Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza dell'11 febbraio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5763/2024 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Salvatore Agnello, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi Tomaselli, giusta procura in atti;
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Giammusso, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione dell'11 febbraio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente e le parti resistenti concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 14 giugno 2024 la società ricorrente ha esposto di avere ricevuto in data 21.5.2024 a mezzo pec l'intimazione di pagamento n. 29320249021241151/000, afferente, tra l'altro, le cartelle di pagamento n. 29320190015959557000 e n. 29320210013578723000, nonché gli avvisi di addebito n. 59320180003216747000, n. 59320180005334521000, n.
59320180005757869000, n. 59320180006955246000, n. 59320180007538621000, n.
59320180010035364000, n. 59320190002319983000, n. 59320190006575141000, n.
1
59320190007652426000 e n. 59320190011810738000, asseritamente mai notificati, di valore complessivo pari a €. 79.998,10.
Parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità della suddetta intimazione di pagamento stante la giuridica inesistenza della notifica sia delle cartelle di pagamento ad essa sottese in violazione degli artt. 26
D.P.R. n. 602/1973, 60 D.P.R. n. 600/1973 e 137 e seguenti c.p.c., sia degli avvisi di addebito in violazione dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, oltre che del citato art. 137 c.p.c. e seguenti.
Ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 L. n. 335/1995, rilevando come le pretese creditorie portate dagli atti impugnati afferiscono a contributi relativi gli anni 2017, 2018,
2019 e 2020, nonchè l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione e la conseguente inesigibilità della pretesa.
Ha avanzato istanza di sospensione dell'intimazione di pagamento impugnata, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, attesa la fondatezza dei motivi di opposizione e il danno derivante in considerazione dell'elevato ammontare della somma richiesta, ulteriormente evidenziando come la mancata sospensione avrebbe determinato il rilascio di un
DURC negativo con conseguente impossibilità per la società di ricevere il pagamento delle fatture e di partecipare a qualsiasi bando e/o appalto, con notevole danno all'attività e alla situazione economico – finanziaria aziendale della stessa.
Ciò posto, ha concluso chiedendo: “preliminarmente in via cautelare ed urgente, sospendere
l'efficacia dell'intimazione di pagamento n. 293 2024 90212411 51/000; - preliminarmente dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le somme richieste relative all'anno 2017; - annullare
e/o con qualsiasi formula dichiarare nulla e inefficace l'intimazione di pagamento n. 293 2024
90212411 51/000 stante l'inesistenza della notifica e l'intervenuta decadenza del potere impositivo ex art. 25 comma 1 lettera c) del DPR 602/73; Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 23 settembre 2024, si è costituita l'
[...]
rilevando la regolare notifica della cartella di pagamento n. Controparte_2
29320190015959557000 avvenuta in data 2.9.2019 a mezzo PEC e della cartella di pagamento n.
29320210013578723000 avvenuta in data 23.5.2022 a mezzo PEC.
Ha dedotto, quanto agli avvisi di addebito, che la prova della relativa notifica è a carico dell' , CP_1 assumendo l'agente della riscossione il solo onere di riscuotere le somme oggetto dei ruoli esattoriali dopo che questi sono stati formati dall'ente impositore a seguito della notifica degli atti impositivi.
2 Ha evidenziato, in ogni caso, come tutti gli avvisi di addebito oggetto di impugnazione sono stati notificati a mezzo PEC alla società ricorrente, ulteriormente osservando come la stessa ben conoscesse l'esistenza dei suddetti atti, avendo presentato relative istanze di rateizzazione in data
3.10.2018 (prot. 155948 relativa agli avvisi di addebito nn. 59320180003216747000,
59320180005334521000 e 59320180005757869000), in data 18/12/2018 (prot. 156953 relativa agli avvisi di addebito nn. 59320180006955246000 e 59320180007538621000) e in data 2.10.2020
(prot. 173265 relativa agli avvisi di addebito nn. 59320190007111410000,
59320190006575141000, 59320190007053178000, 59320190006945424000,
59320190007652426000 e 59320190002319983000).
Ha evidenziato, con riferimento all'eccezione di prescrizione, che l'attività di riscossione è stata sospesa a causa dell'emergenza Covid, per un periodo di ventiquattro mesi dal “Decreto Cura
Italia” (DL n. 18/2020), dal cd. Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) e dalla Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021).
In particolare ha rilevato come, in virtù della normativa emergenziale, era stata sospesa la riscossione dall'8.3.2020 fino al 31.8.2021 con conseguente proroga dei termini di prescrizione e decadenza: tali termini, in scadenza entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione erano stati prorogati di 24 mesi;
“viceversa tutte le prescrizioni verificatesi successivamente al 2022 su titoli notificati ante 8 marzo 2020 in base al comma 1 della medesima disposizione maturano trascorsi ulteriori 542 giorni (18 mesi)”.
Ciò posto, l' ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- rigettare il Controparte_2
ricorso in opposizione siccome del tutto illegittimo ed infondato;
- condannare la Parte_1 al risarcimento ex art. 96 c.p.c. in favore dell'agente della riscossione;
- condannare la Parte_1
al pagamento delle spese legali del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore
[...] antistatario.”. CP_
1.3 Con memoria difensiva depositata in data 27.9.2024 si è costituito l' eccependo l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, stante la tardività della stessa, tenuto conto della regolare notifica delle cartelle ed avvisi di avviso di addebito mediante invio alla casella certificata della società (“MANTACOMSRL@PEC.IT”), quale risultante dalla visura rilasciata dal
Registro delle imprese.
Ha affermato che l'eccezione di prescrizione sopravvenuta deve essere rivolta nei confronti dell'Agente della Riscossione, titolare esclusivo del potere esazionale successivamente alla consegna dei ruoli da parte degli enti impositori e ha evidenziato come, in ogni caso, il termine previsto dall'art.3, co.9, legge n.335/1995, è rimasto sospeso a causa dell'emergenza pandemica, trovando applicazione l'art.68 co. 1 d.l. n.18/2020, conv. con modif. in legge n.27/2020, che ha
3 disposto la sospensione dei termini dall'8/3/2020 al 31/8/2021; sicchè al termine finale di prescrizione deve aggiungersi un anno, cinque mesi e 23 giorni, pari a complessivi 542 giorni. CP_ L' ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Giudice del Tribunale di
Catania, ogni contraria domanda, conclusione e richiesta disattesa, ritenere e dichiarare inammissibile, ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria e confermare le intimazioni di pagamento, unitamente alla cartelle ed avvisi di addebito opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria. In estremo subordine, ove annullati integralmente le cartelle e/o avvisi di addebito opposti, condannare in ogni caso parte opponente al pagamento dei contributi ed accessori dovuti. Con il favore di spese ed onorari di causa.”.
1.4 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione dell'11 febbraio 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2.1.Sulla rinuncia parziale agli atti di parte ricorrente
Preliminarmente, va dato atto che parte ricorrente con note depositate in data 7.10.2024 ha chiesto
“l'espunzione dal giudizio” delle cartelle n. 29320190015959557000 e n. 29320210013578723000
“stante l'avvenuto deposito da parte di della notifica” delle stesse, nonché della cartella n. CP_2
29320210068449329000 e dell'avviso di addebito n. 59320190002867572000 “stante la produzione della accolta istanza di dilazione”, qualificando con successive note del 9.12.2024, su invito rivolto dal Giudice con ordinanza dell'8.10.2024, tale rinuncia parziale come rinuncia agli atti.
Ciò posto, rilevato, quanto alla cartella n. 29320210068449329000 e all'avviso di addebito n.
59320190002867572000, che gli stessi, pur sottesi all'intimazione di pagamento in oggetto, non sono stati impugnati nel presente procedimento, sicchè la rinuncia avverso tali atti risulta del tutto priva di rilievo;
rilevato quanto alle cartelle n. 29320190015959557000 e n. 29320210013578723000 – in disparte ogni considerazione per cui quest'ultima ha ad oggetto anche somme pretese a titolo di IVA che esulano dalla giurisdizione del Giudice Ordinario adito – che le stesse afferiscono a crediti CP_3
non convenuto in giudizio da parte ricorrente, ed in relazione alle quali, pertanto, la presente opposizione si palesa inammissibile;
rilevato che ai sensi dell'art. 306 c.p.c. “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione.
L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.
4 Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”; rilevato che la Suprema Corte ha affermato che “L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Peraltro, in ogni caso, le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cit., devono essere poste a carico del rinunciante, senza che rilevi - a questi fini - la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio.” (Cass. n. 9066/2002); considerato che l' con note del 30.1.2025 ha dichiarato di Controparte_4
“prende(re) atto della sostanziale rinuncia all'opposizione da parte della ricorrente, evidentemente indotta dalla legittimità delle ragioni spiegate da codesta difesa nei propri scritti difensivi” rimettendosi “alle determinazioni in merito di Codesto Ill.mo Giudice il quale, in applicazione del principio della soccombenza virtuale data la riconosciuta infondatezza delle contestazioni sottese all'opposizione, vorrà anche condannare la al pagamento delle spese legali …”; Parte_1
ai sensi dell'art. 306 c.p.c. va preliminarmente dichiarata l'estinzione parziale del processo relativamente alle cartelle di pagamento n. 29320190015959557000 e n. 29320210013578723000, con le conseguenze di cui al quarto comma della citata disposizione in ordine alle spese processuali, nei termini di cui infra.
2.2. Qualificazione della domanda
Ciò posto, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove
5 invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99.
Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata
l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo assumendo che in mancanza di notifica degli avvisi di addebito, il termine quinquennale, tenuto conto delle annualità richieste, risulta decorso alla data di notifica della intimazione di pagamento;
ha, altresì, eccepito la prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, sì come dedotta in intimazione e a volerla ritenere andata a buon fine, in assenza di atti interruttivi intermedi rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento ora opposta.
Ebbene - in disparte ogni questione in ordine alla qualificazione dell'azione volta a far valere la mancata notifica degli atti prodromici quale opposizione ex art. 617 c.p.c. (sul punto, Cass.
18256/2020), in ogni caso inammissibile non essendo stata proposta nel termine di 20 giorni dalla
6 notifica dell'atto - dall'eccezione di parte ricorrente vertente sulla prescrizione, come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, c. 5, d. lgs.
46/1999, avendo la società contestato che le cartelle e gli avvisi di addebito le siano stati notificati.
Come, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”
(Cass. n. 29294/2019; cfr. La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019)” (Cass., sez. VI, ord. 2 settembre 2020, n. 18256 cit.).
Ciò posto in termini di qualificazione della domanda, sì come prospettata, deve tuttavia procedersi alla verifica della notifica degli atti in discussione, da parte opponente negata, atteso che tale verifica, laddove positiva, precluderebbe ogni contestazione in ordine al merito della pretesa, solo restando in esame la questione afferente la prescrizione successiva.
2.3. Sulla posizione processuale di CP_2
In ragione dei motivi di opposizione spesi da parte ricorrente, si rileva la carenza di legittimazione passiva di , ciò rilevando al fine di dirimere in ordine ai rapporti con l'ente impositore. CP_2
Va, infatti, rilevato, sul piano processuale, che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore, spiegando comunque efficacia anche nei confronti dell'agente della riscossione –quale adiectus solutionis causa- l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali (Cass. Sez. Unite
8.03.2022 n. 7514).
7 La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, in particolare, affermato che “in forza della disciplina del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 … la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale
(come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio… … …
14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81
c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)... " (Cass.
S.U. 7514/2022 cit.).
Nella fattispecie concreta, come anzidetto (cfr. punto 2.2), le doglianze mosse dalla società ricorrente investono il merito della pretesa contributiva senza far valere vizi dell'azione esecutiva, per cui, come evidenziato in precedenti pronunce di questo Tribunale, anche con specifico riferimento all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., “…contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a SS.UU.
(cfr. Cass. SS.UU. n. 7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui
8 estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte… … … Premesso che, come ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche
d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contradditore il titolare di quella pretesa, cioè l' non CP_1 già l' , mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) Controparte_5
o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I c.c.
(cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412). Esso sarebbe legittimato passivamente in relazione ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi, nella specie non dedotti;
né può ritenersi che un vizio procedimentale possa rinvenirsi nella notificazione dell'intimazione di pagamento siccome avvenuta, come sostenuto da parte ricorrente, una volta spirato il termine prescrizionale. Non si discuterebbe, infatti, in tal caso, di un vizio di un atto del procedimento della riscossione, ma della sua efficacia quale atto interruttivo del termine prescrizionale successivo alla notificazione dell'avviso di addebito, efficacia paralizzata non in ragione di un vizio in sé dell'intimazione ma dal decorso del tempo che, stando a quanto dedotto da parte ricorrente, avrebbe determinato il perfezionamento della fattispecie estintiva anteriormente alla notificazione dell'intimazione di pagamento…” (cfr., tra le varie, Tribunale di Catania sez. lav.
23.02.2023 n. 701; id. 10.12.2024 n.5571; 18.12.2024 n. 5722).
2.4 Sulla notifica degli atti presupposti e sulla prescrizione anche successiva
Parte ricorrente ha eccepito in primo luogo la prescrizione anche a voler ritenere notificate le cartelle esattoriali, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione, assumendo che in assenza di validi atti interruttivi, alla data di conoscenza della intimazione di pagamento ora opposta, la pretesa contributiva era comunque prescritta.
In primo luogo, giova evidenziare che al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. E' poi ormai pacifico che per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995 (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n.
12263), atteso che la cartella esattoriale è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato
9 sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Tanto premesso, a fronte della prospettazione della parte ricorrente che ha assunto in primis
l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, le parti convenute hanno versato in atti documentazione comprovante le effettuate notifiche degli atti presupposti.
CP_ In dettaglio, dalla documentazione prodotta dall' si evince che tutti gli avvisi di addebito opposti sono stati notificati all'indirizzo PEC della società ricorrente e segnatamente:
1) l'avviso di addebito n. 59320180003216747000, avente ad oggetto contributi Modello Dm
10 per il periodo 03/2018, è stato notificato in data 09/07/2018;
2) l'avviso di addebito n. 59320180005334521000, avente ad oggetto contributi Modello Dm
10 per il periodo 04/2018, è stato notificato in data 26/07/2018;
3) l'avviso di addebito n. 59320180005757869000, avente ad oggetto contributi Modello Dm
10 per il periodo 05/2018, è stato notificato in data 28/08/2018;
4) l'avviso di addebito n. 59320180006955246000, avente ad oggetto contributi Modello Dm
10 per il periodo 07/2018, è stato notificato in data 13/11/2018;
5) L'avviso di addebito n. 59320180007538621000, avente ad oggetto contributi Modello Dm
10 per il periodo 08/2018, è stato notificato in data 04/12/2018;
6) L'avviso di addebito n. 59320180010035364000, avente ad oggetto previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati per il periodo ago-dicembre 2017, è stato notificato il
25/12/2018;
7) L'avviso di addebito n. 59320190002319983000, avente ad oggetto contributi Modello Dm
10 per il periodo 02/2019, è stato notificato in data 30/05/2019;
8) L'avviso di addebito n. 59320190006575141000, avente ad oggetto contributi Modello Dm
10 per il periodo 05/2019, è stato notificato in data 14/09/2019;
9) L'avviso di addebito n. 59320190006945424000, avente ad oggetto contributi Modello Dm
10 rettificativo per i periodi 12/2017 e gennaio-ottobre 2018, è stato notificato in data
02/10/2019;
10) L'avviso di addebito n. 59320190007053178000, avente ad oggetto contributi Modello Dm
10 per il periodo 06/2019, è stato notificato in data 30/10/2019;
11) L'avviso di addebito n. 59320190007111410000, avente ad oggetto contributi Modello Dm
10 rettificativo per il periodo 12/2018, è stato notificato in data 17/10/2019;
12) L'avviso di addebito n. 59320190007652426000, avente ad oggetto contributi Modello Dm
10 per il periodo 07/2019, è stato notificato in data 28/11/2019;
10 13) L'avviso di addebito n. 59320190011810738000, e avente ad oggetto contributi previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati per i mesi di marzo, aprile, maggio, luglio e agosto 2018, nonché per i mesi di febbraio, maggio, giugno e luglio 2019, è stato notificato il 25.12.2019.
Tali notifiche devono considerarsi valide e regolari, in quanto effettuate all'indirizzo PEC della società ricorrente , quale risultante dalla visura rilasciata dal Email_1
CP_ Registro delle imprese (cfr. visura allegata fascicolo – in ogni caso non oggetto di contestazione - e corredate di ricevuta di avvenuta consegna (per la maggior parte completa dei file
.eml ed .xml).
Del resto, la stessa società opponente con note del 7.10.2024 ha riconosciuto la regolarità delle suddette notifiche degli atti impugnati, ad eccezione di quelle relative agli avvisi di addebito di cui ai nn. 6) e 13) in relazione ai quali essa ha eccepito la nullità della notifica, non essendo stato
“prodotto il file della notifica in formato “.eml”, ma in formato “.pdf” che, oltre a non essere riconducibile agli avvisi di cui sopra, non ha valore probatorio”.
Tale eccezione risulta priva di pregio, in quanto la società ricorrente non ha posto in discussione l'esattezza dell'indirizzo di avvenuta consegna pec riportato nella RAC e tanto meno che le notifiche suddette non abbiano avuto come contenuto i rispettivi avvisi di addebito di cui si discute, laddove, peraltro, la ricevuta di avvenuta consegna contiene gli elementi identificativi dell'atto inviato, del titolo della pretesa e del destinatario.
Sul punto, non appare peregrino richiamare quanto affermato dalla Corte di Appello di Catania (da
CP_ ultimo con sentenza n. 1268/24 del 7.1.2025 versata in atti dall in allegato alle note conclusive), che con riguardo alla produzione in forma sintetica della ricevuta di avvenuta consegna per l'avviso di addebito, ha chiarito che “Il sistema di notifica telematica, quindi, garantisce
l'autenticità delle ricevute e con esse la certezza della provenienza e della ricezione. Inoltre, non trattandosi di notifica di atti giudiziari, la rileva in sé e per sé, non richiedendosi la sua produzione in forma completa. Infatti, la ricevuta sintetica della notifica dell'avviso opposto da' certezza ed è quindi idonea a dimostrare fino a prova contraria – per le ragioni dette –che il messaggio proveniente da … e avente a oggetto “Avvisi Di Addebito – Agricoli con Lavoratori Dipendenti”, è pervenuto il giorno … nella casella di posta elettronica dell'azienda destinataria (v. sull'idoneità certificativa delle ricevute generate dal gestore della posta elettronica, Cass. n. 26773/2016, n.
30532/2018). Per il principio della vicinanza della prova poi, una volta certa la conoscibilità dell'atto nel giorno e nell'ora indicati nella RAC in forza delle garanzie dalla stessa offerte, si ribalta sul destinatario l'onere di dare la prova di non avere ricevuto il messaggio (riportato nella ricevuta sintetica solo tramite un codice identificativo) o che allo stesso fossero allegati atti diversi
11 dall'AVA opposto o non fossero allegati atti tout court, estendendo, anche in virtù dell'equiparazione della notifica telematica a quella a mezzo posta (ai sensi del richiamato art. 48, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 82 /2005), i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle notifiche con raccomandata postale delle cartelle di pagamento (v. per tutte Cass. 10630/2015 e n. 16528/2018)” (Corte d'Appello di Catania, Sez. Lav. 17.04.2024 n.
339; id. 25.07.2024 n.798).
Ciò posto, tenuto conto della data di notificazione degli avvisi di addebito sottesi l'intimazione di pagamento impugnata, da ritenersi effettuate ritualmente, il merito della pretesa non è più contestabile, e l'opposizione avverso tali atti deve ritenersi inammissibile.
Fermi i superiori rilievi, l'eccezione di prescrizione successiva dei crediti portati dagli avvisi di addebito in questione, da far valere nel termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9 L. n.
335/1995, formulata dalla società opponente, si palesa infondata.
Al riguardo – in disparte l'efficacia interruttiva delle istanze di rateizzazione presentate dalla società ricorrente e documentate dall' (segnatamente, istanza presentata Controparte_2
in data 3/10/2018, prot. 155948 del 17/10.2018, relativa agli avvisi di addebito nn.
59320180003216747000, 59320180005334521000 e 59320180005757869000, cfr. all. n. 5 CP_2
istanza presentata in data 18/12/2018, prot. 156953 del 19/12/2018, relativa agli avvisi di addebito nn. 59320180006955246000 e 59320180007538621000, cfr. all. n. 6 e istanza presentata in CP_2
data 2/10/2020, prot. 173265 del 6/10/2020, relativa agli avvisi di addebito nn.
59320190007111410000, 59320190006575141000, 59320190007053178000,
59320190006945424000, 59320190007652426000 e 59320190002319983000, cfr. all. n. 7 , CP_2
si rileva come, nel computo del termine prescrizionale, occorre considerare gli effetti della sospensione del corso della prescrizione introdotti dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da COVID 19.
Deve infatti ritenersi che trova applicazione l'art.68 co. 1 d.l. n.18/2020, conv. con modif. in legge n.27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del d.l. 31.5.2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n.122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24.9.2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 d.lgs. n. 159/2015 quanto segue: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
12 premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'art.3, comma 3, della legge 27.7.2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”.
Pertanto, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva alla notificazione degli avvisi di addebito eseguita antecedentemente all'inizio del periodo emergenziale, deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8/3/2020 al 31/8/2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione, pari a complessivi
542 giorni (cfr. Trib. Catania, n. 1619/2024, n. 292/2023, n.1427/2023).
Ne consegue che, tenuto conto della notifica degli avvisi di addebito sopra indicati e di quanto disposto dalla ridetta normativa emergenziale, alla data di notifica dell'atto in questa sede impugnato, avvenuta in data 21.5.2024, alcuna prescrizione può dirsi maturata.
Alla stregua delle superiori considerazioni, le domande di cui al ricorso vanno rigettate.
3. Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e considerata unicamente la rinuncia agli CP_2
atti come qualificata da parte ricorrente con riguardo alle cartelle di pagamento n.
29320190015959557000 e n. 29320210013578723000 seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi dell'art. 306, 4° comma, c.p.c. come in dispositivo, nel resto compensate.
Non ricorrono i presupposti per la pur richiesta condanna a norma dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto peraltro della opinabilità della questione afferente la legittimazione passiva di solo di recente CP_2
risolta dalla giurisprudenza di legittimità e con orientamento peraltro non pacifico.
CP_ Ugualmente e stante l'esito della lite nei rapporti tra parte ricorrente e le spese di giudizio gravano sulla parte ricorrente e vanno liquidate come in dispositivo.
Applicati i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: dichiara l'estinzione parziale del giudizio con riguardo alle cartelle di pagamento n.
29320190015959557000 e n. 29320210013578723000 per effetto della rinuncia agli atti da parte ricorrente;
rigetta nel resto il ricorso;
13 condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in Parte_1
CP_ favore di delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4200,50, per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in Parte_1
favore di delle spese di lite, per le ragioni di cui alla parte motiva che si liquidano in CP_2 complessivi € 1.863,50, per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, compensate nel resto le spese di lite.
Catania, 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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