CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 207/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11555/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250024043736000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 16829/2025 depositato il
08/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Ricorrente_1, residente a [...], con ricorso ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, notificato il giorno 17/06/2025 e depositato il 18/06/2025, impugnava la cartella di pagamento n.02820250024043736000 notificata in data 26/05/2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, sede di Caserta, per tassa auto del 2019 per l'importo di euro 1.107,21, avverso l'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Caserta e la Regione Campania, eccependo la nullità per mancata regolare notifica dell'atto presupposto, l'intervenuta decadenza e la prescrizione del credito, nonché la carenza di motivazione dell'atto.
Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato con condanna del resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate Riscossione di Caserta che controdeduceva l'inammissibilità dei vizi sugli atti prodromici non opposti nei termini, il difetto di legittimazione passiva, la competenza nel merito da parte dell'ente impositore legittimamente chiamato in giudizio. Concludeva con la richiesta di rigetto e condanna alle spese.
Si costituiva la Regione Campania che documentava la regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico e la non intervenuta prescrizione. Concludeva con la richiesta di rigetto e di condanna alle spese di giudizio.
Venivano depositate memorie illustrative con le quali si insisteva per l'illegittimità della notifica in quanto non era stata prodotta dall'Ufficio la raccomandata informativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione.
La competenza delle CGT di primo grado è individuata con riferimento alla sede dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate (Dogane o Territorio), dell'Ente locale ovvero dell'Agente della riscossione che ha emesso l'atto da impugnare e quindi nei cui confronti è proposto il ricorso. Qualora l'Ente locale impositore affidi in concessione il servizio di accertamento e di riscossione di un tributo, la competenza a decidere il ricorso proposto contro l'avviso di accertamento o gli atti di riscossione (vizi relativi alla compilazione, intestazione o notifica dell'avviso di mora o della cartella di pagamento) emessi dal concessionario spetta alla CGT di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l' Agente della Riscossione e non a quella della provincia in cui ha sede l'Ente concedente, in quanto il concessionario subentra nei diritti e negli obblighi del Comune verso i contribuenti ed è dunque il soggetto legittimato a resistere all'impugnazione del predetto atto impositivo.
Pertanto la CGT di primo grado di Napoli dichiara di non doversi procedere per incompetenza territoriale.
P.Q.M.
il Giudice monocratico dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della C.G.T. di I grado di
Caserta ed ordina la riassunzione del procedimento entro 90 gg dalla comunicazione della presente sentenza.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11555/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250024043736000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 16829/2025 depositato il
08/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Ricorrente_1, residente a [...], con ricorso ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, notificato il giorno 17/06/2025 e depositato il 18/06/2025, impugnava la cartella di pagamento n.02820250024043736000 notificata in data 26/05/2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, sede di Caserta, per tassa auto del 2019 per l'importo di euro 1.107,21, avverso l'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Caserta e la Regione Campania, eccependo la nullità per mancata regolare notifica dell'atto presupposto, l'intervenuta decadenza e la prescrizione del credito, nonché la carenza di motivazione dell'atto.
Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato con condanna del resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate Riscossione di Caserta che controdeduceva l'inammissibilità dei vizi sugli atti prodromici non opposti nei termini, il difetto di legittimazione passiva, la competenza nel merito da parte dell'ente impositore legittimamente chiamato in giudizio. Concludeva con la richiesta di rigetto e condanna alle spese.
Si costituiva la Regione Campania che documentava la regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico e la non intervenuta prescrizione. Concludeva con la richiesta di rigetto e di condanna alle spese di giudizio.
Venivano depositate memorie illustrative con le quali si insisteva per l'illegittimità della notifica in quanto non era stata prodotta dall'Ufficio la raccomandata informativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione.
La competenza delle CGT di primo grado è individuata con riferimento alla sede dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate (Dogane o Territorio), dell'Ente locale ovvero dell'Agente della riscossione che ha emesso l'atto da impugnare e quindi nei cui confronti è proposto il ricorso. Qualora l'Ente locale impositore affidi in concessione il servizio di accertamento e di riscossione di un tributo, la competenza a decidere il ricorso proposto contro l'avviso di accertamento o gli atti di riscossione (vizi relativi alla compilazione, intestazione o notifica dell'avviso di mora o della cartella di pagamento) emessi dal concessionario spetta alla CGT di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l' Agente della Riscossione e non a quella della provincia in cui ha sede l'Ente concedente, in quanto il concessionario subentra nei diritti e negli obblighi del Comune verso i contribuenti ed è dunque il soggetto legittimato a resistere all'impugnazione del predetto atto impositivo.
Pertanto la CGT di primo grado di Napoli dichiara di non doversi procedere per incompetenza territoriale.
P.Q.M.
il Giudice monocratico dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della C.G.T. di I grado di
Caserta ed ordina la riassunzione del procedimento entro 90 gg dalla comunicazione della presente sentenza.