Art. 4. 1. La domanda di assistenza giudiziaria prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, della Convenzione e' presentata all'autorita' designata da ciascuno Stato richiesto dal procuratore della Repubblica che svolge le indagini in relazione alle quali e' domandata la prosecuzione dell'osservazione all'estero. Della presentazione della domanda e data notizia senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia 2. L'autorizzazione a proseguire l'osservazione nel territorio dello Stato prevista dall'articolo 40, paragrafi 1 e 2, della Convenzione e' concessa dal procuratore generale della corte d'appello nel cui distretto l'osservazione deve essere proseguita ed e' trasmessa dalla direzione centrale della polizia criminale del Ministero dell'interno.
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3 ottobre 1993
3 ottobre 1993
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- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/2005, n. 15247Provvedimento: […] e ciò, a fronte del rilievo che l'esistenza di una autorizzazione comunale all'edificazione fa salvi i diritti dei terzi e, quindi, è priva di rilevanza nei rapporti tra privati, i quali, ove lesi dalla costruzione realizzata senza rispetto delle distanze previste, conservano il diritto ad ottenere la riduzione in pristino (v. Cass. n. 13639/00). Con il secondo motivo, denunciando violazione dello art. 345 c.p.c., dell'art. 9, legge n. 122 del 1989, e dell'art. 4, legge n. 388 del 1993, nonchéLeggi di più...
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