Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00322/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2025, proposto da
CE ND, rappresentato e difeso dagli avvocati Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
- della sentenza n. 54 del 24 febbraio 2022 emessa dal Tribunale di Paola, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. NO De NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- parte istante ha agito per ottenere l’esecuzione, da parte dell’Amministrazione intimata della sentenza n. 54 del 24 febbraio 2022, emessa dal Tribunale di Paola, Sezione Lavoro, nell’ambito del procedimento n. R.G. 1461/2020, con la quale è stato così disposto: “ dichiara la contumacia del Ministero dell’Istruzione resistente; - accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento integrale del servizio effettivo prestato prima dell’immissione in ruolo con conseguente collocamento nella relativa fascia stipendiale prevista dal ccnl scuola per il personale a.t.a a tempo indeterminato e per l’effetto condanna il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca convenuto, in persona del Ministro pro tempore, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 115 del 26.02.2011 – emesso dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo IC di Cetrato (CS), a disporre ed effettuare una nuova ricostruzione di carriera del ricorrente, riconoscendogli integralmente il pregresso periodo di preruolo svolto ai fini economici e giuridici; a pagare le conseguenti differenze retributive - maturate per l’effetto del corretto inquadramento stipendiale previsto per il personale a.t.a. a tempo indeterminato – sia per il periodo di pre ruolo, sino al 31.08.2010, sia per il periodo successivo all’immissione in ruolo oltre interessi legali, o se maggiore rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 22, comma 36, L. 724/1994 dal dì del dovuto sino al soddisfo; condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca in persona del Ministro pro tempore, a regolarizzare la posizione contributiva e assicurativa della ricorrente conseguente alla corretta ricostruzione di carriera e alla maggiore retribuzione, conseguenzialmente a versare le differenze contributive all’INPS, nei limiti della prescrizione quinquennale corretto inquadramento ”;
Rilevato che:
- la sentenza n. 54 del 24 febbraio 2022, è stata notificata all’amministrazione resistente in data 8 marzo 2023 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo “uspcs@postacert.istruzione.it”, ed è passata in giudicato come da attestazione del 31 gennaio 2025;
- stante la perdurante inerzia della resistente p.a., la ricorrente ha proposto l’actio iudicati quanto alla ricostruzione della carriera e alle non corrisposte differenze retributive, chiedendo l’ottemperanza della pronuncia, con nomina di un commissario ad acta;
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
Ritenuto che:
- l’intimato Ministero deve, pertanto, eseguire la sentenza n. 54 del 24 febbraio 2022 del Tribunale di Paola, Sezione Lavoro secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- le spese per l’eventuale attività commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro;
- le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione di ottemperare alla sentenza n. 54 del 24 febbraio 2022 del Tribunale di Paola, Sezione Lavoro nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale commissario ad acta il dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alle sentenze entro ulteriori sessanta giorni.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 828,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER EA, Presidente
IC Ciconte, Referendario
NO De NN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO De NN | ER EA |
IL SEGRETARIO