Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 02/02/2026, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00699/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06928/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6928 del 2025, proposto da PA RN, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini, Lorenzo Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di AN, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del SUAP del Comune di AN del 10.11.2025, con il quale è stata dichiarata irricevibile la istanza di p.d.c. del Sig. RN (del 23.10.2025) per la realizzazione di un opificio industriale in AN alla Via Ponte delle Tavole (fl. 15 p.lla 611 sub 1);
- ove e per quanto occorra, del provvedimento del Suap del Comune di AN del 04.11.2025, di richiesta di integrazione documentale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa RI AR VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 29.11.2025 PA RN ha impugnato il provvedimento del SUAP del Comune di AN del 10.11.2025, con il quale è stata dichiarata irricevibile la istanza di p.d.c. presentata il 23.10.2025 per la realizzazione di un opificio industriale in AN alla Via Ponte delle Tavole (fl. 15 p.lla 611 sub 1).
Espone di essere proprietario della suddetta area che ricade in Zona Industriale di AN (art. 53 NTA del PUC) via Ponte delle Tavole limitrofa al PIP del Comune di San Vitaliano e di aver presentato, in data 23.10.2025, istanza di p.d.c. per un lieve ampliamento industriale, ai sensi dell’art. 20 d.p.r. 380/2001, per la realizzazione di un capannone di “servizi” di 590,62 mq (per una
superficie coperta totale di 1.379,33 mq).
In data 10.11.2025 il Comune ha rigettato la richiesta di p.d.c. nonostante l’integrazione documentale, deducendo un generico contrasto con l’art. 53 del PUC di AN.
2. Il ricorrente ha dedotto i) violazione dell’art. 10 bis l. 241/90, ii) difetto di motivazione in relazione all’art. 53 NTA del PUC, e iii) nel merito ha prospettato la legittimità della prospettata richiesta di p.d.c. alla luce dell’art. 53 del PUC.
3. Il Comune non si è costituito.
4. Alla c.c. del 28.1.2026 è stato fatto avviso di possibile definizione con sentenza semplificata e la causa è stata trattenuta in decisione.
5. I primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, risultano fondati.
Il provvedimento impugnato è, nella sostanza, sprovvisto di motivazione intelligibile.
Infatti, dopo aver chiesto alla parte, con nota del 4.11.2025 (doc. 3), una integrazione documentale peraltro modesta, concedendo 30 giorni di tempo, dopo appena sei giorni, con nota del 10.11.2025 (doc. 4), lo SUAP ha denegato definitivamente il p.d.c. deducendo che “l’intervento richiesto, a seguito di nuova verifica, risulta in contrasto con quanto indicato nell’art. 53 delle NTA del PUC di
AN…”, per cui “stante l’assoluta carenza documentale” la pratica è stata dichiarata irricevibile e inefficace.
È pertanto evidente la contraddizione nella quale è incorso il Comune, in quanto non si comprende se il diniego abbia a fondamento una carenza documentale (che ben poteva essere sanata dalla parte, alla quale non è stato dato tempo di farlo) oppure una motivazione di merito per contrasto con le previsioni di piano, in questo caso però senza alcuna spiegazione delle ragioni concrete, anche in considerazione dei contenuti dell’art. 53 che nel provvedimento non sono neppure accennati.
5.1. Il permesso di costruire non è un atto discrezionale del Comune, in quanto è collegato al rispetto delle previsioni di piano: se esse sono rispettate deve essere concesso, se non lo sono deve essere denegato.
Questo non significa che possa essere immotivato o motivato solo in apparenza, in quanto l’iter logico che ha condotto l’Amministrazione comunale al rigetto deve essere intelligibile dal richiedente, anche al fine della difesa in giudizio.
Il Comune deve, infatti, giustificare la decisione in relazione alle specifiche norme urbanistiche violate, intendendo per tali il loro contenuto, a maggior ragione laddove – come nel caso oggetto del giudizio – fornisca una motivazione contraddittoria perché basata su una presunta carenza documentale che solo pochi giorni prima aveva dato avvio a un contraddittorio procedimentale che è stato interrotto senza alcuna spiegazione e senza rispetto dei tempi ai quali il Comune stesso si era autovincolato.
Orbene, l’art. 53 delle NTA del PUC è una disposizione di ben otto commi, che disciplina integralmente il regime delle opere nelle aree sedi attività produttive e turistico ricettive esistenti.
Dalla motivazione del provvedimento impugnato, non è possibile ricavare la ragione del diniego, in quanto il Comune fa riferimento a un contrasto con l’art. 53 senza specificare quale parte.
Non si comprende se il diniego riguardi la tipologia di manufatto, oppure la volumetria, oppure lo stato legittimo dell’immobile preesistente.
Vi è quindi una palese violazione dell’art. 3 l. 241/90, posto che il diniego del permesso di costruire è legittimo se fondato su motivate ragioni legate alle prescrizioni previste dal p.r.g (Cons. St., IV, 24/04/2025, n. 3540), laddove, per contro, è illegittimo quando tale collegamento sia del tutto assente.
5.2. Per questo va accolto anche il motivo relativo alla violazione dell’art. 10 bis l. 241/90, in quanto l’assenza del preavviso non è sanzionabile tutte le volte in cui il diniego di p.d.c. sia intrinsecamente collegato all’applicazione vincolata delle previsioni di PI (sicchè, anche per effetto dell’art. 21 octies l. 241/90, l’Amministrazione non avrebbe potuto agire diversamente) ma determina l’illegittimità del provvedimento laddove – come nel caso di specie – l’Amministrazione abbia intrapreso un contraddittorio procedimentale con la parte, con ciò dimostrando l’assenza dei presupposti per l’emissione di un provvedimento totalmente vincolato.
Peraltro, esplicitando previamente le ragioni del contrasto con una norma complessa e articolata con l’art. 53 delle NTA, non è escluso – anche in virtù dei documenti versati in giudizio dal ricorrente e della diversa valutazione della tipologia di intervento richiesto – che la decisione avrebbe potuto essere diversa.
6. Il ricorso va quindi accolto, con spese a carico del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di AN al pagamento delle spese processuali in favore di PA RN, che liquida in euro 1500,00 oltre accessori di legge e c.u.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA AP, Presidente
RI AR VA, Consigliere, Estensore
RIgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AR VA | NA AP |
IL SEGRETARIO