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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4708/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di conIGlio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4708/2024 V.G. posta in decisione il 31/01/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...] (avv. Deanna Bertazzoli)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente Parte_2 C.F._2
in via Berto dal Fiume n. 7 (avv. Deanna Bertazzoli)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
07/11/2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Lugo (RA) il 01.07.1995, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 36, p. II, serie A, anno 1995;
preso atto che l'udienza del 14/01/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Lugo (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, come di fatto già vivono, senza interferenze dell'uno o dell'altra nelle rispettive vite private.
2) La casa coniugale di via Berto dal Fiume n. 7 in Lugo (RA), di proprietà esclusiva della IG.ra
, resta assegnata alla stessa, la quale continuerà ad abitarvi;
il marito ha già Parte_2
asportato dalla predetta abitazione i propri effetti personali e cose mobili, e ha già trasferito formalmente la propria residenza in altra abitazione di sua proprietà.
3) La IG.ra provvederà all'intestazione a suo nome delle utenze domestiche. Parte_2
4) L'autovettura Fiat OB tg CZ 751 SH di proprietà del IG. e allo stesso Parte_1 intestata resterà nella sua completa disponibilità; l'autovettura Fiat Panda tg GL 703 LG di proprietà della IG.ra e alla stessa intestata resterà nella sua totale disponibilità. Parte_2
5) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti in quanto entrambi titolari di redditi propri
e non formulano richieste di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
6) Le parti dichiarano di avere definito tutti i rapporti, anche economici, pendenti fra di loro e di null'altro avere a pretendere.
7) Le spese legali di cui al presente procedimento si assumono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.”
Così deciso il 31.01.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di conIGlio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4708/2024 V.G. posta in decisione il 31/01/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...] (avv. Deanna Bertazzoli)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente Parte_2 C.F._2
in via Berto dal Fiume n. 7 (avv. Deanna Bertazzoli)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
07/11/2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Lugo (RA) il 01.07.1995, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 36, p. II, serie A, anno 1995;
preso atto che l'udienza del 14/01/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Lugo (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, come di fatto già vivono, senza interferenze dell'uno o dell'altra nelle rispettive vite private.
2) La casa coniugale di via Berto dal Fiume n. 7 in Lugo (RA), di proprietà esclusiva della IG.ra
, resta assegnata alla stessa, la quale continuerà ad abitarvi;
il marito ha già Parte_2
asportato dalla predetta abitazione i propri effetti personali e cose mobili, e ha già trasferito formalmente la propria residenza in altra abitazione di sua proprietà.
3) La IG.ra provvederà all'intestazione a suo nome delle utenze domestiche. Parte_2
4) L'autovettura Fiat OB tg CZ 751 SH di proprietà del IG. e allo stesso Parte_1 intestata resterà nella sua completa disponibilità; l'autovettura Fiat Panda tg GL 703 LG di proprietà della IG.ra e alla stessa intestata resterà nella sua totale disponibilità. Parte_2
5) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti in quanto entrambi titolari di redditi propri
e non formulano richieste di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
6) Le parti dichiarano di avere definito tutti i rapporti, anche economici, pendenti fra di loro e di null'altro avere a pretendere.
7) Le spese legali di cui al presente procedimento si assumono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.”
Così deciso il 31.01.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi