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Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/02/2024, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 331/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini Presidente Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore Ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 331/2020 R.G., vertente
T R A
con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 (C.F. Parte_1 P.IVA_1
), rappresentata e difesa, dall'avv. Daniela P.IVA_2
pec fax 06.98684299, giusta C.F._1 Email_1
rile 2017, rep. n. 52163, Persona_1 raccolta n. 14154, elettivamente domiciliata presso Legale Controparte_1 dislocazione Messina, S.S. 114 Km 5,200 Pistunina
-Appellante-
CONTRO
, nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...], cod. fisc. _2
, elettivamente domiciliato in Messina, via S. Sebastiano, 14, presso C.F._2 rizio IG MA che lo rappresenta e difende per mandato in atti -Appellato-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 449/2020 del 5 ottobre 2020 emessa dal Tribunale di Messina nell'ambito del giudizio n. 3308/2016 R.G. in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_2
pagamento somme.
[...]
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: come da atto di appello “1) accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare il capo come specificato, della Sentenza n.449/2020 del 25/02/2020; 2) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
1 Per l'appellato: come da comparsa di costituzione e risposta “1) Ritenere e dichiarare inammissibile e infondato o, con qualunque statuizione, rigettare la domanda tutte formulate con l'atto di appello e confermare le statuizioni del Tribunale di Messina. 2) Condannare la società al Parte_1 pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, intestatario e possessore di un buono postale fruttifero, “serie , _2 ominale di £ 500.00 (oggi € 258,23) emesso in data 23 luglio 1986 d
[...]
, vedendosi negato da detta società emittente il pagamento delle somme d Pt_1
a tabella richiamata sul retro del titolo, proponeva, in data 20 ottobre 2015, ricorso per decreto ingiuntivo.
Con decreto n.605/2016, emesso dal Tribunale di Messina in data 22 aprile 2016, notificato in data 3 maggio 2016, veniva ingiunto a il pagamento della Parte_1 somma di € 6.332,22 in favore di . _2
Con atto di citazione notificato in data 9 giugno 2016, proponeva Parte_1 opposizione avverso la predetta ingiunzione di pagamen
Con comparsa del 16 novembre 2016 si costituiva in giudizio , contestando quanto _2 dedotto nell'atto di opposizione ed insistendo nella conferm reto ingiuntivo.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione con il termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 25 febbraio 2020 la causa veniva assunta in decisione.
Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 449/2020, pubblicata il 25 febbraio 2020, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando al pagamento, in Parte_1 favore , della somma di £ 129.075 (euro 66,6 mestre dell'ultimo _2 decenn a del buono, in aggiunta al rendimento proprio dei titoli della serie Q per i primi 20 anni secondo le condizioni modificate, oltre interessi secondo il tasso legale dal 28 settembre 2015 al saldo, con compensazione delle spese di lite.
§
Con atto di appello depositato il 29 maggio 2020, impugnava la citata Parte_1 sentenza, non notificata, per i motivi che verrann rosieguo.
Con comparsa depositata telematicamente in data 26 novembre 2020 si costituiva _2
, come sopra rappresentato, il quale contestava tutte le deduzioni avve
[...] eva il rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza.
Con ordinanza emessa in esito alla camera di consiglio, in data 18 dicembre 2021, la Corte d'Appello, sciogliendo la riserva, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza
2 del 28 febbraio 2022, successivamente differita, per ragioni organizzative dell'Ufficio, fino all'udienza del 24 aprile 2023 (fissata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c.).
Precisate le conclusioni mediante deposito di note scritte, all'udienza del 24 aprile 2023 la causa veniva introitata a sentenza con termine per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica (60+20).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto per i motivi di cui si dirà in narrativa.
Tuttavia, prima di addentrarsi nella fattispecie concreta sono doverose delle premesse.
Con alcune recenti pronunce, di cui si discorrerà nel proseguo, la prima Sezione Civile della Corte di cassazione ha assunto una posizione circa la questione degli interessi che è tenuta a corrispondere, per l'ultimo decennio, in relazione ai buoni Parte_1
“Q/P”.
Con tali pronunce la Suprema Corte ha provato ad individuare un punto fermo circa una questione che ha visto – e vede tutt'oggi - divisa la giurisprudenza di merito.
Un presupposto risulta necessario per comprendere la causa che ha determinato la controversia circa la reale entità dell'obbligazione assunta da a seguito Parte_1 della sottoscrizione dei buoni della serie . Secondo q . datato 13.6.1986 n. 148, l'intermediario avrebbe potuto emettere buoni fruttiferi della nuova serie
“Q” anche utilizzando i moduli della serie precedente “P”.
Tale facoltà è stata subordinata, dalla normativa ministeriale, all'espletamento di alcuni adempimenti e, in particolare, all'apposizione di due timbri, uno per ogni facciata del buono. Sul fronte avrebbe dovuto essere apposto un timbro con la dicitura “Serie Q/P” e, sul retro, un timbro recante la misura dei tassi di interesse relativi alla nuova serie (i quali, lo si precisa, si presentano meno vantaggiosi rispetto a quelli della precedente serie P).
Ai sensi dell'art. 5 del D.M. del 1986 – che ha istituito la nuova serie – i buoni emessi tramite i moduli della precedente serie “P”, con l'apposizione dei due timbri sopracitati, devono essere considerati “a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [la serie Q]”.
La controversia è sorta, in particolare, perché ha apposto, sui buoni Parte_1 emessi utilizzando i moduli della serie precede erato “incompleto” e, in particolare, un timbro riguardante esclusivamente gli interessi da corrispondere per il primo ed il secondo decennio di riferimento, nulla stabilendo in relazione agli ultimi dieci anni.
In virtù di quanto detto, parte appellante impugna la sentenza di prime cure limitatamente al capo della sentenza che così statuisce “Nel caso di specie, tuttavia ha sì operato Parte_1 in conformità alle sopra richiamate disposizioni, “adeguando” i rendimenti n quelli della
3 serie Q, ma, violando le disposizioni sopra ricordate, non ha rettificato per intero quanto riportato a tergo del modulo, lasciando inalterato il rendimento originariamente previsto per gli ultimi dieci anni. Se si considera quanto disposto dall'art. 4 sopra riportato, quindi, ne consegue che correttamente parte opposta abbiano diritto ai rendimenti così come risultanti dalle indicazioni poste a tergo dei buoni e, quindi, alla rendita fissa bimensile non capitalizzata riportata per l'ultimo decennio sul titolo (con la dicitura “più lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30°anno solare successivo a quello di emissione”). Se, infatti, è vero quanto enfatizzato dalla difesa della convenuta opponente in ordine alla misura dei rendimenti dei buoni prevista a livello normativo, altrettanto vero è che nel promettere un Parte_1 rendimento differente, per non avere correttamente adeguato le previsioni riportate a tergo del buono, ha con ciò violato le disposizioni normative disciplinanti i rendimenti della serie Q, promettendone in parte differenti e maggiori. In sostanza, quindi, il contratto concluso dalle parti con la sottoscrizione dei buoni prevedeva la promessa di di assicurare un rendimento per l'ultimo decennio superiore a quello previsto Parte_1 nor romessa che nei rapporti fra le parti contrattuali rimane vincolante, ferma restando la violazione commessa da alla disciplina di riferimento. Parte_1
La difficoltà esposta, in be potuto e dovuto essere risolta, prevedendo il timbro sul retro del buono che il rendimento dal ventunesimo anno sarebbe stato regolato secondo la tabella allegata al D.M. 13.6.1986; se così fosse stato, ci sarebbe stata piena corrispondenza fra la correzione richiesta per adeguare i buoni della serie P a quelli della serie Q con la previsione dell'art. 4 del D.M. il quale, come si è detto, precisava che “le somme complessivamente dovute per capitale e interessi risultano dalle tabelle riportate a terso dei buoni medesimi”. In assenza di tale indicazione o di altra di contenuto equivalente, nessuna modifica è stata apportata per il rendimento dell'ultimo decennio, con l'effetto che in omaggio a quanto da ultimo disposto, debba essere corrisposta con la rendita fissa bimensile non capitalizzata riportata a tergo del buono. Sono quindi dovuti alla parte opposta, lire 129.075 (euro 66,66) per ogni bimestre dell'ultimo decennio di vita del buono (in applicazione-in questo caso- dei principi di diritto enunciati da cass. 13979/2007- trattandosi di buono emesso dopo la variazione intervenuta con il D.M. 13.6.1986-), in aggiunta al rendimento proprio dei titoli della serie Q per i primi 20 anni secondo le condizioni, modificate, riportate su di esso. Occorre evidenziare che non può considerarsi generica la condanna al pagamento di una somma di denaro che, anche se non indicata nel suo preciso ammontare, sia facilmente determinabile con semplici operazioni di calcolo aritmetico sulla base degli elementi forniti dalla sentenza stessa. Detti importi vanno maggiorati di interessi secondo il tasso legale dalla prima richiesta in atti di liquidazione del buono, ossia il 28 settembre 2015.”
In particolare, l'appellante, dopo aver esplicitato il contenuto del D.M. 13 giugno 1986 n.148 istitutivo dei buoni fruttiferi postali della serie “Q” e serie “Q/P”, ha sviluppato i seguenti motivi di doglianza:
- Con il primo motivo, lamentando la parziale ingiustizia della sentenza di prime cure, l'appellante, adduce l'esistenza del legittimo comportamento di nel Parte_1 collocamento del buono della serie “Q/P” sottoscritto da _2
4 - Con il secondo motivo, l'appellante insiste sulla piena conoscenza, da parte dell'appellato, del rendimento del buono sottoscritto.
Ciò premesso, occorre procedere all'esame dei motivi di gravame, la cui trattazione sarà unitaria stante la loro intrinseca connessione.
§
In merito al primo motivo di doglianza, appare in questa sede opportuno chiarire che, sebbene il giudice di prime cure abbia ravvisato nel comportamento dell'intermediaria una violazione delle disposizioni del D.M. 1986, questa Corte, contrariamente a quanto sostenuto nel precedente grado di giudizio, non può che ritenere esistente un comportamento di piena legittimità da parte dell'odierna appellante.
Di fatti, nel caso di specie, risulta di assoluta evidenza che il Sig. ha sottoscritto un _2
Buono con chiara ed incontestata indicazione della serie di enza, con timbri apposti sia sul fronte che sul retro, come prescritto dal D.M. 1986.
Peraltro, il rendimento del Buono sottoscritto era stabilito ed indicato nel D.M. 1986 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, così assolvendo alla funzione di pubblicità legale (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019); da talché si evince che l'appellato, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto avere piena conoscenza del tasso di interessi applicato per l'intero trentennio al buono fruttifero postale oggetto di causa.
In virtù di tali ragioni non è ipotizzabile un affidamento incolpevole del sottoscrittore del relativo buono;
ciò è confermato, oltre che dalla presenza dei due timbri, anche dalla pacifica ricomprensione del buono nella serie “Q/P”, a cui si applicano, in virtù di quanto statuito dall'art. 5 del D.M. 1986, “a tutti gli effetti” gli interessi previsti dalle tabelle allegate al citato D.M.
Si configura, pertanto, come legittimo e corretto il comportamento assunto da
[...]
in sede di incasso del relativo buono da parte dell'appellato: è stato Pt_1 ciuto quanto esattamente stabilito dal D.M. 1986; in particolare – chiarisce parte appellante - sino al 20° anno gli interessi calcolati con capitalizzazione degli stessi ai tassi indicati dal DM 1986 (8%, 9%, 10,5% e 12%) e, per il periodo dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno, l'importo, calcolato – sempre secondo il tasso indicato dal DM 1986 – per ogni successivo bimestre, nella misura dell'interesse non capitalizzato del 12%.
Inoltre, occorre sottolineare che – in virtù di quanto ribadito in più occasioni in seno alla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. I n. 27809 del 16 dicembre 2005, ,Cass., Sez. Un., 15 giungo 2007, n. 13979) - i buoni fruttiferi postali sono documenti di legittimazione, e non titoli di credito, ragion per cui tale qualificazione “ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.. Una simile ricostruzione è chiaramente incompatibile con
5 l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori”. (Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019 n. 3963).
La Suprema Corte chiarisce che è la legge a disciplinare le condizioni di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali, il che preclude la libera negoziazione tra il sottoscrittore del Buono, da un lato, e il collocatore dall'altro, e comporta, semmai, il prevalere delle Pt_1 disposizioni normative sulle diverse indicazioni letterali contenute nei Buoni stessi, secondo un meccanismo di integrazione del contenuto dell'obbligazione stabilito dagli artt. 1339 e 1374 del Codice civile.
In questo senso non può che ritenersi fondata l'obiezione posta alla base del secondo motivo di gravame, in forza del quale l'appellante evidenzia una piena conoscenza, da parte dell'appellato, circa il rendimento del buono sottoscritto.
A tal proposito è bene chiarire che, benché nel corso degli anni si siano succedute diverse interpretazioni – sia nella giurisprudenza di legittimità che di merito, come anche in sede di Collegio dell'Arbitro Bancario Finanziario – con riguardo alle problematiche connesse alla qualificazione del tasso di interessi successivo al ventesimo anno dei buoni postali fruttiferi della serie “Q/P”, occorre in questa sede richiamare le recenti pronunce della Corte di cassazione sul tema.
Erra, invero, la sentenza del Giudice di prime cure a stabilire “che correttamente parte opposta abbia diritto ai rendimenti così come risultanti dalle indicazioni poste a tergo dei buoni e, quindi, alla rendita fissa bimensile non capitalizzata riportata per l'ultimo decennio sul titolo (con la dicitura “più lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30°anno solare successivo a quello di emissione”).
La sentenza impugnata, in sostanza, applica al Buono di cui si discute, per il periodo che va dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno, il rendimento così come previsto per la precedente serie “P”.
Con Ordinanza, 10/02/2022, n. 4384, la Suprema Corte ha a tal proposito statuito che
“In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle
6 precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” (Cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 14/02/2022, n. 4748).
La Corte di Cassazione – pronunciandosi su un caso analogo a quello oggi oggetto di gravame - raggiunge questo risultato interpretativo attraverso l'impiego delle regole di ermeneutica contrattuale, per cui “se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie "Q", e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie "Q", si applica anche alla serie "P", di modo che sul documento viene apposta la sigla "Q/P", ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie "P" è palesemente esclusa”.
Tale orientamento ha peraltro trovato il sostegno del Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, con nota del 26 settembre 2023 n.9321, con la quale si è chiarito – al fine di risolvere il contrasto esistente in sede di arbitrato sulla questione concernente i BB.PP.FF serie “Q/P” – che il rimborso dei buoni postali emessi nel vigore del D.M. 13 giugno 1986 deve essere effettuato secondo le condizioni riportate nella tabella allegata al predetto decreto per i buoni della nuova serie ordinaria, anche nel caso in cui siano stati utilizzati i titoli della precedente serie “P”, con l'apposizione dei timbri di cui all'art. 5 comma 2 del decreto medesimo, ancorché non recanti i rendimenti per il periodo successivo al ventesimo anno previsti per la nuova serie ordinaria.
Alla luce di quanto chiarito dalla Suprema corte, sebbene trattasi di una pronuncia successiva alla sentenza di prime cure, non può oggi sostenersi l'applicazione dei rendimenti, ai buoni postali fruttiferi della serie “Q/P”, previsti per la precedente serie
“P”, “Il che è tanto più vero alla luce dell'articolo 1342, primo comma, c.c., il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili ― e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti ― con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 10.02.2022, n. 4384).
Tale indirizzo è stato anche ultimamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ponendo l'accento sul meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, il quale implica che il creditore soggiaccia alle variazioni del saggio di interesse successive al momento di sottoscrizione del titolo, ha ulteriormente affermato che “In tema di buoni postali fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova
7 emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo” (Cfr. Cass. civ. Sez.
1 - Sentenza n. 22619 del 26.07.2023).
In questa prospettiva, appare corretta la posizione assunta da circa i Parte_1 rendimenti applicati ai Buoni Postali fruttiferi oggetto del contenzioso.
Ne consegue, pertanto, la riforma del capo della sentenza impugnata concernente la
“condanna della società al pagamento in favore dell'appellato della somma di lire Parte_1
129.075 (euro 66,66) l'ultimo decennio di vita del buono”, dovendosi statuire che il rimborso del buono postale fruttifero dovrà avvenire, per l'intero periodo, secondo il rendimento proprio dei titoli della serie Q secondo le condizioni previste dall'allegato al D.M. n. 148/1996 oltre a interessi secondo il tasso legale dal 28 settembre 2015 al saldo.
§
L'accoglimento dei motivi di gravame non incide sulla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, ritenendosi sussistenti i presupposti per mantenere ferma la compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione come già espresso dal Giudice di prime cure della complessità del quadro normativo e dei contrasti giurisprudenziali in relazione alla questione centrale oggetto di giudizio, solo più recentemente sopiti dalle pronunce emesse dalla Suprema Corte di cassazione.
E' noto, invero, che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. “la compensazione delle spese di lite può essere disposta – oltre che nel caso di soccombenza reciproca – soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c” (Cfr. Cass., ord. 18 febbraio 2019 n. 4696 – in senso conforme Cass., ord. 18 febbraio 2020 n. 3977).
Analoghe valutazioni vanno operate per il presente giudizio di appello, atteso che solo i recenti interventi giurisprudenziali sopra richiamati, sopravvenuti alla sentenza di primo grado, hanno preso posizione sulle oscillazioni esistenti in materia, contribuendo alla soluzione della questione, il che giustifica pienamente la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 _2 sentenza n. 449/2020 del 25 febbraio 2020 emessa dal Tribunale di Messina nell'ambito del giudizio n. 3308/2016 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) In accoglimento dell'appello, riforma il capo 2) della sentenza impugnata nei termini qui di seguito esposti: condanna, per le causali esposte in motivazione, la società Controparte_3
[..
[...] al pagamento in favore di del buono postale fruttifero indicato in parte motiva
[...] _2 secondo il rendimento proprio dei titoli della serie Q secondo le condizioni previste dall'allegato al D.M. n. 148/1996, per l'intero periodo, oltre a interessi secondo il tasso legale dal 28 settembre 2015 al saldo. b) Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio (svoltasi da remoto) del 16 febbraio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Oriana Santoro (tirocinante ex art.73 D.L. n. 69/2013)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini Presidente Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore Ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 331/2020 R.G., vertente
T R A
con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 (C.F. Parte_1 P.IVA_1
), rappresentata e difesa, dall'avv. Daniela P.IVA_2
pec fax 06.98684299, giusta C.F._1 Email_1
rile 2017, rep. n. 52163, Persona_1 raccolta n. 14154, elettivamente domiciliata presso Legale Controparte_1 dislocazione Messina, S.S. 114 Km 5,200 Pistunina
-Appellante-
CONTRO
, nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...], cod. fisc. _2
, elettivamente domiciliato in Messina, via S. Sebastiano, 14, presso C.F._2 rizio IG MA che lo rappresenta e difende per mandato in atti -Appellato-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 449/2020 del 5 ottobre 2020 emessa dal Tribunale di Messina nell'ambito del giudizio n. 3308/2016 R.G. in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_2
pagamento somme.
[...]
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: come da atto di appello “1) accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare il capo come specificato, della Sentenza n.449/2020 del 25/02/2020; 2) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
1 Per l'appellato: come da comparsa di costituzione e risposta “1) Ritenere e dichiarare inammissibile e infondato o, con qualunque statuizione, rigettare la domanda tutte formulate con l'atto di appello e confermare le statuizioni del Tribunale di Messina. 2) Condannare la società al Parte_1 pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, intestatario e possessore di un buono postale fruttifero, “serie , _2 ominale di £ 500.00 (oggi € 258,23) emesso in data 23 luglio 1986 d
[...]
, vedendosi negato da detta società emittente il pagamento delle somme d Pt_1
a tabella richiamata sul retro del titolo, proponeva, in data 20 ottobre 2015, ricorso per decreto ingiuntivo.
Con decreto n.605/2016, emesso dal Tribunale di Messina in data 22 aprile 2016, notificato in data 3 maggio 2016, veniva ingiunto a il pagamento della Parte_1 somma di € 6.332,22 in favore di . _2
Con atto di citazione notificato in data 9 giugno 2016, proponeva Parte_1 opposizione avverso la predetta ingiunzione di pagamen
Con comparsa del 16 novembre 2016 si costituiva in giudizio , contestando quanto _2 dedotto nell'atto di opposizione ed insistendo nella conferm reto ingiuntivo.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione con il termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 25 febbraio 2020 la causa veniva assunta in decisione.
Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 449/2020, pubblicata il 25 febbraio 2020, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando al pagamento, in Parte_1 favore , della somma di £ 129.075 (euro 66,6 mestre dell'ultimo _2 decenn a del buono, in aggiunta al rendimento proprio dei titoli della serie Q per i primi 20 anni secondo le condizioni modificate, oltre interessi secondo il tasso legale dal 28 settembre 2015 al saldo, con compensazione delle spese di lite.
§
Con atto di appello depositato il 29 maggio 2020, impugnava la citata Parte_1 sentenza, non notificata, per i motivi che verrann rosieguo.
Con comparsa depositata telematicamente in data 26 novembre 2020 si costituiva _2
, come sopra rappresentato, il quale contestava tutte le deduzioni avve
[...] eva il rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza.
Con ordinanza emessa in esito alla camera di consiglio, in data 18 dicembre 2021, la Corte d'Appello, sciogliendo la riserva, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza
2 del 28 febbraio 2022, successivamente differita, per ragioni organizzative dell'Ufficio, fino all'udienza del 24 aprile 2023 (fissata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c.).
Precisate le conclusioni mediante deposito di note scritte, all'udienza del 24 aprile 2023 la causa veniva introitata a sentenza con termine per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica (60+20).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto per i motivi di cui si dirà in narrativa.
Tuttavia, prima di addentrarsi nella fattispecie concreta sono doverose delle premesse.
Con alcune recenti pronunce, di cui si discorrerà nel proseguo, la prima Sezione Civile della Corte di cassazione ha assunto una posizione circa la questione degli interessi che è tenuta a corrispondere, per l'ultimo decennio, in relazione ai buoni Parte_1
“Q/P”.
Con tali pronunce la Suprema Corte ha provato ad individuare un punto fermo circa una questione che ha visto – e vede tutt'oggi - divisa la giurisprudenza di merito.
Un presupposto risulta necessario per comprendere la causa che ha determinato la controversia circa la reale entità dell'obbligazione assunta da a seguito Parte_1 della sottoscrizione dei buoni della serie . Secondo q . datato 13.6.1986 n. 148, l'intermediario avrebbe potuto emettere buoni fruttiferi della nuova serie
“Q” anche utilizzando i moduli della serie precedente “P”.
Tale facoltà è stata subordinata, dalla normativa ministeriale, all'espletamento di alcuni adempimenti e, in particolare, all'apposizione di due timbri, uno per ogni facciata del buono. Sul fronte avrebbe dovuto essere apposto un timbro con la dicitura “Serie Q/P” e, sul retro, un timbro recante la misura dei tassi di interesse relativi alla nuova serie (i quali, lo si precisa, si presentano meno vantaggiosi rispetto a quelli della precedente serie P).
Ai sensi dell'art. 5 del D.M. del 1986 – che ha istituito la nuova serie – i buoni emessi tramite i moduli della precedente serie “P”, con l'apposizione dei due timbri sopracitati, devono essere considerati “a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [la serie Q]”.
La controversia è sorta, in particolare, perché ha apposto, sui buoni Parte_1 emessi utilizzando i moduli della serie precede erato “incompleto” e, in particolare, un timbro riguardante esclusivamente gli interessi da corrispondere per il primo ed il secondo decennio di riferimento, nulla stabilendo in relazione agli ultimi dieci anni.
In virtù di quanto detto, parte appellante impugna la sentenza di prime cure limitatamente al capo della sentenza che così statuisce “Nel caso di specie, tuttavia ha sì operato Parte_1 in conformità alle sopra richiamate disposizioni, “adeguando” i rendimenti n quelli della
3 serie Q, ma, violando le disposizioni sopra ricordate, non ha rettificato per intero quanto riportato a tergo del modulo, lasciando inalterato il rendimento originariamente previsto per gli ultimi dieci anni. Se si considera quanto disposto dall'art. 4 sopra riportato, quindi, ne consegue che correttamente parte opposta abbiano diritto ai rendimenti così come risultanti dalle indicazioni poste a tergo dei buoni e, quindi, alla rendita fissa bimensile non capitalizzata riportata per l'ultimo decennio sul titolo (con la dicitura “più lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30°anno solare successivo a quello di emissione”). Se, infatti, è vero quanto enfatizzato dalla difesa della convenuta opponente in ordine alla misura dei rendimenti dei buoni prevista a livello normativo, altrettanto vero è che nel promettere un Parte_1 rendimento differente, per non avere correttamente adeguato le previsioni riportate a tergo del buono, ha con ciò violato le disposizioni normative disciplinanti i rendimenti della serie Q, promettendone in parte differenti e maggiori. In sostanza, quindi, il contratto concluso dalle parti con la sottoscrizione dei buoni prevedeva la promessa di di assicurare un rendimento per l'ultimo decennio superiore a quello previsto Parte_1 nor romessa che nei rapporti fra le parti contrattuali rimane vincolante, ferma restando la violazione commessa da alla disciplina di riferimento. Parte_1
La difficoltà esposta, in be potuto e dovuto essere risolta, prevedendo il timbro sul retro del buono che il rendimento dal ventunesimo anno sarebbe stato regolato secondo la tabella allegata al D.M. 13.6.1986; se così fosse stato, ci sarebbe stata piena corrispondenza fra la correzione richiesta per adeguare i buoni della serie P a quelli della serie Q con la previsione dell'art. 4 del D.M. il quale, come si è detto, precisava che “le somme complessivamente dovute per capitale e interessi risultano dalle tabelle riportate a terso dei buoni medesimi”. In assenza di tale indicazione o di altra di contenuto equivalente, nessuna modifica è stata apportata per il rendimento dell'ultimo decennio, con l'effetto che in omaggio a quanto da ultimo disposto, debba essere corrisposta con la rendita fissa bimensile non capitalizzata riportata a tergo del buono. Sono quindi dovuti alla parte opposta, lire 129.075 (euro 66,66) per ogni bimestre dell'ultimo decennio di vita del buono (in applicazione-in questo caso- dei principi di diritto enunciati da cass. 13979/2007- trattandosi di buono emesso dopo la variazione intervenuta con il D.M. 13.6.1986-), in aggiunta al rendimento proprio dei titoli della serie Q per i primi 20 anni secondo le condizioni, modificate, riportate su di esso. Occorre evidenziare che non può considerarsi generica la condanna al pagamento di una somma di denaro che, anche se non indicata nel suo preciso ammontare, sia facilmente determinabile con semplici operazioni di calcolo aritmetico sulla base degli elementi forniti dalla sentenza stessa. Detti importi vanno maggiorati di interessi secondo il tasso legale dalla prima richiesta in atti di liquidazione del buono, ossia il 28 settembre 2015.”
In particolare, l'appellante, dopo aver esplicitato il contenuto del D.M. 13 giugno 1986 n.148 istitutivo dei buoni fruttiferi postali della serie “Q” e serie “Q/P”, ha sviluppato i seguenti motivi di doglianza:
- Con il primo motivo, lamentando la parziale ingiustizia della sentenza di prime cure, l'appellante, adduce l'esistenza del legittimo comportamento di nel Parte_1 collocamento del buono della serie “Q/P” sottoscritto da _2
4 - Con il secondo motivo, l'appellante insiste sulla piena conoscenza, da parte dell'appellato, del rendimento del buono sottoscritto.
Ciò premesso, occorre procedere all'esame dei motivi di gravame, la cui trattazione sarà unitaria stante la loro intrinseca connessione.
§
In merito al primo motivo di doglianza, appare in questa sede opportuno chiarire che, sebbene il giudice di prime cure abbia ravvisato nel comportamento dell'intermediaria una violazione delle disposizioni del D.M. 1986, questa Corte, contrariamente a quanto sostenuto nel precedente grado di giudizio, non può che ritenere esistente un comportamento di piena legittimità da parte dell'odierna appellante.
Di fatti, nel caso di specie, risulta di assoluta evidenza che il Sig. ha sottoscritto un _2
Buono con chiara ed incontestata indicazione della serie di enza, con timbri apposti sia sul fronte che sul retro, come prescritto dal D.M. 1986.
Peraltro, il rendimento del Buono sottoscritto era stabilito ed indicato nel D.M. 1986 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, così assolvendo alla funzione di pubblicità legale (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019); da talché si evince che l'appellato, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto avere piena conoscenza del tasso di interessi applicato per l'intero trentennio al buono fruttifero postale oggetto di causa.
In virtù di tali ragioni non è ipotizzabile un affidamento incolpevole del sottoscrittore del relativo buono;
ciò è confermato, oltre che dalla presenza dei due timbri, anche dalla pacifica ricomprensione del buono nella serie “Q/P”, a cui si applicano, in virtù di quanto statuito dall'art. 5 del D.M. 1986, “a tutti gli effetti” gli interessi previsti dalle tabelle allegate al citato D.M.
Si configura, pertanto, come legittimo e corretto il comportamento assunto da
[...]
in sede di incasso del relativo buono da parte dell'appellato: è stato Pt_1 ciuto quanto esattamente stabilito dal D.M. 1986; in particolare – chiarisce parte appellante - sino al 20° anno gli interessi calcolati con capitalizzazione degli stessi ai tassi indicati dal DM 1986 (8%, 9%, 10,5% e 12%) e, per il periodo dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno, l'importo, calcolato – sempre secondo il tasso indicato dal DM 1986 – per ogni successivo bimestre, nella misura dell'interesse non capitalizzato del 12%.
Inoltre, occorre sottolineare che – in virtù di quanto ribadito in più occasioni in seno alla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. I n. 27809 del 16 dicembre 2005, ,Cass., Sez. Un., 15 giungo 2007, n. 13979) - i buoni fruttiferi postali sono documenti di legittimazione, e non titoli di credito, ragion per cui tale qualificazione “ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.. Una simile ricostruzione è chiaramente incompatibile con
5 l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori”. (Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019 n. 3963).
La Suprema Corte chiarisce che è la legge a disciplinare le condizioni di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali, il che preclude la libera negoziazione tra il sottoscrittore del Buono, da un lato, e il collocatore dall'altro, e comporta, semmai, il prevalere delle Pt_1 disposizioni normative sulle diverse indicazioni letterali contenute nei Buoni stessi, secondo un meccanismo di integrazione del contenuto dell'obbligazione stabilito dagli artt. 1339 e 1374 del Codice civile.
In questo senso non può che ritenersi fondata l'obiezione posta alla base del secondo motivo di gravame, in forza del quale l'appellante evidenzia una piena conoscenza, da parte dell'appellato, circa il rendimento del buono sottoscritto.
A tal proposito è bene chiarire che, benché nel corso degli anni si siano succedute diverse interpretazioni – sia nella giurisprudenza di legittimità che di merito, come anche in sede di Collegio dell'Arbitro Bancario Finanziario – con riguardo alle problematiche connesse alla qualificazione del tasso di interessi successivo al ventesimo anno dei buoni postali fruttiferi della serie “Q/P”, occorre in questa sede richiamare le recenti pronunce della Corte di cassazione sul tema.
Erra, invero, la sentenza del Giudice di prime cure a stabilire “che correttamente parte opposta abbia diritto ai rendimenti così come risultanti dalle indicazioni poste a tergo dei buoni e, quindi, alla rendita fissa bimensile non capitalizzata riportata per l'ultimo decennio sul titolo (con la dicitura “più lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30°anno solare successivo a quello di emissione”).
La sentenza impugnata, in sostanza, applica al Buono di cui si discute, per il periodo che va dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno, il rendimento così come previsto per la precedente serie “P”.
Con Ordinanza, 10/02/2022, n. 4384, la Suprema Corte ha a tal proposito statuito che
“In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle
6 precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” (Cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 14/02/2022, n. 4748).
La Corte di Cassazione – pronunciandosi su un caso analogo a quello oggi oggetto di gravame - raggiunge questo risultato interpretativo attraverso l'impiego delle regole di ermeneutica contrattuale, per cui “se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie "Q", e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie "Q", si applica anche alla serie "P", di modo che sul documento viene apposta la sigla "Q/P", ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie "P" è palesemente esclusa”.
Tale orientamento ha peraltro trovato il sostegno del Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, con nota del 26 settembre 2023 n.9321, con la quale si è chiarito – al fine di risolvere il contrasto esistente in sede di arbitrato sulla questione concernente i BB.PP.FF serie “Q/P” – che il rimborso dei buoni postali emessi nel vigore del D.M. 13 giugno 1986 deve essere effettuato secondo le condizioni riportate nella tabella allegata al predetto decreto per i buoni della nuova serie ordinaria, anche nel caso in cui siano stati utilizzati i titoli della precedente serie “P”, con l'apposizione dei timbri di cui all'art. 5 comma 2 del decreto medesimo, ancorché non recanti i rendimenti per il periodo successivo al ventesimo anno previsti per la nuova serie ordinaria.
Alla luce di quanto chiarito dalla Suprema corte, sebbene trattasi di una pronuncia successiva alla sentenza di prime cure, non può oggi sostenersi l'applicazione dei rendimenti, ai buoni postali fruttiferi della serie “Q/P”, previsti per la precedente serie
“P”, “Il che è tanto più vero alla luce dell'articolo 1342, primo comma, c.c., il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili ― e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti ― con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 10.02.2022, n. 4384).
Tale indirizzo è stato anche ultimamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ponendo l'accento sul meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, il quale implica che il creditore soggiaccia alle variazioni del saggio di interesse successive al momento di sottoscrizione del titolo, ha ulteriormente affermato che “In tema di buoni postali fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova
7 emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo” (Cfr. Cass. civ. Sez.
1 - Sentenza n. 22619 del 26.07.2023).
In questa prospettiva, appare corretta la posizione assunta da circa i Parte_1 rendimenti applicati ai Buoni Postali fruttiferi oggetto del contenzioso.
Ne consegue, pertanto, la riforma del capo della sentenza impugnata concernente la
“condanna della società al pagamento in favore dell'appellato della somma di lire Parte_1
129.075 (euro 66,66) l'ultimo decennio di vita del buono”, dovendosi statuire che il rimborso del buono postale fruttifero dovrà avvenire, per l'intero periodo, secondo il rendimento proprio dei titoli della serie Q secondo le condizioni previste dall'allegato al D.M. n. 148/1996 oltre a interessi secondo il tasso legale dal 28 settembre 2015 al saldo.
§
L'accoglimento dei motivi di gravame non incide sulla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, ritenendosi sussistenti i presupposti per mantenere ferma la compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione come già espresso dal Giudice di prime cure della complessità del quadro normativo e dei contrasti giurisprudenziali in relazione alla questione centrale oggetto di giudizio, solo più recentemente sopiti dalle pronunce emesse dalla Suprema Corte di cassazione.
E' noto, invero, che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. “la compensazione delle spese di lite può essere disposta – oltre che nel caso di soccombenza reciproca – soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c” (Cfr. Cass., ord. 18 febbraio 2019 n. 4696 – in senso conforme Cass., ord. 18 febbraio 2020 n. 3977).
Analoghe valutazioni vanno operate per il presente giudizio di appello, atteso che solo i recenti interventi giurisprudenziali sopra richiamati, sopravvenuti alla sentenza di primo grado, hanno preso posizione sulle oscillazioni esistenti in materia, contribuendo alla soluzione della questione, il che giustifica pienamente la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 _2 sentenza n. 449/2020 del 25 febbraio 2020 emessa dal Tribunale di Messina nell'ambito del giudizio n. 3308/2016 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) In accoglimento dell'appello, riforma il capo 2) della sentenza impugnata nei termini qui di seguito esposti: condanna, per le causali esposte in motivazione, la società Controparte_3
[..
[...] al pagamento in favore di del buono postale fruttifero indicato in parte motiva
[...] _2 secondo il rendimento proprio dei titoli della serie Q secondo le condizioni previste dall'allegato al D.M. n. 148/1996, per l'intero periodo, oltre a interessi secondo il tasso legale dal 28 settembre 2015 al saldo. b) Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio (svoltasi da remoto) del 16 febbraio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Oriana Santoro (tirocinante ex art.73 D.L. n. 69/2013)
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