Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2003, n. 5356
CASS
Sentenza 4 aprile 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel caso in cui un lavoratore sia assunto con la qualifica di telecineoperatore, ma, in attuazione di accordi sindacali, il contratto individuale di lavoro preveda che, nonostante l'attribuzione di detta qualifica e lo svolgimento delle relative mansioni, ai fini normativi ed economici egli è inquadrato nella categoria dei redattori, il diritto a quest'ultima qualifica spetta esclusivamente qualora si accerti che le immagini dal medesimo raccolte in condizioni di autonomia tecnica e decisionale svolgano quella funzione informativa, consistente nell'espressione di fatti ed idee, che è propria dell'attività giornalistica, e non si limitino semplicemente ad illustrare la parola, occorrendo che almeno la completino, così da concorrere con essa alla formazione del servizio televisivo in una misura tale che, in loro mancanza, verrebbe meno o muterebbe in maniera sostanziale il valore informativo del servizio stesso.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2003, n. 5356
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5356
    Data del deposito : 4 aprile 2003

    Testo completo