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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1886/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare del 13 gennaio 2025 disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1886/2023 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo ZINZI e Antonio Rosario Parte_1
BONGARZONE come da procura in atti ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata dei predetti difensori Email_1
e Email_2
- ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- resistente contumace
Oggetto del giudizio: retribuzione professionale docenti
Conclusioni: come rassegnante nel ricorso introduttivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 4.9.2023 e ritualmente notificato, espone Parte_1 di essere docente di scuola secondaria attualmente in servizio presso l'I.C. “Piedimonte San
Germano” di Piedimonte San Germano;
di avere prestato supplenze brevi e saltuarie negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 nei giorni e con gli orari specificati in ricorso;
di non avere percepito per i servizi prestati la retribuzione professionale docenti.
2. Tanto premesso, il ricorrente deduce di essere stato discriminato nel trattamento retributivo rispetto ai colleghi di ruolo e a quelli non di ruolo con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche che hanno svolto le sue medesime mansioni, in quanto il convenuto non gli ha CP_1
corrisposto la retribuzione professionale docenti per i periodi di servizio indicati.
3. Il docente sostiene che il mancato pagamento di tale elemento accessorio della retribuzione è frutto di un'erronea interpretazione del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 e dell'art. 25 del CCNL 31.8.1999. Dalle disposizioni contrattuali richiamate si evince, infatti, che la retribuzione professionale docenti è un elemento fisso della retribuzione, ai sensi dell'art. 83 del
CCNL del 29.11.2007 computabile anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, che compete a tutti i docenti senza distinzione a seconda delle diverse tipologie di supplenze. Ne discende che la condotta del convenuto che esclude i docenti incaricati di supplenze brevi e saltuarie CP_1 dalla percezione di tale emolumento costituisce un'illegittima discriminazione anche in violazione dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato il ricorrente chiede all'intestato tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione della normativa nazionale e contrattuale eventualmente confliggente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente.
Per l'effetto condannare il al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro CP_1
3.178,57 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata incorso di causa
a titolo di retribuzione professionale docente con interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone”.
5. Il , ritualmente intimato, è rimasto contumace. Controparte_1
6. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come in dispositivo all'esito della trattazione cartolare del 13 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dal ricorrente è diretta all'accertamento del diritto a percepire dal
[...]
la retribuzione professionale docenti per le supplenze brevi e saltuarie prestate quale Controparte_1
docente di scuola secondaria nei periodi e con gli orari indicati in ricorso negli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e alla conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento della somma complessivamente quantificata in euro 3.178,57.
8. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
9. La quaestio iuris da scrutinare è se la retribuzione professionale docenti, prevista dalla contrattazione collettiva del comparto scuola, sia riservata solo ai docenti di ruolo e ai docenti a tempo determinato incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, o invece spetti anche ai docenti che prestino, come la ricorrente, supplenze brevi e saltuarie.
10. La retribuzione professionale docenti è un elemento accessorio della retribuzione del personale docente ed educativo previsto dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, secondo biennio economico 2000-
2001, personale del comparto Scuola, “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione di processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”. Per le modalità della corresponsione della retribuzione professionale docenti, le disposizioni citate rinviano all'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, che disciplina il compenso individuale accessorio del personale docente, educativo ed ATA.
11. Quest'ultima disposizione disciplina decorrenze e modalità di erogazione dell'emolumento in questione, distinguendo tra docenti con rapporto di impiego a tempo indeterminato, docenti con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico e docenti con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Il comma 4 stabilisce che al predetto personale tale compenso accessorio spetta “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e al comma 5 precisa che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilato al servizio”.
12. I successivi contratti collettivi di comparto, e segnatamente l'art. 81 del CCNL 24.7.2003 e l'art. 83 del CCNL 29.11.2007, non hanno inciso sulle disposizioni dinnanzi citate, ma si sono limitati a modificare l'entità della retribuzione professionale docenti e ad includerla nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, in tale modo rendendo evidente che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (Cass. civ. n. 17773/2017).
13. Così ricostruito l'emolumento in questione, non può esservi dubbio alcuno che lo stesso rientri tra le “condizioni di impiego” di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare anche agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo favorevole dei lavoratori a tempo determinato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (Cass. civ. n. 20015/2018).
14. Il menzionato principio eurounitario di non discriminazione che vincola, nell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, i giudici nazionali, orienta la lettura del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 e dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 nel senso che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo” senza alcuna esclusione o differenziazione, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico di supplenza previste dalla L. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 non può essere inteso come diretto a circoscrivere le categorie dei destinatari dell'emolumento, ossia, oltre ai docenti a tempo indeterminato, i soli supplenti annuali e quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, ma deve invece intendersi “limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende alla individuazione delle categorie del personale richiamate dal contratto integrativo” (Cass. civ. n. 20015/2018 cit.). 15. Chiarito, dunque, che la retribuzione professionale docenti spetta anche al personale docente ed educativo che abbia prestato supplenze brevi e saltuarie, rispetto al quale sussiste la medesima finalità di “valorizzazione professionale della funzione docente” a parità di mansioni espletate con il personale a tempo indeterminato e con quello a tempo determinato incaricato di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, ne consegue che tale emolumento deve riconoscersi anche al ricorrente, non essendo stata allegata e provata dall'amministrazione scolastica, rimasta contumace, una diversificazione nel caso specifico dell'attività svolta dal ricorrente rispetto a quella propria del personale a tempo indeterminato e di tutti gli assunti a tempo determinato a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
16. È provato infatti dal prospetto dell'elenco dei rapporti di lavoro estratto dal SIDI e dai cedolini paga (doc. 1) che il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del come Controparte_1
docente di scuola media (cfr. la sigla KT07 nei cedolini paga) in forza di contratti di lavoro a tempo determinato nei periodi e con gli orari di lavoro indicati in ricorso, relativi agli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
17. In merito alla quantificazione dell'emolumento, dall'esame delle disposizioni contrattuali collettive, e segnatamente dalla tabella 4 allegata al CCNL Scuola del 29.11.2007, dalla tabella E1.1. allegata al CCNL Scuola del 19.4.2016 e dalla tabella D1.1 del CCNL Scuola del 18.1.2024, risulta che per i docenti con anzianità da 0 a 14 anni l'importo mensile della retribuzione professionale docenti è pari ad euro mensili 164,00 corrispondenti ad un importo giornaliero di euro 5,46
(164,00/30), a far data dal 1.3.2018 ad un importo mensile di euro 174,50 corrispondenti ad un importo giornaliero di euro 5,81 (174,50/30) e, a far data dal 1.1.2022, ad un importo mensile di euro
184,50 corrispondenti ad un importo giornaliero di euro 6,15 (184,50/30).
18. Il conteggio dei giorni di servizio contenuto in ricorso con la correlativa indicazione dell'orario di lavoro è stato sviluppato correttamente. I compensi dovuti a titolo di retribuzione professionale docenti per tali servizi sono stati infatti determinati sulla base delle tabelle retributive sopra indicate,
e dunque considerando un importo giornaliero pari ad euro 5,81 e, dal 1.1.2022, pari ad euro 6.15, riparametrato alla percentuale di part time nei periodi in cui il docente ha lavorato per 9 o 16 ore settimanali, tenuto conto che l'orario di lavoro a tempo pieno per i docenti della scuola media è pari a 18 ore settimanali (art. 28, comma 5, CCNL Scuola del 29.11.2007). 19. In conclusione, il ricorrente è rimasto creditore a titolo di retribuzione professionale docenti nei confronti del , per i servizi prestati negli anni scolastici 2018/2019, Controparte_1
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, della somma di euro 3.178,57.
20. Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_1
della somma di euro 3.178,57, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
21. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, sono pertanto poste a carico del CP_1
convenuto e liquidate in favore dei difensori antistatari del ricorrente nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in relazione alle cause di lavoro con scaglione di valore compreso da euro
1.100,01 ad euro 5.200,00, dei parametri minimi, in considerazione nella natura seriale del contenzioso e della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti per le supplenze brevi e saltuarie prestate negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022;
− per l'effetto, condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 3.178,57, a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− condanna il convenuto a rimborsare ai difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari, CP_1
le spese di giudizio, che liquida in euro 1.030,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato nella misura di euro
49,00
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare del 13 gennaio 2025 disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1886/2023 promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo ZINZI e Antonio Rosario Parte_1
BONGARZONE come da procura in atti ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata dei predetti difensori Email_1
e Email_2
- ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- resistente contumace
Oggetto del giudizio: retribuzione professionale docenti
Conclusioni: come rassegnante nel ricorso introduttivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 4.9.2023 e ritualmente notificato, espone Parte_1 di essere docente di scuola secondaria attualmente in servizio presso l'I.C. “Piedimonte San
Germano” di Piedimonte San Germano;
di avere prestato supplenze brevi e saltuarie negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 nei giorni e con gli orari specificati in ricorso;
di non avere percepito per i servizi prestati la retribuzione professionale docenti.
2. Tanto premesso, il ricorrente deduce di essere stato discriminato nel trattamento retributivo rispetto ai colleghi di ruolo e a quelli non di ruolo con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche che hanno svolto le sue medesime mansioni, in quanto il convenuto non gli ha CP_1
corrisposto la retribuzione professionale docenti per i periodi di servizio indicati.
3. Il docente sostiene che il mancato pagamento di tale elemento accessorio della retribuzione è frutto di un'erronea interpretazione del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 e dell'art. 25 del CCNL 31.8.1999. Dalle disposizioni contrattuali richiamate si evince, infatti, che la retribuzione professionale docenti è un elemento fisso della retribuzione, ai sensi dell'art. 83 del
CCNL del 29.11.2007 computabile anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, che compete a tutti i docenti senza distinzione a seconda delle diverse tipologie di supplenze. Ne discende che la condotta del convenuto che esclude i docenti incaricati di supplenze brevi e saltuarie CP_1 dalla percezione di tale emolumento costituisce un'illegittima discriminazione anche in violazione dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato il ricorrente chiede all'intestato tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione della normativa nazionale e contrattuale eventualmente confliggente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente.
Per l'effetto condannare il al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro CP_1
3.178,57 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata incorso di causa
a titolo di retribuzione professionale docente con interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone”.
5. Il , ritualmente intimato, è rimasto contumace. Controparte_1
6. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come in dispositivo all'esito della trattazione cartolare del 13 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dal ricorrente è diretta all'accertamento del diritto a percepire dal
[...]
la retribuzione professionale docenti per le supplenze brevi e saltuarie prestate quale Controparte_1
docente di scuola secondaria nei periodi e con gli orari indicati in ricorso negli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e alla conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento della somma complessivamente quantificata in euro 3.178,57.
8. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
9. La quaestio iuris da scrutinare è se la retribuzione professionale docenti, prevista dalla contrattazione collettiva del comparto scuola, sia riservata solo ai docenti di ruolo e ai docenti a tempo determinato incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, o invece spetti anche ai docenti che prestino, come la ricorrente, supplenze brevi e saltuarie.
10. La retribuzione professionale docenti è un elemento accessorio della retribuzione del personale docente ed educativo previsto dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, secondo biennio economico 2000-
2001, personale del comparto Scuola, “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione di processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”. Per le modalità della corresponsione della retribuzione professionale docenti, le disposizioni citate rinviano all'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, che disciplina il compenso individuale accessorio del personale docente, educativo ed ATA.
11. Quest'ultima disposizione disciplina decorrenze e modalità di erogazione dell'emolumento in questione, distinguendo tra docenti con rapporto di impiego a tempo indeterminato, docenti con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico e docenti con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Il comma 4 stabilisce che al predetto personale tale compenso accessorio spetta “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e al comma 5 precisa che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilato al servizio”.
12. I successivi contratti collettivi di comparto, e segnatamente l'art. 81 del CCNL 24.7.2003 e l'art. 83 del CCNL 29.11.2007, non hanno inciso sulle disposizioni dinnanzi citate, ma si sono limitati a modificare l'entità della retribuzione professionale docenti e ad includerla nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, in tale modo rendendo evidente che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (Cass. civ. n. 17773/2017).
13. Così ricostruito l'emolumento in questione, non può esservi dubbio alcuno che lo stesso rientri tra le “condizioni di impiego” di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare anche agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo favorevole dei lavoratori a tempo determinato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (Cass. civ. n. 20015/2018).
