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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/03/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 580 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno
2025, promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BONINSEGNA LUCA in forza di procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
attore opponente
contro
(C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1
convenuta opposta
In punto: contratti bancari;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza – pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. (aggiunto dal d.lgs n. 149/2022) – viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella
“succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt.
132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed osservato:
- che con decreto ingiuntivo n. 2807/2024, emesso in data 28.11.2024 su ricorso di il Tribunale di Verona ha ingiunto a di pagare alla Controparte_1 Parte_1 parte ricorrente – in forza della fideiussione omnibus limitata sino alla concorrenza di
€ 150.000,00 sottoscritta in data 8.10.2004 e poi estesa sino alla concorrenza di €
350.000,00 in data 21.06.2007 – la somma residua di euro 45.389,16 dovuta dalla debitrice principale (nel frattempo Controparte_2 fallita), in forza del contratto di mutuo dell'importo di € 104.000,00 da essa sottoscritto in data 6.03.2008 con la oltre interessi e spese Controparte_3 della procedura monitoria;
- che avverso tale decreto ha proposto opposizione , eccependo: Parte_1
i) il difetto di legittimazione attiva di ii) la nullità della fideius- Controparte_1 sione ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990 per conformità della stessa al modello ABI dell'11.07.2003 e la conseguente decadenza di
[...] dalla garanzia fideiussoria, con conseguente liberazione del fideiussore, CP_1 ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
- che successivamente, in data 26.2.2025, il procuratore dell'opponente, a tanto legittimato dalla procura in atti, ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e all'udienza del 19.3.2025, svoltasi in trattazione scritta, il procuratore di parte attrice opponente ha ribadito la predetta rinuncia, concludendo per la dichiarazione di estinzione del processo senza pronuncia sulle spese;
- che nessuno è costituito per parte convenuta opposta e pertanto non si rende necessaria alcuna accettazione;
visto l'art. 306 c.p.c. ed osservato che – trattandosi di processo devoluto alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica, nel quale il Giudice Unico opera in funzione di organo decidente – la dichiarazione di estinzione va effettuata con sentenza (Cass. 14592/2007; Cass. 6023/2007; Cass. 950/2018);
ritenuto che nulla debba essere disposto in ordine alle spese processuali in ragione della mancata costituzione della convenuta opposta;
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe:
a) dichiara estinto il processo;
b) nulla in ordine alle spese processuali.
Così deciso in Verona, il 25.3.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)