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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/11/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1315 / 2024 R.G. ;
promosso da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. COMBA Parte_1 C.F._1
ED ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in PIAZZA VELASCA 8 20122
MILANO;
- appellante contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. BALAS GIAMPAOLO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in PIAZZA DELLA LIBERTA' 10 ROMA;
- parte appellata
e contro
1 (c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. MASSIMILIANO FANTINO ed elettivamente domiciliata in CUNEO, corso Nizza
13, presso il suo Studio;
- parte appellata
e contro c.f. ), rappresentata Controparte_3 P.IVA_3
e difesa dagli Avv.ti Giovanni Luigi GRANERIS e Paolo GRANERIS ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in , C.so Caduti per la Libertà 30; CP_3
- parte appellata
Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Torino, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto, in riforma della impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo,
CON RIFERIMENTO AL PRIMO ED UNICO MOTIVO DI APPELLO: a) accertare e dichiarare la nullità per violazione della normativa Antitrust della c.d. clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. contenuta (art. 6) nella fideiussione omnibus rilasciata da Pt_1
; b) conseguentemente, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del creditore
[...]
( ) dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore Controparte_1
per violazione del termine semestrale ex art. 1957 c.c. in considerazione Parte_1 del fatto che, dalla “scadenza dell'obbligazione principale” (17.10.2018), nei successivi sei mesi il creditore non ha formulato alcuna “istanza” ex art. 1957 c.c.; c) conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della cartella di pagamento n.
03720200002893645/001 e relativa iscrizione a ruolo n. 2020/000762; d) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
2 Per parte appellata : “Rigettarsi, in quanto infondato in fatto Controparte_1 ed in diritto, l'appello alla Sentenza n. 366 del Tribunale di Cuneo (Giudice dott.ssa Chiara
Martello) pubblicata in data 26.04.2024 a definizione della causa civile RG 41/2022, promosso dall'appellante sig. , con la conseguente condanna di questo alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato Controparte_4
[...]
In ogni caso, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., si ribadiscono e confermano tutte le domande, eccezioni e conclusioni, nessuna esclusa, già assunte nel giudizio di prime cure (r.g. n. 41/2022 Tribunale di Cuneo), che vengono qui integralmente ed espressamente riproposte e confermate:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
In via pregiudiziale: si eccepisce l'incompetenza funzionale inderogabile (per materia) del
Tribunale di Cuneo adito per essere funzionalmente ed inderogabilmente competente ai sensi dell'art. 18 D.lgs 3/2017 il Tribunale di Milano - Sezione Specializzata imprese in materia Antitrust (Sezioni specializzate in materia di impresa ai sensi dell'art. 3 e 4 del d. lgs. n. 168 del 2003), trattandosi di materia di antitrust con domanda di nullità del Contratto di fideiussione del 15.09.2005 e degli atti integrativi (all. 4-5), in quanto asseritamente stipulato a valle dell'intesa illecita sanzionata da BA d'TA con provvedimento n.
55/2005 e, come tale in violazione dell'art. 2 L. 287/1990.
In via preliminare:
- si compiaccia il Giudice adito di differire, ai sensi dell'art. 269 c.p.c. ed art. 106 c.p.c. la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire alla convenuta opposta
[...]
la citazione del terzo Controparte_5 Controparte_3
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_3
con sede legale in Piazza del Popolo, 15, Savigliano (CN), PEC:
ciò nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. per Email_1
la relativa costituzione in giudizio del terzo.
Nel merito:
1) Rigettarsi, in quanto infondate, tutte le domande ed eccezioni, nessuna esclusa, promosse dall'opponente sig. e, per l'effetto, confermarsi il credito portato dalla Parte_1
Cartella di pagamento n. 03720200002893645/001 notificata dall' Controparte_2
, a seguito di ruolo n. 2020/000762 emesso da
[...] [...]
per la posizione n. 474693 ex Lege 662/1996, Controparte_6
3 dell'importo di € 121.923,26 oltre oneri, derivante dall'escussione della garanzia prestata in favore di Spese di lite rifuse. Controparte_3
2) Nelle denegata ipotesi di accoglimento delle domande ed eccezioni dell'opponente inerente l'efficacia e/o validità e/o nullità della fideiussione sottoscritta tra l'opponente sig.
e la il 15.09.2005 e successivi atti Pt_1 Controparte_3
fideiussori (cfr. all. 4 - 5) ovvero di accoglimento di ogni domanda e/o eccezione relativa all'inefficacia e/o decadenza e/o inoperatività dalle fideiussioni medesime, anche ai sensi e per effetto delle eccezioni di cui agli artt. 1955 c.c. e 1957 c.c., condannarsi
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a titolo Controparte_3
di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, anche nella prospettiva di violazione del principio di correttezza e buona fede contrattuale ex art. ex art. 1175 c.c. e art. 1375 c.c., a manlevare e/o tenere indenne la convenuta opposta
[...] dalla condanna di quest'ultima al pagamento Controparte_5 delle spese processuali ed oneri di legge in favore dell'attore opponente e delle altre parti processuali. In ogni caso, con la rifusione delle spese processuali”.
Per parte appellata : “In via pregiudiziale CP_7
Per le ragioni di cui al primo motivo della presente comparsa di costituzione e risposta,
Voglia la Corte di Appello di Torino dichiarare inammissibile – perché tardivamente proposto
– l'appello proposto dal signor avverso la sentenza n°366/2024 del Tribunale Parte_1
di Cuneo
In via principale
Accertata e dichiarata l'estraneità di in ordine all'unico Controparte_2 motivo di appello proposto dal signor e, in ogni caso, l'estraneità dalla stessa Parte_1 ai fatti per cui è causa, Voglia la Corte d'Appello di Torino respingere ogni domanda proposta nei suoi confronti dalla medesima parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza
n° 366/2024 resa dal Tribunale di Cuneo nel giudizio RG 41/2022;
In ogni caso
Voglia l'adita Corte d'Appello di Torino respingere il gravame proposto dal signor Pt_1 confermando la sentenza n°366/2024 del Tribunale di Cuneo e, per l'effetto,
[...]
dichiarare dovute le somme di cui alla cartella esattoriale 03720200002893645001 notificata al medesimo signor il 25-10-2021. Parte_1
Con il favore delle spese”.
4 Per parte appellata : “Contrariis rejectis;
Controparte_3 dichiarare inammissibile perché tardivo l'appello avversario.
In stretto subordine respingerlo, in quanto infondato anche nel merito.
In ogni caso con il favore delle spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1. – ha rilasciato in data 15.09.2005 in favore della Parte_1 Controparte_3
una fideiussione omnibus a garanzia di tutte le obbligazioni contratte da CENTROMETAL
s.r.l. (successivamente ABC IMPIANTI) nei confronti della banca.
1.2 – Il successivo 23.04.2015 CENTROMETAL e hanno concluso il Controparte_3 contratto di mutuo n. 03/21/53522 di € 300.000, con l'intervento del Fondo di Garanzia PMI per l'importo massimo garantito di € 240.000.
1.3 – CENTROMETAL s.r.l. si è resa inadempiente nel rimborso rateale del mutuo ed è stata successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di Cuneo con sent. n. 33/2019 del
23.10.2019.
1.4 – ha perciò escusso dal Controparte_3 Controparte_8
, come ente gestore del Fondo PMI, la garanzia fideiussoria per il
[...] credito residuo, nei limiti dell'importo massimo garantito;
a seguito del pagamento, il si è surrogato ex art. 1203 c.c. nel credito di Controparte_1 [...]
verso il fideiussore della debitrice principale CENTROMETAL ed ha avviato il CP_3 recupero forzoso del suo credito a norma dell'art. 9 d.lgs. 123/99, iscrivendo a ruolo il relativo importo ed affidandone la riscossione ad . CP_7
Il 25.10.2021 ha perciò ricevuto da la notifica della cartella di Parte_1 CP_7 pagamento n. 03720200002893645/001, per un importo di € 121.923,26.
1.5 – Avverso la predetta cartella di pagamento ha proposto opposizione Parte_1
pre-esecutiva (di merito) ex art. 615, 1° co., c.p.c. dinanzi al Tribunale di Cuneo, con istanza di sospensione del titolo, contestando (a) l'inesistenza di un previo titolo esecutivo
5 occorrente per l'iscrizione a ruolo e (b) la nullità parziale della fideiussione omnibus a suo tempo rilasciata a favore di , circoscritta alla clausola derogativa Controparte_3 dell'art. 1957 c.c., per violazione della normativa Antitrust in relazione al provvedimento n.
55/2005 della BA d'TA e conseguente intervenuta decadenza della banca creditrice per inosservanza del semestrale dell'art. 1957 c.c.
La causa è stata instaurata nei confronti di , e Controparte_1 CP_7 [...]
. CP_3
1.6 – Con sent. n. 366/2024, pubblicata il 26.04.2024, il Tribunale di Cuneo ha rigettato l'opposizione, sulla scorta dei seguenti rilievi:
- il credito di , corrispondente al credito già di Controparte_1 [...]
nel quale l'istituto gestore del Fondo PMI si era surrogato ex art. 1203 c.c., CP_3 aveva natura pubblicistica e poteva essere riscosso, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 123/99, come interpretato dalla giurisprudenza, mediante procedura esattoriale secondo il d.lgs. 46/99, non trovando applicazione la limitazione prevista per i soli crediti di natura privatistica (tali non erano i crediti del Fondo PMI) dall'art. 21 del medesimo d.lgs. 46/99;
- nel merito, si doveva escludere la decadenza della banca originaria creditrice dalla garanzia a norma dell'art. 1957 c.c.: il fallimento della debitrice principale CENTROMETAL era stato dichiarato il 23.10.2019 e a quella data si doveva collocare il dies a quo di decorrenza del termine previsto dall'art. 1957 c.c.; si era attivata nei Controparte_3
due mesi dal fallimento depositando la domanda di ammissione al passivo il 3.12.2019 e poi impugnando, con opposizione allo stato passivo, la decisione negativa del G.D., e tanto bastava a ritenere soddisfatto l'onere previsto dall'art. 1957 cit.
Le spese sono state tuttavia compensate, stante le incertezze giurisprudenziali sui temi trattati.
2. – L'appello di e l'unico motivo di impugnazione. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la , contestando, con un Parte_1 unico motivo di gravame, l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale avrebbe omesso di accertare e dichiarare la nullità della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. per violazione dell'art. 2 l. 287/90, l'intervenuta decadenza del creditore per violazione del termine semestrale e la conseguente nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento: ribadita la nullità ex artt. 1419 c.c. e 2 l. 287/90 della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione omnibus a suo tempo sottoscritta da esso appellante con la
6 , per quanto disposto dalla BA d'TA con provvedimento n. Controparte_3
55/2005, e la conseguente piena operatività, nel caso di specie, dell'art. 1957 c.c., la data di decorrenza del termine semestrale andava correttamente collocata al momento in cui la banca aveva dichiarato di attivare la clausola risolutiva espressa con missiva del
17.10.2018, rendendo immediatamente esigibile l'intera somma, e non dalla dichiarazione del fallimento il 23.10.2019; in rapporto a quella data, la prima azione intrapresa da
[...]
contro la debitrice principale era, appunto, la domanda di ammissione al CP_3 passivo risalente al 3.12.2019, quindi oltre i sei mesi dell'art. 1957 c.c.
L'appello risulta notificato in data 26.11.2024, ossia, se si computa la sospensione feriale, sei mesi dopo la pubblicazione, il 26.04.2024, della sentenza di primo grado e sette mesi dopo tale evento, se non si considera la sospensione feriale ex lege 742/67.
2.1 – Si è costituito il , eccependo preliminarmente la Controparte_1 inammissibilità per tardività dell'appello, qualificata la domanda proposta come opposizione pre-esecutiva, come tale non soggetta a sospensione feriale dei termini ex lege 742/67, e nel merito, sostenendo che nessuna decadenza ex art. 1957 c.c. si era prodotta nel caso in esame.
2.2 – Si è costituita , eccependo anch'essa la tardività dell'appello e la propria CP_7 estraneità alle contestazioni sollevate dall'appellante-opponente in primo grado, che riguardavano il merito della pretesa creditoria iscritta a ruolo, e non la regolarità della procedura esecutiva esattoriale, affidata ad essa . CP_2
2.3 – Si è costituita, infine, anche , eccependo anch'essa la tardività Controparte_3 del gravame, correttamente calcolato il termine “lungo” come comprensivo anche del periodo di sospensione feriale;
nel merito, ha osservato che l'allegazione relativa alla decorrenza del termine semestrale dell'art. 1957 c.c. dalla revoca (rectius: risoluzione ex art. 1456 c.c.) del mutuo, anziché dalla data del fallimento della debitrice principale, era da ritenersi tardiva, perché effettuata dall'allora attore in opposizione solo nella seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.; la banca ripropone in subordine, a norma dell'art. 346
c.p.c., le difese già svolte in primo grado, ossia che non di fideiussione ma di garanzia a prima richiesta si tratterebbe, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c., e che non vi sarebbe prova di una partecipazione di essa banca ad un'intesa limitativa della
7 concorrenza, tenuto conto che la fideiussione omnibus in esame risale al 2017 e che il provvedimento della BA d'TA n. 55/2005 si riferisce al periodo 2002-2005.
2.4 – Il Consigliere istruttore, sul rilievo dell'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, ha rinviato a udienza pubblica per la discussione orale, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
2.5 – Il rilievo preliminare dell''eccezione di inammissibilità per tardività del gravame deve essere confermato in questa sede decisoria.
2.6 – E' principio più volte affermato, in tema di riscossione a mezzo ruolo, che la cartella di pagamento abbia una funzione assimilabile all'atto di precetto, poiché preannuncia analogamente l'avvio dell'azione esecutiva esattoriale, e che le relative contestazioni vadano perciò proposte dinanzi al giudice ordinario nelle forme e nei termini di cui agli artt.
615 e 617 c.p.c. (ex coeteris, Cass., 11.02.2021, n. 6833; nello stesso senso, di questa
Sezione, App. Torino, 3.07.2023, n. 662).
D'altro canto, il giudice di primo grado ha qualificato le domande proposte dal Parte_1 come opposizione ai sensi dell'art. 615, 1° co., c.p.c.; e per il principio della apparenza, che condiziona la scelta del mezzo di impugnazione esperibile (e dunque, anche del relativo termine di impugnazione), la Corte è vincolata da tale qualificazione, nel senso che non può diversamente riqualificare le domande rispetto a quanto ritenuto dal giudicante di prime cure
(vds., per tutte, Cass., 26.05.2017, n. 13.381: “L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere effettuata, in base al principio dell'apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza, sicchè soltanto ove il giudice dell'esecuzione non abbia fornito alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta il giudice della impugnazione deve provvedere alla qualificazione, anche d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima”).
Del tutto priva di rilievo, ai fini dell'applicazione della disciplina della riscossione mediante ruoli esattoriali, di cui al D.P.R. 602/73, è la circostanza che non si tratti di crediti tributari, bensì di crediti nascenti dal recupero di contributi pubblici revocati.
L'art. 9, co. 5, d.lgs. 123/98 prevede infatti che al recupero dei crediti restitutori derivanti dalla revoca di contributi pubblici (revoca intesa in un'accezione ampia, come comprensiva
8 di tutti i casi in cui si tratti di recuperare il sacrifico patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello sviluppo delle attività produttive: cfr. Cass.,
31.05.2019, n. 14.915), si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, co. 2, D.P.R.
43/88 (il quale, a sua volta, richiama le procedure di riscossione di cui al D.P.R. 602/73), delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.
In linea di continuità con tale disposizione si pone, poi, l'art. 8 bis d.l. 3/2015.
2.7 – Se dunque le domande proposte dall'appellante è una opposizione pre- Parte_1
esecutiva ex art. 615 c.p.c., ad essa non si applica la sospensione feriale (art. 92 l. Ord. giud., richiamato dall'art. 3 l. 742/69, applicabile a tutti i tipi di opposizione, anche formali: da ultimo, Cass., 28.08.2024, n. 23.216), ed il termine “lungo” per l'impugnazione, decorrente dal deposito della sentenza impugnata il 26.04.2024, risultava ormai trascorso al momento della notifica, il 26.11.2024, della citazione in appello.
3. – Conclusioni e spese.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate nei minimi tariffari, stante la semplicità della controversia, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
e
[...] CP_7 Controparte_3
avverso la sent. n. 366/2024 emessa dal Tribunale di Cuneo in data 26.04.2024, con atto di citazione notificato in data 26.11.2024:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese in favore di ognuna delle parti Parte_1 costituite, spese che liquida, per ciascuna parte, in complessivi € 4.997, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
9 c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 18/11/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Dott. Corrado Croci
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1315 / 2024 R.G. ;
promosso da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. COMBA Parte_1 C.F._1
ED ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in PIAZZA VELASCA 8 20122
MILANO;
- appellante contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. BALAS GIAMPAOLO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in PIAZZA DELLA LIBERTA' 10 ROMA;
- parte appellata
e contro
1 (c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. MASSIMILIANO FANTINO ed elettivamente domiciliata in CUNEO, corso Nizza
13, presso il suo Studio;
- parte appellata
e contro c.f. ), rappresentata Controparte_3 P.IVA_3
e difesa dagli Avv.ti Giovanni Luigi GRANERIS e Paolo GRANERIS ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in , C.so Caduti per la Libertà 30; CP_3
- parte appellata
Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Torino, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto, in riforma della impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo,
CON RIFERIMENTO AL PRIMO ED UNICO MOTIVO DI APPELLO: a) accertare e dichiarare la nullità per violazione della normativa Antitrust della c.d. clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. contenuta (art. 6) nella fideiussione omnibus rilasciata da Pt_1
; b) conseguentemente, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del creditore
[...]
( ) dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore Controparte_1
per violazione del termine semestrale ex art. 1957 c.c. in considerazione Parte_1 del fatto che, dalla “scadenza dell'obbligazione principale” (17.10.2018), nei successivi sei mesi il creditore non ha formulato alcuna “istanza” ex art. 1957 c.c.; c) conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della cartella di pagamento n.
03720200002893645/001 e relativa iscrizione a ruolo n. 2020/000762; d) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
2 Per parte appellata : “Rigettarsi, in quanto infondato in fatto Controparte_1 ed in diritto, l'appello alla Sentenza n. 366 del Tribunale di Cuneo (Giudice dott.ssa Chiara
Martello) pubblicata in data 26.04.2024 a definizione della causa civile RG 41/2022, promosso dall'appellante sig. , con la conseguente condanna di questo alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato Controparte_4
[...]
In ogni caso, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., si ribadiscono e confermano tutte le domande, eccezioni e conclusioni, nessuna esclusa, già assunte nel giudizio di prime cure (r.g. n. 41/2022 Tribunale di Cuneo), che vengono qui integralmente ed espressamente riproposte e confermate:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
In via pregiudiziale: si eccepisce l'incompetenza funzionale inderogabile (per materia) del
Tribunale di Cuneo adito per essere funzionalmente ed inderogabilmente competente ai sensi dell'art. 18 D.lgs 3/2017 il Tribunale di Milano - Sezione Specializzata imprese in materia Antitrust (Sezioni specializzate in materia di impresa ai sensi dell'art. 3 e 4 del d. lgs. n. 168 del 2003), trattandosi di materia di antitrust con domanda di nullità del Contratto di fideiussione del 15.09.2005 e degli atti integrativi (all. 4-5), in quanto asseritamente stipulato a valle dell'intesa illecita sanzionata da BA d'TA con provvedimento n.
55/2005 e, come tale in violazione dell'art. 2 L. 287/1990.
In via preliminare:
- si compiaccia il Giudice adito di differire, ai sensi dell'art. 269 c.p.c. ed art. 106 c.p.c. la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire alla convenuta opposta
[...]
la citazione del terzo Controparte_5 Controparte_3
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_3
con sede legale in Piazza del Popolo, 15, Savigliano (CN), PEC:
ciò nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. per Email_1
la relativa costituzione in giudizio del terzo.
Nel merito:
1) Rigettarsi, in quanto infondate, tutte le domande ed eccezioni, nessuna esclusa, promosse dall'opponente sig. e, per l'effetto, confermarsi il credito portato dalla Parte_1
Cartella di pagamento n. 03720200002893645/001 notificata dall' Controparte_2
, a seguito di ruolo n. 2020/000762 emesso da
[...] [...]
per la posizione n. 474693 ex Lege 662/1996, Controparte_6
3 dell'importo di € 121.923,26 oltre oneri, derivante dall'escussione della garanzia prestata in favore di Spese di lite rifuse. Controparte_3
2) Nelle denegata ipotesi di accoglimento delle domande ed eccezioni dell'opponente inerente l'efficacia e/o validità e/o nullità della fideiussione sottoscritta tra l'opponente sig.
