Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 902/2022 R.G., avente per oggetto: “lesione personale”;
TRA
, NATO A SIDI BENNOUR (TUNISIA) IL 14.09.1993 ( Parte_1 Parte_2
, NATO A SIDI BENNOUR, IL 24.04.1995 E DECEDUTO IN CATANIA IL 7.07.2018),
[...]
, NATO IL 26.01.1960 A HOPITAL DE Parte_3
MOKNINE (TUNISIA) (PADRE ), Parte_2 Parte_4
, NATA IL 23.04.1965 A (MADRE DI
[...] Parte_5 [...]
), , NATO IL 5.04.1998 A Pt_2 Parte_6 [...]
( ), , Pt_5 Parte_2 Parte_7
NATO IL 28.07.1999 A SIRI BENNOUR ), Parte_2
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele Gionfriddo per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore in primo grado;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano alla Controparte_1
Via Scarsellini, 14 c.a.p. 20161- P.IVA P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Napolitano, giusta procura in atti;
1
in persona del commissario straordinario e Controparte_2
legale rappresentante, cod. fisc. e P. iva rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
Eliana Vinci del Foro di , giusta procura in atti;
CP_2
PARTE APPELLATA
, in persona del suo Sindaco pro-tempore (P. IV , Controparte_3 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Bongiovanni, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
C.F. e P. IVA Controparte_4 P.IVA_4 P.IVA_5
rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA e CONTRO
, nato in [...] il [...], e residente in [...]
Q. n. 25;
nato in [...] il [...] e residente in [...]
Arangio n. 25;
APPELLATI CONTUMACI
All'udienza del 10.9.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 897/2022, pubblicata il 23.5.2022 (nel proc. n. 7077/2017
R.G.) il giudice unico del Tribunale di Siracusa rigettava, per difetto di legittimazione attiva, la domanda proposta da 1) (n.14.03.1993), in proprio e nella qualità Parte_1
di procuratore del padre 2) (n. Parte_8
26.01.1960), della madre 3) MO (n. Parte_9 Pt_2
23.4.1965), del fratello 4) (n. 5.4.1988), e del Parte_6
fratello 5) (n. 28.7.1999), nei confronti di Parte_7
(conducente del veicolo) e di (proprietario del CP_5 CP_6
veicolo), nonché di - con la chiamata in causa del Libero consorzio Controparte_1
2 comunale di Siracusa, del Comune di Pachino e della Rete Ferroviaria Italiana spa-, e compensava le spese tra le parti.
La domanda era volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dal loro congiunto (n. 24.4.1995) - originario attore (deceduto nel corso del Parte_2
giudizio in data 7.7.2018) - a seguito di incidente stradale avvenuto il 26.10.2016 nella
SP 21 in direzione Pachino.
Avverso tale decisione hanno interposto appello (fratello), Parte_1 [...]
(padre), Ep Parte_3 Parte_4
MO (madre), (fratello), e Pt_2 Parte_6 [...]
(fratello), sulla base di tre ragioni di censura. Parte_7
Si sono costituiti in giudizio la (già ), Controparte_1 Controparte_7
nonché il il Comune di Pachino e Rete Controparte_2
ferroviaria Italiana Spa, e tutti hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
Posta una prima volta in decisione, la causa veniva quindi rimessa sul ruolo perché non si rinveniva in atti un documento che risultava prodotto dagli appellanti.
Indi, sulle conclusioni come in atti precisate, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 10.9.2024, previa assegnazione dei termini dell'art. 190 c.p.c..
^^^^
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e di CP_5 CP_6
rispettivamente conducente e proprietario del veicolo, regolarmente citati e
[...]
non costituitisi in giudizio.
