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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/10/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza n.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE
R.G. 719/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente rel.
2) dott. Roberto Rivello Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 719/2022 R.G. promossa da:
P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
con sede a Cavallermaggiore (CN) in via Siccardi 34 ed elettivamente domiciliata a
[...]
Savigliano in corso Caduti per la Libertà 30 presso l'avv. Fabrizio Testa che la rappresenta e difende per delega ex art. 83 c.p.c. del 19 luglio 2018 depositata unitamente alla citazione di primo grado
- APPELLANTE -
CONTRO
P. IVA ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, con sede a Cavallermaggiore (CN) in Via San Pietro 26/A, rappresentata e difesa in
[...]
primo grado dall'avv. Alessandra Morosini del Foro di Lodi (C.F.: ), CodiceFiscale_1
entrambi elettivamente domiciliati in Sant'Angelo Lodigiano vicolo mercato della frutta n. 4
- APPELLATA –
C.F. – P. IVA ), Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 Controparte_4
, con sede a Milano in via della Chiusa n. 2, in persona del legale rappresentante,
[...]
1 rappresentata e difesa in primo grado dagli avv.ti Giovanni Bottazzoli e Mariachiara Brunetti del
Foro di Milano, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, viale Monza n. 156
- TERZA CHIAMATA APPELLATA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 19 maggio 2022 la società a Parte_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 236/2022, emessa in data 2 marzo 2022 dal Tribunale
di Cuneo, in composizione monocratica, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 837/2018, R.G. n. 2147/2018, già dichiarato esecutivo, in ogni sua parte: capitale ivi indicato, interessi ivi indicati e spese monitorio quale ivi indicato;
3) condanna parte opponente a pagare in favore di parte opposta le spese processuali, che così
si liquidano: in euro 5.635 per onorari e compensi;
oltre il 15 % della somma che precede per spese generali;
4) condanna parte opponente a pagare in favore della terza chiamata le spese processuali, che così si liquidano: in euro 5.635 per onorari e compensi;
oltre il 15 % della somma che precede per spese generali;
5) spese della CTU integralmente a carico della parte opponente soccombente.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347
c.p.c.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
In riforma della sentenza di primo grado:
in via istruttoria:
2 Disporsi la rinnovazione della consulenza tecnico-informatica d'ufficio sul portale per cui è causa,
per accertare sussistenza e gravità dei vizi lamentati, cause e responsabilità, incidenza sulla funzionalità ed idoneità del portale e ogni altro elemento ritenuto utile dal Giudice, previa dichiarazione di nullità della relazione del CTU di primo grado o comunque sua sostituzione ai sensi degli artt. 196, 356 e 359 c.p.c. previa ammissione delle prove per interrogatorio e testi sui capitoli dedotti nella memoria 3 ottobre
2019 infra trascritti e della prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi con i testi ivi ed infra indicati nel merito, in via principale:
annullare, revocare e dichiarare comunque inefficace nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo del tribunale di Cuneo n. 837/2018 del 10-11/06/2018 RG n. 2147/2018 notificato il 21/06/2018
all'odierno appellante in via riconvenzionale:
dichiarare risolti e comunque risolvere tutti i contratti stipulati dalle parti in relazione al portale per cui è causa condannare a restituire a € 46252,62 o comunque tutte le somme Controparte_1 Parte_1
versate anche in ottemperanza all'ordinanza di provvisoria esecutorietà del decreto condannare a risarcire i danni a per € 83.704,06 o per la somma Controparte_1 Parte_1
anche maggiore accertanda, se del caso da liquidarsi in via equitativa in via riconvenzionale ed in subordine:
condannare a pagare a € 129.956,68 o la somma anche maggiore Controparte_1 Parte_1
accertanda, se del caso da liquidarsi in vietativa in ogni caso:
compensando con tali somme ogni eventuale credito riconosciuto a e assolvendo la CP_1
conchiudente da ogni domanda confermando per il resto l'impugnata sentenza con il favore delle spese dei due gradi di giudizio
3 Per parte Appellata
Nel merito,
In via principale,
- rigettare l'appello proposto confermando in ogni sua parte l'appellata sentenza del Tribunale di Cuneo n.236-2022;
- con condanna al pagamento delle spese anche di questo grado di giudizio;
- confermare il decreto ingiuntivo opposto con il rigetto di tutte le domande avversarie stante la palese loro infondatezza per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
- condannare in ogni caso l'opponente al pagamento in favore di della somma di CP_1
euro 9.101,20=, oltre interessi di cui al D.lvo 231/2002 e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condannare in via riconvenzionale l risarcimento del danno da lite Parte_1
temeraria ex art. 96 c.p.c., secondo una somma da liquidarsi in via equitativa, che allo stato si indica in euro 10.000,00=, per tutte le ragioni esposte in atti;
In via subordinata (occorrendo a titolo di appello incidentale), nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande svolte da e dell'appello proposto, Parte_1
dichiarare tenuta ora manlevare e tenere indenne la Controparte_5 Controparte_3
e pagare in sua vece qualunque somma risultasse dovuta a favore di CP_1 Parte_1
Per il Terzo chiamato appellato:
in preliminare:
rigettare l'avverso gravame in quanto irricevibile, inammissibile e/o infondato per le ragioni suesposte e per l'effetto confermare la sentenza n. 236-20222 pubblicata il 8.3.22 dal Tribunale di
Cuneo oggetto dell'avverso gravame;
in via subordinata e nel merito:
rigettare la domanda dell'appellante in quanto infondata in fatto e in diritto;
nel solo e denegato caso di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, accertare e dichiarare
4 l'applicabilità della polizza invocata e indi ridurre a giustizia quanto eventualmente dovuto, anche altresì in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c.;
In ogni caso:
con vittoria di spese, diritti ed onorari
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. IL PROCESSO DI PRIMO GRADO
La società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 837/2018 Parte_1
emesso il 10-11 giugno 2018 su richiesta della società con il quale il Tribunale di Controparte_1
Cuneo le aveva ingiunto il pagamento di € 9.101,20 oltre interessi e spese di lite, allegando quanto segue:
- al fine di consentire alle aziende proprie clienti di offrire servizi di welfare aziendale tramite portale web la società commissionava la realizzazione del medesimo alla Parte_1 CP_1
le parti stipulavano un contratto sulla base dell'offerta economica (OEC) e del relativo allegato
[...]
tecnico (ATE) del 31 marzo 2016. In dettaglio, l'offerta prevedeva un costo che includeva le attività
progettuali e la manutenzione ordinaria del primo anno, nonché il costo giornaliero per eventuali attività non previste (da erogare e fatturare previa accettazione di preventivo da parte del cliente) e di manutenzione straordinaria;
- che sin dai primi mesi a seguito della consegna del portale, si manifestavano problemi e disfunzioni nell'utilizzo del medesimo, sia dal lato amministratore (c.d. back-end), così come riscontrato dagli operatori di sia lato utenti (c.d. front-end), in virtù di quanto rilevato dalle Parte_1
aziende e dai loro dipendenti;
- che da marzo 2017, con la crescita della clientela, amentava un aumento della Parte_1
gravità e della frequenza dei disservizi del portale, tanto che quasi quotidianamente venivano
5 trasmesse a segnalazioni di problemi, richieste di interventi e di rassicurazioni sulla Controparte_1
tenuta del sistema;
- che nonostante i contratti di assistenza in corso, fatturava a parte molti interventi Controparte_1
urgenti ritenendoli esclusi;
- le parti ad ottobre 2017 concordavano la gestione autonoma delle credenziali del portale da parte di nziché l'interruzione anticipata del servizio di assistenza, la Parte_1 Controparte_1
formazione di al nuovo dipendente , Controparte_1 Parte_1 Testimone_1
programmatore che avrebbe gestito internamente le problematiche tecniche, nonché la consegna di tutti i codici sorgente;
- in data 31 ottobre 2017 comunicava a di aver effettuato Controparte_1 Parte_1
il passaggio di consegne, di terminare l'attività di assistenza ordinaria salvi eventuali ticket successivi in caso di necessità e di non rispondere per successive modifiche apportate da l Parte_1
codice fornito;
- a dicembre 2017 commissionava un'analisi sui contenuti e le funzionalità del Parte_1
portale alla società la quale evidenziava la necessità di una costosa Parte_3
reingegnerizzazione del portale, cui seguiva la realizzazione di un nuovo portale che nel mese di aprile 2018 iniziava ad operare;
- nello stesso mese di aprile 2018 ommissionava ad una perizia tecnica Parte_1 CP_6
e funzionale sul portale elaborato la quale evidenziava numerose inefficienze, gravi Controparte_1
problemi di sicurezza e di protezione dei dati personali;
e domandando, su queste basi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, di dichiarare risolti o comunque risolvere tutti i contratti stipulati dalle parti in relazione al portale e condannare al risarcimento dei danni. Controparte_1
La società costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza di tali domande, Controparte_1
allegando e sostenendo:
- di aver fornito un ambiente test in cui ha potuto verificare le varie fasi di Parte_1
implementazione del software del portale e del sito internet;
6 - che il portale e sito sono stati posti in produzione solo dopo la verifica e l'accettazione senza riserve da parte della società committente la quale, dopo riscontro positivo sulle release ha proceduto al pagamento dell'opera, secondo i termini contrattuali;
e domandando, su queste basi, in via preliminare processuale, di essere autorizzata a chiamare in causa e di essere manlevata da quest'ultima in caso di condanna, nonché, di CP_3
confermare il decreto ingiuntivo opposto con il rigetto di tutte le domande avversarie e di condannare in via riconvenzionale l risarcimento del danno da lite temeraria. Parte_1
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la quale, in via preliminare chiedeva CP_3
di accertare e dichiarare la sussistenza e la misura di operatività della copertura assicurativa;
in via subordinata e nel merito di rigettare qualsivoglia domanda nei confronti dell'Assicurata in quanto infondata.
Il Tribunale, con ordinanza del 24 giugno 2019, dichiarava la provvisoria esecutività del D.I. n.
837/2018 ed assegnava i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.; riservandosi di provvedere all'esito sull'ammissione dei mezzi di prova. A scioglimento della predetta, con ordinanza del 4 novembre
2019, il Giudice riteneva inammissibili le istanze di prova orale delle parti e disponeva la CTU
richiesta da Parte_1
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo e confermato il medesimo in ogni sua parte, ritenendo, preliminarmente, che l'esame del merito della controversia non potesse prescindere dalle risultanze emerse in sede di CTU, ritenute logiche, ragionevoli e coerenti. Ha altresì ritenuto che la prova fornita da non Parte_1
fosse tale e sicuramente non autoconsistente e che la medesima ha prospettato unicamente allegazioni generiche, prive di riscontro, non provando nemmeno su base presuntiva i fatti modificativi,
impeditivi ed estintivi del credito azionato in sede monitoria dalla parte opposta. Rilevava, inoltre,
che non erano state indicate analiticamente le caratteristiche e gli elementi richiesti dalla committente per la realizzazione del portale rispetto ai quali parametrare l'eventuale inadempimento di
[...]
Pt_4
7 Quanto al collaudo e all'accettazione dell'opera da parte di muovendo dal Parte_1
disposto di cui all'art. 2226 c.c., il Tribunale evidenziava che il portale e il sito internet sono stati oggetto di una prima accettazione approvativa del software cui è seguito il passaggio in produzione e, non avendo la committente mai proceduto ad una denuncia di difformità e vizi (anzi, a seguito della consegna avveniva il pagamento dell'opera), escludeva qualsivoglia responsabilità in capo a
Controparte_1
Parimenti del tutto sfornita di supporto probatorio veniva ritenuta la richiesta di risarcimento dei danni oggetto di domanda riconvenzionale dal momento che venivano allegati generici “malfunzionamenti del software” offrendo al riguardo in comunicazione un documento avente ad oggetto un carteggio mail (doc. 13) definito assolutamente inconferente e privo di qualsivoglia efficacia probatoria. Oltre
a ciò, veniva ritenuto che l'opponente non provava alcun nesso di causalità fra i danni di cui chiedeva il ristoro e il presunto inadempimento di Controparte_1
Infine, in virtù del principio di soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c., il Giudice di prime cure ha condannato a rifondere in favore di e le Parte_1 Controparte_1 CP_3
spese di lite che ha liquidato in € 6.635 ciascuno, e compensi, oltre esborsi ed oltre il rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
L'appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere integralmente riformata ed ha avanzato tre motivi di doglianza così rubricati:
1. “errore e difetto di motivazione in punto di valutazione delle risultanze probatorie e di CTU e sua mancata rinnovazione pur a fronte di gravi errori e carenze di indagini”;
2. “violazione o errata applicazione delle norme sulla ripartizione dell'onere probatorio e degli artt. 2226 e 2727 c.c., in punto di accettazione dell'opera, riconoscibilità dei vizi e loro sussistenza”;
3. “violazione o errata applicazione dell'art. 1223 c.c. ed errata valutazione delle prove in punto risarcimento dei danni e nesso causale. Illogicità manifesta per dichiarazione di domanda non provata a fronte del rigetto di prove ammissibili e rilevanti”.
si sono costituite in giudizio resistendo al gravame e chiedendo Controparte_1 CP_3
l'integrale conferma della sentenza impugnata.
8
2. MOTIVI DI APPELLO E LE DIFESE DI PARTE CONVENUTA
Con il primo motivo di gravame, l'Appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto esaustive le risultanze cui è pervenuto il CTU pur avendo, quest'ultimo, dichiarato di non poter “oggettivamente rispondere in maniera completa al quesito del giudice” poiché gli è stato possibile esaminare “solo parzialmente quanto concordato in origine dalle parti” dal momento che sarebbe risultata impossibile una compilazione dell'ambiente senza intervenire sui file di configurazione presenti nel codice sorgente, limitandosi, perciò, a dichiarare una presumibile e non completamente dimostrabile presenza di vizi del portale.
In particolare, amenta che il Tribunale sarebbe incorso in errore sia nel ritenere Parte_1
ragionevoli e coerenti le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto fondate su un'analisi parziale del portale argomentando - confortato da quanto asserito dal CTP - che sarebbe stato possibile esaminare il medesimo (non quello online ovviamente) utilizzando i codici sorgente, compilandoli in ambiente virtuale o esaminandoli direttamente;
sia con riferimento al mancato assolvimento dell'onere probatorio poiché non avrebbe potuto spingersi fino ad integrare i codici sorgente con software e/o librerie di terzi con potenziale violazione di licenze o condizioni d'uso.
Con il secondo motivo di gravame l'Appellante censura la sentenza nella parte in cui richiama l'art. 2226 c.c. e deduce l'accettazione ivi menzionata dalla circostanza che il portale sia stato oggetto di verifica in ambiente test, di collaudo e di approvazione da parte di Parte_1
Al riguardo, critica il rilievo del Giudice di prime cure, asserendo preliminarmente che nel contratto,
oltre al verbale di collaudo, si prevedeva l'ipotesi di “eventuali contestazioni e/o segnalazioni di non conformità successive al verbale di collaudo” e che “la stipula di un contratto di assistenza e manutenzione proroga la durata della garanzia per vizi occulti per il periodo di validità del contratto stessi”; che contestazioni successive al collaudo vi sono state (producendo in tal senso un lungo carteggio mail, c.d. doc. 13) e che l'art. 2226 c.c. esclude che l'accettazione libera il prestatore se le difformità o vizi non erano noti al committente o facilmente riconoscibili. In particolare, l'Appellante,
soggetto privo di competenze tecniche nel campo informatico, sostiene che in fase di test, senza dati
9 reali, non lo erano sicuramente e infatti i problemi sono emersi e sono stati denunciati solo successivamente.
Con il terzo motivo di gravame, l'Appellante ritiene di aver provato documentalmente i danni lamentati e che aveva comunque offerto di provare anche con capitoli di prova orale che il Giudice
ha rigettato perché documentali, valutativi o generici (ma poi ha ritenuto la domanda non provata) sostenendo che quand'anche lo fossero non sono per ciò solo inammissibili.
La società Appellata, dal canto suo, si oppone all'accoglimento dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto esponendo, quanto all'esame del portale, che il medesimo non era in alcun modo fattibile per cause imputabili a poiché questi non aveva eseguito una copia esatta del Parte_1
portale in esercizio da produrre in giudizio.
Quanto al secondo motivo di gravame, l'Appellata nega la propria responsabilità dal momento che il portale ed il sito internet sono stati oggetto di una prima accettazione cui è seguito il passaggio in produzione e, dopo il riscontro positivo sulle release, ha ricevuto il pagamento per l'opera prestata,
così come attestato dalle fatture n. 235-236. sul punto, asserisce, inoltre, che tali Controparte_1
circostanze non sono nemmeno state contestate dalla controparte e in ogni caso documentalmente provate.
Oltre a ciò, viene altresì evidenziato come la società committente non abbia mai formulato riserve in occasione dell'accettazione dell'opera né ha mai contestato il prodotto fornito nei termini di legge e,
comunque, difetterebbe del tutto la prova sul punto. Per tali motivi, parte Appellante sarebbe decaduta dall'azione per difformità e vizi dell'opera di cui all'art. 2226 c. 2 c.c. In tale contesto i ticket di assistenza non assumerebbero, infatti, particolare rilievo poiché si riferiscono a questioni emerse e risolte durante il rapporto di assistenza.
Quanto al terzo motivo di gravame parte Appellata sottolinea la circostanza che controparte non ha provato alcun nesso di causalità ex art. 1223 c.c. fra i danni di cui chiede il ristoro e il presunto inadempimento della medesima e non ha provato alcuna perdita di guadagno, neppure sotto forma di perdita di chance, dovuta al portale e al sito internet forniti da Controparte_1
3. LA DECISIONE
10 Questa Corte ritiene l'impugnazione presentata non meritevole di accoglimento.
Appare opportuno premettere che, per ragioni espositive e di coerenza logica, si reputa necessario esaminare congiuntamente e preliminarmente il secondo e il terzo motivo di gravame.
Si ritiene che, muovendo dall'accoglimento dell'assunto secondo il quale i presunti vizi del portale non sarebbero stati immediatamente riconoscibili in fase di test, in virtù del disposto di cui all'art. 2226 c. 2 c.c., il committente avrebbe dovuto, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi entro otto giorni dalla scoperta (non è infatti motivo di impugnazione la qualificazione del contratto come contratto d'opera).
Ora non vi è prova che abbia provveduto a denunziare entro il lasso temporale Parte_1
suindicato le lamentate difformità del portale.
Non può, infatti, assurgere al rango di denunzia di difformità né quanto prodotto al c.d. doc. 13,
ovverosia il cospicuo carteggio mail tra le parti contraenti, in quanto avente un contenuto generico,
non riferito in modo specifico e puntuale ai vizi dedotti, né gli invocati ticket di assistenza poiché il semplice rimando ad un documento peraltro prodotto da controparte non è suscettibile di assumere la consistenza di denunzia di difformità.
Quanto al doc. 13, in ogni caso la prima lamentela ivi contenuta risale al 8 marzo 2017, senza che vi sia prova che essa sia stata effettuata nel rispetto degli otto giorni.
A sua volta la consulenza di parte è del 9 maggio 1018, quindi successiva di molto tempo CP_6
all'asserito emergere dei difetti, consulenza che non risulta neppure inviata alla controparte nel rispetto dei termini sopra indicati.
Neppure il contenuto dei capi di prova per testi potrebbero provare il rispetto dei termini,
Pertanto, alla luce di quanto affermato, parimenti l'invocata pretesa creditoria dall'Appellante
azionata nei confronti dell'Appellata al motivo di appello n. 3 non trova fondamento poiché, come detto, è esclusa qualsivoglia forma di responsabilità in capo a Controparte_1
Quanto al motivo n. 1, deve ritenersi assorbito poiché sarebbe irrilevante un'eventuale rinnovazione della consulenza tecnica così come richiesta da parte Appellante dal momento che, ancorché
11 emergessero ulteriori difformità, ogni contestazione va ritenuta tardiva o, in ogni caso, non tempestiva.
Stante quanto sinora riportato l'appello va rigettato.
4. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
In relazione al presente grado di appello, in applicazione del disposto di cui agli artt. 91 ss c.p.c., va ritenuta la soccombenza dell'appellante.
Deve essere pertanto pronunciata la condanna dello stesso al rimborso delle spese legali alla controparte che devono essere liquidate nello scaglione da 52.001,00 euro Controparte_1
260.000,00, al valore medio, tenuto conto della media difficoltà della controversia, con valore minimo della fase istruttoria, in quanto non espletata.
deve essere anche condannata a rimborsare a le spese legali da questa CP_7 CP_3
sostenute, con il medesimo calcolo, in quanto la chiamata in causa della stessa è stata determinata dalla proposizione dell'appello da parte della prima.
Ai sensi del disposto dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è
respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte “è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”: va,
pertanto, dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
La Corte d'Appello di Torino – Sezione Seconda Civile,
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza;
condanna rimborsare a le spese del presente giudizio che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in 12.154,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA ed IVA
condanna rimborsare a e spese del presente giudizio Parte_1 Controparte_3
che si liquidano in 12.154,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA ed IVA.
12 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 15 ottobre 2025
Minuta redatta dal MOT, Dott. Stefano Minniti
Il Presidente relatore
Dott.ssa Cecilia Marino
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza n.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE
R.G. 719/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente rel.
2) dott. Roberto Rivello Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 719/2022 R.G. promossa da:
P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
con sede a Cavallermaggiore (CN) in via Siccardi 34 ed elettivamente domiciliata a
[...]
Savigliano in corso Caduti per la Libertà 30 presso l'avv. Fabrizio Testa che la rappresenta e difende per delega ex art. 83 c.p.c. del 19 luglio 2018 depositata unitamente alla citazione di primo grado
- APPELLANTE -
CONTRO
P. IVA ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, con sede a Cavallermaggiore (CN) in Via San Pietro 26/A, rappresentata e difesa in
[...]
primo grado dall'avv. Alessandra Morosini del Foro di Lodi (C.F.: ), CodiceFiscale_1
entrambi elettivamente domiciliati in Sant'Angelo Lodigiano vicolo mercato della frutta n. 4
- APPELLATA –
C.F. – P. IVA ), Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 Controparte_4
, con sede a Milano in via della Chiusa n. 2, in persona del legale rappresentante,
[...]
1 rappresentata e difesa in primo grado dagli avv.ti Giovanni Bottazzoli e Mariachiara Brunetti del
Foro di Milano, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, viale Monza n. 156
- TERZA CHIAMATA APPELLATA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 19 maggio 2022 la società a Parte_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 236/2022, emessa in data 2 marzo 2022 dal Tribunale
di Cuneo, in composizione monocratica, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
1) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 837/2018, R.G. n. 2147/2018, già dichiarato esecutivo, in ogni sua parte: capitale ivi indicato, interessi ivi indicati e spese monitorio quale ivi indicato;
3) condanna parte opponente a pagare in favore di parte opposta le spese processuali, che così
si liquidano: in euro 5.635 per onorari e compensi;
oltre il 15 % della somma che precede per spese generali;
4) condanna parte opponente a pagare in favore della terza chiamata le spese processuali, che così si liquidano: in euro 5.635 per onorari e compensi;
oltre il 15 % della somma che precede per spese generali;
5) spese della CTU integralmente a carico della parte opponente soccombente.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347
c.p.c.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
In riforma della sentenza di primo grado:
in via istruttoria:
2 Disporsi la rinnovazione della consulenza tecnico-informatica d'ufficio sul portale per cui è causa,
per accertare sussistenza e gravità dei vizi lamentati, cause e responsabilità, incidenza sulla funzionalità ed idoneità del portale e ogni altro elemento ritenuto utile dal Giudice, previa dichiarazione di nullità della relazione del CTU di primo grado o comunque sua sostituzione ai sensi degli artt. 196, 356 e 359 c.p.c. previa ammissione delle prove per interrogatorio e testi sui capitoli dedotti nella memoria 3 ottobre
2019 infra trascritti e della prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi con i testi ivi ed infra indicati nel merito, in via principale:
annullare, revocare e dichiarare comunque inefficace nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo del tribunale di Cuneo n. 837/2018 del 10-11/06/2018 RG n. 2147/2018 notificato il 21/06/2018
all'odierno appellante in via riconvenzionale:
dichiarare risolti e comunque risolvere tutti i contratti stipulati dalle parti in relazione al portale per cui è causa condannare a restituire a € 46252,62 o comunque tutte le somme Controparte_1 Parte_1
versate anche in ottemperanza all'ordinanza di provvisoria esecutorietà del decreto condannare a risarcire i danni a per € 83.704,06 o per la somma Controparte_1 Parte_1
anche maggiore accertanda, se del caso da liquidarsi in via equitativa in via riconvenzionale ed in subordine:
condannare a pagare a € 129.956,68 o la somma anche maggiore Controparte_1 Parte_1
accertanda, se del caso da liquidarsi in vietativa in ogni caso:
compensando con tali somme ogni eventuale credito riconosciuto a e assolvendo la CP_1
conchiudente da ogni domanda confermando per il resto l'impugnata sentenza con il favore delle spese dei due gradi di giudizio
3 Per parte Appellata
Nel merito,
In via principale,
- rigettare l'appello proposto confermando in ogni sua parte l'appellata sentenza del Tribunale di Cuneo n.236-2022;
- con condanna al pagamento delle spese anche di questo grado di giudizio;
- confermare il decreto ingiuntivo opposto con il rigetto di tutte le domande avversarie stante la palese loro infondatezza per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
- condannare in ogni caso l'opponente al pagamento in favore di della somma di CP_1
euro 9.101,20=, oltre interessi di cui al D.lvo 231/2002 e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condannare in via riconvenzionale l risarcimento del danno da lite Parte_1
temeraria ex art. 96 c.p.c., secondo una somma da liquidarsi in via equitativa, che allo stato si indica in euro 10.000,00=, per tutte le ragioni esposte in atti;
In via subordinata (occorrendo a titolo di appello incidentale), nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande svolte da e dell'appello proposto, Parte_1
dichiarare tenuta ora manlevare e tenere indenne la Controparte_5 Controparte_3
e pagare in sua vece qualunque somma risultasse dovuta a favore di CP_1 Parte_1
Per il Terzo chiamato appellato:
in preliminare:
rigettare l'avverso gravame in quanto irricevibile, inammissibile e/o infondato per le ragioni suesposte e per l'effetto confermare la sentenza n. 236-20222 pubblicata il 8.3.22 dal Tribunale di
Cuneo oggetto dell'avverso gravame;
in via subordinata e nel merito:
rigettare la domanda dell'appellante in quanto infondata in fatto e in diritto;
nel solo e denegato caso di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, accertare e dichiarare
4 l'applicabilità della polizza invocata e indi ridurre a giustizia quanto eventualmente dovuto, anche altresì in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c.;
In ogni caso:
con vittoria di spese, diritti ed onorari
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. IL PROCESSO DI PRIMO GRADO
La società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 837/2018 Parte_1
emesso il 10-11 giugno 2018 su richiesta della società con il quale il Tribunale di Controparte_1
Cuneo le aveva ingiunto il pagamento di € 9.101,20 oltre interessi e spese di lite, allegando quanto segue:
- al fine di consentire alle aziende proprie clienti di offrire servizi di welfare aziendale tramite portale web la società commissionava la realizzazione del medesimo alla Parte_1 CP_1
le parti stipulavano un contratto sulla base dell'offerta economica (OEC) e del relativo allegato
[...]
tecnico (ATE) del 31 marzo 2016. In dettaglio, l'offerta prevedeva un costo che includeva le attività
progettuali e la manutenzione ordinaria del primo anno, nonché il costo giornaliero per eventuali attività non previste (da erogare e fatturare previa accettazione di preventivo da parte del cliente) e di manutenzione straordinaria;
- che sin dai primi mesi a seguito della consegna del portale, si manifestavano problemi e disfunzioni nell'utilizzo del medesimo, sia dal lato amministratore (c.d. back-end), così come riscontrato dagli operatori di sia lato utenti (c.d. front-end), in virtù di quanto rilevato dalle Parte_1
aziende e dai loro dipendenti;
- che da marzo 2017, con la crescita della clientela, amentava un aumento della Parte_1
gravità e della frequenza dei disservizi del portale, tanto che quasi quotidianamente venivano
5 trasmesse a segnalazioni di problemi, richieste di interventi e di rassicurazioni sulla Controparte_1
tenuta del sistema;
- che nonostante i contratti di assistenza in corso, fatturava a parte molti interventi Controparte_1
urgenti ritenendoli esclusi;
- le parti ad ottobre 2017 concordavano la gestione autonoma delle credenziali del portale da parte di nziché l'interruzione anticipata del servizio di assistenza, la Parte_1 Controparte_1
formazione di al nuovo dipendente , Controparte_1 Parte_1 Testimone_1
programmatore che avrebbe gestito internamente le problematiche tecniche, nonché la consegna di tutti i codici sorgente;
- in data 31 ottobre 2017 comunicava a di aver effettuato Controparte_1 Parte_1
il passaggio di consegne, di terminare l'attività di assistenza ordinaria salvi eventuali ticket successivi in caso di necessità e di non rispondere per successive modifiche apportate da l Parte_1
codice fornito;
- a dicembre 2017 commissionava un'analisi sui contenuti e le funzionalità del Parte_1
portale alla società la quale evidenziava la necessità di una costosa Parte_3
reingegnerizzazione del portale, cui seguiva la realizzazione di un nuovo portale che nel mese di aprile 2018 iniziava ad operare;
- nello stesso mese di aprile 2018 ommissionava ad una perizia tecnica Parte_1 CP_6
e funzionale sul portale elaborato la quale evidenziava numerose inefficienze, gravi Controparte_1
problemi di sicurezza e di protezione dei dati personali;
e domandando, su queste basi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, di dichiarare risolti o comunque risolvere tutti i contratti stipulati dalle parti in relazione al portale e condannare al risarcimento dei danni. Controparte_1
La società costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza di tali domande, Controparte_1
allegando e sostenendo:
- di aver fornito un ambiente test in cui ha potuto verificare le varie fasi di Parte_1
implementazione del software del portale e del sito internet;
6 - che il portale e sito sono stati posti in produzione solo dopo la verifica e l'accettazione senza riserve da parte della società committente la quale, dopo riscontro positivo sulle release ha proceduto al pagamento dell'opera, secondo i termini contrattuali;
e domandando, su queste basi, in via preliminare processuale, di essere autorizzata a chiamare in causa e di essere manlevata da quest'ultima in caso di condanna, nonché, di CP_3
confermare il decreto ingiuntivo opposto con il rigetto di tutte le domande avversarie e di condannare in via riconvenzionale l risarcimento del danno da lite temeraria. Parte_1
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la quale, in via preliminare chiedeva CP_3
di accertare e dichiarare la sussistenza e la misura di operatività della copertura assicurativa;
in via subordinata e nel merito di rigettare qualsivoglia domanda nei confronti dell'Assicurata in quanto infondata.
Il Tribunale, con ordinanza del 24 giugno 2019, dichiarava la provvisoria esecutività del D.I. n.
837/2018 ed assegnava i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.; riservandosi di provvedere all'esito sull'ammissione dei mezzi di prova. A scioglimento della predetta, con ordinanza del 4 novembre
2019, il Giudice riteneva inammissibili le istanze di prova orale delle parti e disponeva la CTU
richiesta da Parte_1
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo e confermato il medesimo in ogni sua parte, ritenendo, preliminarmente, che l'esame del merito della controversia non potesse prescindere dalle risultanze emerse in sede di CTU, ritenute logiche, ragionevoli e coerenti. Ha altresì ritenuto che la prova fornita da non Parte_1
fosse tale e sicuramente non autoconsistente e che la medesima ha prospettato unicamente allegazioni generiche, prive di riscontro, non provando nemmeno su base presuntiva i fatti modificativi,
impeditivi ed estintivi del credito azionato in sede monitoria dalla parte opposta. Rilevava, inoltre,
che non erano state indicate analiticamente le caratteristiche e gli elementi richiesti dalla committente per la realizzazione del portale rispetto ai quali parametrare l'eventuale inadempimento di
[...]
Pt_4
7 Quanto al collaudo e all'accettazione dell'opera da parte di muovendo dal Parte_1
disposto di cui all'art. 2226 c.c., il Tribunale evidenziava che il portale e il sito internet sono stati oggetto di una prima accettazione approvativa del software cui è seguito il passaggio in produzione e, non avendo la committente mai proceduto ad una denuncia di difformità e vizi (anzi, a seguito della consegna avveniva il pagamento dell'opera), escludeva qualsivoglia responsabilità in capo a
Controparte_1
Parimenti del tutto sfornita di supporto probatorio veniva ritenuta la richiesta di risarcimento dei danni oggetto di domanda riconvenzionale dal momento che venivano allegati generici “malfunzionamenti del software” offrendo al riguardo in comunicazione un documento avente ad oggetto un carteggio mail (doc. 13) definito assolutamente inconferente e privo di qualsivoglia efficacia probatoria. Oltre
a ciò, veniva ritenuto che l'opponente non provava alcun nesso di causalità fra i danni di cui chiedeva il ristoro e il presunto inadempimento di Controparte_1
Infine, in virtù del principio di soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c., il Giudice di prime cure ha condannato a rifondere in favore di e le Parte_1 Controparte_1 CP_3
spese di lite che ha liquidato in € 6.635 ciascuno, e compensi, oltre esborsi ed oltre il rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
L'appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere integralmente riformata ed ha avanzato tre motivi di doglianza così rubricati:
1. “errore e difetto di motivazione in punto di valutazione delle risultanze probatorie e di CTU e sua mancata rinnovazione pur a fronte di gravi errori e carenze di indagini”;
2. “violazione o errata applicazione delle norme sulla ripartizione dell'onere probatorio e degli artt. 2226 e 2727 c.c., in punto di accettazione dell'opera, riconoscibilità dei vizi e loro sussistenza”;
3. “violazione o errata applicazione dell'art. 1223 c.c. ed errata valutazione delle prove in punto risarcimento dei danni e nesso causale. Illogicità manifesta per dichiarazione di domanda non provata a fronte del rigetto di prove ammissibili e rilevanti”.
si sono costituite in giudizio resistendo al gravame e chiedendo Controparte_1 CP_3
l'integrale conferma della sentenza impugnata.
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2. MOTIVI DI APPELLO E LE DIFESE DI PARTE CONVENUTA
Con il primo motivo di gravame, l'Appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto esaustive le risultanze cui è pervenuto il CTU pur avendo, quest'ultimo, dichiarato di non poter “oggettivamente rispondere in maniera completa al quesito del giudice” poiché gli è stato possibile esaminare “solo parzialmente quanto concordato in origine dalle parti” dal momento che sarebbe risultata impossibile una compilazione dell'ambiente senza intervenire sui file di configurazione presenti nel codice sorgente, limitandosi, perciò, a dichiarare una presumibile e non completamente dimostrabile presenza di vizi del portale.
In particolare, amenta che il Tribunale sarebbe incorso in errore sia nel ritenere Parte_1
ragionevoli e coerenti le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto fondate su un'analisi parziale del portale argomentando - confortato da quanto asserito dal CTP - che sarebbe stato possibile esaminare il medesimo (non quello online ovviamente) utilizzando i codici sorgente, compilandoli in ambiente virtuale o esaminandoli direttamente;
sia con riferimento al mancato assolvimento dell'onere probatorio poiché non avrebbe potuto spingersi fino ad integrare i codici sorgente con software e/o librerie di terzi con potenziale violazione di licenze o condizioni d'uso.
Con il secondo motivo di gravame l'Appellante censura la sentenza nella parte in cui richiama l'art. 2226 c.c. e deduce l'accettazione ivi menzionata dalla circostanza che il portale sia stato oggetto di verifica in ambiente test, di collaudo e di approvazione da parte di Parte_1
Al riguardo, critica il rilievo del Giudice di prime cure, asserendo preliminarmente che nel contratto,
oltre al verbale di collaudo, si prevedeva l'ipotesi di “eventuali contestazioni e/o segnalazioni di non conformità successive al verbale di collaudo” e che “la stipula di un contratto di assistenza e manutenzione proroga la durata della garanzia per vizi occulti per il periodo di validità del contratto stessi”; che contestazioni successive al collaudo vi sono state (producendo in tal senso un lungo carteggio mail, c.d. doc. 13) e che l'art. 2226 c.c. esclude che l'accettazione libera il prestatore se le difformità o vizi non erano noti al committente o facilmente riconoscibili. In particolare, l'Appellante,
soggetto privo di competenze tecniche nel campo informatico, sostiene che in fase di test, senza dati
9 reali, non lo erano sicuramente e infatti i problemi sono emersi e sono stati denunciati solo successivamente.
Con il terzo motivo di gravame, l'Appellante ritiene di aver provato documentalmente i danni lamentati e che aveva comunque offerto di provare anche con capitoli di prova orale che il Giudice
ha rigettato perché documentali, valutativi o generici (ma poi ha ritenuto la domanda non provata) sostenendo che quand'anche lo fossero non sono per ciò solo inammissibili.
La società Appellata, dal canto suo, si oppone all'accoglimento dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto esponendo, quanto all'esame del portale, che il medesimo non era in alcun modo fattibile per cause imputabili a poiché questi non aveva eseguito una copia esatta del Parte_1
portale in esercizio da produrre in giudizio.
Quanto al secondo motivo di gravame, l'Appellata nega la propria responsabilità dal momento che il portale ed il sito internet sono stati oggetto di una prima accettazione cui è seguito il passaggio in produzione e, dopo il riscontro positivo sulle release, ha ricevuto il pagamento per l'opera prestata,
così come attestato dalle fatture n. 235-236. sul punto, asserisce, inoltre, che tali Controparte_1
circostanze non sono nemmeno state contestate dalla controparte e in ogni caso documentalmente provate.
Oltre a ciò, viene altresì evidenziato come la società committente non abbia mai formulato riserve in occasione dell'accettazione dell'opera né ha mai contestato il prodotto fornito nei termini di legge e,
comunque, difetterebbe del tutto la prova sul punto. Per tali motivi, parte Appellante sarebbe decaduta dall'azione per difformità e vizi dell'opera di cui all'art. 2226 c. 2 c.c. In tale contesto i ticket di assistenza non assumerebbero, infatti, particolare rilievo poiché si riferiscono a questioni emerse e risolte durante il rapporto di assistenza.
Quanto al terzo motivo di gravame parte Appellata sottolinea la circostanza che controparte non ha provato alcun nesso di causalità ex art. 1223 c.c. fra i danni di cui chiede il ristoro e il presunto inadempimento della medesima e non ha provato alcuna perdita di guadagno, neppure sotto forma di perdita di chance, dovuta al portale e al sito internet forniti da Controparte_1
3. LA DECISIONE
10 Questa Corte ritiene l'impugnazione presentata non meritevole di accoglimento.
Appare opportuno premettere che, per ragioni espositive e di coerenza logica, si reputa necessario esaminare congiuntamente e preliminarmente il secondo e il terzo motivo di gravame.
Si ritiene che, muovendo dall'accoglimento dell'assunto secondo il quale i presunti vizi del portale non sarebbero stati immediatamente riconoscibili in fase di test, in virtù del disposto di cui all'art. 2226 c. 2 c.c., il committente avrebbe dovuto, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi entro otto giorni dalla scoperta (non è infatti motivo di impugnazione la qualificazione del contratto come contratto d'opera).
Ora non vi è prova che abbia provveduto a denunziare entro il lasso temporale Parte_1
suindicato le lamentate difformità del portale.
Non può, infatti, assurgere al rango di denunzia di difformità né quanto prodotto al c.d. doc. 13,
ovverosia il cospicuo carteggio mail tra le parti contraenti, in quanto avente un contenuto generico,
non riferito in modo specifico e puntuale ai vizi dedotti, né gli invocati ticket di assistenza poiché il semplice rimando ad un documento peraltro prodotto da controparte non è suscettibile di assumere la consistenza di denunzia di difformità.
Quanto al doc. 13, in ogni caso la prima lamentela ivi contenuta risale al 8 marzo 2017, senza che vi sia prova che essa sia stata effettuata nel rispetto degli otto giorni.
A sua volta la consulenza di parte è del 9 maggio 1018, quindi successiva di molto tempo CP_6
all'asserito emergere dei difetti, consulenza che non risulta neppure inviata alla controparte nel rispetto dei termini sopra indicati.
Neppure il contenuto dei capi di prova per testi potrebbero provare il rispetto dei termini,
Pertanto, alla luce di quanto affermato, parimenti l'invocata pretesa creditoria dall'Appellante
azionata nei confronti dell'Appellata al motivo di appello n. 3 non trova fondamento poiché, come detto, è esclusa qualsivoglia forma di responsabilità in capo a Controparte_1
Quanto al motivo n. 1, deve ritenersi assorbito poiché sarebbe irrilevante un'eventuale rinnovazione della consulenza tecnica così come richiesta da parte Appellante dal momento che, ancorché
11 emergessero ulteriori difformità, ogni contestazione va ritenuta tardiva o, in ogni caso, non tempestiva.
Stante quanto sinora riportato l'appello va rigettato.
4. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
In relazione al presente grado di appello, in applicazione del disposto di cui agli artt. 91 ss c.p.c., va ritenuta la soccombenza dell'appellante.
Deve essere pertanto pronunciata la condanna dello stesso al rimborso delle spese legali alla controparte che devono essere liquidate nello scaglione da 52.001,00 euro Controparte_1
260.000,00, al valore medio, tenuto conto della media difficoltà della controversia, con valore minimo della fase istruttoria, in quanto non espletata.
deve essere anche condannata a rimborsare a le spese legali da questa CP_7 CP_3
sostenute, con il medesimo calcolo, in quanto la chiamata in causa della stessa è stata determinata dalla proposizione dell'appello da parte della prima.
Ai sensi del disposto dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è
respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte “è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”: va,
pertanto, dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
La Corte d'Appello di Torino – Sezione Seconda Civile,
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza;
condanna rimborsare a le spese del presente giudizio che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in 12.154,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA ed IVA
condanna rimborsare a e spese del presente giudizio Parte_1 Controparte_3
che si liquidano in 12.154,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA ed IVA.
12 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 15 ottobre 2025
Minuta redatta dal MOT, Dott. Stefano Minniti
Il Presidente relatore
Dott.ssa Cecilia Marino
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