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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/02/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6310/2023
All'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale lo scrivente pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da intendersi facente parte integrante del verbale dell'odierna udienza del 20/2/2025.
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 20.02.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero n. 6310 del R.G. dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] CF: elett.te dom.ta in Parte_1 CodiceFiscale_1
VI LL (SA) al Viale della Repubblica 20 presso lo studio dell'Avv. ROBERTO SIBILIA, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti;
- Attore -
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in Salerno alla via B. Freda n. 50 presso lo studio dell'avv. Michele Marino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazioni
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in citazione che:
- è proprietario dell'immobile sito in VI PU (SA) alla Via Torino Parte_1
n. 8, identificato nel catasto fabbricai di detto Comune al foglio 13, mappale 1627, sub 3, in virtù di atto per
Notar del 14.10.2015; Per_1
- soprastante al suo immobile, insiste quello del sig. , identificato con la p.lla n. Controparte_1
1627 sub 8; pagina 1 di 7 - da diverso tempo l'appartamento di proprietà del sig. è oggetto di infiltrazioni d'acqua Parte_1 provenienti dal sovrastante balcone di proprietà esclusiva del sig. , i quali si sono Controparte_1 rapidamente diffusi in tutto l'appartamento. Nella specie, tali infiltrazioni, oltre che danneggiare in maniera irreparabile le pareti e gli arredi ivi presenti, stanno rendendo umido l'ambiente determinando, così, una situazione di pericolo per la salute del sig. e del suo nucleo familiare, specie considerando la Parte_1 presenza di una bambina di pochissimi anni;
- con comunicazione del 23.01.2023, facendo seguito alle numerose segnalazioni verbali effettuate dal sig. nei confronti del sig. , a quest'ultimo veniva intimato di procedere, prima di Parte_1 CP_1 tutto, ad effettuare con urgenza i dovuti interventi di manutenzione sul balcone di sua proprietà al fine di porre fine ai lamentati fenomeni di infiltrazione, e poi a risarcire il sig. di tutti i danni conseguenti Parte_1 ai denunciati eventi;
- in data 17.02.2023 al sig. , sulla scorta delle risultanze delle verifiche tecniche effettuate CP_1 dall'amministratore, veniva intimato, ancora una volta, ad effettuare con urgenza i dovuti interventi di manutenzione sul balcone di sua proprietà al fine di porre fine ai lamentati fenomeni di infiltrazione nonché a risarcire il sig. di tutti i danni conseguenti ai denunciati eventi i quali, a seguito di Parte_1 perizia effettuata da tecnico di fiducia del sig. , venivano quantificati, a quella data, in € 6.351,71; Parte_1
- al fine di avere ulteriore contezza e conferma di quanto già in precedenza appurato dal tecnico incaricato dall'amministratore, in data 04.04.2023 tutte le parti, con i rispettivi tecnici e legali, effettuavano un sopralluogo in contraddittorio presso l'appartamento del sig. , laddove venivano constatati ed Parte_1 accertati i denunciati fenomeni infiltrativi, e presso l'appartamento del sig. laddove si appurava CP_1 che i balconi non fossero provvisti del previsto strato di guaina impermeabilizzante tra il massetto in cemento e le mattonelle di rivestimento;
- il sig. non riscontrava i numerosi inviti bonari di risoluzione della problematica, per cui CP_1
l'esponente proponeva procedimento di mediazione conclusosi negativamente;
Parte_1
Tanto premesso, , conveniva in giudizio , innanzi all'intestato Parte_1 Controparte_1
Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“- accertare la responsabilità del convenuto per le infiltrazioni verificatesi all'interno dell'appartamento sottostante di proprietà dell'attore e per, l'effetto, condannarlo alla eliminazione delle infiltrazioni mediante la ristrutturazione dei balconi e la posa in opera della guaina impermeabilizzante al di sotto delle mattonelle di rivestimento ovvero mediante quelle opere che verranno accertate in corso di causa a mezzo CTU della quale si fa espressa richiesta;
- condannare, inoltre, il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig. all'interno del Parte_1 proprio appartamento, sia alle pareti che agli arredi quantificati in € 6.351,71 come da allegata perizi di parte, ovvero in quella somma che verrà accertata in corso di causa a mezzo CTU della quale si fa espressa richiesta;
pagina 2 di 7 - in caso di perdurante inadempimento, condannare il convenuto, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo, e/o violazione o inosservanza successiva.
- vittoria di spese, diritti, onorari e ogni accessorio di legge”.
Si costituiva il eccependo la nullità dell'atto di citazione e nel merito deduceva di aver CP_1 eseguito i lavori di impermeabilizzazione del suo terrazzo quattro mesi circa prima dell'introduzione del giudizio;
contestava la quantificazione dei danni richiesta da parte attrice deducendo che i danni occorsi nell'immobile dell'attore non potevano provenire solo dal suo immobile, adducendo quale concausa anche le condizioni fatiscenti del fabbricato condominiale.
Instaurato il contraddittorio processuale, la causa veniva istruita unicamente a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto i seguenti quesiti: 1) Accerti il CTU, dalla documentazione e dai video versati in atti, nonché da sopralluogo, e assunte informazioni, se necessarie, le cause delle infiltrazioni verificatesi nell'immobile di parte attrice;
2) Specifichi in particolare se le infiltrazioni siano causate dall'immobile di parte convenuta;
3) Indichi le opere necessarie per evitare il ripetersi della problematica in futuro quantificandone i costi;
4) All'esito quantifichi altresì i danni riportati nell'immobile di parte attrice a causa delle infiltrazioni rilevate.
Espletata la CTU, la causa veniva rinviata all'udienza del 20.02.2025 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c. con autorizzazione al deposito di memorie conclusionali fino a 15 giorni prima.
Ricostruiti così i fatti di causa e l'iter processuale, nell'esaminare le questioni ed eccezioni preliminari sollevate dal convenuto, lo scrivente Tribunale rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione essendo sufficientemente determinati nell'atto di citazione sia il petitum che la causa petendi.
Passando al merito della controversia, occorre premettere che, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, cui si reputa di aderire, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi - cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass., ord. n.
22684/2013).
Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento soggettivo dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
L'attore , che agisce per il risarcimento del danno, ha, precisamente, l'onere di provare il Parte_1 fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, pagina 3 di 7 nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto (il ) per liberarsi dalla loro CP_1 responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile che - inserendosi nel decorso causale - abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno.
Tanto premesso in termini generali, si osserva che nel caso di specie il è certamente CP_1 custode del terrazzo dell'immobile di sua proprietà; risulta dimostrato il nesso eziologico tra la cosa (il terrazzo di proprietà del convenuto) e l'evento lesivo (danni all'appartamento sito nell'appartamento di proprietà dello ). Parte_1
Invero, dall'analisi dell'elaborato peritale del CTU, si evince effettivamente che i danni riscontrati nell'appartamento dell'attore sono riconducibili al terrazzo di proprietà del convenuto.
Segnatamente, il CTU ha accertato che nell'immobile dell'attore sono stati riscontrati gli effetti di infiltrazioni d'acqua piovana lungo i soffitti e le pareti perimetrali, i cui intonaci, allo stato attuale, risultano anneriti dalla muffa formatasi in seguito al suddetto fenomeno infiltrativo;
che dette infiltrazioni provengono dalla sovrastante balconata dell'unità immobiliare di proprietà del convenuto;
che a causa delle infiltrazioni d'acqua, nell'appartamento dell'attore si è riscontrato anche l'ammaloramento del parquet, del relativo battiscopa in legno, di porzioni di pavimento delle camere da letto e del soggiorno.
