CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6785 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa TO IZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. AR MI GI RI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4626 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 14/11/2025 e vertente
TRA
(p. IV , con l'avvocato Parte_1 P.IVA_1 Manuel Mastrogregori, nel cui studio in Vallerano Via Don Minzoni 33 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ), con l'avvocato CP_1 C.F._1 TO Cacopardo nel cui studio in Roma Via Iorini 8/10 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 815 pubblicata il 9/8/2023 del Tribunale di Viterbo.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 9 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio CP_1 [...] al fine di sentire, in via preliminare, sospendere l'efficacia CP_2 esecutiva del titolo azionato, e, in via principale, sentir dichiarare il difetto di legittimazione passiva con condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese di lite. A sostegno della opposizione deduceva: che con precetto notificato il 21.7.2020, la agendo in forza di decreto ingiuntivo Parte_1 n. 1/2019 concesso nei confronti di aveva intimato alla Parte_2 opponente, “in qualità di erede del sig. ”, deceduto in data Parte_2 16.3.2020, il pagamento della somma di euro 9.874,26; che, apertasi la successione legittima del de cuius, era stata chiamata all'eredità la moglie, odierna opponente;
che, tuttavia, la stessa non aveva ancora accettato l'eredità del defunto coniuge e che, anzi, riservava di farne rinunzia, rivestendo, pertanto, attualmente lo status di mera delata e non di erede. Evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, essendo mera chiamata all'eredità, non rispondeva dei debiti dell'eredità non avendo proceduto all'accettazione e deducendo, pertanto, che il titolo non era azionabile nei suoi confronti, essendo avvenuta la notifica del precetto senza alcuna preventiva verifica della qualità dell'odierna opponente, concludeva come in atti. Si costituiva in giudizio l'opposta deducendo che in realtà parte opponente, deceduto il sig. aveva posto in essere atti costituenti Parte_2 accettazione tacita dell'eredità risultando corrisposto il reteo di pensione per il mese di marzo 2020, deceduto il de cuius in data 16.3.2020, e risultando il conto corrente prima cointestato tra le parti e poi intestato alla sola sig.ra , nonché quest'ultima risultava essere nel possesso dei CP_1 beni del defunto avendo il de cuius commissionato, all'interno dell'abitazione di esclusiva proprietà della opponente di cui lo era Parte_2 comodatario, lavori (ad es. Realizzazione di impianto fotovoltaico e di pannello solare termico nel possesso dell'opponente) e non oggetti dell'inventario previsto ex art. 485 c.c., dovendosi dunque considerare la
erede pura e semplice. Ritenendo insussistenti i presupposti per CP_1 concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo come richiesta da controparte, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione a precetto promossa e conferma dell'efficacia nei confronti della , con vittoria CP_1 delle spese di lite. Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e concessi i richiesti termini per le memorie istruttorie, all'esito della valutazione delle istanze, la causa, ritenuta sufficientemente istruita e matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e assunta in decisione all'udienza del 22 febbraio 2023 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 2.”
pag. 2 di 9 § 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha accolto l'opposizione e per l'effetto dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo a CP_1
quanto al precetto notificatole in data 21.7.2020; ha condannato
[...] l'opposta alle spese di lite liquidate in € 2.794,00, Controparte_2 di cui € 194,00 per spese vive documentate, € 2.600,00 per compensi, oltre accessori, e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “
2. L'opposizione avverso il precetto notificato è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Invero, come già osservato in sede di valutazione dell'istanza di sospensione, la facoltà del creditore di avvalersi del titolo esecutivo nei confronti dell'erede e, quindi, di notificargli il titolo medesimo ed il precetto, postula, ove si tratti di chiamato all'eredità non in possesso dei beni ereditari, che lo stesso abbia in precedenza accettato l'eredità, espressamente o tacitamente, con onere della relativa prova, in caso di opposizione dell'intimato al precetto, a carico di detto creditore, mentre deve negarsi rilevanza, al fine indicato, ad un'accettazione dell'eredità sopravvenuta nel corso del giudizio di opposizione, posto che la legittimità del precetto va riscontrata con riferimento all'epoca della sua intimazione, a prescindere da vicende successive, ancorché idonee a conferire retroattivamente efficacia al titolo esecutivo (cfr. Cass. n. 2849/1992; Cass. n. 21436/2018). Ebbene, nel caso di specie, considerato che deve escludersi che vi sia stato il possesso dei beni del de cuius tale da determinare, in mancanza di redazione dell'inventario nei termini previsti dalla legge, la qualità di erede puro e semplice da parte dell'opponente, atteso che i beni ritenuti posseduti sono stati indicati nell'impianto impianto fotovoltaico e nel pannello solare termico installato nell'immobile di proprietà della CP_1 e in comodato al defunto, manufatti la cui realizzazione era già indicata nell'ambito del preliminare di compravendita in cui parte promissaria acquirente era la sola , e dunque dovendosi ritenere l'infondatezza CP_1 della ritenuta accettazione quale erede pura e semplice dell'eredità dello per aver avuto parte opponente il possesso dei beni di Parte_2 quest'ultimo senza redigere l'inventario, in ordine alla realizzazione di atti dai quali desumere l'accettazione tacita dell'eredità da parte della
[...]
, in quanto atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità, CP_1 di osserva che tale non può ritenersi l'avvenuto pagamento del rateo di pensione del de cuius, considerato che, essendo lo stesso deceduto in data 16.3, tale rateo viene erogato in pagamento in automatico dall'ente previdenziale dovendosi provvedere successivamente al suo decesso alla comunicazione all'ente pensionistico dell'avvenuta dipartita ed avendo, in ogni caso, l'opponente avanzato richiesta di computare l'eventuale restituzione laddove detto rateo dovesse considerarsi non dovuto.
pag. 3 di 9 Né a dimostrazione dell'assunta qualità di erede può valere la denuncia-querela del 28.2.2022 – di cui si riferisce per mera completezza tenuto conto che la stessa è stata depositata in atti tardivamente (solo con la comparsa conclusionale) e pertanto risulta inammissibile – che la CP_1 ha sporto, nella ricostruzione di parte opposta, facendo valere un'azione che sarebbe spettata al suo dante causa e ciò tenuto conto che la legittimità del precetto va riscontrata con riferimento all'epoca della sua pagina 4 di 4 intimazione, a prescindere da vicende successive, ancorché potenzialmente idonee a conferire retroattivamente efficacia al titolo esecutivo. Né quanto riferito al conto corrente cointestato tra le parti, non avendo parte opposta dato evidenza di tale circostanza, né di un attivo del medesimo conto, né potendovi ovviare con l'ordine di esibizione richiesto in quanto esplorativo tenuto conto che le indagini patrimoniali svolte dall'opposta hanno evidenziano solo la presenza di conti correnti intestati alle parti nella medesima filiale. Da ultimo non può non evidenziarsi, quanto alla prova della fondatezza dell'opposizione promossa, che nelle more del giudizio, parte opponente, chiamata all'eredità di ha provveduto a Parte_2 rinunciare all'eredità di quest'ultimo, come documentato, con quanto ne consegue in ordine all'efficacia retroattiva di detta rinunzia all'eredità ai sensi dell'art. 521 c.c. Deve dunque concludersi per l'accoglimento dell'opposizione spiegata atteso il difetto di legittimazione passiva in capo all'opponente. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e in prossimità dei minimi di scaglione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. tenuto conto sia della semplicità delle questioni trattate che dell'entità del credito nonché tenendo conto che la fase istruttoria è stata limitata al deposito delle memorie, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario. Non si ritiene invece sussistano i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c. non potendosi stigmatizzare una parte per il solo esito sfavorevole della lite.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice di secondo grado, e respinta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, per i motivi in fatto e diritto di cui in narrativa, a) ANNULLARE e/o RIFORMARE la sentenza n. 815/2023, emessa dal Tribunale di Viterbo, Sig. Giudice Dott.ssa Mastropasqua, l'8 agosto 2023 e depositata il 9 agosto 2023, e notificata il 25 agosto 2023; e, per l'effetto, b) RIGETTARE l'opposizione formulata dalla Sig.ra CP_1 avverso l'atto di precetto notificatole il 21/07/2020, in quanto infondata negli elementi di fatto e nei presupposti di diritto;
c) CONFERMARE l'efficacia, nei confronti della Sig.ra , dell'atto di precetto CP_1
pag. 4 di 9 notificato in data 21/07/2020; - con vittoria di spese e compensi (compreso espressamente il rimborso forfettario per spese generali) per entrambi i gradi di giudizio.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“…si chiede il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza appellata. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
All'udienza del 14/11/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
§ 4. – L'appello proposto da contiene sei Parte_1 motivi.
§ 4.1 – Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rilevato che non fosse in possesso CP_1 dell'impianto fotovoltaico e del pannello solare, trascurando che i beni di avrebbero ricompreso anche opere murarie e impianti, nel Parte_2 cui possesso sarebbe subentrata alla sua morte la donna, la quale ne avrebbe così accettato l'eredità non compiendo l'inventario nei termini di legge.
Il motivo è infondato.
Nel primo grado ha sostenuto che Parte_1 CP_1
fosse subentrata nel possesso “di un impianto fotovoltaico e di un
[...] pannello solare termico”, assunti come beni ereditari di con Parte_2 l'effetto che ella fosse da considerarsi erede pura e semplice di
[...]
non avendo compiuto l'inventario nei termini di legge. Parte_2 Il Tribunale ha smentito la premessa, accertando che l'impianto e il pannello fossero beni di perché accedevano all'abitazione Parte_2 sita in Nepi (VT), via Orsini n. 9/b, di proprietà esclusiva della stessa
[...]
e soltanto in comodato a CP_1 Parte_2 E', pertanto, irrilevante l'eventuale presenza nell'abitazione di altri impianti o la realizzazione di opere murarie, oltretutto mai prima prospettata, perché anche esse accedono all'immobile già nella mera detenzione di non potendo ipotizzarsi una titolarità da parte Parte_2 del de cuis che indichi la loro qualità di beni ereditari, nel cui possesso sarebbe subentrata . CP_1 Vero è che l'immobile, con tutto quanto ad esso accede, è sempre stato di proprietà di , la quale ne ha sempre avuto l'esclusivo CP_1 possesso, a nulla rilevando che abbia richiesto le Parte_2 autorizzazioni edilizie di pertinenza di quell'immobile o pagato talune fatture, perché ciò non lo ha reso proprietario delle opere realizzate, tanto pag. 5 di 9 che alla sua morte non può seguire alcun subentro nel possesso da parte della donna.
§ 4.2 – Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto significativa dell'accettazione tacita ex art. 476 c.p.c. l'erogazione del rateo della pensione di in quanto Parte_2 aveva prospettato la restituzione del rateo, trascurando che CP_1 l'esercizio di un atto già di pertinenza del de cuis importa accettazione tacita della sua eredità e la prospettata restituzione del rateo sarebbe sopravvenuta ad una accettazione irrevocabile.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha anzitutto spiegato che l'erogazione del rateo era dipesa da un pagamento automatico. E', infatti, accaduto che sia deceduto il 16 marzo Parte_2 2020 e abbia maturato un rateo parziale di pensione per tale mensilità. Come suggerisce il Tribunale, l'erogazione dell'intero rateo è dipesa da un pagamento automatico intervenuto prima che fosse comunicato il decesso all'ente pensionistico. D'altra parte, ha provato di aver chiesto all'ente CP_1 pensionistico di computare l'eventuale restituzione laddove detto rateo dovesse considerarsi non dovuto. In tale contesto, seppure la mensilità di spettanza di Parte_2 fosse stata percepita da , non è enfatizzabile alcuna condotta CP_1 che indichi un atteggiamento volontaristico della donna di appropriazione della pensione del de cuis. Con la percezione del rateo, sicuramente involontaria e inconsapevole, seguita dalla richiesta di restituzione di quanto non dovuto, non si è sostituito al de cuis nel compimento di atti che CP_1 sarebbero a lui spettati. E' noto infatti che ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, perché connotati da scopi meramente conservativi dell'eredità. Se ha trattenuto il rateo del mese di marzo è perché CP_1 ha inteso verificare a chi spettasse, in una logica gestoria e conservativa del patrimonio del de cuis, senza che ciò equivalga a comportarsi da erede.
§ 4.3 – Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha negato che l'accettazione tacita dell'eredità di Parte_2 potesse desumersi dalla cointestazione di conti correnti, della quale non era stata data evidenza, trascurando che il conto corrente cointestato era uno solo, che, alla data del 05/03/2020, dopo la morte dell'uomo, sarebbe stato pag. 6 di 9 interamente intestato alla donna, la quale sarebbe subentrata nella metà della giacenza già appartenente al marito.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha escluso che fosse stata data evidenza di un conto cointestato, che avrebbe presentato una giacenza attiva riferibile ad entrambi i coniugi, nella cui titolarità sarebbe subentrata per intero , CP_1 CP_1 negando pure che potesse darsi sfogo ad ordini di esibizione alla Banca per la natura esplorativa dell'indagine. Pur in mancanza di elementi che evidenzino un saldo attivo, seppure un simile conto ci fosse stato, l'intestazione alla sola di un CP_1 conto già cointestato sarebbe il mero effetto della perdita dell'intestazione riferibile a e non avrebbe valenza volontaristica e Parte_2 consapevole. Vero è che, se anche la donna fosse in tal modo divenuta titolare di somme di denaro già appartenenti all'uomo, non si sarebbe intenzionalmente comportata come erede, ma avrebbe più semplicemente partecipato ad una attività di gestione in funzione conservativa del patrimonio del de cuis, le cui attività bancarie avrebbe denunciato nella dichiarazione di successione, compiendo tutti quegli adempimenti che possono preludere all'accettazione oppure alla rinuncia all'eredità, così come, del resto, ha poi fatto.
§ 4.4 – Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha preso atto che ha rinunciato all'eredità con CP_1 efficacia retroattiva fino all'apertura della successione, trascurando che l'atto di rinuncia sarebbe stato formalizzato dopo le iniziative di essa appellante, quando ormai l'eredità di era stata tacitamente Parte_2 accettata.
Il motivo è infondato.
Per quanto detto, l'eredità non è stata tacitamente accettata da
[...]
la quale si è limitata al più a compiere atti conservativi del CP_1 patrimonio di avendo piena libertà di rinunciare alla sua Parte_2 eredità, come ha poi fatto.
§ 4.5 – Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto tardiva la produzione della denuncia-querela del 28/2/2022, e nella parte in cui ha argomentato che essa, pur significando accettazione tacita, non avrebbe incidenza sulla legittimità del precetto che deve sussistere al momento dell'intimazione a prescindere da vicende successive ancorchè potenzialmente idonee a conferire retroattivamente efficacia al titolo esecutivo, trascurando che il documento sarebbe sopravvenuto, e violando l'art. 459 cpc nella parte in cui prevede che pag. 7 di 9 l'accettazione tacita sottesa a quella denuncia-querela rende l'eredità accettata sin dall'aperta successione. Così argomentando il Tribunale si sarebbe sottratto alla valutazione della denuncia-querela del 28/2/2022 in termini di pacifica accettazione tacita dell'eredità di Parte_2
Il motivo è infondato.
La denuncia-querela del 28/2/2022 è documento prodotto con la comparsa conclusionale, dopo ogni preclusione assertiva e probatoria, a nulla rilevando che sarebbe sopravvenuto, perché, in ogni caso, già il Tribunale ha spiegato che la legittimità del precetto va riscontrata con riferimento all'epoca della sua intimazione, a prescindere da vicende successive, ancorché idonee a conferire retroattivamente efficacia al titolo esecutivo (cfr. Cass. n. 2849/1992; Cass. n. 21436/2018). Ciò significa che, se anche la denuncia-querela del 28/2/2022 avesse importato accettazione tacita dell'eredità e questa avesse retroagito al momento dell'apertura della successione, ai fini della effettiva legittimazione di per debiti di deve aversi CP_1 Parte_2 riguardo alla data del 21/7/2020, indipendentemente dall'eventuale qualità di erede che fosse stata retroattivamente attribuita a e alla CP_1 data del 21/7/2020, allorchè ha ricevuto l'intimazione, bene ha fatto la donna ad opporlo non sussistendo ragioni per l'affermazione della sua qualità di erede.
§ 4.6 – Con il sesto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha ammesso le richieste istruttorie, con particolare riguardo all'ordine di esibizione all'INPS per il pagamento del rateo pensionistico di marzo 2020 e alla Banca per i movimenti del conto già cointestato.
Il motivo è infondato.
Con il motivo l'appellante si limita a sostenere che gli ordini di esibizione avrebbero potuto fornire ulteriori elementi per la definizione del giudizio, non contenendo una critica specifica alle ragioni per cui, invece, il Tribunale li ha ritenuti esplorativi. In ogni caso, per le ragioni già indicate in risposta ai motivi sulla valenza della percezione del rateo pensionistico e sulla acquisizione delle giacenze cointestate del conto corrente, lo sfogo istruttorio è da considerare irrilevante ai fini della decisione.
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al terzo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
pag. 8 di 9 § 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di contro la sentenza n. 815 Parte_1 CP_1 pubblicata il 9/8/2023 resa tra le parti dal Tribunale di Viterbo, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore di e per essa in favore del CP_1 procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 14/11/2025.
L'estensore Il presidente
AR MI GI RI TO IZ
pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa TO IZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. AR MI GI RI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4626 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 14/11/2025 e vertente
TRA
(p. IV , con l'avvocato Parte_1 P.IVA_1 Manuel Mastrogregori, nel cui studio in Vallerano Via Don Minzoni 33 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ), con l'avvocato CP_1 C.F._1 TO Cacopardo nel cui studio in Roma Via Iorini 8/10 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 815 pubblicata il 9/8/2023 del Tribunale di Viterbo.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 9 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio CP_1 [...] al fine di sentire, in via preliminare, sospendere l'efficacia CP_2 esecutiva del titolo azionato, e, in via principale, sentir dichiarare il difetto di legittimazione passiva con condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese di lite. A sostegno della opposizione deduceva: che con precetto notificato il 21.7.2020, la agendo in forza di decreto ingiuntivo Parte_1 n. 1/2019 concesso nei confronti di aveva intimato alla Parte_2 opponente, “in qualità di erede del sig. ”, deceduto in data Parte_2 16.3.2020, il pagamento della somma di euro 9.874,26; che, apertasi la successione legittima del de cuius, era stata chiamata all'eredità la moglie, odierna opponente;
che, tuttavia, la stessa non aveva ancora accettato l'eredità del defunto coniuge e che, anzi, riservava di farne rinunzia, rivestendo, pertanto, attualmente lo status di mera delata e non di erede. Evidenziando il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, essendo mera chiamata all'eredità, non rispondeva dei debiti dell'eredità non avendo proceduto all'accettazione e deducendo, pertanto, che il titolo non era azionabile nei suoi confronti, essendo avvenuta la notifica del precetto senza alcuna preventiva verifica della qualità dell'odierna opponente, concludeva come in atti. Si costituiva in giudizio l'opposta deducendo che in realtà parte opponente, deceduto il sig. aveva posto in essere atti costituenti Parte_2 accettazione tacita dell'eredità risultando corrisposto il reteo di pensione per il mese di marzo 2020, deceduto il de cuius in data 16.3.2020, e risultando il conto corrente prima cointestato tra le parti e poi intestato alla sola sig.ra , nonché quest'ultima risultava essere nel possesso dei CP_1 beni del defunto avendo il de cuius commissionato, all'interno dell'abitazione di esclusiva proprietà della opponente di cui lo era Parte_2 comodatario, lavori (ad es. Realizzazione di impianto fotovoltaico e di pannello solare termico nel possesso dell'opponente) e non oggetti dell'inventario previsto ex art. 485 c.c., dovendosi dunque considerare la
erede pura e semplice. Ritenendo insussistenti i presupposti per CP_1 concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo come richiesta da controparte, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione a precetto promossa e conferma dell'efficacia nei confronti della , con vittoria CP_1 delle spese di lite. Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e concessi i richiesti termini per le memorie istruttorie, all'esito della valutazione delle istanze, la causa, ritenuta sufficientemente istruita e matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e assunta in decisione all'udienza del 22 febbraio 2023 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 2.”
pag. 2 di 9 § 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha accolto l'opposizione e per l'effetto dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo a CP_1
quanto al precetto notificatole in data 21.7.2020; ha condannato
[...] l'opposta alle spese di lite liquidate in € 2.794,00, Controparte_2 di cui € 194,00 per spese vive documentate, € 2.600,00 per compensi, oltre accessori, e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “
2. L'opposizione avverso il precetto notificato è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Invero, come già osservato in sede di valutazione dell'istanza di sospensione, la facoltà del creditore di avvalersi del titolo esecutivo nei confronti dell'erede e, quindi, di notificargli il titolo medesimo ed il precetto, postula, ove si tratti di chiamato all'eredità non in possesso dei beni ereditari, che lo stesso abbia in precedenza accettato l'eredità, espressamente o tacitamente, con onere della relativa prova, in caso di opposizione dell'intimato al precetto, a carico di detto creditore, mentre deve negarsi rilevanza, al fine indicato, ad un'accettazione dell'eredità sopravvenuta nel corso del giudizio di opposizione, posto che la legittimità del precetto va riscontrata con riferimento all'epoca della sua intimazione, a prescindere da vicende successive, ancorché idonee a conferire retroattivamente efficacia al titolo esecutivo (cfr. Cass. n. 2849/1992; Cass. n. 21436/2018). Ebbene, nel caso di specie, considerato che deve escludersi che vi sia stato il possesso dei beni del de cuius tale da determinare, in mancanza di redazione dell'inventario nei termini previsti dalla legge, la qualità di erede puro e semplice da parte dell'opponente, atteso che i beni ritenuti posseduti sono stati indicati nell'impianto impianto fotovoltaico e nel pannello solare termico installato nell'immobile di proprietà della CP_1 e in comodato al defunto, manufatti la cui realizzazione era già indicata nell'ambito del preliminare di compravendita in cui parte promissaria acquirente era la sola , e dunque dovendosi ritenere l'infondatezza CP_1 della ritenuta accettazione quale erede pura e semplice dell'eredità dello per aver avuto parte opponente il possesso dei beni di Parte_2 quest'ultimo senza redigere l'inventario, in ordine alla realizzazione di atti dai quali desumere l'accettazione tacita dell'eredità da parte della
[...]
, in quanto atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità, CP_1 di osserva che tale non può ritenersi l'avvenuto pagamento del rateo di pensione del de cuius, considerato che, essendo lo stesso deceduto in data 16.3, tale rateo viene erogato in pagamento in automatico dall'ente previdenziale dovendosi provvedere successivamente al suo decesso alla comunicazione all'ente pensionistico dell'avvenuta dipartita ed avendo, in ogni caso, l'opponente avanzato richiesta di computare l'eventuale restituzione laddove detto rateo dovesse considerarsi non dovuto.
pag. 3 di 9 Né a dimostrazione dell'assunta qualità di erede può valere la denuncia-querela del 28.2.2022 – di cui si riferisce per mera completezza tenuto conto che la stessa è stata depositata in atti tardivamente (solo con la comparsa conclusionale) e pertanto risulta inammissibile – che la CP_1 ha sporto, nella ricostruzione di parte opposta, facendo valere un'azione che sarebbe spettata al suo dante causa e ciò tenuto conto che la legittimità del precetto va riscontrata con riferimento all'epoca della sua pagina 4 di 4 intimazione, a prescindere da vicende successive, ancorché potenzialmente idonee a conferire retroattivamente efficacia al titolo esecutivo. Né quanto riferito al conto corrente cointestato tra le parti, non avendo parte opposta dato evidenza di tale circostanza, né di un attivo del medesimo conto, né potendovi ovviare con l'ordine di esibizione richiesto in quanto esplorativo tenuto conto che le indagini patrimoniali svolte dall'opposta hanno evidenziano solo la presenza di conti correnti intestati alle parti nella medesima filiale. Da ultimo non può non evidenziarsi, quanto alla prova della fondatezza dell'opposizione promossa, che nelle more del giudizio, parte opponente, chiamata all'eredità di ha provveduto a Parte_2 rinunciare all'eredità di quest'ultimo, come documentato, con quanto ne consegue in ordine all'efficacia retroattiva di detta rinunzia all'eredità ai sensi dell'art. 521 c.c. Deve dunque concludersi per l'accoglimento dell'opposizione spiegata atteso il difetto di legittimazione passiva in capo all'opponente. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e in prossimità dei minimi di scaglione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. tenuto conto sia della semplicità delle questioni trattate che dell'entità del credito nonché tenendo conto che la fase istruttoria è stata limitata al deposito delle memorie, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario. Non si ritiene invece sussistano i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c. non potendosi stigmatizzare una parte per il solo esito sfavorevole della lite.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice di secondo grado, e respinta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, per i motivi in fatto e diritto di cui in narrativa, a) ANNULLARE e/o RIFORMARE la sentenza n. 815/2023, emessa dal Tribunale di Viterbo, Sig. Giudice Dott.ssa Mastropasqua, l'8 agosto 2023 e depositata il 9 agosto 2023, e notificata il 25 agosto 2023; e, per l'effetto, b) RIGETTARE l'opposizione formulata dalla Sig.ra CP_1 avverso l'atto di precetto notificatole il 21/07/2020, in quanto infondata negli elementi di fatto e nei presupposti di diritto;
c) CONFERMARE l'efficacia, nei confronti della Sig.ra , dell'atto di precetto CP_1
pag. 4 di 9 notificato in data 21/07/2020; - con vittoria di spese e compensi (compreso espressamente il rimborso forfettario per spese generali) per entrambi i gradi di giudizio.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“…si chiede il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza appellata. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
All'udienza del 14/11/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
§ 4. – L'appello proposto da contiene sei Parte_1 motivi.
§ 4.1 – Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rilevato che non fosse in possesso CP_1 dell'impianto fotovoltaico e del pannello solare, trascurando che i beni di avrebbero ricompreso anche opere murarie e impianti, nel Parte_2 cui possesso sarebbe subentrata alla sua morte la donna, la quale ne avrebbe così accettato l'eredità non compiendo l'inventario nei termini di legge.
Il motivo è infondato.
Nel primo grado ha sostenuto che Parte_1 CP_1
fosse subentrata nel possesso “di un impianto fotovoltaico e di un
[...] pannello solare termico”, assunti come beni ereditari di con Parte_2 l'effetto che ella fosse da considerarsi erede pura e semplice di
[...]
non avendo compiuto l'inventario nei termini di legge. Parte_2 Il Tribunale ha smentito la premessa, accertando che l'impianto e il pannello fossero beni di perché accedevano all'abitazione Parte_2 sita in Nepi (VT), via Orsini n. 9/b, di proprietà esclusiva della stessa
[...]
e soltanto in comodato a CP_1 Parte_2 E', pertanto, irrilevante l'eventuale presenza nell'abitazione di altri impianti o la realizzazione di opere murarie, oltretutto mai prima prospettata, perché anche esse accedono all'immobile già nella mera detenzione di non potendo ipotizzarsi una titolarità da parte Parte_2 del de cuis che indichi la loro qualità di beni ereditari, nel cui possesso sarebbe subentrata . CP_1 Vero è che l'immobile, con tutto quanto ad esso accede, è sempre stato di proprietà di , la quale ne ha sempre avuto l'esclusivo CP_1 possesso, a nulla rilevando che abbia richiesto le Parte_2 autorizzazioni edilizie di pertinenza di quell'immobile o pagato talune fatture, perché ciò non lo ha reso proprietario delle opere realizzate, tanto pag. 5 di 9 che alla sua morte non può seguire alcun subentro nel possesso da parte della donna.
§ 4.2 – Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto significativa dell'accettazione tacita ex art. 476 c.p.c. l'erogazione del rateo della pensione di in quanto Parte_2 aveva prospettato la restituzione del rateo, trascurando che CP_1 l'esercizio di un atto già di pertinenza del de cuis importa accettazione tacita della sua eredità e la prospettata restituzione del rateo sarebbe sopravvenuta ad una accettazione irrevocabile.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha anzitutto spiegato che l'erogazione del rateo era dipesa da un pagamento automatico. E', infatti, accaduto che sia deceduto il 16 marzo Parte_2 2020 e abbia maturato un rateo parziale di pensione per tale mensilità. Come suggerisce il Tribunale, l'erogazione dell'intero rateo è dipesa da un pagamento automatico intervenuto prima che fosse comunicato il decesso all'ente pensionistico. D'altra parte, ha provato di aver chiesto all'ente CP_1 pensionistico di computare l'eventuale restituzione laddove detto rateo dovesse considerarsi non dovuto. In tale contesto, seppure la mensilità di spettanza di Parte_2 fosse stata percepita da , non è enfatizzabile alcuna condotta CP_1 che indichi un atteggiamento volontaristico della donna di appropriazione della pensione del de cuis. Con la percezione del rateo, sicuramente involontaria e inconsapevole, seguita dalla richiesta di restituzione di quanto non dovuto, non si è sostituito al de cuis nel compimento di atti che CP_1 sarebbero a lui spettati. E' noto infatti che ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, perché connotati da scopi meramente conservativi dell'eredità. Se ha trattenuto il rateo del mese di marzo è perché CP_1 ha inteso verificare a chi spettasse, in una logica gestoria e conservativa del patrimonio del de cuis, senza che ciò equivalga a comportarsi da erede.
§ 4.3 – Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha negato che l'accettazione tacita dell'eredità di Parte_2 potesse desumersi dalla cointestazione di conti correnti, della quale non era stata data evidenza, trascurando che il conto corrente cointestato era uno solo, che, alla data del 05/03/2020, dopo la morte dell'uomo, sarebbe stato pag. 6 di 9 interamente intestato alla donna, la quale sarebbe subentrata nella metà della giacenza già appartenente al marito.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha escluso che fosse stata data evidenza di un conto cointestato, che avrebbe presentato una giacenza attiva riferibile ad entrambi i coniugi, nella cui titolarità sarebbe subentrata per intero , CP_1 CP_1 negando pure che potesse darsi sfogo ad ordini di esibizione alla Banca per la natura esplorativa dell'indagine. Pur in mancanza di elementi che evidenzino un saldo attivo, seppure un simile conto ci fosse stato, l'intestazione alla sola di un CP_1 conto già cointestato sarebbe il mero effetto della perdita dell'intestazione riferibile a e non avrebbe valenza volontaristica e Parte_2 consapevole. Vero è che, se anche la donna fosse in tal modo divenuta titolare di somme di denaro già appartenenti all'uomo, non si sarebbe intenzionalmente comportata come erede, ma avrebbe più semplicemente partecipato ad una attività di gestione in funzione conservativa del patrimonio del de cuis, le cui attività bancarie avrebbe denunciato nella dichiarazione di successione, compiendo tutti quegli adempimenti che possono preludere all'accettazione oppure alla rinuncia all'eredità, così come, del resto, ha poi fatto.
§ 4.4 – Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha preso atto che ha rinunciato all'eredità con CP_1 efficacia retroattiva fino all'apertura della successione, trascurando che l'atto di rinuncia sarebbe stato formalizzato dopo le iniziative di essa appellante, quando ormai l'eredità di era stata tacitamente Parte_2 accettata.
Il motivo è infondato.
Per quanto detto, l'eredità non è stata tacitamente accettata da
[...]
la quale si è limitata al più a compiere atti conservativi del CP_1 patrimonio di avendo piena libertà di rinunciare alla sua Parte_2 eredità, come ha poi fatto.
§ 4.5 – Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto tardiva la produzione della denuncia-querela del 28/2/2022, e nella parte in cui ha argomentato che essa, pur significando accettazione tacita, non avrebbe incidenza sulla legittimità del precetto che deve sussistere al momento dell'intimazione a prescindere da vicende successive ancorchè potenzialmente idonee a conferire retroattivamente efficacia al titolo esecutivo, trascurando che il documento sarebbe sopravvenuto, e violando l'art. 459 cpc nella parte in cui prevede che pag. 7 di 9 l'accettazione tacita sottesa a quella denuncia-querela rende l'eredità accettata sin dall'aperta successione. Così argomentando il Tribunale si sarebbe sottratto alla valutazione della denuncia-querela del 28/2/2022 in termini di pacifica accettazione tacita dell'eredità di Parte_2
Il motivo è infondato.
La denuncia-querela del 28/2/2022 è documento prodotto con la comparsa conclusionale, dopo ogni preclusione assertiva e probatoria, a nulla rilevando che sarebbe sopravvenuto, perché, in ogni caso, già il Tribunale ha spiegato che la legittimità del precetto va riscontrata con riferimento all'epoca della sua intimazione, a prescindere da vicende successive, ancorché idonee a conferire retroattivamente efficacia al titolo esecutivo (cfr. Cass. n. 2849/1992; Cass. n. 21436/2018). Ciò significa che, se anche la denuncia-querela del 28/2/2022 avesse importato accettazione tacita dell'eredità e questa avesse retroagito al momento dell'apertura della successione, ai fini della effettiva legittimazione di per debiti di deve aversi CP_1 Parte_2 riguardo alla data del 21/7/2020, indipendentemente dall'eventuale qualità di erede che fosse stata retroattivamente attribuita a e alla CP_1 data del 21/7/2020, allorchè ha ricevuto l'intimazione, bene ha fatto la donna ad opporlo non sussistendo ragioni per l'affermazione della sua qualità di erede.
§ 4.6 – Con il sesto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha ammesso le richieste istruttorie, con particolare riguardo all'ordine di esibizione all'INPS per il pagamento del rateo pensionistico di marzo 2020 e alla Banca per i movimenti del conto già cointestato.
Il motivo è infondato.
Con il motivo l'appellante si limita a sostenere che gli ordini di esibizione avrebbero potuto fornire ulteriori elementi per la definizione del giudizio, non contenendo una critica specifica alle ragioni per cui, invece, il Tribunale li ha ritenuti esplorativi. In ogni caso, per le ragioni già indicate in risposta ai motivi sulla valenza della percezione del rateo pensionistico e sulla acquisizione delle giacenze cointestate del conto corrente, lo sfogo istruttorio è da considerare irrilevante ai fini della decisione.
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al terzo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
pag. 8 di 9 § 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di contro la sentenza n. 815 Parte_1 CP_1 pubblicata il 9/8/2023 resa tra le parti dal Tribunale di Viterbo, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore di e per essa in favore del CP_1 procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 14/11/2025.
L'estensore Il presidente
AR MI GI RI TO IZ
pag. 9 di 9