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti criticano la sentenza per avere dichiarato il difetto di legittimazione attiva di essi attori, costituitisi in giudizio in prosecuzione a seguito del decesso dell'originario attore, per difetto di prova della loro qualità di eredi del defunto e del rapporto di parentela con lo stesso. Parte_2
Deducono, in particolare, gli appellanti che il giudice di prime cure non ha adeguatamente valutato il documento da loro prodotto a sostegno della propria legittimazione, costituito dal certificato di vita collettiva vistato dal consolato CP_8
in . Assumono che da detto documento si evince il legame di parentela degli CP_1
odierni appellanti- fratelli e genitori- con il defunto , e aggiungono che, Parte_2
3 sin dagli atti introduttivi, essi avevano precisato di voler agire sia iure proprio che iure hereditatis e, dunque, anche ad ammettere che non fosse adeguatamente provata la loro qualità di eredi, quantomeno avrebbe dovuto essere accolta la domanda risarcitoria formulata iure proprio, quali congiunti del danneggiato.
Il motivo appare infondato e va, di conseguenza, rigettato.
Ed invero, anzitutto, il “certificato di vita collettiva” del 23.2.2012 - unico documento prodotto dagli appellanti a dimostrazione della loro legittimazione attiva- è
certamente inidoneo a dimostrare non solo la qualità di eredi ma anche il preteso legame di parentela con il danneggiato.
Esso infatti vale, in tesi, ad attestare l'insieme di soggetti conviventi in un luogo comune, e non già il rapporto parentale tra gli stessi, e non può dunque considerarsi in alcun modo equivalente al certificato anagrafico di “stato di famiglia”, conosciuto dal nostro ordinamento giuridico.
Il certificato prodotto da controparte, peraltro, anche sotto il profilo del suo contenuto concreto non vale ad attestare alcunché in ordine all'asserita qualità di eredi degli appellanti e al legame parentale da loro dedotto rispetto al defunto . Parte_2
In tale documento, infatti, firmato dal console tunisino a Palermo, è contenuto un elenco di soggetti (quattro), indicati con nomi, cognomi e date di nascita e quali figli di tali “ e “ (di cui non vengono riportate le generalità), che Parte_6 Per_1
si attesta soltanto essere domiciliati “nella nostra località”, non meglio precisata, ed essere viventi.
Peraltro, in detto elenco figura tale , nato il [...], che non Parte_2
pare possa identificarsi con la vittima del sinistro per cui è causa, che è nato invece il
24 aprile 1995, e inoltre la paternità dei soggetti di cui al citato elenco è attribuita a tale “ , che non sembra coincidere con l'odierno appellante Parte_6
dichiaratosi padre della vittima, che si chiama invece “ Parte_3
.
[...]
In definitiva, allora, appare corretta, e merita conferma, la statuizione del primo giudice che ha ritenuto non provata la legittimazione attiva degli attori;
questi, infatti,
4 volontariamente costituitisi per la prosecuzione del giudizio, specie a fronte delle eccezioni tempestivamente sollevate, avevano l'onere di dimostrare la qualità fatta valere ed assolvere all'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda.
Il rigetto di tale motivo, che attiene ad una questione preliminare di merito, rende ultroneo l'esame degli ulteriori motivi (afferenti all'omessa pronuncia sull'an debeatur e all'omessa pronuncia sui messi di prova), che devono ritenersi interamente assorbiti.
L'appello va dunque rigettato con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore pro quota del maggior credito fatto valere (sia pure infondatamente) dagli appellanti (fascia 1.000.000,01 -2.000,000,00), applicando i parametri minimi in ragione della definizione del giudizio su una questione preliminare.
Nessuna declaratoria va emessa in ordine alle spese nei riguardi degli appellati rimasti contumaci.
Avuto riguardo all'integrale rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento,
da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 902/2022 R.G., rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_3
MO
[...] Parte_4 Pt_2 [...]
e avverso la Parte_6 Parte_7
sentenza del Tribunale di Siracusa n. 897/2022;
5 condanna gli appellanti al rimborso in favore degli appellati , Controparte_1
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
delle spese processuali che liquida, per ciascuno di essi, in complessivi
[...]
euro 17.002,00 per compensi, di cui euro 3709,00 per fase di studio della controversia, euro 2157,00 per fase introduttiva del giudizio, € 4969,00 per fase di trattazione, ed euro 6167,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10
marzo 2014 n. 55, IVA e CPA.
Nulla sulle spese nei riguardi dei contumaci.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater, D.P.R.
n. 115/2002.
Così deciso in Catania il 9.1.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Maria Stella Arena dott. Giovanni Dipietro
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