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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/06/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei Magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di appello riunite e iscritte ai nn. 1342/2023 e 1368/2023 R.G. promosse da:
, anche quale erede testamentaria di nata a [...] Parte_1 SO
l'11/01/1985 ed ivi residente in [...], C.F. rappresentata e difesa C.F._1
unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe Zangara C.F. ed Angela C.F._2
Maria Zangara C.F. , giusta procura rilasciata in foglio separato ai sensi C.F._3 dell'art. 83 c.p.c. nel giudizio di primo grado portante il n.11000/2012 di R.G. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Catania, via Conte Ruggero 4;
APPELLANTE (nel giudizio iscritto al n. 1342/2023 R.G.)
APPELLATA (nel giudizio riunito) nei confronti di
, C.F.: , nella qualità di erede testamentario Controparte_1 C.F._4
del Sig. , e , nato a [...] il [...], C.F. SO Parte_2 [...]
anche quale erede testamentario di , rappresentati e C.F._5 SO difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Giaconia, C.F. , nel cui CodiceFiscale_6
studio in Catania, via Francesco Crispi n. 247 hanno eletto domicilio;
APPELLATI (nel giudizio iscritto al n. 1342/2023 R.G.)
APPELLANTI (nel giudizio riunito)
1 e di
, ( ) e Controparte_2 C.F._7 [...]
(P.IVA ), in persona Controparte_3 P.IVA_1
del curatore avv. Paolo Calabretta, autorizzato a costituirsi nel presente giudizio in forza del decreto del giudice delegato dell'8.1.2024, rappresentato e difeso - giusta procura speciale alle liti in atti - dall'avvocato Salvatore Nicolosi ( , elettivamente domiciliato presso l'indirizzo C.F._8
digitale del suo difensore e fisicamente presso il di lui studio, sito in Catania, piazza Ludovico Ariosto n.
13;
, nata a [...] l'[...], ivi residente in [...], c.f. Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Trimboli (c.f. C.F._9
- PEC , presso il cui studio in Catania, C.F._10 Email_1
alla Via Firenze 225, è elettivamente domiciliata, e con domicilio digitale eletto alla PEC del difensore
( , come da procura a margine della comparsa di costituzione e Email_1
risposta;
APPELLATI
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 13.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note difensive autorizzate, e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29.10.2012 innanzi al Tribunale di Catania, il Parte_3 CP_2
, quale socio della società in accomandita semplice ed il
[...] Controparte_3
dichiarati con sentenza del 15.12.2009, in persona Controparte_3 del curatore Avv. Paolo Calabretta, esercitavano l'azione di riduzione e reintegra della quota di legittima spettante al fallito , con riferimento alla successione testamentaria della madre CP_2
, nei confronti degli altri eredi. Persona_2
La Curatela fallimentare esponeva che:
- con sentenza pubblicata il 15/12/2009 il Tribunale di Catania aveva dichiarato il fallimento della società in accomandita semplice Controparte_3
” e dei singoli soci illimitatamente responsabili, tra i quali;
[...] CP_2
- pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento, in data 24 aprile 2009, aveva fatto CP_2
pubblicare il testamento della propria madre , deceduta il 23 maggio 2008, nel quale Persona_2
gli veniva attribuita solo la titolarità della partecipazione nella società che da lì a poco sarebbe stata dichiarata fallita;
2 -la de cuius nel testamento aveva istituito eredi il marito e i quattro figli, tra i quali , poi CP_2 coinvolto nel fallimento della società in accomandita semplice, specificando che “precisamente” aveva lasciato: a) al marito il 50% a lei spettante della casa sita in Catania via SO
Galermo 139/A, le quote della e la quota a lei spettante dell'immobile sito in Catania, via Parte_4
Del Principe n. 178; b) al figlio il 50% della quota a lei spettante dell'appartamento sito Parte_2 in Acitrezza, via Provinciale n. 392 e la quota a lei spettante dell'immobile sito nel medesimo comune in via Mulino a Vento nn. 45/47/59; c) al figlio le sue quote della società CP_2 [...]
d) alle figlie e l'appartamento sito in Catania, via Controparte_3 Parte_1 CP_4
Vagliasindi n. 70 e il garage n.
1. Tra gli immobili di cui era proprietaria non indicava specificamente il garage sito in Catania, via Gustavo Vagliasindi n. 68.
Parte attrice deduceva che la consistenza ed il valore dei beni dell'asse ereditario erano dettagliatamente descritti nella consulenza tecnica redatta su incarico degli organi della procedura concorsuale e il rispetto della quota di riserva spettante al fallito avrebbe imposto l'attribuzione a questi di beni per un valore di € 373.836,50, oltre il valore della quota della società come meglio Parte_4
precisato nella citazione, laddove il valore della quota sociale attribuita al fallito (consistente in 1/6 delle quote della società ) era soltanto di € 25.000,00. CP_3 Controparte_3
Tanto premesso, chiedeva di: ”1) dichiarare che con le disposizioni contenute nel testamento sopra descritto, pubblicato con rogito notar del 24 aprile 2009, rep. n. 28399, è stata violata la Persona_3 quota di legittima spettante al sig. ; 2) per l'effetto, reintegrare la quota di legittima CP_2
spettante al sig. mediante la proporzionale riduzione delle quote testamentarie CP_2
assegnate ai convenuti per la parte eccedente la quota disponibile e la quota di legittima rispettivamente spettante agli altri eredi;
3) procedere alla divisione dell'asse ereditario relitto nel rispetto della quota di riserva spettante all'attore, attribuendogli beni in natura pari alla sua quota di riserva. Ovvero, per il caso di non comoda divisibilità dei beni, disporre la vendita degli stessi, liquidando il valore monetario della quota di eredità spettante al sig. ; 4) condannare i CP_2
convenuti al pagamento dei frutti relativi ai beni eccedenti le quote di eredità loro spettanti per il periodo decorrente dalla data di apertura della successione alla data in cui lasceranno il possesso di detti beni;
5) condannare i convenuti al pagamento di tutte le spese ed onorari del presente giudizio”.
Il genitore convenuto, , il fratello e le sorelle SO Parte_2 Pt_1
e si costituivano in giudizio con comparsa e documenti depositati il
[...] Controparte_4
31.03.2013.
3 Chiedevano il rigetto delle domande attoree rilevando, al riguardo, che la quota di legittima spettante a non sarebbe stata lesa in considerazione di una donazione indiretta che lo stesso CP_2
avrebbe ricevuto dalla madre, giusta atto pubblico del 28.12.1995.
La Curatela, alla prima udienza di comparizione del 20.02.2013, contestava che l'atto pubblico del
28.12.1995 (numero di repertorio 11016) simulasse una donazione indiretta della de cuius in favore del figlio , trattandosi di un contratto di compravendita stipulato tra il venditore CP_2 SO
quale amministratore di una società di famiglia, , quale acquirente
[...] Persona_2 dell'usufrutto, e quale acquirente della nuda proprietà. CP_2
Con riguardo all'eccezione dei convenuti, inoltre, produceva l'atto di compravendita rep. n. 11017, rogato il medesimo giorno di quello prodotto dai convenuti dal medesimo notaio, avente lo stesso venditore ed analogo contenuto, con la signora usufruttuaria e, come acquirente della nuda CP_3
proprietà, , fratello di . Chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, che Parte_2 CP_2 nel caso di qualificazione dell'atto prodotto da controparte (atto pubblico del 28.12.1995, numero di repertorio 11016) come donazione indiretta, la stessa qualificazione venisse fatta anche per l'atto repertato al n. 11017 e che, conseguentemente, all'asse ereditario della venisse sommato CP_3
anche il valore del bene trasferito con il predetto atto.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, giusta ordinanza del 16.08.2014.
All'udienza del 13.10.2017 il processo veniva dichiarato interrotto per la morte di SO
[...]
Parte attrice riassumeva il giudizio con ricorso datato 08.01.2018 e veniva fissata l'udienza del
21.03.2018 per la prosecuzione del giudizio.
Alla detta udienza si costituiva in giudizio quale esercente la responsabilità genitoriale CP_5
sulla figlia minore nella qualità di erede testamentaria di Controparte_1 SO
[...]
All'udienza del 31.05.2019 compariva personalmente il Curatore fallimentare, il quale confermava la dichiarazione già depositata telematicamente. Nella predetta dichiarazione del 30.05.2019 sottoscritta dal Curatore, in particolare, egli - posto che con atto di vendita del 7.9.2016, anche da lui sottoscritto, i convenuti avevano venduto le unità immobiliari, porzioni di un edificio condominiale sito in CP_2
Catania, via Gustavo Vagliasindi meglio descritte nel suddetto atto - affermava personalmente quanto segue:
“1) di rinunziare alle domande spiegate dalla curatela nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di
Catania, III^ Sezione Civile, e portante il n. 11000/2012 R.G. relativamente all'accertamento della lesione di legittima, limitatamente agli immobili oggetto del suindicato atto di compravendita
4 (appartamento e garage identificato al subalterno 51), nonché alla conseguente domanda di divisione relativa al garage identificato al subalterno 9.
2) Conseguentemente di non rinunziare alla domanda di accertamento della lesione di legittima e conseguente domanda di divisione giudiziale relativamente a tutti gli altri immobili oggetto del sopra indicato giudizio n. 11000/2012 R.G.”.
Con provvedimento del 03.06.2019, pertanto, veniva conferito al C.T.U. l'incarico di espletare nuovamente il mandato di cui alla prima ordinanza, per come richiesto da parte attrice, non considerando più gli immobili di cui all'atto di compravendita del 07.09.2016.
Il supplemento alla C.T.U. veniva depositato il 13.10.2019.
Dopo ripetuti tentativi di bonario componimento, all'udienza del 17.03.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, raccolte le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
Il Tribunale di Catania, in composizione collegiale, pubblicava in data 4.5.2023 la sentenza n.
1942/2023 (nel giudizio iscritto al n. 11000/2012 R.G.) la quale così statuiva:
“Dispone la condanna al pagamento in favore di parte attrice della somma di: - euro 124.018,71 da parte di Parte_2 Parte_1 Controparte_4 Controparte_1
quali eredi testamentari di - euro 10.433,45 da parte di
[...] SO [...]
a titolo di reintegrazione della quota di legittima spettante a in Parte_2 CP_2
relazione alla successione testamentaria di , oltre accessori come in parte motiva;
Persona_2
Dichiara inammissibile la domanda di reintegrazione di legittima proposta da Parte_2
nei confronti delle altre parti;
[...]
Rigetta ogni altra domanda;
Condanna Parte_2 Parte_1 Controparte_4 Controparte_1
anche quali eredi di al pagamento delle spese processuali in favore di
[...] SO
parte attrice che liquida in complessivi euro 10.000,00 per compensi, euro 450,00 per spese vive, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovute;
Compensa le spese di lite tra tutti i convenuti;
Pone le spese delle C.T.U. definitivamente a carico di Parte_2 Parte_1
anche quali eredi di . Controparte_4 Controparte_1 SO
Avverso questa sentenza ha proposto appello , in proprio e quale erede del padre Parte_1
, per i motivi di cui si dirà appresso. SO
Anche nella qualità, e , in proprio e quale erede del padre CP_5 Parte_2
, hanno proposto autonomo appello avverso la medesima sentenza per i motivi SO
di cui si dirà nel prosieguo.
5 Si sono costituiti in giudizio il e il Controparte_2 [...]
in persona del curatore Avv. Controparte_3
Calabretta, chiedendo il rigetto dei due appelli e, “nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello, ritenere oggetto di donazione indiretta - da riunire e sommare all'asse ereditario - anche i beni donati indirettamente al con atto del 28.12.1995, n. 11017 di Parte_2
rep. e 3506 di racc. e calcolare conseguentemente la quota di legittima spettante al sig. CP_2
”.
[...]
Raggiunta la maggiore età, si è costituita in giudizio, giusta comparsa Controparte_1
depositata il 4.3.2024 nel giudizio iscritto al n. 1368/2023 R.G., insistendo nei motivi di impugnazione fatti valere dalla madre CP_5
Si è altresì costituita in giudizio, con comparsa depositata il 7.10.2024, , a Controparte_4
seguito della riunione dei due giudizi di appello iscritti ai nn. 1342/2023 e 1368/2023 R.G. e al contestuale ordine di integrazione del contraddittorio emesso dalla Corte in data 16.04.2024.
Con ordinanza depositata il 15.10.2024 la Corte ha rigettato l'istanza avanzata dalle due parti appellanti di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e rinviato per la discussione.
All'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. del 13.05.2025, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, entrambe le parti appellanti, hanno impugnato la pronuncia di rigetto della domanda di accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita stipulato in data 28.12.1995 tra la venditrice (in persona del legale rappresentante ), Parte_4 Controparte_6
, acquirente del diritto di usufrutto e , quale acquirente della nuda Persona_2 CP_2
proprietà.
Secondo le concordi prospettazioni degli appellanti, sussisterebbero una serie di evidenti presunzioni, quali la giovane età di , i rapporti di parentela fra le parti, la mancanza della prova del CP_2
pagamento del corrispettivo e la sproporzione tra il prezzo dichiarato (lire 130.500.000) e quello accertato in sede fallimentare (euro 218.700,00), da cui desumere che l'atto di compravendita, in realtà, dissimulava una donazione indiretta della madre in favore del figlio.
Il motivo non è fondato.
Secondo la prospettazione degli appellanti, avrebbe acquistato la nuda proprietà CP_2 dell'immobile sito in Aci Castello, Fraz. Acitrezza, Via Litteri nn. 240/242, composto da due vani e salone, bagno e lavanderia, cucina e disimpegno, con annessi garage e posto auto scoperto (v. atto
6 pubblico del 28.12.1995) di proprietà della attraverso il denaro fornitogli dalla madre Parte_4
che contestualmente si era riservata l'usufrutto generale vitalizio. Persona_2
Trattasi - secondo la prospettazione degli appellanti - di una donazione indiretta che consiste nell'elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico dell'art. 769 c.c., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l'arricchimento animo donandi del destinatario della liberalità medesima (Cass. 8.5.1998, n. 4680; in tal senso vedi pure Cass. 16.4.2002, n. 5461; Cass. 29.9.2004,
n. 19601).
Sul punto, recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. II, 12.07.2024, n.
19230), ha chiarito che “la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio. (Cass. n. 9379 del 21/05/2020),
Si rientra pertanto nell'ipotesi di intestazione del bene a nome altrui che costituisce appunto una delle ipotesi di donazione indiretta (cfr. Cass. n. 13619/2017, secondo cui nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra - anche ai fini della collazione - donazione indiretta del bene stesso e non del danaro).
La donazione indiretta resta però un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito. Ne consegue che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo.
Ne consegue che la distinzione tra la donazione simulata e donazione indiretta non consente di estendere a quest'ultima le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417 c.c., e che la prova dell'effettiva natura liberale (in tutto o in parte), della fattispecie negoziale oggetto della domanda può essere data anche a mezzo presunzioni, pur nel caso in cui non si alleghi a fondamento della pretesa la qualità di legittimario”.
Nel caso in esame, come ben evidenziato dal Tribunale, “non è stata fornita alcuna prova che tale contratto di compravendita abbia simulato una donazione indiretta della de cuius in favore del figlio
7 mediante la dazione di somme di denaro a quest'ultimo da utilizzare per il pagamento del CP_2
prezzo in favore della società venditrice.
Peraltro, quanto originariamente dedotto e richiesto da si pone in contrasto SO
con quanto dallo stesso dichiarato, poi, nel proprio testamento, in cui ha sottolineato che nello specifico (e cioè riguardo all'immobile sito in Acicastello Via Litteri n. 240/242) si sarebbe trattato di una donazione fatta da esso testatore al figlio (v. produzione documentale di )”. CP_2 CP_5
Le generiche deduzioni circa l'assenza di alcun reddito in capo ad che, invero era già CP_2
socio della e della sproporzionalità tra Parte_5 il prezzo di acquisto indicato nell'atto pubblico del 1995 (lire 130.500.000) e il presunto valore accertato dal consulente in sede fallimentare (euro 218.700,00), giustificabile, laddove esistente, in ragione anche del lungo tempo trascorso tra la redazione dell'atto di compravendita e la stima effettuata dall'Ing. (2012), non hanno trovato adeguati riscontri probatori né si tratta di Per_4
presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.).
Peraltro, non è stato dedotto né, tanto meno, dimostrato lo spirito di liberalità che connota la causa del negozio donativo e che non può mai mancare nella donazione ancorché indiretta, essendo elemento essenziale e qualificante della suddetta figura negoziale (v. Cass. Sez. VI, 10.05.2022 n. 14740). Il legame di parentela esistente tra il legale rappresentante della società venditrice, l'acquirente del diritto di usufrutto del medesimo bene immobile e non può, da solo, far presumere detto CP_2
spirito di liberalità della madre nei confronti del figlio, anche in ragione della già evidenziata contraddittorietà delle dichiarazioni rese sul punto da . SO
Gli appellanti lamentano, altresì, genericamente che il Tribunale non avrebbe detratto dal relictum i debiti contratti da , quale socia della e della Persona_2 Parte_4 [...]
in violazione dell'art. 556 c.c. Parte_5
Anche tale doglianza non è fondata, atteso che ci si duole dell'omessa valutazione dei debiti della de cuius (verso l'erario, il condominio di via Vagliasindi e altri soggetti…), senza indicarne e/o documentarne la natura, l'origine e, soprattutto, la consistenza, lamentando, piuttosto, che il CTU avrebbe dovuto effettuare sul punto una indagine conoscitiva che, a parere di questa Corte, sarebbe stata meramente esplorativa e quindi non ammissibile.
Con il secondo articolato motivo, in entrambi gli appelli, si lamenta l'erroneo accertamento da parte del Tribunale della sussistenza della lesione della quota di legittima spettante ad . CP_2
In particolare, la difesa di anche con il terzo connesso motivo di appello, Parte_1 censura la sentenza per avere il Tribunale: “con motivazione insufficiente e contraddittoria aderito alle conclusioni del CTU sul valore del patrimonio ereditario, sul calcolo dell'entità della lesione di
8 legittima e al progetto divisionale senza fornire un'adeguata motivazione circa i dati obiettivi sui quali ha ritenuto di fondare la propria decisione di accoglimento della domanda di lesione e, per l'effetto, di reintegra della quota di legittima spettante a in aperta violazione degli art.li 556, 747 CP_2
e 750 c.c.”.
Il motivo non è fondato per le ragioni che seguono.
Il CTU, nella prima articolata e approfondita relazione tecnica depositata in data 10.02.2015, dopo avere dettagliatamente individuato e descritto le caratteristiche dei singoli beni immobili (alcuni nella misura di 1/2, altri di 1/3) e delle quote societarie (1/6 della e 1/8 Controparte_3
della facenti parte dell'asse ereditario di (v. allegate planimetrie, Parte_4 Persona_2
fotografie e visura catastali), sulla cui consistenza e valutazione non sono state sollevate eccezioni dagli odierni appellanti nei termini assegnati dal G.I. (soltanto il consulente di parte attrice ha
CP_ formulato osservazioni alla bozza della CTU inviata alle parti dall'Ing. , al fine di individuare, secondo il mandato conferitogli, la quota di legittima (1/2), riservata ai quattro figli , CP_2
, e ) in parti uguali (1/8 ciascuno) Parte_2 Parte_1 Controparte_4
e la quota di 1/4 riservata al coniuge (ex art. 542 comma 2 c.c.), nonché la SO
quota della quale la de cuius poteva disporre liberamente (1/4), ha proceduto, nel pieno rispetto dell'art. 556 c.c., a determinare il valore del relictum (euro 1.842.465,22), all'epoca dell'apertura della successione (cfr. Cass. Sez. II, 27.08.2020 n. 17926).
Sull'asse così formato, il CTU ha determinato la quota di riserva in favore dei 4 figli in complessivi euro 921.232,61, la quota di riserva in favore del coniuge superstite in euro 460.616,31 e la quota di cui poteva invece disporre in complessivi euro 460.616,31 (v. pag. 58 della prima Persona_2
relazione).
Dai superiori accertamenti tecnici è emerso che la quota di riserva spettante ad , tenuto CP_2
conto delle disposizioni testamentarie della madre e del valore delle quote societarie della
[...]
a lui conferite, aveva un valore di euro 219.681,33 (v. conclusioni pagg. 77 e 78). Controparte_3
A seguito della vendita effettuata dalle parti in corso di causa (v. atto pubblico del 7.9.2016) di alcuni dei beni immobili di cui aveva disposto con testamento e di altri che, invece, erano Persona_2
stati esclusi dalle ultime volontà della de cuius, il CTU (v. relazione integrativa depositata il
13.10.2019), nel pieno rispetto dell'ordinanza emessa dal Tribunale in data 3.6.2019, ha ricalcolato il valore della massa ereditaria (v. dettagliato prospetto pag. 5), escludendo i seguenti immobili:
- Appartamento in Catania, Via Vagliasindi n. 70, Censito al NCEU Foglio14 Part. 174 Sub 19 cat
A/2;
- Garage in Catania, Via Vagliasindi n. 68, Censito al NCEU Foglio 14 Part. 174 Sub 51 cat C/6;
9 - Garage in Catania, Via Vagliasindi n. 68, Censito al NCEU Foglio 14 Part. 173 Sub 9 cat C/6.
Alla luce dei nuovi approfonditi calcoli effettuati dal CTU, l'entità della lesione della quota di legittima è stata correttamente calcolata in complessivi euro 134.452,16 (pari al 12,16% del relictum, quantificato in complessivi euro 1.057.946,98).
Come ben evidenziato dal Tribunale, la stessa è imputabile alle disposizioni testamentarie in favore di e di SO Parte_2
Il CTU, infatti, ha proceduto alla riduzione proporzionale della eccedenza delle quote afferenti al coniuge e al figlio determinate dalle disposizioni testamentarie (ex art. SO Parte_2
558 c.c.) e ha ritenuto che le singole quote attribuite a questi ultimi devono essere ridotte, in termini economici, nel modo seguente:
- la quota di deve essere ridotta in favore di di un valore pari a euro SO CP_2
249.273,43 (22,55% del relictum);
- la quota di deve essere ridotta in favore di di un valore pari euro Parte_2 CP_2
20.970,90 (1,90% del relictum).
Il CTU - accertata l'incomoda divisibilità dei singoli beni, l'eterogeneità degli stessi e l'impossibilità di creare porzioni omogenee da dividere inter partes - ha proceduto alla determinazione delle quote in denaro spettante al legittimario SO , pari a complessivi euro 134.452,16, nei termini di CP_2 seguito esposti (v. pagine 12 e 17 dell'integrazione alla C.T.U. del 13/10/2019):
- somma dovuta da per reintegro in favore di : euro SO CP_2
124.018,71;
- somma dovuta da per reintegro in favore di : euro 10.433,45. Parte_2 CP_2
Premesso il non pertinente richiamo agli artt. 747 e 750 c.c. effettuato dagli appellanti, trattandosi di disposizioni inerenti alla collazione che attiene alla divisione della comunione ereditaria, mentre in tema di riduzione per lesione della quota di riserva non opera alcun conferimento per collazione
(istituto previsto e disciplinato in materia di divisione ereditaria), nel caso in esame il CTU non ha proceduto ad alcuna divisione in natura dei beni immobili oggetto dell'asse ereditario, tenuto conto che tutti i beni immobili e le quote societarie di sono stati oggetto di divisione Persona_2
testamentaria (art. 734 c.c.), e gli unici immobili non contemplati nel testamento sono stati venduti con l'accordo delle parti in corso di causa.
Non si è proceduto ad alcuna assegnazione in natura di singoli beni immobili (o alla loro eventuale vendita mai chiesta dalle parti), al fine di reintegrare la quota di legittima di , in ragione CP_2
della circostanza che si tratta di beni che il CTU ha descritto come eterogenei e non comodamente divisibili e, in particolare, quelli lasciati da al marito e al figlio , oggetto di Persona_2 Pt_2
10 riduzione, sono caduti in successione non per intero ma pro quota (v. prospetto – pag. 56 della CTU del 10.02.2015).
Invero, nell'azione di riduzione, assume una fisionomia a sé sia il petitum che la causa petendi. Il primo consiste nel conseguimento della quota di riserva previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle disposizioni testamentarie compiute in vita dal de cuius.
La causa petendi è data dalla qualità di erede legittimario e dalla asserita lesione della quota di riserva.
Nel petitum e nella causa petendi dell'azione di riduzione sono presenti elementi ulteriori e più specifici di quelli costituenti il petitum e la causa petendi della domanda di divisione.
Sul punto, anche recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.Sez. II - 04/09/2020, n.
18468; Cass.Sez. VI - 11/01/2018, n. 536; Cass. n. 9192/2017) ha affermato che “l'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro sostanzialmente diverse, perchè la prima presuppone
l'esistenza di una comunione tra gli aventi diritto all'eredità che, invece, non sussiste nella seconda, ove il "de cuius" ha esaurito il suo patrimonio in favore di alcuni di tali aventi diritto, con esclusione degli altri, mediante atti di donazione o disposizioni testamentarie.
Ne consegue che la domanda di riduzione, pur potendo essere proposta in via subordinata rispetto a quella di divisione, la quale ha, rispetto alla prima, carattere pregiudiziale, non è implicitamente inclusa in quest'ultima sicchè, se presentata per la prima volta nel corso del giudizio di scioglimento della comunione, va considerata come domanda nuova, stante la diversità di "petitum" e "causa petendi".
In tal senso si veda anche Cass. n. 20143/2013, a mente della quale proprio in considerazione dell'autonomia e della diversità dell'azione di divisione ereditaria rispetto a quella di riduzione, il giudicato sullo scioglimento della comunione ereditaria in seguito all'apertura della successione legittima non comporta un giudicato implicito sull'insussistenza della lesione della quota di legittima, sicchè ciascun coerede condividente, pur dopo la sentenza di divisione divenuta definitiva, può esperire l'azione di riduzione della donazione compiuta in vita dal "de cuius" in favore di altro coerede dispensato dalla collazione, chiedendo la reintegrazione della quota di riserva e le conseguenti restituzioni”.
La Corte ritiene che le singole doglianze mosse dagli appellanti sugli accertamenti del CTU sono infondate per le ragioni che seguono, ad eccezione di una che, in realtà ha una incidenza sulla decisone quasi irrilevante.
In particolare:
11 1) il CTU e il Tribunale non avrebbero tenuto conto della circostanza che la quota di Persona_2
(1/3) sugli immobili siti in Catania, via Mulino a Vento n.45-47-59 e via Del Principe n.178,
[...]
sono stati oggetto di vendita disposta con decreto del 12.09.2019 dal Giudice delegato, Dott. Ciraolo, nella procedura n. 130/2009 R. Fall. L'assunto è errato, atteso che in sede fallimentare si è proceduto alla vendita (v. decreto in atti) della quota indivisa di 1/3 intestata a e Parte_5
, fratelli di , e non della quota di quest'ultima. Controparte_8 Persona_2
2) la stima operata dal CTU della villa sita in Catania, via Galermo n. 139, lasciata al coniuge per la quota di 1/2, sarebbe errata perché il consulente non avrebbe tenuto conto delle irregolarità edilizie esistenti ed avrebbe individuato una zona (D2) di riferimento OMI errata. Ritiene la Corte che il CTU abbia effettuato una attenta descrizione e valutazione dell'immobile - “realizzato negli anni '80 giusta concessione edilizia rilasciata dal Comune di Catania n° 238 del 17/04/1984, insiste su un'area complessiva di circa 4000 mq.” - nonché delle sue caratteristiche strutturali, costruttive e manutentive.
Ha correttamente individuato l'ubicazione e il territorio e ha effettuato una stima sia con metodo sintetico comparativo che analitico, individuando il valore commerciale medio all'epoca dell'apertura della successione. CP_ L'Ing. sul punto, ha aggiunto che: “Dal sopralluogo effettuato in contraddittorio con le parti si è riscontrata la sostanziale conformità con la planimetria catastale ad eccezion fatta di alcune irrilevanti modifiche interne al piano seminterrato”. Le superiori generiche e non documentate doglianze non possono trovare, pertanto, accoglimento.
3) gli appellanti deducono che: “per l'immobile sito in Catania via del Principe n.178 il CTU nella sua relazione afferma che le strutture interne in c.a. sono state realizzate senza la prescritta autorizzazione ai sensi delle L. 64/74 e che “l'immobile …………è stato modificato mediante fusione ed accorpamento del sub 1 e del sub 2 in unica unità immobiliare……… in assenza di concessione edilizia………” “che lo stesso, poiché ricade in zona omogenea “D1” del vigente PRG del Comune di
Catania, lo stesso non risulta sanabile”, ma non ha computato e/o applicato nella stima alcuna percentuale di abbattimento, né gli ulteriori costi collegati ad eventuali danni alla struttura dell'edificio derivanti dalla futura demolizione”. L'assunto non è corretto, né condivisibile, atteso che il CTU, dando atto della non sanabilità dell'immobile (in mancanza di richieste di condono edilizio o di concessione in sanatoria), ha proceduto alla stima dell'area di sedime su cui insiste l'immobile, detraendo i costi di demolizione dell'opera abusiva, e giungendo all'esiguo valore di euro 3.600,00 (v. pag. 52 – 54).
12 4) lamenta genericamente che il CTU avrebbe omesso di individuare e descrivere Parte_1
la reale situazione contabile della società e il metodo di stima delle quote della Parte_4
pari al 12,50 %. CP_3
Anche tale assunto non è condivisibile, atteso che il CTU (v. pagg. 13 e ss., 55 e 56) ha effettuato una attenta e approfondita valutazione delle quote societarie oggetto della successione mortis causa, sulla scorta dell'allegata relazione della Dott.ssa che ha esaminato la situazione finanziaria e Per_5
patrimoniale delle due società interessate.
5) in sede di note conclusive, la difesa di , lamenta, altresì, che: “nel determinare Parte_1
la massa ereditaria, il diritto reale di abitazione riservato al coniuge superstite dall'art. 540 comma 2
c.c. non incide in alcun modo nella determinazione del relictum, ma rileva esclusivamente ai fini del calcolo della legittima complessiva spettante al coniuge, nel senso che, qualora il valore dei diritti del coniuge sulla casa familiare superi la disponibile ma l'eccedenza sia comunque contenuta nella legittima del coniuge, quest'ultimo, dopo avere prelevato tali diritti secondo la regola dei legati di specie, mantiene il diritto di avere in proprietà, nella qualità di legittimario, la parte della legittima non assorbita dai diritti sulla casa familiare (Cass. n. 4008 del 2023).
Di conseguenza, la porzione disponibile andava determinata, a norma dell'art. 556 cod. civ., considerando il valore del "relictum" (e del "donatum", se vi sia stato) comprensivo del valore capitale della casa familiare in piena proprietà (cfr. Cass. n. 4008 del 2023; Cass. n. 9651/2013;
Cass. n. 26741/2017)”.
Tale generica doglianza, la quale non specifica quale errore abbia commesso il CTU e in quale fase o passaggio del lungo e articolato percorso tecnico – valutativo sussistano degli errori, non è stata mai formulata nel corso del giudizio di primo grado o con l'atto di appello. La stessa, comunque, non appare fondata, atteso che il CTU, richiamando correttamente l'art. 540 c.c. ha individuato la quota complessiva di legittima spettante al coniuge nella misura di 1/4 del patrimonio + il diritto di abitazione allo stesso spettante, il cui valore grava sulla quota disponibile, nel rispetto della richiamata pronuncia (Cass. Sez. II, 4008/2023).
L'unica condivisibile doglianza formulata dagli appellanti attiene all'erronea “inclusione nel patrimonio della quota pari a 42,32/1000 millesimi sull'immobile sito al numero civico 72 di via
Vagliasindi, sebbene trattasi di un bene condominiale ex art.117 c.c. alloggio del portiere ricompreso nella vendita del 2016”. Invero, con la vendita degli immobili di via Vagliasindi nn. 68, 70 e 72 (un appartamento e due garage), effettuata in corso di causa, sono state alienate “le inerenti accessioni e pertinenze…, e la comproprietà di tutte le parti comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 c.c. e
13 risultanti dai titoli di provenienza…” (v. art. 2 dell'atto pubblico del 7.9.2016) e, di conseguenza, anche la quota indivisa dell'alloggio condominiale del portiere.
Nonostante il CTU abbia ricompreso tale bene nell'asse ereditario, il modesto valore della quota, pari a euro 6.146,98, non ha influito, se non in minima parte, sull'elevato valore del compendio ereditario e, di conseguenza, sulla lesione della quota spettante ad . Trattasi, peraltro, di un bene CP_2
condominiale accessorio a immobili lasciati in eredità alle sorelle e Parte_1 [...]
, rimaste sostanzialmente estranee alla riduzione testamentaria e alla conseguenziale CP_4 condanna al pagamento del valore pecuniario dell'accertata lesione.
Alla luce di quanto sopra dedotto, non sussistono valide ragioni per richiamare il CTU o per disporre una nuova consulenza.
Con il quarto motivo di appello si duole della circostanza che la Curatela del Parte_1
Fallimento di della Parte_6 Parte_7
avrebbero incassato euro 94.870,42 a seguito della compravendita del 7.9.2016
[...]
pregiudicando le sue ragioni e ne chiede la restituzione alla massa ereditaria, oltre al risarcimento.
Aldilà della genericità e sinteticità del motivo di impugnazione, le cui ragioni appaiono poco comprensibili, la domanda di restituzione/risarcimento è nuova e non ammissibile ex art. 345 c.p.c. e peraltro riguarda l'oggetto di un atto pubblico di compravendita nell'ambito del quale Parte_1
unitamente al padre e ai fratelli, ha dettagliatamente e ampiamente concordato con la Curatela
[...]
la precisa ripartizione del prezzo di vendita degli immobili. Non si comprende quale pregiudizio l'appellante abbia subito dalla predetta vendita.
Con un ulteriore motivo, anche l'appellante si duole di essere stato Parte_2
condannato a pagare al Curatore del fallimento la somma di euro 10.433,45 nonostante il CTU, nella prima relazione, abbia individuato una lesione anche della sua quota di legittima. Il motivo non è fondato in ragione della circostanza che la lesione originariamente accertata dal CTU (v. pag. 64) era frutto di una diversa valutazione del valore dell'asse ereditario e delle rispettive quote ricevute dagli eredi testamentari. A seguito della vendita del 7.9.2016, si è proceduto ad un nuovo ricalcolo che, come già spiegato, ha escluso la riduzione delle disposizioni testamentarie delle sorelle CP_2 Pt_1
e , i cui beni immobili ricevuti dalla madre sono stati venduti e il cui ricavato è
[...] Controparte_4
stato diviso tra tutti gli eredi, e ha individuato la lesione della quota di nelle maggiori CP_2
attribuzioni patrimoniali effettuate dalla de cuius in favore del marito e del figlio . Parte_2
Con l'ultimo motivo di entrambi gli appelli, è stata impugnata la statuizione sulle spese di lite e delle due consulenze d'ufficio poste dal Tribunale a carico, in via solidale, di Parte_2
14 ed anche quali eredi di Parte_1 Controparte_4 Controparte_1
SO
Secondo l'assunto difensivo le spese inerenti al richiamo del CTU andavano poste a carico della
Curatela in ragione del suo comportamento omissivo, per non avere tempestivamente informato il
Tribunale della vendita intervenuta in corso di causa.
E ancora, le spese di lite e di CTU, poiché finalizzate a quantificare le quote ereditarie, andavano comunque compensate tra le parti ex art. 92 comma 2 c.p.c.
Il motivo non è fondato atteso che la nomina del CTU è stata giustificata dalla necessità di verificare la fondatezza della domanda attorea, al fine di accertare il valore del compendio ereditario, la quota di riserva spettante ad e la quota disponibile di cui la madre poteva disporre. Anche il CP_2
supplemento di perizia ha trovato ampia giustificazione nella compravendita effettuata dalle parti in corso di causa e nessuna responsabilità sul punto può essere addebitata al appellato che, in CP_2
ragione di un contratto preliminare stipulato da e dai figli , SO Parte_2
e , e dei relativi effetti obbligatori, ha aderito e partecipato alla vendita, Parte_1 Controparte_4
anche al fine di evitare pregiudizievoli conseguenze in caso di inadempimento.
Nella fattispecie, pertanto, seppure la domanda di reintegra è stata accolta in misura inferiore alla richiesta originaria, è stato correttamente applicato l'art. 91 c.p.c., in ragione della sostanziale soccombenza di tutti gli eredi convenuti che si sono sempre fermamente opposti alle domande di riduzione delle disposizioni testamentarie e di reintegra della quota di legittima e sono rimasti soccombenti anche rispetto alla domanda riconvenzionale inerente alla presunta donazione indiretta ricevuta da con l'atto pubblico del 28.12.1995. CP_2
Anche le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, sono poste solidalmente a carico di
, , e , Parte_1 Controparte_1 Parte_2 Controparte_4
anche quali eredi testamentari di , e si liquidano come in dispositivo, tenendo SO
conto del valore dichiarato dagli appellanti e del quantum oggetto di condanna (scaglione da euro
52.000,01 a euro 260.000,00), nonché dell'attività difensiva di media complessità svolta dalle parti, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, e quelli minimi per la fase di trattazione, in mancanza di attività a contenuto istruttorio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta gli appelli proposti da , Parte_1 [...]
e nei confronti del , del Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
Controparte_3
e di avverso la sentenza n. 1942/2023 emessa dalla Terza Sezione
[...] Controparte_4
15 Civile del Tribunale di Catania, in composizione collegiale, in data 4.5.2023 nel giudizio iscritto al n.
11000/2012 R.G.
Condanna, in solido, , , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
, anche quali eredi testamentari di , alla rifusione delle Parte_2 SO
spese di lite in favore del e del CP_2 Controparte_2 [...]
che liquida in complessivi euro 11.268,00 Controparte_3
di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase di trattazione ed euro 4.253,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali
(15%).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli dagli stessi proposti, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in data 3.6.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei Magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di appello riunite e iscritte ai nn. 1342/2023 e 1368/2023 R.G. promosse da:
, anche quale erede testamentaria di nata a [...] Parte_1 SO
l'11/01/1985 ed ivi residente in [...], C.F. rappresentata e difesa C.F._1
unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe Zangara C.F. ed Angela C.F._2
Maria Zangara C.F. , giusta procura rilasciata in foglio separato ai sensi C.F._3 dell'art. 83 c.p.c. nel giudizio di primo grado portante il n.11000/2012 di R.G. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Catania, via Conte Ruggero 4;
APPELLANTE (nel giudizio iscritto al n. 1342/2023 R.G.)
APPELLATA (nel giudizio riunito) nei confronti di
, C.F.: , nella qualità di erede testamentario Controparte_1 C.F._4
del Sig. , e , nato a [...] il [...], C.F. SO Parte_2 [...]
anche quale erede testamentario di , rappresentati e C.F._5 SO difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Giaconia, C.F. , nel cui CodiceFiscale_6
studio in Catania, via Francesco Crispi n. 247 hanno eletto domicilio;
APPELLATI (nel giudizio iscritto al n. 1342/2023 R.G.)
APPELLANTI (nel giudizio riunito)
1 e di
, ( ) e Controparte_2 C.F._7 [...]
(P.IVA ), in persona Controparte_3 P.IVA_1
del curatore avv. Paolo Calabretta, autorizzato a costituirsi nel presente giudizio in forza del decreto del giudice delegato dell'8.1.2024, rappresentato e difeso - giusta procura speciale alle liti in atti - dall'avvocato Salvatore Nicolosi ( , elettivamente domiciliato presso l'indirizzo C.F._8
digitale del suo difensore e fisicamente presso il di lui studio, sito in Catania, piazza Ludovico Ariosto n.
13;
, nata a [...] l'[...], ivi residente in [...], c.f. Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Trimboli (c.f. C.F._9
- PEC , presso il cui studio in Catania, C.F._10 Email_1
alla Via Firenze 225, è elettivamente domiciliata, e con domicilio digitale eletto alla PEC del difensore
( , come da procura a margine della comparsa di costituzione e Email_1
risposta;
APPELLATI
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 13.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note difensive autorizzate, e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29.10.2012 innanzi al Tribunale di Catania, il Parte_3 CP_2
, quale socio della società in accomandita semplice ed il
[...] Controparte_3
dichiarati con sentenza del 15.12.2009, in persona Controparte_3 del curatore Avv. Paolo Calabretta, esercitavano l'azione di riduzione e reintegra della quota di legittima spettante al fallito , con riferimento alla successione testamentaria della madre CP_2
, nei confronti degli altri eredi. Persona_2
La Curatela fallimentare esponeva che:
- con sentenza pubblicata il 15/12/2009 il Tribunale di Catania aveva dichiarato il fallimento della società in accomandita semplice Controparte_3
” e dei singoli soci illimitatamente responsabili, tra i quali;
[...] CP_2
- pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento, in data 24 aprile 2009, aveva fatto CP_2
pubblicare il testamento della propria madre , deceduta il 23 maggio 2008, nel quale Persona_2
gli veniva attribuita solo la titolarità della partecipazione nella società che da lì a poco sarebbe stata dichiarata fallita;
2 -la de cuius nel testamento aveva istituito eredi il marito e i quattro figli, tra i quali , poi CP_2 coinvolto nel fallimento della società in accomandita semplice, specificando che “precisamente” aveva lasciato: a) al marito il 50% a lei spettante della casa sita in Catania via SO
Galermo 139/A, le quote della e la quota a lei spettante dell'immobile sito in Catania, via Parte_4
Del Principe n. 178; b) al figlio il 50% della quota a lei spettante dell'appartamento sito Parte_2 in Acitrezza, via Provinciale n. 392 e la quota a lei spettante dell'immobile sito nel medesimo comune in via Mulino a Vento nn. 45/47/59; c) al figlio le sue quote della società CP_2 [...]
d) alle figlie e l'appartamento sito in Catania, via Controparte_3 Parte_1 CP_4
Vagliasindi n. 70 e il garage n.
1. Tra gli immobili di cui era proprietaria non indicava specificamente il garage sito in Catania, via Gustavo Vagliasindi n. 68.
Parte attrice deduceva che la consistenza ed il valore dei beni dell'asse ereditario erano dettagliatamente descritti nella consulenza tecnica redatta su incarico degli organi della procedura concorsuale e il rispetto della quota di riserva spettante al fallito avrebbe imposto l'attribuzione a questi di beni per un valore di € 373.836,50, oltre il valore della quota della società come meglio Parte_4
precisato nella citazione, laddove il valore della quota sociale attribuita al fallito (consistente in 1/6 delle quote della società ) era soltanto di € 25.000,00. CP_3 Controparte_3
Tanto premesso, chiedeva di: ”1) dichiarare che con le disposizioni contenute nel testamento sopra descritto, pubblicato con rogito notar del 24 aprile 2009, rep. n. 28399, è stata violata la Persona_3 quota di legittima spettante al sig. ; 2) per l'effetto, reintegrare la quota di legittima CP_2
spettante al sig. mediante la proporzionale riduzione delle quote testamentarie CP_2
assegnate ai convenuti per la parte eccedente la quota disponibile e la quota di legittima rispettivamente spettante agli altri eredi;
3) procedere alla divisione dell'asse ereditario relitto nel rispetto della quota di riserva spettante all'attore, attribuendogli beni in natura pari alla sua quota di riserva. Ovvero, per il caso di non comoda divisibilità dei beni, disporre la vendita degli stessi, liquidando il valore monetario della quota di eredità spettante al sig. ; 4) condannare i CP_2
convenuti al pagamento dei frutti relativi ai beni eccedenti le quote di eredità loro spettanti per il periodo decorrente dalla data di apertura della successione alla data in cui lasceranno il possesso di detti beni;
5) condannare i convenuti al pagamento di tutte le spese ed onorari del presente giudizio”.
Il genitore convenuto, , il fratello e le sorelle SO Parte_2 Pt_1
e si costituivano in giudizio con comparsa e documenti depositati il
[...] Controparte_4
31.03.2013.
3 Chiedevano il rigetto delle domande attoree rilevando, al riguardo, che la quota di legittima spettante a non sarebbe stata lesa in considerazione di una donazione indiretta che lo stesso CP_2
avrebbe ricevuto dalla madre, giusta atto pubblico del 28.12.1995.
La Curatela, alla prima udienza di comparizione del 20.02.2013, contestava che l'atto pubblico del
28.12.1995 (numero di repertorio 11016) simulasse una donazione indiretta della de cuius in favore del figlio , trattandosi di un contratto di compravendita stipulato tra il venditore CP_2 SO
quale amministratore di una società di famiglia, , quale acquirente
[...] Persona_2 dell'usufrutto, e quale acquirente della nuda proprietà. CP_2
Con riguardo all'eccezione dei convenuti, inoltre, produceva l'atto di compravendita rep. n. 11017, rogato il medesimo giorno di quello prodotto dai convenuti dal medesimo notaio, avente lo stesso venditore ed analogo contenuto, con la signora usufruttuaria e, come acquirente della nuda CP_3
proprietà, , fratello di . Chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, che Parte_2 CP_2 nel caso di qualificazione dell'atto prodotto da controparte (atto pubblico del 28.12.1995, numero di repertorio 11016) come donazione indiretta, la stessa qualificazione venisse fatta anche per l'atto repertato al n. 11017 e che, conseguentemente, all'asse ereditario della venisse sommato CP_3
anche il valore del bene trasferito con il predetto atto.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, giusta ordinanza del 16.08.2014.
All'udienza del 13.10.2017 il processo veniva dichiarato interrotto per la morte di SO
[...]
Parte attrice riassumeva il giudizio con ricorso datato 08.01.2018 e veniva fissata l'udienza del
21.03.2018 per la prosecuzione del giudizio.
Alla detta udienza si costituiva in giudizio quale esercente la responsabilità genitoriale CP_5
sulla figlia minore nella qualità di erede testamentaria di Controparte_1 SO
[...]
All'udienza del 31.05.2019 compariva personalmente il Curatore fallimentare, il quale confermava la dichiarazione già depositata telematicamente. Nella predetta dichiarazione del 30.05.2019 sottoscritta dal Curatore, in particolare, egli - posto che con atto di vendita del 7.9.2016, anche da lui sottoscritto, i convenuti avevano venduto le unità immobiliari, porzioni di un edificio condominiale sito in CP_2
Catania, via Gustavo Vagliasindi meglio descritte nel suddetto atto - affermava personalmente quanto segue:
“1) di rinunziare alle domande spiegate dalla curatela nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di
Catania, III^ Sezione Civile, e portante il n. 11000/2012 R.G. relativamente all'accertamento della lesione di legittima, limitatamente agli immobili oggetto del suindicato atto di compravendita
4 (appartamento e garage identificato al subalterno 51), nonché alla conseguente domanda di divisione relativa al garage identificato al subalterno 9.
2) Conseguentemente di non rinunziare alla domanda di accertamento della lesione di legittima e conseguente domanda di divisione giudiziale relativamente a tutti gli altri immobili oggetto del sopra indicato giudizio n. 11000/2012 R.G.”.
Con provvedimento del 03.06.2019, pertanto, veniva conferito al C.T.U. l'incarico di espletare nuovamente il mandato di cui alla prima ordinanza, per come richiesto da parte attrice, non considerando più gli immobili di cui all'atto di compravendita del 07.09.2016.
Il supplemento alla C.T.U. veniva depositato il 13.10.2019.
Dopo ripetuti tentativi di bonario componimento, all'udienza del 17.03.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, raccolte le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
Il Tribunale di Catania, in composizione collegiale, pubblicava in data 4.5.2023 la sentenza n.
1942/2023 (nel giudizio iscritto al n. 11000/2012 R.G.) la quale così statuiva:
“Dispone la condanna al pagamento in favore di parte attrice della somma di: - euro 124.018,71 da parte di Parte_2 Parte_1 Controparte_4 Controparte_1
quali eredi testamentari di - euro 10.433,45 da parte di
[...] SO [...]
a titolo di reintegrazione della quota di legittima spettante a in Parte_2 CP_2
relazione alla successione testamentaria di , oltre accessori come in parte motiva;
Persona_2
Dichiara inammissibile la domanda di reintegrazione di legittima proposta da Parte_2
nei confronti delle altre parti;
[...]
Rigetta ogni altra domanda;
Condanna Parte_2 Parte_1 Controparte_4 Controparte_1
anche quali eredi di al pagamento delle spese processuali in favore di
[...] SO
parte attrice che liquida in complessivi euro 10.000,00 per compensi, euro 450,00 per spese vive, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovute;
Compensa le spese di lite tra tutti i convenuti;
Pone le spese delle C.T.U. definitivamente a carico di Parte_2 Parte_1
anche quali eredi di . Controparte_4 Controparte_1 SO
Avverso questa sentenza ha proposto appello , in proprio e quale erede del padre Parte_1
, per i motivi di cui si dirà appresso. SO
Anche nella qualità, e , in proprio e quale erede del padre CP_5 Parte_2
, hanno proposto autonomo appello avverso la medesima sentenza per i motivi SO
di cui si dirà nel prosieguo.
5 Si sono costituiti in giudizio il e il Controparte_2 [...]
in persona del curatore Avv. Controparte_3
Calabretta, chiedendo il rigetto dei due appelli e, “nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello, ritenere oggetto di donazione indiretta - da riunire e sommare all'asse ereditario - anche i beni donati indirettamente al con atto del 28.12.1995, n. 11017 di Parte_2
rep. e 3506 di racc. e calcolare conseguentemente la quota di legittima spettante al sig. CP_2
”.
[...]
Raggiunta la maggiore età, si è costituita in giudizio, giusta comparsa Controparte_1
depositata il 4.3.2024 nel giudizio iscritto al n. 1368/2023 R.G., insistendo nei motivi di impugnazione fatti valere dalla madre CP_5
Si è altresì costituita in giudizio, con comparsa depositata il 7.10.2024, , a Controparte_4
seguito della riunione dei due giudizi di appello iscritti ai nn. 1342/2023 e 1368/2023 R.G. e al contestuale ordine di integrazione del contraddittorio emesso dalla Corte in data 16.04.2024.
Con ordinanza depositata il 15.10.2024 la Corte ha rigettato l'istanza avanzata dalle due parti appellanti di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e rinviato per la discussione.
All'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. del 13.05.2025, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, entrambe le parti appellanti, hanno impugnato la pronuncia di rigetto della domanda di accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita stipulato in data 28.12.1995 tra la venditrice (in persona del legale rappresentante ), Parte_4 Controparte_6
, acquirente del diritto di usufrutto e , quale acquirente della nuda Persona_2 CP_2
proprietà.
Secondo le concordi prospettazioni degli appellanti, sussisterebbero una serie di evidenti presunzioni, quali la giovane età di , i rapporti di parentela fra le parti, la mancanza della prova del CP_2
pagamento del corrispettivo e la sproporzione tra il prezzo dichiarato (lire 130.500.000) e quello accertato in sede fallimentare (euro 218.700,00), da cui desumere che l'atto di compravendita, in realtà, dissimulava una donazione indiretta della madre in favore del figlio.
Il motivo non è fondato.
Secondo la prospettazione degli appellanti, avrebbe acquistato la nuda proprietà CP_2 dell'immobile sito in Aci Castello, Fraz. Acitrezza, Via Litteri nn. 240/242, composto da due vani e salone, bagno e lavanderia, cucina e disimpegno, con annessi garage e posto auto scoperto (v. atto
6 pubblico del 28.12.1995) di proprietà della attraverso il denaro fornitogli dalla madre Parte_4
che contestualmente si era riservata l'usufrutto generale vitalizio. Persona_2
Trattasi - secondo la prospettazione degli appellanti - di una donazione indiretta che consiste nell'elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico dell'art. 769 c.c., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l'arricchimento animo donandi del destinatario della liberalità medesima (Cass. 8.5.1998, n. 4680; in tal senso vedi pure Cass. 16.4.2002, n. 5461; Cass. 29.9.2004,
n. 19601).
Sul punto, recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. II, 12.07.2024, n.
19230), ha chiarito che “la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio. (Cass. n. 9379 del 21/05/2020),
Si rientra pertanto nell'ipotesi di intestazione del bene a nome altrui che costituisce appunto una delle ipotesi di donazione indiretta (cfr. Cass. n. 13619/2017, secondo cui nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra - anche ai fini della collazione - donazione indiretta del bene stesso e non del danaro).
La donazione indiretta resta però un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito. Ne consegue che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo.
Ne consegue che la distinzione tra la donazione simulata e donazione indiretta non consente di estendere a quest'ultima le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417 c.c., e che la prova dell'effettiva natura liberale (in tutto o in parte), della fattispecie negoziale oggetto della domanda può essere data anche a mezzo presunzioni, pur nel caso in cui non si alleghi a fondamento della pretesa la qualità di legittimario”.
Nel caso in esame, come ben evidenziato dal Tribunale, “non è stata fornita alcuna prova che tale contratto di compravendita abbia simulato una donazione indiretta della de cuius in favore del figlio
7 mediante la dazione di somme di denaro a quest'ultimo da utilizzare per il pagamento del CP_2
prezzo in favore della società venditrice.
Peraltro, quanto originariamente dedotto e richiesto da si pone in contrasto SO
con quanto dallo stesso dichiarato, poi, nel proprio testamento, in cui ha sottolineato che nello specifico (e cioè riguardo all'immobile sito in Acicastello Via Litteri n. 240/242) si sarebbe trattato di una donazione fatta da esso testatore al figlio (v. produzione documentale di )”. CP_2 CP_5
Le generiche deduzioni circa l'assenza di alcun reddito in capo ad che, invero era già CP_2
socio della e della sproporzionalità tra Parte_5 il prezzo di acquisto indicato nell'atto pubblico del 1995 (lire 130.500.000) e il presunto valore accertato dal consulente in sede fallimentare (euro 218.700,00), giustificabile, laddove esistente, in ragione anche del lungo tempo trascorso tra la redazione dell'atto di compravendita e la stima effettuata dall'Ing. (2012), non hanno trovato adeguati riscontri probatori né si tratta di Per_4
presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.).
Peraltro, non è stato dedotto né, tanto meno, dimostrato lo spirito di liberalità che connota la causa del negozio donativo e che non può mai mancare nella donazione ancorché indiretta, essendo elemento essenziale e qualificante della suddetta figura negoziale (v. Cass. Sez. VI, 10.05.2022 n. 14740). Il legame di parentela esistente tra il legale rappresentante della società venditrice, l'acquirente del diritto di usufrutto del medesimo bene immobile e non può, da solo, far presumere detto CP_2
spirito di liberalità della madre nei confronti del figlio, anche in ragione della già evidenziata contraddittorietà delle dichiarazioni rese sul punto da . SO
Gli appellanti lamentano, altresì, genericamente che il Tribunale non avrebbe detratto dal relictum i debiti contratti da , quale socia della e della Persona_2 Parte_4 [...]
in violazione dell'art. 556 c.c. Parte_5
Anche tale doglianza non è fondata, atteso che ci si duole dell'omessa valutazione dei debiti della de cuius (verso l'erario, il condominio di via Vagliasindi e altri soggetti…), senza indicarne e/o documentarne la natura, l'origine e, soprattutto, la consistenza, lamentando, piuttosto, che il CTU avrebbe dovuto effettuare sul punto una indagine conoscitiva che, a parere di questa Corte, sarebbe stata meramente esplorativa e quindi non ammissibile.
Con il secondo articolato motivo, in entrambi gli appelli, si lamenta l'erroneo accertamento da parte del Tribunale della sussistenza della lesione della quota di legittima spettante ad . CP_2
In particolare, la difesa di anche con il terzo connesso motivo di appello, Parte_1 censura la sentenza per avere il Tribunale: “con motivazione insufficiente e contraddittoria aderito alle conclusioni del CTU sul valore del patrimonio ereditario, sul calcolo dell'entità della lesione di
8 legittima e al progetto divisionale senza fornire un'adeguata motivazione circa i dati obiettivi sui quali ha ritenuto di fondare la propria decisione di accoglimento della domanda di lesione e, per l'effetto, di reintegra della quota di legittima spettante a in aperta violazione degli art.li 556, 747 CP_2
e 750 c.c.”.
Il motivo non è fondato per le ragioni che seguono.
Il CTU, nella prima articolata e approfondita relazione tecnica depositata in data 10.02.2015, dopo avere dettagliatamente individuato e descritto le caratteristiche dei singoli beni immobili (alcuni nella misura di 1/2, altri di 1/3) e delle quote societarie (1/6 della e 1/8 Controparte_3
della facenti parte dell'asse ereditario di (v. allegate planimetrie, Parte_4 Persona_2
fotografie e visura catastali), sulla cui consistenza e valutazione non sono state sollevate eccezioni dagli odierni appellanti nei termini assegnati dal G.I. (soltanto il consulente di parte attrice ha
CP_ formulato osservazioni alla bozza della CTU inviata alle parti dall'Ing. , al fine di individuare, secondo il mandato conferitogli, la quota di legittima (1/2), riservata ai quattro figli , CP_2
, e ) in parti uguali (1/8 ciascuno) Parte_2 Parte_1 Controparte_4
e la quota di 1/4 riservata al coniuge (ex art. 542 comma 2 c.c.), nonché la SO
quota della quale la de cuius poteva disporre liberamente (1/4), ha proceduto, nel pieno rispetto dell'art. 556 c.c., a determinare il valore del relictum (euro 1.842.465,22), all'epoca dell'apertura della successione (cfr. Cass. Sez. II, 27.08.2020 n. 17926).
Sull'asse così formato, il CTU ha determinato la quota di riserva in favore dei 4 figli in complessivi euro 921.232,61, la quota di riserva in favore del coniuge superstite in euro 460.616,31 e la quota di cui poteva invece disporre in complessivi euro 460.616,31 (v. pag. 58 della prima Persona_2
relazione).
Dai superiori accertamenti tecnici è emerso che la quota di riserva spettante ad , tenuto CP_2
conto delle disposizioni testamentarie della madre e del valore delle quote societarie della
[...]
a lui conferite, aveva un valore di euro 219.681,33 (v. conclusioni pagg. 77 e 78). Controparte_3
A seguito della vendita effettuata dalle parti in corso di causa (v. atto pubblico del 7.9.2016) di alcuni dei beni immobili di cui aveva disposto con testamento e di altri che, invece, erano Persona_2
stati esclusi dalle ultime volontà della de cuius, il CTU (v. relazione integrativa depositata il
13.10.2019), nel pieno rispetto dell'ordinanza emessa dal Tribunale in data 3.6.2019, ha ricalcolato il valore della massa ereditaria (v. dettagliato prospetto pag. 5), escludendo i seguenti immobili:
- Appartamento in Catania, Via Vagliasindi n. 70, Censito al NCEU Foglio14 Part. 174 Sub 19 cat
A/2;
- Garage in Catania, Via Vagliasindi n. 68, Censito al NCEU Foglio 14 Part. 174 Sub 51 cat C/6;
9 - Garage in Catania, Via Vagliasindi n. 68, Censito al NCEU Foglio 14 Part. 173 Sub 9 cat C/6.
Alla luce dei nuovi approfonditi calcoli effettuati dal CTU, l'entità della lesione della quota di legittima è stata correttamente calcolata in complessivi euro 134.452,16 (pari al 12,16% del relictum, quantificato in complessivi euro 1.057.946,98).
Come ben evidenziato dal Tribunale, la stessa è imputabile alle disposizioni testamentarie in favore di e di SO Parte_2
Il CTU, infatti, ha proceduto alla riduzione proporzionale della eccedenza delle quote afferenti al coniuge e al figlio determinate dalle disposizioni testamentarie (ex art. SO Parte_2
558 c.c.) e ha ritenuto che le singole quote attribuite a questi ultimi devono essere ridotte, in termini economici, nel modo seguente:
- la quota di deve essere ridotta in favore di di un valore pari a euro SO CP_2
249.273,43 (22,55% del relictum);
- la quota di deve essere ridotta in favore di di un valore pari euro Parte_2 CP_2
20.970,90 (1,90% del relictum).
Il CTU - accertata l'incomoda divisibilità dei singoli beni, l'eterogeneità degli stessi e l'impossibilità di creare porzioni omogenee da dividere inter partes - ha proceduto alla determinazione delle quote in denaro spettante al legittimario SO , pari a complessivi euro 134.452,16, nei termini di CP_2 seguito esposti (v. pagine 12 e 17 dell'integrazione alla C.T.U. del 13/10/2019):
- somma dovuta da per reintegro in favore di : euro SO CP_2
124.018,71;
- somma dovuta da per reintegro in favore di : euro 10.433,45. Parte_2 CP_2
Premesso il non pertinente richiamo agli artt. 747 e 750 c.c. effettuato dagli appellanti, trattandosi di disposizioni inerenti alla collazione che attiene alla divisione della comunione ereditaria, mentre in tema di riduzione per lesione della quota di riserva non opera alcun conferimento per collazione
(istituto previsto e disciplinato in materia di divisione ereditaria), nel caso in esame il CTU non ha proceduto ad alcuna divisione in natura dei beni immobili oggetto dell'asse ereditario, tenuto conto che tutti i beni immobili e le quote societarie di sono stati oggetto di divisione Persona_2
testamentaria (art. 734 c.c.), e gli unici immobili non contemplati nel testamento sono stati venduti con l'accordo delle parti in corso di causa.
Non si è proceduto ad alcuna assegnazione in natura di singoli beni immobili (o alla loro eventuale vendita mai chiesta dalle parti), al fine di reintegrare la quota di legittima di , in ragione CP_2
della circostanza che si tratta di beni che il CTU ha descritto come eterogenei e non comodamente divisibili e, in particolare, quelli lasciati da al marito e al figlio , oggetto di Persona_2 Pt_2
10 riduzione, sono caduti in successione non per intero ma pro quota (v. prospetto – pag. 56 della CTU del 10.02.2015).
Invero, nell'azione di riduzione, assume una fisionomia a sé sia il petitum che la causa petendi. Il primo consiste nel conseguimento della quota di riserva previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle disposizioni testamentarie compiute in vita dal de cuius.
La causa petendi è data dalla qualità di erede legittimario e dalla asserita lesione della quota di riserva.
Nel petitum e nella causa petendi dell'azione di riduzione sono presenti elementi ulteriori e più specifici di quelli costituenti il petitum e la causa petendi della domanda di divisione.
Sul punto, anche recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.Sez. II - 04/09/2020, n.
18468; Cass.Sez. VI - 11/01/2018, n. 536; Cass. n. 9192/2017) ha affermato che “l'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro sostanzialmente diverse, perchè la prima presuppone
l'esistenza di una comunione tra gli aventi diritto all'eredità che, invece, non sussiste nella seconda, ove il "de cuius" ha esaurito il suo patrimonio in favore di alcuni di tali aventi diritto, con esclusione degli altri, mediante atti di donazione o disposizioni testamentarie.
Ne consegue che la domanda di riduzione, pur potendo essere proposta in via subordinata rispetto a quella di divisione, la quale ha, rispetto alla prima, carattere pregiudiziale, non è implicitamente inclusa in quest'ultima sicchè, se presentata per la prima volta nel corso del giudizio di scioglimento della comunione, va considerata come domanda nuova, stante la diversità di "petitum" e "causa petendi".
In tal senso si veda anche Cass. n. 20143/2013, a mente della quale proprio in considerazione dell'autonomia e della diversità dell'azione di divisione ereditaria rispetto a quella di riduzione, il giudicato sullo scioglimento della comunione ereditaria in seguito all'apertura della successione legittima non comporta un giudicato implicito sull'insussistenza della lesione della quota di legittima, sicchè ciascun coerede condividente, pur dopo la sentenza di divisione divenuta definitiva, può esperire l'azione di riduzione della donazione compiuta in vita dal "de cuius" in favore di altro coerede dispensato dalla collazione, chiedendo la reintegrazione della quota di riserva e le conseguenti restituzioni”.
La Corte ritiene che le singole doglianze mosse dagli appellanti sugli accertamenti del CTU sono infondate per le ragioni che seguono, ad eccezione di una che, in realtà ha una incidenza sulla decisone quasi irrilevante.
In particolare:
11 1) il CTU e il Tribunale non avrebbero tenuto conto della circostanza che la quota di Persona_2
(1/3) sugli immobili siti in Catania, via Mulino a Vento n.45-47-59 e via Del Principe n.178,
[...]
sono stati oggetto di vendita disposta con decreto del 12.09.2019 dal Giudice delegato, Dott. Ciraolo, nella procedura n. 130/2009 R. Fall. L'assunto è errato, atteso che in sede fallimentare si è proceduto alla vendita (v. decreto in atti) della quota indivisa di 1/3 intestata a e Parte_5
, fratelli di , e non della quota di quest'ultima. Controparte_8 Persona_2
2) la stima operata dal CTU della villa sita in Catania, via Galermo n. 139, lasciata al coniuge per la quota di 1/2, sarebbe errata perché il consulente non avrebbe tenuto conto delle irregolarità edilizie esistenti ed avrebbe individuato una zona (D2) di riferimento OMI errata. Ritiene la Corte che il CTU abbia effettuato una attenta descrizione e valutazione dell'immobile - “realizzato negli anni '80 giusta concessione edilizia rilasciata dal Comune di Catania n° 238 del 17/04/1984, insiste su un'area complessiva di circa 4000 mq.” - nonché delle sue caratteristiche strutturali, costruttive e manutentive.
Ha correttamente individuato l'ubicazione e il territorio e ha effettuato una stima sia con metodo sintetico comparativo che analitico, individuando il valore commerciale medio all'epoca dell'apertura della successione. CP_ L'Ing. sul punto, ha aggiunto che: “Dal sopralluogo effettuato in contraddittorio con le parti si è riscontrata la sostanziale conformità con la planimetria catastale ad eccezion fatta di alcune irrilevanti modifiche interne al piano seminterrato”. Le superiori generiche e non documentate doglianze non possono trovare, pertanto, accoglimento.
