Articolo 4 della Legge 30 settembre 1993, n. 388
Articolo 3Articolo 5
Versione
3 ottobre 1993
Art. 4. 1. La domanda di assistenza giudiziaria prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, della Convenzione e' presentata all'autorita' designata da ciascuno Stato richiesto dal procuratore della Repubblica che svolge le indagini in relazione alle quali e' domandata la prosecuzione dell'osservazione all'estero. Della presentazione della domanda e data notizia senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia 2. L'autorizzazione a proseguire l'osservazione nel territorio dello Stato prevista dall'articolo 40, paragrafi 1 e 2, della Convenzione e' concessa dal procuratore generale della corte d'appello nel cui distretto l'osservazione deve essere proseguita ed e' trasmessa dalla direzione centrale della polizia criminale del Ministero dell'interno.
Entrata in vigore il 3 ottobre 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente