TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 02/02/2026, n. 699
TAR
Sentenza breve 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 10 bis l. 241/90

    L'amministrazione ha avviato un contraddittorio procedimentale chiedendo integrazioni documentali, ma ha poi emesso un diniego definitivo senza concedere i termini previsti e senza una motivazione chiara, contraddicendo la stessa richiesta di integrazione. La mancata applicazione dell'art. 10 bis è sanzionabile in quanto l'amministrazione non ha agito in modo vincolato.

  • Accolto
    Difetto di motivazione del provvedimento

    Il provvedimento impugnato è considerato privo di motivazione intelligibile in quanto non si comprende se il diniego sia dovuto a carenza documentale o a contrasto con le norme urbanistiche, e in quest'ultimo caso, non vengono specificate le ragioni concrete del contrasto con l'art. 53 del PUC, rendendo impossibile per il richiedente comprendere la decisione e difendersi adeguatamente.

  • Accolto
    Contraddittorietà del provvedimento

    Il Tribunale rileva la contraddizione dell'amministrazione che, dopo aver richiesto integrazioni documentali con un termine di 30 giorni, ha emesso un diniego definitivo dopo soli sei giorni, dichiarando la pratica irricevibile per assoluta carenza documentale, senza dare tempo alla parte di ottemperare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 02/02/2026, n. 699
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 699
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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