Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 1
Nel caso in cui un lavoratore sia assunto con la qualifica di telecineoperatore, ma, in attuazione di accordi sindacali, il contratto individuale di lavoro preveda che, nonostante l'attribuzione di detta qualifica e lo svolgimento delle relative mansioni, ai fini normativi ed economici egli è inquadrato nella categoria dei redattori, il diritto a quest'ultima qualifica spetta esclusivamente qualora si accerti che le immagini dal medesimo raccolte in condizioni di autonomia tecnica e decisionale svolgano quella funzione informativa, consistente nell'espressione di fatti ed idee, che è propria dell'attività giornalistica, e non si limitino semplicemente ad illustrare la parola, occorrendo che almeno la completino, così da concorrere con essa alla formazione del servizio televisivo in una misura tale che, in loro mancanza, verrebbe meno o muterebbe in maniera sostanziale il valore informativo del servizio stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2003, n. 5356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5356 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - rel. Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla società per azioni RAI -
Radiotelevisione Italiana, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in Corso Vittorio Emanuele II 326 presso lo studio dell'avvocato Renato Scognamiglio, che, unitamente all'avvocato DI Scognamiglio, la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente principale -
contro
AT DI e AL Ri IO, elettivamente domiciliati in Roma in via Cosseria 5 presso lo studio dell'avvocato Guido Francesco Romanelli, che, unitamente all'avvocato Gianfranco De Bertolini, li rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso con ricorso incidentale;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Trento del 16 marzo 2000, depositata il 6 aprile 2000, numero 14, r.g. 44/99;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 5 febbraio 2003 dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Uditi gli avvocati DI Scognamiglio e Guido Francesco Romanelli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito quello incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16 maggio 1997, AT DI e AL Ri IO - premesso che: erano dipendenti della società RAI - Radiotelevisione Italiana con mansioni di teleoperatori;
che, per effetto di accordi intervenuti tra il giugno del 1989 e il luglio del 1991 tra la società e il sindacato USI-GRAI, la vertenza che li contrapponeva alla società era stata definita con nuovi contratti di assunzione prevedenti la novazione dei rapporti di lavoro, a decorrere dal 1^ agosto 1990, con inquadramento nella categoria di redattore regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico;
che in effetti erano stati inquadrati nella categoria di teleoperatore giornalista, mentre invece sarebbe loro spettata la attribuzione della qualifica di redattore - convennero in giudizio, avanti il pretore di Trento, la società RAI - Radiotelevisione Italiana, chiedendo che venisse dichiarato che loro spettava dalla data di decorrenza del nuovo rapporto, la qualifica rivendicata con conseguente condanna della società al risarcimento dei danni. Costituitosi il contraddittorio ed espletata istruttoria, il pretore accolse la domanda, limitatamente al periodo tra il 16 ottobre 1996 e il 10 dicembre 1997, con pronuncia resa il 4 dicembre 1998. L'impugnazione proposta ALAT e dal AL Ri contro la stessa è stata parzialmente riformata dal tribunale di Trento con la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto in toto la domanda diretta al riconoscimento del diritto dei due appellanti all'esercizio delle mansioni giornalistiche, venendo invece rigettata la domanda di condanna al risarcimento dei danni. Il giudice di secondo grado ha rilevato che, essendo previsto nei contratti di assunzione l'inquadramento degli appellanti nella categoria di redattore, doveva necessariamente derivarne la attribuzione agli stessi delle mansioni proprie dei giornalisti - nel cui albo, del resto, i due si erano iscritti su richiesta della stessa società - e non esclusivamente del trattamento economico a questi riservato. Andava invece respinta la domanda risarcitoria per non essere stata fornita prova in ordine alla sussistenza di danni. Della decisione viene chiesta la cassazione dalla società con ricorso affidato a due motivi. Gli intimati resistono con controricorso e propongono anche ricorso incidentale, al quale resiste, a sua volta, la ricorrente principale con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi in applicazione della regola di cui all'articolo 335 del codice di procedura civile. Con un primo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1326, 1362, 1363, 1372 del codice civile, 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica numero 649 del 197 6 in relazione agli articoli 2103 del codice civile, 96 delle disposizioni di attuazione dello stesso e 112 del codice di procedura civile, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione - la società ricorrente deduce che il tribunale ha erroneamente fondato la decisione circa la spettanza ai resistenti del diritto alla prestazione della attività giornalistica di redattori sulla unica circostanza dell'essere stati gli stessi inquadrati, con i contratti individuali sostitutivi di quelli precedenti, nella categoria dei redattori, senza tenere conto alcuno che gli stessi prevedevano espressamente la loro assunzione quali telecineoperatori e che l'inquadramento nella diversa categoria dei giornalisti era dovuto esclusivamente alla attuazione di accordi con le organizzazioni sindacali aventi per oggetto la assimilazione, ai fini normativi ed economici, delle distinte figure professionali ma non certamente la trasformazione di quella di operatore televisivo con l'altra del giornalista. A questo proposito, del resto, si era inutilmente richiesto di provare che, nella specie, difettavano i requisiti richiesti dalle disposizioni normative e della contrattazione collettiva per l'affidamento delle relative mansioni. La censura è fondata.
