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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/07/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 959/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ROSI MENELLA Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15 maggio 2018, parte ricorrente ha impugnato le comunicazioni inviate dall' a mezzo raccomandata, emesse a seguito CP_1 dell'accertamento ispettivo conclusosi in data 19 dicembre 2016 nei confronti della RA , nelle quali l'Istituto disconosceva il diritto della ricorrente Parte_2 alle prestazioni di disoccupazione ordinaria percepite per il periodo 2011–2015, in relazione ai rapporti di lavoro domestico svolti presso la suddetta RA.
1 2. La ricorrente ha sostenuto di aver prestato attività lavorativa come badante della propria NA in modo non continuativo e con periodi di interruzione, durante i quali veniva sostituita da altri familiari. Ha quindi affermato di aver maturato legittimamente il diritto alle prestazioni di disoccupazione nei periodi di effettiva inattività lavorativa. Ha chiesto pertanto che venissero dichiarate nulle le raccomandate dell' , ritenendole infondate. CP_1
3. Risulta che la ricorrente abbia presentato ricorsi amministrativi in data 18 maggio
2012 avverso le predette comunicazioni, rimasti privi di accoglimento.
4. Si è costituito in giudizio l' , che ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità CP_1 del ricorso per difetto di prova in ordine alla disoccupazione effettiva nei periodi per cui sono state richieste le prestazioni. L'ente ha inoltre contestato nel merito la fondatezza della domanda, rilevando che l'attività ispettiva svolta aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro domestico continuativo tra la ricorrente e la RA , intercorrente dal 9 aprile 2011 al 31 dicembre 2015, articolato Parte_2 formalmente in sette contratti distinti, ma privo di reali interruzioni.
5. Secondo l' , tale circostanza escludeva in radice la sussistenza dello stato di CP_1 disoccupazione, requisito necessario per l'accesso alle prestazioni richieste, le quali sarebbero state pertanto indebitamente percepite.
6. All'udienza del 12 settembre 2019 è stato escusso il teste , il quale ha Testimone_1 confermato che la ricorrente prestava attività di assistenza e cura della RA
[...]
, occupandosi della somministrazione dei medicinali, della preparazione dei Parte_2 pasti e dell'igiene personale, e che egli stesso gestiva per conto della datrice di lavoro le assunzioni, i licenziamenti e le pratiche previdenziali. Tuttavia, la testimonianza non ha fornito elementi concreti idonei a dimostrare l'effettiva esistenza di periodi di interruzione del rapporto di lavoro né la durata degli stessi.
7. Le risultanze dell'accertamento ispettivo, che hanno ricostruito la presenza ininterrotta della ricorrente presso l'abitazione della RA in qualità di badante, risultano Pt_2 pertanto coerenti e non efficacemente smentite da elementi probatori contrari.
8. In difetto di prova circa l'effettiva disoccupazione nei periodi oggetto di indennizzo, la ricorrente non aveva diritto alle prestazioni di disoccupazione ordinaria percepite, con conseguente legittimità delle comunicazioni impugnate.
2 9. Alla luce delle deduzioni e dell'istruttoria espletata, il ricorso deve essere rigettato.
10. Considerata tuttavia la natura della controversia e la pregressa proposizione di ricorsi amministrativi, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente decidendo
– Rigetta il ricorso;
– Dichiara che la ricorrente non aveva diritto alle prestazioni di disoccupazione ordinaria percepite per il periodo 2011–2015 in relazione ai rapporti di lavoro domestico con la RA;
Parte_2
– Prende atto che avverso le comunicazioni del 2012 la ricorrente ha presentato CP_1 ricorsi amministrativi in data 18 maggio 2012;
– Dà atto che le somme percepite risultano indebite, in quanto non spettanti in assenza dello stato di disoccupazione;
– Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso, 01/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 959/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ROSI MENELLA Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15 maggio 2018, parte ricorrente ha impugnato le comunicazioni inviate dall' a mezzo raccomandata, emesse a seguito CP_1 dell'accertamento ispettivo conclusosi in data 19 dicembre 2016 nei confronti della RA , nelle quali l'Istituto disconosceva il diritto della ricorrente Parte_2 alle prestazioni di disoccupazione ordinaria percepite per il periodo 2011–2015, in relazione ai rapporti di lavoro domestico svolti presso la suddetta RA.
1 2. La ricorrente ha sostenuto di aver prestato attività lavorativa come badante della propria NA in modo non continuativo e con periodi di interruzione, durante i quali veniva sostituita da altri familiari. Ha quindi affermato di aver maturato legittimamente il diritto alle prestazioni di disoccupazione nei periodi di effettiva inattività lavorativa. Ha chiesto pertanto che venissero dichiarate nulle le raccomandate dell' , ritenendole infondate. CP_1
3. Risulta che la ricorrente abbia presentato ricorsi amministrativi in data 18 maggio
2012 avverso le predette comunicazioni, rimasti privi di accoglimento.
4. Si è costituito in giudizio l' , che ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità CP_1 del ricorso per difetto di prova in ordine alla disoccupazione effettiva nei periodi per cui sono state richieste le prestazioni. L'ente ha inoltre contestato nel merito la fondatezza della domanda, rilevando che l'attività ispettiva svolta aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro domestico continuativo tra la ricorrente e la RA , intercorrente dal 9 aprile 2011 al 31 dicembre 2015, articolato Parte_2 formalmente in sette contratti distinti, ma privo di reali interruzioni.
5. Secondo l' , tale circostanza escludeva in radice la sussistenza dello stato di CP_1 disoccupazione, requisito necessario per l'accesso alle prestazioni richieste, le quali sarebbero state pertanto indebitamente percepite.
6. All'udienza del 12 settembre 2019 è stato escusso il teste , il quale ha Testimone_1 confermato che la ricorrente prestava attività di assistenza e cura della RA
[...]
, occupandosi della somministrazione dei medicinali, della preparazione dei Parte_2 pasti e dell'igiene personale, e che egli stesso gestiva per conto della datrice di lavoro le assunzioni, i licenziamenti e le pratiche previdenziali. Tuttavia, la testimonianza non ha fornito elementi concreti idonei a dimostrare l'effettiva esistenza di periodi di interruzione del rapporto di lavoro né la durata degli stessi.
7. Le risultanze dell'accertamento ispettivo, che hanno ricostruito la presenza ininterrotta della ricorrente presso l'abitazione della RA in qualità di badante, risultano Pt_2 pertanto coerenti e non efficacemente smentite da elementi probatori contrari.
8. In difetto di prova circa l'effettiva disoccupazione nei periodi oggetto di indennizzo, la ricorrente non aveva diritto alle prestazioni di disoccupazione ordinaria percepite, con conseguente legittimità delle comunicazioni impugnate.
2 9. Alla luce delle deduzioni e dell'istruttoria espletata, il ricorso deve essere rigettato.
10. Considerata tuttavia la natura della controversia e la pregressa proposizione di ricorsi amministrativi, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente decidendo
– Rigetta il ricorso;
– Dichiara che la ricorrente non aveva diritto alle prestazioni di disoccupazione ordinaria percepite per il periodo 2011–2015 in relazione ai rapporti di lavoro domestico con la RA;
Parte_2
– Prende atto che avverso le comunicazioni del 2012 la ricorrente ha presentato CP_1 ricorsi amministrativi in data 18 maggio 2012;
– Dà atto che le somme percepite risultano indebite, in quanto non spettanti in assenza dello stato di disoccupazione;
– Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso, 01/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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