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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/03/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli all'udienza cartolare dell'11 marzo 2025, verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA dandone lettura, nella causa iscritta al n. R.G. LAVORO nr. 11150/2024
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'avv. Antonio Parte_1
Pellegrino, presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: impugnativa di contratto a termine e di licenziamento orale
CONCLUSIONI: come da verbali in atti e note di trattazione scritta.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.9.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 6.5.2024 al 27.5.2024, con mansioni di manovale edile ed inquadramento nel livello 1 del ccnl edilizia.
Assumeva di aver lavorato alle dipendenze di parte resistente nel cantiere del centro commerciale MAXIMALL di Pompei, osservando gli orari indicati in ricorso, senza mai percepire alcuna retribuzione.
Deduceva di non aver mai sottoscritto il contratto di lavoro e di aver avuto contezza solo dall'esame del C2 storico di essere stato assunto con contratto a tempo determinato.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia del contratto di lavoro a tempo determinato e per l'effetto dichiarare il rapporto a tempo indeterminato ab origine, con conseguente reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato e condanna della società resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria ex at. 28 comma 2 d. lgs. 81/2015.
Lamentava, inoltre, di essere stato licenziato oralmente in data 27.5.2024 allorquando, il datore di lavoro intimava al personale addetto alla sicurezza del cantiere di non farlo più accedere sul posto di lavoro.
Deduceva, altresì, che dall'esame del C2 storico risultava licenziato per giustificato motivo oggettivo, laddove invero, non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione scritta dell'atto di recesso da parte della società datrice di lavoro, atteso che il licenziamento era stato intimato solo in forma orale.
Tanto premesso l'istante, sottolineando l'inefficacia del licenziamento orale, adiva il Tribunale di Napoli Nord per sentir dichiarare inefficace, nullo, comunque illegittimo l'impugnato licenziamento e per l'effetto, ordinare alla società datrice di lavoro, in persona del legale rappresentante p.t. di reintegrarlo nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 d. lgs. 23/2015; condannare la convenuta al risarcimento in proprio favore del danno retributivo subito nella misura di un'indennità commisurata alla retribuzione globale percepita dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione, oltre accessori;
condannare la convenuta al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la società convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'odierna udienza, lette le note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc, la causa viene decisa con deposito della presente sentenza.
La domanda è fondata e va accolta.
Il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze di parte convenuta, già indiziato sul piano documentale dal modello unilav e dal C2 storico versati in atti, ha trovato pieno riscontro probatorio nell'istruttoria compiuta innanzi a questo Giudice.
La conferma dell'esistenza del rapporto di lavoro in oggetto e dello svolgimento dello stesso nell'arco temporale e secondo le modalità dedotte in ricorso è evincibile dalle dichiarazioni testimoniali rese dal teste , il quale riferisce: “conosco il ricorrente perché Testimone_1
entrambi abbiamo lavorato per Società Edilizia srls, anche io ho fatto causa nei confronti di questa società. Ho iniziato a lavorare per detta società il 24.4.2024, il ricorrente ha iniziato circa un paio di settimane dopo, l'ho presentato io al titolare . Io sono un Controparte_2
operaio specializzato lui un manovale, lavoravamo il ferro, lavoravamo insieme. Abbiamo lavorato presso il cantiere del MAXIMALL di Pompei, lui mi veniva a prendere la mattina con la macchina e andavamo insieme. Lavoravamo dalle 8 alle 17 dal lunedì al venerdì. Il 24.5.2024, che era un venerdì, ci siamo recati in cantiere ed abbiamo lavorato. Il lunedì successivo ovvero il
27 maggio ci siamo recati in cantiere e il custode non ci ha fatto entrare. Il nostro datore di lavoro era , ci ha assunto lui, sia io che il ricorrente non abbiamo mai Controparte_2
sottoscritto il contratto di lavoro, non abbiamo mai ricevuto buste paga. Io sono stato pagato con bonifico, ho ricevuto solo un acconto di 400 euro dopo tre settimane di lavoro. So che anche il ricorrente doveva essere pagato con bonifico ma lui l'acconto non l'ha mia ricevuto. Il titolare
ci disse a voce che per noi non c'era più lavoro, non ho mai ricevuto alcuna CP_2
comunicazione formale del licenziamento. Dopo il licenziamento ho ricevuto dalla società un bonifico di 500 euro” (cfr. verbale in atti).
Le dichiarazioni rese dal teste escusso sono, infatti, intrinsecamente coerenti e precise, avendo il testimone riferito in relazione alla durata ed alle concrete modalità di svolgimento dell'intercorso rapporto di lavoro, avendo una conoscenza diretta dei fatti di causa.
Tanto premesso, alla luce delle risultanze istruttorie testé analizzate è dunque possibile ritenere provata la sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente per conto di parte resistente per l'intero arco temporale indicato in ricorso, nonché lo svolgimento delle mansioni indicate in ricorso e confermate dal testimone.
Ciò posto, deve in particolare sottolinearsi quanto riferito dal teste circa la mancata sottoscrizione da parte del lavoratore del contratto di lavoro (cfr. verbale).
Tale affermazione, in uno alla mancanza in atti del contratto di lavoro e alla contumacia di parte resistente, sulla quale gravava l'onere della prova liberatoria, consente di qualificare il rapporto di lavoro intercorso tra le parti in termini di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di assunzione, e l'apposizione del termine priva di effetto.
E' pacifico, infatti, che ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2015 l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto che deve essere consegnato in copia dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
Per le ragioni sin qui esposte deve quindi dichiararsi la illegittimità del termine apposto al contratto e la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, con decorrenza dal 6.5.2024; ne consegue il diritto del ricorrente a riprendere servizio.
In applicazione della disciplina dell'art. 28 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2015 la indennità risarcitoria deve essere fissata nella misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
La retribuzione globale di fatto spettante alla parte ricorrente deve essere individuata in quella prevista per i dipendenti di 1° livello C.C.N.L. edilizia (livello risultante dall'Unilav in atti).
Resta da esaminare l'impugnativa del licenziamento.
Al riguardo, deve osservarsi che risulta documentato in atti che il rapporto di lavoro per cui è causa sarebbe cessato con decorrenza dal 27.5.2024 a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggetto (cfr. C2 storco in produzione parte ricorrente).
In atti, però, non risulta depositata alcuna lettera o comunicazione scritta dell'intimato licenziamento, né essa è stata prodotta da parte resistente, su cui gravava il relativo onere e che ha scelto di restare contumace.
Ebbene, a fronte della cedevolezza del quadro formale testé descritto – in cui, giova ribadirlo, risulta quale causa di cessazione del rapporto di lavoro un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma manca in atti la prova dell'esistenza e, soprattutto, della comunicazione, di un provvedimento in tal senso da parte datoriale - ha sostenuto parte ricorrente di essere stata in realtà licenziata verbalmente in data 27.5.2024, allorquando gli addetti alla sicurezza del cantiere gli impedivano di accedere sul luogo di lavoro.
Tesi che appare verosimile alla luce di quanto dichiarato sul punto dal teste , il quale sul Tes_1 punto ha dichiarato: ”Il 24.5.2024, che era un venerdì, ci siamo recati in cantiere ed abbiamo lavorato. Il lunedì successivo ovvero il 27 maggio ci siamo recati in cantiere e il custode non ci ha fatto entrare” (cfr. verbale).
Tanto premesso, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “la prova gravante sul lavoratore - che chieda giudizialmente la declaratoria di illegittimità dell'estinzione del rapporto - riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo cioè la estromissione del lavoratore dal luogo di lavoro ovvero, più correttamente sotto il profilo terminologico-giuridico, la mancata accettazione, da parte del datore di lavoro, della prestazione lavorativa (= energia) messagli a disposizione dal lavoratore, mentre la prova sulla controdeduzione del datore di lavoro - avente valore di una eccezione - ricade sull'eccipiente- datore di lavoro ex art. 2697, secondo comma, cod. civ.. Ciò specie con riguardo al licenziamento che costituisce un atto unilaterale di recesso con cui una parte dichiara all'altra la sua volontà di estinguere il rapporto e che, quindi, non può che essere comprovato da chi abbia manifestato tale volontà di recedere, non potendo la parte (la quale abbia "subito" il recesso) provare una circostanza attinente la sfera volitiva del recedente. Pure sotto tale aspetto, riferito ai principi in materia di recesso, deve confermarsi che l'onere della prova del licenziamento grava sul datore di lavoro " (Cass., 13 aprile 2005, n. 7614; Cass., 20 maggio 2005, n. 10651,
Cass., 6 dicembre 2004, n. 22852 ex plurimis).
Poiché nella specie la convenuta, rimasta contumace, non ha in alcun modo dimostrato che il rapporto si sia risolto a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – come formalmente indicato nel C2 storico versato in atti – alla luce delle risultanze istruttorie testé esaminate, deve ritenersi dunque provata l'esistenza di un licenziamento intimato verbalmente, e, quindi, la violazione degli adempimenti formali previsti dall'art. 2 della legge n. 604/66, come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge n.108/90.
Quanto alle conseguenze di tale inefficacia, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 2 comma 1 d. lgs. 23/2015, al licenziamento dichiarato inefficace, perché intimato in forma orale, consegue, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'eventuale aliunde perceptum, ed oltre al versamento dei contributi.
La retribuzione globale di fatto spettante alla parte ricorrente deve essere individuata in quella prevista per i dipendenti di 1° livello C.C.N.L. edilizia (livello risultante dall'Unilav in atti).
La società convenuta deve essere, pertanto, condannata a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e a pagarle una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei relativi contributi.
Sui crediti della parte istante spettano inoltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000,
n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
Nessuna prova ha, invece, fornito la società convenuta, rimasta contumace, in merito all'aliunde perceptum, ossia al fatto che la parte ricorrente, dalla data del licenziamento abbia trovato un altro impiego e percepito la relativa retribuzione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro indicato in parte motiva e per l'effetto accerta l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 6.5.2024;
2) condanna la società resistente alla reintegra del ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte ed al risarcimento del danno, nella misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto risultante dall'unilav;
3) dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente alla parte ricorrente in data
27.5.2024 e, per l'effetto, condanna parte resistente a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, e a corrispondere in suo favore una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto come risultante dall'unilav, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo, ed oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
4) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella misura di € 2.300, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 12.3.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli all'udienza cartolare dell'11 marzo 2025, verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA dandone lettura, nella causa iscritta al n. R.G. LAVORO nr. 11150/2024
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'avv. Antonio Parte_1
Pellegrino, presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: impugnativa di contratto a termine e di licenziamento orale
CONCLUSIONI: come da verbali in atti e note di trattazione scritta.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.9.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 6.5.2024 al 27.5.2024, con mansioni di manovale edile ed inquadramento nel livello 1 del ccnl edilizia.
Assumeva di aver lavorato alle dipendenze di parte resistente nel cantiere del centro commerciale MAXIMALL di Pompei, osservando gli orari indicati in ricorso, senza mai percepire alcuna retribuzione.
Deduceva di non aver mai sottoscritto il contratto di lavoro e di aver avuto contezza solo dall'esame del C2 storico di essere stato assunto con contratto a tempo determinato.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia del contratto di lavoro a tempo determinato e per l'effetto dichiarare il rapporto a tempo indeterminato ab origine, con conseguente reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato e condanna della società resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria ex at. 28 comma 2 d. lgs. 81/2015.
Lamentava, inoltre, di essere stato licenziato oralmente in data 27.5.2024 allorquando, il datore di lavoro intimava al personale addetto alla sicurezza del cantiere di non farlo più accedere sul posto di lavoro.
Deduceva, altresì, che dall'esame del C2 storico risultava licenziato per giustificato motivo oggettivo, laddove invero, non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione scritta dell'atto di recesso da parte della società datrice di lavoro, atteso che il licenziamento era stato intimato solo in forma orale.
Tanto premesso l'istante, sottolineando l'inefficacia del licenziamento orale, adiva il Tribunale di Napoli Nord per sentir dichiarare inefficace, nullo, comunque illegittimo l'impugnato licenziamento e per l'effetto, ordinare alla società datrice di lavoro, in persona del legale rappresentante p.t. di reintegrarlo nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 d. lgs. 23/2015; condannare la convenuta al risarcimento in proprio favore del danno retributivo subito nella misura di un'indennità commisurata alla retribuzione globale percepita dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione, oltre accessori;
condannare la convenuta al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la società convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'odierna udienza, lette le note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc, la causa viene decisa con deposito della presente sentenza.
La domanda è fondata e va accolta.
Il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze di parte convenuta, già indiziato sul piano documentale dal modello unilav e dal C2 storico versati in atti, ha trovato pieno riscontro probatorio nell'istruttoria compiuta innanzi a questo Giudice.
La conferma dell'esistenza del rapporto di lavoro in oggetto e dello svolgimento dello stesso nell'arco temporale e secondo le modalità dedotte in ricorso è evincibile dalle dichiarazioni testimoniali rese dal teste , il quale riferisce: “conosco il ricorrente perché Testimone_1
entrambi abbiamo lavorato per Società Edilizia srls, anche io ho fatto causa nei confronti di questa società. Ho iniziato a lavorare per detta società il 24.4.2024, il ricorrente ha iniziato circa un paio di settimane dopo, l'ho presentato io al titolare . Io sono un Controparte_2
operaio specializzato lui un manovale, lavoravamo il ferro, lavoravamo insieme. Abbiamo lavorato presso il cantiere del MAXIMALL di Pompei, lui mi veniva a prendere la mattina con la macchina e andavamo insieme. Lavoravamo dalle 8 alle 17 dal lunedì al venerdì. Il 24.5.2024, che era un venerdì, ci siamo recati in cantiere ed abbiamo lavorato. Il lunedì successivo ovvero il
27 maggio ci siamo recati in cantiere e il custode non ci ha fatto entrare. Il nostro datore di lavoro era , ci ha assunto lui, sia io che il ricorrente non abbiamo mai Controparte_2
sottoscritto il contratto di lavoro, non abbiamo mai ricevuto buste paga. Io sono stato pagato con bonifico, ho ricevuto solo un acconto di 400 euro dopo tre settimane di lavoro. So che anche il ricorrente doveva essere pagato con bonifico ma lui l'acconto non l'ha mia ricevuto. Il titolare
ci disse a voce che per noi non c'era più lavoro, non ho mai ricevuto alcuna CP_2
comunicazione formale del licenziamento. Dopo il licenziamento ho ricevuto dalla società un bonifico di 500 euro” (cfr. verbale in atti).
Le dichiarazioni rese dal teste escusso sono, infatti, intrinsecamente coerenti e precise, avendo il testimone riferito in relazione alla durata ed alle concrete modalità di svolgimento dell'intercorso rapporto di lavoro, avendo una conoscenza diretta dei fatti di causa.
Tanto premesso, alla luce delle risultanze istruttorie testé analizzate è dunque possibile ritenere provata la sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente per conto di parte resistente per l'intero arco temporale indicato in ricorso, nonché lo svolgimento delle mansioni indicate in ricorso e confermate dal testimone.
Ciò posto, deve in particolare sottolinearsi quanto riferito dal teste circa la mancata sottoscrizione da parte del lavoratore del contratto di lavoro (cfr. verbale).
Tale affermazione, in uno alla mancanza in atti del contratto di lavoro e alla contumacia di parte resistente, sulla quale gravava l'onere della prova liberatoria, consente di qualificare il rapporto di lavoro intercorso tra le parti in termini di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di assunzione, e l'apposizione del termine priva di effetto.
E' pacifico, infatti, che ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2015 l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto che deve essere consegnato in copia dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
Per le ragioni sin qui esposte deve quindi dichiararsi la illegittimità del termine apposto al contratto e la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, con decorrenza dal 6.5.2024; ne consegue il diritto del ricorrente a riprendere servizio.
In applicazione della disciplina dell'art. 28 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2015 la indennità risarcitoria deve essere fissata nella misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
La retribuzione globale di fatto spettante alla parte ricorrente deve essere individuata in quella prevista per i dipendenti di 1° livello C.C.N.L. edilizia (livello risultante dall'Unilav in atti).
Resta da esaminare l'impugnativa del licenziamento.
Al riguardo, deve osservarsi che risulta documentato in atti che il rapporto di lavoro per cui è causa sarebbe cessato con decorrenza dal 27.5.2024 a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggetto (cfr. C2 storco in produzione parte ricorrente).
In atti, però, non risulta depositata alcuna lettera o comunicazione scritta dell'intimato licenziamento, né essa è stata prodotta da parte resistente, su cui gravava il relativo onere e che ha scelto di restare contumace.
Ebbene, a fronte della cedevolezza del quadro formale testé descritto – in cui, giova ribadirlo, risulta quale causa di cessazione del rapporto di lavoro un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma manca in atti la prova dell'esistenza e, soprattutto, della comunicazione, di un provvedimento in tal senso da parte datoriale - ha sostenuto parte ricorrente di essere stata in realtà licenziata verbalmente in data 27.5.2024, allorquando gli addetti alla sicurezza del cantiere gli impedivano di accedere sul luogo di lavoro.
Tesi che appare verosimile alla luce di quanto dichiarato sul punto dal teste , il quale sul Tes_1 punto ha dichiarato: ”Il 24.5.2024, che era un venerdì, ci siamo recati in cantiere ed abbiamo lavorato. Il lunedì successivo ovvero il 27 maggio ci siamo recati in cantiere e il custode non ci ha fatto entrare” (cfr. verbale).
Tanto premesso, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “la prova gravante sul lavoratore - che chieda giudizialmente la declaratoria di illegittimità dell'estinzione del rapporto - riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo cioè la estromissione del lavoratore dal luogo di lavoro ovvero, più correttamente sotto il profilo terminologico-giuridico, la mancata accettazione, da parte del datore di lavoro, della prestazione lavorativa (= energia) messagli a disposizione dal lavoratore, mentre la prova sulla controdeduzione del datore di lavoro - avente valore di una eccezione - ricade sull'eccipiente- datore di lavoro ex art. 2697, secondo comma, cod. civ.. Ciò specie con riguardo al licenziamento che costituisce un atto unilaterale di recesso con cui una parte dichiara all'altra la sua volontà di estinguere il rapporto e che, quindi, non può che essere comprovato da chi abbia manifestato tale volontà di recedere, non potendo la parte (la quale abbia "subito" il recesso) provare una circostanza attinente la sfera volitiva del recedente. Pure sotto tale aspetto, riferito ai principi in materia di recesso, deve confermarsi che l'onere della prova del licenziamento grava sul datore di lavoro " (Cass., 13 aprile 2005, n. 7614; Cass., 20 maggio 2005, n. 10651,
Cass., 6 dicembre 2004, n. 22852 ex plurimis).
Poiché nella specie la convenuta, rimasta contumace, non ha in alcun modo dimostrato che il rapporto si sia risolto a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – come formalmente indicato nel C2 storico versato in atti – alla luce delle risultanze istruttorie testé esaminate, deve ritenersi dunque provata l'esistenza di un licenziamento intimato verbalmente, e, quindi, la violazione degli adempimenti formali previsti dall'art. 2 della legge n. 604/66, come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge n.108/90.
Quanto alle conseguenze di tale inefficacia, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 2 comma 1 d. lgs. 23/2015, al licenziamento dichiarato inefficace, perché intimato in forma orale, consegue, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'eventuale aliunde perceptum, ed oltre al versamento dei contributi.
La retribuzione globale di fatto spettante alla parte ricorrente deve essere individuata in quella prevista per i dipendenti di 1° livello C.C.N.L. edilizia (livello risultante dall'Unilav in atti).
La società convenuta deve essere, pertanto, condannata a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e a pagarle una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei relativi contributi.
Sui crediti della parte istante spettano inoltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000,
n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
Nessuna prova ha, invece, fornito la società convenuta, rimasta contumace, in merito all'aliunde perceptum, ossia al fatto che la parte ricorrente, dalla data del licenziamento abbia trovato un altro impiego e percepito la relativa retribuzione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro indicato in parte motiva e per l'effetto accerta l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 6.5.2024;
2) condanna la società resistente alla reintegra del ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte ed al risarcimento del danno, nella misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto risultante dall'unilav;
3) dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente alla parte ricorrente in data
27.5.2024 e, per l'effetto, condanna parte resistente a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, e a corrispondere in suo favore una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto come risultante dall'unilav, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo, ed oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
4) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella misura di € 2.300, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 12.3.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)