Il Ctu ha accertato all'esito del sopralluogo effettuato nell'immobile del convenuto che le cause delle infiltrazioni d'acqua piovana nell'immobile dello sono dovute all'assenza di un'idonea Parte_1 impermeabilizzazione al di sotto della pavimentazione del balcone;
ha aggiunto che la pluviale passante per il balcone dell'appartamento del convenuto, alla data del sopralluogo, risultava in buono stato di consistenza e di manutenzione, così escludendo che potesse essere concausa delle infiltrazioni.
Pertanto, il CTU ha ribadito che le infiltrazioni d'acqua piovana provengono dalla sovrastante superficie balconata dell'unità immobiliare di proprietà del convenuto ed in particolare dalla mancanza della guaina di impermeabilizzazione, la quale facilita l'assorbimento delle acque piovane e la conseguente infiltrazione sottostante dell'acqua, questo fenomeno si accentua specialmente in concomitanza di piogge abbondanti;
infatti l'acqua una volta infiltratasi tra le fughe della pavimentazione e al di sotto delle soglie di accesso, presenti sul balcone, è libera di defluire infiltrandosi nei soffitti e negli intonaci murari dell'appartamento sottostante. Di fatto l'assenza di un'idonea impermeabilizzazione non permette di assolvere alle funzioni di isolamento idraulico dall'acqua.
Il CTU ha riscontrato che nell'unità immobiliare di proprietà dell'attore la permeabilità dell'acqua è presente in più punti variamente distribuiti al suo interno (cfr allegata documentazione fotografica); specificatamente ha rilevato macchie d'acqua piovana, provenienti dai balconi dell'appartamento pagina 4 di 7 sovrastante, evidenti in maniera significativa sulle pareti interne dei muri di tompagno e sui soffitti in corrispondenza delle sovrastanti soglie di accesso al balcone;
le macchie d'acqua osservate hanno la medesima origine e sono dovute al fenomeno infiltrativo (acqua piovana) descritto in precedenza.
L'umidità conseguente a dette infiltrazioni d'acqua è causa poi della formazione di muffe. Infatti, all'interno dell'appartamento di proprietà dell'attore, sussiste un persistente stato di ammaloramento degli intonaci;
sulle superfici ispezionate vi è presenza di muffe e detta condizione compromette la qualità dell'aria interna respirata nonché la salubrità stessa degli ambienti e delle persone.
Tanto accertato, il CTU ha poi evidenziato che l'eliminazione delle cause dell'infiltrazione dell'acqua piovana non può prescindere da lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione dei balconi dell'appartamento di proprietà del convenuto.
Ha altresì quantificato i danni riportati nell'immobile di parte attrice a causa delle infiltrazioni rilevate: sottolineando che gli ambienti possano essere riattati mediante lavori di preparazione e pitturazione delle superfici interessate dalle infiltrazioni d'acqua piovana e lavori di rimozione e sostituzione dei battiscopa e del parquet danneggiati, il Ctu ha redatto un computo metrico estimativo, allegato alla relazione, utilizzando le categorie di lavoro e i prezzi aggiornati del Prezzario Opere Pubbliche Regione Campania
2024 (allegato n.7), e stimando l'importo dei lavori in € 5.101,75 oltre IVA.
Il CTU invece non ha riscontrato danni subiti all'impianto elettrico, per cui non li ha quantificati.
Il CTU inviava ai procuratori delle parti la bozza della perizia;
pervenivano osservazioni solo dal difensore del convenuto che chiedeva di verificare fattivamente la presenza o meno della guaina d'impermeabilizzazione, ma il CTU sul punto ha già ampiamente evidenziato in perizia la mancanza di un'idonea impermeabilizzazione, ed ha aggiunto di aver verificato durante il sopralluogo - ed in particolare durante le fasi di rimozione delle piastrelle e del sottofondo cementizio - la mancanza della guaina d'impermeabilizzazione che è la causa che ha provocato le infiltrazioni d'acqua nel sottostante appartamento.
Pertanto il CTU rassegnava le seguenti conclusioni: “la causa dei danni subiti per infiltrazione d'acqua piovana oggetto del contenzioso è da attribuirsi alla mancanza di un'idonea impermeabilizzazione del balcone dall'appartamento di proprietà del convenuto sig. per cui l'acqua piovana permeando la struttura si Controparte_1 propaga al di sotto cagionando, nel tempo, i danni citati all'interno della proprietà privata dell'attore sig. Parte_1
Per rimediare alle cause di infiltrazione d'acqua piovana dovranno essere realizzati lavori edili per la realizzazione di una idonea impermeabilizzazione dei balconi dell'appartamento di proprietà del convenuto il cui importo stimato secondo le categorie di lavoro indicate dal CTU è di € 4.876,08 oltre IVA e oneri tecnici. Inoltre, i costi per riattare gli ambienti danneggiati all'interno dell'appartamento di proprietà dell'attore a seguito delle infiltrazioni d'acqua piovana, sono stimati in
€ 5.101,75 oltre IVA. Per quanto riscontrato alla data delle operazioni peritali, e dallo studio delle produzioni agli atti di causa, il CTU non ha individuato ulteriori o diverse cause che abbiano potuto cagionare l'evento dannoso”. pagina 5 di 7 Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione (Cass. sent. n. 7341/04).
La somma stimato per il risarcimento dei danni costituisce debito di valore;
pertanto va incrementata di interessi sulla somma devalutata alla data del fatto illecito (che si identifica nel 23/01/2023 prima missiva di contestazione delle infiltrazioni) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). Sulla somma così ottenuta matureranno ulteriori interessi al tasso legale dal giorno di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Merita accoglimento la domanda dell'attore di condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza. Si rammenta che l'art. 614 bis c.p.c. dà la possibilità al creditore di chiedere nel processo di cognizione la previsione, accanto alla condanna principale di obblighi di fare/non fare, di una condanna accessoria per il debitore, costituita da una somma predeterminata da pagarsi in caso di ritardo, mancato o di inesatto adempimento.
Nel 2015, il legislatore ha precisato l'ambito di applicazione della misura, prevedendo che la stessa potesse essere richiesta, nel giudizio di cognizione, a corredo della obbligazione principale oggetto di contesa che avesse la natura di obblighi di fare infungibili (o di difficile attuazione) obblighi di fare fungibili, come nel caso di specie.
Atteso il comportamento del convenuto che ha sempre rifiutato prima del giudizio sia di CP_1 eseguire lavori idonei di impermeabilizzazione sia di risarcire il danno all'attore, sussiste il presupposto per accollare l'astreinte richiesta che si fissa in misura di € 50,00 giornalieri, allo scopo di indurre il debitore soccombente ad eseguire spontaneamente i lavori di impermeabilizzazione del balcone per arrestare il fenomeno infiltrativo.
Parte convenuta va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore nonché al pagamento del compenso al CTU secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede:
[...]
➢ in accoglimento della domanda, dichiara la responsabilità di ai sensi dell'art 2051 Controparte_1
c.c. per le infiltrazioni che hanno interessato l'immobile di proprietà dell'attore sito in
VI PU (SA) alla Via Torino n. 8, identificato nel catasto fabbricai di detto Comune al foglio 13, mappale 1627, sub 3; pagina 6 di 7 ➢ per l'effetto condanna parte convenuta, al pagamento in favore di parte attrice della somma di €
5.101,75 oltre IVA a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione secondo le modalità precisate in motivazione;
➢ ordina a parte convenuta di eseguire lavori edili per la realizzazione di una idonea impermeabilizzazione dei balconi dell'appartamento di sua proprietà;
➢ lo condanna al pagamento della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori di cui al capo precedente;
➢ condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in €
3.500,00 per compensi professionali forensi, oltre esborsi e rimborso forfettario di spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario;
➢ pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate in separato provvedimento con diritto di regresso a favore dell'attrice di quanto abbia eventualmente anticipato.
