Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO IL GIUDICE Dott.ssa M. Fontana quale giudice del lavoro alla pubblica udienza dell'11.3.2025, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella controversia di previdenza iscritta al n. 4608/'23 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. A. Parte_1
Gambardella, presso il cui studio in Napoli alla via Luca Giordano n. 164, elett.te domicilia
E
, in persona Controparte_1 del suo presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio legale , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
A. di Stefano, giusta procura generale alle liti conferita per atto notar Per_1 di Roma
Ragioni di fatto e di diritto
La ricorrente in epigrafe, ultrasessantenne, deduceva: di essere titolare di pensione ai superstiti cat. SO n. 20130558 con decorrenza ottobre 2017; di avere, in data 27/04/2022, presentato domanda n. 2113924800012 di Trattamento di Famiglia, possedendo redditi inferiori ai limiti di legge ed essendo affetta dalle patologie invalidanti indicati in ricorso;
che la domanda era stata respinta il 20/06/2022, non essendo stata riconosciuta inabile all'esito ella
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di aver proposto ricorso amministrativo in data 23/08/2022. Tanto premesso, assumendo la propria impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare che la ricorrente è affetta da infermità tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro con decorrenza dalla domanda amministrativa del 27/4/2022, ovvero dalla diversa decorrenza che dovesse accertarsi e per l'effetto dichiarare il diritto dell'istante al godimento del trattamento di famiglia a decorrere dal 01/05/2022 (primo giorno del mese successivo alla domanda) pari all'importo mensile di euro 52,91 e condannare l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi di detto trattamento CP_2 economico pari ad euro 52,91 mensili con decorrenza dal 01/05/2022, oltre interessi legali, ovvero dalla diversa decorrenza che dovesse accertarsi…”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , che contestava CP_2 la sussistenza dei requisiti sanitario e reddituale. In corso di causa veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio. Il ricorso non merita accoglimento.
Ai fini dell'accertamento della fondatezza della domanda occorre valutare la sussistenza dei requisiti necessari per fruire della prestazione, verificando se la ricorrente fosse coniuge, unico componente del nucleo familiare, titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro. Nella specie, l'ausiliario ha accertato “La valutazione di tutte le indagini cliniche effettuate a carico della IG.ra , nata a [...] il 13-03- Parte_1
1961 insieme ai riferimenti anamnestici, permettevano di giungere alla conclusione che la periziata soffrisse all'epoca della visita delle seguenti riconosciute infermità:
- Degenerazione maculare senile e fibrosi maculare preretinica occhio destro (in data 24-06-2020 presentava un VC OD: 4/10, ed VC OS: 7/10.(cod.5005)
- Ipotiroidismo da tireopatia autoimmune (non tabellabile per analogia cod.9314)
- Grave varicosi arti inferiori con flogosi flebitica ricorrente (non tabellabile)
- Mastopatia fibrocistica (non tabellabile). Tali patologie , in riferimento alla Tabella ministeriale relativa al D.M. del 5 febbraio 1992 applicando il calcolo riduzionistico , non sono tali da rendere la ricorrente impossibilitata a dedicarsi al proficuo lavoro. C O N S I D E R A Z I O N I M E D I C O - L E G A L I In conclusione, il sottoscritto c.t.u., in serena, circostanziata e compiuta risposta ai quesiti postigli dalla S.V., articola qui di sèguito il proprio parere, secondo cui, la ricorrente sig.ra nata a [...] il [...] ,per le Parte_1 patologie di cui soffre, non è da considerare inabile, con assoluta e permanente
2 impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro così come stabilito dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di HI . In data 2 maggio 2024 pervenivano al CTU le osservazioni dell'Avv .Alessandro Gambardella…, che recitano, quanto segue:
… La valutazione di tutte le indagini cliniche effettuate a carico della IG.ra PT
, nata a [...] il [...] e residente in [...]d'HI alla Via
[...]
Candiano n.77, insieme ai riferimenti anamnestici, permettevano di giungere alla conclusione che la periziata soffrisse all'epoca della visita delle seguenti riconosciute infermità:
- Degenerazione maculare senile e fibrosi maculare preretinica occhio destro (in data 24-06-2020 presentava un VC OD: 4/10, ed VC OS: 7/10).
- Ipotiroidismo da tireopatia autoimmune
- Grave varicosi arti inferiori con flogosi flebitica ricorrente
- Mastopatia fibrocistica La IG. ra di sesso femminile, di anni 63, scolarità riferita: Parte_1 licenza media, residente a [...]di HI presenta patologie tali che determinano una riduzione della capacità lavorativa pari al 30%. Tali patologie, inoltre non sono tali da rendere la ricorrente impossibilitata a dedicarsi al proficuo lavoro. La IG.ra è in condizioni di dedicarsi Parte_1 ad un proficuo lavoro utile, tale da assicurarsi il soddisfacimento delle pur minime esigenze vitali”.
Nel caso di specie, tenuto conto delle patologie riscontrate e del grado di incidenza delle stesse, da non potersi ritenere ostative allo svolgimento di attività lavorative di contenuto semplice compatibili con il livello di scolarità della ricorrente (la ricorrente possiede diploma di licenza media inferiore), deve concludersi per il rigetto della domanda attorea.
Si dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell' . Si pongono a carico dell' le spese di ctu, separatamente CP_2 CP_2 liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell' ; CP_2
3 c) pone a carico dell le spese di ctu, separatamente liquidate;
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d) fissa termine di gg 60 per il deposito della sentenza. Napoli, 11.3.2025 Il Giudice dr. Manuela Fontana
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