TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/11/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dott.ssa IA EO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 576 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
c.f. rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione, dall'Avv. Emanuela Rizzo, presso il cui studio in Lamezia Terme
(CZ), alla Via Enrico Toti n. 6, ha eletto domicilio;
- parte attrice - E
p.i. in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso in virtù di Deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del
28.7.2020 e in forza di procura a margine della comparsa dall'Avv. Caterina Restuccia, unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Salvatore EO e Francesco Carnovale Scalzo, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), al Corso G. Nicotera n. 212, presso lo studio dell'Avv. Caterina Restuccia;
- parte convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.5.2020 , evocava in giudizio il Parte_1
in persona del l.r.p.t., esponendo: che, il giorno 20.6.2019 Controparte_1 mentre percorreva a piedi via Garibaldi , difronte la macelleria “ a Vucceria”, cadeva rovinosamente a terra a causa della pavimentazione in parte rovinata del marciapiedi;
che, in particolare uscendo dal centro estetico “ Epil Center ” situato in via Garibaldi n. 12 attraversava la via per recarsi sull'altro marciapiedi e inciampava a causa del dislivello e delle sconnessione di alcune lastre della pavimentazione del suddetto marciapiede;
che, seguito del sinistro, subiva lesioni personali riportando delle lesioni personali per la cura delle quali faceva ricorso ai sanitari del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Lamezia
Terme, ove i medici le diagnosticavano “ fratture scomposte polso dx e sx e contusioni multiple con ferite escoriate multiple” e procedevano con “ riduzione + gesso BM” con prognosi di gg. 30; che, subito dopo il sinistro essendo impossibilitata a compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita, veniva ricoverata dal 22.6.2019 e fino al 10.8.2019 presso la struttura “Villa Rachele” sita in Maida (CZ); che, la responsabilità del sinistro era da ascriversi al Comune di Lamezia Terme, a cui inoltrava invano, la richiesta di risarcimento dei danni.
Tanto premesso, concludeva rassegnando le conclusioni come in atti riportate.
Si costituiva il contestando l'assunto attoreo, chiedeva il rigetto Controparte_1 della domanda avversaria infondata in fatto e in diritto.
Deduceva la mancanza dei presupposti previsti dagli artt. 2043 e 2051 c.c., in subordine invocava il concorso di colpa.
Tanto premesso, concludeva come in atti.
Incardinatosi il contraddittorio fra le parti;
assegnato il procedimento al presente giudice in virtù di delega come in atti;
concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.; depositate le rispettive memorie istruttorie;
ammessa la prova testimoniale;
escussi due testimoni di parte attrice;
ammessa ed espletata la consulenza medico legale;
fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 10.09.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190, co. 2 c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda è parzialmente fondata e va pertanto accolta per le motivazioni che seguono.
Nella fattispecie che ci occupa, il in qualità di gestore della Controparte_1 rete stradale, è tenuto non solo all'obbligo di manutenzione, ordinaria e straordinaria delle strade, ma anche a quello della loro custodia, con conseguente operatività della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Deve ritenersi che, nell'obbligo di vigilanza e controllo delle strada, la stessa p.a. incontra limiti al suo agire discrezionale, derivanti dalle norme di legge e regolamentari nonché da quelle tecniche e di comune prudenza e diligenza, tra cui, in particolare, la norma primaria e fondamentale del “ neminem laedere” , che impone alla p.a. di usare cautele necessarie
2 a non mettere in pericolo l'incolumità ed i beni dei cittadini, , ed in base alla quale, essa è tenuta a far sì che una strada aperta al pubblico non integri per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo occulto, quale l'insidia o il trabocchetto.
Ne consegue che l'Ente ha l'obbligo di prevenire e, se del caso, di segnalare ed eliminare le situazioni di pericolo od insidia inerenti la sede stradale e di tenere quest'ultima in condizioni tali da non costituire per l'utente, il quale confida ragionevolmente nello stato apparente di transitabilità, una insidia o trabocchetto.
Ai sensi del generale articolo 2043 c.c. “In materia di danni derivanti da difetto di manutenzione delle strade, la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche e per la disponibilità dei sistemi di controllo, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla cosa. Ove non sia applicabile la disciplina ex art. 2051 c.c., per impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale di cui all'art. 2043 c.c., che peraltro non prevede alcuna limitazione della responsabilità per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia e trabocchetto”.
Premessa l'applicazione dei principi generali che sorreggono l'onere della prova, è onere che incombe sul danneggiato, quello di provare ai sensi dell'art. 2051 c.c. il fatto concreto e la sua derivazione causale della cosa, ciò che rileva ai fini del corretto assolvimento dell'onere probatorio, è la ricognizione in concreto, attraverso una circostanziata descrizione del fatto e del contesto, della derivazione dell'evento di danno dalla cosa. La ricognizione non può prescindere da una sufficiente individuazione della consistenza della cosa, nonché della dinamica e delle specifiche circostanze che hanno caratterizzato l'evento, mentre spetterà al custode-convenuto fornire la prova del caso fortuito, ai sensi del comma 2 dell'art. 2697 c.c., dimostrando e provando cioè che l'evento è risultato tale da porsi non solo al di fuori del suo normale ambito di custodia, ma altresì da essere connotato da un'autonoma idoneità eziologica a cagionare danno, configurandosi quale autonoma causa dello stesso.
Passando ai fatti di causa e dall'esame delle dichiarazioni testimoniali è emerso che il marciapiede in questione al momento del sinistro per cui è causa, si presentava con una mattonella dislivellata.
Il teste escusso presente sui luoghi al momento del sinistro, ha Testimone_1 confermato che l'attrice che in quel momento stava provenendo dal centro estetico cadeva
3 a causa di una mattonella sollevata posta sul marciapiede difronte la macelleria “A vucceria”.
Anche la teste , titolare del centro estetico “Beauty Center” ha Testimone_2 dichiarato di avere assistito al sinistro in quanto in quel momento si trovava sulla porta d'ingresso del suo locale perché stava fumando e di avere visto l'attrice che era appena uscita dal Centro attraversava la strada per portarsi sull'altro marciapiede ove cadeva a causa di un dislivello.
Non occorrono dunque ulteriori prove a carico dell'attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c. per dimostrare la responsabilità della parte convenuta.
Nel corso dell'istruttoria e dalla relazione del Settore manutenzione opere stradali ed infrastrutturali del si evince però che sui luoghi del sinistro non Controparte_1 esiste segnaletica orizzontale che permette l'attraversamento pedonale ( tale circostanza è emersa in sede di espletamento della prova orale in quanto il teste ha dichiarato “ Tes_1 non ci sono strisce pedonali tra un marciapiede e l'altro” e la teste ha Tes_2 dichiarato “ non ricordo strisce pedonali, lì ci sono tutti sampietrini”), ciò porta a ritenere che l'attrice non solo abbia effettuato l'attraversamento pedonale in un punto non consentito o comunque non previsto concretizzando una condotta imprudente ma poi, proprio dalla fretta di abbandonare la sede stradale e nell'intento di immettersi sull'altro marciapiede non si accorgeva del dislivello, ben visibile con l'uso dell'ordinaria diligenza,
e cadeva.
Da ciò ne consegue che la richiesta di riconoscimento di concorso di colpa avanzata dal può essere accolta, essendo emersi elementi tali da potere sostenere una CP_1 corresponsabilità della danneggiata, nel verificarsi del sinistro per cui è causa.
Passando alla quantificazione del danno biologico subito in conseguenza del sinistro, si osserva, quanto al nesso di causalità, che appare provato che, in conseguenza dell'incidente per cui è causa, l'attrice ha riportato: “Multiple ferite escoriate al ginocchio sx, collo e polsi” per come risulta dalla CTU redatta dal dott. , le cui conclusioni Persona_1 sono del tutto condivisibili perché adeguatamente motivate, immuni da vizi logici e scientifici e fondate su un'indagine approfondita e scrupolosa, svolta secondo corretti criteri medico/scientifici .
Il consulente ha accertato che la malattia traumatica si è esaurita con una inabilità temporanea totale di giorni 30, una inabilità temporanea parziale (75%) di giorni 15, un'inabilità parziale (25%) di giorni 15, con un danno biologico permanente pari all'8%.
4 Ciò posto, il calcolo del danno biologico e morale va liquidato all'attualità (tabelle 2025), in considerazione dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (82), ed ammonta a €
17.181,69.
La parte convenuta deve pertanto, essere condannata al pagamento in favore dell'attrice, della somma di € 17.181,69 (danno biologico permanente € 10.358,48, danno biologico temporaneo € 2.528,11 e danno morale (33,33%) € 4.295,10, spese mediche € 4.033,19), importo defalcato del 50% per concorso di colpa da attribuire alla danneggiata.
Vertendosi in tema di risarcimento danni e, quindi, di debito di valore, mirante all'effettiva reintegrazione del patrimonio dal danneggiato, detta somma va aumentata a titolo di liquidazione equitativa ed all'attualità del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro. (cfr. Cass. civ., sent. N. 1712 del 17.02.1995).
Pertanto sulla suddetta somma, complessivamente dovuta, di euro 10.607,44, devalutata alla data del sinistro (20.06.2019 ) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sono dovuti gli interessi nella misura legale a partire a partire dalla data dell'illecito e fino alla data di pubblicazione della sentenza a titolo di risarcimento del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (somma sulla quale decorreranno ovviamente gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza).
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza delle parti sono compensate nella misura del 50% e la residua quota posta a carico della parte convenuta e liquidate in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, valori medi.
Le spese di CTU sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona giudice onorario dott.ssa
IA EO, definitivamente pronunziando nella causa contrassegnata dal n. 576/2020
R.G.A.C. promossa da - parte attrice- contro Parte_1 Controparte_1
in persona del rappresentante pro tempore, - parte convenuta- ogni altra domanda
[...] ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il concorso di colpa nella misura del 50% della parte convenuta, nella causazione del sinistro per cui è causa;
b) condanna il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 10.607,44 a titolo di risarcimento del danno biologico e spese mediche, oltre al pagamento degli interessi al tasso legale su tale somma, devalutata alla data del sinistro (20.06.2019) e rivalutata anno
5 per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a partire dalla data del sinistro fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché al pagamento, sulla somma così liquidata, degli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
c) condanna la parte convenuta, al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte attrice nella misura del 50% che liquida in € 2.538,50 per onorari, oltre iva, cpa e spese forfettarie come per legge;
d) pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50%, le spese di
CTU.
Lamezia Terme, lì 13.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa IA EO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dott.ssa IA EO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 576 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
c.f. rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione, dall'Avv. Emanuela Rizzo, presso il cui studio in Lamezia Terme
(CZ), alla Via Enrico Toti n. 6, ha eletto domicilio;
- parte attrice - E
p.i. in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso in virtù di Deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del
28.7.2020 e in forza di procura a margine della comparsa dall'Avv. Caterina Restuccia, unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Salvatore EO e Francesco Carnovale Scalzo, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), al Corso G. Nicotera n. 212, presso lo studio dell'Avv. Caterina Restuccia;
- parte convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 15.5.2020 , evocava in giudizio il Parte_1
in persona del l.r.p.t., esponendo: che, il giorno 20.6.2019 Controparte_1 mentre percorreva a piedi via Garibaldi , difronte la macelleria “ a Vucceria”, cadeva rovinosamente a terra a causa della pavimentazione in parte rovinata del marciapiedi;
che, in particolare uscendo dal centro estetico “ Epil Center ” situato in via Garibaldi n. 12 attraversava la via per recarsi sull'altro marciapiedi e inciampava a causa del dislivello e delle sconnessione di alcune lastre della pavimentazione del suddetto marciapiede;
che, seguito del sinistro, subiva lesioni personali riportando delle lesioni personali per la cura delle quali faceva ricorso ai sanitari del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Lamezia
Terme, ove i medici le diagnosticavano “ fratture scomposte polso dx e sx e contusioni multiple con ferite escoriate multiple” e procedevano con “ riduzione + gesso BM” con prognosi di gg. 30; che, subito dopo il sinistro essendo impossibilitata a compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita, veniva ricoverata dal 22.6.2019 e fino al 10.8.2019 presso la struttura “Villa Rachele” sita in Maida (CZ); che, la responsabilità del sinistro era da ascriversi al Comune di Lamezia Terme, a cui inoltrava invano, la richiesta di risarcimento dei danni.
Tanto premesso, concludeva rassegnando le conclusioni come in atti riportate.
Si costituiva il contestando l'assunto attoreo, chiedeva il rigetto Controparte_1 della domanda avversaria infondata in fatto e in diritto.
Deduceva la mancanza dei presupposti previsti dagli artt. 2043 e 2051 c.c., in subordine invocava il concorso di colpa.
Tanto premesso, concludeva come in atti.
Incardinatosi il contraddittorio fra le parti;
assegnato il procedimento al presente giudice in virtù di delega come in atti;
concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.; depositate le rispettive memorie istruttorie;
ammessa la prova testimoniale;
escussi due testimoni di parte attrice;
ammessa ed espletata la consulenza medico legale;
fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 10.09.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190, co. 2 c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda è parzialmente fondata e va pertanto accolta per le motivazioni che seguono.
Nella fattispecie che ci occupa, il in qualità di gestore della Controparte_1 rete stradale, è tenuto non solo all'obbligo di manutenzione, ordinaria e straordinaria delle strade, ma anche a quello della loro custodia, con conseguente operatività della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Deve ritenersi che, nell'obbligo di vigilanza e controllo delle strada, la stessa p.a. incontra limiti al suo agire discrezionale, derivanti dalle norme di legge e regolamentari nonché da quelle tecniche e di comune prudenza e diligenza, tra cui, in particolare, la norma primaria e fondamentale del “ neminem laedere” , che impone alla p.a. di usare cautele necessarie
2 a non mettere in pericolo l'incolumità ed i beni dei cittadini, , ed in base alla quale, essa è tenuta a far sì che una strada aperta al pubblico non integri per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo occulto, quale l'insidia o il trabocchetto.
Ne consegue che l'Ente ha l'obbligo di prevenire e, se del caso, di segnalare ed eliminare le situazioni di pericolo od insidia inerenti la sede stradale e di tenere quest'ultima in condizioni tali da non costituire per l'utente, il quale confida ragionevolmente nello stato apparente di transitabilità, una insidia o trabocchetto.
Ai sensi del generale articolo 2043 c.c. “In materia di danni derivanti da difetto di manutenzione delle strade, la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche e per la disponibilità dei sistemi di controllo, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla cosa. Ove non sia applicabile la disciplina ex art. 2051 c.c., per impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale di cui all'art. 2043 c.c., che peraltro non prevede alcuna limitazione della responsabilità per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia e trabocchetto”.
Premessa l'applicazione dei principi generali che sorreggono l'onere della prova, è onere che incombe sul danneggiato, quello di provare ai sensi dell'art. 2051 c.c. il fatto concreto e la sua derivazione causale della cosa, ciò che rileva ai fini del corretto assolvimento dell'onere probatorio, è la ricognizione in concreto, attraverso una circostanziata descrizione del fatto e del contesto, della derivazione dell'evento di danno dalla cosa. La ricognizione non può prescindere da una sufficiente individuazione della consistenza della cosa, nonché della dinamica e delle specifiche circostanze che hanno caratterizzato l'evento, mentre spetterà al custode-convenuto fornire la prova del caso fortuito, ai sensi del comma 2 dell'art. 2697 c.c., dimostrando e provando cioè che l'evento è risultato tale da porsi non solo al di fuori del suo normale ambito di custodia, ma altresì da essere connotato da un'autonoma idoneità eziologica a cagionare danno, configurandosi quale autonoma causa dello stesso.
Passando ai fatti di causa e dall'esame delle dichiarazioni testimoniali è emerso che il marciapiede in questione al momento del sinistro per cui è causa, si presentava con una mattonella dislivellata.
Il teste escusso presente sui luoghi al momento del sinistro, ha Testimone_1 confermato che l'attrice che in quel momento stava provenendo dal centro estetico cadeva
3 a causa di una mattonella sollevata posta sul marciapiede difronte la macelleria “A vucceria”.
Anche la teste , titolare del centro estetico “Beauty Center” ha Testimone_2 dichiarato di avere assistito al sinistro in quanto in quel momento si trovava sulla porta d'ingresso del suo locale perché stava fumando e di avere visto l'attrice che era appena uscita dal Centro attraversava la strada per portarsi sull'altro marciapiede ove cadeva a causa di un dislivello.
Non occorrono dunque ulteriori prove a carico dell'attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c. per dimostrare la responsabilità della parte convenuta.
Nel corso dell'istruttoria e dalla relazione del Settore manutenzione opere stradali ed infrastrutturali del si evince però che sui luoghi del sinistro non Controparte_1 esiste segnaletica orizzontale che permette l'attraversamento pedonale ( tale circostanza è emersa in sede di espletamento della prova orale in quanto il teste ha dichiarato “ Tes_1 non ci sono strisce pedonali tra un marciapiede e l'altro” e la teste ha Tes_2 dichiarato “ non ricordo strisce pedonali, lì ci sono tutti sampietrini”), ciò porta a ritenere che l'attrice non solo abbia effettuato l'attraversamento pedonale in un punto non consentito o comunque non previsto concretizzando una condotta imprudente ma poi, proprio dalla fretta di abbandonare la sede stradale e nell'intento di immettersi sull'altro marciapiede non si accorgeva del dislivello, ben visibile con l'uso dell'ordinaria diligenza,
e cadeva.
Da ciò ne consegue che la richiesta di riconoscimento di concorso di colpa avanzata dal può essere accolta, essendo emersi elementi tali da potere sostenere una CP_1 corresponsabilità della danneggiata, nel verificarsi del sinistro per cui è causa.
Passando alla quantificazione del danno biologico subito in conseguenza del sinistro, si osserva, quanto al nesso di causalità, che appare provato che, in conseguenza dell'incidente per cui è causa, l'attrice ha riportato: “Multiple ferite escoriate al ginocchio sx, collo e polsi” per come risulta dalla CTU redatta dal dott. , le cui conclusioni Persona_1 sono del tutto condivisibili perché adeguatamente motivate, immuni da vizi logici e scientifici e fondate su un'indagine approfondita e scrupolosa, svolta secondo corretti criteri medico/scientifici .
Il consulente ha accertato che la malattia traumatica si è esaurita con una inabilità temporanea totale di giorni 30, una inabilità temporanea parziale (75%) di giorni 15, un'inabilità parziale (25%) di giorni 15, con un danno biologico permanente pari all'8%.
4 Ciò posto, il calcolo del danno biologico e morale va liquidato all'attualità (tabelle 2025), in considerazione dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (82), ed ammonta a €
17.181,69.
La parte convenuta deve pertanto, essere condannata al pagamento in favore dell'attrice, della somma di € 17.181,69 (danno biologico permanente € 10.358,48, danno biologico temporaneo € 2.528,11 e danno morale (33,33%) € 4.295,10, spese mediche € 4.033,19), importo defalcato del 50% per concorso di colpa da attribuire alla danneggiata.
Vertendosi in tema di risarcimento danni e, quindi, di debito di valore, mirante all'effettiva reintegrazione del patrimonio dal danneggiato, detta somma va aumentata a titolo di liquidazione equitativa ed all'attualità del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro. (cfr. Cass. civ., sent. N. 1712 del 17.02.1995).
Pertanto sulla suddetta somma, complessivamente dovuta, di euro 10.607,44, devalutata alla data del sinistro (20.06.2019 ) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sono dovuti gli interessi nella misura legale a partire a partire dalla data dell'illecito e fino alla data di pubblicazione della sentenza a titolo di risarcimento del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (somma sulla quale decorreranno ovviamente gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza).
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza delle parti sono compensate nella misura del 50% e la residua quota posta a carico della parte convenuta e liquidate in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, valori medi.
Le spese di CTU sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona giudice onorario dott.ssa
IA EO, definitivamente pronunziando nella causa contrassegnata dal n. 576/2020
R.G.A.C. promossa da - parte attrice- contro Parte_1 Controparte_1
in persona del rappresentante pro tempore, - parte convenuta- ogni altra domanda
[...] ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il concorso di colpa nella misura del 50% della parte convenuta, nella causazione del sinistro per cui è causa;
b) condanna il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 10.607,44 a titolo di risarcimento del danno biologico e spese mediche, oltre al pagamento degli interessi al tasso legale su tale somma, devalutata alla data del sinistro (20.06.2019) e rivalutata anno
5 per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a partire dalla data del sinistro fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché al pagamento, sulla somma così liquidata, degli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
c) condanna la parte convenuta, al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte attrice nella misura del 50% che liquida in € 2.538,50 per onorari, oltre iva, cpa e spese forfettarie come per legge;
d) pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50%, le spese di
CTU.
Lamezia Terme, lì 13.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa IA EO
6