Così deciso in Salerno
20.02.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 7 di 7
All'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale lo scrivente pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da intendersi facente parte integrante del verbale dell'odierna udienza del 20/2/2025.
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 20.02.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero n. 6310 del R.G. dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] CF: elett.te dom.ta in Parte_1 CodiceFiscale_1
VI LL (SA) al Viale della Repubblica 20 presso lo studio dell'Avv. ROBERTO SIBILIA, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti;
- Attore -
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in Salerno alla via B. Freda n. 50 presso lo studio dell'avv. Michele Marino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazioni
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in citazione che:
- è proprietario dell'immobile sito in VI PU (SA) alla Via Torino Parte_1
n. 8, identificato nel catasto fabbricai di detto Comune al foglio 13, mappale 1627, sub 3, in virtù di atto per
Notar del 14.10.2015; Per_1
- soprastante al suo immobile, insiste quello del sig. , identificato con la p.lla n. Controparte_1
1627 sub 8; pagina 1 di 7 - da diverso tempo l'appartamento di proprietà del sig. è oggetto di infiltrazioni d'acqua Parte_1 provenienti dal sovrastante balcone di proprietà esclusiva del sig. , i quali si sono Controparte_1 rapidamente diffusi in tutto l'appartamento. Nella specie, tali infiltrazioni, oltre che danneggiare in maniera irreparabile le pareti e gli arredi ivi presenti, stanno rendendo umido l'ambiente determinando, così, una situazione di pericolo per la salute del sig. e del suo nucleo familiare, specie considerando la Parte_1 presenza di una bambina di pochissimi anni;
- con comunicazione del 23.01.2023, facendo seguito alle numerose segnalazioni verbali effettuate dal sig. nei confronti del sig. , a quest'ultimo veniva intimato di procedere, prima di Parte_1 CP_1 tutto, ad effettuare con urgenza i dovuti interventi di manutenzione sul balcone di sua proprietà al fine di porre fine ai lamentati fenomeni di infiltrazione, e poi a risarcire il sig. di tutti i danni conseguenti Parte_1 ai denunciati eventi;
- in data 17.02.2023 al sig. , sulla scorta delle risultanze delle verifiche tecniche effettuate CP_1 dall'amministratore, veniva intimato, ancora una volta, ad effettuare con urgenza i dovuti interventi di manutenzione sul balcone di sua proprietà al fine di porre fine ai lamentati fenomeni di infiltrazione nonché a risarcire il sig. di tutti i danni conseguenti ai denunciati eventi i quali, a seguito di Parte_1 perizia effettuata da tecnico di fiducia del sig. , venivano quantificati, a quella data, in € 6.351,71; Parte_1
- al fine di avere ulteriore contezza e conferma di quanto già in precedenza appurato dal tecnico incaricato dall'amministratore, in data 04.04.2023 tutte le parti, con i rispettivi tecnici e legali, effettuavano un sopralluogo in contraddittorio presso l'appartamento del sig. , laddove venivano constatati ed Parte_1 accertati i denunciati fenomeni infiltrativi, e presso l'appartamento del sig. laddove si appurava CP_1 che i balconi non fossero provvisti del previsto strato di guaina impermeabilizzante tra il massetto in cemento e le mattonelle di rivestimento;
- il sig. non riscontrava i numerosi inviti bonari di risoluzione della problematica, per cui CP_1
l'esponente proponeva procedimento di mediazione conclusosi negativamente;
Parte_1
Tanto premesso, , conveniva in giudizio , innanzi all'intestato Parte_1 Controparte_1
Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“- accertare la responsabilità del convenuto per le infiltrazioni verificatesi all'interno dell'appartamento sottostante di proprietà dell'attore e per, l'effetto, condannarlo alla eliminazione delle infiltrazioni mediante la ristrutturazione dei balconi e la posa in opera della guaina impermeabilizzante al di sotto delle mattonelle di rivestimento ovvero mediante quelle opere che verranno accertate in corso di causa a mezzo CTU della quale si fa espressa richiesta;
- condannare, inoltre, il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sig. all'interno del Parte_1 proprio appartamento, sia alle pareti che agli arredi quantificati in € 6.351,71 come da allegata perizi di parte, ovvero in quella somma che verrà accertata in corso di causa a mezzo CTU della quale si fa espressa richiesta;
pagina 2 di 7 - in caso di perdurante inadempimento, condannare il convenuto, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo, e/o violazione o inosservanza successiva.
- vittoria di spese, diritti, onorari e ogni accessorio di legge”.
Si costituiva il eccependo la nullità dell'atto di citazione e nel merito deduceva di aver CP_1 eseguito i lavori di impermeabilizzazione del suo terrazzo quattro mesi circa prima dell'introduzione del giudizio;
contestava la quantificazione dei danni richiesta da parte attrice deducendo che i danni occorsi nell'immobile dell'attore non potevano provenire solo dal suo immobile, adducendo quale concausa anche le condizioni fatiscenti del fabbricato condominiale.
Instaurato il contraddittorio processuale, la causa veniva istruita unicamente a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto i seguenti quesiti: 1) Accerti il CTU, dalla documentazione e dai video versati in atti, nonché da sopralluogo, e assunte informazioni, se necessarie, le cause delle infiltrazioni verificatesi nell'immobile di parte attrice;
2) Specifichi in particolare se le infiltrazioni siano causate dall'immobile di parte convenuta;
3) Indichi le opere necessarie per evitare il ripetersi della problematica in futuro quantificandone i costi;
4) All'esito quantifichi altresì i danni riportati nell'immobile di parte attrice a causa delle infiltrazioni rilevate.
Espletata la CTU, la causa veniva rinviata all'udienza del 20.02.2025 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c. con autorizzazione al deposito di memorie conclusionali fino a 15 giorni prima.
Ricostruiti così i fatti di causa e l'iter processuale, nell'esaminare le questioni ed eccezioni preliminari sollevate dal convenuto, lo scrivente Tribunale rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione essendo sufficientemente determinati nell'atto di citazione sia il petitum che la causa petendi.
Passando al merito della controversia, occorre premettere che, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, cui si reputa di aderire, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi - cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass., ord. n.
22684/2013).
Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento soggettivo dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
L'attore , che agisce per il risarcimento del danno, ha, precisamente, l'onere di provare il Parte_1 fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, pagina 3 di 7 nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto (il ) per liberarsi dalla loro CP_1 responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile che - inserendosi nel decorso causale - abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno.
Tanto premesso in termini generali, si osserva che nel caso di specie il è certamente CP_1 custode del terrazzo dell'immobile di sua proprietà; risulta dimostrato il nesso eziologico tra la cosa (il terrazzo di proprietà del convenuto) e l'evento lesivo (danni all'appartamento sito nell'appartamento di proprietà dello ). Parte_1
Invero, dall'analisi dell'elaborato peritale del CTU, si evince effettivamente che i danni riscontrati nell'appartamento dell'attore sono riconducibili al terrazzo di proprietà del convenuto.
Segnatamente, il CTU ha accertato che nell'immobile dell'attore sono stati riscontrati gli effetti di infiltrazioni d'acqua piovana lungo i soffitti e le pareti perimetrali, i cui intonaci, allo stato attuale, risultano anneriti dalla muffa formatasi in seguito al suddetto fenomeno infiltrativo;
che dette infiltrazioni provengono dalla sovrastante balconata dell'unità immobiliare di proprietà del convenuto;
che a causa delle infiltrazioni d'acqua, nell'appartamento dell'attore si è riscontrato anche l'ammaloramento del parquet, del relativo battiscopa in legno, di porzioni di pavimento delle camere da letto e del soggiorno.