L'assunto della società ricorrente - secondo la quale il giudice di appello avrebbe totalmente trascurato di esaminare la tesi difensiva attinente alla corretta interpretazione del contenuto dei contratti individuali di lavoro conclusi tra le parti con i quali i precedenti rapporti erano stati novati con l'inquadramento dei lavoratori nella categoria dei redattori di prima nomina - riceve la sua conferma nella stessa motivazione della sentenza di merito. Da questa infatti chiaramente si trae che - come riportato nella parte del provvedimento dedicata allo "svolgimento del processo" la formulazione del testo dei nuovi accordi individuali riguardanti le mansioni che i dipendenti avrebbero svolto, a seguito della estensione ai telecineoperatori degli accordi integrativi intervenuti tra la società e la organizzazione sindacale dei giornalisti, non prevedeva affatto che i dipendenti già in servizio venissero ex novo assunti come redattori ma piuttosto che gli stessi, pur conservando tale qualifica e continuando a esercitare le relative mansioni, venissero inquadrati nella categoria dei redattori e che, pertanto, fosse loro applicabile il contratto collettivo di lavoro dei giornalisti.
Con argomentazioni non condivisibili sul piano della logicità, il giudice di merito ha, in maniera sostanzialmente apodittica, osservato che a ciò doveva, di per sè, attribuirsi il significato, preteso dai lavoratori, di una trasformazione della figura professionale di telecineoperatore in quella di redattore e non quella di una parificazione, dal punto di vista normativo ed economico, del primo al secondo, totalmente trascurando, invece, di considerare che il mutamento della qualifica e delle mansioni avrebbe potuto conseguire al verificarsi del presupposto, richiesto dalla norma e dalla contrattazione collettiva, dell'affidamento, o dello svolgimento di fatto, delle mansioni proprie del redattore. Ne lo stesso giudice si è curato di tenere conto di quanto, per la descrizione della figura in questione, ha avuto modo di affermare la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, a norma dell'articolo 2 del contratto nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961 numero 153, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di collaborazione fissa, fra impresa giornalistica e giornalisti o pubblicisti, esige la continuità della prestazione, il vincolo della dipendenza e la responsabilità di un servizio, tali requisiti sussistendo quando il soggetto, sebbene non impegnato in un'attività quotidiana, che contraddistingue invece quella del redattore, adempia l'incarico ricevuto svolgendo prestazioni non occasionali rivolte a esigenze informative di un determinato settore di vita sociale e assumendo la responsabilità del servizio (per tutte, Cass., 27 maggio 2000, n. 7020). Si richiede quindi - ai fini del riconoscimento della qualifica di redattore, che si distingue da quella del giornalista in genere, per la sola caratteristica della quotidianità delle prestazioni invece che della mera continuità - che,
contestualmente, siano presenti le condizioni della quotidianità della prestazione, della continuità della personale realizzazione di servizi rivolti a soddisfare esigenze informative, del loro svolgimento con responsabilità e autonomia, il che è, del resto, pienamente coerente con il dettato normativo dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 1965 sul possesso dei requisiti richiesti ai cineoperatori per la iscrizione nell'albo dei giornalisti.
Più in particolare poi, con riferimento appunto alla specifica figura del teleoperatore, si è avuto modo di affermare che, ai fini del diritto di un teleoperatore alla qualifica di giornalista, le immagini dal medesimo raccolte in condizioni di autonomia tecnica e decisionale devono svolgere quella funzione informativa, cioè di espressione di fatti e di idee, che caratterizza l'attività giornalistica, e quindi non devono semplicemente illustrare la parola, ma, se non sostituirla del tutto, quanto meno completarla, cioè concorrere con essa alla formazione del servizio televisivo in una misura tale che in loro mancanza verrebbe meno o muterebbe in maniera sostanziale il valore informativo del servizio stesso (Cass., 12 dicembre 1996, n. 11107). Orbene, alla luce di tali considerazioni, il giudice di merito in tanto avrebbe potuto concludere per l'accoglimento delle domande azionate con l'atto introduttivo del giudizio in quanto avesse ritenuto per provato, in punto di fatto, che fosse stata fornita la dimostrazione della continuità della personale realizzazione, da parte dei lavoratori, di servizi giornalistici quali sopra intesi e della loro responsabilità in capo agli stessi. Sul punto invece la motivazione della sentenza tace totalmente, nulla in essa rinvenendosi, al di là del fatto - che, di per sè non può assumere carattere di decisività - della formale iscrizione dei resistenti nell'albo professionale, che essi effettivamente fossero stati utilizzati nelle mansioni proprie del redattore anziché in quelle di teleoperatori alle quali espressamente si riferivano i contratti di assunzione.
Resta assorbito il secondo motivo del ricorso, deducendosi con esso violazione di legge e vizi della motivazione per la parte relativa al ritenuto demansionamento dei resistenti. Identica declaratoria si impone per il ricorso incidentale avente per oggetto la reiezione della domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla presunta dequalificazione professionale.
La decisione va quindi cassata, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, con rinvio della causa ad altro giudice - che si designa nella Corte d'appello di Venezia - che deciderà la stessa nel rispetto dei principi sopra enunciati, accertando se in fatto risulti nella specie provato che l'AT e il AL Ri avessero svolto effettivamente attività giornalistica, quale descritta dalle disposizioni normative che la disciplinano e dalla giurisprudenza di questa Corte, solo in tale caso giustificandosi l'accoglimento delle domande.
Al giudice di rinvio si demanda anche di provvedere, all'esito, sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti il secondo motivo dello stesso e il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2003