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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/12/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1030 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. MAZZOTTA RAFFAELLA
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. Controparte_1
RA BE;
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente chiedeva il pagamento della pensione di inabilità civile, con riferimento al periodo e per le causali indicate nel decreto di omologa in atti (RG 1367/2022).
Si costituiva l' CP_2, evidenziando l'intervenuta liquidazione della prestazione per cui è causa, con provvedimento del 14.05.2024 (v. doc. all. n. 1).
§§§§
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, considerato che la liquidazione della prestazione oggetto di causa è avvenuta.
Quanto alle spese, queste sono compensate per metà, in ragione della anteriorità del provvedimento di liquidazione rispetto alla data di notifica del ricorso introduttivo, ma poiché il pagamento risulta essere avvenuto solo a luglio 2024, si condanna l' CP_2 a pagare l'altra metà delle spese del giudizio.
p.q.m.
Il Giudice, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa le spese per metà;
Condanna l'CP_2 a corrispondere l'altra metà delle spese, liquidate in €
-
600,00, oltre iva, cpa e accessori come per legge, con distrazione ex art
93 cpc.
Castrovillari, 19/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. MAZZOTTA RAFFAELLA
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. Controparte_1
RA BE;
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente chiedeva il pagamento della pensione di inabilità civile, con riferimento al periodo e per le causali indicate nel decreto di omologa in atti (RG 1367/2022).
Si costituiva l' CP_2, evidenziando l'intervenuta liquidazione della prestazione per cui è causa, con provvedimento del 14.05.2024 (v. doc. all. n. 1).
§§§§
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, considerato che la liquidazione della prestazione oggetto di causa è avvenuta.
Quanto alle spese, queste sono compensate per metà, in ragione della anteriorità del provvedimento di liquidazione rispetto alla data di notifica del ricorso introduttivo, ma poiché il pagamento risulta essere avvenuto solo a luglio 2024, si condanna l' CP_2 a pagare l'altra metà delle spese del giudizio.
p.q.m.
Il Giudice, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa le spese per metà;
Condanna l'CP_2 a corrispondere l'altra metà delle spese, liquidate in €
-
600,00, oltre iva, cpa e accessori come per legge, con distrazione ex art
93 cpc.
Castrovillari, 19/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO