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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 821/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NC ELIANA, OR
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1588/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
So.ge.s Società Gestione Servizi S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Erede di Nominativo_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Erede di Nominativo_1 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10127/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 2023-1737 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6458/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_2 e Resistente_1 hanno impugnato l'atto di pignoramento presso terzi, ex art. 72 bis DPR 702/73, notificato dalla SO.GE.S. - Società Gestione Servizi S.p.A., Concessionario per la riscossione dei tributi per il Comune di San Giuseppe Vesuviano, per un credito IMU di euro 35.505,45, conseguente all'accertamento esecutivo n. 9849 del 17/2/2023.
La società concessionaria ha dedotto di aver provveduto a notificare l'avviso di accertamento, posto a fondamento dell'intrapresa esecuzione, mediante comunicazione postale eseguita nelle forme della c.d. compiuta giacenza;
con raccomandata spedita il 10 marzo 2023 dal CMP di Napoli, diretta a Nominativo_1, non potuta consegnare per riscontrata assenza del destinatario o altra persona idonea a ricevere l'atto, come certificato dall'ufficiale postale, e dall'invio in data 23 marzo dell'avviso di deposito.
La Corte di primo grado accoglieva il ricorso e compensava le spese.
Secondo la Corte la mera annotazione “avvisato 23/3/2024” riprodotta nella raccomandata, con accanto una mera sigla, non consente di comprendere né il giorno in cui l'ufficiale postale si è recato presso il destinatario, né le modalità con le quali è stato fatto l'avviso.
La So.ge.S propone appello evidenziando come gli artt. 25 e 26 della Delibera del 20.06.2013 n. 385/13/
CONS non prevedono alcuna formula sacramentale da rispettare nel caso di specie, e per giunta la dicitura
“avvisato 23/3/23” non dà adito ad alcun fraintendimento, ma assume appieno il suo significato letterale, ossia che l'incaricato si è recato presso l'indirizzo in quella data, non ha rinvenuto nessuno, ed ha contestualmente proceduto ad avvisare il Contribuente con il rilascio di un avviso (impossibile da produrre in quanto nelle mani del Contribuente), dando di tanto conferma con la sua sottoscrizione.
Il contribuente si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La motivazione della sentenza impugnata e immune da censure e, pertanto, va confermata con conseguente rigetto dell'appello proposto.
La questione sottoposta alla Corte attiene alla verifica della regolarità della notifica dell'avviso di accertamento.
Dall'esame della relata prodotta in atti si evince pacificamente che viene in rilievo un caso di notifica "postale diretta" che non si è perfezionata con la consegna del plico raccomandato a causa della temporanea assenza del destinatario.
Tuttavia, a seguito dell'assenza temporanea, il processo notificatorio doveva proseguire il suo iter attraverso la spedizione della "raccomandata informativa" (CAD) come prescritto dall'art. 8, secondo comma, seconda parte, legge 890/1982.
A riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 10012 del 20 aprile 2021, hanno statuito che “Non è infatti dubbio che nel sistema della notificazione postale, in caso di mancata consegna del plico contenente l'atto notificando, la comunicazione di avvenuto deposito abbia un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso.
La mera prova della spedizione di tale comunicazione non può dunque considerarsi quale fattispecie giuridica conformativa del fondamento profondo del dictum imperativo del giudice delle leggi (la citata C. cost.
346/1998), con il quale si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'originaria formulazione dell'art. 8, quarto comma, legge 890/1982, nella parte in cui non prevedeva che, nella fattispecie concreta in esame ed in quelle assimilabili (rifiuto di ricezione/di firma del registro di consegna;
assenza di persone idonee al ritiro) non venisse appunto data la comunicazione stessa e che lo fosse con una "raccomandata con avviso di ricevimento".
Nessuna utile indicazione, del resto, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, può provenire dall'indicazione annotata sulla relata “avvisato 23/3/2024” con accanto una mera sigla.
Non è dato comprendere né il giorno in cui l'ufficiale postale si è recato presso il destinatario, né le modalità con le quali è stato fatto l'avviso: si è in presenza di un'incertezza che impedisce qualsiasi puntuale osservazione sull'iter seguito per procedere alla notifica.
Dall'illustrata invalidità della notifica dell'atto presupposto discende l'illegittimità del successivo pignoramento.
Per i motivi esposti l'appello va respinto, restando assorbite le ulteriori eccezioni sollevata.
Le spese del giudizio, in ragione della peculiarità della materia, possono essere compensate.
P.Q.M.
riserva Oggi,27 ottobre 2025, a scioglimento della riserva del 22 ottobre 2025, così decide: respinge l'appello, compensa fra le parti le spese e competenze del grado
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NC ELIANA, OR
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1588/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
So.ge.s Società Gestione Servizi S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Erede di Nominativo_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Erede di Nominativo_1 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10127/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi:
- PIGNORAMENTO n. 2023-1737 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6458/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_2 e Resistente_1 hanno impugnato l'atto di pignoramento presso terzi, ex art. 72 bis DPR 702/73, notificato dalla SO.GE.S. - Società Gestione Servizi S.p.A., Concessionario per la riscossione dei tributi per il Comune di San Giuseppe Vesuviano, per un credito IMU di euro 35.505,45, conseguente all'accertamento esecutivo n. 9849 del 17/2/2023.
La società concessionaria ha dedotto di aver provveduto a notificare l'avviso di accertamento, posto a fondamento dell'intrapresa esecuzione, mediante comunicazione postale eseguita nelle forme della c.d. compiuta giacenza;
con raccomandata spedita il 10 marzo 2023 dal CMP di Napoli, diretta a Nominativo_1, non potuta consegnare per riscontrata assenza del destinatario o altra persona idonea a ricevere l'atto, come certificato dall'ufficiale postale, e dall'invio in data 23 marzo dell'avviso di deposito.
La Corte di primo grado accoglieva il ricorso e compensava le spese.
Secondo la Corte la mera annotazione “avvisato 23/3/2024” riprodotta nella raccomandata, con accanto una mera sigla, non consente di comprendere né il giorno in cui l'ufficiale postale si è recato presso il destinatario, né le modalità con le quali è stato fatto l'avviso.
La So.ge.S propone appello evidenziando come gli artt. 25 e 26 della Delibera del 20.06.2013 n. 385/13/
CONS non prevedono alcuna formula sacramentale da rispettare nel caso di specie, e per giunta la dicitura
“avvisato 23/3/23” non dà adito ad alcun fraintendimento, ma assume appieno il suo significato letterale, ossia che l'incaricato si è recato presso l'indirizzo in quella data, non ha rinvenuto nessuno, ed ha contestualmente proceduto ad avvisare il Contribuente con il rilascio di un avviso (impossibile da produrre in quanto nelle mani del Contribuente), dando di tanto conferma con la sua sottoscrizione.
Il contribuente si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La motivazione della sentenza impugnata e immune da censure e, pertanto, va confermata con conseguente rigetto dell'appello proposto.
La questione sottoposta alla Corte attiene alla verifica della regolarità della notifica dell'avviso di accertamento.
Dall'esame della relata prodotta in atti si evince pacificamente che viene in rilievo un caso di notifica "postale diretta" che non si è perfezionata con la consegna del plico raccomandato a causa della temporanea assenza del destinatario.
Tuttavia, a seguito dell'assenza temporanea, il processo notificatorio doveva proseguire il suo iter attraverso la spedizione della "raccomandata informativa" (CAD) come prescritto dall'art. 8, secondo comma, seconda parte, legge 890/1982.
A riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 10012 del 20 aprile 2021, hanno statuito che “Non è infatti dubbio che nel sistema della notificazione postale, in caso di mancata consegna del plico contenente l'atto notificando, la comunicazione di avvenuto deposito abbia un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso.
La mera prova della spedizione di tale comunicazione non può dunque considerarsi quale fattispecie giuridica conformativa del fondamento profondo del dictum imperativo del giudice delle leggi (la citata C. cost.
346/1998), con il quale si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'originaria formulazione dell'art. 8, quarto comma, legge 890/1982, nella parte in cui non prevedeva che, nella fattispecie concreta in esame ed in quelle assimilabili (rifiuto di ricezione/di firma del registro di consegna;
assenza di persone idonee al ritiro) non venisse appunto data la comunicazione stessa e che lo fosse con una "raccomandata con avviso di ricevimento".
Nessuna utile indicazione, del resto, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, può provenire dall'indicazione annotata sulla relata “avvisato 23/3/2024” con accanto una mera sigla.
Non è dato comprendere né il giorno in cui l'ufficiale postale si è recato presso il destinatario, né le modalità con le quali è stato fatto l'avviso: si è in presenza di un'incertezza che impedisce qualsiasi puntuale osservazione sull'iter seguito per procedere alla notifica.
Dall'illustrata invalidità della notifica dell'atto presupposto discende l'illegittimità del successivo pignoramento.
Per i motivi esposti l'appello va respinto, restando assorbite le ulteriori eccezioni sollevata.
Le spese del giudizio, in ragione della peculiarità della materia, possono essere compensate.
P.Q.M.
riserva Oggi,27 ottobre 2025, a scioglimento della riserva del 22 ottobre 2025, così decide: respinge l'appello, compensa fra le parti le spese e competenze del grado