 2006 che ha modificato sul punto l'originaria previsione dell'art. 17, commi e 2,
d.P.R. n. 435 del 2001), al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti.
Tuttavia, per l'anno 2014, il D.P.C.M. 9/6/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -
Serie generale n. 134 del 12 giugno 2015, all'art. 1 comma 1 lett. A), ha previsto lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2015, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'acconto della cedolare secca e tale slittamento è, quindi, applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. La diversa data offerta dal legislatore al contribuente (sino al 20 agosto
2015), attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto - tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge - non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva (v., in termini, Cass. nn.
12779 e 23040 del 2019). L'inadempimento dell'obbligazione al versamento dei contributi alla gestione separata è integrato, pertanto, dal mancato rispetto della scadenza fissata al 6 luglio 2015 e da quel momento l' può esercitare il suo CP_1
diritto di credito, non assumendo, pertanto, valore dirimente la modalità prescelta per la presentazione della dichiarazione dei redditi (cartacea o telematica) e l'epoca temporale per detto adempimento.
Pertanto, dovendo individuarsi il dies a quo del termine prescrizionale nella data di scadenza del pagamento del saldo, il suddetto termine per l'anno 2014 va individuato nella data del 6 luglio 2015, con la conseguenza che assume utile rilevanza ai fini della efficacia interruttiva del termine di prescrizione la richiesta di pagamento avanzata dall' e pervenuta il 22/09/2020 per come documentato. CP_1
Invero, il termine di prescrizione che dal 6 luglio 2015 maturava il 6 luglio 2020, è stato sospeso per complessivi 128 giorni dalla legislazione emergenziale;
in particolare, per effetto dell'art. 37 comma 2 del DL n. 18/2020, conv. dalla legge n.
27/2020, I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo.
Pertanto, il termine di prescrizione, decorrente dal 6 luglio 2015, sospeso ex lege per
128 giorni, ha ricominciato a decorrere dal 1 luglio 2020 e, alla data del 22/09/2020 di ricezione dell'atto interruttivo, non era decorso il quinquennio prescrizionale che, tenuto conto della sospensione, veniva a maturazione l'11/11/2020.
Pertanto, l'eccezione in esame si rivela infondata.
Parimenti infondate le doglianze relative alle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 116 comma 8, lett. B, legge n. 388/2000). E' opportuno ricordare che l'applicazione dell'art. 116, co. 15, legge n. 388/2000, presuppone in ogni caso il preventivo pagamento della contribuzione (Cass. 1 marzo
2016, n. 4077; Cass. 7 maggio 2015, n. 9185; Cass. 10 dicembre 2013, n. 27513).
La normativa sulla riduzione delle sanzioni civili, letta nel suo complesso, si articola in due previsioni di fondo. La prima è quella dell'art. 116, co. 10, L. 388 cit., secondo cui «nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti» con il limite massimo del 40% della contribuzione dovuta.
La seconda è quella dell'art. 116, co. 15, lett, a), secondo cui «fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro de/lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali», anche in relazione ai «casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza».
Le due norme prevedono una diversa e progressivamente più intensa riduzione delle sanzioni, fino all'interesse legale di cui al comma 15, ma si basano chiaramente su identici presupposti, per quanto attiene al pagamento dei contributi dovuti.
Ne deriva che anche la previsione del comma 15 va intesa, come interpretato dalla richiamata giurisprudenza, alla luce del più esplicito disposto del comma 10 e quindi nel senso che, omessa od evasa ab origine l'obbligazione contributiva, vi sia pagamento di essa «nel termine fissato dagli enti impositori», evidentemente in concomitanza o correlazione con la richiesta di adempimento dell'obbligo inadempiuto (cfr. in motivazione anche la recente Cass. N° 3799\2019) mentre è pacifico che, nel caso di specie che nessun versamento è stato effettuato dalla parte opponente in seguito alle verifiche effettuate dall' osservandosi che nessuna CP_1 incertezza sulla ricorrenza dell'obbligo può dirsi sussistente alla data di ricezione dell'avviso bonario, essendo l'orientamento della SC sin dal 2017 oramai consolidato e granitico nell'affermare l'esistenza dell'obbligo contributivo in questione.
In merito al quantum, l'istante si limita genericamente ad eccepire l'erroneità dell'importo e, a fronte della costituzione dell' che ha analiticamente esposto i CP_1
criteri di quantificazione alla luce della normativa applicabile, parte ricorrente non ha opposto alcuna contestazione dotata di pregnanza e di specificità al fine di dimostrare l'erroneità della quantificazione.
2. Con l'appello il contribuente si duole che il Tribunale non abbia considerato che in realtà il termine di prescrizione era in realtà decorso, che, comunque, le sanzioni non erano dovute e poi lamenta la condanna al pagamento delle spese di lite, anche nell'importo, non in linea con i parametri di legge.
3. L' si è costituito ed ha chiesto l'inammissibilità e, comunque, CP_1
l'infondatezza del gravame;
ha altresì ribadito le eccezioni già svolte in primo grado e sostiene che la sentenza appellata è adeguatamente motivata.
---Il Collegio, all'udienza indicata, acquisito il fascicolo del primo grado, valutata la produzione documentale allegata al fascicolo telematico ed udite le discussioni dei procuratori presenti, ha deciso la causa in camera di consiglio all'esito della quale il
Presidente ha dato lettura del dispositivo sotto trascritto.
I. Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio e la sentenza appellata va riformata in punto spese di lite.
I.a. L'appellante ha versato in atti la documentazione attestante l'adesione alla cd.
“rottamazione quater” unitamente alle ricevute del pagamento a saldo di tutte le rate, per come determinate dall'Agenzia delle Entrate e deve prendersi atto che è cessata la materia del contendere1. I.b. La definizione agevolata delle cartelle pendenti è questione di notevole impatto sociale, preordinata alla mitigazione degli effetti negativi di una congiuntura economica sfavorevole, riverberatasi nei confronti dei cittadini. Prevedere, quindi, una possibilità di ridurre l'impatto derivante dall'esborso di somme ingenti su categorie disagiate, gravandole, tuttavia, delle spese legali derivanti dalle azioni intraprese al fine di sottrarsi ad un peso economico ritenuto eccessivamente gravoso, collide con lo spirito della legge.
I.c. E' sicuramente per tale motivo che la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno e legittimo pronunciarsi nei termini che seguono: agevolata delle controversie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, (conv., con modif., nella L. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391 c.p.c., comma 2 e, anche se l'ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese>> (Cassazione civile sez. lav., 25/06/2020, n.
12717); id.
(nella specie, le prime due), può ottenere l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese processuali. La procedura della rottamazione è una definizione agevolata e quindi non si può caricare il contribuente di tutti i costi del giudizio sulle cartelle>>
(Cassazione civile sez. trib., 13/03/2019, n. 7107).
II. Per le medesime ragioni si compensano le spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato in data 19 luglio 2022, avverso la sentenza del Tribunale di
Cosenza, Giudice del Lavoro, n. 635/2022 resa in data 13 aprile 2022, così provvede:
1.-In riforma della sentenza appellata dichiara l'estinzione del giudizio.
2.-Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 13 marzo 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sez. 5 - , Ordinanza interlocutoria n. 24479 del 12/09/2024 (Rv. 672233 - 01)
La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231 - 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), subordina l'estinzione del giudizio, da un lato, all'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali è intervenuta la domanda e, dall'altro, all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati, per cui, in assenza di detti presupposti, non è possibile addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.