Il Ctu ha accertato all'esito del sopralluogo effettuato nell'immobile del convenuto che le cause delle infiltrazioni d'acqua piovana nell'immobile dello sono dovute all'assenza di un'idonea Parte_1 impermeabilizzazione al di sotto della pavimentazione del balcone;
ha aggiunto che la pluviale passante per il balcone dell'appartamento del convenuto, alla data del sopralluogo, risultava in buono stato di consistenza e di manutenzione, così escludendo che potesse essere concausa delle infiltrazioni.
Pertanto, il CTU ha ribadito che le infiltrazioni d'acqua piovana provengono dalla sovrastante superficie balconata dell'unità immobiliare di proprietà del convenuto ed in particolare dalla mancanza della guaina di impermeabilizzazione, la quale facilita l'assorbimento delle acque piovane e la conseguente infiltrazione sottostante dell'acqua, questo fenomeno si accentua specialmente in concomitanza di piogge abbondanti;
infatti l'acqua una volta infiltratasi tra le fughe della pavimentazione e al di sotto delle soglie di accesso, presenti sul balcone, è libera di defluire infiltrandosi nei soffitti e negli intonaci murari dell'appartamento sottostante. Di fatto l'assenza di un'idonea impermeabilizzazione non permette di assolvere alle funzioni di isolamento idraulico dall'acqua.
Il CTU ha riscontrato che nell'unità immobiliare di proprietà dell'attore la permeabilità dell'acqua è presente in più punti variamente distribuiti al suo interno (cfr allegata documentazione fotografica); specificatamente ha rilevato macchie d'acqua piovana, provenienti dai balconi dell'appartamento pagina 4 di 7 sovrastante, evidenti in maniera significativa sulle pareti interne dei muri di tompagno e sui soffitti in corrispondenza delle sovrastanti soglie di accesso al balcone;
le macchie d'acqua osservate hanno la medesima origine e sono dovute al fenomeno infiltrativo (acqua piovana) descritto in precedenza.
L'umidità conseguente a dette infiltrazioni d'acqua è causa poi della formazione di muffe. Infatti, all'interno dell'appartamento di proprietà dell'attore, sussiste un persistente stato di ammaloramento degli intonaci;
sulle superfici ispezionate vi è presenza di muffe e detta condizione compromette la qualità dell'aria interna respirata nonché la salubrità stessa degli ambienti e delle persone.
Tanto accertato, il CTU ha poi evidenziato che l'eliminazione delle cause dell'infiltrazione dell'acqua piovana non può prescindere da lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione dei balconi dell'appartamento di proprietà del convenuto.
Ha altresì quantificato i danni riportati nell'immobile di parte attrice a causa delle infiltrazioni rilevate: sottolineando che gli ambienti possano essere riattati mediante lavori di preparazione e pitturazione delle superfici interessate dalle infiltrazioni d'acqua piovana e lavori di rimozione e sostituzione dei battiscopa e del parquet danneggiati, il Ctu ha redatto un computo metrico estimativo, allegato alla relazione, utilizzando le categorie di lavoro e i prezzi aggiornati del Prezzario Opere Pubbliche Regione Campania
2024 (allegato n.7), e stimando l'importo dei lavori in € 5.101,75 oltre IVA.
Il CTU invece non ha riscontrato danni subiti all'impianto elettrico, per cui non li ha quantificati.
Il CTU inviava ai procuratori delle parti la bozza della perizia;
pervenivano osservazioni solo dal difensore del convenuto che chiedeva di verificare fattivamente la presenza o meno della guaina d'impermeabilizzazione, ma il CTU sul punto ha già ampiamente evidenziato in perizia la mancanza di un'idonea impermeabilizzazione, ed ha aggiunto di aver verificato durante il sopralluogo - ed in particolare durante le fasi di rimozione delle piastrelle e del sottofondo cementizio - la mancanza della guaina d'impermeabilizzazione che è la causa che ha provocato le infiltrazioni d'acqua nel sottostante appartamento.
