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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 10777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10777 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36636/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36636/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 15 luglio 2025 ad ore 12.45 innanzi al dott. AN AN, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1
BA VI
Per l'avv. CO AC e l'avv. CO GIADA Controparte_1
( ) VIA AMENDOLA 12 STRADELLA;
oggi sostituito dall'avv. C.F._1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
AN AN
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN AN ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36636/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. BA VI, elettivamente domiciliato in VIA CARLO P.IVA_1
POMA N. 4 00195 ROMA presso il difensore avv. BA VI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CO AC e dell'avv. CO GIADA ( ) VIA AMENDOLA 12 C.F._1
STRADELLA; elettivamente domiciliato in VIA AMENDOLA 12 STRADELLA presso il difensore avv. CO AC
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare si omette la descrizione degli elementi di fatto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC (come novellato da L. 2009 n. 69).
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le note difensive e le conclusioni delle parti, richiamati integralmente tutti i provvedimenti istruttori emessi nel corso del giudizio;
si osserva che la domanda merita integrale accoglimento dovendosi accogliere le conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente.
pagina 2 di 4 Nel corso del giudizio, a seguito della proposta formulata da questo giudice, l'immobile, che sia in via stragiudiziale che, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, quindi anche nel corso del giudizio, il resistente si era dichiarato disponibile a restituire, è ancora detenuto 'sine titulo' da terzi, essendo decorso
– incontrovertibilmente, il termine di durata del contratto medesimo;
a) l'immobile dunque risulta non solo non restituito, ma anche concesso in locazione da parte del resistente a terzi, e ciò in violazione delle norme del contratto stipulato con la ricorrente, legittima proprietaria dell'immobile, avendo il resistente odierno disposto di un diritto di cui non è titolare;
b) è altresì emerso il rifiuto del resistente alla riconsegna, opponendo in particolare a sua volta l'opposizione del terzo locatario alla riconsegna dell'immobile;
c) tali asserti difensivi non possono essere condivisi e vanno integralmente respinti, non potendosi opporre alla ricorrente il rapporto intercorrente tra il resistente e l'occupante, gicchè la disposizione del diritto di concedere il godimento dell'immobile non è legittima, con la conseguente condanna alla immediata restituzione dell'immobile al legittimo proprietario;
d) posto ciò, si osserva conclusivamente la condotta del resistente circa la mancata accettazione della proposta conciliative di questo giudice, mancata accettazione che, unita alla valutazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto resi evidenti a seguito dell'istruttoria documentale, giustifica l'integrale accoglimento delle somme che l'Istituto bancario ricorrente ha richiesto con il giudizio, oltre la condanna, nel dispositivo, al pagamento di somme ex art. 96 CPC, essendo ovvia la constatazione per cui la riduzione del quantum in via transattiva era il frutto di un tentativo di definire in via transattiva l'odierno giudizio;
e) tutti gli elementi offerti dalla parte resistente non sono idonee a contrastare la domanda del ricorrente;
f) le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate, e della condotta processuale del soccombente ai sensi dell'art. 96 CPC.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la scadenza del contratto di locazione finanziaria di cui al ricorso e la decadenza dall'esercizio del diritto di opzione del contratto, per espressa rinuncia da parte del Sig. Controparte_1
2) condannare quest'ultimo al rilascio in favore di dell'immobile sito Parte_1 in COMUNE DI BADIA PAVESE, Via Magrese n. 2 nel fabbricato denominato “Four Office”, pagina 3 di 4 unità immobiliare posta al Piano terra, con annesso locale soppalcato posto al primo piano, censito al Catasto Fabbricati di detto comune, al foglio 3 mappale 443 sub 3, categoria A/3, meglio descritto in narrativa, libero da cose e persone anche interposte;
3) condannare, il resistente, il sig. al pagamento dell'indennità di Controparte_1 occupazione ex art. 1591 c.c., dalla data di scadenza del contratto (29.02.2024) sino all'effettivo rilascio, pari ad € 834,00 mensili, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
4) Condanna altresì la parte resistente, a rimborsare alla parte ricorrente, la Controparte_1 società le spese di lite, che si liquidano in € 600,00 per spese incluso contributo unificato, oltre €
8.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
5) Tenuto conto della condotta processuale del resistente, si reputa equo disporre a suo carico ed in favore della ricorrente, la la condanna alla corresponsione di una Parte_1 somma ai sensi dell'art. 96 CPC equitativamente determinata nell'importo di € 2.000,00.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 19.00 ed allegazione al verbale di udienza in assenza delle parti e dei difensori.
Roma, 15 luglio 2025
Il Giudice
AN AN
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36636/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 15 luglio 2025 ad ore 12.45 innanzi al dott. AN AN, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1
BA VI
Per l'avv. CO AC e l'avv. CO GIADA Controparte_1
( ) VIA AMENDOLA 12 STRADELLA;
oggi sostituito dall'avv. C.F._1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
AN AN
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN AN ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36636/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. BA VI, elettivamente domiciliato in VIA CARLO P.IVA_1
POMA N. 4 00195 ROMA presso il difensore avv. BA VI
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CO AC e dell'avv. CO GIADA ( ) VIA AMENDOLA 12 C.F._1
STRADELLA; elettivamente domiciliato in VIA AMENDOLA 12 STRADELLA presso il difensore avv. CO AC
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare si omette la descrizione degli elementi di fatto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC (come novellato da L. 2009 n. 69).
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le note difensive e le conclusioni delle parti, richiamati integralmente tutti i provvedimenti istruttori emessi nel corso del giudizio;
si osserva che la domanda merita integrale accoglimento dovendosi accogliere le conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente.
pagina 2 di 4 Nel corso del giudizio, a seguito della proposta formulata da questo giudice, l'immobile, che sia in via stragiudiziale che, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, quindi anche nel corso del giudizio, il resistente si era dichiarato disponibile a restituire, è ancora detenuto 'sine titulo' da terzi, essendo decorso
– incontrovertibilmente, il termine di durata del contratto medesimo;
a) l'immobile dunque risulta non solo non restituito, ma anche concesso in locazione da parte del resistente a terzi, e ciò in violazione delle norme del contratto stipulato con la ricorrente, legittima proprietaria dell'immobile, avendo il resistente odierno disposto di un diritto di cui non è titolare;
b) è altresì emerso il rifiuto del resistente alla riconsegna, opponendo in particolare a sua volta l'opposizione del terzo locatario alla riconsegna dell'immobile;
c) tali asserti difensivi non possono essere condivisi e vanno integralmente respinti, non potendosi opporre alla ricorrente il rapporto intercorrente tra il resistente e l'occupante, gicchè la disposizione del diritto di concedere il godimento dell'immobile non è legittima, con la conseguente condanna alla immediata restituzione dell'immobile al legittimo proprietario;
d) posto ciò, si osserva conclusivamente la condotta del resistente circa la mancata accettazione della proposta conciliative di questo giudice, mancata accettazione che, unita alla valutazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto resi evidenti a seguito dell'istruttoria documentale, giustifica l'integrale accoglimento delle somme che l'Istituto bancario ricorrente ha richiesto con il giudizio, oltre la condanna, nel dispositivo, al pagamento di somme ex art. 96 CPC, essendo ovvia la constatazione per cui la riduzione del quantum in via transattiva era il frutto di un tentativo di definire in via transattiva l'odierno giudizio;
e) tutti gli elementi offerti dalla parte resistente non sono idonee a contrastare la domanda del ricorrente;
f) le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate, e della condotta processuale del soccombente ai sensi dell'art. 96 CPC.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la scadenza del contratto di locazione finanziaria di cui al ricorso e la decadenza dall'esercizio del diritto di opzione del contratto, per espressa rinuncia da parte del Sig. Controparte_1
2) condannare quest'ultimo al rilascio in favore di dell'immobile sito Parte_1 in COMUNE DI BADIA PAVESE, Via Magrese n. 2 nel fabbricato denominato “Four Office”, pagina 3 di 4 unità immobiliare posta al Piano terra, con annesso locale soppalcato posto al primo piano, censito al Catasto Fabbricati di detto comune, al foglio 3 mappale 443 sub 3, categoria A/3, meglio descritto in narrativa, libero da cose e persone anche interposte;
3) condannare, il resistente, il sig. al pagamento dell'indennità di Controparte_1 occupazione ex art. 1591 c.c., dalla data di scadenza del contratto (29.02.2024) sino all'effettivo rilascio, pari ad € 834,00 mensili, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
4) Condanna altresì la parte resistente, a rimborsare alla parte ricorrente, la Controparte_1 società le spese di lite, che si liquidano in € 600,00 per spese incluso contributo unificato, oltre €
8.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
5) Tenuto conto della condotta processuale del resistente, si reputa equo disporre a suo carico ed in favore della ricorrente, la la condanna alla corresponsione di una Parte_1 somma ai sensi dell'art. 96 CPC equitativamente determinata nell'importo di € 2.000,00.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 19.00 ed allegazione al verbale di udienza in assenza delle parti e dei difensori.
Roma, 15 luglio 2025
Il Giudice
AN AN
pagina 4 di 4