TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/11/2025, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
LO AG, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 4190/2024, promossa da:
Avv. Prof. , in proprio Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
(già , e per essa quale mandataria, Controparte_1 Controparte_1 [...] in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Pietro Sidoti come da mandato in atti
OPPOSTA
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.09.2024, l'Avv. Prof. in Parte_1 proprio conveniva in giudizio la e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 866/2024 - R.G. Controparte_2
2634/2024), emesso in data 30/06/2024 dal Tribunale di Taranto e notificatogli il 09.08.2024, con cui gli veniva ingiunto il pagamento in favore della Banca ricorrente, cessionaria, della somma di € 17.505,77 oltre agli interessi e spese di procedura, a saldo di quanto dovuto per capitale residuo, rate scadute e non pagate ed interessi di mora, giusta contratti di finanziamenti n. 49933290 stipulato con OS AT S.p.A. in data 15.04.2014 ed altro n. 10393027726190 stipulato con in data 04.02.2012. A sostegno della sua opposizione lo Controparte_3 Pt_1 eccepiva nel merito: la inefficacia della cessione dei crediti agitati in via monitoria nei confronti del debitore ceduto e la conseguenziale carenza di legittimazione sostanziale e processuale della
1 creditrice, per mancanza di prova della inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco;
la usurarietà del finanziamento;
la vessatorietà delle clausole contrattuali.
Pertanto, concludeva chiedendo dichiarare non dovuta alla ricorrente opposta la somma portata dal d.i., compresi tutti gli accessori ed interessi richiesti ovvero, in subordine, ove accertata la legittimazione ad esigere quanto di ragione, dichiarare dovuto il minor importo determinato o determinando sulla scorta delle eccezioni sollevate o di altro minor importo che dovesse essere determinato da eventuale CTU. Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
che contestava tutte le avverse eccezioni e, insistendo nel proprio credito, concludeva
[...] chiedendo rigettare la opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 866/2024, ovvero e comunque riconoscere dovuto il suo credito e condannare l'opponente al pagamento della somma di € 17.505,77 oltre interessi moratori fino al saldo. Con rifusione delle spese.
Per entrambe le parti, come da rispettive conclusioni cui si fa più puntuale riferimento e che si abbiano qui per integralmente riportate.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, disposta ed espletata con esito negativo la procedura di mediazione, precisate le conclusioni e previa discussione orale, la causa veniva infine riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
La opposizione è infondata e va rigettata.
Appare doveroso premettere che, in concreto, l'opponente non contesta né il rapporto obbligatorio sorto con i due contratti di finanziamento da esso stipulati, né tantomeno di aver percepito la somma mutuata, non disconoscendo peraltro neppure il mancato pagamento dalle rate scadute e del capitale residuo (art. 115 c.p.c.).
Ciò premesso, la eccezione dell'opponente di mancanza di prova della legittimazione ad agire e della titolarità del credito da parte della opposta è infondata. Invero, la giurisprudenza CP_4 concorda sul fatto che il documento di legittimazione del credito nello speciale caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 co. 2 T.U.B., può essere il testo della Gazzetta Ufficiale con cui è data notizia dell'operazione finanziaria in questione, allorchè in esso sono state identificate specificatamente le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni. La Suprema Corte ha infatti chiarito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del cit., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che
2 occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017; Cass. n. 17110/2019; Cass.
n. 17944/2023; Cass. n. 21821/2023; ribadito da ultimo da Cass. n. 3405/2024; Cass. n.
10860/2024; Cass. n. 29872/2024). Il perfezionamento della fattispecie traslativa avviene perciò, con la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, che introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari enti creditori e i debitori, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, rendendo idonea la pubblicazione a superare le contestazioni del debitore circa l'efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare (cfr. Cass. n. 10200/2021; Cass. n. 20495/2020; Cass. n.
4334/2020; Cass. n. 22548/2018). Peraltro, anche a prescindere dalla suddetta pubblicazione avente la medesima efficacia dell'adempimento previsto dall'art. 1264 c.c., va osservato che la notificazione al debitore ceduto può essere ravvisata anche dalla notificazione dell'atto di citazione o decreto ingiuntivo o anche precetto, con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero anche nel corso del giudizio. Per di più, poi, la Suprema Corte ha anche ulteriormente precisato, ai fini probatori, che la prova della cessione può essere fornita dal creditore cessionario senza vincoli di forma e, pertanto, anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale e persino in base a presunzioni: così ad esempio “la dichiarazione del cedente…al pari della disponibilità del titolo esecutivo costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” al fine di dimostrare l'avvenuta cessione alla cessionaria del credito in massa” (Cass. n. 10200/2021). Sicchè, la incertezza sussisterebbe nella sola ipotesi in cui non fosse in alcun modo possibile comprendere se il credito sia stato o meno inserito nella cessione (Cass. n. 21821/2023).
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta emerge, per quanto concerne il credito nascente dal contratto di finanziamento n. 49933290 stipulato con OS AT S.p.a. il
14.04.2014, che è intervenuta una prima cessione tra quest'ultima e Sunrise S.r.l, giusta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 72 del 25.06.2015 (doc. 3), con contestuale conclusione di un contratto di servicing per la gestione, in capo alla stessa OS dei crediti da essa ceduti (doc. 4 – pg. 2). La detta pubblicazione riporta chiaramente e dettagliatamente i criteri di individuazione posseduti dai crediti ceduti alla data del 30.04.2015, tra i quali va certamente ed evidentemente ricompreso, per specifiche caratteristiche, il suddetto finanziamento del 15.04.2014. Successivamente, OS AT S.p.A., agendo in nome proprio
3 e in nome e per conto di Sunrise s.r.l. in forza del contratto di servicing ha poi ceduto il medesimo credito a come da contratto di cessione di crediti pro soluto del Controparte_5
19.12.2017 (doc. 4), comunicata anche con racc. a/r del 19.12.2017, ricevuta dal debitore in data 10.02.2018 (doc. 5), che quindi ne ha così avuto legale conoscenza, e come altresì risultante dall'allegato A al contratto di cessione prodotto per estratto (doc. 16), non contestati dall'opponente (art. 115 c.p.c.).
In relazione al credito derivante dal contratto di finanziamento n. 10393027726190 stipulato con risulta prodotto il contratto di cessione di crediti pro soluto del 07.10.2020 Controparte_3
(doc. 11) e la notifica dell'avvenuta cessione inviata congiuntamente dalla cedente e CP_3 dalla cessionaria con racc. a/r del 07.10.2020 e ricevuta dallo Spada-debitore ceduto in CP_1 data 17.11.2020 (doc. 11 e 12), la cui posizione debitoria risulta tra i crediti ceduti nell'Allegato
1 al contratto di cessione (doc. 17), prodotto per estratto e non contestato dall'opponente (art. 115 c.p.c.). Ricordando a tal riguardo che (contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente) la lex specialis è finalizzata ad agevolare la trasmissione di più crediti in blocco, ma non fa tuttavia venir meno ove occorra la normativa codicistica: sicchè, a prescindere dalla eventuale pubblicazione, stante la natura consensuale del contratto, ex art. 1260 ss. c.c, la cessione pro solvendo o pro soluto della titolarità di un credito si perfeziona al momento dello scambio dei consensi tra cedente e cessionario, legittimando quest'ultimo a pretendere la prestazione anche se sia mancata la notificazione dal debitore ceduto ex art. 1264 c.c., ininfluente questa nei rapporti tra essi contraenti e necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato al cedente anziché al cessionario. In sostanza, ciò che rileva, nell'interesse del debitore, è comprendere chi sia l'effettivo titolare del credito, nei cui confronti il debitore medesimo deve eseguire il pagamento: per cui nessun dubbio può sussistere allorchè tale titolarità risulti per tabulas e, ancor meno, se lo stesso cedente confermi la cessione a favore del cessionario.
Infondata è anche la eccepita applicazione di un tasso d'interesse motorio superiore al tasso soglia antiusura. In entrambi i contratti sottoscritti dallo sono chiaramente esplicitati sia Pt_1 il TAN che il TAEG applicati, pari quest'ultimo all'11,45% nel contratto intercorso con e al 9,18% in quello intercorso con OS AT S.p.A., calcolato su base annua Controparte_3
e sul totale importo finanziato. Orbene, con riferimento al momento della sottoscrizione dei rispettivi contratti, come decretato dal MEF, risulta per il contratto intercorso con CP_3
(dicembre 2012) un tasso medio per i prestiti personali dell'11,93%, con un tasso soglia
[...] del 18,91%, mentre per il contratto intercorso con OS AT (aprile 2014), vi era un tasso
4 medio per i prestiti personali dell'11,82, con un tasso soglia del 18,77% (doc. 18 e 19). Ne consegue che, anche a prescindere dalla esattezza e validità del calcolo operato dall'opponente, che afferma la applicazione di un tasso moratorio del 18%, in entrambi i casi si è comunque al disotto del tasso soglia antiusura su indicato.
Analogamente infondata è anche la eccezione relativa alla sussistenza di clausole vessatorie, peraltro formulata in modo estremamente generico, come mera ipotesi. Innanzitutto, va osservato che il Giudice del Monitorio si è già pronunciato negativamente, affermando espressamente: “ritenuto che sulla quantificazione del credito non incidono clausole di carattere vessatorio rilevanti ai sensi della disciplina consumeristica”. Con la conseguenza che, ove la parte ingiunta proponga opposizione a decreto ingiuntivo, contestando la valutazione di quel
Giudice, è suo imprescindibile onere specificare esattamente quali siano le singole clausole ritenute “abusive” e le ragioni giuridiche a fondamento della sua doglianza. E qui tale indicazione da parte opponente manca del tutto.
Per tali motivi, la opposizione va rigettata. Le spese di lite seguono comunque inevitabilmente la soccombenza e vanno tuttavia liquidate in relazione alla concreta attività profusa, senza espletamento di mezzi istruttori e con decisione su basi meramente documentali e questioni di mero diritto.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Avv. Prof. nei confronti della Parte_1 Controparte_1
e per essa, quale mandataria, ogni diversa eccezione, istanza
[...] Controparte_2
e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la opposizione.
2) Conferma l'opposto decreto ingiuntivo n. 866/2024 di questo Tribunale.
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della Banca opposta, che liquida nella complessiva misura di € 2.800,00 oltre RSG del 15%, CAP ed IVA se dovuta.
Così deciso in Taranto in data 17.11.2025
Il Giudice
Dott. Antonio LO AG
5