Pertanto il CTU rassegnava le seguenti conclusioni: “la causa dei danni subiti per infiltrazione d'acqua piovana oggetto del contenzioso è da attribuirsi alla mancanza di un'idonea impermeabilizzazione del balcone dall'appartamento di proprietà del convenuto sig. per cui l'acqua piovana permeando la struttura si Controparte_1 propaga al di sotto cagionando, nel tempo, i danni citati all'interno della proprietà privata dell'attore sig. Parte_1
Per rimediare alle cause di infiltrazione d'acqua piovana dovranno essere realizzati lavori edili per la realizzazione di una idonea impermeabilizzazione dei balconi dell'appartamento di proprietà del convenuto il cui importo stimato secondo le categorie di lavoro indicate dal CTU è di € 4.876,08 oltre IVA e oneri tecnici. Inoltre, i costi per riattare gli ambienti danneggiati all'interno dell'appartamento di proprietà dell'attore a seguito delle infiltrazioni d'acqua piovana, sono stimati in
€ 5.101,75 oltre IVA. Per quanto riscontrato alla data delle operazioni peritali, e dallo studio delle produzioni agli atti di causa, il CTU non ha individuato ulteriori o diverse cause che abbiano potuto cagionare l'evento dannoso”. pagina 5 di 7 Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione (Cass. sent. n. 7341/04).
La somma stimato per il risarcimento dei danni costituisce debito di valore;
pertanto va incrementata di interessi sulla somma devalutata alla data del fatto illecito (che si identifica nel 23/01/2023 prima missiva di contestazione delle infiltrazioni) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). Sulla somma così ottenuta matureranno ulteriori interessi al tasso legale dal giorno di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Merita accoglimento la domanda dell'attore di condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza. Si rammenta che l'art. 614 bis c.p.c. dà la possibilità al creditore di chiedere nel processo di cognizione la previsione, accanto alla condanna principale di obblighi di fare/non fare, di una condanna accessoria per il debitore, costituita da una somma predeterminata da pagarsi in caso di ritardo, mancato o di inesatto adempimento.
Nel 2015, il legislatore ha precisato l'ambito di applicazione della misura, prevedendo che la stessa potesse essere richiesta, nel giudizio di cognizione, a corredo della obbligazione principale oggetto di contesa che avesse la natura di obblighi di fare infungibili (o di difficile attuazione) obblighi di fare fungibili, come nel caso di specie.
Atteso il comportamento del convenuto che ha sempre rifiutato prima del giudizio sia di CP_1 eseguire lavori idonei di impermeabilizzazione sia di risarcire il danno all'attore, sussiste il presupposto per accollare l'astreinte richiesta che si fissa in misura di € 50,00 giornalieri, allo scopo di indurre il debitore soccombente ad eseguire spontaneamente i lavori di impermeabilizzazione del balcone per arrestare il fenomeno infiltrativo.
Parte convenuta va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore nonché al pagamento del compenso al CTU secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede:
[...]
➢ in accoglimento della domanda, dichiara la responsabilità di ai sensi dell'art 2051 Controparte_1
c.c. per le infiltrazioni che hanno interessato l'immobile di proprietà dell'attore sito in
VI PU (SA) alla Via Torino n. 8, identificato nel catasto fabbricai di detto Comune al foglio 13, mappale 1627, sub 3; pagina 6 di 7 ➢ per l'effetto condanna parte convenuta, al pagamento in favore di parte attrice della somma di €
5.101,75 oltre IVA a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione secondo le modalità precisate in motivazione;
➢ ordina a parte convenuta di eseguire lavori edili per la realizzazione di una idonea impermeabilizzazione dei balconi dell'appartamento di sua proprietà;
➢ lo condanna al pagamento della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori di cui al capo precedente;
➢ condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in €
3.500,00 per compensi professionali forensi, oltre esborsi e rimborso forfettario di spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario;
➢ pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate in separato provvedimento con diritto di regresso a favore dell'attrice di quanto abbia eventualmente anticipato.
Così deciso in Salerno
20.02.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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