Art. 6.
Il primo periodo dell' articolo 8 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 , e' sostituito con il seguente:
"La funzione di consigliere regionale e' incompatibile con quella di sindaco, assessore, consigliere comunale e amministratore di comunita' montana della regione".
Il primo periodo dell' articolo 8 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 , e' sostituito con il seguente:
"La funzione di consigliere regionale e' incompatibile con quella di sindaco, assessore, consigliere comunale e amministratore di comunita' montana della regione".