3) gli appellanti deducono che: “per l'immobile sito in Catania via del Principe n.178 il CTU nella sua relazione afferma che le strutture interne in c.a. sono state realizzate senza la prescritta autorizzazione ai sensi delle L. 64/74 e che “l'immobile …………è stato modificato mediante fusione ed accorpamento del sub 1 e del sub 2 in unica unità immobiliare……… in assenza di concessione edilizia………” “che lo stesso, poiché ricade in zona omogenea “D1” del vigente PRG del Comune di
Catania, lo stesso non risulta sanabile”, ma non ha computato e/o applicato nella stima alcuna percentuale di abbattimento, né gli ulteriori costi collegati ad eventuali danni alla struttura dell'edificio derivanti dalla futura demolizione”. L'assunto non è corretto, né condivisibile, atteso che il CTU, dando atto della non sanabilità dell'immobile (in mancanza di richieste di condono edilizio o di concessione in sanatoria), ha proceduto alla stima dell'area di sedime su cui insiste l'immobile, detraendo i costi di demolizione dell'opera abusiva, e giungendo all'esiguo valore di euro 3.600,00 (v. pag. 52 – 54).
12 4) lamenta genericamente che il CTU avrebbe omesso di individuare e descrivere Parte_1
la reale situazione contabile della società e il metodo di stima delle quote della Parte_4
pari al 12,50 %. CP_3
Anche tale assunto non è condivisibile, atteso che il CTU (v. pagg. 13 e ss., 55 e 56) ha effettuato una attenta e approfondita valutazione delle quote societarie oggetto della successione mortis causa, sulla scorta dell'allegata relazione della Dott.ssa che ha esaminato la situazione finanziaria e Per_5
patrimoniale delle due società interessate.
5) in sede di note conclusive, la difesa di , lamenta, altresì, che: “nel determinare Parte_1
la massa ereditaria, il diritto reale di abitazione riservato al coniuge superstite dall'art. 540 comma 2
c.c. non incide in alcun modo nella determinazione del relictum, ma rileva esclusivamente ai fini del calcolo della legittima complessiva spettante al coniuge, nel senso che, qualora il valore dei diritti del coniuge sulla casa familiare superi la disponibile ma l'eccedenza sia comunque contenuta nella legittima del coniuge, quest'ultimo, dopo avere prelevato tali diritti secondo la regola dei legati di specie, mantiene il diritto di avere in proprietà, nella qualità di legittimario, la parte della legittima non assorbita dai diritti sulla casa familiare (Cass. n. 4008 del 2023).
Di conseguenza, la porzione disponibile andava determinata, a norma dell'art. 556 cod. civ., considerando il valore del "relictum" (e del "donatum", se vi sia stato) comprensivo del valore capitale della casa familiare in piena proprietà (cfr. Cass. n. 4008 del 2023; Cass. n. 9651/2013;
Cass. n. 26741/2017)”.
Tale generica doglianza, la quale non specifica quale errore abbia commesso il CTU e in quale fase o passaggio del lungo e articolato percorso tecnico – valutativo sussistano degli errori, non è stata mai formulata nel corso del giudizio di primo grado o con l'atto di appello. La stessa, comunque, non appare fondata, atteso che il CTU, richiamando correttamente l'art. 540 c.c. ha individuato la quota complessiva di legittima spettante al coniuge nella misura di 1/4 del patrimonio + il diritto di abitazione allo stesso spettante, il cui valore grava sulla quota disponibile, nel rispetto della richiamata pronuncia (Cass. Sez. II, 4008/2023).
L'unica condivisibile doglianza formulata dagli appellanti attiene all'erronea “inclusione nel patrimonio della quota pari a 42,32/1000 millesimi sull'immobile sito al numero civico 72 di via
Vagliasindi, sebbene trattasi di un bene condominiale ex art.117 c.c. alloggio del portiere ricompreso nella vendita del 2016”. Invero, con la vendita degli immobili di via Vagliasindi nn. 68, 70 e 72 (un appartamento e due garage), effettuata in corso di causa, sono state alienate “le inerenti accessioni e pertinenze…, e la comproprietà di tutte le parti comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 c.c. e
13 risultanti dai titoli di provenienza…” (v. art. 2 dell'atto pubblico del 7.9.2016) e, di conseguenza, anche la quota indivisa dell'alloggio condominiale del portiere.
Nonostante il CTU abbia ricompreso tale bene nell'asse ereditario, il modesto valore della quota, pari a euro 6.146,98, non ha influito, se non in minima parte, sull'elevato valore del compendio ereditario e, di conseguenza, sulla lesione della quota spettante ad . Trattasi, peraltro, di un bene CP_2
condominiale accessorio a immobili lasciati in eredità alle sorelle e Parte_1 [...]
, rimaste sostanzialmente estranee alla riduzione testamentaria e alla conseguenziale CP_4 condanna al pagamento del valore pecuniario dell'accertata lesione.
Alla luce di quanto sopra dedotto, non sussistono valide ragioni per richiamare il CTU o per disporre una nuova consulenza.
Con il quarto motivo di appello si duole della circostanza che la Curatela del Parte_1
Fallimento di della Parte_6 Parte_7
avrebbero incassato euro 94.870,42 a seguito della compravendita del 7.9.2016
[...]
pregiudicando le sue ragioni e ne chiede la restituzione alla massa ereditaria, oltre al risarcimento.
Aldilà della genericità e sinteticità del motivo di impugnazione, le cui ragioni appaiono poco comprensibili, la domanda di restituzione/risarcimento è nuova e non ammissibile ex art. 345 c.p.c. e peraltro riguarda l'oggetto di un atto pubblico di compravendita nell'ambito del quale Parte_1
unitamente al padre e ai fratelli, ha dettagliatamente e ampiamente concordato con la Curatela
[...]
la precisa ripartizione del prezzo di vendita degli immobili. Non si comprende quale pregiudizio l'appellante abbia subito dalla predetta vendita.
Con un ulteriore motivo, anche l'appellante si duole di essere stato Parte_2
condannato a pagare al Curatore del fallimento la somma di euro 10.433,45 nonostante il CTU, nella prima relazione, abbia individuato una lesione anche della sua quota di legittima. Il motivo non è fondato in ragione della circostanza che la lesione originariamente accertata dal CTU (v. pag. 64) era frutto di una diversa valutazione del valore dell'asse ereditario e delle rispettive quote ricevute dagli eredi testamentari. A seguito della vendita del 7.9.2016, si è proceduto ad un nuovo ricalcolo che, come già spiegato, ha escluso la riduzione delle disposizioni testamentarie delle sorelle CP_2 Pt_1
e , i cui beni immobili ricevuti dalla madre sono stati venduti e il cui ricavato è
[...] Controparte_4
stato diviso tra tutti gli eredi, e ha individuato la lesione della quota di nelle maggiori CP_2
attribuzioni patrimoniali effettuate dalla de cuius in favore del marito e del figlio . Parte_2
Con l'ultimo motivo di entrambi gli appelli, è stata impugnata la statuizione sulle spese di lite e delle due consulenze d'ufficio poste dal Tribunale a carico, in via solidale, di Parte_2
14 ed anche quali eredi di Parte_1 Controparte_4 Controparte_1
SO
Secondo l'assunto difensivo le spese inerenti al richiamo del CTU andavano poste a carico della
Curatela in ragione del suo comportamento omissivo, per non avere tempestivamente informato il
Tribunale della vendita intervenuta in corso di causa.
E ancora, le spese di lite e di CTU, poiché finalizzate a quantificare le quote ereditarie, andavano comunque compensate tra le parti ex art. 92 comma 2 c.p.c.
Il motivo non è fondato atteso che la nomina del CTU è stata giustificata dalla necessità di verificare la fondatezza della domanda attorea, al fine di accertare il valore del compendio ereditario, la quota di riserva spettante ad e la quota disponibile di cui la madre poteva disporre. Anche il CP_2
supplemento di perizia ha trovato ampia giustificazione nella compravendita effettuata dalle parti in corso di causa e nessuna responsabilità sul punto può essere addebitata al appellato che, in CP_2
ragione di un contratto preliminare stipulato da e dai figli , SO Parte_2
e , e dei relativi effetti obbligatori, ha aderito e partecipato alla vendita, Parte_1 Controparte_4
anche al fine di evitare pregiudizievoli conseguenze in caso di inadempimento.
Nella fattispecie, pertanto, seppure la domanda di reintegra è stata accolta in misura inferiore alla richiesta originaria, è stato correttamente applicato l'art. 91 c.p.c., in ragione della sostanziale soccombenza di tutti gli eredi convenuti che si sono sempre fermamente opposti alle domande di riduzione delle disposizioni testamentarie e di reintegra della quota di legittima e sono rimasti soccombenti anche rispetto alla domanda riconvenzionale inerente alla presunta donazione indiretta ricevuta da con l'atto pubblico del 28.12.1995. CP_2
Anche le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, sono poste solidalmente a carico di
, , e , Parte_1 Controparte_1 Parte_2 Controparte_4
anche quali eredi testamentari di , e si liquidano come in dispositivo, tenendo SO
conto del valore dichiarato dagli appellanti e del quantum oggetto di condanna (scaglione da euro
52.000,01 a euro 260.000,00), nonché dell'attività difensiva di media complessità svolta dalle parti, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, e quelli minimi per la fase di trattazione, in mancanza di attività a contenuto istruttorio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta gli appelli proposti da , Parte_1 [...]
e nei confronti del , del Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
Controparte_3
e di avverso la sentenza n. 1942/2023 emessa dalla Terza Sezione
[...] Controparte_4
15 Civile del Tribunale di Catania, in composizione collegiale, in data 4.5.2023 nel giudizio iscritto al n.
11000/2012 R.G.
Condanna, in solido, , , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
, anche quali eredi testamentari di , alla rifusione delle Parte_2 SO
spese di lite in favore del e del CP_2 Controparte_2 [...]
che liquida in complessivi euro 11.268,00 Controparte_3
di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase di trattazione ed euro 4.253,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali
(15%).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli dagli stessi proposti, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in data 3.6.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
16