Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 207
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Competenza territoriale

    La competenza è individuata con riferimento alla sede dell'Agente della riscossione che ha emesso l'atto da impugnare. In questo caso, l'Agente della Riscossione ha sede a Caserta, pertanto la competenza spetta alla C.G.T. di I grado di Caserta.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 207
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 207
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo