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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/04/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 443/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi degli artt. 350 bis e 282 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n.ro 443 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2023
promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]. Parte_1
C.F. ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera C.F._1
del COA di Cagliari in data 9 gennaio 2024, elettivamente domiciliata in Oristano, Via Rockefeller
n. 8 presso lo studio dell'avv. Rossella Oppo del Foro di Oristano, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione in opposizione a ingiunzione di pagamento
(R.G. 944/2018 – Tribunale di Cagliari);
Appellante
CONTRO
Pagina 1 (C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, Ing. , con sede in Nuoro (NU), via Straullu n°35, elettivamente Controparte_2
domiciliata in Cagliari, Viale Armando Diaz n. 29, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta, il quale la rappresenta e difende in forza di procura speciale, datata 22.10.2021, rogito notaio Dr.
, rep. n°8624, Racc. n°5983, registrato a Lanusei il 27.10.2021, Persona_1
appellata
All'udienza dell'11/04/2025 fatte precisare le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione, ai sensi del disposto degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “1) dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento n. 52032/877/2019 opposta
o in subordine la sua revoca, con tutte le conseguenze di legge;
2) dichiararsi l'inadempimento
della Società opposta agli obblighi di diligenza, correttezza ed informazione meglio specificati
nell'espositiva e segnatamente relativi alla tempistica di fatturazione, lettura del contatore,
segnalazione dei consumi anomali, nonché a quello relativo alla predisposizione delle procedure
per la rilevazione e la segnalazione degli stessi consumi anomali. IN VIA SUBORDINATA E
RICONVENZIONALE 3) accertare le minori somme dovute in relazione a quanto esposto e
dedotto nel presente atto, quantificando l'eventuale somma dovuta per i consumi idrici realmente
effettuati e non coperti da prescrizione, altresì effettuando le dovute verifiche sui consumi relativi ai
corrispettivi eccessivamente sproporzionati richiesti con le fatture poste alla base dell'ingiunzione
di pagamento opposta;
IN OGNI CASO 4) con vittoria di spese e competenze del doppio grado del
giudizio”.
Appellata: “IN VIA PRELIMINARE DICHIARARE il gravame inammissibile, ex art. 348 bis
c.p.c., non avendo una ragionevole possibilità di essere accolto;
NEL MERITO RIGETTARE in
toto l'avverso gravame, in quanto del tutto infondato e, per l'effetto, CONFERMARE la sentenza
Pagina 2 impugnata n°284/2023, emessa dal Tribunale di Oristano il 25.05.2023, pubblicata in pari data e
non notificata. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto
Il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 284/2023, pubblicata il 25.05.2023, definendo il giudizio promosso da di opposizione all'ingiunzione fiscale del 18.3.2019 con cui Parte_1
le aveva intimato di versare la somma di euro 6.082,25 per corrispettivi relativi a CP_1
consumi idrici del periodo 31.12.2005-30.09.2013 relativi all'utenza di via Alagon n. 33 in
Oristano, statuì nei seguenti termini: “…: 1) annulla l'ingiunzione fiscale n. 52032/877/2019 del
18.03.2019 emessa da nei confronti di 2) per le causali di cui CP_1 Parte_1
all'ingiunzione fiscale annullata, dichiara che è debitrice nei confronti di Parte_1
della somma complessiva di € 3.379,85; 3) dichiara inammissibile la domanda di CP_1
accertamento dell'inadempimento della società opposta, ad obblighi di diligenza, correttezza ed
informazione concernenti la tempistica di fatturazione, la lettura del contatore, la segnalazione di
consumi anomali, la predisposizione delle procedure per la rilevazione e la segnalazioni dei
medesimi; 4) dichiara inammissibile la domanda dell'opponente di condanna dell'opposta al
pagamento di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 112/1999; 5)
Dispone, tra le parti, la compensazione delle spese nella misura della metà, e per l'effetto,
condanna a rifondere ad un mezzo delle spese di lite che liquida, Parte_1 CP_1
tenuto già conto della compensazione, in euro 1.065,00 per compensi di avvocato, oltre spese
generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge”.
Il Tribunale ritenne l'opposizione in parte fondata. In particolare, nell'ambito della verifica a sé
riservata, di accertamento della fondatezza della pretesa vantata dall'intimante, ritenne che fosse,
per un verso, pacifico il rapporto contrattuale avente ad oggetto la somministrazione d'acqua relativa all'utenza intestata all'opponente, concernente l'immobile in questione, e per altro verso fondata parzialmente l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Si espone, in sintesi, l'iter logico giuridico svolto dal Tribunale:
Pagina 3 1. risultava provata la fonte del diritto fatto valere da con l'opposta CP_1
ingiunzione fiscale;
2. con riguardo alla contestata entità dei corrispettivi richiesti per consumi idrici, per quanto possa recuperare i propri crediti ai sensi del R.D. n. 639/1910, la fattura è CP_1
documento idoneo a giustificare l'emissione di un'ingiunzione fiscale, ma nell'eventuale giudizio di opposizione, in cui la pretesa creditoria sia contestata nel quantum, l'opposto è
tenuto a dimostrare, con gli ordinari mezzi di prova, la consistenza del proprio diritto (cfr.
Cass. civ. n. 5915/2011);
3. tale principio, di portata generale, deve essere poi coordinato, “… in relazione ai contratti di
somministrazione su utenze in cui i consumi siano contabilizzati mediante un misuratore,
con il valore di attendibilità che può essere riconosciuto al sistema di lettura a contatore,
assistito, per giurisprudenza consolidata, da una presunzione semplice di veridicità,
superabile dal somministrato con qualunque mezzo di prova, anche presuntiva (cfr., sul
punto, Cass. civ. n. 17041/2002), e fermo il principio secondo cui, laddove tale prova sia
data, grava sul somministrante l'onere di dimostrare che l'apparecchiatura di rilevazione
funzionasse correttamente, mentre, per altro verso, compete al somministrato provare che
l'eccessività dei consumi ascrittigli sia imputabile a fattori esterni al suo controllo, non
dominabili attraverso la diligente custodia dell'impianto idrico (cfr. Cass. civ. n.
2327/2019)”;
4. nella specie l'opponente, dopo avere contestato la corretta funzionalità del contatore matricola n. 2982866 - il cui malfunzionamento era stato, peraltro, ipotizzato dalla stessa che aveva difatti evidenziato di avere, proprio per tale motivo, per il CP_1
periodo anteriore al 24.02.2011, coincidente con quello in cui le rilevazioni erano state effettuate con il misuratore probabilmente non funzionante, proceduto alla ricostruzione dei consumi su base storica come prescritto dall'art. B.35.1 del Regolamento del Servizio Idrico
Pagina 4 Integrato - si era “limitata ad affermare l'abnormità dei consumi ascrittile in rapporto a
quelli medi di regola riscontrati su analoghe tipologie di utenza”;
5. muovendo, appunto, da tale rilievo, “a fronte degli obblighi di controllo, custodia e
manutentivi posti a carico degli utenti dall'art. B.35.2 del Regolamento del Servizio Idrico
Integrato, e in difetto sia di contestazioni specificamente concernenti l'esecuzione e
l'esattezza delle letture effettuate con il contatore matricola n. 10TA113691 (installato il
24.02.2011, come desumibile dall'esame della fattura n. 201402116714 del 29.04.2014, la
cui corretta funzionalità non era stata messa in dubbio e sulla cui base, secondo quanto
prescritto dall'art. B.35.1 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, erano stati
ricostruiti i consumi precedenti, attesa l'inattendibilità, supposta dalla stessa CP_1
dell'ultima lettura risultante dal precedente contatore avente matricola n. 2982866),
[...]
le circostanze rappresentate dall'opponente non sono sufficienti a ritenere erronei i
consumi imputati dal gestore alla sua utenza.”;
6. in tale prospettiva, per il periodo compreso fra il 31.12.2005 e il 30.09.2013, la quantificazione doveva essere reputata corretta;
7. doveva, pertanto, essere esaminata l'eccezione di prescrizione (quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cod. civ.) dell'intero credito preteso da che, “secondo i CP_1
principi generali, decorrendo il relativo termine “dal giorno in cui il diritto può essere fatto
valere” (art. 2935 cod. civ.), era iniziato a maturare dal momento in cui la società
somministrante avrebbe dovuto, secondo la disciplina contrattuale, fatturare i corrispettivi
inerenti ai consumi via via registrati”;
8. richiamati al riguardo, i principi enunciati dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, secondo cui, “… in relazione ai contratti di somministrazione a prestazioni
periodiche o continuative da pagarsi ad anno o in termini più brevi, il dies a quo di
decorrenza della prescrizione coincide non con il momento in cui la fattura sia stata
concretamente emessa ma, bensì, con quello in cui il somministrante, secondo quanto
Pagina 5 concordato dalle parti, avrebbe dovuto emetterla”, l'eccezione risultava fondata - a fronte degli atti aventi natura interruttiva dimostrati da (docc. da 4 a 6 allegati alla CP_1
memoria di costituzione in giudizio) - solo relativamente al periodo compreso fra il
31.12.2005 e il 27.09.2009 e per un importo pari a complessivi euro 2.702,40, restando,
dunque, la debitrice di euro 3.379,85; Pt_1
9. in difetto di domanda riconvenzionale tempestivamente formulata da CP_1
non poteva pronunziarsi condanna al pagamento di detto corrispettivo in suo favore: nella specie, infatti, non si versava “in un'ipotesi (equiparabile a quella che si configura nelle
opposizioni a decreto ingiuntivo) in cui la parte opposta, ancorché formalmente convenuta
in giudizio, riveste la posizione sostanziale di attrice e, pertanto, nel giudizio di opposizione
a ingiunzione fiscale (in cui l'atto contestato non è stato emesso dall'autorità giudiziaria),
l'opposto, allorché intenda ottenere la condanna dell'opponente al pagamento delle somme
rideterminate all'esito dell'accertamento sul rapporto, è tenuto a formulare rituale e
tempestiva domanda riconvenzionale”;
10. da ultimo doveva essere dichiarata inammissibile, per “… carenza di interesse alla
pronuncia – che, in assenza di una correlata istanza risarcitoria, non risulterebbe foriera di
alcuna concreta utilità per la parte – la domanda di accertamento dell'inadempimento
“della Società opposta agli obblighi di diligenza, correttezza ed informazione meglio
specificati nell'espositiva e segnatamente relativi alla tempistica di fatturazione, lettura del
contatore, segnalazione dei consumi anomali, nonché a quello relativo alla predisposizione
delle procedure per la rilevazione e la segnalazione degli stessi consumi anomali”;
11. al parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione conseguiva, all'esito dell'accertamento del diritto, che la domanda di risultasse fondata nella CP_1
misura di oltre la metà del credito originariamente richiesto;
per altro verso, alcune delle istanze dell'opponente erano state ritenute inammissibili mentre, quanto alle altre, la parziale fondatezza della domanda era derivata dal limitato accoglimento dell'eccezione di
Pagina 6 prescrizione, di cui l'opposta aveva, peraltro, riconosciuto in larga parte la sussistenza,
ridimensionando, per l'effetto, l'originaria pretesa creditoria, neppure minimamente onorata dalla che non aveva pagato alcuna somma in corso di causa: siffatte ragioni Pt_1
integravano giusti motivi per disporre fra le parti la compensazione parziale, nella misura di un mezzo, delle spese di lite, dovendosi porre la restante parte a carico dell'opponente, in base alla sua prevalente soccombenza.
***
ha proposto appello avverso la sentenza formulando tre censure. Parte_1
ha resistito all'appello. CP_1
I. ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA IN RELAZIONE
ALL'ART. 2697 DEL COD. CIV., NONCHÉ PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE
IN ORDINE ALL'OMESSO ESAME DI FATTI E DI DOCUMENTI DECISIVI
PER IL GIUDIZIO.
Il Tribunale avrebbe errato nel condannare l'opponente al pagamento di consumi documentati da mere fatture, difettando, il credito, dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità. In altri termini, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, la materia del contendere non verterebbe sulla discordanza tra dato di consumo rilevato e trascritto, ma riguarderebbe, piuttosto la conformità al dato reale dei consumi applicati in fattura, consumi da considerarsi anomali a fronte della mancata prova del corretto funzionamento del contatore. In definitiva, la valutazione operata dal Tribunale implicherebbe una errata inversione dell'onere probatorio in danno dell'utente.
La censura non coglie nel segno ed è manifestamente infondata. Difatti, con riguardo al precedente contatore, presumibilmente malfunzionante, come allegato dall'opponente,
non ha preso in considerazione i consumi rilevati sulla base dei dati da esso CP_1
registrati, bensì i consumi storici a mente del disposto dell'art. B. 35 del Regolamento del
Servizio Idrico Integrato. Stando alle doglianze dell'appellante, invero, parrebbe doversi
Pagina 7 concludere che alcun consumo avrebbe dovuto essere addebitato all'utente con riguardo al suddetto periodo. Va da sé che del tutto irrilevante è il fatto, parimenti lamentato dall'appellante, per cui il suddetto contatore sarebbe stato sostituito senza contraddittorio.
Né questioni di malfunzionamento sono sollevate con riguardo all'attuale contatore,
restando, dunque, del tutto irrilevanti le doglianze concernenti la non regolare fatturazione secondo le scadenze previste dal Regolamento.
II. ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1227 – 2697 DEL COD. CIV.,
NONCHÉ PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'OMESSO
ESAME DI DOCUMENTI E FATTI DECISIVI PER IL GIUDIZIO.
Il Tribunale avrebbe, inoltre, errato a non tenere in considerazione il fatto che il gestore fosse inadempiente all'obbligo di lettura e conseguente fatturazione con periodica regolarità.
In altri termini, il Tribunale avrebbe omesso di accertare la sussistenza della responsabilità
del gestore che, operando con tempistiche non regolari, avrebbe tenuto un comportamento contrario a buona fede, come poteva evincersi dalla stessa documentazione prodotta da
CP_1
Anche tale censura è infondata, alla luce di quanto sopra osservato e tenuto conto che il giudice ha ben chiarito che la mancata regolarità delle letture e della fatturazione, seppure in contrasto con le indicazioni del Regolamento, non implica in sé e per sé conseguenze in ordine all'accertamento veridico dei consumi stessi, ridondando, eventualmente, in termini di responsabilità risarcitoria (ove i ritardi determinino dei danni) peraltro neppure prospettata in questa sede. Di talché, nella specie, la lamentata violazione è risultata fine a sé stessa e il suo riscontro in sede giudiziale del tutto privo di utilità. Va solo rilevato, per completezza, che la mancata fatturazione regolare ha comunque comportato effetti negativi in capo ad incorsa nella parziale prescrizione del credito ingiunto. CP_1
Pagina 8 III. ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER LA VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10 - 15 C.P.C.
Il Tribunale avrebbe, parimenti, errato nel pronunciare la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, basandola sulla parziale soccombenza, senza considerare che le eccezioni dell'opponente erano in gran parte risultate fondate, di talché la condanna risultava ingiusta e sproporzionata.
La censura è infondata.
Il Tribunale ha invero, fatto buon governo delle regole poste dall'art. 92 c. 2 c.p.c.,
pronunciando sulla base della soccombenza reciproca e individuando, in tale ambito, la soccombenza prevalente in capo all'opponente, che era risultata solo per parte del debito (inferiore alla metà) vittoriosa in base all'eccezione di prescrizione, nonostante avesse contestato e continuato a contestare (così come anche in questa sede) il credito nella sua interezza.
Per quanto esposto l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali (scaglione entro euro 5.200,00,
parametro minimo stante la semplicità delle questioni trattate, esclusa la fase di trattazione-
istruttoria non tenutasi).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 284/2023 del Tribunale di Parte_1
Oristano;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_1
grado di giudizio, che liquida in € 962,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
Pagina 9 - dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte di dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 11 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi degli artt. 350 bis e 282 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n.ro 443 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2023
promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]. Parte_1
C.F. ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera C.F._1
del COA di Cagliari in data 9 gennaio 2024, elettivamente domiciliata in Oristano, Via Rockefeller
n. 8 presso lo studio dell'avv. Rossella Oppo del Foro di Oristano, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione in opposizione a ingiunzione di pagamento
(R.G. 944/2018 – Tribunale di Cagliari);
Appellante
CONTRO
Pagina 1 (C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, Ing. , con sede in Nuoro (NU), via Straullu n°35, elettivamente Controparte_2
domiciliata in Cagliari, Viale Armando Diaz n. 29, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta, il quale la rappresenta e difende in forza di procura speciale, datata 22.10.2021, rogito notaio Dr.
, rep. n°8624, Racc. n°5983, registrato a Lanusei il 27.10.2021, Persona_1
appellata
All'udienza dell'11/04/2025 fatte precisare le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione, ai sensi del disposto degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “1) dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento n. 52032/877/2019 opposta
o in subordine la sua revoca, con tutte le conseguenze di legge;
2) dichiararsi l'inadempimento
della Società opposta agli obblighi di diligenza, correttezza ed informazione meglio specificati
nell'espositiva e segnatamente relativi alla tempistica di fatturazione, lettura del contatore,
segnalazione dei consumi anomali, nonché a quello relativo alla predisposizione delle procedure
per la rilevazione e la segnalazione degli stessi consumi anomali. IN VIA SUBORDINATA E
RICONVENZIONALE 3) accertare le minori somme dovute in relazione a quanto esposto e
dedotto nel presente atto, quantificando l'eventuale somma dovuta per i consumi idrici realmente
effettuati e non coperti da prescrizione, altresì effettuando le dovute verifiche sui consumi relativi ai
corrispettivi eccessivamente sproporzionati richiesti con le fatture poste alla base dell'ingiunzione
di pagamento opposta;
IN OGNI CASO 4) con vittoria di spese e competenze del doppio grado del
giudizio”.
Appellata: “IN VIA PRELIMINARE DICHIARARE il gravame inammissibile, ex art. 348 bis
c.p.c., non avendo una ragionevole possibilità di essere accolto;
NEL MERITO RIGETTARE in
toto l'avverso gravame, in quanto del tutto infondato e, per l'effetto, CONFERMARE la sentenza
Pagina 2 impugnata n°284/2023, emessa dal Tribunale di Oristano il 25.05.2023, pubblicata in pari data e
non notificata. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto
Il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 284/2023, pubblicata il 25.05.2023, definendo il giudizio promosso da di opposizione all'ingiunzione fiscale del 18.3.2019 con cui Parte_1
le aveva intimato di versare la somma di euro 6.082,25 per corrispettivi relativi a CP_1
consumi idrici del periodo 31.12.2005-30.09.2013 relativi all'utenza di via Alagon n. 33 in
Oristano, statuì nei seguenti termini: “…: 1) annulla l'ingiunzione fiscale n. 52032/877/2019 del
18.03.2019 emessa da nei confronti di 2) per le causali di cui CP_1 Parte_1
all'ingiunzione fiscale annullata, dichiara che è debitrice nei confronti di Parte_1
della somma complessiva di € 3.379,85; 3) dichiara inammissibile la domanda di CP_1
accertamento dell'inadempimento della società opposta, ad obblighi di diligenza, correttezza ed
informazione concernenti la tempistica di fatturazione, la lettura del contatore, la segnalazione di
consumi anomali, la predisposizione delle procedure per la rilevazione e la segnalazioni dei
medesimi; 4) dichiara inammissibile la domanda dell'opponente di condanna dell'opposta al
pagamento di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 112/1999; 5)
Dispone, tra le parti, la compensazione delle spese nella misura della metà, e per l'effetto,
condanna a rifondere ad un mezzo delle spese di lite che liquida, Parte_1 CP_1
tenuto già conto della compensazione, in euro 1.065,00 per compensi di avvocato, oltre spese
generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge”.
Il Tribunale ritenne l'opposizione in parte fondata. In particolare, nell'ambito della verifica a sé
riservata, di accertamento della fondatezza della pretesa vantata dall'intimante, ritenne che fosse,
per un verso, pacifico il rapporto contrattuale avente ad oggetto la somministrazione d'acqua relativa all'utenza intestata all'opponente, concernente l'immobile in questione, e per altro verso fondata parzialmente l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Si espone, in sintesi, l'iter logico giuridico svolto dal Tribunale:
Pagina 3 1. risultava provata la fonte del diritto fatto valere da con l'opposta CP_1
ingiunzione fiscale;
2. con riguardo alla contestata entità dei corrispettivi richiesti per consumi idrici, per quanto possa recuperare i propri crediti ai sensi del R.D. n. 639/1910, la fattura è CP_1
documento idoneo a giustificare l'emissione di un'ingiunzione fiscale, ma nell'eventuale giudizio di opposizione, in cui la pretesa creditoria sia contestata nel quantum, l'opposto è
tenuto a dimostrare, con gli ordinari mezzi di prova, la consistenza del proprio diritto (cfr.
Cass. civ. n. 5915/2011);
3. tale principio, di portata generale, deve essere poi coordinato, “… in relazione ai contratti di
somministrazione su utenze in cui i consumi siano contabilizzati mediante un misuratore,
con il valore di attendibilità che può essere riconosciuto al sistema di lettura a contatore,
assistito, per giurisprudenza consolidata, da una presunzione semplice di veridicità,
superabile dal somministrato con qualunque mezzo di prova, anche presuntiva (cfr., sul
punto, Cass. civ. n. 17041/2002), e fermo il principio secondo cui, laddove tale prova sia
data, grava sul somministrante l'onere di dimostrare che l'apparecchiatura di rilevazione
funzionasse correttamente, mentre, per altro verso, compete al somministrato provare che
l'eccessività dei consumi ascrittigli sia imputabile a fattori esterni al suo controllo, non
dominabili attraverso la diligente custodia dell'impianto idrico (cfr. Cass. civ. n.
2327/2019)”;
4. nella specie l'opponente, dopo avere contestato la corretta funzionalità del contatore matricola n. 2982866 - il cui malfunzionamento era stato, peraltro, ipotizzato dalla stessa che aveva difatti evidenziato di avere, proprio per tale motivo, per il CP_1
periodo anteriore al 24.02.2011, coincidente con quello in cui le rilevazioni erano state effettuate con il misuratore probabilmente non funzionante, proceduto alla ricostruzione dei consumi su base storica come prescritto dall'art. B.35.1 del Regolamento del Servizio Idrico
Pagina 4 Integrato - si era “limitata ad affermare l'abnormità dei consumi ascrittile in rapporto a
quelli medi di regola riscontrati su analoghe tipologie di utenza”;
5. muovendo, appunto, da tale rilievo, “a fronte degli obblighi di controllo, custodia e
manutentivi posti a carico degli utenti dall'art. B.35.2 del Regolamento del Servizio Idrico
Integrato, e in difetto sia di contestazioni specificamente concernenti l'esecuzione e
l'esattezza delle letture effettuate con il contatore matricola n. 10TA113691 (installato il
24.02.2011, come desumibile dall'esame della fattura n. 201402116714 del 29.04.2014, la
cui corretta funzionalità non era stata messa in dubbio e sulla cui base, secondo quanto
prescritto dall'art. B.35.1 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, erano stati
ricostruiti i consumi precedenti, attesa l'inattendibilità, supposta dalla stessa CP_1
dell'ultima lettura risultante dal precedente contatore avente matricola n. 2982866),
[...]
le circostanze rappresentate dall'opponente non sono sufficienti a ritenere erronei i
consumi imputati dal gestore alla sua utenza.”;
6. in tale prospettiva, per il periodo compreso fra il 31.12.2005 e il 30.09.2013, la quantificazione doveva essere reputata corretta;
7. doveva, pertanto, essere esaminata l'eccezione di prescrizione (quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cod. civ.) dell'intero credito preteso da che, “secondo i CP_1
principi generali, decorrendo il relativo termine “dal giorno in cui il diritto può essere fatto
valere” (art. 2935 cod. civ.), era iniziato a maturare dal momento in cui la società
somministrante avrebbe dovuto, secondo la disciplina contrattuale, fatturare i corrispettivi
inerenti ai consumi via via registrati”;
8. richiamati al riguardo, i principi enunciati dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, secondo cui, “… in relazione ai contratti di somministrazione a prestazioni
periodiche o continuative da pagarsi ad anno o in termini più brevi, il dies a quo di
decorrenza della prescrizione coincide non con il momento in cui la fattura sia stata
concretamente emessa ma, bensì, con quello in cui il somministrante, secondo quanto
Pagina 5 concordato dalle parti, avrebbe dovuto emetterla”, l'eccezione risultava fondata - a fronte degli atti aventi natura interruttiva dimostrati da (docc. da 4 a 6 allegati alla CP_1
memoria di costituzione in giudizio) - solo relativamente al periodo compreso fra il
31.12.2005 e il 27.09.2009 e per un importo pari a complessivi euro 2.702,40, restando,
dunque, la debitrice di euro 3.379,85; Pt_1
9. in difetto di domanda riconvenzionale tempestivamente formulata da CP_1
non poteva pronunziarsi condanna al pagamento di detto corrispettivo in suo favore: nella specie, infatti, non si versava “in un'ipotesi (equiparabile a quella che si configura nelle
opposizioni a decreto ingiuntivo) in cui la parte opposta, ancorché formalmente convenuta
in giudizio, riveste la posizione sostanziale di attrice e, pertanto, nel giudizio di opposizione
a ingiunzione fiscale (in cui l'atto contestato non è stato emesso dall'autorità giudiziaria),
l'opposto, allorché intenda ottenere la condanna dell'opponente al pagamento delle somme
rideterminate all'esito dell'accertamento sul rapporto, è tenuto a formulare rituale e
tempestiva domanda riconvenzionale”;
10. da ultimo doveva essere dichiarata inammissibile, per “… carenza di interesse alla
pronuncia – che, in assenza di una correlata istanza risarcitoria, non risulterebbe foriera di
alcuna concreta utilità per la parte – la domanda di accertamento dell'inadempimento
“della Società opposta agli obblighi di diligenza, correttezza ed informazione meglio
specificati nell'espositiva e segnatamente relativi alla tempistica di fatturazione, lettura del
contatore, segnalazione dei consumi anomali, nonché a quello relativo alla predisposizione
delle procedure per la rilevazione e la segnalazione degli stessi consumi anomali”;
11. al parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione conseguiva, all'esito dell'accertamento del diritto, che la domanda di risultasse fondata nella CP_1
misura di oltre la metà del credito originariamente richiesto;
per altro verso, alcune delle istanze dell'opponente erano state ritenute inammissibili mentre, quanto alle altre, la parziale fondatezza della domanda era derivata dal limitato accoglimento dell'eccezione di
Pagina 6 prescrizione, di cui l'opposta aveva, peraltro, riconosciuto in larga parte la sussistenza,
ridimensionando, per l'effetto, l'originaria pretesa creditoria, neppure minimamente onorata dalla che non aveva pagato alcuna somma in corso di causa: siffatte ragioni Pt_1
integravano giusti motivi per disporre fra le parti la compensazione parziale, nella misura di un mezzo, delle spese di lite, dovendosi porre la restante parte a carico dell'opponente, in base alla sua prevalente soccombenza.
***
ha proposto appello avverso la sentenza formulando tre censure. Parte_1
ha resistito all'appello. CP_1
I. ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA IN RELAZIONE
ALL'ART. 2697 DEL COD. CIV., NONCHÉ PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE
IN ORDINE ALL'OMESSO ESAME DI FATTI E DI DOCUMENTI DECISIVI
PER IL GIUDIZIO.
Il Tribunale avrebbe errato nel condannare l'opponente al pagamento di consumi documentati da mere fatture, difettando, il credito, dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità. In altri termini, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, la materia del contendere non verterebbe sulla discordanza tra dato di consumo rilevato e trascritto, ma riguarderebbe, piuttosto la conformità al dato reale dei consumi applicati in fattura, consumi da considerarsi anomali a fronte della mancata prova del corretto funzionamento del contatore. In definitiva, la valutazione operata dal Tribunale implicherebbe una errata inversione dell'onere probatorio in danno dell'utente.
La censura non coglie nel segno ed è manifestamente infondata. Difatti, con riguardo al precedente contatore, presumibilmente malfunzionante, come allegato dall'opponente,
non ha preso in considerazione i consumi rilevati sulla base dei dati da esso CP_1
registrati, bensì i consumi storici a mente del disposto dell'art. B. 35 del Regolamento del
Servizio Idrico Integrato. Stando alle doglianze dell'appellante, invero, parrebbe doversi
Pagina 7 concludere che alcun consumo avrebbe dovuto essere addebitato all'utente con riguardo al suddetto periodo. Va da sé che del tutto irrilevante è il fatto, parimenti lamentato dall'appellante, per cui il suddetto contatore sarebbe stato sostituito senza contraddittorio.
Né questioni di malfunzionamento sono sollevate con riguardo all'attuale contatore,
restando, dunque, del tutto irrilevanti le doglianze concernenti la non regolare fatturazione secondo le scadenze previste dal Regolamento.
II. ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1227 – 2697 DEL COD. CIV.,
NONCHÉ PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'OMESSO
ESAME DI DOCUMENTI E FATTI DECISIVI PER IL GIUDIZIO.
Il Tribunale avrebbe, inoltre, errato a non tenere in considerazione il fatto che il gestore fosse inadempiente all'obbligo di lettura e conseguente fatturazione con periodica regolarità.
In altri termini, il Tribunale avrebbe omesso di accertare la sussistenza della responsabilità
del gestore che, operando con tempistiche non regolari, avrebbe tenuto un comportamento contrario a buona fede, come poteva evincersi dalla stessa documentazione prodotta da
CP_1
Anche tale censura è infondata, alla luce di quanto sopra osservato e tenuto conto che il giudice ha ben chiarito che la mancata regolarità delle letture e della fatturazione, seppure in contrasto con le indicazioni del Regolamento, non implica in sé e per sé conseguenze in ordine all'accertamento veridico dei consumi stessi, ridondando, eventualmente, in termini di responsabilità risarcitoria (ove i ritardi determinino dei danni) peraltro neppure prospettata in questa sede. Di talché, nella specie, la lamentata violazione è risultata fine a sé stessa e il suo riscontro in sede giudiziale del tutto privo di utilità. Va solo rilevato, per completezza, che la mancata fatturazione regolare ha comunque comportato effetti negativi in capo ad incorsa nella parziale prescrizione del credito ingiunto. CP_1
Pagina 8 III. ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER LA VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10 - 15 C.P.C.
Il Tribunale avrebbe, parimenti, errato nel pronunciare la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, basandola sulla parziale soccombenza, senza considerare che le eccezioni dell'opponente erano in gran parte risultate fondate, di talché la condanna risultava ingiusta e sproporzionata.
La censura è infondata.
Il Tribunale ha invero, fatto buon governo delle regole poste dall'art. 92 c. 2 c.p.c.,
pronunciando sulla base della soccombenza reciproca e individuando, in tale ambito, la soccombenza prevalente in capo all'opponente, che era risultata solo per parte del debito (inferiore alla metà) vittoriosa in base all'eccezione di prescrizione, nonostante avesse contestato e continuato a contestare (così come anche in questa sede) il credito nella sua interezza.
Per quanto esposto l'appello deve essere rigettato, con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali (scaglione entro euro 5.200,00,
parametro minimo stante la semplicità delle questioni trattate, esclusa la fase di trattazione-
istruttoria non tenutasi).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 284/2023 del Tribunale di Parte_1
Oristano;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_1
grado di giudizio, che liquida in € 962,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
Pagina 9 - dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte di dell'ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 11 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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