Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 7184/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 22/03/1974, residente in [...]4 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. TAMMONE
ROSSELLA (C.F. , che la rappresenta e la difende, C.F._2
come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
11/10/1967, residente in V. CASATA CENTURIONE 1/12 GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. TAMMONE
ROSSELLA (C.F. , che lo rappresenta e lo difende, C.F._2
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
13.01.2025;
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Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 02/07/2000 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 18.02.2015 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 02/07/2000 dai Signori e Parte_1 Controparte_1
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. Il figlio maggiore ha e avrà collocazione abitativa e residenza Per_1
anagrafica presso la madre. Il ragazzo frequenterà il padre liberamente e si accorderà direttamente con il genitore per gli incontri con lo stresso.
2 2. Il Signor corrisponderà alla Signora entro Parte_2 Parte_1
e non oltre il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 200,00 (duecento/00), oltre Istat annuale maturato e maturando a titolo di contributo al 3. Assegno
Unico come per legge, il sig. inoltre provvederà nella misura del 50% a Pt_2
sostenere le spese straordinarie del figlio , come previste nel verbale ex 47 quater Ordinamento Giudiziario del Tribunale di Genova, sez. IV civile in data
15.09.16 ( noto alle parti) .
Nel caso in cui le spese da dividersi siano state anticipate da uno solo dei genitori , saranno comunicate e documentate via mail all' altro e rimborsate per la metà, ove concordate (quando necessario ) dal genitore che non le ha anticipate entro 20 giorni dalla richiesta.
4. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto rinunciano reciprocamente a richiedere l' assegno divorzile e/o qualsivoglia contributo economico a titolo di concorso al proprio mantenimento .
5. I coniugi si concedono reciprocamente l' autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2000, Numero 324, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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