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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/10/2025, n. 3558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3558 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.467 nell'anno 2025 RG
TRA
, avv. A IEVA Parte_1 ricorrente
E
avv. FARETRA A Controparte_1
resistente conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2024 premesso di essere alle dipendenze dell' , l'istante con CP_1 la qualifica di infermiere presso il 118 dal 2020 al 2025 ha dedotto di non aver percepito l'indennità di turno nel periodo di ferie. Concludeva costei, pertanto, con la richiesta di condannare la convenuta al pagamento dell'indennità anzidetta nei termini ivi indicati in dettaglio oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese. Con Si costituiva in giudizio l he contestava in fatto e diritto quanto sostenuto dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza.
2. Su una fattispecie analoga si è espressa la Sezione con la sentenza del 24.6.2024 della Dott. Traversa le cui argomentazioni sono condivise e vengono di seguito anche integralmente trasposte ex art. 118 disp. att. c.p.c.:” Con ricorso depositato in data 27.07.2023, in veste di dipendente dell' dal Parte_2 Parte_3
16.12.1993, con qualifica di operatore tecnico specializzato – autista senior di autombulanza (liv. C3 C.C.N.L. Comparto
Sanità Pubblica, 36 ore settimanali articolate su tre turni) presso il reparto di Medicina e Chirurgia d'Urgenza (Servizio
Pronto Soccorso) dell'ospedale San Paolo di lamentava la mancata erogazione dell'indennità di turno, di cui all'art. 86, Pt_3 comma 3, C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2016-2018, per i giorni di ferie usufruiti nei mesi di luglio 2018, settembre
2019, marzo 2020, agosto 2021, giugno 2022 e gennaio 2023; adiva, pertanto, questo Tribunale del lavoro al fine di veder condannata l' al relativo pagamento, oltre interessi legali. L' si costituiva in giudizio ed eccepiva Parte_3 Parte_3
l'infondatezza della domanda in fatto e diritto. Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale. Il ricorso è infondato. L'art. 86, comma 3, C.C.N.L.
Comparto Sanità Pubblica 2016-2018 dispone che “al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49”, purché vi sia una “effettiva rotazione del personale nei tre turni”. L'indennità, come ripreso anche dall'art. 106, comma 2, C.C.N.L. Comparto Sanità
Pubblica 2019-2021, “non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”. Inoltre, ai sensi dell'art. 49 C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2019-2021, la retribuzione spettante durante i periodi feriali, di cui all'art. 94, comma 2, lett. c), è costituita dalla “retribuzione base mensile di cui alla lettera b), dalla retribuzione individuale di anzianità, dall'indennità di posizione o indennità di funzione, indennità di qualificazione professionale e da altri eventuali assegni personali o indennità in godimento a carattere fisso e continuativo comunque denominati corrisposti per tredici mensilità”, non venendo, dunque, ricompresa nell'elenco l'indennità di turno. Nel caso di specie, con riferimento ai periodi di luglio 2018, settembre 2019, marzo 2020, agosto 2021, giugno 2022 e gennaio 2023,
l' ha corrisposto al ricorrente, operatore tecnico inquadrato nel livello C3 e che svolge le mansioni di autista di Parte_3 autombulanza secondo un orario di lavoro articolato su tre turni, l'indennità di turno per un numero di giorni corrispondente alla somma dei turni di servizio effettivamente svolti e dei relativi riposi compensativi. Sono stati correttamente esclusi dal calcolo i periodi di ferie usufruiti, in quanto, alla luce dell'interpretazione letterale delle norme sopra richiamate, l'indennità di turno non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, quindi anche per ferie, salvo per i riposi compensativi. Infatti, la percezione dell'indennità, per cui è causa, è legata esclusivamente allo svolgimento effettivo del turno di lavoro. In conclusione, la domanda va respinta.”. Applicando le coordinate ermeneutiche testè riferite, la domanda è infondata sotto tutti i profili e va pertanto rigettata (cfr. anche sentenza della Sezione del
20.3.2025 della dott. Campanile).
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n.
15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
4. Le oscillazioni pretorie registratesi in materia giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 2.10.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.467 nell'anno 2025 RG
TRA
, avv. A IEVA Parte_1 ricorrente
E
avv. FARETRA A Controparte_1
resistente conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2024 premesso di essere alle dipendenze dell' , l'istante con CP_1 la qualifica di infermiere presso il 118 dal 2020 al 2025 ha dedotto di non aver percepito l'indennità di turno nel periodo di ferie. Concludeva costei, pertanto, con la richiesta di condannare la convenuta al pagamento dell'indennità anzidetta nei termini ivi indicati in dettaglio oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese. Con Si costituiva in giudizio l he contestava in fatto e diritto quanto sostenuto dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza.
2. Su una fattispecie analoga si è espressa la Sezione con la sentenza del 24.6.2024 della Dott. Traversa le cui argomentazioni sono condivise e vengono di seguito anche integralmente trasposte ex art. 118 disp. att. c.p.c.:” Con ricorso depositato in data 27.07.2023, in veste di dipendente dell' dal Parte_2 Parte_3
16.12.1993, con qualifica di operatore tecnico specializzato – autista senior di autombulanza (liv. C3 C.C.N.L. Comparto
Sanità Pubblica, 36 ore settimanali articolate su tre turni) presso il reparto di Medicina e Chirurgia d'Urgenza (Servizio
Pronto Soccorso) dell'ospedale San Paolo di lamentava la mancata erogazione dell'indennità di turno, di cui all'art. 86, Pt_3 comma 3, C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2016-2018, per i giorni di ferie usufruiti nei mesi di luglio 2018, settembre
2019, marzo 2020, agosto 2021, giugno 2022 e gennaio 2023; adiva, pertanto, questo Tribunale del lavoro al fine di veder condannata l' al relativo pagamento, oltre interessi legali. L' si costituiva in giudizio ed eccepiva Parte_3 Parte_3
l'infondatezza della domanda in fatto e diritto. Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale. Il ricorso è infondato. L'art. 86, comma 3, C.C.N.L.
Comparto Sanità Pubblica 2016-2018 dispone che “al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49”, purché vi sia una “effettiva rotazione del personale nei tre turni”. L'indennità, come ripreso anche dall'art. 106, comma 2, C.C.N.L. Comparto Sanità
Pubblica 2019-2021, “non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”. Inoltre, ai sensi dell'art. 49 C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2019-2021, la retribuzione spettante durante i periodi feriali, di cui all'art. 94, comma 2, lett. c), è costituita dalla “retribuzione base mensile di cui alla lettera b), dalla retribuzione individuale di anzianità, dall'indennità di posizione o indennità di funzione, indennità di qualificazione professionale e da altri eventuali assegni personali o indennità in godimento a carattere fisso e continuativo comunque denominati corrisposti per tredici mensilità”, non venendo, dunque, ricompresa nell'elenco l'indennità di turno. Nel caso di specie, con riferimento ai periodi di luglio 2018, settembre 2019, marzo 2020, agosto 2021, giugno 2022 e gennaio 2023,
l' ha corrisposto al ricorrente, operatore tecnico inquadrato nel livello C3 e che svolge le mansioni di autista di Parte_3 autombulanza secondo un orario di lavoro articolato su tre turni, l'indennità di turno per un numero di giorni corrispondente alla somma dei turni di servizio effettivamente svolti e dei relativi riposi compensativi. Sono stati correttamente esclusi dal calcolo i periodi di ferie usufruiti, in quanto, alla luce dell'interpretazione letterale delle norme sopra richiamate, l'indennità di turno non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, quindi anche per ferie, salvo per i riposi compensativi. Infatti, la percezione dell'indennità, per cui è causa, è legata esclusivamente allo svolgimento effettivo del turno di lavoro. In conclusione, la domanda va respinta.”. Applicando le coordinate ermeneutiche testè riferite, la domanda è infondata sotto tutti i profili e va pertanto rigettata (cfr. anche sentenza della Sezione del
20.3.2025 della dott. Campanile).
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n.
15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
4. Le oscillazioni pretorie registratesi in materia giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 2.10.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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