14. Il menzionato principio eurounitario di non discriminazione che vincola, nell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, i giudici nazionali, orienta la lettura del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 e dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 nel senso che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo” senza alcuna esclusione o differenziazione, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico di supplenza previste dalla L. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 non può essere inteso come diretto a circoscrivere le categorie dei destinatari dell'emolumento, ossia, oltre ai docenti a tempo indeterminato, i soli supplenti annuali e quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, ma deve invece intendersi “limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende alla individuazione delle categorie del personale richiamate dal contratto integrativo” (Cass. civ. n. 20015/2018 cit.). 15. Chiarito, dunque, che la retribuzione professionale docenti spetta anche al personale docente ed educativo che abbia prestato supplenze brevi e saltuarie, rispetto al quale sussiste la medesima finalità di “valorizzazione professionale della funzione docente” a parità di mansioni espletate con il personale a tempo indeterminato e con quello a tempo determinato incaricato di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, ne consegue che tale emolumento deve riconoscersi anche al ricorrente, non essendo stata allegata e provata dall'amministrazione scolastica, rimasta contumace, una diversificazione nel caso specifico dell'attività svolta dal ricorrente rispetto a quella propria del personale a tempo indeterminato e di tutti gli assunti a tempo determinato a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
16. È provato infatti dal prospetto dell'elenco dei rapporti di lavoro estratto dal SIDI e dai cedolini paga (doc. 1) che il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del come Controparte_1
docente di scuola media (cfr. la sigla KT07 nei cedolini paga) in forza di contratti di lavoro a tempo determinato nei periodi e con gli orari di lavoro indicati in ricorso, relativi agli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
17. In merito alla quantificazione dell'emolumento, dall'esame delle disposizioni contrattuali collettive, e segnatamente dalla tabella 4 allegata al CCNL Scuola del 29.11.2007, dalla tabella E1.1. allegata al CCNL Scuola del 19.4.2016 e dalla tabella D1.1 del CCNL Scuola del 18.1.2024, risulta che per i docenti con anzianità da 0 a 14 anni l'importo mensile della retribuzione professionale docenti è pari ad euro mensili 164,00 corrispondenti ad un importo giornaliero di euro 5,46
(164,00/30), a far data dal 1.3.2018 ad un importo mensile di euro 174,50 corrispondenti ad un importo giornaliero di euro 5,81 (174,50/30) e, a far data dal 1.1.2022, ad un importo mensile di euro
184,50 corrispondenti ad un importo giornaliero di euro 6,15 (184,50/30).
18. Il conteggio dei giorni di servizio contenuto in ricorso con la correlativa indicazione dell'orario di lavoro è stato sviluppato correttamente. I compensi dovuti a titolo di retribuzione professionale docenti per tali servizi sono stati infatti determinati sulla base delle tabelle retributive sopra indicate,
e dunque considerando un importo giornaliero pari ad euro 5,81 e, dal 1.1.2022, pari ad euro 6.15, riparametrato alla percentuale di part time nei periodi in cui il docente ha lavorato per 9 o 16 ore settimanali, tenuto conto che l'orario di lavoro a tempo pieno per i docenti della scuola media è pari a 18 ore settimanali (art. 28, comma 5, CCNL Scuola del 29.11.2007). 19. In conclusione, il ricorrente è rimasto creditore a titolo di retribuzione professionale docenti nei confronti del , per i servizi prestati negli anni scolastici 2018/2019, Controparte_1
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, della somma di euro 3.178,57.
20. Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_1
della somma di euro 3.178,57, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
21. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, sono pertanto poste a carico del CP_1
convenuto e liquidate in favore dei difensori antistatari del ricorrente nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in relazione alle cause di lavoro con scaglione di valore compreso da euro
1.100,01 ad euro 5.200,00, dei parametri minimi, in considerazione nella natura seriale del contenzioso e della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti per le supplenze brevi e saltuarie prestate negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022;
− per l'effetto, condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 3.178,57, a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− condanna il convenuto a rimborsare ai difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari, CP_1
le spese di giudizio, che liquida in euro 1.030,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato nella misura di euro
49,00
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci