TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/05/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai SI.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 725 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. GANDOLFO GIAN MARIA, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. GANDOLFO GIAN MARIA, giusta delega CP
in atti
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto Parte_1 CP
si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e .
[...] CP
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 CP
matrimonio contratto in data 3.08.2002 in Albenga (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Albenga al numero 24, parte II, serie A, anno 2002, alle condizioni di seguito esposte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno reciproco rispetto, dandosi atto che il SI.
si è già attivato per reperire altra e diversa soluzione abitativa, e conseguentemente Pt_1
provvedere alle rettifiche anagrafiche di rito;
2. La casa coniugale (in Tovo S. Giacomo sita in Via Crescia 67) verrà assegnata alla SI.ra CP
;
[...]
3. I figli (11/12/2003 in Pietra Ligure, C.F.: ), Persona_1 C.F._1 Per_2
(21/8/2007 in Pietra Ligure, C.F.: e (30/12/2008 in
[...] C.F._2 Persona_3
Pietra Ligure, C.F.: ), manterranno la propria residenza presso l'abitazione C.F._3
in Tovo S. Giacomo, all'uopo mantenendo altresì la coabitazione con la propria madre, ed usufruendo del mantenimento ordinario e straordinario a carico di entrambi i coniugi in egual misura, sino al raggiungimento della completa autosufficienza economica;
4. Quale regime di visita dei figli minori, esso verrà concordato di volta in volta dai genitori,
sussistendo ampia e reciproca disponibilità della SI.ra a consentire le visite al proprio CP
marito;
5. Quale aspetto economico, il SI. assume l'obbligo del versamento mensile della Parte_1
cifra globale di euro 1.200,00, a titolo di mantenimento per i tre figli, da versarsi mensilmente entro il giorno 5;
6. Quale mantenimento per la SI.ra , il marito contestualmente riconosce alla propria CP
moglie - impegnandosi successivamente ed immediatamente a costituirlo - uno specifico diritto reale di abitazione sull'immobile di esclusiva proprietà (abitazione sita in Tovo S. Giacomo in Via Crescia
67, F. 7, mappale 463 sub 1), all'uopo avvalendosi del regime fiscale di favore di cui all'articolo 19
della legge 74/87, trattandosi di un diritto reale trasferito nell'ambito di un procedimento di separazione;
7. - Sempre per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale dei coniugi, gli stessi si impegnano reciprocamente a suddividere la disponibilità esistente presso i conti correnti bancari comuni;
8. - Ad eccezione di quanto sopra, i coniugi dichiarano altresì di non avere alcun bene cointestato, e di avere altresì provveduto alla reciproca restituzione dei beni di rispettiva proprietà esclusiva di ciascuno;
9. I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti;
10. - Spese legali compensate.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 20.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo