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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 21/07/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. n. 444/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Filomena
Girardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 444 del Ruolo generale affari contenziosi
dell'anno 2024, promossa da:
La con sede legale in Largo Parte_1
Martiri
delle Foibe n°1, - 86039 – Termoli (CB) (P.IVA e C.F. ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t. nato a [...] il Controparte_1
27.09.1960 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avvocato GUIDO CodiceFiscale_1
ROSSI (C.F.: ) presso il cui studio domicilia in Campobasso in Piazza C.F._2
Cesare Battisti n°21; Ricorrente
Contro
l' (P.IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Campobasso, nei cui uffici domicilia alla via Insorti D'Ungheria n. 74 Resistente
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45,
comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c.,
così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di
cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi
e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti
conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 15 marzo 2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, la ricorrente evocava in giudizio l' , per ottenere la condanna di quest'ultima al Controparte_2
pagamento di € 25.057,51 a titolo di contributo ancora dovuto per la realizzazione di un progetto formativo. La società ricorrente esponeva che, quale Organismo di Formazione
accreditato presso la Regione Molise ex D.G.R. n. 533 dell'8.8.2012, previo espletamento della procedura istruttoria prevista dal Bando, era risultata idonea alla partecipazione del progetto, indetto dalla Regione Molise con avviso pubblico del 22.6.2016, diretto ad istituire un “Catalogo dell'offerta formativa mirata all'inserimento lavorativo – Garanzia
Giovani”; che, ai sensi dell'art. 6, l'avviso finanziava corsi di formazione rivolti a gruppi-
classe composti dal numero minimo di 1 e massimo di 3 partecipanti allievi;
che nel bando era previsto il rimborso dei costi sostenuti dall'OdF fino ad un massimo di euro 4.000,00
per allievo fino al 70%, in un'unica soluzione a conclusione del percorso formativo e il 30% solo nel caso di raggiungimento del risultato occupazionale entro 120 giorni dalla conclusione del percorso formativo;
che, sorte questioni interpretative sul conferimento dei rimborsi, la Regione Molise con delibera n. 71 del 3.3.2017 chiariva che il costo dei corsi veniva determinato secondo due parametri “unità costo standard ora/corso (euro 73,13), quale
spesa strutturale per la realizzazione del progetto formativo determinato in ragione delle ore di
corso del progetto stesso, e unità di costo standard ora/allievo, quali spese collegate alla frequenza
degli allievi determinato in ragione delle ore di effettiva frequenza degli allievi- parametro variabile
(euro 0,80)”
Adunque, con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. la
[...]
ha evocato in giudizio l' Parte_1 Controparte_2
chiedendo la condanna della stessa al pagamento della somma complessiva pari ad €
25.057,51, in quanto l' avrebbe rimborsato esclusivamente la somma di € 41.998,00 CP_2
e non anche l'ulteriore somma pari ad € 25.057,51, dovuta.
La società ricorrente ha , infatti, sostenuto di aver richiesto il rimborso di numero 8 corsi -
in ragione di € 73,13 quale unità costo standard ora/corso - per una somma complessiva pari ad euro € 67.055,26. Su tali basi con la presente azione ha chiesto di accertare e dichiarare l'esistenza della pretesa creditoria avanzata da parte ricorrente e, per l'effetto,
condannare l' al pagamento della somma complessiva di Controparte_2
€25.057,51.
All'udienza del 6 giugno 2025 i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc.
E' utile una ricostruzione in termini di fatto della vicenda.
In data 22.06.2016, la Regione Molise, in persona del presidente p.t., indiceva un avviso pubblico volto ad istituire un "Catalogo dell'offerta formativa mirata all'inserimento lavorativo - Garanzia Giovani", destinato ai giovani NEET della Regione Molise che,
attraverso esperienze formative, potevano sviluppare e consolidare le loro conoscenze e competenze professionali;
L'avviso di cui sopra riguardava i percorsi di formazione, mirati all'inserimento lavorativo, le cui proposte progettuali dovevano essere il più possibile rispondenti a quanto previsto dal repertorio delle professioni molisane di cui alle deliberazioni di
Giunta Regionale n° 752 del 15.07.2008, n° 859 del 29.07.2008 e ss. modifiche ed integrazioni.
L'Organismo di formazione era il beneficiario del finanziamento ed era direttamente responsabile, nei confronti della Regione, per la corretta ed efficace attuazione dell'iter delle attività formative proposte. L'art. 6 del citato bando - recante le “Caratteristiche degli interventi e vincoli finanziari” – prevede infatti che: “L'Avviso finanzia corsi di formazione finalizzati all'inserimento occupazionale, realizzati nel territorio regionale,
della durata minima di 50 ore e massima di 200 ore, rivolti a gruppi-classe composti da 1 a max 3 allievi. Non è consentita la formazione a distanza”.
La società odierna ricorrente, a seguito dell'apposita procedura amministrativa prevista,
veniva individuata e ritenuta idonea alla partecipazione al progetto di formazione indicato.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 06.11.2024, si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, la Controparte_2
propria carenza di legittimazione passiva e il difetto di giurisdizione del Tribunale
ordinario e, nel merito, contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente,
chiedendo il rigetto della domanda avanzata da quest'ultima. In particolare, l' sosteneva la piena legittimità Controparte_2
dell'operato del proprio ufficio nei termini comunicati alla ricorrente con la nota della
Regione Molise n.2851 del 29.08.2017 e che, comunque, le fatture presentate includevano anche il riconoscimento di quote relative ad allievi che dai registri risultavano, “dal primo giorno fino all'ultimo, come mai presenti in aula” e, a tal proposito, richiamava: a) l'art. 12
dell'Avviso pubblico ai sensi del quale la legittimità del rimborso era collegato “alla effettiva partecipazione del destinatario all'attività, come attestato da apposito registro vidimato ai sensi dell'art. 11, comma 10”; b) l'art. 13 secondo cui “ sono escluse per inammissibilità le domanda presentate per percorsi formativi che non siano giunti al termine per almeno un iscritto”; c) la nota del Ministero del Lavoro (ANPAL n. 10692 del
9.8.2017) che aveva precisato le modalità di calcolo dei rimborsi;
che, per tali motivi, aveva richiesto alla società ricorrente, con nota n. 303 del 9.4.2018, una nuova fatturazione che tenesse conto della sola quota degli allievi effettivamente presenti in aula avendo erroneamente inserito sul sistema pubblico regionale delle SAP, allievi che avrebbero dovuto essere contrassegnati con lo stato “R” (rifiuto di politica e cancellazione dal
Programma) e non con la lettera “F” (fine trattamento). L'agenzia convenuta concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva e per difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e, nel merito, per il rigetto del ricorso perché
infondato in fatto ed in diritto.
In primis et ante omnia vanno esaminate le eccezioni preliminari formulate dalla resistente.
Sull'eccepito Difetto Di Giurisdizione In Favore Del Giudice Amministrativo Anziché Del
Giudice Ordinario
La lesione di cui si controverte nel presente giudizio, scaturente dal mancato adempimento di un rapporto contrattuale, è da intendersi come lesione di un diritto soggettivo e non di interesse legittimo. Ciò che si contesta è, appunto, la fase successiva alla pubblicazione e/o partecipazione all'avviso pubblico da parte della
[...]
; ovvero, ciò che si lamenta, è la mancata esecuzione Parte_1
della prestazione contrattuale.
Sul punto la S.C. ha ribadito piu' volte che: “In materia di contratti pubblici le controversie afferenti alla fase esecutiva del rapporto appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Invero, nella fase esecutiva del contratto, i contraenti, P.A. e privato, si trovano in una posizione paritetica e le rispettive situazioni soggettive si connotano del carattere di diritti soggettivi ed obblighi giuridici. Diversamente, nei casi di esercizio di un potere autoritativo pubblico o di scelte discrezionali, quale ad esempio l'annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo preliminare alla stipulazione di un contratto, la giurisdizione è del giudice amministrativo. Nel caso di specie le Sezioni Unite
hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine a un'azione di risarcimento dei danni proposta da un'impresa appaltatrice nei confronti della P.A.
allorché la pretesa oggetto del contendere riguardi le modalità di adempimento del contratto concluso tra le parti, a seguito di aggiudicazione della relativa procedura, e sia stato lamentato l'inadempimento della P.A. rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, nonché la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede” (Cass. Sez. Un.
Ord. N°5788/2018; Cass. Sez. Un., ord. 10 gennaio 2019, n. 489).
Nella specie la società attrice, beneficiaria del finanziamento di cui all'Avviso pubblico oggetto di causa, ha allegato l'inadempimento dell' per il Controparte_2
mancato rimborso dei corsi di formazione avviati e conclusi.
Trattandosi di controversia che è sorta nella fase esecutiva del rapporto contrattuale, in relazione alla fase del contributo, la giurisdizione spetta al giudice ordinario perché essa trova fondamento sull'asserito inadempimento che parte ricorrente addebita alla resistente
(Cass. Civ., Sez. Un., ordinanza 18 novembre 2016 n. 23468; Cass. Civ., S.U., 8 luglio 2020,
n. 14231; id. 23 aprile 2020, n. 8098; Cons. St., sez. III, 24 marzo 2020, n. 2071).
Recentementee,in una vicenda simile a quella in esame, stessa Giurisprudenza
amministrativa ha ritenuto che nella fase contrattuale, conseguente a quella pubblicistica di affidamento della concessione, concernente l'esecuzione del rapporto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quale giudice dei diritti e resta disciplinata dal codice civile
(Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 20 marzo 2020, n. 203) oltre che oggi dalle norme
(artt. 174-178) contenute nel vigente Codice contratti pubblici.
Se la controversia avesse riguardato una fase procedimentale antecedente al provvedimento
attributivo del contributo ovvero se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento fosse stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale
con il pubblico interesse, allora avrebbe potuto parlarsi di una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass.
S.U. Ord. n. 3166/2019).
Infine, le stesse Sezioni Unite della S.C. hanno fissato il seguente principio di diritto :
«Successivamente alla stipula del contratto,conseguente ad un procedimento di evidenza pubblica, tutte le controversie insorte durante la fase di esecuzione del contratto, rientrano,
di regola, nella giurisdizione del giudice ordinario, tenuto conto della condizione di parità
tra le parti e, dunque, della natura di diritto soggettivo che qualifica la posizione del contraente privato, a meno che l'Amministrazione committente non eserciti poteri autoritativi attraverso provvedimenti espressione di discrezionalità valutativa, a fronte dei quali la posizione soggettiva del privato si atteggia a interesse legittimo. La controversia promossa dalla cessionaria del ramo di azienda per ottenere l'annullamento del provvedimento con cui la stazione appaltante ha respinto la richiesta di sostituzione della mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese affidatario dell'appalto, è
devoluta alla cognizione del giudice ordinario. Collocandosi nella fase esecutiva del contratto, tale controversia esula dalla giurisdizione esclusiva riconosciuta al giudice amministrativo in materia di procedure di affidamento di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera e), numero 1), cod. proc. amm., non venendo, inoltre, in rilievo l'esercizio di poteri discrezionali» (Cass. civ., sez. un., ordinanza 18 novembre 2016
n.23468).
Il difetto di giurisdizione del Tribunale adìto va' risolto alla luce dei normali criteri di riparto fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate: nella specie la società
attrice, beneficiaria del finanziamento di cui all'Avviso pubblico oggetto di causa, ha allegato l'inadempimento dell' per il mancato rimborso Controparte_2
dell'ulteriore contributo di euro 25.057,51 per gli otto corsi di formazione avviati e conclusi. Trattandosi di controversia che è sorta in relazione alla fase del contributo, la giurisdizione spetta al giudice ordinario perché essa trova fondamento sull'asserito inadempimento che parte ricorrente addebita alla resistente.
Solo qualora, invece, la controversia avesse riguardato una fase procedimentale antecedente al provvedimento attributivo del contributo, ovvero se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento fosse stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, allora avrebbe potuto parlarsi di una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass. S.U. Ord. n. 3166/2019). Allo stesso modo, è infondata la carenza di legittimazione passiva eccepita dalla resistente atteso che l'Avviso pubblico del 22.6.2016 è stato adottato non solo dalla Regione Molise,
ma anche dall' e, in ogni caso, è nei confronti di Controparte_2
quest'ultima che parte ricorrente, in relazione agli atti adottati, si duole dell'inadempimento per aver provveduto al rimborso parziale del finanziamento disattendendo la delibera di Giunta Regionale n. 71 del 3.3.2017, che aveva chiarito i parametri di liquidazione in favore degli O.d.F..
Entrambe le eccezioni preliminari, per quanto argomentato, non meritano accoglimento.
Ciò premesso, va innanzitutto evidenziato che parte ricorrente ha avanzato nel presente giudizio una domanda volta all'accertamento del proprio diritto ad ottenere un contributo pari al 70% delle spese sostenute per la realizzazione del progetto formativo indetto per la costituzione di un “Catalogo dell'offerta formativa mirata all'inserimento lavorativo – Garanzia
Giovani Molise” e, in particolare, diretta ad ottenere la condanna dell' al Controparte_2
pagamento dell'ulteriore importo di euro 25.057,51, quale somma residua del contributo previsto dall'Avviso pubblico indicata dall'attrice come ad essa spettante. Quindi, va esclusa dall'oggetto del contendere, non essendo stata avanzata dalla resistente alcuna domanda riconvenzionale di restituzione a tal riguardo, la parte degli acconti già
riconosciuti e versati dall' alla società ricorrente, come definitivamente Controparte_2
spettanti a quest'ultima quale destinataria del finanziamento.
Al di là del pagamento parziale eseguito dalla convenuta, la società attrice ha comunque l'onere di provare i fatti costitutivi del credito allegato ed azionato, consistente nel diritto di ottenere per gli otto corsi realizzati, oltre all'importo di euro 41.998,00 già percepiti,
l'ulteriore somma di euro 25.057,51 a titolo di contributo., così come disciplinato nell'Avviso pubblico del 22.6.2016. A tal riguardo, possono ritenersi documentalmente provate e, comunque, pacifiche le seguenti circostanze di fatto: 1) l'approvazione, con la delibera della Giunta Regionale n.
301 del 22.6.2016 pubblicato sul BURM n. 25 del 15.7.2016, del bando sulle "modalità e
termini per la presentazione delle domande di inserimento al catalogo regionale delle offerte
formative mirate all'inserimento lavorativo – garanzia giovani Molise "; 2) la presentazione delle offerte di formazione da parte della società attrice, quale Organismo di Formazione
accreditato presso la Regione Molise ai sensi del D.G.R. Molise n. 533 dell'8.8.2012; 3) la compiuta realizzazione del progetto e la rendicontazione di esso da parte della società
ricorrente, con l'effettivo svolgimento di n. 8 corsi di formazione-: a) corso ID SIOF 44, del
20/03/2018, per un importo di € 8.398,44;b) corso ID SIOF 52, del 20/03/2018, per un importo di € 8.400,00;c)
corso ID SIOF 54, del 20/30/2018, per un importo di € 8.396,88;d) corso ID SIOF 69, del 20/03/2018, per un importo di € 8.329,75;e) corso ID SIOF 75, del 20/03/2018, per un importo di € 8.400,00;f) corso ID SIOF 77,
del 20/03/2018, per un importo di € 8.400,00; g) corso ID SIOF 79, del 20/03/2018, per un importo di €
8.400,00;- 4) il versamento parziale del contributo concesso a titolo di acconto sulla misura indicata dall'attrice; 5) la delibera n, 71 del 3.3.2017 con la quale la Giunta Regionale,
evidenziata l'incertezza interpretativa dei punti 6 e 9 dell'art. 6 dell'Avviso pubblico, ha chiarito che il limite di frequenza minimo del 70% è da intendersi riferito solo ai parametri di costo ora/allievo, determinando il costo corso secondo due parametri: “Unità Costo
Standard ora/corso, quale spesa strutturale per la realizzazione del progetto formativo determinato
in ragione delle ore di corso del progetto stesso;
Unità di Costo Standard ora/allievo, quali spese
collegate alla frequenza degli allievi determinato in ragione delle ore di effettiva frequenza degli
allievi –parametro variabile”.
Tanto premesso, ritenuto che dagli atti di causa risulta che la società ricorrente ha ottenuto l'autorizzazione di partecipare al progetto di formazione, previa verifica dei requisiti di ricevibilità ed ammissibilità da parte dell' (cfr. art. 9 del Controparte_2 bando), ha ricevuto le prenotazioni ai corsi di formazione da parte di tre allievi e, pertanto,
raggiunto il numero massimo (cfr. art. 10 del bando), ha proceduto alla costituzione delle classi e inviato il relativo modello 5 all ( art. 11 del bando), ha portato a Controparte_2
termine i corsi di formazione ed ha provveduto a chiedere il rimborso delle spese in concreto sostenute ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso pubblico, deve ritenersi incontestato,
oltre che documentalmente provato, il titolo negoziale in forza del quale la società attrice ha agito per l'esatto adempimento della prestazione.
Parte resistente fonda le proprie argomentazioni, per negare l'ulteriore rimborso richiesto dalla società ricorrente con l'odierno giudizio, addebitando alla stessa il mancato accertamento, sia in fase di ingresso in aula, che durante lo svolgimento del corso, dello stato di permanenza di Neet di ciascuno allievo, ossia dello stato di disoccupazione all'inizio e durante lo svolgimento del corso e, inoltre, pur dando atto della regolarità
formale delle domande di rimborso presentate dalla società attrice, eccepisce l'eccessività
del quantum sul presupposto per cui: “le fatture presentate includevano anche il
riconoscimento di quote relative ad allievi che dai registri risultavano, dal primo giorno di lezione
fino all'ultimo, come mai presenti in aula “ e che “in fase di assegnazione, le condizioni dell'allievo,
semplicemente assegnato, in nuce formalmente assegnato, sarebbero potute mutare, in quanto in un
tempo diverso rispetto all'assegnazione (inizio effettivo del corso), il giovane avrebbe potuto
cambiare idea o avrebbe potuto in un secondo momento svolgere una qualunque attività lavorativa
(causa questa di esclusione della partecipazione al corso) e, quindi, anche ad una modulazione
diversa per singole situazioni verificatesi dei rimborsi previsti, almeno fino alla data di rinuncia o,
in mancanza di questa, dall'accertamento dello status di Infatti, qualora un allievo presenti Pt_2
spontaneamente rinuncia, o sia accertato da parte dell'Organismo di formazione che non verta più
nello stato di Neet, quest'ultimo organismo è obbligato, quale soggetto promotore, a inserire sulla SAP dell'allievo la lettera “C” (cancellato dal Programma Garanzia Giovani) o, in caso di rifiuto di
politica attiva, la lettera “R” (rifiuto di politica attiva) di cui al caso di specie” .
Premesso che non era obbligo dell'Organismo di Formazione quello di verificare lo stato di disoccupazione di ciascuno allievo ammesso ai corsi, trattandosi di verifiche assegnato ai servizi competenti, come individuati ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 14 dell'Avviso
pubblico e che, dalla documentazione prodotta, la societa' ricorrente non ha richiesto alcun rimborso in relazione al costo standard ora/allievo, che, effettivamente, ai fini del rimborso avrebbe dovuto richiedere la frequenza degli allievi considerato il parametro variabile di 0,80 centesimi all'ora previsto dall'Avviso , le censure sollevate dalla resistente, in merito alla necessaria presenza degli allievi ai corsi di formazione ai fini del riconoscimento del contributo in favore dell'OdF, sono tutte infondate.
Come correttamente evidenziato dalla società ricorrente, l'avviso pubblico aveva ad oggetto percorsi di formazione diretti all'inserimento lavorativo dei giovani molisani e vedeva come beneficiari gli Organismi di Formazione accreditati ai sensi della Delibera di
Giunta Regionale n. 533 dell'8.8.2012 (sul punto non vi è contestazione atteso che la società attrice, superata la fase istruttoria prevista dal Bando e ritenuta idonea alla partecipazione del progetto, ha dato inizio e portato a termine i corsi di formazione che ha visto come destinatari tre allievi per ogni corso). Quanto al rimborso dei costi sostenuti,
l'avviso prevedeva un rimborso fino ad un massimo di 4.000,00 per partecipante fino al
70%, in un'unica soluzione e a conclusione del percorso formativo (l'ulteriore 30% sarebbe stato rimborsato al raggiungimento dell'obiettivo occupazionale entro 120 dal termine del percorso formativo). Ed infatti, provvedeva a richiedere il rimborso di numero 8 otto Parte_1
corsi, in ragione dei 73,13 euro Unità costo standard ora/corso, per una somma complessiva pari ad euro € 67.055,26, così come di seguito specificato:
a) corso ID SIOF 44, del 20/03/2018, per un importo di € 8.398,44;
b) corso ID SIOF 52, del 20/03/2018, per un importo di € 8.400,00;
c) corso ID SIOF 54, del 20/30/2018, per un importo di € 8.396,88;
d) corso ID SIOF 69, del 20/03/2018, per un importo di € 8.329,75;
e) corso ID SIOF 75, del 20/03/2018, per un importo di € 8.400,00;
f) corso ID SIOF 77, del 20/03/2018, per un importo di € 8.400,00;
g) corso ID SIOF 79, del 20/03/2018, per un importo di € 8.400,00;
h) corso ID SIOF 82, del 20/03/2018, per un importo di € 8.330,19;
Dei corsi pretesi, l' provvedeva a rimborsare Controparte_2
soltanto la somma di euro 41.998,00 restando inadempiente nei confronti della parte ricorrente, della residua somma di euro 25.057,51 (cfr. Produzione di parte ricorrente All. 9
fatture e resoconto)
Preliminarmente va' chiarito quanto segue rispetto alla eccezione sollevata dalla resistente a pag. 11 della memoria di costituzione. Il riferimento è al corso per 'installatori e manutentori di impianti termoidraulici' (SIOF 85) dove, progressivamente e alternativamente, si sono ritirati tutti e tre i partecipanti, perché avevano impiego.In
relazione al corso menzionato, ha allegato di aver provveduto a Parte_1
retribuire i docenti per le competenze professionali svolte sobbarcandosi, inoltre, le spese generali (riscaldamento, luce, pulizia ecc.), ma nonostante ciò, , non Parte_1
ha richiesto nessun rimborso all' , avendo Controparte_2
annullato la relativa fattura 'FATTPA 39_17 del 14/11/2017' con pari Nota di Credito 'FATTPA 7_18 del 20/03/2018' (cfr. allegati al presente atto – fattura e annullamento con nota di credito -)
La resistente,quindi, ha provveduto al rimborso del solo importo di euro 41.998,00
giustificando il riconoscimento della minor somma per la mancata presenza a sei corsi di alcuni allievi in quanto “sebbene questi siano stati assegnati in numero maggiore, in virtù della
fase di prenotazione presso i CPI, non si è poi verificata la effettiva partecipazione del destinatario
alle attività (art. 12, comma 1 del bando) ed i potenziali discenti non sono i destinatari della
Misura” (cfr. nota del 9.4.2018 a firma della Responsabile dell' . CP_2
In definitiva, secondo la tesi di parte resistente, il diritto al rimborso sarebbe stato subordinato ad una sorta di condizione sospensiva e che, pertanto, in assenza dell'effettiva partecipazione del destinatario alle attività, non si sarebbe verificata la condizione di cui all'art. 12 punto 1 dell'Avviso pubblico ai fini del riconoscimento del contributo integrale.
Secondo tale tesi, a fronte dell'impegno assunto da Scuola e Lavoro di avviare sempre e comunque il corso di formazione anche qualora uno o più alunni “non dovessero risultare in
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e pertanto non fosse raggiunto il numero massimo
di tre partecipante” (cfr. art. 11 del Bando), il contributo non sarebbe stato in ogni caso dovuto qualora non si fosse avverata la condizione, peraltro non prevedibile, della effettiva partecipazione dell'allievo ai corsi di formazione.
A tal riguardo, l' ha sollecitato la Regione Molise di Controparte_2
chiarire: “…l'entità del rimborso dei costi sostenuti dagli Organismi di Formazione con
riferimento all'avviso in oggetto: evidenziato infatti che il bando prevede il rimborso fino ad un
massimo di 4.000,00 euro per giovane (fino al 70% a conclusione del percorso formativo ed il
restante 30% in caso di raggiungimento del risultato occupazionale), si chiede di decidere il
parametro di costo da rimborsare agli Enti di formazione nel caso in cui gli allievi non abbiano fatto registrare una frequenza minima del 70% delle ore previste per ciascuno dei corsi di formazione
(art. 5, comma 6, punto i). Il problema segnalatoci dagli Enti evidenzia la possibilità che in un corso
già iniziato, un allievo o più di uno dovessero rinunciare prima del raggiungimento delle ore
massime previste (il 70%); in tal caso il costo della docenza espletata andrebbe unicamente a carico
dell'Ente senza alcun riconoscimento finanziario” (cfr. nota n. 670 del 22.2.2017).
A parere del Tribunale, il fatto che la verifica della presenza degli allievi è stata completata a distanza di un certo lasso di tempo dall'affidamento del progetto, è già di per sè
penalizzante per la società ricorrente: infatti, condividere la tesi dell' Controparte_2
comporterebbe il concreto rischio che l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del contributo, a seguito della non prevedibile presenza/assenza degli allievi ai corsi di formazione, possa intervenire quando oramai l'affidamento stesso aveva prodotto gli effetti di cui al Bando.
Ed è ciò che in concreto nella specie si è verificato.
La societa' ricorrente , assunto l'impegno di avviare comunque i corsi di Parte_1
formazione anche se” a seguito dell'esame da parte dell' , uno o Controparte_2
più alunni non dovessero risultare in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso”, ha proceduto ad organizzare le lezioni e a sostenere le spese connesse a tale progetto.
Senonchè solo con nota del 9.4.2018 (cfr. all. al fascicolo di parte ricorrente) la resistente ha eccepito l'asserito mancato avveramento “dell'effettiva partecipazione del destinatario alle
attività”, quando ormai la societa' Lavoro aveva portato a termine l'impegno Pt_1
assunto secondo le clausole contenute nell'Avviso Pubblico.
A fronte di tale discrepanza a danno degli OdF, per risolvere, da un punto di vista operativo, il problema dell'entità del rimborso e della presenza degli allievi ai corsi, è
intervenuta la Regione Molise la quale con Delibera di Giunta n. 71 del 3.3.2017, dopo aver considerato che “ applicare ai costi strutturali condizionalità connesse ad elementi variabili ed
indeterminabili in fase di progettazione degli interventi (quali le assenze dei corsisti), sarebbe
quanto mai ultroneo in quanto verrebbero posto a carico dell'ente di formazione un'alea di rischio
non governabile dall'ente stesso pregiudicando così l'attivazione stessa dei corsi di formazione”, ha definitivamente chiarito che il limite di frequenza minimo del 70% è da intendersi riferito solo al parametro di costo ora/allievo, richiamando l'art. 6 del Bando: “punto 9: il parametro
di euro 0,80 ora(allievo è un parametro variabile, rimborsato in ragione dell'effettiva
frequenza…punto 11: al termine del percorso formativo, esclusivamente per coloro che hanno
frequentato almeno il 70% delle ore previste per la formazione, l'OdF rilascia un attestato di
frequenza, corredato da un'attestazione delle competenze acquisite”.
Ritenuto che lo stesso soggetto che ha adottato l'Avviso pubblico ha definitivamente chiarito che il costo corso è determinato da due parametri – Unità Costo Standard
ora/corso, quale spesa strutturale per la realizzazione del progetto formativo determinato in ragione delle ore di corso del progetto stesso;
Unità di Costo Standard ora/allievo, quali spese collegate alla frequenza degli allievi determinato in ragione delle ore di effettiva frequenza degli allievi, parametro variabile -” e che il limite di frequenza minimo del 70%
è riferibile al solo parametro di costo ora/allievo, e, infine, accertato che la società attrice nel presente giudizio chiede il solo rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto formativo e non anche il costo Standard ora/allievi, ogni ulteriore argomentazione addotta sul punto dall' ha perso ogni Controparte_2
consistenza. Nello specifico, , provvedeva a richiedere solo il Parte_1
rimborso dei costi sostenuti e anticipati cosi come determinati dal criterio di Unità costo standard ora/corso NON VARIABILE (73,13 euro), ovvero quale spesa strutturale per la realizzazione del progetto formativo determinato in ragione delle ore di corso del progetto stesso – cioè il rimborso per le spese anticipate-, e NON in relazione al criterio dell'unità
di costo standard ora/allievo, quali spese collegate alla frequenza degli allievi determinato in ragione delle ore di effettiva frequenza degli allievi – parametro variabile (0,80 cent.
Euro).
In estrema sintesi e, lo si ripete ancora, con la domanda principale parte ricorrente chiedeva
il rimborso delle spese anticipate per la realizzazione dei corsi di formazione che era obbligata ad avviare essendo risultata idonea all'avviso pubblico.
La domanda, pertanto, va accolta e l' condannata al Controparte_2
pagamento del residuo del contributo dovuto pari ad euro 25.057,51.
Sulla regolamentazione delle spese di lite .
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei D.M. 55/14 e
147/22 e s.m. e i., parametri medi, sulla base dell'attivita' effettivamente svolta, con riferimento allo scaglione di valore, applicata una congrua riduzione dei compensi in considerazione della non particolare difficolta' delle questioni giuridiche trattate,della limitazione della fase istruttoria alla sola produzione documentale e del rito prescelto;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del G.O.,
dott.ssa Filomena Girardi, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, ogni ulteriore domanda e/od eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al Controparte_2
pagamento, in favore della ricorrente, Parte_1
, della somma di euro 25.057,51;
[...] Condanna, inoltre, l , in persona del l.r.p.t., al Controparte_2
pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese processuali che liquida in euro
4.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), Iva e cap nonché euro 264,00
per esborsi.
Così deciso in Campobasso, lì 18 luglio 2025
Il G. O.
Filomena Girardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Filomena
Girardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 444 del Ruolo generale affari contenziosi
dell'anno 2024, promossa da:
La con sede legale in Largo Parte_1
Martiri
delle Foibe n°1, - 86039 – Termoli (CB) (P.IVA e C.F. ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t. nato a [...] il Controparte_1
27.09.1960 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avvocato GUIDO CodiceFiscale_1
ROSSI (C.F.: ) presso il cui studio domicilia in Campobasso in Piazza C.F._2
Cesare Battisti n°21; Ricorrente
Contro
l' (P.IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Campobasso, nei cui uffici domicilia alla via Insorti D'Ungheria n. 74 Resistente
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45,
comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c.,
così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di
cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi
e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti
conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 15 marzo 2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, la ricorrente evocava in giudizio l' , per ottenere la condanna di quest'ultima al Controparte_2
pagamento di € 25.057,51 a titolo di contributo ancora dovuto per la realizzazione di un progetto formativo. La società ricorrente esponeva che, quale Organismo di Formazione
accreditato presso la Regione Molise ex D.G.R. n. 533 dell'8.8.2012, previo espletamento della procedura istruttoria prevista dal Bando, era risultata idonea alla partecipazione del progetto, indetto dalla Regione Molise con avviso pubblico del 22.6.2016, diretto ad istituire un “Catalogo dell'offerta formativa mirata all'inserimento lavorativo – Garanzia
Giovani”; che, ai sensi dell'art. 6, l'avviso finanziava corsi di formazione rivolti a gruppi-
classe composti dal numero minimo di 1 e massimo di 3 partecipanti allievi;
che nel bando era previsto il rimborso dei costi sostenuti dall'OdF fino ad un massimo di euro 4.000,00
per allievo fino al 70%, in un'unica soluzione a conclusione del percorso formativo e il 30% solo nel caso di raggiungimento del risultato occupazionale entro 120 giorni dalla conclusione del percorso formativo;
che, sorte questioni interpretative sul conferimento dei rimborsi, la Regione Molise con delibera n. 71 del 3.3.2017 chiariva che il costo dei corsi veniva determinato secondo due parametri “unità costo standard ora/corso (euro 73,13), quale
spesa strutturale per la realizzazione del progetto formativo determinato in ragione delle ore di
corso del progetto stesso, e unità di costo standard ora/allievo, quali spese collegate alla frequenza
degli allievi determinato in ragione delle ore di effettiva frequenza degli allievi- parametro variabile
(euro 0,80)”
Adunque, con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. la
[...]
ha evocato in giudizio l' Parte_1 Controparte_2
chiedendo la condanna della stessa al pagamento della somma complessiva pari ad €
25.057,51, in quanto l' avrebbe rimborsato esclusivamente la somma di € 41.998,00 CP_2
e non anche l'ulteriore somma pari ad € 25.057,51, dovuta.
La società ricorrente ha , infatti, sostenuto di aver richiesto il rimborso di numero 8 corsi -
in ragione di € 73,13 quale unità costo standard ora/corso - per una somma complessiva pari ad euro € 67.055,26. Su tali basi con la presente azione ha chiesto di accertare e dichiarare l'esistenza della pretesa creditoria avanzata da parte ricorrente e, per l'effetto,
condannare l' al pagamento della somma complessiva di Controparte_2
€25.057,51.
All'udienza del 6 giugno 2025 i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc.
E' utile una ricostruzione in termini di fatto della vicenda.
In data 22.06.2016, la Regione Molise, in persona del presidente p.t., indiceva un avviso pubblico volto ad istituire un "Catalogo dell'offerta formativa mirata all'inserimento lavorativo - Garanzia Giovani", destinato ai giovani NEET della Regione Molise che,
attraverso esperienze formative, potevano sviluppare e consolidare le loro conoscenze e competenze professionali;
L'avviso di cui sopra riguardava i percorsi di formazione, mirati all'inserimento lavorativo, le cui proposte progettuali dovevano essere il più possibile rispondenti a quanto previsto dal repertorio delle professioni molisane di cui alle deliberazioni di
Giunta Regionale n° 752 del 15.07.2008, n° 859 del 29.07.2008 e ss. modifiche ed integrazioni.
L'Organismo di formazione era il beneficiario del finanziamento ed era direttamente responsabile, nei confronti della Regione, per la corretta ed efficace attuazione dell'iter delle attività formative proposte. L'art. 6 del citato bando - recante le “Caratteristiche degli interventi e vincoli finanziari” – prevede infatti che: “L'Avviso finanzia corsi di formazione finalizzati all'inserimento occupazionale, realizzati nel territorio regionale,
della durata minima di 50 ore e massima di 200 ore, rivolti a gruppi-classe composti da 1 a max 3 allievi. Non è consentita la formazione a distanza”.
La società odierna ricorrente, a seguito dell'apposita procedura amministrativa prevista,
veniva individuata e ritenuta idonea alla partecipazione al progetto di formazione indicato.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 06.11.2024, si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, la Controparte_2
propria carenza di legittimazione passiva e il difetto di giurisdizione del Tribunale
ordinario e, nel merito, contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente,
chiedendo il rigetto della domanda avanzata da quest'ultima. In particolare, l' sosteneva la piena legittimità Controparte_2
dell'operato del proprio ufficio nei termini comunicati alla ricorrente con la nota della
Regione Molise n.2851 del 29.08.2017 e che, comunque, le fatture presentate includevano anche il riconoscimento di quote relative ad allievi che dai registri risultavano, “dal primo giorno fino all'ultimo, come mai presenti in aula” e, a tal proposito, richiamava: a) l'art. 12
dell'Avviso pubblico ai sensi del quale la legittimità del rimborso era collegato “alla effettiva partecipazione del destinatario all'attività, come attestato da apposito registro vidimato ai sensi dell'art. 11, comma 10”; b) l'art. 13 secondo cui “ sono escluse per inammissibilità le domanda presentate per percorsi formativi che non siano giunti al termine per almeno un iscritto”; c) la nota del Ministero del Lavoro (ANPAL n. 10692 del
9.8.2017) che aveva precisato le modalità di calcolo dei rimborsi;
che, per tali motivi, aveva richiesto alla società ricorrente, con nota n. 303 del 9.4.2018, una nuova fatturazione che tenesse conto della sola quota degli allievi effettivamente presenti in aula avendo erroneamente inserito sul sistema pubblico regionale delle SAP, allievi che avrebbero dovuto essere contrassegnati con lo stato “R” (rifiuto di politica e cancellazione dal
Programma) e non con la lettera “F” (fine trattamento). L'agenzia convenuta concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva e per difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e, nel merito, per il rigetto del ricorso perché
infondato in fatto ed in diritto.
In primis et ante omnia vanno esaminate le eccezioni preliminari formulate dalla resistente.
Sull'eccepito Difetto Di Giurisdizione In Favore Del Giudice Amministrativo Anziché Del
Giudice Ordinario
La lesione di cui si controverte nel presente giudizio, scaturente dal mancato adempimento di un rapporto contrattuale, è da intendersi come lesione di un diritto soggettivo e non di interesse legittimo. Ciò che si contesta è, appunto, la fase successiva alla pubblicazione e/o partecipazione all'avviso pubblico da parte della
[...]
; ovvero, ciò che si lamenta, è la mancata esecuzione Parte_1
della prestazione contrattuale.
Sul punto la S.C. ha ribadito piu' volte che: “In materia di contratti pubblici le controversie afferenti alla fase esecutiva del rapporto appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Invero, nella fase esecutiva del contratto, i contraenti, P.A. e privato, si trovano in una posizione paritetica e le rispettive situazioni soggettive si connotano del carattere di diritti soggettivi ed obblighi giuridici. Diversamente, nei casi di esercizio di un potere autoritativo pubblico o di scelte discrezionali, quale ad esempio l'annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo preliminare alla stipulazione di un contratto, la giurisdizione è del giudice amministrativo. Nel caso di specie le Sezioni Unite
hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine a un'azione di risarcimento dei danni proposta da un'impresa appaltatrice nei confronti della P.A.
allorché la pretesa oggetto del contendere riguardi le modalità di adempimento del contratto concluso tra le parti, a seguito di aggiudicazione della relativa procedura, e sia stato lamentato l'inadempimento della P.A. rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, nonché la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede” (Cass. Sez. Un.
Ord. N°5788/2018; Cass. Sez. Un., ord. 10 gennaio 2019, n. 489).
Nella specie la società attrice, beneficiaria del finanziamento di cui all'Avviso pubblico oggetto di causa, ha allegato l'inadempimento dell' per il Controparte_2
mancato rimborso dei corsi di formazione avviati e conclusi.
Trattandosi di controversia che è sorta nella fase esecutiva del rapporto contrattuale, in relazione alla fase del contributo, la giurisdizione spetta al giudice ordinario perché essa trova fondamento sull'asserito inadempimento che parte ricorrente addebita alla resistente
(Cass. Civ., Sez. Un., ordinanza 18 novembre 2016 n. 23468; Cass. Civ., S.U., 8 luglio 2020,
n. 14231; id. 23 aprile 2020, n. 8098; Cons. St., sez. III, 24 marzo 2020, n. 2071).
Recentementee,in una vicenda simile a quella in esame, stessa Giurisprudenza
amministrativa ha ritenuto che nella fase contrattuale, conseguente a quella pubblicistica di affidamento della concessione, concernente l'esecuzione del rapporto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quale giudice dei diritti e resta disciplinata dal codice civile
(Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 20 marzo 2020, n. 203) oltre che oggi dalle norme
(artt. 174-178) contenute nel vigente Codice contratti pubblici.
Se la controversia avesse riguardato una fase procedimentale antecedente al provvedimento
attributivo del contributo ovvero se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento fosse stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale
con il pubblico interesse, allora avrebbe potuto parlarsi di una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass.
S.U. Ord. n. 3166/2019).
Infine, le stesse Sezioni Unite della S.C. hanno fissato il seguente principio di diritto :
«Successivamente alla stipula del contratto,conseguente ad un procedimento di evidenza pubblica, tutte le controversie insorte durante la fase di esecuzione del contratto, rientrano,
di regola, nella giurisdizione del giudice ordinario, tenuto conto della condizione di parità
tra le parti e, dunque, della natura di diritto soggettivo che qualifica la posizione del contraente privato, a meno che l'Amministrazione committente non eserciti poteri autoritativi attraverso provvedimenti espressione di discrezionalità valutativa, a fronte dei quali la posizione soggettiva del privato si atteggia a interesse legittimo. La controversia promossa dalla cessionaria del ramo di azienda per ottenere l'annullamento del provvedimento con cui la stazione appaltante ha respinto la richiesta di sostituzione della mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese affidatario dell'appalto, è
devoluta alla cognizione del giudice ordinario. Collocandosi nella fase esecutiva del contratto, tale controversia esula dalla giurisdizione esclusiva riconosciuta al giudice amministrativo in materia di procedure di affidamento di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera e), numero 1), cod. proc. amm., non venendo, inoltre, in rilievo l'esercizio di poteri discrezionali» (Cass. civ., sez. un., ordinanza 18 novembre 2016
n.23468).
Il difetto di giurisdizione del Tribunale adìto va' risolto alla luce dei normali criteri di riparto fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate: nella specie la società
attrice, beneficiaria del finanziamento di cui all'Avviso pubblico oggetto di causa, ha allegato l'inadempimento dell' per il mancato rimborso Controparte_2
dell'ulteriore contributo di euro 25.057,51 per gli otto corsi di formazione avviati e conclusi. Trattandosi di controversia che è sorta in relazione alla fase del contributo, la giurisdizione spetta al giudice ordinario perché essa trova fondamento sull'asserito inadempimento che parte ricorrente addebita alla resistente.
Solo qualora, invece, la controversia avesse riguardato una fase procedimentale antecedente al provvedimento attributivo del contributo, ovvero se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento fosse stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, allora avrebbe potuto parlarsi di una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass. S.U. Ord. n. 3166/2019). Allo stesso modo, è infondata la carenza di legittimazione passiva eccepita dalla resistente atteso che l'Avviso pubblico del 22.6.2016 è stato adottato non solo dalla Regione Molise,
ma anche dall' e, in ogni caso, è nei confronti di Controparte_2
quest'ultima che parte ricorrente, in relazione agli atti adottati, si duole dell'inadempimento per aver provveduto al rimborso parziale del finanziamento disattendendo la delibera di Giunta Regionale n. 71 del 3.3.2017, che aveva chiarito i parametri di liquidazione in favore degli O.d.F..
Entrambe le eccezioni preliminari, per quanto argomentato, non meritano accoglimento.
Ciò premesso, va innanzitutto evidenziato che parte ricorrente ha avanzato nel presente giudizio una domanda volta all'accertamento del proprio diritto ad ottenere un contributo pari al 70% delle spese sostenute per la realizzazione del progetto formativo indetto per la costituzione di un “Catalogo dell'offerta formativa mirata all'inserimento lavorativo – Garanzia
Giovani Molise” e, in particolare, diretta ad ottenere la condanna dell' al Controparte_2
pagamento dell'ulteriore importo di euro 25.057,51, quale somma residua del contributo previsto dall'Avviso pubblico indicata dall'attrice come ad essa spettante. Quindi, va esclusa dall'oggetto del contendere, non essendo stata avanzata dalla resistente alcuna domanda riconvenzionale di restituzione a tal riguardo, la parte degli acconti già
riconosciuti e versati dall' alla società ricorrente, come definitivamente Controparte_2
spettanti a quest'ultima quale destinataria del finanziamento.
Al di là del pagamento parziale eseguito dalla convenuta, la società attrice ha comunque l'onere di provare i fatti costitutivi del credito allegato ed azionato, consistente nel diritto di ottenere per gli otto corsi realizzati, oltre all'importo di euro 41.998,00 già percepiti,
l'ulteriore somma di euro 25.057,51 a titolo di contributo., così come disciplinato nell'Avviso pubblico del 22.6.2016. A tal riguardo, possono ritenersi documentalmente provate e, comunque, pacifiche le seguenti circostanze di fatto: 1) l'approvazione, con la delibera della Giunta Regionale n.
301 del 22.6.2016 pubblicato sul BURM n. 25 del 15.7.2016, del bando sulle "modalità e
termini per la presentazione delle domande di inserimento al catalogo regionale delle offerte
formative mirate all'inserimento lavorativo – garanzia giovani Molise "; 2) la presentazione delle offerte di formazione da parte della società attrice, quale Organismo di Formazione
accreditato presso la Regione Molise ai sensi del D.G.R. Molise n. 533 dell'8.8.2012; 3) la compiuta realizzazione del progetto e la rendicontazione di esso da parte della società
ricorrente, con l'effettivo svolgimento di n. 8 corsi di formazione-: a) corso ID SIOF 44, del
20/03/2018, per un importo di € 8.398,44;b) corso ID SIOF 52, del 20/03/2018, per un importo di € 8.400,00;c)
corso ID SIOF 54, del 20/30/2018, per un importo di € 8.396,88;d) corso ID SIOF 69, del 20/03/2018, per un importo di € 8.329,75;e) corso ID SIOF 75, del 20/03/2018, per un importo di € 8.400,00;f) corso ID SIOF 77,
del 20/03/2018, per un importo di € 8.400,00; g) corso ID SIOF 79, del 20/03/2018, per un importo di €
8.400,00;- 4) il versamento parziale del contributo concesso a titolo di acconto sulla misura indicata dall'attrice; 5) la delibera n, 71 del 3.3.2017 con la quale la Giunta Regionale,
evidenziata l'incertezza interpretativa dei punti 6 e 9 dell'art. 6 dell'Avviso pubblico, ha chiarito che il limite di frequenza minimo del 70% è da intendersi riferito solo ai parametri di costo ora/allievo, determinando il costo corso secondo due parametri: “Unità Costo
Standard ora/corso, quale spesa strutturale per la realizzazione del progetto formativo determinato
in ragione delle ore di corso del progetto stesso;
Unità di Costo Standard ora/allievo, quali spese
collegate alla frequenza degli allievi determinato in ragione delle ore di effettiva frequenza degli
allievi –parametro variabile”.
Tanto premesso, ritenuto che dagli atti di causa risulta che la società ricorrente ha ottenuto l'autorizzazione di partecipare al progetto di formazione, previa verifica dei requisiti di ricevibilità ed ammissibilità da parte dell' (cfr. art. 9 del Controparte_2 bando), ha ricevuto le prenotazioni ai corsi di formazione da parte di tre allievi e, pertanto,
raggiunto il numero massimo (cfr. art. 10 del bando), ha proceduto alla costituzione delle classi e inviato il relativo modello 5 all ( art. 11 del bando), ha portato a Controparte_2
termine i corsi di formazione ed ha provveduto a chiedere il rimborso delle spese in concreto sostenute ai sensi dell'art. 12 dell'Avviso pubblico, deve ritenersi incontestato,
oltre che documentalmente provato, il titolo negoziale in forza del quale la società attrice ha agito per l'esatto adempimento della prestazione.
Parte resistente fonda le proprie argomentazioni, per negare l'ulteriore rimborso richiesto dalla società ricorrente con l'odierno giudizio, addebitando alla stessa il mancato accertamento, sia in fase di ingresso in aula, che durante lo svolgimento del corso, dello stato di permanenza di Neet di ciascuno allievo, ossia dello stato di disoccupazione all'inizio e durante lo svolgimento del corso e, inoltre, pur dando atto della regolarità
formale delle domande di rimborso presentate dalla società attrice, eccepisce l'eccessività
del quantum sul presupposto per cui: “le fatture presentate includevano anche il
riconoscimento di quote relative ad allievi che dai registri risultavano, dal primo giorno di lezione
fino all'ultimo, come mai presenti in aula “ e che “in fase di assegnazione, le condizioni dell'allievo,
semplicemente assegnato, in nuce formalmente assegnato, sarebbero potute mutare, in quanto in un
tempo diverso rispetto all'assegnazione (inizio effettivo del corso), il giovane avrebbe potuto
cambiare idea o avrebbe potuto in un secondo momento svolgere una qualunque attività lavorativa
(causa questa di esclusione della partecipazione al corso) e, quindi, anche ad una modulazione
diversa per singole situazioni verificatesi dei rimborsi previsti, almeno fino alla data di rinuncia o,
in mancanza di questa, dall'accertamento dello status di Infatti, qualora un allievo presenti Pt_2
spontaneamente rinuncia, o sia accertato da parte dell'Organismo di formazione che non verta più
nello stato di Neet, quest'ultimo organismo è obbligato, quale soggetto promotore, a inserire sulla SAP dell'allievo la lettera “C” (cancellato dal Programma Garanzia Giovani) o, in caso di rifiuto di
politica attiva, la lettera “R” (rifiuto di politica attiva) di cui al caso di specie” .
Premesso che non era obbligo dell'Organismo di Formazione quello di verificare lo stato di disoccupazione di ciascuno allievo ammesso ai corsi, trattandosi di verifiche assegnato ai servizi competenti, come individuati ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 14 dell'Avviso
pubblico e che, dalla documentazione prodotta, la societa' ricorrente non ha richiesto alcun rimborso in relazione al costo standard ora/allievo, che, effettivamente, ai fini del rimborso avrebbe dovuto richiedere la frequenza degli allievi considerato il parametro variabile di 0,80 centesimi all'ora previsto dall'Avviso , le censure sollevate dalla resistente, in merito alla necessaria presenza degli allievi ai corsi di formazione ai fini del riconoscimento del contributo in favore dell'OdF, sono tutte infondate.
Come correttamente evidenziato dalla società ricorrente, l'avviso pubblico aveva ad oggetto percorsi di formazione diretti all'inserimento lavorativo dei giovani molisani e vedeva come beneficiari gli Organismi di Formazione accreditati ai sensi della Delibera di
Giunta Regionale n. 533 dell'8.8.2012 (sul punto non vi è contestazione atteso che la società attrice, superata la fase istruttoria prevista dal Bando e ritenuta idonea alla partecipazione del progetto, ha dato inizio e portato a termine i corsi di formazione che ha visto come destinatari tre allievi per ogni corso). Quanto al rimborso dei costi sostenuti,
l'avviso prevedeva un rimborso fino ad un massimo di 4.000,00 per partecipante fino al
70%, in un'unica soluzione e a conclusione del percorso formativo (l'ulteriore 30% sarebbe stato rimborsato al raggiungimento dell'obiettivo occupazionale entro 120 dal termine del percorso formativo). Ed infatti, provvedeva a richiedere il rimborso di numero 8 otto Parte_1
corsi, in ragione dei 73,13 euro Unità costo standard ora/corso, per una somma complessiva pari ad euro € 67.055,26, così come di seguito specificato:
a) corso ID SIOF 44, del 20/03/2018, per un importo di € 8.398,44;
b) corso ID SIOF 52, del 20/03/2018, per un importo di € 8.400,00;
c) corso ID SIOF 54, del 20/30/2018, per un importo di € 8.396,88;
d) corso ID SIOF 69, del 20/03/2018, per un importo di € 8.329,75;
e) corso ID SIOF 75, del 20/03/2018, per un importo di € 8.400,00;
f) corso ID SIOF 77, del 20/03/2018, per un importo di € 8.400,00;
g) corso ID SIOF 79, del 20/03/2018, per un importo di € 8.400,00;
h) corso ID SIOF 82, del 20/03/2018, per un importo di € 8.330,19;
Dei corsi pretesi, l' provvedeva a rimborsare Controparte_2
soltanto la somma di euro 41.998,00 restando inadempiente nei confronti della parte ricorrente, della residua somma di euro 25.057,51 (cfr. Produzione di parte ricorrente All. 9
fatture e resoconto)
Preliminarmente va' chiarito quanto segue rispetto alla eccezione sollevata dalla resistente a pag. 11 della memoria di costituzione. Il riferimento è al corso per 'installatori e manutentori di impianti termoidraulici' (SIOF 85) dove, progressivamente e alternativamente, si sono ritirati tutti e tre i partecipanti, perché avevano impiego.In
relazione al corso menzionato, ha allegato di aver provveduto a Parte_1
retribuire i docenti per le competenze professionali svolte sobbarcandosi, inoltre, le spese generali (riscaldamento, luce, pulizia ecc.), ma nonostante ciò, , non Parte_1
ha richiesto nessun rimborso all' , avendo Controparte_2
annullato la relativa fattura 'FATTPA 39_17 del 14/11/2017' con pari Nota di Credito 'FATTPA 7_18 del 20/03/2018' (cfr. allegati al presente atto – fattura e annullamento con nota di credito -)
La resistente,quindi, ha provveduto al rimborso del solo importo di euro 41.998,00
giustificando il riconoscimento della minor somma per la mancata presenza a sei corsi di alcuni allievi in quanto “sebbene questi siano stati assegnati in numero maggiore, in virtù della
fase di prenotazione presso i CPI, non si è poi verificata la effettiva partecipazione del destinatario
alle attività (art. 12, comma 1 del bando) ed i potenziali discenti non sono i destinatari della
Misura” (cfr. nota del 9.4.2018 a firma della Responsabile dell' . CP_2
In definitiva, secondo la tesi di parte resistente, il diritto al rimborso sarebbe stato subordinato ad una sorta di condizione sospensiva e che, pertanto, in assenza dell'effettiva partecipazione del destinatario alle attività, non si sarebbe verificata la condizione di cui all'art. 12 punto 1 dell'Avviso pubblico ai fini del riconoscimento del contributo integrale.
Secondo tale tesi, a fronte dell'impegno assunto da Scuola e Lavoro di avviare sempre e comunque il corso di formazione anche qualora uno o più alunni “non dovessero risultare in
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e pertanto non fosse raggiunto il numero massimo
di tre partecipante” (cfr. art. 11 del Bando), il contributo non sarebbe stato in ogni caso dovuto qualora non si fosse avverata la condizione, peraltro non prevedibile, della effettiva partecipazione dell'allievo ai corsi di formazione.
A tal riguardo, l' ha sollecitato la Regione Molise di Controparte_2
chiarire: “…l'entità del rimborso dei costi sostenuti dagli Organismi di Formazione con
riferimento all'avviso in oggetto: evidenziato infatti che il bando prevede il rimborso fino ad un
massimo di 4.000,00 euro per giovane (fino al 70% a conclusione del percorso formativo ed il
restante 30% in caso di raggiungimento del risultato occupazionale), si chiede di decidere il
parametro di costo da rimborsare agli Enti di formazione nel caso in cui gli allievi non abbiano fatto registrare una frequenza minima del 70% delle ore previste per ciascuno dei corsi di formazione
(art. 5, comma 6, punto i). Il problema segnalatoci dagli Enti evidenzia la possibilità che in un corso
già iniziato, un allievo o più di uno dovessero rinunciare prima del raggiungimento delle ore
massime previste (il 70%); in tal caso il costo della docenza espletata andrebbe unicamente a carico
dell'Ente senza alcun riconoscimento finanziario” (cfr. nota n. 670 del 22.2.2017).
A parere del Tribunale, il fatto che la verifica della presenza degli allievi è stata completata a distanza di un certo lasso di tempo dall'affidamento del progetto, è già di per sè
penalizzante per la società ricorrente: infatti, condividere la tesi dell' Controparte_2
comporterebbe il concreto rischio che l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del contributo, a seguito della non prevedibile presenza/assenza degli allievi ai corsi di formazione, possa intervenire quando oramai l'affidamento stesso aveva prodotto gli effetti di cui al Bando.
Ed è ciò che in concreto nella specie si è verificato.
La societa' ricorrente , assunto l'impegno di avviare comunque i corsi di Parte_1
formazione anche se” a seguito dell'esame da parte dell' , uno o Controparte_2
più alunni non dovessero risultare in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso”, ha proceduto ad organizzare le lezioni e a sostenere le spese connesse a tale progetto.
Senonchè solo con nota del 9.4.2018 (cfr. all. al fascicolo di parte ricorrente) la resistente ha eccepito l'asserito mancato avveramento “dell'effettiva partecipazione del destinatario alle
attività”, quando ormai la societa' Lavoro aveva portato a termine l'impegno Pt_1
assunto secondo le clausole contenute nell'Avviso Pubblico.
A fronte di tale discrepanza a danno degli OdF, per risolvere, da un punto di vista operativo, il problema dell'entità del rimborso e della presenza degli allievi ai corsi, è
intervenuta la Regione Molise la quale con Delibera di Giunta n. 71 del 3.3.2017, dopo aver considerato che “ applicare ai costi strutturali condizionalità connesse ad elementi variabili ed
indeterminabili in fase di progettazione degli interventi (quali le assenze dei corsisti), sarebbe
quanto mai ultroneo in quanto verrebbero posto a carico dell'ente di formazione un'alea di rischio
non governabile dall'ente stesso pregiudicando così l'attivazione stessa dei corsi di formazione”, ha definitivamente chiarito che il limite di frequenza minimo del 70% è da intendersi riferito solo al parametro di costo ora/allievo, richiamando l'art. 6 del Bando: “punto 9: il parametro
di euro 0,80 ora(allievo è un parametro variabile, rimborsato in ragione dell'effettiva
frequenza…punto 11: al termine del percorso formativo, esclusivamente per coloro che hanno
frequentato almeno il 70% delle ore previste per la formazione, l'OdF rilascia un attestato di
frequenza, corredato da un'attestazione delle competenze acquisite”.
Ritenuto che lo stesso soggetto che ha adottato l'Avviso pubblico ha definitivamente chiarito che il costo corso è determinato da due parametri – Unità Costo Standard
ora/corso, quale spesa strutturale per la realizzazione del progetto formativo determinato in ragione delle ore di corso del progetto stesso;
Unità di Costo Standard ora/allievo, quali spese collegate alla frequenza degli allievi determinato in ragione delle ore di effettiva frequenza degli allievi, parametro variabile -” e che il limite di frequenza minimo del 70%
è riferibile al solo parametro di costo ora/allievo, e, infine, accertato che la società attrice nel presente giudizio chiede il solo rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto formativo e non anche il costo Standard ora/allievi, ogni ulteriore argomentazione addotta sul punto dall' ha perso ogni Controparte_2
consistenza. Nello specifico, , provvedeva a richiedere solo il Parte_1
rimborso dei costi sostenuti e anticipati cosi come determinati dal criterio di Unità costo standard ora/corso NON VARIABILE (73,13 euro), ovvero quale spesa strutturale per la realizzazione del progetto formativo determinato in ragione delle ore di corso del progetto stesso – cioè il rimborso per le spese anticipate-, e NON in relazione al criterio dell'unità
di costo standard ora/allievo, quali spese collegate alla frequenza degli allievi determinato in ragione delle ore di effettiva frequenza degli allievi – parametro variabile (0,80 cent.
Euro).
In estrema sintesi e, lo si ripete ancora, con la domanda principale parte ricorrente chiedeva
il rimborso delle spese anticipate per la realizzazione dei corsi di formazione che era obbligata ad avviare essendo risultata idonea all'avviso pubblico.
La domanda, pertanto, va accolta e l' condannata al Controparte_2
pagamento del residuo del contributo dovuto pari ad euro 25.057,51.
Sulla regolamentazione delle spese di lite .
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei D.M. 55/14 e
147/22 e s.m. e i., parametri medi, sulla base dell'attivita' effettivamente svolta, con riferimento allo scaglione di valore, applicata una congrua riduzione dei compensi in considerazione della non particolare difficolta' delle questioni giuridiche trattate,della limitazione della fase istruttoria alla sola produzione documentale e del rito prescelto;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del G.O.,
dott.ssa Filomena Girardi, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, ogni ulteriore domanda e/od eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al Controparte_2
pagamento, in favore della ricorrente, Parte_1
, della somma di euro 25.057,51;
[...] Condanna, inoltre, l , in persona del l.r.p.t., al Controparte_2
pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese processuali che liquida in euro
4.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), Iva e cap nonché euro 264,00
per esborsi.
Così deciso in Campobasso, lì 18 luglio 2025
Il G. O.
Filomena Girardi