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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/10/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. IU PO Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. LF NT Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1365 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2013, promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
e nata ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentate e difese dall'avv. Calogero Santangelo;
appellanti
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._3
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Musso e Roberto C.F._4
Trizzino; appellanti
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_3 C.F._5 rappresentata e difesa dall'avv. IU Livio. appellata
Oggetto: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni.
Conclusioni: per le appellanti Comparetto: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione Nel merito - rigettare le domande esposte in primo grado dalla sig.ra , dichiarando, anche nei suoi CP_3 confronti, pienamente efficace l'atto di vendita del 13.02.2003, rep. n. 25284 del Notaio
, reg. ad Agrigento il 28.02.2003 al n. 866 ed ivi trascritto il 28.02.2003 Persona_1 ai nn. 4916/4388, stipulato tra le istanti ed i coniugi e Controparte_1 [...]
. Conseguentemente: -ordinare la cancellazione della trascrizione Controparte_2
1 della citazione introduttiva del presente giudizio e annotamento della sentenza impugnata relativamente alla trascrizione dell'atto di vendita;
- ordinare la cancellazione della trascrizione della sentenza n. 208/07 del Tribunale di Sciacca e della voltura catastale a nome di . Con vittoria di spese di tutti i gradi e fasi del giudizio”; Controparte_3 per gli appellanti : “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO Parte_3
Reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione. In riforma della sentenza del Tribunale di Sciacca n. 422/12 del 16- 11-2012, dep. il 29-11-2012: - rigettare la domanda attrice accolta nel primo grado di giudizio e, per l'effetto, dichiarare valido, efficace ed opponibile l'atto del 13-2- 2003, rep. n. 25284 Not. A. , Per_1 trascritto il 28-02-2003 ai nn. 4916/4388, di acquisto dell'immobile effettuato dai coniugi
– da potere delle sorelle e - CP_1 CP_2 Parte_1 Parte_2
Condannare al rimborso in favore dei coniugi - delle Controparte_3 CP_1 CP_2 spese del primo grado di giudizio, e successive connesse all'esecuzione della detta sentenza, oltre interessi dai pagamenti, nonché ai sensi del novellato art. 1284 C. C., al saldo. - Ordinare la cancellazione della trascrizione della citazione introduttiva del primo grado di giudizio, trascritta il 27-2-2008 ai nn. 5363/3679 presso l'Agenzia del Territorio di Agrigento, e della voltura catastale, nonché l'annotazione - ai nn. 1392/39 del 23-01-
2013 - della sentenza impugnata relativamente alla trascrizione dell'atto di vendita;
- ordinare la cancellazione, annullamento o rettifica di qualsiasi altra trascrizione, annotazione e/o voltura pregiudizievole così da ripristinare le corrette intestazioni nei registri territoriali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, in ogni fase, oltre C.P.A. ed IVA, e condanna di ai risarcimenti Controparte_3 per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 1, comma 2 e comma 3, c.p.c.. -
Riservato ogni ulteriore danno”; per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello ritenere e dichiarare Controparte_3 cessata la materia del contendere;
in via subordinata, accogliere la rinuncia agli atti del presente procedimento di . Con compensazione delle spese di tutti i Controparte_3 gradi e le fasi del giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 167 del 29 novembre 2012 il Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, accolse le domande proposte da , volte a Controparte_3 sentire dichiarare l'inopponibilità nei suoi confronti dell'atto di compravendita, avente ad oggetto la proprietà di un bene immobile situato in Cianciana – censito al catasto al foglio
6, particelle 1313 sub 502, 1314 sub 504, 1313 sub 502 e 1314 sub 502 - stipulato da
2 e con e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 il 13 febbraio 2003, a rogito del notaio , e, poi, trascritto il 28 febbraio
[...] Per_1
2003.
A tanto pervenne sul presupposto che , nella qualità di erede Controparte_3 testamentaria di avesse ereditato anche la proprietà di tale bene, in Persona_2 base a quanto accertato dalla sentenza del Tribunale di Sciacca n. 208/2007, che aveva stabilito la fondatezza della domanda di petizione di eredità da lei promossa.
Per l'effetto, dunque, condannò le e gli , in solido Parte_1 Parte_3 fra loro, al rilascio e al ripristino dell'immobile.
2. Avverso tale sentenza, proposero appello e Parte_1 Parte_2
, sulla scorta di tre motivi di impugnazione, così di seguito sintetizzabili:
[...]
I. errore del primo giudice per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 534
c.c.;
II. errore del primo giudice per violazione e/o falsa applicazione degli artt.
2697 c.c. e 282 c.p.c.;
III. errore del primo giudice per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112
c.p.c..
3. Con comparsa del 26 novembre 2013, si è costituita Controparte_3 resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
4. È stato riunito a questo il procedimento di appello portante rg. n. 1380/2013, promosso da e avverso la medesima Controparte_1 Controparte_2 sentenza di prime cure, sulla scorta di quattro motivi di appello, così di seguito sintetizzabili:
I. litispendenza del giudizio con le domande formulate nel giudizio di appello della sentenza n. 208/2007, resa dal Tribunale di Sciacca;
II. errore del primo giudice per aver aderito alla ricostruzione dei fatti rappresentata dall'attrice;
III. errore del primo giudice per aver presupposto la qualità di erede della in base ad una sentenza non ancora passata in giudicato;
CP_3
IV. errore del primo giudice nell'applicazione dell'art. 534 c.c. e, dunque, in merito alla valutazione della trascrizione dell'atto di citazione.
5. Ritenuto sussistente un vincolo di pregiudizialità tra il presente giudizio e quello pendente innanzi la Corte di Cassazione, avente ad oggetto la domanda di petizione di eredità avanzata dalla – accolta nella predetta sentenza 207/2008 del Tribunale CP_3
3 di Sciacca, poi confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 1555/2013 - il giudizio
è stato sospeso in data 27 giugno 2018.
6. Riassunto il procedimento all'esito della conclusione del giudizio di legittimità con sentenza n. 17868/2019, avuto riguardo della cassazione con rinvio della sentenza n.
1555/2013 della Corte di Appello, il giudizio è stato nuovamente sospeso in data 6 ottobre
2020, in attesa della definitiva decisione della causa pregiudicante.
7. Definito, dunque, tale contenzioso mediante sentenza n. 1847/2024 di questa
Corte di Appello, accertata e dichiarata la qualità di erede testamentaria di CP_3 limitatamente ai soli beni mobili, il presente procedimento è stato riassunto per la
[...] prosecuzione.
8. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 11 luglio
2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione di termini di 20 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
9. Così compendiato l'oggetto del contendere, è da escludere che il processo possa essere definito con decisione di mero rito, per come chiesto dal procuratore della che ha concluso chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del CP_3 contendere e, in via subordinata, di accogliere la rinuncia agli atti del presente procedimento di . Controparte_3
Quanto alla prima, va ricordato che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Ora, nella fattispecie in esame, è soltanto la a non avere manifestato CP_3 interesse alla prosecuzione del giudizio ed alla sua definizione nel merito, a differenza delle altre parti che hanno insistito per la riforma della sentenza appellata.
Analogamente, quanto alla seconda richiesta, è dirimente rilevare che la rinuncia
4 agli atti non è stata accettata dalle altre parti con conseguente preclusione della possibilità di pronuncia l'estinzione ex art. 306 comma 1 c.p.c..
10. Nel merito, adesso, è opportuno esaminare l'eccezione preliminare proposta dalle appellanti , in merito al lamentato difetto di legittimazione attiva di Parte_1
, invero, contestato anche dagli nel loro terzo Controparte_3 Parte_3 motivo di appello.
Le appellanti, infatti, rappresentano che:
➢ l'esito del giudizio di primo grado è stato evidentemente condizionato dalle statuizioni contenute nella sentenza 208/2007 resa dal Tribunale di
Sciacca, che ha adottato un'erronea interpretazione del testamento;
➢ la defunta non aveva indicato il nome del proprio Persona_2 erede universale nella scheda testamentaria, lasciata dunque incompleta senza possibilità di individuare, direttamente o per relationem, l'identità del suo successore;
➢ dalla scheda testamentaria emerge la volontà della testatrice di lasciare Pt_ l'immobile controverso alle nipoti e , risultando Parte_1 assente un preciso riferimento alla persona dell'appellata;
➢ anche laddove la testatrice avesse voluto indicare la come CP_3 propria erede, è evidente che la disposizione a favore di quest'ultima rimarrebbe limitata ai soli beni mobili, alla luce del dato letterale del testamento;
➢ per tali ragioni, la decisione della controversia dipende dalla definizione del giudizio incardinato presso la Corte di Appello di Palermo, per l'impugnazione della sentenza 208/2007 del Tribunale di Sciacca.
L'eccezione è fondata.
È da escludere, più che la legittimazione attiva dell'appellata, il difetto di titolarità attiva di , giacché la sentenza impugnata ha fondato la Controparte_3 propria decisione sul presupposto che la , nella qualità di erede CP_3 testamentaria della defunta fosse anche proprietaria del bene Parte_1 immobile controverso.
Tale presupposto, ritenuto certo ed acclarato dal Tribunale in virtù della sentenza 207/2008, risulta ad oggi inesistente e radicalmente erroneo, alla luce della riforma della decisione, con sentenza n. 1847-2024 di questa Corte, a seguito del
5 rinvio disposto dalla Suprema Corte, passata in giudicato.
Infatti, avuto riguardo all'intervenuta riforma, la quota ereditaria spettante a
, in base ad una corretta interpretazione della scheda testamentaria, Controparte_3 risulta circoscritta ai soli beni mobili della de cuius, con conseguente travolgimento del ragionamento logico-giuridico delineato nell'impugnata sentenza.
Ne consegue, dunque, che l'appellata, non potendo vantare alcun diritto sull'immobile controverso, non ha alcun titolo per domandare l'inopponibilità a sè medesima del relativo atto di trasferimento, così come convenuto tra Parte_1
Pt_ e e gli .
[...] Parte_3
Pertanto, tenendo anche conto della rinuncia ad ogni difesa da parte della
, con conseguente riconoscimento dell'esclusione dell'immobile dalla CP_3 quota di eredità ad essa assegnata, l'eccezione è da ritenersi fondata, con assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione - così come proposti da tutti gli appellanti in giudizio – ed accoglimento integrale del gravame interposto dalle e dagli Parte_1
. Parte_3
11. Per quanto concerne, infine, la statuizione delle spese, va precisato che la soccombenza – a cui l'art. 91 Cpc ricollega l'onere delle spese processuali – è determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, sicché, nel caso di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, la decisione relativa alle spese contenuta nella prima decisione è travolta, e dunque detto giudice, oltre a statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, può anche modificare quelle stabilite all'esito del giudizio di prima istanza (Cass. 3964/2003; si vedano inoltre le più recenti Cass.
1775/2017 e 14916/2020, per le quali il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Alla luce di questo principio, è evidente che la statuizione sulle spese del doppio grado debba seguire il principio di soccombenza.
P.Q.M.
6 La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede: in riforma della sentenza n. 167 del 16 novembre 2012, resa dal Tribunale di Sciacca, impugnata da e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
, rigetta le domande proposte da nei loro confronti;
Controparte_2 Controparte_3 condanna a pagare a e ed a Controparte_4 Parte_1 Parte_2
e le spese di lite liquidate, per ciascuno Controparte_1 Controparte_2 dei due gruppi, in complessivi euro 4217,00 per compensi di primo grado e in complessivi euro 4997,00 per compensi di appello, oltre contributo unificato pagato ed accessori come per legge;
ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta il 27-2-2008 ai nn. 5363/3679 presso l'Agenzia del Territorio di Agrigento.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo, il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LF NT IU PO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. IU PO Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. LF NT Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1365 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2013, promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
e nata ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentate e difese dall'avv. Calogero Santangelo;
appellanti
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._3
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Musso e Roberto C.F._4
Trizzino; appellanti
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_3 C.F._5 rappresentata e difesa dall'avv. IU Livio. appellata
Oggetto: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni.
Conclusioni: per le appellanti Comparetto: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione Nel merito - rigettare le domande esposte in primo grado dalla sig.ra , dichiarando, anche nei suoi CP_3 confronti, pienamente efficace l'atto di vendita del 13.02.2003, rep. n. 25284 del Notaio
, reg. ad Agrigento il 28.02.2003 al n. 866 ed ivi trascritto il 28.02.2003 Persona_1 ai nn. 4916/4388, stipulato tra le istanti ed i coniugi e Controparte_1 [...]
. Conseguentemente: -ordinare la cancellazione della trascrizione Controparte_2
1 della citazione introduttiva del presente giudizio e annotamento della sentenza impugnata relativamente alla trascrizione dell'atto di vendita;
- ordinare la cancellazione della trascrizione della sentenza n. 208/07 del Tribunale di Sciacca e della voltura catastale a nome di . Con vittoria di spese di tutti i gradi e fasi del giudizio”; Controparte_3 per gli appellanti : “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO Parte_3
Reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione. In riforma della sentenza del Tribunale di Sciacca n. 422/12 del 16- 11-2012, dep. il 29-11-2012: - rigettare la domanda attrice accolta nel primo grado di giudizio e, per l'effetto, dichiarare valido, efficace ed opponibile l'atto del 13-2- 2003, rep. n. 25284 Not. A. , Per_1 trascritto il 28-02-2003 ai nn. 4916/4388, di acquisto dell'immobile effettuato dai coniugi
– da potere delle sorelle e - CP_1 CP_2 Parte_1 Parte_2
Condannare al rimborso in favore dei coniugi - delle Controparte_3 CP_1 CP_2 spese del primo grado di giudizio, e successive connesse all'esecuzione della detta sentenza, oltre interessi dai pagamenti, nonché ai sensi del novellato art. 1284 C. C., al saldo. - Ordinare la cancellazione della trascrizione della citazione introduttiva del primo grado di giudizio, trascritta il 27-2-2008 ai nn. 5363/3679 presso l'Agenzia del Territorio di Agrigento, e della voltura catastale, nonché l'annotazione - ai nn. 1392/39 del 23-01-
2013 - della sentenza impugnata relativamente alla trascrizione dell'atto di vendita;
- ordinare la cancellazione, annullamento o rettifica di qualsiasi altra trascrizione, annotazione e/o voltura pregiudizievole così da ripristinare le corrette intestazioni nei registri territoriali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, in ogni fase, oltre C.P.A. ed IVA, e condanna di ai risarcimenti Controparte_3 per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 1, comma 2 e comma 3, c.p.c.. -
Riservato ogni ulteriore danno”; per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello ritenere e dichiarare Controparte_3 cessata la materia del contendere;
in via subordinata, accogliere la rinuncia agli atti del presente procedimento di . Con compensazione delle spese di tutti i Controparte_3 gradi e le fasi del giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 167 del 29 novembre 2012 il Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, accolse le domande proposte da , volte a Controparte_3 sentire dichiarare l'inopponibilità nei suoi confronti dell'atto di compravendita, avente ad oggetto la proprietà di un bene immobile situato in Cianciana – censito al catasto al foglio
6, particelle 1313 sub 502, 1314 sub 504, 1313 sub 502 e 1314 sub 502 - stipulato da
2 e con e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 il 13 febbraio 2003, a rogito del notaio , e, poi, trascritto il 28 febbraio
[...] Per_1
2003.
A tanto pervenne sul presupposto che , nella qualità di erede Controparte_3 testamentaria di avesse ereditato anche la proprietà di tale bene, in Persona_2 base a quanto accertato dalla sentenza del Tribunale di Sciacca n. 208/2007, che aveva stabilito la fondatezza della domanda di petizione di eredità da lei promossa.
Per l'effetto, dunque, condannò le e gli , in solido Parte_1 Parte_3 fra loro, al rilascio e al ripristino dell'immobile.
2. Avverso tale sentenza, proposero appello e Parte_1 Parte_2
, sulla scorta di tre motivi di impugnazione, così di seguito sintetizzabili:
[...]
I. errore del primo giudice per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 534
c.c.;
II. errore del primo giudice per violazione e/o falsa applicazione degli artt.
2697 c.c. e 282 c.p.c.;
III. errore del primo giudice per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112
c.p.c..
3. Con comparsa del 26 novembre 2013, si è costituita Controparte_3 resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
4. È stato riunito a questo il procedimento di appello portante rg. n. 1380/2013, promosso da e avverso la medesima Controparte_1 Controparte_2 sentenza di prime cure, sulla scorta di quattro motivi di appello, così di seguito sintetizzabili:
I. litispendenza del giudizio con le domande formulate nel giudizio di appello della sentenza n. 208/2007, resa dal Tribunale di Sciacca;
II. errore del primo giudice per aver aderito alla ricostruzione dei fatti rappresentata dall'attrice;
III. errore del primo giudice per aver presupposto la qualità di erede della in base ad una sentenza non ancora passata in giudicato;
CP_3
IV. errore del primo giudice nell'applicazione dell'art. 534 c.c. e, dunque, in merito alla valutazione della trascrizione dell'atto di citazione.
5. Ritenuto sussistente un vincolo di pregiudizialità tra il presente giudizio e quello pendente innanzi la Corte di Cassazione, avente ad oggetto la domanda di petizione di eredità avanzata dalla – accolta nella predetta sentenza 207/2008 del Tribunale CP_3
3 di Sciacca, poi confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 1555/2013 - il giudizio
è stato sospeso in data 27 giugno 2018.
6. Riassunto il procedimento all'esito della conclusione del giudizio di legittimità con sentenza n. 17868/2019, avuto riguardo della cassazione con rinvio della sentenza n.
1555/2013 della Corte di Appello, il giudizio è stato nuovamente sospeso in data 6 ottobre
2020, in attesa della definitiva decisione della causa pregiudicante.
7. Definito, dunque, tale contenzioso mediante sentenza n. 1847/2024 di questa
Corte di Appello, accertata e dichiarata la qualità di erede testamentaria di CP_3 limitatamente ai soli beni mobili, il presente procedimento è stato riassunto per la
[...] prosecuzione.
8. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 11 luglio
2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione di termini di 20 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
9. Così compendiato l'oggetto del contendere, è da escludere che il processo possa essere definito con decisione di mero rito, per come chiesto dal procuratore della che ha concluso chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del CP_3 contendere e, in via subordinata, di accogliere la rinuncia agli atti del presente procedimento di . Controparte_3
Quanto alla prima, va ricordato che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Ora, nella fattispecie in esame, è soltanto la a non avere manifestato CP_3 interesse alla prosecuzione del giudizio ed alla sua definizione nel merito, a differenza delle altre parti che hanno insistito per la riforma della sentenza appellata.
Analogamente, quanto alla seconda richiesta, è dirimente rilevare che la rinuncia
4 agli atti non è stata accettata dalle altre parti con conseguente preclusione della possibilità di pronuncia l'estinzione ex art. 306 comma 1 c.p.c..
10. Nel merito, adesso, è opportuno esaminare l'eccezione preliminare proposta dalle appellanti , in merito al lamentato difetto di legittimazione attiva di Parte_1
, invero, contestato anche dagli nel loro terzo Controparte_3 Parte_3 motivo di appello.
Le appellanti, infatti, rappresentano che:
➢ l'esito del giudizio di primo grado è stato evidentemente condizionato dalle statuizioni contenute nella sentenza 208/2007 resa dal Tribunale di
Sciacca, che ha adottato un'erronea interpretazione del testamento;
➢ la defunta non aveva indicato il nome del proprio Persona_2 erede universale nella scheda testamentaria, lasciata dunque incompleta senza possibilità di individuare, direttamente o per relationem, l'identità del suo successore;
➢ dalla scheda testamentaria emerge la volontà della testatrice di lasciare Pt_ l'immobile controverso alle nipoti e , risultando Parte_1 assente un preciso riferimento alla persona dell'appellata;
➢ anche laddove la testatrice avesse voluto indicare la come CP_3 propria erede, è evidente che la disposizione a favore di quest'ultima rimarrebbe limitata ai soli beni mobili, alla luce del dato letterale del testamento;
➢ per tali ragioni, la decisione della controversia dipende dalla definizione del giudizio incardinato presso la Corte di Appello di Palermo, per l'impugnazione della sentenza 208/2007 del Tribunale di Sciacca.
L'eccezione è fondata.
È da escludere, più che la legittimazione attiva dell'appellata, il difetto di titolarità attiva di , giacché la sentenza impugnata ha fondato la Controparte_3 propria decisione sul presupposto che la , nella qualità di erede CP_3 testamentaria della defunta fosse anche proprietaria del bene Parte_1 immobile controverso.
Tale presupposto, ritenuto certo ed acclarato dal Tribunale in virtù della sentenza 207/2008, risulta ad oggi inesistente e radicalmente erroneo, alla luce della riforma della decisione, con sentenza n. 1847-2024 di questa Corte, a seguito del
5 rinvio disposto dalla Suprema Corte, passata in giudicato.
Infatti, avuto riguardo all'intervenuta riforma, la quota ereditaria spettante a
, in base ad una corretta interpretazione della scheda testamentaria, Controparte_3 risulta circoscritta ai soli beni mobili della de cuius, con conseguente travolgimento del ragionamento logico-giuridico delineato nell'impugnata sentenza.
Ne consegue, dunque, che l'appellata, non potendo vantare alcun diritto sull'immobile controverso, non ha alcun titolo per domandare l'inopponibilità a sè medesima del relativo atto di trasferimento, così come convenuto tra Parte_1
Pt_ e e gli .
[...] Parte_3
Pertanto, tenendo anche conto della rinuncia ad ogni difesa da parte della
, con conseguente riconoscimento dell'esclusione dell'immobile dalla CP_3 quota di eredità ad essa assegnata, l'eccezione è da ritenersi fondata, con assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione - così come proposti da tutti gli appellanti in giudizio – ed accoglimento integrale del gravame interposto dalle e dagli Parte_1
. Parte_3
11. Per quanto concerne, infine, la statuizione delle spese, va precisato che la soccombenza – a cui l'art. 91 Cpc ricollega l'onere delle spese processuali – è determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, sicché, nel caso di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, la decisione relativa alle spese contenuta nella prima decisione è travolta, e dunque detto giudice, oltre a statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, può anche modificare quelle stabilite all'esito del giudizio di prima istanza (Cass. 3964/2003; si vedano inoltre le più recenti Cass.
1775/2017 e 14916/2020, per le quali il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Alla luce di questo principio, è evidente che la statuizione sulle spese del doppio grado debba seguire il principio di soccombenza.
P.Q.M.
6 La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede: in riforma della sentenza n. 167 del 16 novembre 2012, resa dal Tribunale di Sciacca, impugnata da e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
, rigetta le domande proposte da nei loro confronti;
Controparte_2 Controparte_3 condanna a pagare a e ed a Controparte_4 Parte_1 Parte_2
e le spese di lite liquidate, per ciascuno Controparte_1 Controparte_2 dei due gruppi, in complessivi euro 4217,00 per compensi di primo grado e in complessivi euro 4997,00 per compensi di appello, oltre contributo unificato pagato ed accessori come per legge;
ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta il 27-2-2008 ai nn. 5363/3679 presso l'Agenzia del Territorio di Agrigento.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo, il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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