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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/09/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 790/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Paola Di Francesco Presidente dott. Federica Abiuso Giudice rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 790/2025 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. BRIZZOLARI MICHELE, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. DUO' EMANUELA, elettivamente domiciliate come in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “Sino al mese di dicembre 2025 incluso il sig.
corrisponderà a partire dal mese di settembre 2025 l'assegno ex art. 156 c.c. alla Pt_1 sig.ra dell'importo di 400,00 euro, entro il giorno 5 di ogni mese, e a partire dal CP_1 mese di gennaio 2026 detti importo sarà ridotto a 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISY^TAT. Spese di lite compensate”.
Pagina 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.05.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di pronunciare la modifica delle condizioni della separazione personale dal coniuge omologate dal tribunale di Rovigo con decreto n. 244 del
20.7.2005, chiedendo la revoca, ed in subordine la riduzione ad euro 100,00 mensili, dell'assegno di mantenimento ivi previsto in favore della moglie . Controparte_1
A motivo della domanda, il ha allegato la propria impossibilità di corrispondere Pt_1
l'assegno di euro 850,00, rivalutato in euro 927,36, in ragione delle proprie condizioni economiche, evidenziando di percepire euro 1.121,34 a titolo di trattamento pensionistico, di non possedere ulteriori fonti di reddito, pur risultando proprietario di immobili, non produttivi, tuttavia, di alcun reddito.
Quanto alla situazione patrimoniale e reddituale della moglie, il ricorrente ha allegato la disponibilità a parte della stessa di rilevanti somme, in parte pervenutele a titolo ereditario, in parte dalla compravendita di un immobile di sua proprietà, oltre ad evidenziare le somme di cui la disponeva a titolo di investimento. CP_1
Con decreto del 16.5.2025 il presidente ha designato il giudice delegato, fissando l'udienza camerale del 5.9.2025 e ordinando la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero.
Con comparsa depositata in data 1.8.2025 si è costituita in giudizio la , CP_1 opponendosi all'accoglimento delle domande del ricorrente, e contestando la pretesa inadeguatezza delle risorse patrimoniali del e la disponibilità da parte della stessa Pt_1 di rilevanti risorse economiche, ulteriori rispetto dell'assegno di mantenimento statuito in proprio favore.
All'udienza camerale del 5.9.2025, il collegio ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c., che le stesse hanno accettato, precisando le conclusioni in modo congiunto e rinunciando ai termini previsti dall'art. 473bis 28 cpc.
Il collegio si è riservato di decidere.
Ritiene il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
Pagina 2
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, a modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa n. 244 del 20.7.2005, e fermo quanto non espressamente oggetto di modifica, così provvede:
A. recepisce integralmente le condizioni congiuntamente formulate dai ricorrenti, da intendersi qui integralmente trascritte;
B. dichiara la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 5.09.2025
Il Presidente
dott. Paola Di Francesco
Il Giudice estensore dott. Federica Abiuso
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Paola Di Francesco Presidente dott. Federica Abiuso Giudice rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 790/2025 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. BRIZZOLARI MICHELE, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. DUO' EMANUELA, elettivamente domiciliate come in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “Sino al mese di dicembre 2025 incluso il sig.
corrisponderà a partire dal mese di settembre 2025 l'assegno ex art. 156 c.c. alla Pt_1 sig.ra dell'importo di 400,00 euro, entro il giorno 5 di ogni mese, e a partire dal CP_1 mese di gennaio 2026 detti importo sarà ridotto a 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISY^TAT. Spese di lite compensate”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.05.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di pronunciare la modifica delle condizioni della separazione personale dal coniuge omologate dal tribunale di Rovigo con decreto n. 244 del
20.7.2005, chiedendo la revoca, ed in subordine la riduzione ad euro 100,00 mensili, dell'assegno di mantenimento ivi previsto in favore della moglie . Controparte_1
A motivo della domanda, il ha allegato la propria impossibilità di corrispondere Pt_1
l'assegno di euro 850,00, rivalutato in euro 927,36, in ragione delle proprie condizioni economiche, evidenziando di percepire euro 1.121,34 a titolo di trattamento pensionistico, di non possedere ulteriori fonti di reddito, pur risultando proprietario di immobili, non produttivi, tuttavia, di alcun reddito.
Quanto alla situazione patrimoniale e reddituale della moglie, il ricorrente ha allegato la disponibilità a parte della stessa di rilevanti somme, in parte pervenutele a titolo ereditario, in parte dalla compravendita di un immobile di sua proprietà, oltre ad evidenziare le somme di cui la disponeva a titolo di investimento. CP_1
Con decreto del 16.5.2025 il presidente ha designato il giudice delegato, fissando l'udienza camerale del 5.9.2025 e ordinando la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero.
Con comparsa depositata in data 1.8.2025 si è costituita in giudizio la , CP_1 opponendosi all'accoglimento delle domande del ricorrente, e contestando la pretesa inadeguatezza delle risorse patrimoniali del e la disponibilità da parte della stessa Pt_1 di rilevanti risorse economiche, ulteriori rispetto dell'assegno di mantenimento statuito in proprio favore.
All'udienza camerale del 5.9.2025, il collegio ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c., che le stesse hanno accettato, precisando le conclusioni in modo congiunto e rinunciando ai termini previsti dall'art. 473bis 28 cpc.
Il collegio si è riservato di decidere.
Ritiene il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, a modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa n. 244 del 20.7.2005, e fermo quanto non espressamente oggetto di modifica, così provvede:
A. recepisce integralmente le condizioni congiuntamente formulate dai ricorrenti, da intendersi qui integralmente trascritte;
B. dichiara la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 5.09.2025
Il Presidente
dott. Paola Di Francesco
Il Giudice estensore dott. Federica Abiuso
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