Ordinanza presidenziale 14 ottobre 2022
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 03/02/2025, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02503/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09041/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9041 del 2021, proposto da
IR OR, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del bando di concorso per l'assunzione di 1227 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai VFP1 o VFP4 ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo (G.U. – 4^ s.s. 16.7.2021)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 gennaio 2025 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con atto notificato il 17.9.2021 e depositato in pari data il ricorrente ha impugnato il Bando di concorso per l’assunzione di 1227 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 16 luglio 2021 e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché sconosciuto.
2- Il 20.9.2021 si è costituito, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno, il quale ha successivamente depositato memoria il 20.4.2023, nella quale ha formulato eccezione di improcedibilità del ricorso e comunque infondatezza dello stesso.
3- Con atto depositato il 10.1.2025, nell’imminenza della trattazione del merito, parte ricorrente ha manifestato la carenza d’interesse alla definizione del presente ricorso, chiedendo al Collegio di voler conseguentemente dichiarare l’improcedibilità del ricorso stesso e compensazione delle spese di lite.
4- All’udienza straordinaria di smaltimento del 24.1.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
5- Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
6- Osserva la giurisprudenza che: “ Ai sensi dell'art. 84, ultimo comma, c.p.a ., anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ” ( ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 24.1.2020, n. 281; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 19.7.2021, n. 1472).
7- Nella fattispecie, la dichiarazione espressa depositata da parte ricorrente rende evidente l’assenza di un interesse dello stesso alla coltivazione del ricorso di cui questo Collegio non può che prendere atto dichiarandone l’improcedibilità.
8- Le spese possono essere compensate in ragione delle circostanze della controversia e in assenza di contestazione, sul punto, dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Claudio Vallorani, Consigliere
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO