Decreto cautelare 22 marzo 2022
Ordinanza cautelare 26 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 26/05/2022, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2022
N. 00322/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 322 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmela Annunziata Saponaro e Maria Fontana Vita Della Corte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Chiara Vimborsati e Luca Bosco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della delibera nr. -OMISSIS-, notificata in pari data all'indirizzo p.e.c. della ricorrente, dell'Ordine Professionale di Ostetrica della Provincia di Taranto, con la quale si è annotata immediatamente la sospensione della dott.ssa -OMISSIS- dall'esercizio della professione di Ostetrica nell'Albo al quale risulta iscritta, senza indicazione delle ragioni sottese alla sospensione, a seguito dell'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale Covid-19;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, allo stato sconosciuto, comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
nonché
per la condanna della P.A. al risarcimento, in forma specifica ovvero nella misura che sarà stabilita in corso di giudizio, del danno ingiusto subito dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Taranto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 Maggio 2022 il Presidente dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti i difensori avv.to C. A. Saponaro, avv.to M. F. Della Corte, avv.to A. C. Vimborsati;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, (nonostante la proroga normativamente disposta sino al 31/12/2022 dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario, pur dopo la cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale) non si ravvisa la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora necessari per la concessione della tutela cautelare invocata con il ricorso, in quanto - da un lato - appaiono manifestamente infondate tutte le censure formulate e le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla parte ricorrente (con cui si duole dell’impugnata sospensione dall’Albo professionale implicante il divieto di svolgere “tout court” la sua professione anche in relazione alle prestazioni libero-professionali che per le modalità di svolgimento non implicano contatto interpersonale fisico con i pazienti, potendo essere rese on-line o da remoto, c.d. “telemedicina”) avverso il provvedimento impugnato e l’art. 4 del Decreto Legge 1° Aprile 2021 n. 44, convertito dalla Legge 26 Novembre 2021 n. 172 (che non contempla deroghe, nè la possibilità di smart working di alcun tipo nel settore del lavoro autonomo sanitario), e - dall’altro - potendo l’Ostetrica ricorrente (libera professionista) evitare l’allegato pregiudizio procedendo all’adempimento dell’obbligo vaccinale - non adempiuto per sua libera scelta (non sembrando rilevante, per la evidente diversità oggettiva delle situazioni, il riferimento operato da parte ricorrente alle possibilità normativamente concesse ai sanitari con rapporto di lavoro dipendente non soggetti all’obbligo di vaccinazione in caso di accertato pericolo di salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate attestate dal medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza di sospensiva proposta dalla parte ricorrente.
Dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese della fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 Maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.