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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/05/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel. Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 669/2019 R.G.A.C., vertente
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliato in Prato, Parte_1 CodiceFiscale_1
Viale Montegrappa, n. 278/E, presso lo studio dell'avv. Ilaria Pinzauti, che lo rappresenta e difende,
APPELLANTE
E
con sede in Potenza (PZ), in persona dell'amministratore unico e Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Praia a Mare (CS), alla via D. Alighieri n. 9, presso lo studio dell'avv. Agostino Mainente che la rappresenta e difende,
APPELLATA sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, previa valutazione di ammissibilità del presente atto, in riforma della sentenza n. 59/2019 del 28.1.2019 emessa dal GOT Carmela Mirabelli del Tribunale di Paola, accertare l'inadempimento della in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore e, conseguentemente, emettere una sentenza che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e quindi trasferisca in favore del Sig. Parte_1 la proprietà dell'immobile posto in Tortora (CS) via F.lli Bandiera così identificato: foglio di mappa 47, particelle catastali n.117 e n.209 relativo alla concessione edilizia n.11582 dell'11.7.2002, terreno pervenuto alla con atto del Notaio Controparte_1 del 20.12.2003 Rep.n.48.615 raccolta n.18.060; accertare la Persona_1 presenza di tutti i vizi descritti in narrativa e quindi ridurre il prezzo del bene promesso in vendita, inizialmente pattuito in € 92.000,00, dell'importo che risulterà necessario alla loro eliminazione e che qui si quantifica in € 30.000,00 ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà a seguito dell'espletanda CTU.
In via istruttoria, si chiede, previa sostituzione del già nominato perito, ammissione di nuova CTU tesa a verificare l'entità dei vizi che affliggono l'immobile e le difformità tra l'immobile realizzato e quello promesso in vendita come richiesto in atto di citazione, nella memoria istruttoria e reiterato durante le operazioni peritali. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, compresa la refusione delle spese di CTU”. Per l'appellata: “si conclude chiedendo che l'Ecc.ma Corte adita voglia: 1) dichiarare inammissibile, improcedibile, improponibile ed, in ogni caso, rigettare per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal sig. avverso Parte_1
l'innanzi indicata sentenza n. 59/2019 emessa dal Giudice, dott.ssa Carmela Mirabelli, del Tribunale di Paola, e, per l'effetto, confermare la sentenza stessa, con ogni pronuncia conseguenziale;
2) condannare il sig. al pagamento in favore Parte_1 dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio;
3) per quanto Controparte_1 necessario, con espressa riserva di ogni altra deduzione e richiesta, senza inversione dell'onere probatorio, accogliere tutte le richieste, anche istruttorie, all'uopo formulate dall'attuale appellata nel giudizio di primo grado, che abbiansi per espressamente ripetute e trascritte integralmente e, comunque, riproposte in questa sede, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.346 c.p.c., ed ogni altra richiesta che dovesse essere formulata da esso attuale appellata nel presente grado del giudizio” RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
<< Il sig. con atto di citazione ha convenuto in giudizio la società Parte_1
dinanzi il Tribunale di Paola, Sez. Distaccata di Scalea, per ivi sentire, ai Controparte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., accertare l'inadempimento della convenuta e conseguentemente emettere una sentenza che produca gli effetti del contratto che le parti avrebbero dovuto concludere in ossequio a quanto concordato con il preliminare del 17.10.2004 ovvero di trasferire in favore dell'attore la proprietà dell'immobile sito in
Tortora alla via F.lli Bandiera identificato in catasto al foglio di mappa 47, particelle catastali n. 117 e n. 209 relativo alla concessione edilizia n. 11582 dell'11.7.2002 relativa al terreno pervenuto alla convenuta con atto notarile dott. del 20.12.2003 rep. Per_1
48.615 racc. 18.060. Ha altresì chiesto di accertare i vizi descritti in narrativa e quindi ridurre il prezzo pattuito in € 30.000.00 o in quello risultante a seguito di CTU. L'attore sostiene che in data 17.10.2004 ha stipulato con la convenuta un contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento entro il 30.05.2005 di un immobile sito in Tortora alla Via F.lli Bandiera al prezzo di € 92.000,00, di cui € 13.500,00 corrisposti alla sottoscrizione e la restante somma successivamente in base agli stati di avanzamento ed alla consegna. Deduce che l'immobile non è stato consegnato entro la data stabilita e che il tetto veniva realizzato in difformità rispetto alle norme sul risparmio energetico ovvero rispetto alla L. 10/91. Altresì, dichiara che il 15.09.2005 ha comunicato che, a proprie spese, avrebbe incaricato la ditta di svolgere sotto la direzione Parte_2 dell'Arch. , alcuni lavori che avrebbero migliorato l'immobile promesso in Per_2 vendita. Dichiara l'attore che a seguito di tale comunicazione parte convenuta con lettera del 23.09.2005 ha comunicato di voler risolvere il contratto, poiché la promittente acquirente non aveva versato gli importi pattuiti. L'attore deduce di non avere corrisposto quanto concordato perché l'immobile nel mese di luglio e di agosto 2006 non era stato ancora ultimato e non erano stati raggiunti gli stati di avanzamento previsti dal contratto preliminare.
Deduce, altresì, che con lettera del 21.06.2006 ha invitato la promittente venditrice a comparire il giorno 7.07.2006 davanti al Notaio per la stipula del Persona_3 definitivo, offrendo il pagamento del saldo, salva l'azione di riduzione del prezzo per i vizi eventualmente riscontrati successivamente alla presa in possesso dell'immobile.
Si è costituita in giudizio la convenuta, la quale nell'impugnare quanto Controparte_1 dedotto, richiesto, eccepito e prodotto in atti dall'attore, ha eccepito l'inammissibilità,
l'improponibilità, l'improcedibilità e l'assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto della domanda attorea. Ha, altresì, spiegato domanda in via riconvenzionale per "accertare e dichiarare inadempiente alle pattuizioni previste del 17.10.2004 l'attore Sig.
[...]
e per l'effetto dichiarare legittima la risoluzione del preliminare de quo ai Parte_1 sensi dell'art. 1385, Il comma, c.c. e/o risoluto per chiaro inadempimento dell'attore il contratto de quo con la condanna dello stesso alla perdita/corresponsione in favore della convenuta della somma di € 13.500,00 versata a titolo di caparra confirmatoria, nonché al risarcimento degli ulteriori danni da quantificarsi in corso di causa, con ogni ulteriore pronuncia consequenziale".
All'udienza del 23.05.2007 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; sono stati ammessi i mezzi istruttori con l'ordinanza del 27.04.2010 e successivamente, sono stati escussi i testi comparsi. Con ordinanza del 10.10.2012, ritenuto superfluo disporre la CTU, la causa è stata rinviata all'udienza del 6.05.2014 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 24.09.2014, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Le parti hanno depositato entrambe le comparse conclusionali e le relative repliche.
Con provvedimento dell'11.02.2015, rilevata la necessità di disporre una CTU, nominando l'Ing. , la causa è stata rimessa sul ruolo. Persona_4
In data 29.01.2016 il CTU ha provveduto all'invio telematico della relazione e degli allegati.
Con ordinanza del 10.01.2017 è stato invitato il CTU a rendere chiarimenti, poi trasmessi dallo stesso. All'udienza del 12.09.2018 la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. >>.
Con la sentenza n. 59/2019, pubblicata il 28.1.2019, il Tribunale di Paola così statuiva:
<< -rigetta la domanda attrice;
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e, pertanto, dichiara risolto il contratto di cui alla promessa bilaterale di compravendita intervenuto tra le parti in data 17.10.2004, con diritto della Controparte_1
a ritenere in suo favore la somma di euro 13.500,00, già corrispostale alla stipula del suddetto contratto preliminare dal sig. a titolo di caparra confirmatoria;
Parte_1
-condanna il sig. al pagamento delle spese e delle competenze legali, da Parte_1 distrarsi in favore dei procuratori costituiti avv. Ilaria Pinzauti e avv. Giuseppe Fortunato, che liquida in complessivi 2.738,00 per compensi oltre il rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge;
-pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese della CTU per come liquidate con il decreto del 18.7.2016 >>.
Nel dettaglio, il Tribunale rilevava come all'esito dell'istruttoria era emerso: -che il era stato informato dello stato di avanzamento dei lavori e, in particolare, che Pt_1 sia il tetto che il rustico erano stati ultimati poiché riferitogli da , padre Tes_1 dell'Amministratore della fiduciario della stessa, e dal direttore dei Controparte_1 lavori e progettista, TT;
Persona_5
- che aveva appreso dello stato dei lavori perché presente sul cantiere direttamente o tramite un suo fiduciario, ; Testimone_2
-che, nonostante la richiesta di pagamento da parte della società convenuta, a completamento del tetto e del rustico, l'attore si era reso inadempiente, non corrispondendo gli acconti previsti in sede contrattuale.
In relazione all'eccepita inosservanza della disciplina sul risparmio energetico nell'esecuzione del tetto, lamentata dal il Tribunale rilevava che tale inosservanza Pt_1 non era stata provata e he, in ogni caso, non poteva giustificare il mancato pagamento degli acconti pattuiti. Peraltro, dall'istruttoria era emerso che l'attore con il suo comportamento ostruzionistico aveva determinato il ritardo nella consegna dell'immobile. Infatti, era stato dimostrato che il aveva richiesto lavori non previsti in contratto e, precisamente, l'apertura di Pt_1 una piccola finestra nel vano del sottotetto, una botola nel solaio per accedere al sottotetto e una nuova divisione interna dell'immobile, per come riferito dai testi e . Parte_2 Per_2
Inoltre, stato accertato, a mezzo dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, che il tetto non presentava alcuna problematica di natura infiltrativa. Per tali motivi, il Tribunale rigettava la domanda dell'attore e accoglieva, invece, quella avanzata, in via riconvenzionale dalla società convenuta di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. di cui alla promessa bilaterale di compravendita intervenuta tra le parti in data 17.10.2004. Riteneva altresì il primo giudice che anche la domanda di condanna “alla perdita/corresponsione in favore della convenuta della somma di euro 13.500,00 versata a titolo di caparra confirmatoria” doveva essere accolta per effetto dell'inadempimento dell'acquirente mentre non poteva trovare accoglimento la domanda di risarcimento di ulteriori danni richiesta dalla convenuta in quanto non era stata fornita la prova specifica degli ulteriori danni subiti a causa dell'inadempimento dell'attore.
Avverso tale sentenza proponeva appello , impugnandola e Parte_1 contestandola sotto diversi profili. Con il primo motivo di appello, lamentava << l'errata e/o omessa valutazione delle prove documentali e orali relative alla condotta del sig. . Parte_1
In particolare, lamentava che il giudice di primo grado erroneamente aveva ritenuto che
“l'attore si è reso inadempiente non corrispondendo gli ulteriori acconti pattuiti in contratto nonostante la richiesta di pagamento da parte della convenuta, ad effettuato completamento del tetto e del rustico”. Secondo l'assunto del negli atti non vi erano richieste di pagamento da parte della Pt_1
cosicché non poteva considerarsi sussistente alcuna prova della sua Controparte_1 messa in mora e, quindi, alcuna prova della sua inadempienza. Né a tal fine poteva ritenersi attendibile la testimonianza del padre dell'amministratore della società Tes_1 convenuta, giacché la circostanza che avrebbe richiesto al il pagamento della Pt_1 seconda tranche del dovuto non trovava conferma aliunde. Al contrario, ciò che emergeva dagli atti prodotti era la presenza di ben due raccomandate, quella del 7.11.2005, con la quale il aveva offerto la seconda tranche Pt_1 di pagamento, e quella del 21.6.2006, con la quale l'appellante convocava controparte per la stipula del contratto definitivo, con offerta del pagamento del saldo prezzo. Né, a giudizio del poteva costituire prova del suo inadempimento la deposizione del Pt_1 teste , il quale aveva dichiarato che il tetto sarebbe stato realizzato tra la fine Parte_2 del 2004 e l'inizio del 2005 circa.
Infatti, anche se il tetto fosse stato realizzato nei primi mesi del 2005, non avrebbe potuto, comunque, integrare un inadempimento, tale da giustificare la risoluzione del contratto con ritenzione della caparra, un'offerta di pagamento giunta solo pochi mesi dopo, ossia nel novembre dello stesso anno, quando il aveva appunto formalmente Pt_1 offerto il pagamento di euro 13.500,00.
Pertanto, la propria condotta era stata corretta e lineare, dal momento che egli aveva prima offerto la seconda tranche di pagamento e, poi, il saldo prezzo, riservandosi, come era nei suoi diritti, l'actio quanti minoris. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamentava << l'errata e/o omessa valutazione delle prove concernenti il rispetto della legge sul risparmio energetico e omessa valutazione degli altri vizi denunciati >>.
Assumeva, sul punto, che il teste con la sua deposizione non solo aveva Parte_2 confermato che i lavori erano stati eseguiti in spregio della suddetta normativa, ma, aveva altresì evidenziato che le richieste relative all' impermeabilizzazione del tetto erano state inoltrate quando il tetto non era stato ancora realizzato, circostanza confermata anche dal teste direttore dei lavori. Persona_5
Inoltre, il sottolineava come l'immobile oggetto di causa presentava, oltre ai difetti Pt_1 di copertura già evidenziati, altre difformità rispetto al bene promesso in vendita (verniciature delle ringhiere, la realizzazione della scala di accesso al deposito,
l'areazione ed illuminazione del deposito). Con riferimento a tali vizi, insisteva per il rinnovo di CTU, finalizzata a descriverne l'entità e la qualità ovvero a descrivere le difformità tra l'immobile realizzato e quello promesso in vendita e quindi a determinarne l'incidenza sul valore e, conseguentemente, sul prezzo dell'immobile.
Con l'ultimo motivo di doglianza, il censurava la sentenza di primo grado, oltre che Pt_1 per errata valutazione della caparra come liquidazione convenzionale del danno, anche per l'errata attribuzione allo stesso del ritardo nella consegna dell'immobile, Pt_1 precisando, innanzitutto, che non si poteva parlare neppure di ritardo della consegna giacché non avvenuta e che laddove i lavori da egli richiesti avessero effettivamente ritardato la consegna del bene, ciò avrebbe significato che al 30.5.2005 l'immobile non era finito e che l'offerta di pagamento di novembre 2005 non poteva che essere considerata tempestiva.
Rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte. Quindi, concludeva come sopra riportato.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, contestando l'avversa impugnazione avverso, la quale eccepiva l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità ed in ogni caso l'assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto. Nel dettaglio, eccepiva, in primo luogo, l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di forma e contenuto. Sotto altro profilo, assumeva che la correttezza della valutazione del Tribunale in ordine alla documentazione depositata nel corso del giudizio di primo grado, alle dichiarazioni testimoniali e, comunque, delle risultanze processuali complessivamente considerate.
Evidenziava che le risultanze in atti dimostravano che: - la aveva Controparte_1 correttamente esercitato il diritto di recesso ex art. 1385, II comma, c.c.; -
[...]
, nonostante fosse a conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori, non Parte_1 aveva versato, nei termini e secondo le modalità pattuite, le somme indicate nel contratto preliminare di vendita del 17.10.2024, pur avendo la ottemperato a Controparte_1 quanto posto a suo carico nel già menzionato compromesso.
Assumeva, inoltre, che l'inadempimento del non poteva essere escluso né Pt_1 giustificato dalle raccomandate del 7.11.2025 e del 21.6.2026, dalle medesime richiamate, in quanto contenenti offerte tardive rispetto ai termini ed alle modalità previste in sede contrattuale. In particolare, tardive in considerazione anche dell'avvenuta risoluzione del contratto preliminare già nel mese di settembre 2005 quando la società appellata aveva formalizzato la volontà di recedere dal contratto, a cui era seguito l'automatico scioglimento del vincolo contrattuale e la caducazione ex tunc degli effetti del contratto. L' appellata poneva, poi, in evidenza la corretta la valutazione delle prove relative al risparmio energetico operata dal giudice di prime cure, dal momento che le conclusioni a cui era giunto il CTU consentivano di affermare, come rilevato nella sentenza impugnata, che il tetto non presentava alcuna problematica infiltrativa, confermando l'assenza di vizi del tetto che, come ribadito dai testi escussi, era stato eseguito con la coibentazione richiesta dallo stesso Pt_1
Pertanto, era innegabile la pretestuosità delle doglianze dell'appellante relative all'inosservanza della disciplina sul risparmio energetico, di cui, oltretutto, nulla era previsto in sede contrattuale.
Sotto altro profilo, l'appellata evidenziava l'inutilità e la superfluità, oltre che la non corrispondenza al vero, delle doglianze di controparte afferenti alle difformità dell'immobile rispetto al bene promesso in vendita.
Da ultimo, la ribadiva la correttezza della decisione del Tribunale di Controparte_1 attribuirle la caparra, giacché il diritto di trattenere la suddetta caparra sorge, ai sensi dell'art. 1385 c.c., nel momento in cui la parte adempiente esercita, come nel caso in esame, il diritto di recesso.
Concludeva nei termini in epigrafe riportati. All'udienza del 3 dicembre 2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte, le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. proposta dalla odierna appellata, per carenza dei requisiti di forma e di contenuto. Sul punto deve richiamarsi la giurisprudenza di legittimità In tempi recenti la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass. Sez. II, ordinanza del 25/01/2023 n. 2320; v. anche Cass. S.U., sentenza del 13/12/2022 n.
36481). In altri termini ai fini “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342
c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può. sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. Sez. II, ordinanza del 28/10/2020 n. 23781). Nel caso in esame, l'appellante ha invero indicato i capi della sentenza oggetto di censura e le parti di interesse impugnate. Non possono pertanto sussistere dubbi in ordine al superamento della soglia di specificità del gravame, avendo l'appellante individuato i punti della decisione reputati ingiusti, oltre che le ragioni sottese ad essi, fatta eccezione per la doglianza concernente l' “errata valutazione della caparra come liquidazione convenzionale del danno” in ordine alla quale l'appellante non ha esplicitato le ragioni della censura, vale a dire le argomentazioni idonee a contrastare sul punto la motivazione della sentenza impugnata e dunque le ragioni dirette ad incrinare il fondamento logico- giuridico della relativa motivazione.
Sempre in via preliminare, deve osservarsi che, non essendo stata oggetto di impugnazione, è da considerarsi passata in giudicato la pronuncia con cui il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento di ulteriori danni avanzata dalla Controparte_1
Passando, quindi, all'esame del merito dell'appello deve rilevarsene l'infondatezza, risultando del tutto condivisibili le ragioni fondanti la sentenza impugnata. Innanzi tutto, appare opportuno riportare degli estratti del contratto preliminare stipulato in data 17.10.2004 tra le parti, vale a dire gli articoli concernenti l'oggetto, le modalità della vendita, il prezzo ed illustrate le modalità di pagamento del medesimo, tanto al fine di una compiuta individuazione degli obblighi gravanti su ciascuna delle parti e poter, di conseguenza, individuare chi tra di esse sia da considerarsi inadempiente:
- art.1“La Soc. promette di vendere al Sig. che Controparte_1 Parte_1 promette di acquistare per sé o per persona da nominare in sede di stipula dell'atto pubblico, la piena proprietà del seguente immobile in Tortora (Cs) alla via F.lli Bandiera: -appartamento posto al primo piano, lato sud, del fabbricato individuato con la lettera
“A” nella planimetria di progetto e composto da ingresso, cucina, due camere da letto, bagno e soggiorno-pranzo con terrazzo a livello esposto ad ovest e terrazzino d'ingresso servito da scala esclusiva che parte dal giardinetto di proprietà dell'appartamento per come rappresentato nella planimetria dell'allegato “A” con il n°1.”.
- art. 3 “Quanto forma oggetto di questa promessa di vendita è attualmente in fase di costruzione e verrà trasferito a corpo, entro il 30.5.2005 nelle condizioni descritte nell'allegato A” (in atti).
- art. 4 del contratto preliminare “Il prezzo della presente vendita si è tra le parti convenuto in euro 92.000,00 (euro novantaduemila), così regolato: a) euro 13.500,00 (euro tredicimilacinquecento/00) la parte promittente acquirente versa
- a titolo di caparra confirmatoria - alla parte promittente alienante che gliene rilascia quietanza alla data della firma della presente promessa di vendita;
b) euro 13.500,00 (euro tredicimilacinquecento/00), al completamento del tetto quale acconto che la parte promittente acquirente verserà alla parte promittente venditrice;
c) euro 13.000,00 (euro tredicimila/00), al completamento al rustico del fabbricato;
d) euro 52.000,00 (euro cinquantaduemila) alla consegna dell'appartamento. Dalla lettura dei richiamati articoli è possibile evincere con estrema chiarezza gli obblighi gravanti sulle parti. In particolare, la società appellata si impegnava a trasferire a corpo l'immobile individuato nell'art. 1, alle condizioni descritte nell'allegato A, entro il 30 maggio 2005, mentre l' appellante si obbligava ad acquistare il suddetto immobile, dietro corrispettivo di euro 92.000,00 da versare con le seguenti modalità: euro 13.500,00 alla sottoscrizione del preliminare a titolo di caparra confirmatoria;
euro 13.500,00 al completamento del tetto;
euro 13.000,00 al completamento del rustico;
euro 52.000,00 alla consegna dell'immobile.
È evidente che l'unica scadenza esplicitamente prevista sia stata quella relativa alla consegna dell'immobile che la odierna appellata, si è impegnata a CP_1 garantire entro il 30.5.2005; nessuna scadenza è stata invece pattuita per quanto concerne i tempi di realizzazione del tetto e del rustico cui risultano subordinati i pagamenti della seconda e della terza rata del prezzo da parte del lavori che, in ogni Pt_1 caso, avrebbero dovuti essere realizzati prima della fine di maggio 2005 e la cui conoscenza da parte dell'appellante è da ritenersi condizione sufficiente per far sorgere in capo allo stesso l'obbligo di pagamento.
Premesso ciò, se è da considerarsi pacifico che il abbia pagato la prima rata di euro Pt_1
13.500,00 al momento della stipula del preliminare, controverso e, pertanto, da accertare è se egli non abbia provveduto al pagamento della seconda e della terza rata del prezzo concordato a causa dell'inadempimento della controparte (mancata realizzazione del tetto e/o del rustico) o se è invece il ad essersi reso ingiustificatamente Pt_1 inadempiente. Ribadito che le parti non hanno provveduto a fissare alcuna scadenza per la realizzazione del tetto e del rustico, la Corte rileva come dall'istruttoria espletata e, in particolare, dalla documentazione in atti e dalle testimonianze raccolte, sia emersa l'inadempienza del che, infatti, nonostante conoscesse lo stato di avanzamento dei lavori e, quindi, il Pt_1 completamento del tetto e del rustico (tetto completato tra la fine del 2004 e l'inizio del 2005, per come dichiarato dal teste , titolare della ditta appaltatrice), Parte_2 non aveva provveduto a corrispondere gli acconti previsti in sede preliminare. In particolare, all'udienza del 24.11.2010, il teste di parte attrice ha Testimone_2 riferito: “Insieme al sig. mi sono recato qualche volta sul cantiere ove stavano Pt_1 costruendo l'immobile per cui è causa. Posso confermare che abitando lì vicino quando passavo e anche attualmente quando passo guardavo e guardo l'immobile per cui è causa. Sul cantiere e nell'immobile da solo non mi sono mai recato. Sono stato dentro il cantiere solo con il sig. un paio di volte”1. Pt_1
Di tenore analogo sono le dichiarazioni rese da che, all'epoca dei Parte_2 fatti, era il titolare della ditta appaltatrice per conto della “Posso Controparte_1 confermare la circostanza n. 5 della memoria di parte convenuta e preciso che il sig.
è venuto qualche volta, mentre il sig. spesso passava davanti al Pt_1 Testimone_2 cantiere e si fermava a guardare i lavori ma non entrava”; inoltre, ha aggiunto: “Sulla circostanza n.4 (quattro) posso dire che l'esecuzione del tetto è avvenuta tra la fine del 2004 e l'inizio del 2005 circa”2. 1 Si riporta integralmente la testimonianza resa all'udienza del 24.11.2010 da : Testimone_2
“Conosco i fatti di causa in quanto abito a circa 50m di distanza dall'immobile per cui è causa. Ho svolto il servizio di leva con il sig. negli anni '70-'71. Confermo la circostanza n. Parte_1
6 dell'atto di citazione e preciso che ogni volta che si reca a Tortora è mio ospite. Non ricordo bene se nel luglio 2006 è venuto da me, ma preciso che ogni volta che viene a Tortora non va mai in albergo ma sempre a casa mia. Tutt'ora a questo modo di fare, anzi preciso che la cosa è reciproca. È vera la circostanza n.8 anzi preciso che siamo amici dal '70. Confermo la circostanza
n.9 dell'atto di citazione anzi nella ricerca dell'abitazione l'ho spesso accompagnato. Insieme al sig. mi sono recato qualche volta sul cantiere ove stavano costruendo l'immobile per cui è Pt_1 causa. Posso confermare che abitando lì vicino quando passavo e anche attualmente quando passo guardavo e guardo l'immobile per cui è causa. Sul cantiere e nell'immobile da solo non mi sono mai recato. Sono stato dentro il cantiere solo con il sig. un paio di volte.” Pt_1 2 Si riporta integralmente la testimonianza resa all'udienza del 24.11.2010 da : Parte_2
“Posso confermare che avendomelo riferito il sig. Pace, uno degli immobili facenti parte dell'immobile che stavo costruendo era stato oggetto di compromesso in favore del sig. Nulla
Pt_1 so sulla circostanza n.2 della memoria difensiva depositata il 23.7.2007 da parte convenuta, per non essere stato presente ai fatti. Non so se il sig. fosse inadempiente o meno nei confronti
Pt_1 della Sulla circostanza n.4 posso dire che l'esecuzione del tetto è avvenuta tra la Controparte_1 fine del 2004 e l'inizio del 2005 circa, e che il sig. lamentava con me il mancato rispetto della
Pt_1 normativa in tema di risparmio energetico nella esecuzione del tetto, oltre a richiedere l'esecuzione di ulteriori lavori non previsti nell'appalto. Ogni volta che mi chiedeva degli interventi sull'immobile, io ero costretto a fermare i lavori ed a chiedere al titolare della CP_1 istruzioni in merito. Posso riferire che mi risulta che il non aveva pagato delle somme alla
Pt_1
in quanto ciò mi veniva riferito dal titolare della società a seguito di mie richieste di CP_1 pagamento in base allo stato di avanzamento del lavoro. Posso confermare la circostanza n. 5 della memoria di parte convenuta e preciso che il sig. è venuto qualche volta, mentre il sig. Pt_1 [...]
spesso passava davanti al cantiere e si fermava a guardare i lavori ma non entrava. Tes_2
Confermo la circostanza n. 6 anzi preciso che le richieste di modifiche e migliorie mi venivano fatte solo dal sig. , il quale avanzò richieste diverse dai lavori indicati nel capitolato. Parte_1
Confermo la circostanza n.7 come sopra meglio precisato. Nulla posso riferire sulla circostanza
n.8 in quanto i rapporti con il erano tenuti direttamente con la . Nulla posso riferire Pt_1 CP_1 sulla circostanza di cui al punto 9. Preciso che so che il non corrispondeva gli acconti dovuti Pt_1 al sig. ma solo per averlo sentito dire da quest'ultimo. Posso confermare che le richieste di Tes_1 Il teste direttore dei lavori e progettista dell'immobile oggetto della Persona_5 controversia, alla medesima udienza, ha precisato: “Sulla circostanza n.10 dell'atto di citazione posso dire che il sig. avendo acquistato l'appartamento in fase di Pt_1 costruzione ogni tanto mi telefonava per sapere a che punto erano i lavori e glielo comunicavo”3.
Il teste , dipendente della e fiduciario, oltre che padre, Tes_1 Controparte_1 dell'amministratore della società appellata, all'udienza del 30.11.2011, ha dichiarato:
“Confermo che il sig. dopo aver versato un acconto iniziale di euro 13.500,00, non Pt_1 ha versato altri acconti nei termini previsti dal contratto. Confermo la circostanza di cui sopra in quanto i pagamenti erano gestiti direttamente da me o da mio figlio, nonostante fosse stato invitato al rispetto del contratto, non ha versato più alcuna somma.
Confermo la circostanza di cui al punto 4 e preciso che non corrispose nemmeno la tranche di pagamento prevista al momento dell'esecuzione del rustico, cioè non corrispose né i soldi previsti nel contratto al completamento del tetto, né quelli al completamento del rustico, anche se lo avevamo informato dello stato dei lavori. Preciso che il sig. era in grado di conoscere lo stato dei lavori per averlo visto Pt_1 direttamente e pertanto confermo la circostanza n.5, in quanto lo stesso direttamente o tramite una persona di sua fiducia, tale sig. che abita a fianco dell'immobile per Tes_2 cui è causa, era in grado di conoscere lo stato di avanzamento dei lavori e le modalità esecutive degli stessi. Il sig. si è recato sul cantiere di persona 3 o 4 volte […]; per Pt_1 ciò che concerne i lavori, il sig. veniva personalmente a verificarli e a volte Pt_1 mandava il suo amico” 4.
modifiche e migliorie dell'immobile da parte del mi facevano interrompere i lavori per avere Pt_1 istruzioni dalla e questo ha comportato dei ritardi nell'esecuzione dei lavori, senza che ciò CP_1 ha comportato esborso di somme superiori rispetto a quelle preventivate. Nulla posso riferire sulla circostanza n.11. Sulla circostanza n.15 della memoria istruttoria depositata dall'attore il
18.7.2007, posso riferire che il sig. mi ha richiesto la coibentazione del tetto oltre altri lavori Pt_1 quali l'apertura di una piccola finestra nel cono sottotetto e altri lavori. Preciso che la impermeabilizzazione del tetto era stata realizzata come previsto nel capitolato. Preciso che il sottotetto non è abitabile in quanto le falde finiscono a zero ed è un semplice volume tecnico utilizzato come camera d'aria isolante per il caldo e il freddo. Nulla so in ordine a quanto previsto nel compromesso del 17.10.2004 in riferimento agli importi da versare in acconto, le scadenze degli stessi e il capitolato dei lavori.” 3 Si riporta la testimonianza integrale resa da “Sulla circostanza n.10 dell'atto di Persona_5 citazione posso dire che il sig. avendo acquistato l'appartamento in fase di costruzione ogni Pt_1 tanto mi telefonava per sapere a che punto erano i lavori e glielo comunicavo. Sulla circostanza
n.11 dell'atto di citazione di parte attrice, non ricordo visto l'ampio lasso di tempo trascorso, se ad aprile-maggio 2005 il tetto era stato ultimato. Quando il sig. ha acquistato l'immobile di cui è Pt_1 causa la struttura in cemento armato ivi comprese le falde del tetto erano ultimate”. Sulla circostanza n.12 posso riferire che il sig. , figlio dell'attore, mi chiese di aprire una Testimone_3 botola nel solaio per accedere al sottotetto, oltre ad una nuova divisione interna dell'immobile acquistato. Sulla circostanza n.13 posso confermare e preciso di aver dato seguito alle sue richieste e so che tale botola è stata realizzata e anche le nuove partizioni interne. Posso confermare che la bozza della promessa bilaterale di compravendita e dell'allegato A allo stesso tra le parti in causa, fu predisposta da me.” 4 Si riporta la testimonianza integrale di resa all'udienza del 30.11.11: “Conosco i Tes_1 fatti per cui è causa, in quanto come fiduciario della ho gestito direttamente con il sig. CP_1 Pt_1 la compravendita dell'immobile per cui è causa. Sulla circostanza n.1 della memoria di parte Ebbene, le richiamate dichiarazioni testimoniali danno conto dell'inadempienza del Pt_1 che, a fronte della conoscenza dello stato dei lavori, non ha provveduto a versare le somme dovute.
A nulla rilevano le argomentazioni addotte da quest'ultimo a giustificazione del suo inadempimento.
In primo luogo, non rileva quanto da egli dedotto nell'atto di appello, ossia l'assenza di una richiesta di pagamento da parte della società appellata, dal momento che dalla prova testimoniale emerge che in diverse occasioni è stato intimato – inutilmente - al di Pt_1 rispettare le condizioni pattuite nel contratto preliminare e di procedere al pagamento delle suddette rate. Sul punto il teste , all'udienza del 30.11.2011, ha riferito: “Conosco i fatti Tes_1 per cui è causa, in quanto come fiduciario della ho gestito direttamente con il CP_1 sig. la compravendita dell'immobile per cui è causa […]; confermo che il sig. Pt_1 Pt_1
convenuta depositata il 23.7.2007, confermo la stessa e cioè che l'attore stipulava con la CP_1 un compromesso per l'acquisto di un immobile sito in Tortora, più precisamente riconosco il compromesso in questione in quello che mi viene mostrato traendola dalla produzione di parte attrice. Il sig. ha trattato con me i particolari del contratto ed ero presente alla sottoscrizione Pt_1 dello stesso. Confermo che il contratto e l'allegato capitolato furono oggetto di contrattazione tra le parti e che tale contratto fu predisposto e redatto dall'art. , direttore dei lavori. Confermo Per_2 che il sig. dopo aver versato un acconto iniziale di euro 13.500,00, non ha versato altri acconti Pt_1 nei termini previsti dal contratto. Confermo la circostanza di cui sopra in quanto i pagamenti erano gestiti direttamente da me o da mio figlio, nonostante fosse stato invitato al rispetto del contratto, non ha versato più alcuna somma. Confermo la circostanza di cui al punto 4 e preciso che non corrispose nemmeno la tranche di pagamento prevista al momento dell'esecuzione del rustico, cioè non corrispose né i soldi previsti nel contratto al completamento del tetto, né quelli al completamento del rustico, anche se lo avevamo informato dello stato dei lavori. Preciso che il sig. era in grado di conoscere lo stato dei lavori per averlo visto direttamente e pertanto conferma Pt_1 la circostanza n.5, in quanto lo stesso direttamente o tramite una persona di sua fiducia, tale sig. che abita a fianco dell'immobile per cui è causa, era in grado di conoscere lo stato di Tes_2 avanzamento dei lavori e le modalità esecutive degli stessi. Il sig. si è recato sul cantiere di Pt_1 persona 3 o 4 volte, e nell'occasione avanzò richieste di lavori ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto e precisamente riguardavano l'apertura di una botola nella mansarda all'interno della stessa, nonché la predisposizione dell'impianto per un servizio igienico. Posso precisare che il sig. si è lamentato per il mancato rispetto della normativa in tema di risparmio energetico Pt_1 nell'esecuzione del tetto, solo dopo che lo stesso era stato completato e che gli erano stati chiesti i soldi pattuiti in contratto. Posso riferire che i lavori extra sono stati eseguiti ma non sono stati mai pagati. Sulla circostanza n.6 posso riferire che alcune migliorie sono state richieste ed effettuate dalla ditta , ed in particolare la botola. Altre modifiche della mansarda Parte_2 sottotetto furono realizzate dal sig. . Confermo la circostanza di cui al punto 7, le Parte_3 richieste del sig. produssero un allungamento dei tempi di lavoro. Confermo la circostanza n.8 Pt_1
e preciso che i contatti erano frequenti ma non quotidiani per quanto concerne la richiesta degli ulteriori acconti. Per ciò che concerne i lavori, il sig. veniva personalmente a verificarli e a Pt_1 volte mandava il suo amico. Confermo la circostanza di cui al punto n.9 e preciso di aver chiesto più volte io personalmente al sig. il pagamento degli acconti ulteriori previsti dal contratto. In Pt_1 queste circostanze erano presenti altri, tra cui il sig. e . Confermo Parte_4 Parte_3 la circostanza n.10 e preciso che i lavori andavano a rilento, poiché la ditta era impegnata in lavori extra rispetto a quelli pattuiti ed attendevamo il sig. per decidere sugli stessi lavori Pt_1 extra. Nulla so sulla circostanza n.11.”
dopo aver versato un acconto iniziale di euro 13.500,00, non ha versato altri acconti nei termini previsti dal contratto. Confermo la circostanza di cui sopra in quanto i pagamenti erano gestiti direttamente da me o da mio figlio, nonostante fosse stato invitato al rispetto del contratto, non ha versato più alcuna somma. Confermo la circostanza di cui al punto 4 e preciso che non corrispose nemmeno la tranche di pagamento prevista al momento dell'esecuzione del rustico, cioè non corrispose né i soldi previsti nel contratto al completamento del tetto, né quelli al completamento del rustico, anche se lo avevamo informato dello stato dei lavori. […]; confermo la circostanza n.8 e preciso che i contatti erano frequenti ma non quotidiani per quanto concerne la richiesta degli ulteriori acconti. […]; confermo la circostanza di cui al punto n.9 e preciso di aver chiesto più volte io personalmente al sig. il pagamento Pt_1 degli acconti ulteriori previsti dal contratto. In queste circostanze erano presenti altri, tra cui il sig. e . […] Posso precisare che il sig. si Parte_4 Parte_3 Pt_1
è lamentato per il mancato rispetto della normativa in tema di risparmio energetico nell'esecuzione del tetto, solo dopo che lo stesso era stato completato e che gli erano stati chiesti i soldi pattuiti in contratto”.
A corroborare le dichiarazioni del teste vi sono quelle rilasciate alla medesima Tes_1 udienza da : “Confermo la circostanza di cui al punto 9 in quanto nel Parte_4 periodo fra il 2004-2005 accompagnavo il Sig. da Potenza a Tortora ed Tes_1 ho assistito agli incontri tra lui e il Sig. In quelle occasioni so che il Sig. Pt_1 [...]
richiedeva al Sig. il pagamento di somme, ma il sig. non Tes_1 Pt_1 Pt_1 corrispondeva tali somme a volte sostenendo che i lavori non erano realizzati a regola
d'arte, a volte dicendo che li avrebbe portati la volta successiva che si sarebbe recato sul cantiere. Questi incontri sono avvenuti in mia presenza sul cantiere di Tortora 3 o 4 volte”.5
Ad ogni modo, anche ammettendo che al non sia mai pervenuta una richiesta di Pt_1 pagamento, l'appellante, una volta giunto a conoscenza dell'ultimazione del tetto, prima, e del rustico, poi, avrebbe dovuto - nel rispetto delle condizioni pattuite nel preliminare di vendita - ugualmente corrispondere gli acconti previsti di euro 13.500,00 e 13.000,00. Né può dirsi escluso l'inadempimento del dal fatto che tramite le raccomandate del Pt_1
7.11.2005 e del 21.6.2006, egli abbia offerto il pagamento, rispettivamente, della seconda rata e del saldo del prezzo, in quanto trattasi di offerte tardive rispetto a quanto statuito in sede contrattuale (poiché successive alla realizzazione del tetto e del rustico) ed anche perché intervenute in un momento in cui la tramite nota del Controparte_1
2.9.2005, ricevuta dal il 23.9.2005, aveva già formalizzato la sua volontà di recedere Pt_1 legittimamente dal contratto per inadempimento di controparte.
Da ciò è, infatti, conseguito, l'automatico scioglimento del contratto e la caducazione ex tunc dei suoi effetti. È appena il caso di evidenziare che nei contratti a prestazioni corrispettive, quale appunto, la compravendita in esame, ciascuna delle parti può decidere liberamente se chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto quando l'altra parte non adempie le sue obbligazioni. Parimenti, non può giustificare l'inadempimento del la dedotta inosservanza della Pt_1 disciplina sul risparmio energetico nell'esecuzione del tetto, in quanto, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, trattasi di una circostanza non provata e, comunque, non prevista in sede contrattuale quale condizione a cui subordinare il pagamento della seconda tranche del prezzo.
A ciò deve aggiungersi che sia la CTU che gli esiti della prova testimoniale consentono di rilevare non soltanto che il tetto non presentava alcun vizio ma che era stato altresì realizzato con la coibentazione richiesta dall'odierno appellante. In particolare, alla pag. 7 della relazione tecnica d'ufficio, l'Ing. si Persona_4 legge: “Dall'esame attento della struttura interna del tetto di copertura dell'immobile effettuato durante l'accesso del 30.7.2015, non veniva rilevato alcun difetto con riferimento ad eventuali fenomeni infiltrativi e quant'altro”. Né il CTU ha rilevato la presenza di altri vizi. Il teste sul punto ha affermato: “Posso riferire che il sig. mi ha Parte_2 Pt_1 richiesto la coibentazione del tetto oltre altri lavori quali l'apertura di una piccola finestra nel cono sottotetto e altri lavori. Preciso che la impermeabilizzazione del tetto era stata realizzata come previsto nel capitolato.” Significativa è altresì la testimonianza di , il quale ha dichiarato: “Posso Tes_1 precisare che il sig. si è lamentato per il mancato rispetto della normativa in tema Pt_1 di risparmio energetico nell'esecuzione del tetto, solo dopo che lo stesso era stato completato e che gli erano stati chiesti i soldi pattuiti in contratto” A tanto si aggiunge che dalle risultanze della prova escussa - come correttamente rilevato dal Tribunale di Paola - emerge il contributo del nel ritardo nella consegna Pt_1 dell'immobile, avendo l'appellante richiesto l'esecuzione di lavori non previsti nel contratto preliminare stipulato tra le parti nell'ottobre del 2004 che hanno, inevitabilmente, allungato i tempi di consegna.6 Dagli esposti rilievi consegue il rigetto dell'appello.
Le spese del grado, da porsi a carico dell'appellante soccombente, devono essere liquidate - avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal
DM n. 147/2022 - in complessivi euro 7.158,50 per compensi professionali (scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00; fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria - cfr Cass. ord. n. 29857/2023 - e fase decisoria;
valori medi con riduzione del 50% in ragione della non particolare difficoltà della causa), oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA, come per legge. Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 59/2019, pubblicata il 28.1.2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1 liquidate in euro 7.158,50, per compensi professionali, oltre rimb. forf. 15% iva e cpa, come per legge;
dell'attore, mi chiese di aprire una botola nel solaio per accedere al sottotetto, oltre ad una nuova divisione interna dell'immobile acquistato. Sulla circostanza n.13 (tredici) posso confermare e preciso di aver dato seguito alle sue richieste e so che tale botola è stata realizzata e anche le nuove partizioni interne”; il teste , all'udienza del 30.11.2011, ha dichiarato “Il sig. Tes_1 si è recato sul cantiere di persona 3 o 4 volte, e nell'occasione avanzò richieste di lavori Pt_1 ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto e precisamente riguardavano l'apertura di una botola nella mansarda all'interno della stessa, nonché la predisposizione dell'impianto per un servizio igienico. Posso riferire che i lavori extra sono stati eseguiti ma non sono stati mai pagati.
Sulla circostanza n.6 posso riferire che alcune migliorie sono state richieste ed effettuate dalla ditta
, ed in particolare la botola. Altre modifiche della mansarda sottotetto furono Parte_2 realizzate dal sig. . Confermo la circostanza di cui al punto 7, le richieste del sig. Parte_3 produssero un allungamento dei tempi di lavoro. Confermo la circostanza n.10 e preciso che i Pt_1 lavori andavano a rilento, poiché la ditta era impegnata in lavori extra rispetto a quelli pattuiti ed attendevamo il sig. per decidere sugli stessi lavori extra”;il teste ha, a sua Pt_1 Parte_4 volta, dichiarato: “Confermo la circostanza di cui al punto 9 in quanto nel periodo fra il 2004- 2005 accompagnavo il Sig. da Potenza a Tortora ed ho assistito agli incontri tra lui e Tes_1 il Sig. In occasione di tali incontri il Sig. chiese al Pace di effettuare lavori aggiuntivi Pt_1 Pt_1 non previsti in contratto, relativamente alla mansarda. Gli stessi furono eseguiti per quel che mi risulta.” - dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 16.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 Si riporta la deposizione integrale del teste : “Confermo la circostanza di cui al Parte_4 punto 9 in quanto nel periodo fra il 2004-2005 accompagnavo il Sig. da Potenza a Tes_1
Tortora ed ho assistito agli incontri tra lui e il Sig. In quelle occasioni so che il Sig. Pt_1 [...]
richiedeva al Sig. il pagamento di somme, ma il sig. non corrispondeva tali Tes_1 Pt_1 Pt_1 somme a volte sostenendo che i lavori non erano realizzati a regola d'arte, a volte dicendo che li avrebbe portati la volta successiva che si sarebbe recato sul cantiere. Questi incontri sono avvenuti in mia presenza sul cantiere di Tortora 3 o 4 volte. In occasione di tali incontri il Sig. chiese al Pt_1
Pace di effettuare lavori aggiuntivi non previsti in contratto, relativamente alla mansarda. Gli stessi furono eseguiti per quel che mi risulta. Non ho altro da aggiungere”. 6 Il teste , all'udienza del 24.11.2010 ha così dichiarato: “il sig. lamentava Parte_2 Pt_1 con me il mancato rispetto della normativa in tema di risparmio energetico nella esecuzione del tetto, oltre a richiedere l'esecuzione di ulteriori lavori non previsti nell'appalto. Ogni volta che mi chiedeva degli interventi sull'immobile, io ero costretto a fermare i lavori ed a chiedere al titolare della istruzioni in merito. Confermo la circostanza n. 6 (sei) anzi preciso che le CP_1 richieste di modifiche e migliorie mi venivano fatte solo dal sig. , il quale avanzò Parte_1 richieste diverse dai lavori indicati nel capitolato. Posso confermare che le richieste di modifiche e migliorie dell'immobile da parte del mi facevano interrompere i lavori per avere istruzioni Pt_1 dalla e questo ha comportato dei ritardi nell'esecuzione dei lavori, senza che ciò ha CP_1 comportato esborso di somme superiori rispetto a quelle preventivate. Sulla circostanza n.15
(quindici) della memoria istruttoria depositata dall'attore il 18.7.2007, posso riferire che il sig. mi ha richiesto la coibentazione del tetto oltre altri lavori quali l'apertura di una piccola Pt_1 finestra nel cono sottotetto e altri lavori”; il teste alla stessa udienza ha a sua Persona_5 volta dichiarato: “Sulla circostanza n.12 (dodici) posso riferire che il sig. , figlio Testimone_3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel. Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 669/2019 R.G.A.C., vertente
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliato in Prato, Parte_1 CodiceFiscale_1
Viale Montegrappa, n. 278/E, presso lo studio dell'avv. Ilaria Pinzauti, che lo rappresenta e difende,
APPELLANTE
E
con sede in Potenza (PZ), in persona dell'amministratore unico e Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Praia a Mare (CS), alla via D. Alighieri n. 9, presso lo studio dell'avv. Agostino Mainente che la rappresenta e difende,
APPELLATA sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, previa valutazione di ammissibilità del presente atto, in riforma della sentenza n. 59/2019 del 28.1.2019 emessa dal GOT Carmela Mirabelli del Tribunale di Paola, accertare l'inadempimento della in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore e, conseguentemente, emettere una sentenza che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e quindi trasferisca in favore del Sig. Parte_1 la proprietà dell'immobile posto in Tortora (CS) via F.lli Bandiera così identificato: foglio di mappa 47, particelle catastali n.117 e n.209 relativo alla concessione edilizia n.11582 dell'11.7.2002, terreno pervenuto alla con atto del Notaio Controparte_1 del 20.12.2003 Rep.n.48.615 raccolta n.18.060; accertare la Persona_1 presenza di tutti i vizi descritti in narrativa e quindi ridurre il prezzo del bene promesso in vendita, inizialmente pattuito in € 92.000,00, dell'importo che risulterà necessario alla loro eliminazione e che qui si quantifica in € 30.000,00 ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà a seguito dell'espletanda CTU.
In via istruttoria, si chiede, previa sostituzione del già nominato perito, ammissione di nuova CTU tesa a verificare l'entità dei vizi che affliggono l'immobile e le difformità tra l'immobile realizzato e quello promesso in vendita come richiesto in atto di citazione, nella memoria istruttoria e reiterato durante le operazioni peritali. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, compresa la refusione delle spese di CTU”. Per l'appellata: “si conclude chiedendo che l'Ecc.ma Corte adita voglia: 1) dichiarare inammissibile, improcedibile, improponibile ed, in ogni caso, rigettare per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal sig. avverso Parte_1
l'innanzi indicata sentenza n. 59/2019 emessa dal Giudice, dott.ssa Carmela Mirabelli, del Tribunale di Paola, e, per l'effetto, confermare la sentenza stessa, con ogni pronuncia conseguenziale;
2) condannare il sig. al pagamento in favore Parte_1 dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio;
3) per quanto Controparte_1 necessario, con espressa riserva di ogni altra deduzione e richiesta, senza inversione dell'onere probatorio, accogliere tutte le richieste, anche istruttorie, all'uopo formulate dall'attuale appellata nel giudizio di primo grado, che abbiansi per espressamente ripetute e trascritte integralmente e, comunque, riproposte in questa sede, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.346 c.p.c., ed ogni altra richiesta che dovesse essere formulata da esso attuale appellata nel presente grado del giudizio” RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
<< Il sig. con atto di citazione ha convenuto in giudizio la società Parte_1
dinanzi il Tribunale di Paola, Sez. Distaccata di Scalea, per ivi sentire, ai Controparte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., accertare l'inadempimento della convenuta e conseguentemente emettere una sentenza che produca gli effetti del contratto che le parti avrebbero dovuto concludere in ossequio a quanto concordato con il preliminare del 17.10.2004 ovvero di trasferire in favore dell'attore la proprietà dell'immobile sito in
Tortora alla via F.lli Bandiera identificato in catasto al foglio di mappa 47, particelle catastali n. 117 e n. 209 relativo alla concessione edilizia n. 11582 dell'11.7.2002 relativa al terreno pervenuto alla convenuta con atto notarile dott. del 20.12.2003 rep. Per_1
48.615 racc. 18.060. Ha altresì chiesto di accertare i vizi descritti in narrativa e quindi ridurre il prezzo pattuito in € 30.000.00 o in quello risultante a seguito di CTU. L'attore sostiene che in data 17.10.2004 ha stipulato con la convenuta un contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento entro il 30.05.2005 di un immobile sito in Tortora alla Via F.lli Bandiera al prezzo di € 92.000,00, di cui € 13.500,00 corrisposti alla sottoscrizione e la restante somma successivamente in base agli stati di avanzamento ed alla consegna. Deduce che l'immobile non è stato consegnato entro la data stabilita e che il tetto veniva realizzato in difformità rispetto alle norme sul risparmio energetico ovvero rispetto alla L. 10/91. Altresì, dichiara che il 15.09.2005 ha comunicato che, a proprie spese, avrebbe incaricato la ditta di svolgere sotto la direzione Parte_2 dell'Arch. , alcuni lavori che avrebbero migliorato l'immobile promesso in Per_2 vendita. Dichiara l'attore che a seguito di tale comunicazione parte convenuta con lettera del 23.09.2005 ha comunicato di voler risolvere il contratto, poiché la promittente acquirente non aveva versato gli importi pattuiti. L'attore deduce di non avere corrisposto quanto concordato perché l'immobile nel mese di luglio e di agosto 2006 non era stato ancora ultimato e non erano stati raggiunti gli stati di avanzamento previsti dal contratto preliminare.
Deduce, altresì, che con lettera del 21.06.2006 ha invitato la promittente venditrice a comparire il giorno 7.07.2006 davanti al Notaio per la stipula del Persona_3 definitivo, offrendo il pagamento del saldo, salva l'azione di riduzione del prezzo per i vizi eventualmente riscontrati successivamente alla presa in possesso dell'immobile.
Si è costituita in giudizio la convenuta, la quale nell'impugnare quanto Controparte_1 dedotto, richiesto, eccepito e prodotto in atti dall'attore, ha eccepito l'inammissibilità,
l'improponibilità, l'improcedibilità e l'assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto della domanda attorea. Ha, altresì, spiegato domanda in via riconvenzionale per "accertare e dichiarare inadempiente alle pattuizioni previste del 17.10.2004 l'attore Sig.
[...]
e per l'effetto dichiarare legittima la risoluzione del preliminare de quo ai Parte_1 sensi dell'art. 1385, Il comma, c.c. e/o risoluto per chiaro inadempimento dell'attore il contratto de quo con la condanna dello stesso alla perdita/corresponsione in favore della convenuta della somma di € 13.500,00 versata a titolo di caparra confirmatoria, nonché al risarcimento degli ulteriori danni da quantificarsi in corso di causa, con ogni ulteriore pronuncia consequenziale".
All'udienza del 23.05.2007 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; sono stati ammessi i mezzi istruttori con l'ordinanza del 27.04.2010 e successivamente, sono stati escussi i testi comparsi. Con ordinanza del 10.10.2012, ritenuto superfluo disporre la CTU, la causa è stata rinviata all'udienza del 6.05.2014 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 24.09.2014, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Le parti hanno depositato entrambe le comparse conclusionali e le relative repliche.
Con provvedimento dell'11.02.2015, rilevata la necessità di disporre una CTU, nominando l'Ing. , la causa è stata rimessa sul ruolo. Persona_4
In data 29.01.2016 il CTU ha provveduto all'invio telematico della relazione e degli allegati.
Con ordinanza del 10.01.2017 è stato invitato il CTU a rendere chiarimenti, poi trasmessi dallo stesso. All'udienza del 12.09.2018 la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. >>.
Con la sentenza n. 59/2019, pubblicata il 28.1.2019, il Tribunale di Paola così statuiva:
<< -rigetta la domanda attrice;
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e, pertanto, dichiara risolto il contratto di cui alla promessa bilaterale di compravendita intervenuto tra le parti in data 17.10.2004, con diritto della Controparte_1
a ritenere in suo favore la somma di euro 13.500,00, già corrispostale alla stipula del suddetto contratto preliminare dal sig. a titolo di caparra confirmatoria;
Parte_1
-condanna il sig. al pagamento delle spese e delle competenze legali, da Parte_1 distrarsi in favore dei procuratori costituiti avv. Ilaria Pinzauti e avv. Giuseppe Fortunato, che liquida in complessivi 2.738,00 per compensi oltre il rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge;
-pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese della CTU per come liquidate con il decreto del 18.7.2016 >>.
Nel dettaglio, il Tribunale rilevava come all'esito dell'istruttoria era emerso: -che il era stato informato dello stato di avanzamento dei lavori e, in particolare, che Pt_1 sia il tetto che il rustico erano stati ultimati poiché riferitogli da , padre Tes_1 dell'Amministratore della fiduciario della stessa, e dal direttore dei Controparte_1 lavori e progettista, TT;
Persona_5
- che aveva appreso dello stato dei lavori perché presente sul cantiere direttamente o tramite un suo fiduciario, ; Testimone_2
-che, nonostante la richiesta di pagamento da parte della società convenuta, a completamento del tetto e del rustico, l'attore si era reso inadempiente, non corrispondendo gli acconti previsti in sede contrattuale.
In relazione all'eccepita inosservanza della disciplina sul risparmio energetico nell'esecuzione del tetto, lamentata dal il Tribunale rilevava che tale inosservanza Pt_1 non era stata provata e he, in ogni caso, non poteva giustificare il mancato pagamento degli acconti pattuiti. Peraltro, dall'istruttoria era emerso che l'attore con il suo comportamento ostruzionistico aveva determinato il ritardo nella consegna dell'immobile. Infatti, era stato dimostrato che il aveva richiesto lavori non previsti in contratto e, precisamente, l'apertura di Pt_1 una piccola finestra nel vano del sottotetto, una botola nel solaio per accedere al sottotetto e una nuova divisione interna dell'immobile, per come riferito dai testi e . Parte_2 Per_2
Inoltre, stato accertato, a mezzo dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, che il tetto non presentava alcuna problematica di natura infiltrativa. Per tali motivi, il Tribunale rigettava la domanda dell'attore e accoglieva, invece, quella avanzata, in via riconvenzionale dalla società convenuta di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. di cui alla promessa bilaterale di compravendita intervenuta tra le parti in data 17.10.2004. Riteneva altresì il primo giudice che anche la domanda di condanna “alla perdita/corresponsione in favore della convenuta della somma di euro 13.500,00 versata a titolo di caparra confirmatoria” doveva essere accolta per effetto dell'inadempimento dell'acquirente mentre non poteva trovare accoglimento la domanda di risarcimento di ulteriori danni richiesta dalla convenuta in quanto non era stata fornita la prova specifica degli ulteriori danni subiti a causa dell'inadempimento dell'attore.
Avverso tale sentenza proponeva appello , impugnandola e Parte_1 contestandola sotto diversi profili. Con il primo motivo di appello, lamentava << l'errata e/o omessa valutazione delle prove documentali e orali relative alla condotta del sig. . Parte_1
In particolare, lamentava che il giudice di primo grado erroneamente aveva ritenuto che
“l'attore si è reso inadempiente non corrispondendo gli ulteriori acconti pattuiti in contratto nonostante la richiesta di pagamento da parte della convenuta, ad effettuato completamento del tetto e del rustico”. Secondo l'assunto del negli atti non vi erano richieste di pagamento da parte della Pt_1
cosicché non poteva considerarsi sussistente alcuna prova della sua Controparte_1 messa in mora e, quindi, alcuna prova della sua inadempienza. Né a tal fine poteva ritenersi attendibile la testimonianza del padre dell'amministratore della società Tes_1 convenuta, giacché la circostanza che avrebbe richiesto al il pagamento della Pt_1 seconda tranche del dovuto non trovava conferma aliunde. Al contrario, ciò che emergeva dagli atti prodotti era la presenza di ben due raccomandate, quella del 7.11.2005, con la quale il aveva offerto la seconda tranche Pt_1 di pagamento, e quella del 21.6.2006, con la quale l'appellante convocava controparte per la stipula del contratto definitivo, con offerta del pagamento del saldo prezzo. Né, a giudizio del poteva costituire prova del suo inadempimento la deposizione del Pt_1 teste , il quale aveva dichiarato che il tetto sarebbe stato realizzato tra la fine Parte_2 del 2004 e l'inizio del 2005 circa.
Infatti, anche se il tetto fosse stato realizzato nei primi mesi del 2005, non avrebbe potuto, comunque, integrare un inadempimento, tale da giustificare la risoluzione del contratto con ritenzione della caparra, un'offerta di pagamento giunta solo pochi mesi dopo, ossia nel novembre dello stesso anno, quando il aveva appunto formalmente Pt_1 offerto il pagamento di euro 13.500,00.
Pertanto, la propria condotta era stata corretta e lineare, dal momento che egli aveva prima offerto la seconda tranche di pagamento e, poi, il saldo prezzo, riservandosi, come era nei suoi diritti, l'actio quanti minoris. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamentava << l'errata e/o omessa valutazione delle prove concernenti il rispetto della legge sul risparmio energetico e omessa valutazione degli altri vizi denunciati >>.
Assumeva, sul punto, che il teste con la sua deposizione non solo aveva Parte_2 confermato che i lavori erano stati eseguiti in spregio della suddetta normativa, ma, aveva altresì evidenziato che le richieste relative all' impermeabilizzazione del tetto erano state inoltrate quando il tetto non era stato ancora realizzato, circostanza confermata anche dal teste direttore dei lavori. Persona_5
Inoltre, il sottolineava come l'immobile oggetto di causa presentava, oltre ai difetti Pt_1 di copertura già evidenziati, altre difformità rispetto al bene promesso in vendita (verniciature delle ringhiere, la realizzazione della scala di accesso al deposito,
l'areazione ed illuminazione del deposito). Con riferimento a tali vizi, insisteva per il rinnovo di CTU, finalizzata a descriverne l'entità e la qualità ovvero a descrivere le difformità tra l'immobile realizzato e quello promesso in vendita e quindi a determinarne l'incidenza sul valore e, conseguentemente, sul prezzo dell'immobile.
Con l'ultimo motivo di doglianza, il censurava la sentenza di primo grado, oltre che Pt_1 per errata valutazione della caparra come liquidazione convenzionale del danno, anche per l'errata attribuzione allo stesso del ritardo nella consegna dell'immobile, Pt_1 precisando, innanzitutto, che non si poteva parlare neppure di ritardo della consegna giacché non avvenuta e che laddove i lavori da egli richiesti avessero effettivamente ritardato la consegna del bene, ciò avrebbe significato che al 30.5.2005 l'immobile non era finito e che l'offerta di pagamento di novembre 2005 non poteva che essere considerata tempestiva.
Rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte. Quindi, concludeva come sopra riportato.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, contestando l'avversa impugnazione avverso, la quale eccepiva l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità ed in ogni caso l'assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto. Nel dettaglio, eccepiva, in primo luogo, l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di forma e contenuto. Sotto altro profilo, assumeva che la correttezza della valutazione del Tribunale in ordine alla documentazione depositata nel corso del giudizio di primo grado, alle dichiarazioni testimoniali e, comunque, delle risultanze processuali complessivamente considerate.
Evidenziava che le risultanze in atti dimostravano che: - la aveva Controparte_1 correttamente esercitato il diritto di recesso ex art. 1385, II comma, c.c.; -
[...]
, nonostante fosse a conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori, non Parte_1 aveva versato, nei termini e secondo le modalità pattuite, le somme indicate nel contratto preliminare di vendita del 17.10.2024, pur avendo la ottemperato a Controparte_1 quanto posto a suo carico nel già menzionato compromesso.
Assumeva, inoltre, che l'inadempimento del non poteva essere escluso né Pt_1 giustificato dalle raccomandate del 7.11.2025 e del 21.6.2026, dalle medesime richiamate, in quanto contenenti offerte tardive rispetto ai termini ed alle modalità previste in sede contrattuale. In particolare, tardive in considerazione anche dell'avvenuta risoluzione del contratto preliminare già nel mese di settembre 2005 quando la società appellata aveva formalizzato la volontà di recedere dal contratto, a cui era seguito l'automatico scioglimento del vincolo contrattuale e la caducazione ex tunc degli effetti del contratto. L' appellata poneva, poi, in evidenza la corretta la valutazione delle prove relative al risparmio energetico operata dal giudice di prime cure, dal momento che le conclusioni a cui era giunto il CTU consentivano di affermare, come rilevato nella sentenza impugnata, che il tetto non presentava alcuna problematica infiltrativa, confermando l'assenza di vizi del tetto che, come ribadito dai testi escussi, era stato eseguito con la coibentazione richiesta dallo stesso Pt_1
Pertanto, era innegabile la pretestuosità delle doglianze dell'appellante relative all'inosservanza della disciplina sul risparmio energetico, di cui, oltretutto, nulla era previsto in sede contrattuale.
Sotto altro profilo, l'appellata evidenziava l'inutilità e la superfluità, oltre che la non corrispondenza al vero, delle doglianze di controparte afferenti alle difformità dell'immobile rispetto al bene promesso in vendita.
Da ultimo, la ribadiva la correttezza della decisione del Tribunale di Controparte_1 attribuirle la caparra, giacché il diritto di trattenere la suddetta caparra sorge, ai sensi dell'art. 1385 c.c., nel momento in cui la parte adempiente esercita, come nel caso in esame, il diritto di recesso.
Concludeva nei termini in epigrafe riportati. All'udienza del 3 dicembre 2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte, le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. proposta dalla odierna appellata, per carenza dei requisiti di forma e di contenuto. Sul punto deve richiamarsi la giurisprudenza di legittimità In tempi recenti la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass. Sez. II, ordinanza del 25/01/2023 n. 2320; v. anche Cass. S.U., sentenza del 13/12/2022 n.
36481). In altri termini ai fini “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342
c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può. sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. Sez. II, ordinanza del 28/10/2020 n. 23781). Nel caso in esame, l'appellante ha invero indicato i capi della sentenza oggetto di censura e le parti di interesse impugnate. Non possono pertanto sussistere dubbi in ordine al superamento della soglia di specificità del gravame, avendo l'appellante individuato i punti della decisione reputati ingiusti, oltre che le ragioni sottese ad essi, fatta eccezione per la doglianza concernente l' “errata valutazione della caparra come liquidazione convenzionale del danno” in ordine alla quale l'appellante non ha esplicitato le ragioni della censura, vale a dire le argomentazioni idonee a contrastare sul punto la motivazione della sentenza impugnata e dunque le ragioni dirette ad incrinare il fondamento logico- giuridico della relativa motivazione.
Sempre in via preliminare, deve osservarsi che, non essendo stata oggetto di impugnazione, è da considerarsi passata in giudicato la pronuncia con cui il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento di ulteriori danni avanzata dalla Controparte_1
Passando, quindi, all'esame del merito dell'appello deve rilevarsene l'infondatezza, risultando del tutto condivisibili le ragioni fondanti la sentenza impugnata. Innanzi tutto, appare opportuno riportare degli estratti del contratto preliminare stipulato in data 17.10.2004 tra le parti, vale a dire gli articoli concernenti l'oggetto, le modalità della vendita, il prezzo ed illustrate le modalità di pagamento del medesimo, tanto al fine di una compiuta individuazione degli obblighi gravanti su ciascuna delle parti e poter, di conseguenza, individuare chi tra di esse sia da considerarsi inadempiente:
- art.1“La Soc. promette di vendere al Sig. che Controparte_1 Parte_1 promette di acquistare per sé o per persona da nominare in sede di stipula dell'atto pubblico, la piena proprietà del seguente immobile in Tortora (Cs) alla via F.lli Bandiera: -appartamento posto al primo piano, lato sud, del fabbricato individuato con la lettera
“A” nella planimetria di progetto e composto da ingresso, cucina, due camere da letto, bagno e soggiorno-pranzo con terrazzo a livello esposto ad ovest e terrazzino d'ingresso servito da scala esclusiva che parte dal giardinetto di proprietà dell'appartamento per come rappresentato nella planimetria dell'allegato “A” con il n°1.”.
- art. 3 “Quanto forma oggetto di questa promessa di vendita è attualmente in fase di costruzione e verrà trasferito a corpo, entro il 30.5.2005 nelle condizioni descritte nell'allegato A” (in atti).
- art. 4 del contratto preliminare “Il prezzo della presente vendita si è tra le parti convenuto in euro 92.000,00 (euro novantaduemila), così regolato: a) euro 13.500,00 (euro tredicimilacinquecento/00) la parte promittente acquirente versa
- a titolo di caparra confirmatoria - alla parte promittente alienante che gliene rilascia quietanza alla data della firma della presente promessa di vendita;
b) euro 13.500,00 (euro tredicimilacinquecento/00), al completamento del tetto quale acconto che la parte promittente acquirente verserà alla parte promittente venditrice;
c) euro 13.000,00 (euro tredicimila/00), al completamento al rustico del fabbricato;
d) euro 52.000,00 (euro cinquantaduemila) alla consegna dell'appartamento. Dalla lettura dei richiamati articoli è possibile evincere con estrema chiarezza gli obblighi gravanti sulle parti. In particolare, la società appellata si impegnava a trasferire a corpo l'immobile individuato nell'art. 1, alle condizioni descritte nell'allegato A, entro il 30 maggio 2005, mentre l' appellante si obbligava ad acquistare il suddetto immobile, dietro corrispettivo di euro 92.000,00 da versare con le seguenti modalità: euro 13.500,00 alla sottoscrizione del preliminare a titolo di caparra confirmatoria;
euro 13.500,00 al completamento del tetto;
euro 13.000,00 al completamento del rustico;
euro 52.000,00 alla consegna dell'immobile.
È evidente che l'unica scadenza esplicitamente prevista sia stata quella relativa alla consegna dell'immobile che la odierna appellata, si è impegnata a CP_1 garantire entro il 30.5.2005; nessuna scadenza è stata invece pattuita per quanto concerne i tempi di realizzazione del tetto e del rustico cui risultano subordinati i pagamenti della seconda e della terza rata del prezzo da parte del lavori che, in ogni Pt_1 caso, avrebbero dovuti essere realizzati prima della fine di maggio 2005 e la cui conoscenza da parte dell'appellante è da ritenersi condizione sufficiente per far sorgere in capo allo stesso l'obbligo di pagamento.
Premesso ciò, se è da considerarsi pacifico che il abbia pagato la prima rata di euro Pt_1
13.500,00 al momento della stipula del preliminare, controverso e, pertanto, da accertare è se egli non abbia provveduto al pagamento della seconda e della terza rata del prezzo concordato a causa dell'inadempimento della controparte (mancata realizzazione del tetto e/o del rustico) o se è invece il ad essersi reso ingiustificatamente Pt_1 inadempiente. Ribadito che le parti non hanno provveduto a fissare alcuna scadenza per la realizzazione del tetto e del rustico, la Corte rileva come dall'istruttoria espletata e, in particolare, dalla documentazione in atti e dalle testimonianze raccolte, sia emersa l'inadempienza del che, infatti, nonostante conoscesse lo stato di avanzamento dei lavori e, quindi, il Pt_1 completamento del tetto e del rustico (tetto completato tra la fine del 2004 e l'inizio del 2005, per come dichiarato dal teste , titolare della ditta appaltatrice), Parte_2 non aveva provveduto a corrispondere gli acconti previsti in sede preliminare. In particolare, all'udienza del 24.11.2010, il teste di parte attrice ha Testimone_2 riferito: “Insieme al sig. mi sono recato qualche volta sul cantiere ove stavano Pt_1 costruendo l'immobile per cui è causa. Posso confermare che abitando lì vicino quando passavo e anche attualmente quando passo guardavo e guardo l'immobile per cui è causa. Sul cantiere e nell'immobile da solo non mi sono mai recato. Sono stato dentro il cantiere solo con il sig. un paio di volte”1. Pt_1
Di tenore analogo sono le dichiarazioni rese da che, all'epoca dei Parte_2 fatti, era il titolare della ditta appaltatrice per conto della “Posso Controparte_1 confermare la circostanza n. 5 della memoria di parte convenuta e preciso che il sig.
è venuto qualche volta, mentre il sig. spesso passava davanti al Pt_1 Testimone_2 cantiere e si fermava a guardare i lavori ma non entrava”; inoltre, ha aggiunto: “Sulla circostanza n.4 (quattro) posso dire che l'esecuzione del tetto è avvenuta tra la fine del 2004 e l'inizio del 2005 circa”2. 1 Si riporta integralmente la testimonianza resa all'udienza del 24.11.2010 da : Testimone_2
“Conosco i fatti di causa in quanto abito a circa 50m di distanza dall'immobile per cui è causa. Ho svolto il servizio di leva con il sig. negli anni '70-'71. Confermo la circostanza n. Parte_1
6 dell'atto di citazione e preciso che ogni volta che si reca a Tortora è mio ospite. Non ricordo bene se nel luglio 2006 è venuto da me, ma preciso che ogni volta che viene a Tortora non va mai in albergo ma sempre a casa mia. Tutt'ora a questo modo di fare, anzi preciso che la cosa è reciproca. È vera la circostanza n.8 anzi preciso che siamo amici dal '70. Confermo la circostanza
n.9 dell'atto di citazione anzi nella ricerca dell'abitazione l'ho spesso accompagnato. Insieme al sig. mi sono recato qualche volta sul cantiere ove stavano costruendo l'immobile per cui è Pt_1 causa. Posso confermare che abitando lì vicino quando passavo e anche attualmente quando passo guardavo e guardo l'immobile per cui è causa. Sul cantiere e nell'immobile da solo non mi sono mai recato. Sono stato dentro il cantiere solo con il sig. un paio di volte.” Pt_1 2 Si riporta integralmente la testimonianza resa all'udienza del 24.11.2010 da : Parte_2
“Posso confermare che avendomelo riferito il sig. Pace, uno degli immobili facenti parte dell'immobile che stavo costruendo era stato oggetto di compromesso in favore del sig. Nulla
Pt_1 so sulla circostanza n.2 della memoria difensiva depositata il 23.7.2007 da parte convenuta, per non essere stato presente ai fatti. Non so se il sig. fosse inadempiente o meno nei confronti
Pt_1 della Sulla circostanza n.4 posso dire che l'esecuzione del tetto è avvenuta tra la Controparte_1 fine del 2004 e l'inizio del 2005 circa, e che il sig. lamentava con me il mancato rispetto della
Pt_1 normativa in tema di risparmio energetico nella esecuzione del tetto, oltre a richiedere l'esecuzione di ulteriori lavori non previsti nell'appalto. Ogni volta che mi chiedeva degli interventi sull'immobile, io ero costretto a fermare i lavori ed a chiedere al titolare della CP_1 istruzioni in merito. Posso riferire che mi risulta che il non aveva pagato delle somme alla
Pt_1
in quanto ciò mi veniva riferito dal titolare della società a seguito di mie richieste di CP_1 pagamento in base allo stato di avanzamento del lavoro. Posso confermare la circostanza n. 5 della memoria di parte convenuta e preciso che il sig. è venuto qualche volta, mentre il sig. Pt_1 [...]
spesso passava davanti al cantiere e si fermava a guardare i lavori ma non entrava. Tes_2
Confermo la circostanza n. 6 anzi preciso che le richieste di modifiche e migliorie mi venivano fatte solo dal sig. , il quale avanzò richieste diverse dai lavori indicati nel capitolato. Parte_1
Confermo la circostanza n.7 come sopra meglio precisato. Nulla posso riferire sulla circostanza
n.8 in quanto i rapporti con il erano tenuti direttamente con la . Nulla posso riferire Pt_1 CP_1 sulla circostanza di cui al punto 9. Preciso che so che il non corrispondeva gli acconti dovuti Pt_1 al sig. ma solo per averlo sentito dire da quest'ultimo. Posso confermare che le richieste di Tes_1 Il teste direttore dei lavori e progettista dell'immobile oggetto della Persona_5 controversia, alla medesima udienza, ha precisato: “Sulla circostanza n.10 dell'atto di citazione posso dire che il sig. avendo acquistato l'appartamento in fase di Pt_1 costruzione ogni tanto mi telefonava per sapere a che punto erano i lavori e glielo comunicavo”3.
Il teste , dipendente della e fiduciario, oltre che padre, Tes_1 Controparte_1 dell'amministratore della società appellata, all'udienza del 30.11.2011, ha dichiarato:
“Confermo che il sig. dopo aver versato un acconto iniziale di euro 13.500,00, non Pt_1 ha versato altri acconti nei termini previsti dal contratto. Confermo la circostanza di cui sopra in quanto i pagamenti erano gestiti direttamente da me o da mio figlio, nonostante fosse stato invitato al rispetto del contratto, non ha versato più alcuna somma.
Confermo la circostanza di cui al punto 4 e preciso che non corrispose nemmeno la tranche di pagamento prevista al momento dell'esecuzione del rustico, cioè non corrispose né i soldi previsti nel contratto al completamento del tetto, né quelli al completamento del rustico, anche se lo avevamo informato dello stato dei lavori. Preciso che il sig. era in grado di conoscere lo stato dei lavori per averlo visto Pt_1 direttamente e pertanto confermo la circostanza n.5, in quanto lo stesso direttamente o tramite una persona di sua fiducia, tale sig. che abita a fianco dell'immobile per Tes_2 cui è causa, era in grado di conoscere lo stato di avanzamento dei lavori e le modalità esecutive degli stessi. Il sig. si è recato sul cantiere di persona 3 o 4 volte […]; per Pt_1 ciò che concerne i lavori, il sig. veniva personalmente a verificarli e a volte Pt_1 mandava il suo amico” 4.
modifiche e migliorie dell'immobile da parte del mi facevano interrompere i lavori per avere Pt_1 istruzioni dalla e questo ha comportato dei ritardi nell'esecuzione dei lavori, senza che ciò CP_1 ha comportato esborso di somme superiori rispetto a quelle preventivate. Nulla posso riferire sulla circostanza n.11. Sulla circostanza n.15 della memoria istruttoria depositata dall'attore il
18.7.2007, posso riferire che il sig. mi ha richiesto la coibentazione del tetto oltre altri lavori Pt_1 quali l'apertura di una piccola finestra nel cono sottotetto e altri lavori. Preciso che la impermeabilizzazione del tetto era stata realizzata come previsto nel capitolato. Preciso che il sottotetto non è abitabile in quanto le falde finiscono a zero ed è un semplice volume tecnico utilizzato come camera d'aria isolante per il caldo e il freddo. Nulla so in ordine a quanto previsto nel compromesso del 17.10.2004 in riferimento agli importi da versare in acconto, le scadenze degli stessi e il capitolato dei lavori.” 3 Si riporta la testimonianza integrale resa da “Sulla circostanza n.10 dell'atto di Persona_5 citazione posso dire che il sig. avendo acquistato l'appartamento in fase di costruzione ogni Pt_1 tanto mi telefonava per sapere a che punto erano i lavori e glielo comunicavo. Sulla circostanza
n.11 dell'atto di citazione di parte attrice, non ricordo visto l'ampio lasso di tempo trascorso, se ad aprile-maggio 2005 il tetto era stato ultimato. Quando il sig. ha acquistato l'immobile di cui è Pt_1 causa la struttura in cemento armato ivi comprese le falde del tetto erano ultimate”. Sulla circostanza n.12 posso riferire che il sig. , figlio dell'attore, mi chiese di aprire una Testimone_3 botola nel solaio per accedere al sottotetto, oltre ad una nuova divisione interna dell'immobile acquistato. Sulla circostanza n.13 posso confermare e preciso di aver dato seguito alle sue richieste e so che tale botola è stata realizzata e anche le nuove partizioni interne. Posso confermare che la bozza della promessa bilaterale di compravendita e dell'allegato A allo stesso tra le parti in causa, fu predisposta da me.” 4 Si riporta la testimonianza integrale di resa all'udienza del 30.11.11: “Conosco i Tes_1 fatti per cui è causa, in quanto come fiduciario della ho gestito direttamente con il sig. CP_1 Pt_1 la compravendita dell'immobile per cui è causa. Sulla circostanza n.1 della memoria di parte Ebbene, le richiamate dichiarazioni testimoniali danno conto dell'inadempienza del Pt_1 che, a fronte della conoscenza dello stato dei lavori, non ha provveduto a versare le somme dovute.
A nulla rilevano le argomentazioni addotte da quest'ultimo a giustificazione del suo inadempimento.
In primo luogo, non rileva quanto da egli dedotto nell'atto di appello, ossia l'assenza di una richiesta di pagamento da parte della società appellata, dal momento che dalla prova testimoniale emerge che in diverse occasioni è stato intimato – inutilmente - al di Pt_1 rispettare le condizioni pattuite nel contratto preliminare e di procedere al pagamento delle suddette rate. Sul punto il teste , all'udienza del 30.11.2011, ha riferito: “Conosco i fatti Tes_1 per cui è causa, in quanto come fiduciario della ho gestito direttamente con il CP_1 sig. la compravendita dell'immobile per cui è causa […]; confermo che il sig. Pt_1 Pt_1
convenuta depositata il 23.7.2007, confermo la stessa e cioè che l'attore stipulava con la CP_1 un compromesso per l'acquisto di un immobile sito in Tortora, più precisamente riconosco il compromesso in questione in quello che mi viene mostrato traendola dalla produzione di parte attrice. Il sig. ha trattato con me i particolari del contratto ed ero presente alla sottoscrizione Pt_1 dello stesso. Confermo che il contratto e l'allegato capitolato furono oggetto di contrattazione tra le parti e che tale contratto fu predisposto e redatto dall'art. , direttore dei lavori. Confermo Per_2 che il sig. dopo aver versato un acconto iniziale di euro 13.500,00, non ha versato altri acconti Pt_1 nei termini previsti dal contratto. Confermo la circostanza di cui sopra in quanto i pagamenti erano gestiti direttamente da me o da mio figlio, nonostante fosse stato invitato al rispetto del contratto, non ha versato più alcuna somma. Confermo la circostanza di cui al punto 4 e preciso che non corrispose nemmeno la tranche di pagamento prevista al momento dell'esecuzione del rustico, cioè non corrispose né i soldi previsti nel contratto al completamento del tetto, né quelli al completamento del rustico, anche se lo avevamo informato dello stato dei lavori. Preciso che il sig. era in grado di conoscere lo stato dei lavori per averlo visto direttamente e pertanto conferma Pt_1 la circostanza n.5, in quanto lo stesso direttamente o tramite una persona di sua fiducia, tale sig. che abita a fianco dell'immobile per cui è causa, era in grado di conoscere lo stato di Tes_2 avanzamento dei lavori e le modalità esecutive degli stessi. Il sig. si è recato sul cantiere di Pt_1 persona 3 o 4 volte, e nell'occasione avanzò richieste di lavori ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto e precisamente riguardavano l'apertura di una botola nella mansarda all'interno della stessa, nonché la predisposizione dell'impianto per un servizio igienico. Posso precisare che il sig. si è lamentato per il mancato rispetto della normativa in tema di risparmio energetico Pt_1 nell'esecuzione del tetto, solo dopo che lo stesso era stato completato e che gli erano stati chiesti i soldi pattuiti in contratto. Posso riferire che i lavori extra sono stati eseguiti ma non sono stati mai pagati. Sulla circostanza n.6 posso riferire che alcune migliorie sono state richieste ed effettuate dalla ditta , ed in particolare la botola. Altre modifiche della mansarda Parte_2 sottotetto furono realizzate dal sig. . Confermo la circostanza di cui al punto 7, le Parte_3 richieste del sig. produssero un allungamento dei tempi di lavoro. Confermo la circostanza n.8 Pt_1
e preciso che i contatti erano frequenti ma non quotidiani per quanto concerne la richiesta degli ulteriori acconti. Per ciò che concerne i lavori, il sig. veniva personalmente a verificarli e a Pt_1 volte mandava il suo amico. Confermo la circostanza di cui al punto n.9 e preciso di aver chiesto più volte io personalmente al sig. il pagamento degli acconti ulteriori previsti dal contratto. In Pt_1 queste circostanze erano presenti altri, tra cui il sig. e . Confermo Parte_4 Parte_3 la circostanza n.10 e preciso che i lavori andavano a rilento, poiché la ditta era impegnata in lavori extra rispetto a quelli pattuiti ed attendevamo il sig. per decidere sugli stessi lavori Pt_1 extra. Nulla so sulla circostanza n.11.”
dopo aver versato un acconto iniziale di euro 13.500,00, non ha versato altri acconti nei termini previsti dal contratto. Confermo la circostanza di cui sopra in quanto i pagamenti erano gestiti direttamente da me o da mio figlio, nonostante fosse stato invitato al rispetto del contratto, non ha versato più alcuna somma. Confermo la circostanza di cui al punto 4 e preciso che non corrispose nemmeno la tranche di pagamento prevista al momento dell'esecuzione del rustico, cioè non corrispose né i soldi previsti nel contratto al completamento del tetto, né quelli al completamento del rustico, anche se lo avevamo informato dello stato dei lavori. […]; confermo la circostanza n.8 e preciso che i contatti erano frequenti ma non quotidiani per quanto concerne la richiesta degli ulteriori acconti. […]; confermo la circostanza di cui al punto n.9 e preciso di aver chiesto più volte io personalmente al sig. il pagamento Pt_1 degli acconti ulteriori previsti dal contratto. In queste circostanze erano presenti altri, tra cui il sig. e . […] Posso precisare che il sig. si Parte_4 Parte_3 Pt_1
è lamentato per il mancato rispetto della normativa in tema di risparmio energetico nell'esecuzione del tetto, solo dopo che lo stesso era stato completato e che gli erano stati chiesti i soldi pattuiti in contratto”.
A corroborare le dichiarazioni del teste vi sono quelle rilasciate alla medesima Tes_1 udienza da : “Confermo la circostanza di cui al punto 9 in quanto nel Parte_4 periodo fra il 2004-2005 accompagnavo il Sig. da Potenza a Tortora ed Tes_1 ho assistito agli incontri tra lui e il Sig. In quelle occasioni so che il Sig. Pt_1 [...]
richiedeva al Sig. il pagamento di somme, ma il sig. non Tes_1 Pt_1 Pt_1 corrispondeva tali somme a volte sostenendo che i lavori non erano realizzati a regola
d'arte, a volte dicendo che li avrebbe portati la volta successiva che si sarebbe recato sul cantiere. Questi incontri sono avvenuti in mia presenza sul cantiere di Tortora 3 o 4 volte”.5
Ad ogni modo, anche ammettendo che al non sia mai pervenuta una richiesta di Pt_1 pagamento, l'appellante, una volta giunto a conoscenza dell'ultimazione del tetto, prima, e del rustico, poi, avrebbe dovuto - nel rispetto delle condizioni pattuite nel preliminare di vendita - ugualmente corrispondere gli acconti previsti di euro 13.500,00 e 13.000,00. Né può dirsi escluso l'inadempimento del dal fatto che tramite le raccomandate del Pt_1
7.11.2005 e del 21.6.2006, egli abbia offerto il pagamento, rispettivamente, della seconda rata e del saldo del prezzo, in quanto trattasi di offerte tardive rispetto a quanto statuito in sede contrattuale (poiché successive alla realizzazione del tetto e del rustico) ed anche perché intervenute in un momento in cui la tramite nota del Controparte_1
2.9.2005, ricevuta dal il 23.9.2005, aveva già formalizzato la sua volontà di recedere Pt_1 legittimamente dal contratto per inadempimento di controparte.
Da ciò è, infatti, conseguito, l'automatico scioglimento del contratto e la caducazione ex tunc dei suoi effetti. È appena il caso di evidenziare che nei contratti a prestazioni corrispettive, quale appunto, la compravendita in esame, ciascuna delle parti può decidere liberamente se chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto quando l'altra parte non adempie le sue obbligazioni. Parimenti, non può giustificare l'inadempimento del la dedotta inosservanza della Pt_1 disciplina sul risparmio energetico nell'esecuzione del tetto, in quanto, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, trattasi di una circostanza non provata e, comunque, non prevista in sede contrattuale quale condizione a cui subordinare il pagamento della seconda tranche del prezzo.
A ciò deve aggiungersi che sia la CTU che gli esiti della prova testimoniale consentono di rilevare non soltanto che il tetto non presentava alcun vizio ma che era stato altresì realizzato con la coibentazione richiesta dall'odierno appellante. In particolare, alla pag. 7 della relazione tecnica d'ufficio, l'Ing. si Persona_4 legge: “Dall'esame attento della struttura interna del tetto di copertura dell'immobile effettuato durante l'accesso del 30.7.2015, non veniva rilevato alcun difetto con riferimento ad eventuali fenomeni infiltrativi e quant'altro”. Né il CTU ha rilevato la presenza di altri vizi. Il teste sul punto ha affermato: “Posso riferire che il sig. mi ha Parte_2 Pt_1 richiesto la coibentazione del tetto oltre altri lavori quali l'apertura di una piccola finestra nel cono sottotetto e altri lavori. Preciso che la impermeabilizzazione del tetto era stata realizzata come previsto nel capitolato.” Significativa è altresì la testimonianza di , il quale ha dichiarato: “Posso Tes_1 precisare che il sig. si è lamentato per il mancato rispetto della normativa in tema Pt_1 di risparmio energetico nell'esecuzione del tetto, solo dopo che lo stesso era stato completato e che gli erano stati chiesti i soldi pattuiti in contratto” A tanto si aggiunge che dalle risultanze della prova escussa - come correttamente rilevato dal Tribunale di Paola - emerge il contributo del nel ritardo nella consegna Pt_1 dell'immobile, avendo l'appellante richiesto l'esecuzione di lavori non previsti nel contratto preliminare stipulato tra le parti nell'ottobre del 2004 che hanno, inevitabilmente, allungato i tempi di consegna.6 Dagli esposti rilievi consegue il rigetto dell'appello.
Le spese del grado, da porsi a carico dell'appellante soccombente, devono essere liquidate - avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal
DM n. 147/2022 - in complessivi euro 7.158,50 per compensi professionali (scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00; fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria - cfr Cass. ord. n. 29857/2023 - e fase decisoria;
valori medi con riduzione del 50% in ragione della non particolare difficoltà della causa), oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA, come per legge. Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 59/2019, pubblicata il 28.1.2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1 liquidate in euro 7.158,50, per compensi professionali, oltre rimb. forf. 15% iva e cpa, come per legge;
dell'attore, mi chiese di aprire una botola nel solaio per accedere al sottotetto, oltre ad una nuova divisione interna dell'immobile acquistato. Sulla circostanza n.13 (tredici) posso confermare e preciso di aver dato seguito alle sue richieste e so che tale botola è stata realizzata e anche le nuove partizioni interne”; il teste , all'udienza del 30.11.2011, ha dichiarato “Il sig. Tes_1 si è recato sul cantiere di persona 3 o 4 volte, e nell'occasione avanzò richieste di lavori Pt_1 ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto e precisamente riguardavano l'apertura di una botola nella mansarda all'interno della stessa, nonché la predisposizione dell'impianto per un servizio igienico. Posso riferire che i lavori extra sono stati eseguiti ma non sono stati mai pagati.
Sulla circostanza n.6 posso riferire che alcune migliorie sono state richieste ed effettuate dalla ditta
, ed in particolare la botola. Altre modifiche della mansarda sottotetto furono Parte_2 realizzate dal sig. . Confermo la circostanza di cui al punto 7, le richieste del sig. Parte_3 produssero un allungamento dei tempi di lavoro. Confermo la circostanza n.10 e preciso che i Pt_1 lavori andavano a rilento, poiché la ditta era impegnata in lavori extra rispetto a quelli pattuiti ed attendevamo il sig. per decidere sugli stessi lavori extra”;il teste ha, a sua Pt_1 Parte_4 volta, dichiarato: “Confermo la circostanza di cui al punto 9 in quanto nel periodo fra il 2004- 2005 accompagnavo il Sig. da Potenza a Tortora ed ho assistito agli incontri tra lui e Tes_1 il Sig. In occasione di tali incontri il Sig. chiese al Pace di effettuare lavori aggiuntivi Pt_1 Pt_1 non previsti in contratto, relativamente alla mansarda. Gli stessi furono eseguiti per quel che mi risulta.” - dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 16.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 Si riporta la deposizione integrale del teste : “Confermo la circostanza di cui al Parte_4 punto 9 in quanto nel periodo fra il 2004-2005 accompagnavo il Sig. da Potenza a Tes_1
Tortora ed ho assistito agli incontri tra lui e il Sig. In quelle occasioni so che il Sig. Pt_1 [...]
richiedeva al Sig. il pagamento di somme, ma il sig. non corrispondeva tali Tes_1 Pt_1 Pt_1 somme a volte sostenendo che i lavori non erano realizzati a regola d'arte, a volte dicendo che li avrebbe portati la volta successiva che si sarebbe recato sul cantiere. Questi incontri sono avvenuti in mia presenza sul cantiere di Tortora 3 o 4 volte. In occasione di tali incontri il Sig. chiese al Pt_1
Pace di effettuare lavori aggiuntivi non previsti in contratto, relativamente alla mansarda. Gli stessi furono eseguiti per quel che mi risulta. Non ho altro da aggiungere”. 6 Il teste , all'udienza del 24.11.2010 ha così dichiarato: “il sig. lamentava Parte_2 Pt_1 con me il mancato rispetto della normativa in tema di risparmio energetico nella esecuzione del tetto, oltre a richiedere l'esecuzione di ulteriori lavori non previsti nell'appalto. Ogni volta che mi chiedeva degli interventi sull'immobile, io ero costretto a fermare i lavori ed a chiedere al titolare della istruzioni in merito. Confermo la circostanza n. 6 (sei) anzi preciso che le CP_1 richieste di modifiche e migliorie mi venivano fatte solo dal sig. , il quale avanzò Parte_1 richieste diverse dai lavori indicati nel capitolato. Posso confermare che le richieste di modifiche e migliorie dell'immobile da parte del mi facevano interrompere i lavori per avere istruzioni Pt_1 dalla e questo ha comportato dei ritardi nell'esecuzione dei lavori, senza che ciò ha CP_1 comportato esborso di somme superiori rispetto a quelle preventivate. Sulla circostanza n.15
(quindici) della memoria istruttoria depositata dall'attore il 18.7.2007, posso riferire che il sig. mi ha richiesto la coibentazione del tetto oltre altri lavori quali l'apertura di una piccola Pt_1 finestra nel cono sottotetto e altri lavori”; il teste alla stessa udienza ha a sua Persona_5 volta dichiarato: “Sulla circostanza n.12 (dodici) posso riferire che il sig. , figlio Testimone_3