Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00259/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00915/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 915 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Livorno, in persona del Questore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato alla ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di Livorno ha disposto nei confronti del minore -OMISSIS- il divieto di ritorno nei comuni dell'Isola d'Elba (Portoferraio, Rio, Campo nell'Elba, Marciana, Marina Marciana e Porto Azzurro) per il periodo di anni due, avendo ritenuto lo stesso soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 1 lett. c) del d.lgs n. 159/2011, “ ovvero sulla base degli elementi obiettivi di fatto raccolti, persona pericolosa per la sicurezza e la tranquillità pubblica ”, nonché di ogni ulteriore atto ad esso preordinato, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Livorno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. CO CI;
Considerato che il provvedimento impugnato è stato da ultimo revocato dalla Questura di Livorno con provvedimento prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, e ciò in ragione della sopraggiunta sentenza del Tribunale per i minorenni di Firenze di non luogo a procedere (per irrilevanza del fatto), nei confronti del minore, in ordine al reato che aveva dato origine anche al procedimento in oggetto;
Ritenuta pertanto cessata la materia del contendere;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD AN, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
CO CI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO CI | RD AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.