e la il 15.09.2005 e successivi atti Pt_1 Controparte_3
fideiussori (cfr. all. 4 - 5) ovvero di accoglimento di ogni domanda e/o eccezione relativa all'inefficacia e/o decadenza e/o inoperatività dalle fideiussioni medesime, anche ai sensi e per effetto delle eccezioni di cui agli artt. 1955 c.c. e 1957 c.c., condannarsi
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a titolo Controparte_3
di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, anche nella prospettiva di violazione del principio di correttezza e buona fede contrattuale ex art. ex art. 1175 c.c. e art. 1375 c.c., a manlevare e/o tenere indenne la convenuta opposta
[...] dalla condanna di quest'ultima al pagamento Controparte_5 delle spese processuali ed oneri di legge in favore dell'attore opponente e delle altre parti processuali. In ogni caso, con la rifusione delle spese processuali”.
Per parte appellata : “In via pregiudiziale CP_7
Per le ragioni di cui al primo motivo della presente comparsa di costituzione e risposta,
Voglia la Corte di Appello di Torino dichiarare inammissibile – perché tardivamente proposto
– l'appello proposto dal signor avverso la sentenza n°366/2024 del Tribunale Parte_1
di Cuneo
In via principale
Accertata e dichiarata l'estraneità di in ordine all'unico Controparte_2 motivo di appello proposto dal signor e, in ogni caso, l'estraneità dalla stessa Parte_1 ai fatti per cui è causa, Voglia la Corte d'Appello di Torino respingere ogni domanda proposta nei suoi confronti dalla medesima parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza
n° 366/2024 resa dal Tribunale di Cuneo nel giudizio RG 41/2022;
In ogni caso
Voglia l'adita Corte d'Appello di Torino respingere il gravame proposto dal signor Pt_1 confermando la sentenza n°366/2024 del Tribunale di Cuneo e, per l'effetto,
[...]
dichiarare dovute le somme di cui alla cartella esattoriale 03720200002893645001 notificata al medesimo signor il 25-10-2021. Parte_1
Con il favore delle spese”.
4 Per parte appellata : “Contrariis rejectis;
Controparte_3 dichiarare inammissibile perché tardivo l'appello avversario.
In stretto subordine respingerlo, in quanto infondato anche nel merito.
In ogni caso con il favore delle spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1. – ha rilasciato in data 15.09.2005 in favore della Parte_1 Controparte_3
una fideiussione omnibus a garanzia di tutte le obbligazioni contratte da CENTROMETAL
s.r.l. (successivamente ABC IMPIANTI) nei confronti della banca.
1.2 – Il successivo 23.04.2015 CENTROMETAL e hanno concluso il Controparte_3 contratto di mutuo n. 03/21/53522 di € 300.000, con l'intervento del Fondo di Garanzia PMI per l'importo massimo garantito di € 240.000.
1.3 – CENTROMETAL s.r.l. si è resa inadempiente nel rimborso rateale del mutuo ed è stata successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di Cuneo con sent. n. 33/2019 del
23.10.2019.
1.4 – ha perciò escusso dal Controparte_3 Controparte_8
, come ente gestore del Fondo PMI, la garanzia fideiussoria per il
[...] credito residuo, nei limiti dell'importo massimo garantito;
a seguito del pagamento, il si è surrogato ex art. 1203 c.c. nel credito di Controparte_1 [...]
verso il fideiussore della debitrice principale CENTROMETAL ed ha avviato il CP_3 recupero forzoso del suo credito a norma dell'art. 9 d.lgs. 123/99, iscrivendo a ruolo il relativo importo ed affidandone la riscossione ad . CP_7
Il 25.10.2021 ha perciò ricevuto da la notifica della cartella di Parte_1 CP_7 pagamento n. 03720200002893645/001, per un importo di € 121.923,26.
1.5 – Avverso la predetta cartella di pagamento ha proposto opposizione Parte_1
pre-esecutiva (di merito) ex art. 615, 1° co., c.p.c. dinanzi al Tribunale di Cuneo, con istanza di sospensione del titolo, contestando (a) l'inesistenza di un previo titolo esecutivo
5 occorrente per l'iscrizione a ruolo e (b) la nullità parziale della fideiussione omnibus a suo tempo rilasciata a favore di , circoscritta alla clausola derogativa Controparte_3 dell'art. 1957 c.c., per violazione della normativa Antitrust in relazione al provvedimento n.
55/2005 della BA d'TA e conseguente intervenuta decadenza della banca creditrice per inosservanza del semestrale dell'art. 1957 c.c.
La causa è stata instaurata nei confronti di , e Controparte_1 CP_7 [...]
. CP_3
1.6 – Con sent. n. 366/2024, pubblicata il 26.04.2024, il Tribunale di Cuneo ha rigettato l'opposizione, sulla scorta dei seguenti rilievi:
- il credito di , corrispondente al credito già di Controparte_1 [...]
nel quale l'istituto gestore del Fondo PMI si era surrogato ex art. 1203 c.c., CP_3 aveva natura pubblicistica e poteva essere riscosso, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 123/99, come interpretato dalla giurisprudenza, mediante procedura esattoriale secondo il d.lgs. 46/99, non trovando applicazione la limitazione prevista per i soli crediti di natura privatistica (tali non erano i crediti del Fondo PMI) dall'art. 21 del medesimo d.lgs. 46/99;
- nel merito, si doveva escludere la decadenza della banca originaria creditrice dalla garanzia a norma dell'art. 1957 c.c.: il fallimento della debitrice principale CENTROMETAL era stato dichiarato il 23.10.2019 e a quella data si doveva collocare il dies a quo di decorrenza del termine previsto dall'art. 1957 c.c.; si era attivata nei Controparte_3
due mesi dal fallimento depositando la domanda di ammissione al passivo il 3.12.2019 e poi impugnando, con opposizione allo stato passivo, la decisione negativa del G.D., e tanto bastava a ritenere soddisfatto l'onere previsto dall'art. 1957 cit.
Le spese sono state tuttavia compensate, stante le incertezze giurisprudenziali sui temi trattati.
2. – L'appello di e l'unico motivo di impugnazione. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la , contestando, con un Parte_1 unico motivo di gravame, l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale avrebbe omesso di accertare e dichiarare la nullità della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. per violazione dell'art. 2 l. 287/90, l'intervenuta decadenza del creditore per violazione del termine semestrale e la conseguente nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento: ribadita la nullità ex artt. 1419 c.c. e 2 l. 287/90 della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione omnibus a suo tempo sottoscritta da esso appellante con la
6 , per quanto disposto dalla BA d'TA con provvedimento n. Controparte_3
55/2005, e la conseguente piena operatività, nel caso di specie, dell'art. 1957 c.c., la data di decorrenza del termine semestrale andava correttamente collocata al momento in cui la banca aveva dichiarato di attivare la clausola risolutiva espressa con missiva del
17.10.2018, rendendo immediatamente esigibile l'intera somma, e non dalla dichiarazione del fallimento il 23.10.2019; in rapporto a quella data, la prima azione intrapresa da
[...]
contro la debitrice principale era, appunto, la domanda di ammissione al CP_3 passivo risalente al 3.12.2019, quindi oltre i sei mesi dell'art. 1957 c.c.
L'appello risulta notificato in data 26.11.2024, ossia, se si computa la sospensione feriale, sei mesi dopo la pubblicazione, il 26.04.2024, della sentenza di primo grado e sette mesi dopo tale evento, se non si considera la sospensione feriale ex lege 742/67.
2.1 – Si è costituito il , eccependo preliminarmente la Controparte_1 inammissibilità per tardività dell'appello, qualificata la domanda proposta come opposizione pre-esecutiva, come tale non soggetta a sospensione feriale dei termini ex lege 742/67, e nel merito, sostenendo che nessuna decadenza ex art. 1957 c.c. si era prodotta nel caso in esame.
2.2 – Si è costituita , eccependo anch'essa la tardività dell'appello e la propria CP_7 estraneità alle contestazioni sollevate dall'appellante-opponente in primo grado, che riguardavano il merito della pretesa creditoria iscritta a ruolo, e non la regolarità della procedura esecutiva esattoriale, affidata ad essa . CP_2
2.3 – Si è costituita, infine, anche , eccependo anch'essa la tardività Controparte_3 del gravame, correttamente calcolato il termine “lungo” come comprensivo anche del periodo di sospensione feriale;
nel merito, ha osservato che l'allegazione relativa alla decorrenza del termine semestrale dell'art. 1957 c.c. dalla revoca (rectius: risoluzione ex art. 1456 c.c.) del mutuo, anziché dalla data del fallimento della debitrice principale, era da ritenersi tardiva, perché effettuata dall'allora attore in opposizione solo nella seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.; la banca ripropone in subordine, a norma dell'art. 346
c.p.c., le difese già svolte in primo grado, ossia che non di fideiussione ma di garanzia a prima richiesta si tratterebbe, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c., e che non vi sarebbe prova di una partecipazione di essa banca ad un'intesa limitativa della
7 concorrenza, tenuto conto che la fideiussione omnibus in esame risale al 2017 e che il provvedimento della BA d'TA n. 55/2005 si riferisce al periodo 2002-2005.
2.4 – Il Consigliere istruttore, sul rilievo dell'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, ha rinviato a udienza pubblica per la discussione orale, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
2.5 – Il rilievo preliminare dell''eccezione di inammissibilità per tardività del gravame deve essere confermato in questa sede decisoria.
2.6 – E' principio più volte affermato, in tema di riscossione a mezzo ruolo, che la cartella di pagamento abbia una funzione assimilabile all'atto di precetto, poiché preannuncia analogamente l'avvio dell'azione esecutiva esattoriale, e che le relative contestazioni vadano perciò proposte dinanzi al giudice ordinario nelle forme e nei termini di cui agli artt.
615 e 617 c.p.c. (ex coeteris, Cass., 11.02.2021, n. 6833; nello stesso senso, di questa
Sezione, App. Torino, 3.07.2023, n. 662).
D'altro canto, il giudice di primo grado ha qualificato le domande proposte dal Parte_1 come opposizione ai sensi dell'art. 615, 1° co., c.p.c.; e per il principio della apparenza, che condiziona la scelta del mezzo di impugnazione esperibile (e dunque, anche del relativo termine di impugnazione), la Corte è vincolata da tale qualificazione, nel senso che non può diversamente riqualificare le domande rispetto a quanto ritenuto dal giudicante di prime cure
(vds., per tutte, Cass., 26.05.2017, n. 13.381: “L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere effettuata, in base al principio dell'apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza, sicchè soltanto ove il giudice dell'esecuzione non abbia fornito alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta il giudice della impugnazione deve provvedere alla qualificazione, anche d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima”).
Del tutto priva di rilievo, ai fini dell'applicazione della disciplina della riscossione mediante ruoli esattoriali, di cui al D.P.R. 602/73, è la circostanza che non si tratti di crediti tributari, bensì di crediti nascenti dal recupero di contributi pubblici revocati.
L'art. 9, co. 5, d.lgs. 123/98 prevede infatti che al recupero dei crediti restitutori derivanti dalla revoca di contributi pubblici (revoca intesa in un'accezione ampia, come comprensiva
8 di tutti i casi in cui si tratti di recuperare il sacrifico patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello sviluppo delle attività produttive: cfr. Cass.,
31.05.2019, n. 14.915), si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, co. 2, D.P.R.
43/88 (il quale, a sua volta, richiama le procedure di riscossione di cui al D.P.R. 602/73), delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.
In linea di continuità con tale disposizione si pone, poi, l'art. 8 bis d.l. 3/2015.
2.7 – Se dunque le domande proposte dall'appellante è una opposizione pre- Parte_1
esecutiva ex art. 615 c.p.c., ad essa non si applica la sospensione feriale (art. 92 l. Ord. giud., richiamato dall'art. 3 l. 742/69, applicabile a tutti i tipi di opposizione, anche formali: da ultimo, Cass., 28.08.2024, n. 23.216), ed il termine “lungo” per l'impugnazione, decorrente dal deposito della sentenza impugnata il 26.04.2024, risultava ormai trascorso al momento della notifica, il 26.11.2024, della citazione in appello.
3. – Conclusioni e spese.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate nei minimi tariffari, stante la semplicità della controversia, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
e
[...] CP_7 Controparte_3
avverso la sent. n. 366/2024 emessa dal Tribunale di Cuneo in data 26.04.2024, con atto di citazione notificato in data 26.11.2024:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese in favore di ognuna delle parti Parte_1 costituite, spese che liquida, per ciascuna parte, in complessivi € 4.997, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
9 c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 18/11/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Dott. Corrado Croci
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